Ordinanza collegiale 1 agosto 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 27/11/2025, n. 7695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7695 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07695/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02820/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso, numero di registro generale 2820 del 2022, proposto da:
GI SE MA, rappresentato e difeso dall'avvocato SE Di Meglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Barano d'Ischia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Leonardo Mennella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
del silenzio – rifiuto, formatosi sull’istanza di autorizzazione edilizia del 24.01.2022;
d’ogni altro atto pregresso, connesso o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Barano D'Ischia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore, all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025, il dott. OL EV;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue;
FATTO
Si premette che con ordinanza collegiale, n. 5819 dell’1.08.2025, la Sezione Prima di questo Tribunale richiedeva incombenti istruttori, e poneva d’ufficio la questione della possibile improcedibilità del ricorso, ex art. 73 comma 3 c.p.a., nel modo seguente:
“Rilevato che relativamente al presente ricorso parte ricorrente ha depositato, in data 15.07.2025, note di udienza in cui:
a) ha fatto presente di aver presentato al Comune di Barano d’Ischia istanza di sanatoria, ex art. 36 T.U.Ed., in data 10.04.2025, acquisita al numero di protocollo 4020 (con ogni verosimiglianza, evidentemente diversa ed ulteriore, rispetto a quella del 24.01.2022 il cui silenzio-diniego è stato gravato, nell’atto introduttivo del presente giudizio), senza peraltro documentare tale circostanza;
b) ha chiesto il rinvio della trattazione della causa ad altra udienza, onde poter proporre motivi aggiunti avverso (come precisato anche a verbale) “l'atto depositato dal Comune di Barano d'Ischia – allegato 004 della memoria di costituzione del Comune del 10/9/2022”, vale a dire la comunicazione dell’8.09.2022, a firma del Responsabile del procedimento presso l’Ufficio Tecnico del Comune predetto, dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità urbanistica del 24.01.2022;
sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza, il Collegio rileva che la trattazione del presente ricorso va – in accoglimento della richiesta sub b) – rinviato ad altra udienza di smaltimento dell’arretrato dell’anno 2025, indicata in dispositivo, onde consentire a parte ricorrente la proposizione di motivi aggiunti, avverso l’atto del Comune, sopra specificato;
Rilevato altresì che – in relazione alla circostanza sub a) – il Collegio ritiene necessario ordinare a parte ricorrente di documentare l’avvenuta presentazione, in data 10.04.2025, prot. 4020, di una successiva e diversa istanza d’accertamento di conformità, ex art. 36 T.U. Ed., e tanto nel termine di gg. trenta dalla comunicazione della presente ordinanza, mediante trasmissione al Tribunale di copia della suddetta istanza;
Rilevato che, in relazione alla avvenuta presentazione della stessa istanza, il Collegio ritiene altresì di porre d’ufficio alle parti, ex art. 73 comma 3 c.p.a., la questione della possibile improcedibilità per sopravvenuto difetto d’interesse del ricorso originario, volto all’impugnativa del diniego tacito di sanatoria, relativamente all’istanza del 24.01.2022, stante la dichiarata presentazione di tale ulteriore istanza d’accertamento di conformità (del 10.04.2025), ove concernente i medesimi abusi, oggetto della prima (del 24.01.2022), e d’invitare le parti a dedurre al riguardo, nello stesso termine di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;
Rilevato, infine, che resta riservata la decisione d’ogni questione, in rito, merito e circa le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) rinvia, per le ragioni di cui in motivazione, la trattazione del ricorso all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 25.11.2025, innanzi alla Sezione Sesta del Tribunale;
ordina gli incombenti istruttori a carico di parte ricorrente, precisati in motivazione, da espletarsi nel termine, pure ivi specificato;
pone d’ufficio alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., la questione di rito, rilevata d’ufficio, precisata in motivazione ed invita le stesse parti a dedurre al riguardo, nel termine pure ivi specificato;
manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti”.
In data 1.10.2025 il Comune di Barano d’Ischia depositava memoria difensiva, in cui rappresentava quanto segue: “Con ordinanza dell’1.08.2025 codesto Collegio, rilevata la richiesta di rinvio per la proposizione di motivi aggiunti avanzata dal ricorrente e la dichiarazione da parte del medesimo ricorrente di aver presentato nuova istanza di sanatoria in data 10.4.2025, rinviava la causa all’udienza del 25 novembre 2025 ed onerava parte ricorrente di depositare la nuova istanza di sanatoria anche al fine di valutare la improcedibilità del ricorso originario: circostanza sulla quale onerava le parti di prendere posizione. Tanto precisato va sin da subito evidenziato che il ricorrente non ha depositato l’istanza del 10.4.2025 com’era suo onere: al fine di porre rimedio a tale mancanza ed ai fini della declaratoria di improcedibilità del ricorso questa difesa ritiene di depositare la comunicazione di avvio del procedimento del 12.8.2025 con la quale l’Ente, nel rilevare l’analogo contenuto dell’istanza rispetto a quella del 2022, ha preannunciato il rigetto della stessa. La presentazione di tale istanza di contenuto identico a quella del 2022 (che pure era limitata al piccolo wc ed al muro di contenimento oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 16/2020) rende certamente il ricorso originario improcedibile (…)”; e concludeva perché il Tribunale dichiarasse l’improcedibilità del ricorso originario, la tardività di eventuali motivi aggiunti e comunque rigettasse l’impugnativa, trattandosi di ricorso, in ogni caso, manifestamente infondato, con vittoria di spese ed attribuzione al difensore per anticipo fattone.
Lo stesso Comune, in data 15.10.2025, depositava il provvedimento conclusivo di rigetto dell’istanza di sanatoria del 10.04.2025; e in data 25.10.2025 altra memoria in cui segnalava quanto segue: “Si ritiene solo di aggiungere – rispetto a quanto già dedotto e prodotto in corso di causa anche con l’ultima memoria del 30.9.2025 – che nelle more il Comune ha definito con provvedimento espresso di diniego la nuova istanza di sanatoria del 10.4.2025, avanzata dal ricorrente in ordine alle medesime opere di quella del 24.1.2022 oggetto del presente giudizio (…)”. “La richiesta di rinvio per motivi aggiunti che controparte ha formulato con la propria memoria del 15 luglio 2025 non ha poi avuto concreto seguito (…)”, e ribadiva le conclusioni già espresse nel precedente scritto difensivo.
Con note difensive del 21.11.2025 parte ricorrente chiedeva che fosse dichiarata l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, “in quanto la sopraggiunta normativa di cui alla legge 105 del 24.7.2024 consente al ricorrente di produrre istanza di sanatoria, con la conseguenza che non vi è più interesse alla decisione del ricorso”.
Seguivano ulteriori note difensive in data 24.11.2025, in cui il Comune di Barano d’Ischia insisteva per la condanna di controparte alle spese di lite, con attribuzione.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 25.11.2025, tenuta da remoto in modalità TEAMS, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse; in disparte le vicende, amministrative e processuali, riferite in narrativa, osserva infatti il Tribunale che parte ricorrente ha espressamente dichiarato il venir meno del proprio interesse alla decisione della causa nel merito, con memoria depositata in data 21.11.2025.
A prescindere dai motivi, pure ivi enunciati, per i quali parte ricorrente ha reso tale dichiarazione, quel che rileva in questa sede è che il deposito della stessa in giudizio impone al Collegio di prenderne atto e dichiarare conseguentemente il gravame improcedibile, con la formula corrispondente.
Ciò, in conformità a pacifica giurisprudenza, per la quale cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. IV, 1/10/2025, n. 7679: “In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può procedere nel merito della controversia, ma deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. Vige il principio dispositivo, secondo il quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiara di non avere più interesse alla decisione ”.
Quanto alle spese di lite, per la risalenza temporale e per l’esito in rito della controversia, le stesse possono essere compensate tra le parti, con espressa declaratoria d’irripetibilità del contributo unificato, ove versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto d’interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, con l'intervento dei magistrati:
OL EV, Presidente, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
OL Ciconte, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OL EV |
IL SEGRETARIO