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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/03/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO
Il giudice, dott. ssa Marianna Molinario, all' esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa n.4675 del 2024 del R.G. Previdenza e Lavoro, avente ad oggetto: opposizione ad atp
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Borzelleca, Parte_1 in virtù di procura alle liti allegata in atti, con domicilio eletto in Torre Annunziata (NA), alla Via Gino Alfani, n° 45 RICORRENTE
CO N T R O
, rappresentato e difeso, come in atti Controparte_1
RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30 luglio 2024, l'istante in epigrafe, premesso di aver presentato domanda per il riconoscimento della indennità di accompagnamento e della condizione di handicap, con connotazione di gravità, evidenziava che a seguito della pregressa fase (R.G. 6192 del 2023) i benefici erano stati riconosciuti solo dal 30.10.2023.
Tanto premesso, dedotta la illegittimità della decorrenza attribuita dal ctu e la illegittima previsione di una revisione, adiva questo Tribunale chiedendo, previa nomina di nuovo consulente, la retrodatazione dei predetti benefici, sin dalla domanda. All'esito della notifica del ricorso, si costituiva l' . CP_1
Il giudice, acquisita la documentazione prodotta ed il fascicolo relativo al procedimento per atp, ritenuta la superfluità di qualsiasi ulteriore istruttoria, lette le note di udienza ex art. 127 ter c.p.c., decideva la causa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** L'opposizione deve essere respinta. Invero, la parte ricorrente ha impugnato l'accertamento sanitario svolto nella pregressa fase solo limitatamente alla decorrenza e alla previsione di una revisione. Invero, il ctu aveva così concluso: “ 1) Presenta: Parte_1
Grave artrosi polidistrettuale con impatto sulla deambulazione e passaggi posturali. Grave deficit del visus (1/12 OO), carcinoma della mammella a sinistra trattato chirurgicamente. Ipoacusia. Incontinenza urinaria. 2) per effetto di tale infermità: INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita DECORRENZA: 30/10/23 REVISIONE 30/10/25;
PORTATORE di handicap Comma 3 Art. 3 Legge 104/92 DECORRENZA: 30/10/23
REVISIONE: NO
1 La parte ricorrente ha contestato la decorrenza.
Le censure mosse alla perizia non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dal consulente di parte (Cass. lav., n. 11054/2003; Cass. lav., n.
7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (Cass. lav., n.
2151/2004).
Inoltre, parte istante non ha addotto alcun elemento documentale a sostegno della rivendicata retrodatazione del beneficio.
La richiesta, pertanto, appare del tutto immotivata e non corroborata di significativi spunti di indagine.
Gli stessi certificati addotti dalla parte ricorrente non consentono di retrodatare i benefici: dallo specialista ortopedico al controllo clinico del 12.12.2017, in cui parla di
“…Cervico-brachialgia bilaterale;
Discopatie multiple;
Periartrite scaopolo-omerale; Coxartrosi e Gonartrosi bilaterale;
Deficit della deambulazione...”; dallo specialista fisiatra al controllo clinico del 25.01.2018 in cui riferisce di “…Sindrome ipocinetica globale in esiti cardiomiopatia ischemica ipertensiva (II Classe NYHA); Grave deficit visivo in esiti trapianto corneale bilaterale;
Aterosclerosi diabetica con neuropatia sensitivo-motoria arti inferiori;
Artropatia metabolica diffusa con dismorfismo scoliotico dorsale;
Deficit respiratorio;
Coxartosi e Gonartrosi bilaterale con limitazioni algo-funzionale; Deambulazione ridotta;
Dispnea da sforzo;
Stato depressivo ansioso…”; dallo specialista neurologo al controllo clinico del 19.04.2018 in cui ancora riferisce di “…Marcato deficit visivo in esiti trapianto corneale;
Artrosi polidistrettuale;
Polineuropatia sensitivo motoria;
Cardiopatia con grave osteofitosi…”; dallo specialista fisiatra al controllo clinico del 19.01.2022 in cui riferisce di “… Pregressi interventi di cheratoplastica perforante con disturbo del visus;
Difficoltà nello stazionare in piedi e nell'effettuare passaggi posturali;
Grave quadro poliartrosico;
Scoliosi deformante;
Gonartrosi e Coxoartrosi bilaterale;
Precoce affaticabilità ed esauribilità…” dallo specialista geriatra al controllo clinico del 28.01.2022 in cui ancora riferisce di “… Sindrome ansioso depressivo con riferite turbe del ritmo sonno-veglia con tendenza all'insonnia; Cardiopatia ischemica ipertensiva;
Ipoacusia bilaterale;
Insufficienza venosa cronica arti inferiori con neuropatia sensitivo-motoria; Esiti di isteroannessiectomia;
Deficit visivo da esiti di cheratoplastica perforante;
Deambulazione ridotta. Tutti i predetti certificati attestano difficoltà nella deambulazione.
Invero, ai fini della indennità in esame, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti (in motivazione Cass
12521/2009 conferma le conclusioni del giudizio di merito in cui era stata dichiarata l'infondatezza della domanda in base all'accertamento tecnico che la ricorrente, di età superiore ai sessantacinque anni, pur compiendo con difficoltà la deambulazione e gli atti quotidiani della vita, non necessitava però di assistenza continua).
Dunque, la mera limitazione dei movimenti, così come la possibilità di deambulazione con appoggio, non integrano il requisito medico legale sufficiente per il riconoscimento della indennità di accompagnamento. L'analisi operata dall'esperto incaricato si presenta immune da censure logiche che ne possano inficiare l'esito conclusivo e può, pertanto, essere idonea a supportare il convincimento del Tribunale.
Il ctu ha adeguatamente motivato in ordine alla decorrenza. In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di
2 accertamento tecnico preventivo e dall'elaborato redatto nella pregressa fase (cui integralmente si rinvia) si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. Quanto alla previsione della revisione in relazione all' indennità di accompagnamento, si rileva che la Legge 80/2006, ha previsto che "i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap." e che "con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate, senza ulteriori oneri per lo Stato, le patologie e le menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione ed è indicata la documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione".
E' stato, quindi, emesso il Decreto Ministeriale pubblicato il 27 settembre in Gazzetta
Ufficiale che individua "12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria. L' istante non ha dedotto che le patologie da cui è affetta rientrino nelle previsioni normative suddette. Pertanto, non si tratta di ipotesi non revisionabile.
In ogni caso, appare dirimente che l'accertamento giudiziale non può che arrestarsi al momento della decisione, non essendo ipotizzabile un' efficacia ultrattiva della pronuncia giudiziale ed essendo astrattamente ipotizzabile una modica dell' accertamento in qualsiasi momento successivo. L'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, deve essere omologato l'accertamento svolto nella pregressa fase, ovvero deve ritenersi accertata la condizione sanitaria per fruire della indennità di accompagnamento e la condizione di handicap con connotazione di gravità dal 30.10.2023. Letto l'art. 152 disp att. c.p.c., nulla per le spese.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa l'accertamento sanitario come da perizia depositata nel giudizio n. R.G. 6192 del 2023; nulla per le spese.
Torre Annunziata, 28.3.2025 Il Giudice
dott.ssa Marianna Molinario
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