Versione
26 novembre 1957
26 novembre 1957
Art. 7.
La composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e' integrata da due rappresentanti dei coltivatori diretti e da un rappresentante dei mezzadri o coloni scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.
La composizione del Comitato esecutivo dell'I.N.P.S. e' integrata da un rappresentante scelto tra quelli indicati nel comma precedente.
La composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e' integrata da due rappresentanti dei coltivatori diretti e da un rappresentante dei mezzadri o coloni scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.
La composizione del Comitato esecutivo dell'I.N.P.S. e' integrata da un rappresentante scelto tra quelli indicati nel comma precedente.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 20/04/1968, n. 31Provvedimento: […] dell'art. 7 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047; dell'art. 10 della legge 4 luglio 1959, n. 463; degli artt. 54 e 56 del testo unico approvato con D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni;Leggi di più...
- controllo della valutazione della rilevanza compiuta dal giudice a quo·
- caso di evidente irrilevanza·
- inammissibilita' della questione.·
- sent. 31/68. giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale