Art. 7.
La composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e' integrata da due rappresentanti dei coltivatori diretti e da un rappresentante dei mezzadri o coloni scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.
La composizione del Comitato esecutivo dell'I.N.P.S. e' integrata da un rappresentante scelto tra quelli indicati nel comma precedente.
La composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e' integrata da due rappresentanti dei coltivatori diretti e da un rappresentante dei mezzadri o coloni scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative a carattere nazionale.
La composizione del Comitato esecutivo dell'I.N.P.S. e' integrata da un rappresentante scelto tra quelli indicati nel comma precedente.