Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo 19 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, reso esecutivo con legge 14 aprile 1957, n. 364 .
Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo 19 dello statuto organico dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato, reso esecutivo con legge 14 aprile 1957, n. 364 .