Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/03/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1546/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia, della Persona e dei
Minori, composta dai magistrati: dott. Massimo Escher Presidente dott. Sabrina Lattanzio Consigliere dott. Simona Lo Iacono Consigliere est.
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 742/2024 RG, vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente a [...]in Parte_1
Via Ramacca 6, c.f. , rappresentato e difeso per procura C.F._1
in atti dall'Avv. Danilo Motta.
Appellante in riassunzione
Contro
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_2
Rosolini (SR) via Giulia n.56, C.F. , elettivamente C.F._2
domiciliata in Siracusa, presso lo studio dell'avv. Silvana Magliocco del Foro
di Siracusa, sito in Siracusa via Unione Sovietica n.6, (C.F.
che la rappresenta e difende come da procura in atti. C.F._3
1
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza dell'11/04/2019 il Tribunale di Siracusa pronunziava, su domanda di la separazione personale tra la stessa e il coniuge Parte_2 Parte_1
Per_
disponeva l'affidamento condiviso dei figli minori – nata il 25
[...]
novembre 2004 e nato il [...] – con collocamento presso la madre, Per_2
rigettava la domanda di addebito della separazione svolta in riconvenzionale dal e poneva a carico di quest'ultimo un assegno di mantenimento per i figli Parte_1 dell'importo complessivo di E. 500,00 (E. 250,00 ciascuno).
La Corte d'appello di Catania, su gravame del , confermava la sentenza di Parte_1
primo grado con decisione del 10/06/2022, fatta eccezione per la statuizione sull'assegno di mantenimento dei figli, poiché prendeva atto che era nelle more Per_2 deceduto, e revocava conseguenzialmente l'importo allo stesso destinato. La Corte, in particolare, sulla base delle prove testimoniali esperite, statuiva che il Tribunale aveva correttamente rilevato che la crisi coniugale era indubbiamente preesistente alla nascita della relazione extraconiugale intrattenuta dalla Inoltre precisava che l'istanza di Pt_2
Per_ revoca dell'assegno di mantenimento nei confronti della figlia era infondata poichè nonostante l'attuale, parziale, invalidità lavorativa (pari al 77%) accertata nel 2013 a carico del a causa di un incidente, lo stesso manteneva una residua capacità Parte_1
lavorativa generica che, anche in considerazione della sua ancora giovane età e del fatto che non doveva affrontare spese per la casa (vivendo in quella familiare in comproprietà tra i coniugi), lo doveva spingere a trovare un lavoro confacente al suo stato attuale dal quale ricavare un reddito sufficiente a soddisfare l'obbligo di mantenimento della figlia, stabilito in misura non eccessiva (E. 250,00) a fronte soprattutto dell'analogo stato di disoccupazione della madre.
2 Avverso tale decisione ricorreva in Cassazione con sette motivi Parte_1
di impugnazione.
Con il primo motivo denunziava la violazione degli artt. 116, 246, 252, c.p.c., dolendosi della nullità del procedimento e della sentenza per motivazione apparente sulle risultanze probatorie dei testi addotti della in ordine alla preesistenza della Pt_2
crisi coniugale;
il ricorrente contestava altresì l'incapacità e l'inattendibilità degli stessi testi escussi.
Con il secondo motivo denunziava la violazione dell'art. 116 c.p.c. e la nullità della sentenza per motivazione apparente, per aver la Corte d'appello ritenuto generiche le istanze istruttorie di esso ricorrente e per avere sentito i testi della controparte a prova contraria, menzionando, poi, un solo teste, anzichè i due escussi.
Con il terzo motivo denunziava la violazione degli artt. 115 e 244, c.p.c., 111
Cost., nonchè la nullità del procedimento e della sentenza, per non aver la Corte
d'appello ammesso alcune prove testimoniali, e per non aver utilizzato verbali di indagini difensive - quali prove atipiche - perchè generiche. In particolare, il ricorrente lamentava che la Corte territoriale aveva ritenuto erroneamente non specifici i capitoli di prova testimoniale formulati che, invece, vertevano proprio su fatti afferenti alle vicende di causa.
Con il quarto motivo denunziava la violazione degli artt. 152, c.2, 115, 116, c.p.c.,
2729 c.c., per non aver la Corte d'appello ritenuto, con motivazione apodittica, che la separazione fosse addebitabile alla sebbene vi fosse la prova che, anteriormente Pt_2
al matrimonio, non sussisteva la crisi coniugale.
Con il quinto motivo denunziava la violazione dell'art. 336 bis c.p.c. e la nullità del procedimento e della sentenza per mancato esame della CTU e per omesso ascolto della
Per_ minore anche in riferimento all'affidamento esclusivo della madre.
Con il sesto motivo denunziava la violazione dell'art. 316-bis, c.c., per non aver la
Corte territoriale revocato l'obbligo di mantenimento, ritenendo che il ricorrente avesse una residua capacita generica di lavoro, ma senza considerare l'invalidità accertata al
77%, e senza tener conto di quanto emergeva dall'interrogatorio formale deferito alla controricorrente la quale aveva dichiarato di fare lavori “in nero” e di guadagnare non più di 700,00 euro al mese.
3 Con il settimo motivo denunziava la violazione dell'art. 133 dpr n. 115/02, per aver la Corte d'appello erroneamente condannato il ricorrente al pagamento delle spese a favore della e non dello Stato, nonostante che quest'ultima fosse stata Pt_2
ammessa al patrocinio a spese dello Stato (pur precisando, sul punto, che era stato promosso il procedimento di correzione di errore materiale).
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5888/2024 depositata il 05.03.2024, cassava la predetta sentenza n. 1270/2022 della Corte di Appello di Catania, Sezione
Famiglia Persone e Minori, accogliendo i motivi di ricorso nn. 1-2-3-4-6 e rinviando alla medesima Corte di Appello, in diversa composizione. In particolare la Corte rilevava che la decisione del secondo giudice non era motivata in ordine alla anteriorità della crisi coniugale rispetto alla relazione intrattenuta dalla poiché conteneva Pt_2
solo un generico rifermento alla escussione dei testi, privo però di indicazioni temporali.
IN argomentava che il rigetto delle prove per testi articolate in sede di gravame dal era avvenuto senza argomentazioni specifiche. Del pari poneva in evidenza Parte_1 che la motivazione della Corte d'appello sul residuo di capacità lavorativa del Parte_1
(per il resto invalido al 77%) non era stata approfondita in ordine alle concrete possibilità che lo stesso possedeva di trovare lavoro.
Con ricorso del 3 giugno 2024 riassumeva il processo innanzi Parte_1 alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione deducendo che permaneva il suo interesse alla pronuncia di addebito della colpa della separazione in capo a
[...]
nonché all'annullamento/revoca retroattiva dell'obbligo di mantenimento a Parte_2
suo carico, stabilito nel provvedimento presidenziale e poi nelle sentenze di primo e
Per_ secondo grado. IN rappresentava che nel frattempo la figlia era divenuta maggiorenne ed anche economicamente autosufficiente avendo una regolare e stabile posizione lavorativa di talchè era suo interesse fare dichiarare la formale cessazione dell'obbligo di mantenimento in favore della stessa. Insisteva quindi sia nei motivi di gravame, sia in ordine a quanto già rappresentato innanzi alla Corte di Cassazione e concludeva affinchè la Corte:
1) ritenesse incapaci i testi escussi a favore di parte appellata;
comunque in subordine inattendibili e non credibili, anche per via del contenuto intrinsecamente irreale della loro testimonianza, peraltro relativa a fatti successivi o concomitanti tutt'al
4 più al tradimento messo in atto dalla moglie ed persino a cose de Parte_2
relato actoris. In ogni caso ritenesse la loro testimonianza non utile ai fini del decidere;
2) ammettesse e raccogliesse tutte le richieste istruttorie fatte dal ricorrente e tenesse conto di tutte le risultanze probatorie acquisite a favore dell'appellante;
3) di conseguenza, addebitasse la colpa della separazione personale dei coniugi all'appellata ; Controparte_1
4) annullasse retroattivamente (per via della sua incapacità patrimoniale economica e lavorativa) l'obbligo di mantenimento posto a carico di sia nei Parte_1
riguardi dei figli sia nei riguardi della moglie, fin dalla domanda e comunque fin dal giorno del provvedimento presidenziale temporaneo che lo aveva stabilito addossando invece tutto il relativo onere alla in subordine, per mero Controparte_1
tuziorismo, diminuisse considerevolmente il relativo importo dichiarando inoltre
Per_ cessato l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia oramai maggiorenne, ed economicamente autosufficiente. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio che ribadiva la correttezza della Parte_2
impugnata sentenza, faceva rilevare che il fatto che la crisi coniugale preesistesse alla materiale separazione era asseverato dalla circostanza che ancora oggi il non Parte_1
riusciva a comunicare con la famiglia. IN sottolineava che la figlia non era ancora indipendente economicamente e che il aveva altra attività lavorativa, da cui Parte_1
traeva mezzi di sussistenza, godendo anche del reddito di cittadinanza, senza contare poi che non era stata approfondita in via istruttoria la esistenza di una pensione di invalidità derivante dai sinistri occorsigli. Concludeva quindi affinchè la Corte:
1) In via preliminare, confermasse i criteri adottati dalla Corte d'Appello di
Catania,Sezione Famiglia, della Persona e dei Minori nonchè tutta l'attività istruttoria espletata nei giudizi di I e II grado.
2) Sempre in via preliminare, rigettasse ogni richiesta istruttoria formulata dalla parte ricorrente ritenendola inconducente, infondata ed inattendibile.
3) In via principale, confermasse la pronunzia di separazione personale dei signori e . Parte_2 Parte_1
4) Confermasse poi la sentenza n. 699/2019 del Tribunale di Siracusa e la sentenza n.1270/2022 della Corte d'Appello di Catania ed i motivi in esse indicati, disponendo
5 un assegno di mantenimento di €. 250,00 mensili a carico di per la Parte_1
Per_ figlia maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla signora sulla carta prepagata alla Parte_2
medesima intestata, oltre il 50% delle spese straordinarie, a far data dal deposito del ricorso (20/7/2012).
5) Condannasse parte ricorrente alle spese e compensi di ciascun grado di giudizio
La Corte, in diversa composizione, acquisito il fascicolo del procedimento svoltosi innanzi al Tribunale di Siracusa, all'udienza del 6/3/2025 poneva la causa in decisione.
Tanto espresso in punto di fatto, va innanzi tutto rilevato, in via preliminare, che – contrariamente a quanto in tal senso eccepito dal - la procura conferita dalla Parte_1
al proprio procuratore è del tutto regolare, essendovi in atti attestazione di Pt_2 conformità della copia telematica all'originale cartaceo del 12/09/2024.
Va poi precisato, sempre in via preliminare che, com'e' noto, i poteri del Giudice del rinvio sono diversi a seconda che la decisione di annullamento abbia accolto il ricorso per cassazione per violazione di legge o falsa applicazione delle norme di diritto, ovvero per vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una o l'altra ragione: nella prima ipotesi il giudice e' tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla pronunzia della Cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo;
nella seconda, invece, egli non solo puo' liberamente valutare i fatti accertati, ma puo' anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato e con la preclusione rispetto ai fatti che il principio di diritto eventualmente enunciato presuppone come pacifici o accertati definitivamente;
nella terza ipotesi, infine la potestas iudicandi del giudice di rinvio puo' comportare la valutazione ex novo dei fatti acquisiti, nonche' la valutazione di altri fatti la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione a sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse ( Cass. 18/10/2021 n.
28646).
6 Ora, nella ipotesi che ci occupa la Cassazione ha rilevato vizi della motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, mettendo in evidenza che in ordine ad essi la motivazione era apparente. Ne consegue che questa Corte puo' liberamente valutare i fatti accertati, con il solo limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi già censurati del provvedimento impugnato.
Tanto precisato e dovendo esaminare la prima delle questioni controverse, riguardante il procedimento motivazionale che ha condotto il primo giudice a rigettare le prove articolate dal , deve dirsi quanto segue. Parte_1
In sede di prime cure il Tribunale di Siracusa con provvedimento del 17/2/2014 ha:
1) ammesso le prove per testi articolate dalla nonché l'interrogatorio formale Pt_2
della stessa dedotto dal;
Parte_1
2) rigettato la richiesta di prova testimoniale chiesta dal con riguardo Parte_1 all'assistente sociale ritenendola superflua atteso che era stata CP_2
versata in atti la relazione dalla stessa redatta;
3) rigettato le prove per testi articolate dal nella seconda memoria Parte_1
istruttoria ex art 183 c.p.c. in quanto i capitoli di prova non erano formulati in modo specifico e determinato;
4) ammesso C.T.U.
Il , in sede di appello, con il secondo motivo di gravame ha riproposto le Parte_1
circostanze oggetto di prova testimoniale già dedotte in primo grado ed elencate alle pagine 5-8 della seconda memoria istruttoria e ha insistito per il loro accoglimento.
Poiché il secondo giudice nulla ha però statuito in ordine alla ammissione di tali mezzi istruttori, ma si è limitato a osservare “l'evidente superfluità di un ulteriore procedimento istruttorio”, e poiché la Corte di Cassazione sul punto ha statuito che la decisione manca di qualsivoglia argomentazione per ritenere raggiunto il minimo costituzionale e ha rimesso gli atti a questa Corte, è evidente che è compito di questo
Collegio verificare se le richieste di prova elencate nella seconda memoria istruttoria da parte del siano ammissibili e rilevanti, sia al fine di adempiere all'obbligo Parte_1
motivazionale sia al fine di verificare se un loro eventuale accoglimento abbia una ricaduta sulla decisione di addebito.
Ebbene, nella seconda memoria ex art 183 c.p.c il aveva chiesto: Parte_1
7 - L'ammissione della prova testimoniale dell'assistente sociale Giudice CP_2
- l'ammissione della prova testimoniale di coloro che erano stati ascoltati con verbali di indagini difensive (si tratta di cinque testi) sulle circostanze ivi contenute (precedute dall'interrogativo “vero che”);
- l'ammissione della prova testimoniale di madre, cugini e zia del in Parte_1
ordine ai vari fatti di causa.
Così elencate le istanze istruttorie riproposte in appello deve però dirsi che esse meritano ampio rigetto.
La prova relativa all'assistente sociale Giudice è infatti del tutto ultronea e CP_2
superflua, riguardando le identiche circostanze già narrate nella relazione dalla stessa redatta e versata in atti.
La prova dei parenti del è poi del tutto inammissibile, poiché formulata nella Parte_1
totale carenza di articolati specifici (sono invece stati ascoltati due dei soggetti che hanno rilasciato dichiarazioni difensive in sede penale, ossia e Persona_3 CP_3
).
[...]
In tema deve essere ribadito che – contrariamente a quanto sostenuto dal nel Parte_1
suo atto di appello (ove afferma che la formulazione troppo puntuale degli articolati è persuasiva e suggestiva e quindi nulla) – la esigenza di specificità della articolazione della prova è sottolineata dall'art 244 cpc ( “ la prova per testimoni deve essere dedotta mediante la indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuno di essi deve essere interrogato”).
Quanto poi alla esatta interpretazione della norma, si può fare riferimento alle pronunce del giudice di legittmità (cfr: Cass. sentenza 19.01.2018 n. 1294) che ha fornito precise ed utili coordinate orientative.
Pertanto è stato chiarito che l'onere di indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati è imposto per consentire alle controparti una congrua difesa e, se del caso, per formulare una prova contraria, ma anche per permettere al Giudice di farsi una idea ed esprimere il proprio punto di vista in merito alla rilevanza ed ammissibilità della capitolazione istruttoria. Pertanto:
-I fatti debbono essere esposti nei loro elementi essenziali;
8 -I fatti, oltre ad essere dedotti in capitoli specifici e determinati, devono essere collocati, per quanto attiene il relativo svolgimento, nel tempo e nello spazio (v. ex multis Cass.
3728/1987, Cass. 3635/1989, Cass. 12642/2003, Cass. 11844/2006, Cass. 2201/2007,
Cass. 12292/2011, Cass. 1808/2015).
Ne deriva che il fatto che la difesa del abbia del tutto omesso una Parte_1
articolazione della prova in capitoli specifici facendo generico riferimento – in sostanza - a tutte le circostanze del giudizio (interpellando quindi i testi a tutto tondo, senza una previa indicazione di elementi ben determinati e circoscritti), costituisce una violazione dell'art. 244 c.p.c. e – in ultima analisi- anche una violazione del diritto di difesa della controparte, perché non consente una disamina sui singoli fatti.
Ne deriva che la prova testimoniale dedotta dal va certamente rigettata non Parte_1
essendo ammissibile come peraltro già argomentato correttamente anche dal giudice di prime cure. E' poi evidente che il giudizio di inammissibilità assorbe ogni altra valutazione sulla rilevanza dei fatti oggetto di prova.
Così valutate le prove, e considerato quindi che il corredo probatorio a disposizione della Corte è quello che si è formato innanzi al Tribunale di Siracusa e non altro, bisogna valutare, in base alle doglianze del : Parte_1
1) La inattendibilità dei testi escussi in sede di prime cure.
2) La sussistenza dei presupposti per rigettare la domanda di addebito svolta dal nei confronti della moglie. Parte_1
Quanto al primo elemento, va detto che in sede di prime cure i testi che hanno riferito in ordine alla crisi coniugale delle parti sono stati:
che ha dichiarato di non sapere che i coniugi fossero in crisi ma di Controparte_3
avere constatato che il dopo la nascita del figlioletto aiutava la moglie Parte_1 Per_2
che era scoraggiata;
che ha dichiarato di non sapere che la coppia fosse in crisi e che non gli Persona_3
risultava che la avesse parlato di ciò ai coniugi;
Pt_2 Per_4
che ha dichiarato che la nel gennaio 2010 gli riferì che il Testimone_1 Pt_2
rapporto con il marito era in crisi e che il utilizzava con la stessa violenza Parte_1
verbale. Il teste riferisce poi di avere assistito a un episodio in cui il aveva Parte_1
preso il piccolo e lo aveva buttato addosso alla moglie a causa di un litigio. Per_2
9 che ha ribadito che nel gennaio 2010 la le riferì che il rapporto CP_4 Pt_2
con il marito era in crisi. La stessa ha poi precisato di avere assistito ad aggressioni verbali del vero la moglie e alla presenza dei figli. Parte_1
Tanto precisato, non vi è alcun motivo per ritenere che i coniugi siano CP_5
incapaci di testimoniare – così come eccepito dal - non essendo emerso alcun Parte_1
elemento che possa fare ritenere che essi abbiano un interesse concreto ed attuale in questo giudizio che potrebbe legittimare una loro partecipazione ex art. 100 cpc.
Né sono emerse dalla loro escussione circostanze concrete che possono far propendere per l'inattendibilità della loro deposizione.
Non si evidenziano infatti elementi di contraddizione, ovvero malanimo, ovvero affermazioni tali da far ritenere superato il limite della oggettività. Il fatto che i coniugi abbiano ospitato la a seguito della separazione per qualche mese (come da essi Pt_2
dichiarato) di per sé non è affatto un elemento che inficia la verità delle loro affermazioni, che peraltro appaiono del tutto asseverate e confortate da altre fonti di prova.
E, invero, è in atti la relazione socio ambientale del 26/09/2013 resa dall'assistente sociale la quale ha preso atto del clima di tensione creatosi tra i coniugi CP_2
sin dagli esordi della loro relazione, allorchè andarono a vivere in casa della madre del
(ove la stessa conviveva con altro figlio, , soggetto con Parte_1 Persona_5
ritardo mentale).
L'assistente sociale relaziona che, a detta della tale periodo fu caratterizzato da Pt_2
intromissioni della suocera nella vita di coppia e che tal dissapori persistettero anche
Per_ dopo il cambio di abitazione e la nascita della piccola Oltre a ciò la relazione così Per_ si esprime: “La nascita di non quieta gli animi dei due coniugi spesso in disaccordo sulle modalità di gestione dell'educazione socio familiare scolastica da Per_ dare a;
tale situazione si enfatizza negativamente con la nascita di che, per Per_2
le problematiche sanitare già evidenziate, determina una destabilizzazione psicologica della che cerca, comunque, di risollevarsi con la sua forza interiore;
infatti Pt_2
rifiuta di rivolgersi ai servizi specialistici per un adeguato sostegno psicologico, così come propostole dal marito. Tutto ciò porta a una chiara incompatibilità di carattere e
a una mancanza di sintonia tra i due coniugi tale da determinare un percorso d vita
10 familiare conflittuale fino al bisogno, da parte della moglie, di dirigere i suoi interessi affettivi verso un'altra persona fra l'altro amica di entrambi”.
Anche la relazione quindi mette in evidenza un clima di tensione e destabilizzazione della coppia risalente agli anni della nascita dei figli.
Si può quindi in conclusione affermare che:
- I testi collocano l'inizio della crisi nel 2010 (e quindi in periodo CP_5
antecedente la relazione extraconiugale della pacificamente verificatasi Pt_2
nel 2012).
- L'atteggiamento a volte collaborante del in questa fase di crisi non è da Parte_1
escludere (si vedano i testi ) così come – però – non sono da Testimone_2
escludere neanche i suoi atteggiamenti aggressivi (si vedano ancora i testi che riferiscono di avere anche assistito a episodi di violenza CP_5
verbale in presenza dei minori e ai danni del piccolo lanciato verso la Per_2
madre in un attacco di rabbia).
- L'esistenza di un clima conflittuale viene evidenziato anche dalla relazione socio ambientale del 26/09/2013, che offre un quadro ancora più completo delle problematiche della coppia, risalenti all'epoca dell'inizio della vita matrimoniale e certamente acuite dalla grave malattia del piccolo Per_2
In conclusione non vi è prova che la separazione possa essere eziologicamente ricondotta alla relazione extraconiugale della che appare solo l'apice della Pt_2
sofferenza maturata in seno alla famiglia in epoca antecedente.
In tema va innanzi tutto detto che, come è noto, è sempre necessario accertare se l'infedeltà matrimoniale commessa sia la causa della separazione, o viceversa se l'infedeltà matrimoniale sia soltanto la conseguenza di un rapporto già compromesso a tal punto da rendere intollerabile la futura convivenza e collaborazione. A tal proposito la giurisprudenza ha sempre rilevato infatti (cfr: tra le più risalenti Cass. n. 17741/2013) che “l'infedeltà di un coniuge può essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione solo quando sia stata la causa della frattura del rapporto coniugale e non quando risulti che essa non abbia avuto incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza tra i coniugi, come quando si accerti una rottura tra i coniugi già esistente prima del
11 tradimento, e quindi, una situazione autonoma ed indipendente dalla successiva violazione al dovere di fedeltà tra i coniugi”.
Ora. Il fatto che tale crisi sia stata caratterizzata da incomprensioni, disagi, mancanza di progettazione comune oltre che da violenze verbali del – Parte_1 anch'esse di per sé violative dei doveri di solidarietà familiare – rende fortemente dubbio che il nesso eziologico della mancata tenuta dell'unione sia rinvenibile in un unico fatto, dovendosi ascrivere a un insieme di contegni e dinamiche certamente incrinate e dolorose aventi una base preesistente alla relazione extraconiugale della
Pt_2
Né si arriva a diversa soluzione ove si esaminino le dichiarazioni testimoniali assunte con verbali di indagini difensive e prodotte dall'appellante fin dal primo grado (rese da , , Testimone_3 Persona_3 Controparte_3 Tes_4
. In tema deve dirsi che si tratta di documenti che, al più, possono Testimone_5 entrare nel processo come “prova atipica” la cui efficacia probatoria deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova.
Esaminando le dichiarazioni predette si può osservare che:
, ascoltato in giudizio, datore di lavoro del , ha affermato Persona_3 Parte_1
quanto espresso in sede di testimonianza;
, ascoltata in giudizio, ha confermato quanto già espresso in sede Controparte_3
testimoniale;
conoscente del , che frequenta la stessa comunità religiosa Tes_4 Parte_1
(evangelica) ha affermato di non avere mai appreso, per quanto a sua conoscenza, che il avesse mai maltrattato la moglie;
Parte_1
ha affermato di avere saputo dal che la moglie nel 2012 Testimone_5 Parte_1
aveva intrapreso una relazione extraconiugale e ha altresì detto di avere assistito a una lite tra i coniugi nell'estate del 2012 ove la ha dato degli schiaffi al Pt_2
marito;
, zio dell'appellante, ha affermato che dopo la nascita di il Testimone_3 Per_2
rapporto tra i due coniugi si è incrinato. Ha riferito anche di non averli visti litigare e di avere saputo dalla cognata della relazione extraconiugale della Pt_2
12 Ora, il contenuto di tali dichiarazioni non è incompatibile con i fatti narrati dai testi atteso che non li smentisce affatto. I dichiaranti non si soffermano CP_5
infatti su dati temporali e non sono soggetti che avevano una frequenza costante con coniugi, tale da poter escludere atteggiamenti verbali violenti del , sì come Parte_1
riferiti dai testi Inoltre, come già detto, è ben possibile che CP_5
l'atteggiamento del sia stato anche collaborativo verso la moglie, pur n un Parte_1
clima (dimostrato) di disagio.
Oltre a ciò, dalle predette dichiarazioni emerge la conferma (narrata da Tes_3
, zio dell'appellante) del fatto che la crisi tra i coniugi fosse antecedente alla
[...]
relazione della dato che egli ha chiaramente affermato che il rapporto di Pt_2
coppia si era incrinato con la nascita di (e quindi in data di molto Per_2
antecedente la relazione extraconiugale del 2012, così come asseverato, peraltro, dalla relazione socio ambientale del 2013). D'altra parte appare del tutto logico (e quindi contraddistinto da un criterio di normalità) che la nascita di un figlio affetto da patologie molto gravi abbia una ricaduta negativa sugli equilibri di coppia esasperando gli animi.
Ne deriva che la decisione sia del giudice di prime cure che del giudice d'appello deve essere ribadita, anche alla luce di tali dichiarazioni, non potendosi ritenere che l'addebito della separazione sia imputabile alla bensì a un clima di Pt_2
insofferenza reciproca e di criticità antecedenti.
La domanda in tal senso formulata dal merita quindi ampio rigetto, così Parte_1
come le eccezioni di incapacità/inattendibilità de testi, nonché le domande di ammissione de mezzi istruttori già formulati in primo grado.
Dovendosi adesso esaminare la sentenza impugnata sotto il profilo dei presupposti
Per_ per la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore della figlia gli elementi da accertare riguardano: Per_
- La sopravvenuta indipendenza economica di ricondotta in questa sede dal al fatto che la figlia avrebbe trovato stabile occupazione presso un Parte_1
Hotel di Rosolini.
- La mancata valutazione – messa in luce dalla Cassazione – della residua capacità lavorativa del non in termini astratti ma concreti. Parte_1
13 - La valutazione della situazione economica della emersa in seno Per_4 all'interrogatorio formale della stessa effettuato davanti al Tribunale di
Siracusa, situazione che dovrebbe, a dire del , giustificare un esonero Parte_1
del suo dovere di mantenimento della figlia, date le possibilità economiche della madre.
Quanto al primo punto bisogna evidenziare che nei fatti il ha proposto alla Parte_1
Corte oggi adita un evento sopravvenuto, tale da modificare le condizioni stabilite nella impugnata sentenza. Si tratta di un fatto ulteriore e prima non dedotto, ritenuto modificativo della situazione preesistente, che il aveva quindi precipuo Parte_1
onere di provare e che tuttavia non dimostra, chiedendo che sia invece la Corte a disporre una indagine da delegare alla guardia di finanza (indagine che avrebbe chiaro carattere esplorativo, mentre è rimesso al deducente dare specifica allegazione e certezza dei fatti addotti).
Ne deriva che allo stato non vi è alcuna dimostrazione in atti del raggiungimento da
Per_ parte della figlia (di soli vent'anni) di una autonomia economica.
Passando al secondo punto, va rilevato che il giudice di secondo grado ha ritenuto che il , invalido al 77% ( da notare che la percentuale di invalidità al 77% è Parte_1
asseverata dal certificato INPS in atti- cfr: doc. a pagg.
3-6 ed anche a pagg. 68-71 del file intitolato ”005 - All. 2” documento allegato anche alla memoria conclusiva da parte appellante), avesse comunque una residua capacità, e che non sussistessero quindi i presupposti per la revoca dell'assegno alla figlia, capacità residua che per la
Corte di Cassazione andava invece indagata in concreto e non in via astratta.
Ora, non vi è dubbio che in tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, qualora venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche (Cass. 9 marzo 2018, n. 5817; Cass. 4 aprile 2016, n. 6427;
Cass. 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass. 25 agosto 2006, n. 18547; Cass. 2 luglio
2004, n. 12121; Cass. 19 marzo 2002, n. 3975).
14 Tuttavia vero è anche che il dovere di mantenimento della prole grava comunque sui genitori finanche nel caso che gli stessi siano disoccupati e anche allorchè decadano dalla responsabilità genitoriale, riguardando un dovere di rango costituzionale, di talchè la valutazione della capacità lavorativa residua del afferisce pur Parte_1
sempre a una valutazione sul quantum dell'importo, non già sull'an.
Alla stregua dei principi sopra richiamati, e considerato che questo giudice del rinvio, come più sopra precisato, è tenuto a valutare liberamente i fatti accertati, si deve evidenziare:
1) che non vi è prova in atti di quanto dedotto dalla , la quale in seno alla Per_4
propria comparsa responsiva ha dedotto che il in realtà lavora da anni Parte_1
presso una pasticceria/ gelateria a Siracusa, emergendo invece prova del contrario (vedasi doc. attestato di disoccupazione dell'appellante “Centro per l'Impiego di Siracusa”, pag. 7 del file “005 – All. 25, allegato anche alla memoria conclusiva);
2) che bisogna valutare la concreta condizione economica del , non Parte_1
essendovi altro elemento in atti da cui trarre informazioni sul residuo (effettivo) della sua capacità lavorativa e considerato che egli – anche se invalido al 77% -
è comunque obbligato al mantenimento della figlia.
Ebbene, in seno alla relazione socio ambientale del 26/09/2013 di cui si è già detto ( versata nel primo giudizio) l'assistente sociale dava atto che il era in attesa Parte_1
della relativa pensione di invalidità, avendo subito nel 2012 un incidente stradale occorsogli durante l'attività lavorativa.
Ora, essendo trascorsi ben 12 anni dal sinistro ed essendo più che plausibile che nelle more il abbia conseguito detta pensione, non vi è dubbio che egli Parte_1
goda comunque di una fonte reddituale utile al mantenimento ( cui è – in ogni caso
– obbligato) verso la figlia, mantenimento che – considerati i parametri di legge relativi all'ammontare di detta pensione di invalidità, da ritenere comunque di importo non elevato, e considerato che in base ai documenti in atti allo stato il risulta privo di occupazione – può essere fissato in E. 150,00 mensili, Parte_1
oltre al 50% delle spese straordinarie, somma comunque corrispondente al minimo vitale, da considerare dovuta a far data dalla domanda.
15 Passando infine a quanto emerso dall'interrogatorio formale della deve dirsi Pt_2 che anche l'esito delle sue dichiarazioni non esime il dal dovere di Parte_1
mantenimento della figlia. E ciò sia in virtù di quanto già detto sopra, sia in virtù del fatto che la ha solo ammesso di avere svolto in nero lavori da parrucchiera e Per_4
collaboratrice domestica di importo comunque non superiore a E. 700/900 mensili.
Si tratta però di lavori antecedenti alla nascita di (cfr. interrogatorio formale: Per_2
“Attualmente invece non lavoro in quanto mi devo occupare del bambino in quanto
è invalido”) che quindi non rilevano all'attualità.
Alla stregua quindi dei dati emersi è evidente che l'obbligo del permane Parte_1
sia pure, come detto, nella minor misura di E. 150,00 mensili oltre spese straordinarie.
Quanto, poi, alle doglianze di cui all'atto di appello, riguardanti il diritto di visita e l'affidamento della figlia, così come quelle relative a un eventuale distacco affettivo della stessa dal padre (da ultimo ribadito dal nella memoria conclusiva), si Parte_1
Per_ tratta di questioni del tutto superate dal fatto che ha ormai raggiunto la maggiore età e ha quindi piena libertà di gestione nei rapporti con i propri genitori e sulle scelte di vita. Su tali questioni deve quindi essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto alla statuizione delle spese di lite, alla luce dell'esito complessivo della decisione sussistono i motivi per compensare interamente quelle afferenti a tutti i gradi di giudizio nonché al presente processo.
PQM
La Corte definitivamente decidendo nel giudizio di riassunzione ex art 392 c.p.c. proposto da nei confronti di Parte_1 Parte_2 in parziale accoglimento dell'appello dispone che contribuisca Parte_1
Per_ al mantenimento della figlia versando a entro il giorno 5 di ogni Parte_2
mese un assegno di E. 150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla data della domanda oltre al 50% delle spese straordinarie.
16 Dichiara cessata la materia del contendere in ordine a tutte le statuizioni riguardanti il collocamento e l'affidamento della figlia delle parti, nelle more divenuta maggiorenne.
Compensa interamente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso, in Catania, nella camera di consiglio della Sezione in data 13 marzo 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Simona Lo Iacono Dott. Massimo Escher
17