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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
in persona della giudice, Federica Porcelli, il 14.4.2025, data fissata per l'udienza di discussione, così come sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3014/2024 R.G, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Catania, via Tripolitania, n. 26, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Fabio Gaetano Cavallaro, che la rappresentata e difende, giusta procura in atti
Ricorrente
E
in persona del Controparte_1
suo presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Catania, piazza della Repubblica n. 26 - Avvocatura sede provinciale I.n.p.s. –, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Schilirò giusta procura rilasciata per atto del Notaio di Per_1
Roma del 22.03.2024, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313.
Resistente
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Conclusioni: come da ricorso e da memoria di costituzione, da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c. depositato il giorno 20.3.2024,
[...]
ha proposto opposizione avverso il mancato riconoscimento dei requisiti sanitari Pt_1 prescritti dall'art. 13 l. n. 118/1971, negati dal CTU all'esito del procedimento di ATPO ex art. 445 bis c.p.c., deducendo che il CTU aveva mal valutato la documentazione medica in atti, sottovalutando l'incidenza invalidante del complessivo quadro patologico.
Tanto premesso la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni «Accogliere, previa comparizione delle parti, la presente domanda e per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto
1 della sig.ra NE all'assegno di invalidità ex art. 13 legge 118/71 previsto per Pt_1
gli inabili con permanente invalidità ridotta in misura pari o superiore al 74%, dal giorno della revisione (27.03.2023) o da quella accertata in corso di lite, più ratei maturandi, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo a tale data sino al soddisfo e rivalutazione monetaria.
Con vittoria di spese e competenze legge da quantificarsi ex DM 147/22, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge, con distrazione al procuratore antistatario».
Si è costituito l' , eccependo l'inammissibilità della domanda, la carenza di motivi CP_1
specifici di opposizione e contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso per mancanza dei requisiti sanitari.
Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio, la causa è stata rinviata all'udienza del 24.2.2025 e, sollecitato il deposito della consulenza tecnica, al 14.4.2025.
Sostituita l'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sono state acquisite le note sostitutive dell'udienza, depositate nel termine assegnato dalla sola parte ricorrente, e la causa è stata decisa mediante la presente sentenza.
CP_ 2. Le eccezioni di rito proposte dall' sono infondate.
2.1. In primo luogo, il ricorso in oggetto è stato proposto tempestivamente ai sensi del comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c., atteso che dalla documentazione in atti risulta sia la dichiarazione di dissenso nel termine fissato dal 4° comma dell'art. cit., sia il rispetto del successivo termine perentorio di 30 giorni di cui al 6° comma, decorrente appunto dalla formulazione della dichiarazione di dissenso.
2.2. Ricorre, poi, il requisito della specificità dei motivi di contestazione, richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. atteso che parte ricorrente non si è limitata alla mera riproposizione delle tesi già esposte in primo grado o alla semplice prospettazione di una sottovalutazione del quadro patologico ma ha formulato specifiche censure alla relazione di ctu espletata e dettagliate osservazioni mediche.
3. Ciò posto, oggetto del presente giudizio è l'accertamento dell'esistenza o meno dei requisiti sanitari prescritti dall'art. 13 l. n. 118/1971.
Occorre, quindi, verificare, se nel caso a mano parte ricorrente, per le patologie da cui è affetta, abbia subìto una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al
74 per cento.
4. Ritiene il Tribunale di aderire pienamente alle valutazioni e conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato in questa fase di giudizio, dott. specialista in Persona_2
medicina legale.
2 La relazione depositata dal c.t.u. appare esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica acquisita nel corso del giudizio e redatta secondo corrette valutazioni tecniche, emergendo, in particolare, dagli atti che l'ausiliare ha espresso il proprio giudizio in base ad un accurato esame clinico della perizianda, corredato dall'attento esame della documentazione medica in atti, ed ha tenuto conto dei parametri di cui al d.m. n 5.2.1992, così accertando che parte ricorrente è affetta dalla seguente pluralità di patologie «Cirrosi epatica alcool-correlata in fase di stabilizzazione clinica – Sarcoma di AP già chemiotrattato in fase di remissione – Riferita ipoacusia – Sindrome post- flebitica degli arti inferiori in soggetto con sindrome varicosa».
L'ausiliare ha rilevato che l'odierna periziata è documentatamente affetta da una forma di cirrosi epatica alcol-correlata, come certificato nel 2017 all'epoca della visita specialistica epatologica all'esito della quale la sua esistenza venne per la prima volta rilevata. Il CTU, pur rilevando la mancanza in atti di documentazione atta ad indicare l'attuale stadio evolutivo di detta patologia, ha evidenziato che, per quanto emerso dall'odierno accertamento sanitario, non si tratta di forma in fase evolutiva avanzata, né in attualità di progressiva evoluzione peggiorativa, non essendo stati rilevati i segni dell'encefalopatia, né la presenza di versamento ascitico eventualmente espressivo di ipertensione portale.
L'ausiliare ha rilevato che parte ricorrente è altresì affetta dal sarcoma di AP, un raro tumore correlato ad infezione erpetica (da virus HHV8), che causa una proliferazione incontrollata delle cellule endoteliali, che causano arrossamenti degli arti, nel caso di specie, quelli inferiori. L'ausiliare ha dato atto che la ricorrente è stata sottoposta a trattamento chemioterapico, poi interrotto, nel maggio del 2020, per intolleranza alla terapia e che il successivo follow up ha tuttavia mostrato un ulteriore progressivo miglioramento del quadro clinico con regressione delle lesioni riscontrate a carico degli arti inferiori, con ultimo controllo oncologico risale al novembre del 2020, indice quest'ultimo della definitiva stabilizzazione della malattia.
Il CTU ha inoltre rilevato la presenza di una sindrome varicosa degli arti inferiori, in passato complicata da flebite.
Sulla riferita ipoacusia, l'ausiliare ha evidenziato che non v'è traccia della patologia nella documentazione sanitaria prodotta agli atti della presente e della precedente fase di ATPO.
L'ausiliare ha osservato peraltro che, sebbene di tale patologia si apprenda attraverso la certificazione del medico curante, la periziata risulta capace di percepire senza difficoltà la voce di conversazione.
3 Quindi, l'ausiliare ha provveduto alla valutazione delle patologie riscontrate alla luce dell'esame obiettivo condotto e dei riscontri clinico-strumentali acquisiti, ha applicato il calcolo a scalare e ha ritenuto che il complesso patologico è tale da ridurre la capacità lavorativa generica della ricorrente nella misura del 52 %.
In particolare, la quantificazione del 52 % scaturisce dalle seguenti valutazioni tabellari effettuate dal CTU e che di seguito si riportano «Cirrosi epatica alcool-correlata in fase di stabilizzazione clinica. Per analogia con il codice 6412 (“cirrosi epatica con ipertensione portale” 71-80%), in considerazione della stabilizzazione clinica e della totale assenza di manifestazioni rilevabili di malattia 30%.
• Sarcoma di AP già chemiotrattato in fase di remissione. Cod 9322 (“Neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale”) 11%;
• Riferita ipoacusia con conservata capacità di percepire la voce di conversazione. In assenza di conferma strumentale, si ritiene di valutare per analogia con il 4005 (“Perdite uditive mono e bilaterali pari o inferiori a 275 db (punteggio da 0 a 59”) 5%;
• Sindrome varicosa degli arti inferiori. ICD9CM 459.12 delle linee Guida CP_1
(“Sindrome postflebitica superficiale con complicazioni cutanee (senza ulcere) con interessamento assi safenici ed extrasafenici” 10-20% ). 20%».
Non sussiste pertanto il requisito sanitario richiesto dall'art. 13 l. n. 118/1971.
Né, d'altro canto, le argomentazioni e le conclusioni dell'ausiliare sono state oggetto di contestazione alcuna delle parti, che hanno omesso di inviare proprie osservazioni ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c.
4. La contestazione generica delle risultanze della CTU contenuta nelle note sostitutive dell'udienza depositate il 31.3.2025 e mossa dal solo difensore della parte ricorrente, che si
è limitato peraltro ad affermare di contestare la relazione di consulenza tecnica, è il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse, peraltro, in termini assertivi, generici e non suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici (essendo del tutto apodittiche e non argomentate e come tali) non idonee a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni del CTU.
Si tratta di un dissenso normale nell'ambito delle valutazioni medico-legali, ma non idoneo ad addebitare al consulente d'ufficio carenze o deficienze diagnostiche, o affermazioni illogiche e scientificamente errate, non essendo sufficiente, al fine di dimostrare la erroneità del giudizio formulato dal CTU, la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del medesimo e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico ( v. Cass., n. 7341/2004; Cass. n.20188/2011).
4 5. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.
6. Le spese di lite di entrambe le fasi seguono devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., avendo parte ricorrente reso la relativa dichiarazione. CP_ Le spese di CTU sono poste a carico dell' e sono liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, in accoglimento parziale dell'opposizione:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
liquidate con separati decreti.
Così deciso in Catania, il 14 aprile 2025
La giudice
Federica Porcelli
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