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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/07/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3866 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 01.7.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 06/09/2022 ed iscritto al n 3866 - 2022 RG , vertente tra
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 14.09.1967 ed ivi residente a[...], in proprio e n.q. di titolare dell'impresa individuale “
[...]
”, con Sede legale in Reggio Calabria alla Via Parte_2
Reggio Modena n. 33, codice fiscale , rappresentato C.F._1
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Natale Polimeni, c.f. e dal Prof. Avv. Gianni Toscano, c.f. C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._3 primo sito in Reggio Calabria via. B. Buozzi n. 4, giusta procura in atti;
-ricorrente- Contro
- (già ROarte_1 [...]
ROarte_2
, C.F. , in persona del Dirigente e legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, dott. (C.F. ROarte_3
), che rappresenta e difende l'ente unitamente e C.F._4 disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati ex art. 6 co. 9 D. Lgs. 150/2011, in servizio presso la stessa sede in Reggio Calabria, via Pio XI, trav. De Blasio, n. 11-13, ivi elettivamente domiciliati;
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: 1 CONCLUSIONI: come in atti. Motivazione contestuale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 06.09.2022, il ricorrente propone opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione nr. 419/2022, prot. n. 18005 del 8 agosto 2022, notificata in data 11 agosto 2022, dell'importo di €. 40.660,30. Premette che l'Ordinanza Ingiunzione impugnata scaturisce dal verbale unico di accertamento e notificazione n. RC00000/2022-108-01 del 31.01.2022 che, a seguito di accesso Ispettivo del 03.03.2021, veniva notificato al ricorrente in data 04.02.2022, con il quale veniva contestata, in buona sostanza, la sussistenza di un appalto di servizi non genuino tra la e la con ogni Parte_2 ROarte_4 conseguente (illegittimo) effetto sanzionatorio in relazione ai (presunti) rapporti di lavoro con i dipendenti ivi indicati. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l'
[...]
come in epigrafe indicato, resistendo al ricorso e ROarte_1 chiedendone il rigetto.
§ 2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
§ 3. Con il primo motivo il ricorrente preliminarmente eccepisce l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione RC00000/2022-108-01 del 31.01.2022 per violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981. Deduce che il primo accesso ispettivo è avvenuto in data 03.03.2021 ed il relativo verbale è stato notificato solo in data 04.02.2022, ossia a distanza di circa un anno e, dunque, ben oltre il prescritto termine perentorio di novanta giorni.
§ 3.
1. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'accertamento non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto nella sua materialità, ma con il compimento di tutte le indagini necessarie al conseguimento della piena conoscenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione commessa.
§ 3.
2. La difesa dell' allega: CP_1
“l'indicazione della data del 3.03.2021 del verbale di primo accesso nel sotteso V.U.A,N. sopra citato, è dovuta ad un mero errore di battitura, da parte dell'ispettore verbalizzante, il quale, invece, ha messo a conoscenza dell'accertamento ispettivo l'odierno ricorrente, con la notifica del verbale di ispezione n. 20 del 29.11.2021, prot. 25244, redatto a seguito di indagine iniziata in data 23 giugno 2021 nei confronti della ROarte_4
formale datrice di lavoro del denunciante, da cui è successivamente
[...] scaturita la verifica nei confronti della ditta odierna ricorrente. Peraltro la data erroneamente indicata (3.03.2021), alla luce della circostanza
2 Con documentale dell'invio della richiesta di intervento all da parte del sig.
, solo in data 23.04.2021, si rivela, altresì, impossibile, Parte_3 non potendosi prescindersi dalla data del 29.11.2021 (appunto, del verbale di ispezione, che vede investita la ditta committente delle irregolarità riscontrate nella gestione del rapporto di lavoro in oggetto) per valutare la decorrenza dei termini dell'accertamento con riferimento alla ditta
. Risulta conseguentemente palese la tempestività del Parte_1 predetto V.U.A.N. RC00000/2022 -108 -01 del 31.01.2022, giunto in notifica il 4.02.2022. Infatti, la perentorietà del termine di 90 giorni va intesa soltanto con decorrenza dal momento della conclusione delle indagini ispettive nel loro complesso, considerati, quindi, anche i tempi ragionevolmente utili e necessari per l'elaborazione e la verifica degli elementi raccolti.”. In effetti, considerate tali puntuali allegazioni corroborate dalla relativa documentazione, la contestazione è stata notificata tempestivamente ed il motivo di ricorso è infondato.
§ 4. Il ricorrente contesta la fondatezza della pretesa sostanziale da cui discende l'ordinanza ingiunzione impugnata e ribadisce la genuinità del contratto di appalto di servizi concluso tra l'impresa individuale “
[...]
(committente) e la società Parte_2 [...]
(appaltatore) in data 04.08.2017: in particolare, ROarte_4
l'impresa individuale “ ” ha inteso appaltare alla Parte_2 società il servizio di banco da svolgersi ROarte_4 presso i locali della committente. L'appaltatore aveva individuato quale responsabile/preposto il sig. al quale tutti i dipendenti Persona_1 dovevano rivolgersi per qualsiasi problematica inerente la loro situazione lavorativa. Contesta ancor prima la totale carenza di motivazione dello stesso verbale ispettivo, in particolare deduce che “il suddetto verbale unico di accertamento si limita ad una spiegazione frutto di pure deduzioni e congetture squisitamente personali degli ispettori, ma prive di concreti ed oggettivi riscontri probatori.” Eccepisce inoltre “la illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione e dell'ordinanza ingiunzione opposta per mancata indicazione delle fonti di prova.” Eccepisce poi che “dalla lettura del verbale unico emerge che il personale ispettivo abbia posto a fondamento dello stesso esclusivamente le dichiarazioni del denunciante (allo stato tutte da dimostrare), le quali, com'è facilmente Parte_3 intuibile, provenendo da una parte che ha un concreto interesse nella presente vicenda, non assumono alcun valore probatorio o, quantomeno, non possono essere considerate di per sé sufficienti ai fini della presunta non genuinità dell'appalto de quo.”.
3 Tali censure, strettamente connesse, possono essere trattate unitariamente e risultano infondate.
§ 4.1. La sanzione irrogata con l'impugnata ordinanza-ingiunzione si riferisce alla posizione del lavoratore (occupato nel Parte_3 periodo dal 10.8.2017 al 31.12.2018 e dal 01.01.2019 al 15.7.2020) ed ha come presupposto un appalto tra il ricorrente e la società “
[...] RO
(nel prosieguo brevemente solo “ ritenuto non ROarte_4 genuino e ricondotto all'interposizione illecita di manodopera. Il Verbale unico rappresenta l'esito della complessa attività ispettiva avviata a seguito della denuncia del sig. , che aveva lavorato dal Parte_3
10.08.2017 al 15.07.2020 con la qualifica di commesso di negozio presso l'esercizio commerciale di proprietà del ricorrente, e che lamentava nei confronti della il mancato pagamento del ROarte_4
TFR, ferie e permessi non goduti. Venivano iniziate le indagini nei confronti della citata “M&G”, quale società appaltatrice del lavoratore impiegato presso la citata ditta individuale. Da una prima verifica dei documenti reperiti, rilevata icto oculi una palese irregolarità contrattuale, ovvero una discrasia formale tra il 7° livello retributivo di inquadramento contrattuale dello e la qualifica di commesso di negozio assegnata, Parte_3 corrispondente invece, alla 4° qualifica del CCNL di riferimento, si rendevano necessari chiarimenti circa le modalità del rapporto oggetto di appalto. Seguivano pertanto ulteriori dichiarazioni a sommarie informazioni testimoniali da parte del denunciante che consentivano di far emergere – in particolare quella resa il 10 novembre 2021 (cfr. all. 7 alla memoria di costituzione) - profili di non genuinità dell'appalto avente ad oggetto il rapporto di lavoro de quo e da qui il verbale di ispezione n. 20 del 29.11.2021, con il quale l'odierno ricorrente veniva notiziato della verifica in corso sulla posizione del lavoratore affinché fornisse la Parte_3 documentazione richiesta.
§ 4.2. All'esito dell'attività ispettiva le violazioni venivano comminate all'odierno ricorrente con il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. RC00000/2022 -108 -01 del 31.01.2022, ritualmente notificato, nel quale vengono dettagliatamente riportati gli esiti dell'accertamento e indicate le fonti di prova, ai quali per ragioni di sintesi qui si rinvia e se ne riporta uno stralcio.
4 5 Nello stesso verbale si rilevava inoltre come la situazione di Parte_3
fosse analoga a quella di altri lavoratori che erano stati oggetto di
[...] distinti accertamenti.
§ 4.3. Tra le risultanze probatorie raccolte dagli ispettori, che complessivamente considerate consentono di ritenere già assolto l'onere probatorio che grava sullo stesso odierno resistente, si vedano in CP_1 particolare le sommarie informazioni rese il 10.11.2021 dallo Parte_4
, il quale descriveva dettagliatamente le concrete modalità di lavoro,
[...] come era avvenuta la sua formazione, come e da chi provenivano le RO spiegazioni sul lavoro e sulle varie specifiche tecniche, come la “ si occupasse “soltanto della gestione economica dal rapporto (assenze, presenze e trasmissione dei flussi contributivi)”, mentre in concreto era l'odierno ricorrente a gestire il rapporto di lavoro dando ordini e direttive.
§ 4.4. In aggiunta agli elementi di prova raccolti nella fase amministrativa assumono particolare rilevanza le risultanze dell'attività istruttoria espletata nel presente giudizio. A questo punto giova rammentare che la difesa del ricorrente allegava che durante l'appalto e, in particolare, dal 10.08.2017 al 15.07.2020, gli ordini e le direttive per lo svolgimento dell'attività lavorativa appaltata erano impartiti a tutti i dipendenti esclusivamente dalla società appaltatrice attraverso il suo responsabile/preposto individuato nella persona del sig.
e che era “esclusivamente il preposto che, in nome e per Persona_1 conto dell'appaltatore, sovrintendeva all'attività lavorativa e garantiva l'attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori”, mentre “Il committente, dunque, non aveva alcuna ingerenza sull'attività dell'appaltatore e/o sulla gestione dei rapporti di lavoro, neppure indiretta.”. Tali allegazioni difensive sono risultate assolutamente non rispondenti al vero. Infatti è stato sentito come testimone proprio il sig. (a Persona_1 tutt'oggi dipendente del ricorrente e sulla cui attendibilità non v'è ragione di dubitare) il quale ha dichiarato: “Ho iniziato a lavorare alle dipendenze della ditta a fine anno del 2019, mi sembra che fosse Parte_2 dicembre, con mansioni di addetto alle vendite. L'attività commerciale ha ad oggetto la vendita di telefoni e schede telefoniche. Ero io da solo che gestivo il negozio sin dall'inizio dell'assunzione. In precedenza, da aprile 2017 ho lavorato alle dipendenze della poi ROarte_6 rinominata in e ciò fino all'assunzione presso la ROarte_4 ditta NC OR senza soluzione di continuità. Nel periodo in cui ero RO alle dipendenze “su carta” della ero un dipendente subordinato di
perché lavoravo nel suo negozio : per i primi mesi ho Parte_2
6 lavorato presso il punto vendita sul Corso Garibaldi n.190 e per essere formato sono stato affiancato al dipendente della ditta , di Parte_2 Per_ nome di cui non ricordo il cognome;
poi sono stato spostato presso l'altro punto vendita, sempre sul Corso Garibaldi ( accanto al bar Glamour, di fronte al negozio di abbigliamento AD ) e solo da
[...]
prendevo le direttive sullo svolgimento della mia attività nel suo Pt_2 negozio. Per quanto riguardava la richiesta di ferie, io sinceramente dichiaro che le chiedevo al ragioniere della ditta di . Lo Parte_2 stipendio mi veniva invece erogato dalla M&G.”. Il teste ha inoltre confermato: che la sede di servizio veniva decisa dal sig.
, in base alle sue esigenze;
che ha svolto sempre le Parte_2 medesime mansioni presso la ditta OR sia nel periodo in cui è stato formalmente assunto da parte della sia successivamente ROarte_4 quanto è stato assunto direttamente dal sig. ; che le Parte_1 attrezzature di lavoro gli venivano forniti dalla ditta;
che i compiti Pt_2 assegnati e le mansioni concretamente svolte gli erano state affidate dal sig.
. Parte_1
In conclusione da tutte le risultanze probatorie si evince come il sig. Per_1 RO non abbia mai svolto funzioni di preposto della società “ , anzi anche lui – esattamente come il lavoratore OP - nel periodo in cui era RO formalmente alle dipendenze della “ era invece di fatto alle dirette dipendenze di suo effettivo datore di lavoro, limitandosi la Parte_2 RO
“ alla sola gestione per così dire “burocratica” del rapporto (trasmissione dei flussi contributivi e pagamento delle retribuzioni) e di fatto somministrando al committente solo manodopera, figura riconducibile all'interposizione illecita di manodopera. Pertanto l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
§ 5. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 e ridotte del 20% in quanto la difesa dell' è stata CP_1 espletata dai propri funzionari.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di parte resistente, che liquida in € 7.418,00 per compenso di avvocato (importo già ridotto del 20%), oltre rimborso forfettario spese generali 15%.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 2 luglio 2025. Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
7
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 3866 /2022 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 01.7.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 06/09/2022 ed iscritto al n 3866 - 2022 RG , vertente tra
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 14.09.1967 ed ivi residente a[...], in proprio e n.q. di titolare dell'impresa individuale “
[...]
”, con Sede legale in Reggio Calabria alla Via Parte_2
Reggio Modena n. 33, codice fiscale , rappresentato C.F._1
e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Natale Polimeni, c.f. e dal Prof. Avv. Gianni Toscano, c.f. C.F._2
, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._3 primo sito in Reggio Calabria via. B. Buozzi n. 4, giusta procura in atti;
-ricorrente- Contro
- (già ROarte_1 [...]
ROarte_2
, C.F. , in persona del Dirigente e legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, dott. (C.F. ROarte_3
), che rappresenta e difende l'ente unitamente e C.F._4 disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati ex art. 6 co. 9 D. Lgs. 150/2011, in servizio presso la stessa sede in Reggio Calabria, via Pio XI, trav. De Blasio, n. 11-13, ivi elettivamente domiciliati;
- resistente -
- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: 1 CONCLUSIONI: come in atti. Motivazione contestuale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 06.09.2022, il ricorrente propone opposizione avverso l'Ordinanza Ingiunzione nr. 419/2022, prot. n. 18005 del 8 agosto 2022, notificata in data 11 agosto 2022, dell'importo di €. 40.660,30. Premette che l'Ordinanza Ingiunzione impugnata scaturisce dal verbale unico di accertamento e notificazione n. RC00000/2022-108-01 del 31.01.2022 che, a seguito di accesso Ispettivo del 03.03.2021, veniva notificato al ricorrente in data 04.02.2022, con il quale veniva contestata, in buona sostanza, la sussistenza di un appalto di servizi non genuino tra la e la con ogni Parte_2 ROarte_4 conseguente (illegittimo) effetto sanzionatorio in relazione ai (presunti) rapporti di lavoro con i dipendenti ivi indicati. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l'
[...]
come in epigrafe indicato, resistendo al ricorso e ROarte_1 chiedendone il rigetto.
§ 2. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
§ 3. Con il primo motivo il ricorrente preliminarmente eccepisce l'illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione RC00000/2022-108-01 del 31.01.2022 per violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981. Deduce che il primo accesso ispettivo è avvenuto in data 03.03.2021 ed il relativo verbale è stato notificato solo in data 04.02.2022, ossia a distanza di circa un anno e, dunque, ben oltre il prescritto termine perentorio di novanta giorni.
§ 3.
1. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'accertamento non coincide con la generica e approssimativa percezione del fatto nella sua materialità, ma con il compimento di tutte le indagini necessarie al conseguimento della piena conoscenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione commessa.
§ 3.
2. La difesa dell' allega: CP_1
“l'indicazione della data del 3.03.2021 del verbale di primo accesso nel sotteso V.U.A,N. sopra citato, è dovuta ad un mero errore di battitura, da parte dell'ispettore verbalizzante, il quale, invece, ha messo a conoscenza dell'accertamento ispettivo l'odierno ricorrente, con la notifica del verbale di ispezione n. 20 del 29.11.2021, prot. 25244, redatto a seguito di indagine iniziata in data 23 giugno 2021 nei confronti della ROarte_4
formale datrice di lavoro del denunciante, da cui è successivamente
[...] scaturita la verifica nei confronti della ditta odierna ricorrente. Peraltro la data erroneamente indicata (3.03.2021), alla luce della circostanza
2 Con documentale dell'invio della richiesta di intervento all da parte del sig.
, solo in data 23.04.2021, si rivela, altresì, impossibile, Parte_3 non potendosi prescindersi dalla data del 29.11.2021 (appunto, del verbale di ispezione, che vede investita la ditta committente delle irregolarità riscontrate nella gestione del rapporto di lavoro in oggetto) per valutare la decorrenza dei termini dell'accertamento con riferimento alla ditta
. Risulta conseguentemente palese la tempestività del Parte_1 predetto V.U.A.N. RC00000/2022 -108 -01 del 31.01.2022, giunto in notifica il 4.02.2022. Infatti, la perentorietà del termine di 90 giorni va intesa soltanto con decorrenza dal momento della conclusione delle indagini ispettive nel loro complesso, considerati, quindi, anche i tempi ragionevolmente utili e necessari per l'elaborazione e la verifica degli elementi raccolti.”. In effetti, considerate tali puntuali allegazioni corroborate dalla relativa documentazione, la contestazione è stata notificata tempestivamente ed il motivo di ricorso è infondato.
§ 4. Il ricorrente contesta la fondatezza della pretesa sostanziale da cui discende l'ordinanza ingiunzione impugnata e ribadisce la genuinità del contratto di appalto di servizi concluso tra l'impresa individuale “
[...]
(committente) e la società Parte_2 [...]
(appaltatore) in data 04.08.2017: in particolare, ROarte_4
l'impresa individuale “ ” ha inteso appaltare alla Parte_2 società il servizio di banco da svolgersi ROarte_4 presso i locali della committente. L'appaltatore aveva individuato quale responsabile/preposto il sig. al quale tutti i dipendenti Persona_1 dovevano rivolgersi per qualsiasi problematica inerente la loro situazione lavorativa. Contesta ancor prima la totale carenza di motivazione dello stesso verbale ispettivo, in particolare deduce che “il suddetto verbale unico di accertamento si limita ad una spiegazione frutto di pure deduzioni e congetture squisitamente personali degli ispettori, ma prive di concreti ed oggettivi riscontri probatori.” Eccepisce inoltre “la illegittimità del verbale unico di accertamento e notificazione e dell'ordinanza ingiunzione opposta per mancata indicazione delle fonti di prova.” Eccepisce poi che “dalla lettura del verbale unico emerge che il personale ispettivo abbia posto a fondamento dello stesso esclusivamente le dichiarazioni del denunciante (allo stato tutte da dimostrare), le quali, com'è facilmente Parte_3 intuibile, provenendo da una parte che ha un concreto interesse nella presente vicenda, non assumono alcun valore probatorio o, quantomeno, non possono essere considerate di per sé sufficienti ai fini della presunta non genuinità dell'appalto de quo.”.
3 Tali censure, strettamente connesse, possono essere trattate unitariamente e risultano infondate.
§ 4.1. La sanzione irrogata con l'impugnata ordinanza-ingiunzione si riferisce alla posizione del lavoratore (occupato nel Parte_3 periodo dal 10.8.2017 al 31.12.2018 e dal 01.01.2019 al 15.7.2020) ed ha come presupposto un appalto tra il ricorrente e la società “
[...] RO
(nel prosieguo brevemente solo “ ritenuto non ROarte_4 genuino e ricondotto all'interposizione illecita di manodopera. Il Verbale unico rappresenta l'esito della complessa attività ispettiva avviata a seguito della denuncia del sig. , che aveva lavorato dal Parte_3
10.08.2017 al 15.07.2020 con la qualifica di commesso di negozio presso l'esercizio commerciale di proprietà del ricorrente, e che lamentava nei confronti della il mancato pagamento del ROarte_4
TFR, ferie e permessi non goduti. Venivano iniziate le indagini nei confronti della citata “M&G”, quale società appaltatrice del lavoratore impiegato presso la citata ditta individuale. Da una prima verifica dei documenti reperiti, rilevata icto oculi una palese irregolarità contrattuale, ovvero una discrasia formale tra il 7° livello retributivo di inquadramento contrattuale dello e la qualifica di commesso di negozio assegnata, Parte_3 corrispondente invece, alla 4° qualifica del CCNL di riferimento, si rendevano necessari chiarimenti circa le modalità del rapporto oggetto di appalto. Seguivano pertanto ulteriori dichiarazioni a sommarie informazioni testimoniali da parte del denunciante che consentivano di far emergere – in particolare quella resa il 10 novembre 2021 (cfr. all. 7 alla memoria di costituzione) - profili di non genuinità dell'appalto avente ad oggetto il rapporto di lavoro de quo e da qui il verbale di ispezione n. 20 del 29.11.2021, con il quale l'odierno ricorrente veniva notiziato della verifica in corso sulla posizione del lavoratore affinché fornisse la Parte_3 documentazione richiesta.
§ 4.2. All'esito dell'attività ispettiva le violazioni venivano comminate all'odierno ricorrente con il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. RC00000/2022 -108 -01 del 31.01.2022, ritualmente notificato, nel quale vengono dettagliatamente riportati gli esiti dell'accertamento e indicate le fonti di prova, ai quali per ragioni di sintesi qui si rinvia e se ne riporta uno stralcio.
4 5 Nello stesso verbale si rilevava inoltre come la situazione di Parte_3
fosse analoga a quella di altri lavoratori che erano stati oggetto di
[...] distinti accertamenti.
§ 4.3. Tra le risultanze probatorie raccolte dagli ispettori, che complessivamente considerate consentono di ritenere già assolto l'onere probatorio che grava sullo stesso odierno resistente, si vedano in CP_1 particolare le sommarie informazioni rese il 10.11.2021 dallo Parte_4
, il quale descriveva dettagliatamente le concrete modalità di lavoro,
[...] come era avvenuta la sua formazione, come e da chi provenivano le RO spiegazioni sul lavoro e sulle varie specifiche tecniche, come la “ si occupasse “soltanto della gestione economica dal rapporto (assenze, presenze e trasmissione dei flussi contributivi)”, mentre in concreto era l'odierno ricorrente a gestire il rapporto di lavoro dando ordini e direttive.
§ 4.4. In aggiunta agli elementi di prova raccolti nella fase amministrativa assumono particolare rilevanza le risultanze dell'attività istruttoria espletata nel presente giudizio. A questo punto giova rammentare che la difesa del ricorrente allegava che durante l'appalto e, in particolare, dal 10.08.2017 al 15.07.2020, gli ordini e le direttive per lo svolgimento dell'attività lavorativa appaltata erano impartiti a tutti i dipendenti esclusivamente dalla società appaltatrice attraverso il suo responsabile/preposto individuato nella persona del sig.
e che era “esclusivamente il preposto che, in nome e per Persona_1 conto dell'appaltatore, sovrintendeva all'attività lavorativa e garantiva l'attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori”, mentre “Il committente, dunque, non aveva alcuna ingerenza sull'attività dell'appaltatore e/o sulla gestione dei rapporti di lavoro, neppure indiretta.”. Tali allegazioni difensive sono risultate assolutamente non rispondenti al vero. Infatti è stato sentito come testimone proprio il sig. (a Persona_1 tutt'oggi dipendente del ricorrente e sulla cui attendibilità non v'è ragione di dubitare) il quale ha dichiarato: “Ho iniziato a lavorare alle dipendenze della ditta a fine anno del 2019, mi sembra che fosse Parte_2 dicembre, con mansioni di addetto alle vendite. L'attività commerciale ha ad oggetto la vendita di telefoni e schede telefoniche. Ero io da solo che gestivo il negozio sin dall'inizio dell'assunzione. In precedenza, da aprile 2017 ho lavorato alle dipendenze della poi ROarte_6 rinominata in e ciò fino all'assunzione presso la ROarte_4 ditta NC OR senza soluzione di continuità. Nel periodo in cui ero RO alle dipendenze “su carta” della ero un dipendente subordinato di
perché lavoravo nel suo negozio : per i primi mesi ho Parte_2
6 lavorato presso il punto vendita sul Corso Garibaldi n.190 e per essere formato sono stato affiancato al dipendente della ditta , di Parte_2 Per_ nome di cui non ricordo il cognome;
poi sono stato spostato presso l'altro punto vendita, sempre sul Corso Garibaldi ( accanto al bar Glamour, di fronte al negozio di abbigliamento AD ) e solo da
[...]
prendevo le direttive sullo svolgimento della mia attività nel suo Pt_2 negozio. Per quanto riguardava la richiesta di ferie, io sinceramente dichiaro che le chiedevo al ragioniere della ditta di . Lo Parte_2 stipendio mi veniva invece erogato dalla M&G.”. Il teste ha inoltre confermato: che la sede di servizio veniva decisa dal sig.
, in base alle sue esigenze;
che ha svolto sempre le Parte_2 medesime mansioni presso la ditta OR sia nel periodo in cui è stato formalmente assunto da parte della sia successivamente ROarte_4 quanto è stato assunto direttamente dal sig. ; che le Parte_1 attrezzature di lavoro gli venivano forniti dalla ditta;
che i compiti Pt_2 assegnati e le mansioni concretamente svolte gli erano state affidate dal sig.
. Parte_1
In conclusione da tutte le risultanze probatorie si evince come il sig. Per_1 RO non abbia mai svolto funzioni di preposto della società “ , anzi anche lui – esattamente come il lavoratore OP - nel periodo in cui era RO formalmente alle dipendenze della “ era invece di fatto alle dirette dipendenze di suo effettivo datore di lavoro, limitandosi la Parte_2 RO
“ alla sola gestione per così dire “burocratica” del rapporto (trasmissione dei flussi contributivi e pagamento delle retribuzioni) e di fatto somministrando al committente solo manodopera, figura riconducibile all'interposizione illecita di manodopera. Pertanto l'opposizione deve essere integralmente rigettata.
§ 5. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 e ridotte del 20% in quanto la difesa dell' è stata CP_1 espletata dai propri funzionari.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali in favore di parte resistente, che liquida in € 7.418,00 per compenso di avvocato (importo già ridotto del 20%), oltre rimborso forfettario spese generali 15%.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 2 luglio 2025. Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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