Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/06/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2783/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LUCCA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Anna Martelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2783/2021
promossa da:
Parte_1
(Avv. Laura Formichini)
OPPONENTE
contro in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(Avv. Giuseppe Mannini e Avv. Franco Cioli)
OPPOSTA
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti e da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 709/2021 Pt_1
emesso dal Tribunale di Lucca, con il quale gli era stato intimato il pagamento in favore di CP_1
della somma di € 44.108,46 per fornitura di piante ed esecuzione di opere di giardinaggio, oltre agli
[...]
interessi come da domanda ed alle spese di procedimento, liquidate in € 2.000,00 per compensi e rimborso forfettario, oltre Iva e Cap e spese liquidate in € 286,00.
Parte opponente contestava il decreto ingiuntivo opposto sia in punto di an che di quantum debeatur, rilevando che aveva promosso il procedimento monitorio al fine di ottenere il pagamento della Controparte_1
che la pretesa creditoria vantata da
[...]
era infondata nell'an e nel quantum, in quanto erano stati applicati prezzi nettamente superiori CP_1
ai costi di mercato;
che, inoltre, non erano certi i quantitativi di piante messe a dimora e i lavori non erano stati eseguiti a regola d'arte.
Rappresentava, inoltre, che aveva contattato per la sistemazione del proprio giardino e Controparte_1
quest'ultima società, per l'attività da svolgere, presentava un primo preventivo del 10/04/2019 di € 38.795,00,
che parte opponente non accettava;
che parte opposta formulava un nuovo preventivo per la somma di euro
28.325,00 e le parti definivano verbalmente tale importo come il quantum complessivo dovuto per l'intera sistemazione del giardino, comprensivo anche della parziale fornitura già eseguita e per la messa in opera delle piante oggetto dell'intera fornitura;
che controparte eseguiva i lavori, ma l'opponente non aveva mai sottoscritto i buoni di lavoro che erano stati prodotti ed unilateralmente predisposti dalla opposta;
che, nel mese di luglio 2020, versava l'importo di euro 22.000,00 a saldo della fattura n. 25/C del 03.07.2020, Parte_1
emessa al termine dei lavori per il pagamento a saldo della fornitura e messa in opera delle piante oggetto dei ddt richiamati in tale fattura;
che detta somma era da ritenersi congrua, attesi i vizi che le opere già
presentavano, in quanto non eseguite a regola d'arte; che parte opponente aveva reiteratamente segnalato i vizi delle opere alla ditta incaricata;
che nella fattura sopraindicata non indicava la somma di Controparte_1
euro 22.000,00 quale acconto, ma quantificava tale importo come dovuto dall'opponente per le forniture di cui ai ddt richiamati;
che, nell'ottobre 2020, inaspettatamente, senza che fosse intervenuta alcuna variazione dell'incarico inizialmente conferito per la somma di euro 28.325,00 oltre Iva (ad eccezione della realizzazione dell'impianto di irrigazione che veniva commissionato nelle more), veniva recapitata all'opponente la fattura
44 del 09.10.2020 di euro 44.108,46, al netto dell'acconto già versato di euro 22.000,00; che, a fronte di un incarico per la somma complessiva di euro 33.651,00 (di cui euro 28.325,00 per la sistemazione del giardino e euro 5.326,00 per la realizzazione dell'impianto di irrigazione), chiedeva il pagamento Controparte_1
della somma di euro 66.968,46; che l'opponente, con pec del 15.10.2020 e con pec del 28.10.2020, contestava il credito di controparte di cui alla fattura 44/C del 09.10.2020; che, nonostante tali contestazioni, parte opposta chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo oggetto di causa.
Parte opponente contestava il decreto ingiuntivo opposto per l'errata quantificazione dei costi addebitatigli,
rilevando che non vi era stato alcun accordo tra le parti e/o accettazione da parte di dei prezzi Parte_1
ex adverso unilateralmente applicati;
che nessun valore probatorio potevano assumere i DDT e i buoni di lavoro di controparte, mai sottoscritti dall'opponente; che la fattura emessa da parte opposta riportava voci di spesa non dovute, tenendo conto dei preventivi;
che, nel preventivo 54/2019 del 10.04.2019, CP_1
aveva proposto dei costi unitari per le piante da fornire “compresi oneri per la messa a dimora”; che non
[...]
veniva indicato alcun costo orario per la manodopera e/o per impegno di mezzi necessario alla piantumazione;
che inspiegabilmente controparte quantificava in fattura per le giornate del 16-17-18-19.09.2019 e 01.10.2019
la somma di euro 3.580,00 per i lavori di cui ai buoni di consegna 3 e 4, ovvero per opere funzionali alla messa a dimora delle piante fornite, voce ricompresa nel preventivo e, dunque, non dovuta;
che, infatti, nel preventivo si faceva riferimento a piante con oneri di messa a dimora e poi, invece, si quantificavano oneri suppletivi per ore in economia presuntivamente ascritte alla messa a dimora delle piante fornite;
che, nel successivo preventivo del 25.09.2020, parte opposta riportava prezzi di fornitura per la sistemazione del giardino,
precisando come opzione che “il lavoro per sistemazione terreno e stesura telo anti infestanti sarà computato
in economia mediante rilascio di un buono giornaliero di lavoro ai seguenti costi orari: manodopera
specializzata € 25/h per ciascun operatore, miniescavatore € 24/h escluso operatore, bobcat € 32/h escluso
operatore”; che la previsione di un costo orario aggiuntivo per uomini e/o mezzi era specificatamente prevista solo per la sistemazione del terreno e stesura telo anti-infestanti; che le altre lavorazioni funzionali alla posa in opera delle piante fornite era, per stessa ed implicita ammissione di controparte, ricompresa nelle altre voci di cui al preventivo;
che, tuttavia, controparte indebitamente quantificava, oltre ai costi di fornitura, l'ulteriore somma di € 6.378,00 per lavori eseguiti, importo anch'esso non dovuto;
che nei buoni di lavoro da 16 a 23
solo poche ore erano indicate per “sistemazione terreno” e, invece, esaminando la fattura allegata, risultava,
per le giornate del 7-8-18-19-28 maggio, 9 giugno,13 luglio e 6-7 agosto, la quantificazione del costo orario del personale e mezzi mai indicata nel preventivo;
che, pertanto, tale voce di spesa, non essendo conosciuta da parte opponente, non poteva essere dallo stesso accettata;
che la stessa cosa si verificava per il preventivo n.
106/2019 del 10.10.2019 per “la fornitura e messa in opera di impianto di irrigazione…”, lavoro per il quale veniva quantificato il costo complessivo (comprensivo di messa in opera) di € 5.320,00 oltre IVA, con la sola esclusione degli scavi all'uopo necessari, peraltro non quantificati nel loro ammontare di costo unitario;
che,
tuttavia, in fattura controparte quantificava illegittimamente ore per “stesura ala gocciolante”, “successivo riempimento con sabbia”, con riferimento al costo unitario sia di uomini che di mezzi;
che tali importi non erano dovuti, in quanto le voci di spesa erano da ricomprendere nella messa in opera dell'impianto, ossia nella somma di euro 5.326,00 indicata in fattura per la realizzazione dell'impianto di irrigazione;
che anche con riferimento alle asserite forniture si evidenziavano rilevanti errori nei conteggi;
che, in particolare, veniva imputato il costo di euro 435,00 per la messa a dimora di “5 piante di mirto, 5 di lentisco, e 5 di corbezzolo”
di cui al DDT all. 6; che tali piante non erano mai state fornite e ciò era confermato dalla stessa documentazione prodotta da controparte, in quanto nel DDT all. 6 del 01.10.2019 era evidenziato “no scarico” e, dunque,
l'importo richiesto non erano dovuto;
che parte opposta chiedeva il pagamento di una prima fornitura di 40
piante Hedere di cui al DDT 31 de 08/05/2020 per € 480,00 e di una seconda fornitura di 80 piante della medesima specie di cui al DDT 39 del 09/06/2020 per ulteriori € 960,00, senza, tuttavia, dare atto che nel medesimo DDT era stato annotato che erano state “rese 40 Hedere piantate in precedenza perché non conformi”; che, dunque, controparte, sebbene avesse fornito solo 80 piante, aveva chiesto ed addebitato il costo per 80 piante e, dunque, la somma di euro 480,00 non era dovuta.
Parte opponente, inoltre, contestava l'applicazione e la congruità di prezzi, peraltro non concordati ed accettati,
che risultavano fuori mercato, nonché contestava il quantitativo di piante che parte opposta asseriva di aver fornito, rappresentando che la perizia di parte, redatta dall'agronomo quantificava in euro Persona_1
19.650,00 il costo relativo alla fornitura, calcolato tenendo conto dei prezzi medi di mercato, inferiori a quelli applicati dalla ingiungente, che, invece, aveva quantificato la fornitura nella somma di euro 42.860,00.
Contestava, altresì, che le opere eseguite da parte opposta non erano state realizzate a regola d'arte,
rappresentando i vizi riscontrati e meglio descritti nella missiva redatta dall'Avv. Russo, nonché nella perizia dell'agronomo Persona_1
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Si costituiva ritualmente in giudizio che contestava quanto ex adverso dedotto, eccepito Controparte_1
e prodotto. In particolare, deduceva che, come confermato anche dall'opponente, il primo preventivo del 10.04.2019 non era stato condiviso ed accettato da;
che tale preventivo conteneva un elenco di piante, con Parte_1
l'indicazione del prezzo per ciascuna, comprensivo degli oneri di messa a dimora;
che erano indicate anche le
430 piante costituenti la siepe intorno al giardino e si precisava che rimanevano esclusi e, quindi, da considerare
“in economia”, la sistemazione di rifinitura del terreno successiva alla “sgrassatura” dall'impresa di movimento terra, l'impianto di irrigazione e tutto quanto non descritto nel preventivo;
che l'opponente non aveva condiviso la proposta, ma lo stesso, nel mese di settembre, aveva deciso comunque di iniziare i lavori di allestimento del giardino;
che si trattava di vari interventi in economia, che prevedevano lo spostamento di piante già esistenti, della potatura di alcune di queste piante, dello sfalcio dell'erba con l'uso di mezzi meccanici e della preparazione del terreno finalizzata alla messa a dimora delle 430 piante formanti la siepe;
che aveva deciso di dare inizio ai lavori di realizzazione del giardino, installando intanto la Parte_1
siepe, al prezzo indicato nel preventivo del 10.04.2019; che i lavori descritti iniziarono il giorno 16.09.2019,
continuarono il giorno successivo e si conclusero il 18 e 19 settembre con lo scarico delle piante formanti la siepe, la sistemazione del terreno e piantumazione;
che controparte era consapevole che i lavori ordinati ed eseguiti nei giorni 16-17-18-19 settembre erano in economia e conosceva bene, perché comunicato, il costo orario della manodopera e dell'uso dei mezzi meccanici, rappresentati poi nel preventivo del 25.09.2019; che,
inoltre, controparte conosceva anche il costo delle 430 piante, in quanto indicato con chiarezza nel preventivo del 10.04.2019 nell'importo di euro 29,00 a pianta;
che parte opponente aveva confermato che i lavori e la fornitura descritti nei documenti 2-3-4 erano stati effettivamente eseguiti;
che, su richiesta di
[...]
aveva presentato il secondo preventivo del settembre 2019, che indicava la serie di piante Parte_2
da sistemare intorno casa ed il loro costo, oltre al prezzo orario dei lavori in economia;
che il costo di queste piante si aggiungeva a quello delle 430 piante già fornite (siepe) pari ad euro 12.470,00, oltre IVA;
che parte opponente non si decise neppure in quel momento a continuare nella realizzazione del giardino, salvo ordinare la messa a dimora di 5 piante di mirto, 5 di corbezzolo e 5 di lentisco, che non risultavano indicate nel secondo preventivo;
che di queste piante risultava la consegna dal doc. 6, allegato al ricorso monitorio, risultando,
pertanto, infondato quanto dedotto dall'opponente sul punto;
che la dimostrazione che non era Parte_1
ancora deciso a completare il giardino era data dalla circostanza che il successivo ordine era stato dallo stesso fatto dopo quasi 4 mesi;
che, in data 24.01.2020 erano state consegnate 2 chamaerops excelsa (palme), comprese nel preventivo, per il costo complessivo di € 3.900,00; che l'opponente decise di completare la realizzazione del giardino dopo altri 3 mesi, nella primavera successiva;
che, tra il 07.05.2020 e il 16.06.2020,
vennero consegnate tutte le piante descritte alla pagina 3 e 4 del ricorso monitorio, con il relativo prezzo, e la e la somma dei prezzi di tutte le piante indicate nel preventivo del settembre 2019 ammontava ad € 42.860,00,
compreso il costo delle 430 piante per la siepe, le 5 di mirto, le 5 di corbezzolo e le 5 di lentisco;
che non corrispondeva al vero quando dedotto da parte opponente, il quale aveva affermato che le parti avevano trovato un accordo sul corrispettivo dell'intera opera, fissando il prezzo in quello indicato nel secondo preventivo;
che,
diversamente da quanto dedotto da parte opponente, la somma di € 28.325,00 rappresentava solo il costo complessivo oltre IVA delle piante descritte nel preventivo del settembre.
Per quanto concerne i lavori indicati nei buoni di lavoro del 16-17-18-19 (doc. 3 e 4), parte opposta deduceva che gli stessi non riguardavano la messa a dimora delle piante, ma erano finalizzati allo spostamento di piante esistenti sul terreno, potatura delle stesse e sfalcio dell'erba con uso anche di mezzi meccanici nel giorno 16.09,
operazioni di spellicciatura e pulizia del terreno ancora con uso di mezzi meccanici nel giorno 17.09,
preparazione del terreno per iniziare l'opera di piantumazione e scarico delle piante nel giorno 18.09; che nella fattura emessa a saldo veniva richiesto solo il costo della preparazione del terreno per i lavori del 18 e 19
settembre; che il costo orario della manodopera e dell'uso dei mezzi meccanici fu indicato nel preventivo del
25.09 e i prezzi erano in linea con quelli praticati sul mercato e mai erano stati contestati dall'opponente durante i lavori;
che, dunque, doveva ritenersi corretta la richiesta di € 3.580,00 per i lavori di cui ai buoni di consegna sopraindicati.
Quanto agli ulteriori lavori in economia (del 07/08/18/19/28 maggio, 09 giugno, 13 luglio e 6/7 agosto),
rappresentava gli stessi non erano funzionali alla posa in opera delle piante fornite, né erano ricompresi nei costi indicati nel preventivo e, pertanto, era infondato quanto dedotto sul punto dall'opponente, che considerava non dovuta la somma di euro 6.378,00; che tutti i lavori in economia erano stati eseguiti sotto gli occhi di parte opponente, che era consapevole di ogni costo da sostenere.
Contestava il contenuto della perizia di parte redatta dall'agronomo nonché le fotografie Persona_1
allegate all'atto di opposizione, non avendo nessun riferimento di tempo e di luogo.
Quanto ai vizi delle opere lamentati da parte opponente, deduceva che, nel caso di specie, veniva in rilievo un contratto a formazione mista, trattandosi di una compravendita nel caso delle piante e di un appalto nel caso dei lavori in economia e dell'impianto di irrigazione;
che la denuncia dei vizi doveva essere fatta entro 8 giorni dalla scoperta, essendo preponderante la vendita, ma, anche se si dovessero considerare i 60 giorni previsti nel caso dell'appalto, questi sarebbero ampiamente decorsi dalla fine dei lavori, che si erano conclusi nel mese di luglio 2020, per stessa ammissione di controparte;
che la prima contestazione era stata fatta dall'opponente con lettera datata 15.10 solo dopo aver ricevuto la fattura a saldo dei lavori e, dunque, tale lettera supera ampiamente il termine di 60 giorni dalla fine dei lavori;
che, peraltro, le piante erano state messe a dimora nel maggio/giugno 2020 e addirittura la siepe, costituita da 430 piante, nel settembre 2019; che, pertanto, la contestazione degli asseriti difetti dei lavori doveva ritenersi non tempestiva, con conseguente improponibilità
e/o inammissibilità dell'azione edilizia.
Concludeva formulando le conclusioni da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
La causa è stata istruita tramite prova per testi e CTU.
All'udienza del 20.11.2024, il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione a decreto ingiuntivo è parzialmente fondata per le ragioni di seguito precisate.
Alla luce della documentazione versata in atti e dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che le parti abbiano concluso, sia pure verbalmente, un contratto di fornitura e messa a dimora di piante per la realizzazione del giardino dell'abitazione dell'opponente . Parte_1
In particolare, pur essendo intercorse tra le parti delle trattative, nel corso delle quali parte opponente ha presentato a parte opposta dei preventivi, da quest'ultima non espressamente accettati, non è stato sottoscritto alcun contratto, né parte opponente ha sottoscritto o firmato i documenti di trasporto e i buoni di lavoro prodotti da parte opposta.
Tuttavia, l'istruttoria espletata e, in particolare, i testimoni escussi ( Tes_1 Tes_2 [...]
e : v. verbali di udienza del 23.06.2023 e del 08.11.2023), sulla cui attendibilità Tes_3 Testimone_4
non vi è motivo di dubitare, hanno confermato di aver eseguito il trasporto, lo scarico e la predisposizione di tutte le piante indicate nei buoni di lavoro. Hanno, altresì, confermato la quantità di ore lavorate indicate nei buoni di lavoro prodotti da parte opposta,
nonché di aver compilato e sottoscritto i documenti di trasporto o di aver fornito indicazioni alla segretaria dell'azienda di parte opposta per la loro compilazione.
Deve, pertanto, ritenersi provata l'attività eseguita da parte opposta in favore di parte opponente e,
conseguentemente, devono ritenersi infondate le contestazioni sollevate da quest'ultima sul numero dei beni forniti e sull'entità delle lavorazioni fatturate.
Deve parimenti ritenersi infondata l'eccezione sollevata da parte opponente in merito agli asseriti vizi delle opere realizzate da parte opposta.
A tal fine, a seconda che si qualifichi il contratto in esame come vendita o come appalto, viene in rilievo la garanzia per vizi prevista rispettivamente dagli artt. 1490 e ss. c.c. (termine di decadenza ex art. 1495 c.c. di 8
giorni dalla scoperta) e dall'art. 1667 c.c. (termine di decadenza di 60 giorni dalla scoperta).
Ebbene, a prescindere dalla qualifica del contratto in questione in termini di vendita o di appalto, la contestazione relativa ai vizi delle opere realizzate non è stata sostenuta dalla prova della tempestività della denuncia, posto che i lavori si sono conclusi nel mese di luglio 2020 (come ammesso anche da parte opponente:
v. p. 4 atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) e la prima raccomandata inoltrata via pec da parte opponente è del 15.10.2020, dalla cui lettura, peraltro, non si evince alcuna contestazione dei vizi asseritamente riscontrati.
Pertanto, anche qualora si dovesse far applicazione del più lungo termine di decadenza previsto in materia di appalto, parte opponente risulta decaduta dalla garanzia per vizi, non avendo tempestivamente denunciato i vizi asseritamente riscontrati.
Parte opponente, inoltre, non ha fornito prova di aver contestato verbalmente i vizi nel corso dell'esecuzione dei lavori, né ha fornito elementi da cui desumere che si trattasse di vizi occulti.
In aggiunta ai suddetti rilievi, già idonei a rendere infondata l'eccezione sollevata da parte opponente, non vi
è prova in merito alla sussistenza dei vizi da quest'ultima lamentati, atteso che il CTU non si è potuto esprimere sul punto, rilevando che “Gli accertamenti peritali sul giardino in causa hanno evidenziato varie precarietà
dovute soprattutto alla scarsa manutenzione ordinaria e straordinaria. Tali condizioni unitamente al tempo
trascorso e conseguente evoluzione degli stadi vegetativi delle piante, hanno reso difficoltose le considerazioni relative alle modalità operative delle opere, se realizzate a regola d'arte e sulla reale consistenza delle
forniture” (p. 15 elaborato peritale).
Per quanto concerne il quantum debeatur, non avendo parte opponente espressamente accettato i preventivi prodotti da parte opposta e non avendo neppure sottoscritto i documenti di trasporto e i buoni dl lavoro ex
adverso prodotti, si richiamano, quanto ai valori di mercato delle piante e al costo della manodopera necessaria per la loro messa in opera ed al costo dell'impianto di irrigazione e della sua installazione , le valutazioni espresse dal CTU, che devono ritenersi condivisibili, avendo lo stesso fatto riferimento al prezzo normalmente praticato desumibile dal prezzario di riferimento Assoverde.
Tuttavia, risultando provata, all'esito della escussione testimoniale, la fornitura integrale delle piante di cui ai documenti di trasporto, si ritiene di doversi discostare dal calcolo effettuato dal CTU, che ha preso come riferimento soltanto le piante rinvenute sul posto al momento del sopralluogo.
Invero, avendo l'Ausiliario del Giudice eseguito il sopralluogo dopo 3 anni rispetto al termini dei lavori e non essendo a carico di parte opposta l'attività di manutenzione del giardino, si ritiene che l'assenza di talune piante riscontrata dal CTU debba ricondursi non alla mancata consegna delle stesse da parte dell'opposta, bensì al perimento delle stesse a causa della carente attività di manutenzione da parte dell'opponente, di cui ha dato atto l'Ausiliario del Giudice (p. 10 elaborato peritale).
A ciò si aggiunga che il quesito peritale non aveva ad oggetto la verifica del numero di piante presenti nel giardino di parte opponente, avendo parte opposta provato nel corso dell'istruttoria di aver consegnato ed installato le piante indicate nelle fatture e nei documenti di trasporto.
Pertanto, moltiplicando i costi individuati dal CTU per il quantitativo integrale della fornitura come provata nell'espletata istruttoria, si determina il corrispettivo dovuto da parte opponente in favore di parte opposta nel seguente modo:
• Fornitura di piante per siepe mista (alloro, CCo, mirto, lentisco, Olea corbezzolo, fejoa) h. Pt_3
variabile m. 1,.20-1.50 prezzo medio fornitura € 29 cad. x 445 (430, oltre a 15 piante (mirto, corbezzoli e lentisco) per la siepe mista, in luogo delle 430 rilevate dal CTU) = € 12.905,00;
1) cod. 2502006 posa in opera della siepe arbustiva da 1-2 m. compreso concime, terriccio e prima bagnatura n. 445 (in luogo delle 415 rilevate dal CTU) x € 21 = € 9.345,00; • Fornitura di piante impalcati ad albero - N. 4 CC (corrispondenti a quelli rilevati dal CTU), h. m. 3
circ. 16-18 x € 317 cad. = € 1.268,00;
• N. 4 ER PA (in luogo delle 3 rilevate dal CTU) circ. 16-18 x € 264,00 cad. = € 1.056,00;
• N. 3 RP (corrispondenti a quelli rilevati dal CTU) h. 3 m. vaso 90 x € 143,40 cad. = € 430,20;
• N. 6 SU MP (in luogo dei 5 rilevati dal CTU) h. 3,00-3,50 m. x € 152,90 cad. = €
917,40;
2) Cod. 25020011 Messa a dimora di alberi posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato,
la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura € 52,74
x 17 (risultanti dalla somma di n. 4 CC, n. 4 ER PA, n. 3 RP, n. 6 SU MP; in luogo dei 15 rilevati dal CTU) = € 896,58;
• N. 26 US MI IA" (corrispondenti a quelli rilevati dal CTU) forma a palla v. 30
x € 94,00 cad. = € 2.444,00;
3) messa a dimora piante arbustive e piccoli alberi € 21 cad. x 26 (corrispondenti a quelli rilevati dal CTU) =
€ 546,00;
• N. 400 US MP (in luogo dei 370 rilevati dal CTU) a cespuglio € 9,40 cad. = € 3.760,00;
4) Posa in opera € 3,00 cad. x 400 (in luogo dei 370 rilevati dal CTU) = € 1.200,00;
• N. 370 rose a cespuglio sea foam (in luogo delle 330 rilevate dal CTU) x € 9,40 cad = € 3.478,00;
5) Messa in opera € 3,00 cad. x 370 (in luogo delle 330 rilevati dal CTU) = € 1.110,00;
• N. 2 US MI IA forma piramide o conica v. 0,90-1,00 (corrispondenti a quelli rilevati dal CTU) x € 74,00 cad. = € 148,00; messa a dimora € 21 cad. x 2 (corrispondenti a quelli rilevati dal CTU) = € 42,00;
• N. 2 excelsa sin. HY UN (corrispondenti a quelle rilevate dal CTU) Controparte_2
v. 230 3,00-3,50 x € 693,50 cad = € 1.387,00;
6) Posa in opera € 295 cad x 2 (corrispondenti a quelle rilevate dal CTU) = € 590,00;
• N. 332 piante officinali e fioriture varie (in luogo delle 200 rilevate dal CTU) x Prezzo medio € 11
cad. = € 3.652,00;
7) Messa in opera € 3,00 cad x 332 (in luogo delle 200 rilevate dal CTU) = € 996,00; • Impianto di irrigazione singola area verde per impianto irriguo a servizio di area a verde già esistente
10,50 euro/mq. Mq. 500 x € 10,50 = € 5.250,00.
Per la somma complessiva di euro 51.421,18, oltre Iva.
Avendo parte opponente già corrisposto la somma di euro 22.000,00, residua in capo alla stessa un debito per la somma di euro 29.421,18, oltre Iva.
In conclusione, l'opposizione va parzialmente accolta e, conseguentemente, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e si condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di euro 29.421,18,
oltre Iva, con interessi al tasso legale dal dovuto sino al soddisfo.
In considerazione del parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e dell'accertamento in capo a parte opposta di un credito inferiore a quello ingiunto, si condanna parte opponente a rifondere a parte opposta
2/3 delle spese di lite del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione delle tariffe medie dello scaglione di valore di riferimento (da euro 26.001,00 a euro 52.000,00), con compensazione del rimanente 1/3.
Anche per quanto riguarda le spese di Ctu le stesse andranno ripartite , nei rapporti interni tra le parti, nella medesima percentuale .
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo e condanna parte opponente a corrispondere a parte opposta la somma di euro 29.421,18, oltre Iva, con interessi al tasso legale dal dovuto sino al soddisfo;
condanna parte opponente a rifondere a parte opposta i 2/3 delle spese di lite del presente procedimento, che liquida per tale frazione in euro 5.077,33, oltre Iva, Cap, spese generali come per legge nella medesima frazione, con compensazione del rimanente 1/3.
Le spese di Ctu devono essere definitivamente poste a carico delle parti , nei rapporti interni tra le stesse, nella medesima percentuale sopra applicata per le spese di lite.
Lucca, 05.06.2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Martelli