Articolo 7 della Legge 26 ottobre 1957, n. 1047
Articolo 6Articolo 8
Versione
26 novembre 1957
Art. 7.
La composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e' integrata da due rappresentanti dei coltivatori diretti e da un rappresentante dei mezzadri o coloni scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.
La composizione del Comitato esecutivo dell'I.N.P.S. e' integrata da un rappresentante scelto tra quelli indicati nel comma precedente.
Entrata in vigore il 26 novembre 1957
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente