Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00005/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00272/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 272 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato GI Domenico Morabito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex art. 25 c.p.a. in Reggio Calabria, Via Del Gelsomino, n. 37;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Reggio Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
per l'annullamento:
- del provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del porto di fucile per uso sportivo Cat.-OMISSIS-, notificato il 18.02.2024, presentata dal ricorrente;
- nonchè di qualsiasi atto che possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto impugnato o, comunque, posto in rapporto di correlazione dello stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. GI TR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato in data 17/04/2024 e depositato il successivo 26/04/2024, il Sig. -OMISSIS- impugna il provvedimento di rigetto dell’istanza di rilascio del porto di fucile per uso sportivo, avverso il quale deduce in un unico motivo di ricorso (così rubricato: “ Eccesso di potere. Illogicità e contraddittorietà della motivazione del Rigetto della istanza di rilascio della licenza porto di fucile per uso sportivo emesso il 02.02.2024 e notificato il 18.02.2024. Mancanza di idonei parametri di riferimento ”) le seguenti censure.
Sostiene il ricorrente che il provvedimento di rigetto impugnato si limiterebbe solamente a rinviare apoditticamente agli elementi riportati nel preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 (a) frequentazione con soggetti gravati da pregiudizi penali e/o di polizia; b) rapporti parentali con soggetti gravati da pregiudizi penali e/o di polizia, non meglio identificati; c) deferimento nel 2012 per violazione dell’art. 697 CP, detenzione abusiva di munizioni), ritenendo insufficienti, senza motivazione, tutti quelli di segno opposto indicati nella memoria ritualmente depositata nel corso del procedimento.
Illegittimamente, il provvedimento impugnato rimprovererebbe al ricorrente di non aver indicato nella memoria endoprocedimentale “ elementi sufficienti ed idonei tali da modificare la valutazione sfavorevole espressa ” e di non aver, prima, presentato una “ richiesta di accesso agli atti ” (che avrebbe consentito all’interessato di conoscere i presupposti di fatto del preavviso di rigetto al fine di poter, così, adeguatamente controdedurre in sede procedimentale).
Nella prassi - sostiene il ricorrente - i nomi e i luoghi verrebbero “sempre” oscurati e spesso la risposta all’accesso agli atti perviene successivamente al termine previsto dall’art. 10 bis legge 241/1990 (10 giorni) per la presentazione di osservazioni, donde la superfluità della previa presentazione di un’istanza di accesso; tale circostanza sarebbe, poi, confermata dalle risposte ottenute a seguito della presentazione dell’istanza di accesso sia alla Questura di Reggio Calabria che al Comando Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, dopo la notifica del provvedimento impugnato.
Ed infatti, in data 01/03/2024, la Questura di Reggio Calabria - Commissariato di -OMISSIS- ha indicato una serie di elementi ritenuti ostensibili, ma ha rigettato la richiesta di accesso, non rilasciando le copie delle informative delle Stazioni dei Carabinieri di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, mentre la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, in data 20/03/24, ha rigettato la richiesta ai sensi dell’art. 24 della legge 241/1990 e dell’art. 1049 d.P.R. n. 90/2010.
Ciononostante, la memoria depositata nel corso del procedimento indicherebbe altri elementi favorevoli al ricorrente, corredati da documentazione, in alcun modo presi in considerazione dalla Questura di Reggio Calabria.
Il procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente per la violazione dell’art. 697 c.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria e recante n.-OMISSIS- RGNR è stato, infatti, definito con la sentenza n.-OMISSIS- RG Sent. del-OMISSIS-, con la formula “ perché estinto per intervenuta oblazione ”.
Quanto ai rapporti di parentela con i soggetti gravati da pregiudizi penali e/o di polizia indicati, a seguito dell’accesso agli atti ex art. 25 legge 241/1990, dal Commissariato di -OMISSIS- (-OMISSIS- e -OMISSIS-, cugini acquisiti da parte della moglie -OMISSIS-) si tratta di soggetti coinvolti in una operazione di polizia denominata “-OMISSIS-” n. -OMISSIS- RGNR DD ma assolti dalla Corte di Appello di Reggio Calabria con la sentenza n. -OMISSIS- RG Sent. del -OMISSIS-.
In relazione, infine, alle frequentazioni con soggetti gravati da pregiudizi penali e/o di polizia, la comunicazione dell’1/3/2024 del Commissariato di -OMISSIS- riporta i nomi dei soggetti con cui l’odierno ricorrente intratterrebbe, a parere della Questura, delle frequentazioni: si tratterebbe, invece, di semplici rapporti di conoscenza ascrivibili esclusivamente al fatto che il ricorrente risiedeva e lavorava prima del matrimonio (e cioè prima del -OMISSIS-) in un piccolo paese dell’entroterra (-OMISSIS-) e successivamente nel Comune di -OMISSIS- (altro piccolo centro abitato) in cui i luoghi di aggregazione si riducono ad un solo esercizio pubblico (bar) e alla piazzetta comunale.
L’indicazione dei meri rapporti di parentela e di frequentazione “occasionale” (inconsapevole e sporadica, nonchè dettata, tra l’altro, da motivazioni lavorative e dalla residenza in piccole realtà interne e montane) non inciderebbe sul giudizio di affidabilità e probabilità di abuso delle armi.
Le frequentazioni emergerebbero da presunti controlli/note/avvistamenti avvenuti in un arco temporale, tra l’altro, risalente nel tempo (2015/2016), mentre uno soltanto viene rilevato nel 2021 (4 anni fa) allorquando il ricorrente si trovava in luogo pubblico e aperto a tutti (e cioè, in un bar di -OMISSIS-) in compagnia di -OMISSIS- (di cui si è detto sopra) e -OMISSIS-, cognato dell’odierno ricorrente, e, allo stato, pure incensurato, nonchè di tale -OMISSIS-, avventore del locale pubblico.
La Questura non avrebbe tenuto conto del fatto che il ricorrente è una persona incensurata, dedita al rispetto delle leggi, lontana da qualsiasi ambiente delinquenziale e criminale, né avrebbe valutato l’attualità del pericolo di abuso.
2. In data 13/06/2024, per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio, con atto di mera forma, il Ministero dell'Interno e la Questura di Reggio Calabria.
3. In vista dell’udienza pubblica di discussione del ricorso nel merito, le parti non hanno depositato nuovi documenti né memorie.
4. All’udienza pubblica del 3/12/2025, la causa è stata chiamata e, dopo la discussione, trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è infondato.
6. Con il provvedimento impugnato, la Questura di Reggio Calabria, nonostante le osservazioni presentate dal ricorrente, ha rigettato l’istanza di rilascio della licenza di porto fucile per uso sportivo, avuto riguardo alle seguenti circostanze, già segnalate con il preavviso di rigetto:
a) frequentazioni con soggetti gravati da pregiudizi penali e/o di polizia;
b) rapporti parentali con soggetti gravati da pregiudizi penali e/o di polizia;
c) nonché, infine, in relazione al fatto che il ricorrente è stato deferito nel 2012 per violazione dell’art. 697 c.p., e cioè per detenzione abusiva di munizioni.
7. Muovendo dall’ultimo fronte motivazionale (già indicato nel preavviso di rigetto), legato alla circostanza che il ricorrente è stato deferito nel 2012 per violazione dell’art. 697 c.p., in relazione al reato di detenzione abusiva di munizioni, con le osservazioni (e poi in ricorso) il Sig.-OMISSIS-ha evidenziato che il pagamento dell’oblazione determina l’estinzione del reato.
Il motivo di ricorso è infondato.
Per pacifica giurisprudenza amministrativa, qualora l’esito del procedimento penale consista in una pronuncia di formale estinzione del reato per pagamento della relativa sanzione, senza alcun accertamento della estraneità al fatto (a differenza delle fattispecie contemplate dall’art. 129, comma 2, cod. proc. pen.), tale pronuncia non elide, comunque, il valore prognostico del fatto storico che lo ha originato (Cons. Stato sez. III n. 6109 del 9/07/2024; TAR Sicilia Catania sez. I n. 3325 del 24/11/2025; Cons. Stato sez. III n. 2201 del 17/03/2025; TAR Sicilia, Palermo, sez. IV n. 1573 dell’8/07/2025; T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. I, 06/12/2021, n.3387).
In altri termini, le specifiche vicende penalistiche che riguardano i reati e la pena nei casi di oblazione non tolgono valenza all’esistenza in concreto dei fatti illeciti addebitati.
Ed infatti, nel caso di estinzione del reato per avvenuta oblazione “ non è posta in discussione l’oggettiva condotta (…) che costituisce il fatto oggetto di valutazione da parte dell’Autorità ” (Cons. Stato sez. III n. 11418 del 28/12/2022, in un caso nel quale “ all’estinzione del reato per oblazione è, comunque, conseguita l’inevitabile applicazione della sanzione accessoria della confisca, ai sensi dell’art. 240 c.p., sia dell’arma conservata in detenzione, sia di quella sottratta nell’ipotesi del suo eventuale ritrovamento ”).
Ai fini, quindi, dell’adozione delle proprie determinazioni, nel caso in esame, l’Amministrazione dell’Interno ha ragionevolmente valorizzato la circostanza che il ricorrente ha richiesto, per la prima volta, il rilascio della licenza di porto di fucile sportivo nonostante fosse stato già deferito (in un passato, comunque, non remoto) per detenzione abusiva di munizioni, traendone il convincimento che lo stesso non sia del tutto affidabile nell’uso delle armi e delle munizioni (cfr., di recente, TAR Sicilia Catania sez. I n. 3325 del 24/11/2025).
8. Quanto alle segnalate frequentazioni con soggetti gravati da pregiudizi penali e/o di polizia, il provvedimento impugnato, pur non specificandole, richiama comunque per relationem le note informative del 4/11/2023 dei Carabinieri della Stazione di -OMISSIS- e dell’11.11.2023 dei Carabinieri della Stazione di -OMISSIS-.
A seguito dell’istanza di accesso presentata dal ricorrente in data 21/2/2024, con nota dell’1/3/2024 il Commissariato di P.S. di -OMISSIS- ha riportato i “dati ostensibili” di tali note, segnalando che dalle stesse emergono, tra l’altro, le seguenti frequentazioni:
- con -OMISSIS- e-OMISSIS-, in Reggio Calabria (RC) il giorno 15.05.2015;
- con-OMISSIS-, in Reggio Calabria (RC) il giorno 11.06.2015;
- con -OMISSIS-, in località -OMISSIS- (RC) il giorno 09.07.2015;
- con-OMISSIS-, con -OMISSIS-, con -OMISSIS-, con -OMISSIS-, con -OMISSIS- in -OMISSIS- (RC) il giorno 09.10.2015;
- con -OMISSIS- e -OMISSIS-, in Reggio Calabria (RC) il giorno 16.06.2016;
- con -OMISSIS- e -OMISSIS-, in località -OMISSIS- (RC) il giorno 20.10.2016;
- con -OMISSIS-, con -OMISSIS-, con -OMISSIS-, con -OMISSIS-, in -OMISSIS- (RC) il giorno 29.05.2021.
Orbene, le censure dedotte si limitano a contestare il valore indiziario delle occasionali frequentazioni registrate nei paesi in cui il ricorrente ha risieduto o lavorato (-OMISSIS- e -OMISSIS-), e in circostanze di luogo (bar e piazza dei piccoli centri) e tempo privi di asserita significativa incidenza in ordine al pericolo di abuso del titolo di polizia.
Il ricorrente, tuttavia, nulla ha dedotto con riferimento ai controlli avvenuti a Reggio Calabria e nella località -OMISSIS- (RC), non indicando, neppure sommariamente, una diversa lettura del significato e della natura degli incontri con soggetti gravati da pregiudizi, ove eventualmente riconducibili a motivi di lavoro o ad altri motivi comunque leciti, non ha contestato specificatamente la rilevanza prognostica di tali contatti, né li ha negati.
Sicchè, anche sotto profilo, il relativo motivo di ricorso è infondato
9. Il rigetto delle censure relative alle indicate ragioni giustificatrici del rigetto (legate, rispettivamente, a) alla frequentazione con soggetti gravati da pregiudizi penali e/o di polizia, e b) al deferimento nel 2012 per violazione dell’art. 697 c.p., detenzione abusiva di munizioni) rende superfluo indugiare sui rapporti di parentela, posto che le altre ragioni sono di per sé idonee a supportare adeguatamente il giudizio di inaffidabilità all’uso delle armi espresso dalla Questura.
10. Il ricorso è, dunque, infondato e va rigettato.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore delle Amministrazioni resistenti, in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri fiscali e previdenziali, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio e gli altri soggetti comunque menzionati.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TE IS, Presidente
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
GI TR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI TR | TE IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.