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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 19/04/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.P.U. 14/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della NEW GENERATION
DRINK & CO. S.R.L.S. (C.F. 01640810550), con sede in Terni (TR), Via Pola n. 14.
Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 10.03.2025 dal creditore Acqua Minerale San
Benedetto s.p.a. (C.F. 00593710247 - P.I. 01527840274), rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio
Brusa e Anna Befani;
esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore, designato in data 13.03.2025; dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi dell'art. 40, co. 7, CCII;
considerato, infatti, che, a seguito di tentativo di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata effettuato dalla cancelleria ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII con esito negativo per causa imputabile al destinatario (il cui indirizzo p.e.c. risultante dai pubblici registri è risultato “non valido”), il ricorso e il decreto sono stati notificati in pari data (13.03.2025), a cura della
Cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario, con perfezionamento dopo tre giorni, ossia in data 16.03.2025; rilevato che la debitrice non si è costituita in giudizio, né è comparsa all'udienza del 14.04.2025;
ritenuto che
sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Terni, comune coincidente con la sede del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato dal creditore con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
ritenuto che
sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo alla ricorrente, il cui credito risulta da decreto ingiuntivo n. 1067/21 emesso in data 12.08.2022 dal Tribunale di Venezia
e dichiarato definitivamente esecutivo in data 12.08.2022 a seguito del pagamento soltanto parziale
1 ricevuto dalla debitrice, nonché da relativo atto di precetto notificatole in data 30.05.2023 per l'importo complessivo residuo pari ad € 6.984,84, oltre a interessi maturandi dal 31.05.2023 e successive spese occorrende (v. all.ti 9 e 14 al ricorso); considerato, inoltre, che il ricorrente ha documentato di non aver conseguito alcun soddisfacimento a seguito del pignoramento mobiliare eseguito in data 13.07.2023 dall'Ufficiale Giudiziario presso una sede secondaria della società debitrice sita in Terni, via degli Artigiani n. 23, poiché i beni pignorati, affidati alla custodia del legale rappresentante della società, al momento dell'accesso effettuato dall'Istituto vendite giudiziarie di Perugia non sono stati rinvenuti, senza che il legale rappresentante sia stato “in grado di fornire informazioni utili al reperimento di questi” (v. all.ti 15
e 20 al ricorso); considerato che sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato infatti che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. la visura camerale in atti, dalla quale risulta che l'impresa ha principalmente ad oggetto l'attività di vendita e distribuzione di acqua e bevande alcoliche;
sul tema, si vedano Cass.
6989/2019, Cass. 25730/2016, Cass. 28015/2013, Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass. 8694/01
e Cass. 9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova, Cass. 12382/2017 e Cass.
6835/2014); considerato inoltre che la debitrice non costituendosi non ha allegato né dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, non ottemperando alla disposizione del decreto di convocazione che la invitava a produrre gli ultimi tre bilanci unitamente e inibendo al riguardo ogni potere istruttorio officioso ex art. 41, co. 6, CCII (sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2, l.f., v. Corte Cost. 198/09, Cass.
6991/2019, Cass. 9573/2018, Cass. 7372/2018, Cass. 29629/2017, Cass. 625/2016, Cass.
25588/2015, Cass. 24721/2015, Cass. 17521/2015, Cass. 13643/2013, Cass. 13542/2012, Cass.
2290/2012 e Cass. 17281/2010); ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi
– in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass.
1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass.
29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass.
10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04
e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause), reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente: dalla cessazione di fatto dell'attività d'impresa risultante dalla citata relazione dell'IVG di Perugia dell'08.01.2024 sulla base delle dichiarazioni rese all'Istituto dallo stesso legale rappresentante della società ivi rinvenuto al momento dell'accesso (v. all. 20); dall'omesso deposito presso l'ufficio del registro delle Imprese dei bilanci relativi agli esercizi successivi al primo, risalente all'anno 2019 (v. la visura camerale in atti;
sul punto, v. Cass. 30209/2017); dall'infruttuosità dell'azione esecutiva esperita dal ricorrente, attestata dalla citata relazione dell'IVG di Perugia, il quale, in data 08/01/2024, ha potuto constatare la sparizione dei beni sottoposti, in data 13.07.2023, a pignoramento mobiliare su richiesta del
2 ricorrente (v. Cass. 26246/2021); dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali, pari a circa € 73.498,00 (v. Cass.
9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. 15407/01); dalla perdita, superiore ad € 30.000,00, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata dalla società debitrice, risalente al periodo d'imposta
2021; precisato che non rileva, in senso contrario alla predetta configurazione dello stato di insolvenza,
l'assenza di protesti e pignoramenti nei confronti della debitrice (v. Cass. 9856/06); considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, essendo irrilevante il fatto che l'entità del solo credito residuo vantato dalla ricorrente sia inferiore alla suddetta soglia (si vedano, con riferimento al momento e alle fonti della verifica sull'identica soglia già fissata dall'art. 15, co., 9, l.f., Cass. 17216/2021, Cass. 16683/2018,
Cass. 26926/2017, Cass. 18997/2017, Cass. 14727/2016, Cass. 5377/2016, Cass. 10952/2015, Cass.
5257/2012, Cass. 25961/2011 e Cass. 17116/2011); ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della NEW GENERATION
DRINK & CO. S.R.L.S.; tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della NEW GENERATION DRINK & CO.
S.R.L.S. (C.F. 01640810550), con sede in Terni (TR), Via Pola n. 14;
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Francesca Grotteria;
NOMINA curatore la dott.ssa ELISA CECCHETTI, invitandola:
a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori
(se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
3 e) ad informare senza indugio (direttamente, salvo successivo deposito dell'informativa nel fascicolo della procedura) il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se i debitori o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII;
f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie
(in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA in data 09/09/2025, ore 12:15, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di
4 sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 14/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Grotteria) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della NEW GENERATION
DRINK & CO. S.R.L.S. (C.F. 01640810550), con sede in Terni (TR), Via Pola n. 14.
Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 10.03.2025 dal creditore Acqua Minerale San
Benedetto s.p.a. (C.F. 00593710247 - P.I. 01527840274), rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio
Brusa e Anna Befani;
esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore, designato in data 13.03.2025; dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi dell'art. 40, co. 7, CCII;
considerato, infatti, che, a seguito di tentativo di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata effettuato dalla cancelleria ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII con esito negativo per causa imputabile al destinatario (il cui indirizzo p.e.c. risultante dai pubblici registri è risultato “non valido”), il ricorso e il decreto sono stati notificati in pari data (13.03.2025), a cura della
Cancelleria, mediante il loro inserimento nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario, generata dal portale e accessibile al destinatario, con perfezionamento dopo tre giorni, ossia in data 16.03.2025; rilevato che la debitrice non si è costituita in giudizio, né è comparsa all'udienza del 14.04.2025;
ritenuto che
sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Terni, comune coincidente con la sede del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato dal creditore con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
ritenuto che
sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo alla ricorrente, il cui credito risulta da decreto ingiuntivo n. 1067/21 emesso in data 12.08.2022 dal Tribunale di Venezia
e dichiarato definitivamente esecutivo in data 12.08.2022 a seguito del pagamento soltanto parziale
1 ricevuto dalla debitrice, nonché da relativo atto di precetto notificatole in data 30.05.2023 per l'importo complessivo residuo pari ad € 6.984,84, oltre a interessi maturandi dal 31.05.2023 e successive spese occorrende (v. all.ti 9 e 14 al ricorso); considerato, inoltre, che il ricorrente ha documentato di non aver conseguito alcun soddisfacimento a seguito del pignoramento mobiliare eseguito in data 13.07.2023 dall'Ufficiale Giudiziario presso una sede secondaria della società debitrice sita in Terni, via degli Artigiani n. 23, poiché i beni pignorati, affidati alla custodia del legale rappresentante della società, al momento dell'accesso effettuato dall'Istituto vendite giudiziarie di Perugia non sono stati rinvenuti, senza che il legale rappresentante sia stato “in grado di fornire informazioni utili al reperimento di questi” (v. all.ti 15
e 20 al ricorso); considerato che sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato infatti che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. la visura camerale in atti, dalla quale risulta che l'impresa ha principalmente ad oggetto l'attività di vendita e distribuzione di acqua e bevande alcoliche;
sul tema, si vedano Cass.
6989/2019, Cass. 25730/2016, Cass. 28015/2013, Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass. 8694/01
e Cass. 9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova, Cass. 12382/2017 e Cass.
6835/2014); considerato inoltre che la debitrice non costituendosi non ha allegato né dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, non ottemperando alla disposizione del decreto di convocazione che la invitava a produrre gli ultimi tre bilanci unitamente e inibendo al riguardo ogni potere istruttorio officioso ex art. 41, co. 6, CCII (sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2, l.f., v. Corte Cost. 198/09, Cass.
6991/2019, Cass. 9573/2018, Cass. 7372/2018, Cass. 29629/2017, Cass. 625/2016, Cass.
25588/2015, Cass. 24721/2015, Cass. 17521/2015, Cass. 13643/2013, Cass. 13542/2012, Cass.
2290/2012 e Cass. 17281/2010); ritenuto che dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi
– in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass.
1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass.
29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass.
10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04
e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause), reso manifesto, oltre che dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti del ricorrente: dalla cessazione di fatto dell'attività d'impresa risultante dalla citata relazione dell'IVG di Perugia dell'08.01.2024 sulla base delle dichiarazioni rese all'Istituto dallo stesso legale rappresentante della società ivi rinvenuto al momento dell'accesso (v. all. 20); dall'omesso deposito presso l'ufficio del registro delle Imprese dei bilanci relativi agli esercizi successivi al primo, risalente all'anno 2019 (v. la visura camerale in atti;
sul punto, v. Cass. 30209/2017); dall'infruttuosità dell'azione esecutiva esperita dal ricorrente, attestata dalla citata relazione dell'IVG di Perugia, il quale, in data 08/01/2024, ha potuto constatare la sparizione dei beni sottoposti, in data 13.07.2023, a pignoramento mobiliare su richiesta del
2 ricorrente (v. Cass. 26246/2021); dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali, pari a circa € 73.498,00 (v. Cass.
9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. 15407/01); dalla perdita, superiore ad € 30.000,00, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata dalla società debitrice, risalente al periodo d'imposta
2021; precisato che non rileva, in senso contrario alla predetta configurazione dello stato di insolvenza,
l'assenza di protesti e pignoramenti nei confronti della debitrice (v. Cass. 9856/06); considerato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, essendo irrilevante il fatto che l'entità del solo credito residuo vantato dalla ricorrente sia inferiore alla suddetta soglia (si vedano, con riferimento al momento e alle fonti della verifica sull'identica soglia già fissata dall'art. 15, co., 9, l.f., Cass. 17216/2021, Cass. 16683/2018,
Cass. 26926/2017, Cass. 18997/2017, Cass. 14727/2016, Cass. 5377/2016, Cass. 10952/2015, Cass.
5257/2012, Cass. 25961/2011 e Cass. 17116/2011); ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della NEW GENERATION
DRINK & CO. S.R.L.S.; tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della NEW GENERATION DRINK & CO.
S.R.L.S. (C.F. 01640810550), con sede in Terni (TR), Via Pola n. 14;
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Francesca Grotteria;
NOMINA curatore la dott.ssa ELISA CECCHETTI, invitandola:
a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori
(se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
3 e) ad informare senza indugio (direttamente, salvo successivo deposito dell'informativa nel fascicolo della procedura) il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se i debitori o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII;
f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie
(in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA in data 09/09/2025, ore 12:15, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di
4 sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso in Terni, nella camera di consiglio del 14/04/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Grotteria) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
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