Art. 2.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sara' provveduto alla delimitazione del confine e al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Atri e di Pineto, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con la presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1932 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sara' provveduto alla delimitazione del confine e al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Atri e di Pineto, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con la presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 dicembre 1932 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.