Sentenza 15 novembre 1976
Massime • 2
I pagamenti parziali o del residuo di conto corrente - indipendentemente dalla loro qualificazione o meno come Atti solutori - rappresentano pur sempre Atti onerosi, depauperatori del patrimonio dell'imprenditore correntista e, come tali, assoggettabili a revocatoria fallimentare in quanto forniti di carica lesiva della par condicio creditorum. ( Conf 3603/75, mass n 377800).*
Nell'ipotesi di fallimento dichiarato nel corso della procedura di amministrazione controllata i termini per la proposizione dell'Azione revocatoria previsti dall'art 67 legge fallimentare decorrono dalla data del decreto di ammissione a tale procedura e non dalla sentenza dichiarativa di fallimento, in base al rapporto di interdipendenza e conseguenzialita tra le due procedure. ( V 3931/56).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/11/1976, n. 4216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4216 |
| Data del deposito : | 15 novembre 1976 |
Testo completo
I pagamenti parziali o del residuo di conto corrente - indipendentemente dalla loro qualificazione o meno come Atti solutori - rappresentano pur sempre Atti onerosi, depauperatori del patrimonio dell'imprenditore correntista e, come tali, assoggettabili a revocatoria fallimentare in quanto forniti di carica lesiva della par condicio creditorum. ( Conf 3603/75, mass n 377800).*