Articolo 5 della Legge 9 ottobre 1951, n. 1096
Articolo 4Articolo 6
Versione
11 novembre 1951
Art. 5.
Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, il Ministro per il tesoro potra' autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell' art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato.
Entrata in vigore il 11 novembre 1951