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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 21/05/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
EPVBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
***
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Maria Lucia Dellapina GOP Dott.ssa ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso ex artt. 473 bis.
47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 7.2.2024
da
(C.F. C.F. 1 ), nata il Parte 1
16.3.1967 a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Rago,
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, Via
- RICORRENTE -
CP 1 (C.F. C.F. 2 nato il [...] a
,
Isabella Rago, Piacenza, rappresentato e difeso dall'Avv.
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piacenza, Via
Sant'Eufemia n.30, in virtù di delega in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE –
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott. Grazia Pradella.
-· INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso con domanda congiunta di separazione e divorzio ex artt. 473 bis.47 e 473 bis. 51 c.p.c. depositato in data
7.2.2024 con il quale le Parti hanno congiuntamente chiesto di dichiarare la separazione consensuale dei coniugi, omologando le condizioni concordate dagli stessi e, successivamente, decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto in Piacenza in data 9.10.2004, alle seguenti
CONDIZIONI
"1. Conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Piacenza, Via Torta n. 34, di proprietà della Sig.ra Parte 1 alla stessa che continuerà ad abitarla con la figlia Per 1
2. conferma l'affido condiviso della figlia ad entrambi i genitori con abitazione e residenza principale presso la madre. Tale affido verrà tra i genitori articolato e regolamentato in modo tale che la minore possa stare con entrambi in misura il più possibile uniforme ed equilibrata;
in particolare, fermo restando che i genitori potranno concordemente stabilire modalità diverse volte ad ampliare o a facilitare il diritto-dovere di visita del padre, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi e con accordo tra gli stessi, viene stabilito che Per 1 trascorra con il padre almeno due pomeriggi alla settimana, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, nonché in altre occasioni secondo il calendario che sarà di volta in volta concordato tra i coniugi anche telefonicamente e compatibilmente con le esigenze e gli impegni della minore;
3. il padre potrà, inoltre, vedere e tenere con sé la figlia nei weekend a fine settimana alternati dalle ore 9.00/9.30 di sabato mattina sino alla domenica sera alle ore
19.00/19.30;
4. la figlia trascorrerà le festività natalizie e pasquali alternativamente con i due genitori ed un periodo di vacanze estive con l'uno e con l'altra da concordare preventivamente tra i coniugi compatibilmente con i rispettivi impegni lavorativi ed assecondando, ove possibile, i desideri della figlia;
5. conferma l'assegno di mantenimento per la figlia della somma di Euro 500,00, rivalutabile secondo gli indici Istat, che il signor CP_1, entro il giorno 15 di ogni mese verserà tramite bonifico bancario sul conto corrente della moglie, mentre nulla sarà dovuto alla stessa a titolo di suo mantenimento in quanto economicamente autosufficiente;
6. conferma che i coniugi divideranno nella misura del 50% le eventuali spese straordinarie, scolastiche, sportive e mediche, che si rendessero necessarie per la figlia concordate previo accordo tra i genitori;
7. i ricorrenti vicendevolmente si concedono il reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto, con iscrizione sullo stesso del figlio minore.
8. i coniugi dichiarano che con il presente accordo hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
9. le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. 66
Rilevato che con sentenza non definitiva n. 42/2024 pubblicata in data 27.6.2024 veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi Parte 1 e CP 1 omologando le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle condizioni concordate tra i coniugi e prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti.
Considerato che, in questi casi, il Tribunale, all'esito positivo dell'esame della domanda di separazione personale, è tenuto a “rimettere la causa, con separata ordinanza, dinanzi al giudice relatore perché questi acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio" (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
Rilevato che con ordinanza in data 18.6.2024 la causa veniva rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio e la pronuncia della sentenza di divorzio, assegnando termine sino al 28.1.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, da intendersi fissata nella stessa data.
Posto che con note congiunte di trattazione scritta le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, confermando la volontà di sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate ivi trascritte.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Rilevato che con ordinanza ex art. 473 bis.51 c.p.c., emessa in data
27.3.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.1.2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
"Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione/divorzio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
Ciò premesso, è noto che il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha introdotto la facoltà di presentare contestualmente la domanda di separazione e quella di divorzio, pur restando la seconda procedibile unicamente decorso il termine a tal fine previsto dalla legge (6 o 12 mesi, secondo i casi, in ragione della procedura consensuale o contenziosa, ai sensi dell'art. 3 della legge sul divorzio).
Sul punto, rileva considerare che l'ammissibilità della domanda cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata espressamente prevista solo con riferimento al giudizio contenzioso, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., mentre analoga previsione non è contenuta nell'art. 473 bis.51 c.p.c. norma dedicata al "procedimento su domanda congiunta” – che detta una specifica disciplina relativa a tutti i procedimenti di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. laddove presentati in forma congiunta. A fronte di ciò, la Suprema Corte ha chiarito che "da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito "comune" di cui all'art. 473 -bis.51 c.p.c. Ne' può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel "risparmio di energie processuali" nel quale consisterebbe una delle rationes della previsione dell'art. 473 -bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un "risparmio di energie processuali" che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.” (Cassazione civile sez. I, 16/10/2023, n. 28727)
Nella specie, essendo intervenuto il passaggio in giudicato della sentenza che ha omologato la separazione consensuale ed essendo decorsi sei mesi dall'udienza di comparizione in sede di separazione personale, tenuto altresì conto che tramite lo scambio di note scritte, le Parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, per l'effetto confermando le condizioni già concordate, la domanda diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, dovendo ritenersi cessata ogni comunione materiale e spirituale tra le Parti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto dei figli minori non è necessario, ai sensi dell'art. 473 bis.4 c.p.c., alla luce dell'intervenuto accordo e del contenuto dello stesso.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c. così decide:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
Parte 1 e CP 1 , matrimonio celebrato in data 9.10.2004 a Piacenza '
e trascritto nei Registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 117, parte
II, anno 2004 serie A alle condizioni così convenute dalle Parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che la presente sentenza dopo il passaggio in giudicato sia trasmessa, in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Piacenza per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Piacenza, 20.5.2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti