Decreto presidenziale 13 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 24 febbraio 2022
Sentenza 9 giugno 2022
Decreto collegiale 11 ottobre 2022
Rigetto
Sentenza 20 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 09/06/2022, n. 953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 953 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2022
N. 00953/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01665/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1665 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carmiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Adriano Tolomeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via G. Oberdan;
nei confronti
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Eros Capraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C. A. Mannarino, 11/A;
per l'annullamento
e per la conseguente correzione dei risultati dello scrutinio delle elezioni amministrative del Comune di Carmiano del 7 novembre 2021 le cui operazioni si sono concluse in data 8 novembre 2021 con la proclamazione degli eletti e, segnatamente:
- dell'atto di proclamazione degli eletti/Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del Comune di Carmiano (LE) dell'8 novembre 2021, con cui sono stati proclamati eletti il Sig. -OMISSIS- alla carica di Sindaco del Comune di Carmiano ed alla carica di Consigliere comunale n. 11 candidati della Lista n. 2 “-OMISSIS-”;
- nei limiti dell'interesse, dei verbali delle operazioni degli Uffici Elettorali di Sezione come specificati in narrativa, nonché delle operazioni medesime;
- nei limiti dell'interesse, di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguenziale;
nonché per il conseguente rinnovo delle operazioni elettorali e per l’accertamento
- del diritto del ricorrente -OMISSIS-, previa correzione del risultato elettorale, ad essere proclamato eletto Sindaco del Comune di Carmiano e per l'accertamento altresì del diritto degli altri ricorrenti ad essere proclamati eletti Consiglieri del Comune di Carmiano.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Carmiano e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di-OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Premesso che:
- nel Comune di Carmiano hanno partecipato alla competizione elettorale amministrativa finalizzata all’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale tenutasi in data 7 novembre 2021 due liste: la lista n. 1, denominata “ -OMISSIS- ”, con candidato alla carica di Sindaco il sig. -OMISSIS-; la lista n. 2, denominata “ -OMISSIS- ”, con candidato alla carica di Sindaco il sig. -OMISSIS-;
- a conclusione delle operazioni elettorali, in data 8.11.2021, sono stati proclamati eletti alla carica di Sindaco il sig. -OMISSIS- ed alla carica di Consigliere comunale n. 11 candidati della lista n. 2 al medesimo collegata, che ha riportato complessivi 3426 voti validi; sono stati, altresì, proclamati eletti alla carica di consigliere comunale n. 5 candidati della lista n. 1, ivi compreso il relativo candidato alla carica di Sindaco non risultato eletto, con complessivi 3348 voti validi;
- gli odierni ricorrenti, tutti candidati alla carica di Consigliere comunale nella Lista n. 1 collegata al candidato Sindaco -OMISSIS-, oltre allo stesso candidato Sindaco, hanno agito dinanzi a questo TAR avverso le operazioni elettorali e le relative risultanze, assumendo che “si sono verificate molteplici irregolarità, talune delle quali immediatamente desumibili dalla disamina dei Verbali delle operazioni medesime, altre emergenti alla luce di quanto dichiarato dai rappresentati di lista della Lista n. 1 presenti durante le operazioni di scrutinio”;
- in particolare, rispetto alle diverse sezioni e in rapporto ai vizi dedotti con riguardo ai verbali relativi alle operazioni dell’ufficio elettorale di ciascuna sezione, i ricorrenti hanno formulato i seguenti motivi di gravame:
I) – dalla disamina dei verbali delle operazioni elettorali sarebbero “riscontrabili irregolarità sostanziali, afferenti la verbalizzazione del numero delle schede autenticate e non utilizzate”, dal momento che: “nella Sezione n. 1 non vi è corrispondenza, per un verso, tra il numero delle schede scrutinate ed il numero dei votanti e, per altro verso, tra il numero delle schede autenticate, delle schede scrutinate e di quelle autenticate ma non utilizzate: in particolare, sotto il primo profilo, esaminando il § 17. del Verbale di Sezione ci si avvede che, in sede di accertamento del numero dei votanti della Sezione medesima, sono state effettuate delle correzioni tali per cui il numero; totale degli elettori, lungi dall’essere quello riportato in calce allo schema a pag. 25, è invece pari a n. 696 (dato dalla sommatoria di 694 elettori - che è il dato da prendere in considerazione, in quanto evidentemente apposto in seguito alla correzione/cancellazione effettuata - con l’aggiunta dei due elettori ammessi al voto domiciliare), dato ictu oculi difforme rispetto al numero delle schede scrutinate, pari invece a 701 (§ 29). Parallelamente, non sussiste corrispondenza tra il numero delle schede autenticate (1054), quello delle schede scrutinate (701) e di quelle autenticate ma non utilizzate (355); - parimenti nella Sezione n. 2 non vi è corrispondenza, per un verso, tra il numero delle schede scrutinate (568) ed il numero dei votanti (569) e, per altro verso, tra il numero delle schede autenticate (867), delle schede scrutinate (568) e di quelle autenticate ma non utilizzate (298); - ancora, nella Sezione n. 7 non vi è corrispondenza, per un verso, tra il numero delle schede autenticate (1060) ed il numero degli elettori (1061) e, per altro verso, tra il numero degli elettori (1061), delle schede scrutinate (747) e di quelle autenticate ma non utilizzate (313)”;
II) i rappresentanti di lista hanno dichiarato che “in tutte le Sezioni elettorali un elevatissimo numero di elettori sia andato a votare senza esibire il documento di riconoscimento e/o la tessera elettorale”, laddove “in mancanza dell’esibizione del documento di riconoscimento è consentita l’identificazione personale dell’elettore ad opera dei membri dell’Ufficio elettorale di sezione, rilasciando, di tale evenienza, apposita attestazione nella lista dei votanti effettivi”, di cui i ricorrenti non sono in possesso, ciò che non consente loro di “verificare l’eventuale regolarità nelle operazioni di identificazione dei votanti effettivi”;
III. 1) “in molteplici occasioni è accaduto che, contrariamente alle suesposte disposizioni, le schede elettorali, lungi dall’essere aperte e scrutinate una per volta, siano state disposte alla rinfusa sul tavolo del seggio ed aperte simultaneamente, in totale violazione rispetto agli obblighi normativamente sanciti”;
III.2) “è accaduto che i rappresentanti della lista n. 1 - per come dai medesimi dichiarato - non abbiano sempre potuto assistere fattivamente alle operazioni di scrutinio in quanto tenuti a distanza oltremodo eccessiva rispetto al tavolo del seggio”, ciò che ha impedito ai suddetti rappresentanti di “verificare, tra l’altro, l’abnorme numero di schede dichiarate nulle (pari a 207), con conseguente irregolarità, anche sotto questo ulteriore profilo, delle operazioni di spoglio e di scrutinio”;
2. Premesso altresì che:
- con ordinanza n. 323 del 24.02.2022, questo TAR ha “ 3. Ritenuto necessario, ai fini della decisione, disporre un approfondimento istruttorio con specifico riferimento alle censure articolate con il primo di ricorso e, in specie, demandare al Prefetto di Lecce - con facoltà di delega - il compimento di una verificazione - alle cui operazioni potranno assistere le parti e/o i rispettivi difensori, con un preavviso di almeno 5 giorni liberi - avente a oggetto le operazioni elettorali relative alle predette sezioni nn. 1, 2, e 7 del Comune di Carmiano come compendiate nei relativi verbali e la verifica della intrinseca coerenza (e conseguente congruenza aritmetica) delle relative risultanze; 4. Ritenuto altresì: - che detta verificazione dovrà essere incentrata, esclusivamente, sui profili di - eventuale - illegittimità delle operazioni elettorali per come dedotti con il primo motivo di ricorso; - che il verificatore dovrà quindi predisporre, rispetto alle attività svolte e alle loro risultanze, una relazione di chiarimenti; - di fissare, per lo svolgimento dell’attività in parola, il termine di 40 giorni dalla comunicazione/notificazione della presente ordinanza e di rinviare la causa all’udienza pubblica del 20.04.2022 ”;
- con nota del 16.03.2022 il Verificatore, in forza delle risultanze di cui al verbale in data 14.03.2022 (pure allegato in atti), ha reso la seguente relazione:
“ 1. Primo motivo di gravame. Verifica Sezione n. 1
Constatata l'integrità del plico contenente la documentazione oggetto di esame è emerso che quanto dichiarato dal Presidente della sezione n. 1 nel verbale delle operazioni dell'Ufficio Elettorale di Sezione, non corrisponde a quanto riscontrato nel corso della verifica limitatamente al numero delle schede nulle che risultano 23 in luogo di 24 come riportato a pagina 32 e pagina 48 del verbale di sezione. Da ciò discende che i votanti anziché 701 risultano essere 700.
Si precisa che, con riferimento al totale dei votanti che risulta essere pari a 700 e non 696 come riportato nel gravame, al detto totale concorre anche il numero di 5 cittadini comunitari ammessi al voto nella sezione numero 1.
Appare confermata la correttezza del numero dei voti validi che sono 663. In particolare a seguito di riconteggio delle schede votate e contenute rispettivamente nelle buste 5 ter/C0M, 6/C0M e 3/C0M si è avuto il seguente esito:
Schede bianche 14
Schede nulle 23
Schede contestate non assegnate a candidato Sindaco 0
Schede valide 663
TOTALE 700
Schede autenticate non utilizzate per la votazione 355.
2. Primo motivo di gravame. Verifica Sezione n. 2
Constatata l'integrità del plico contenente la documentazione da esaminare è emerso che quanto dichiarato dal Presidente della sezione n. 2 nel verbale delle operazioni, corrisponde a quanto riscontrato nel corso della verifica.
In particolare il numero dei votanti è 569 di cui: 568 elettori che hanno regolarmente votato ed 1 che è stato allontanato dalla cabina previo ritiro della relativa scheda
Nel corso della verifica infatti sono state rinvenute rispettivamente nelle buste 5bis/C0M, 5 ter/C0M, 6/C0M e 3/C0M:
Schede ritirate 1
Schede bianche 11
Schede nulle 20
Schede contestate non assegnate a candidato Sindaco 0
Schede valide 537
TOTALE 569
Schede autenticate non utilizzate per la votazione 298
Pertanto il numero totale delle schede autenticate pari a 867 corrisponde al numero dei votanti, 569, sommato al numero delle schede autenticate ma non utilizzate, 298.
3. Primo motivo di gravame. Verifica Sezione n. 7
Constatata l'integrità del plico contenente la documentazione da esaminare è emerso che quanto dichiarato dal Presidente nel verbale delle operazioni, in merito al numero dei votanti coincide con quanto riscontrato nel corso della verifica.
In particolare il numero dei votanti 747, indicato a pag. 25 del verbale di sezione corrisponde al numero complessivo delle schede rinvenute rispettivamente nelle buste 5 ter/C0M, 6/C0M e 3/C0M:
Schede bianche 6
Schede nulle 23
Schede contestate non assegnate a candidato Sindaco o
Schede valide 718
TOTALE 747
Per quanto attiene infine il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione, a seguito del riconteggio è risultato che le stesse sono 312 anziché 313 come indicato a pag. 28 del verbale di sezione ”;
- con memoria notificata in data 1.4.2022, parte ricorrente ha lamentato che:
a) le risultanze della verificazione confermano “quanto riferito nel primo motivo di ricorso, con il quale sono state denunciate irregolarità sostanziali, afferenti la verbalizzazione del numero delle schede autenticate e non utilizzate”, e ciò con particolare riferimento al fatto che “la possibilità che possa verificarsi un fenomeno di manipolazione dei risultati elettorali (anche attraverso il meccanismo della cd. “scheda ballerina”) assume tale radicalità ed importanza da inficiare la stessa genuinità dei voti espressi ed impone pertanto la rinnovazione delle operazioni di voto, indipendentemente da ogni valutazione relativa alla rilevanza delle possibili modificazioni del risultato finale”;
b) “durante la consultazione elettorale per cui è causa è accaduto … che in tutte le Sezioni elettorali un elevatissimo numero di elettori sia andato a votare senza esibire il documento di riconoscimento e/o la tessera elettorale”, ciò che giustifica “l’esercizio dei poteri istruttori di codesto Ecc.mo Collegio al fine dell’acquisizione delle liste dei votanti effettivi di ciascuna Sezione esaminata onde verificare la palese irregolarità/nullità delle operazioni di identificazione degli elettori”;
- nella pubblica udienza del 20.04.2022, su richiesta di parte ricorrente che ha rappresentato la necessità di replicare alle doglianze articolate con la memoria notificata in data 1.4.2022, la trattazione del ricorso è stata rinviata all’udienza dell’8.6.2022;
3. Considerato che:
- il secondo ed il terzo motivo del ricorso introduttivo non sono supportati da un principio di prova delle circostanze ivi dedotte, neanche in relazione alle dichiarazioni dei rappresentanti di lista che, pur menzionate nel corpo delle censure, non sono state allegate in atti: “ È principio consolidato in materia di processo elettorale quello secondo cui il principio della specificità dei motivi di censura e dell'onere della prova, pur da ritenere attenuato, comporta sempre l'onere per il ricorrente di indicare la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede contestate e le sezioni cui si riferiscono le schede medesime. In tale processo al giudice amministrativo è consentito esercitare i poteri istruttori, in tal modo riesaminando l'attività amministrativa svolta durante la consultazione, solo quando ciò occorra per verificare la sussistenza dei vizi denunciati dal ricorrente con sufficiente grado di precisione e ragionevole presunzione di attendibilità, ma non può trovare ingresso la prospettazione di vizi generici o ipotetici. Pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto finalizzato sostanzialmente a conseguire un complessivo riesame del voto in sede contenziosa, il ricorso contenente motivi diretti a contestare l'irregolarità del voto che non siano sorretti da adeguati elementi di prova ” (T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 18/09/2019 n. 1250);
- le doglianze articolate con il primo motivo di ricorso introduttivo circa la mancanza di corrispondenza, all’interno dei verbali delle sezioni n. 1, 2 e 7, tra il numero delle schede autenticate, il numero delle schede scrutinate ed il numero delle schede non utilizzate, non hanno trovato riscontro nelle risultanze delle operazioni di verificazioni, atteso che i rilievi del Verificatore hanno confermato la correttezza delle operazioni di verbalizzazione, eccezion fatta per il mancato reperimento nelle buste di n. 2 schede (1 scheda nulla nella sezione n. 1 e una scheda autenticata e non utilizzata nella sezione n. 7), che non aveva costituito oggetto di puntuale censura e che comunque non consente di superare la prova di resistenza e di ritenere inficiato il risultato elettorale nel suo complesso a fronte di una differenza tra le liste di n. 78 voti;
- altro e diverso discorso è quello relativo al fatto che, come denunciato da parte ricorrente con la memoria notificata in data 1.4.2022, il mancato rinvenimento di due schede rispetto a quelle verbalizzate, a prescindere dal mancato raggiungimento della prova di resistenza, potrebbe determinare comunque un vulnus per il risultato elettorale, ove fosse riscontrata l’ipotesi della c.d. scheda ballerina, che si verifica quando “ anche una sola scheda che sia stata preventivamente sottratta per esser poi fatta votare al di fuori dal seggio e, dunque, senza alcun carattere di personalità, segretezza e libertà del voto ivi espresso dall'elettore che, recatosi successivamente al seggio, la inserisca nell'urna in luogo di quella ivi ricevuta, che verrà invece riportata all'esterno parimenti autenticata e perciò passibile di reiterare il medesimo illecito in danno di un ulteriore elettore e per un numero indefinibile di volte nell'arco della giornata elettorale " (Consiglio di Stato, Sez. II, 07/01/2022 n. 110);
- trattasi però di una censura nuova e diversa rispetto a quelle formulate con il ricorso introduttivo, che parte ricorrente ha articolato soltanto all’esito della conoscenza delle risultanze della verificazione e che come tale deve essere dichiarata inammissibile: “ Nel giudizio elettorale sono ammissibili i soli motivi aggiunti che costituiscano esplicitazione, puntualizzazione o svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre non sono ammessi nuovi motivi derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure, così conciliandosi i contrapposti interessi in gioco dell'effettività della tutela giurisdizionale e della celerità e speditezza che il giudizio elettorale deve, in ogni caso, assicurare” (Consiglio di Stato, Sez. II, 07/01/2022 n.110);
- in ogni caso, la mancanza di corrispondenza tra le cifre riportate a verbale e il numero delle schede rinvenute nelle buste, pur costituendo un profilo di grave irregolarità delle operazioni elettorali, astrattamente compatibile con l’ ipotesi della “scheda ballerina” , non appare tuttavia in concreto idonea ad integrare la prefata fattispecie proprio in ragione del difetto di prova della sussitenza di quegli ulteriori e necessari elementi indiziari e sintomatici che valgano a ritenere che siano stati posti in essere comportamenti volti ad alterare il risultato elettorale, cosi come individuati dalla giurisprudenza: “ il sistema della cd. scheda ballerina … (omissis) … postula la presenza non solamente di irregolarità di verbalizzazione, potenzialmente solo formali e quindi causalmente innocue, "ma anche di un quadro indiziario adeguatamente probante che renda concretamente verosimile tale ipotesi nel caso di specie". Ciò, perché dei fatti che danno luogo alla cd. scheda ballerina è pressoché impossibile fornire la prova diretta: "sicché il giudice, nel rigoroso rispetto dei principi espressi dall'art. 2729 del codice civile, può ritenerli accertati non già sulla mera base del riscontro di violazioni formali quand'anche gravi (che, di per sé sole, potrebbero pur costituire irregolarità non invalidanti), bensì solo in presenza di un complessivo contesto indiziario che - evidenziando una serie di fatti gravi, precisi e concordanti, anche ulteriori al mero riscontro d'una o più violazioni formali del procedimento elettorale - egli non reputi compatibile con la certa escludibilità della testé ricordata insidiosissima modalità di alterazione dell'espressione del voto" (sulla necessità di ulteriori elementi di riscontro perché si possa ipotizzare il fenomeno della cd. scheda ballerina, a tal fine non potendo bastare violazioni formali, v. altresì C.d.S., Sez. II, 28 maggio 2021, n. 4141). Orbene, nella vicenda ora in esame l'appellante, ad onta dei propri sforzi, non riesce a fornire elementi ulteriori che vadano a comporre il riferito quadro indiziario: non ne emergono - come si è rilevato - dall'istruttoria disposta dal Collegio, mentre i (presunti) indizi allegati dal sig. Ca. o non attengono alle operazioni elettorali, ma a fasi antecedenti (le denunce-querele per gli episodi che si sarebbero verificati nella fase preelettorale), o sono stati disattesi dal T.A.R. (il presunto episodio del voto fotografato), senza che l'appellante abbia specificamente gravato il capo della sentenza di prime cure che, appunto, li ha disattesi. La carenza di un quadro indiziario di supporto non può, dunque, che portare alla reiezione della doglianza” (Consiglio di Stato sez. II, 07/01/2022, (ud. 23/11/2021, dep. 07/01/2022), n.110 ” (cfr. la già citata sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, 07/01/2022 n.110);
- nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato alcun concreto elemento di prova tale da indurre a ritenere inverati i presupposti della scheda ballerina , né tali ulteriori presupposti sono emersi dall’attività di verificazione disposta ed eseguita dalla Prefettura di Lecce, la qual cosa comporta la reiezione della censura;
4. Ritenuto pertanto che:
- il ricorso introduttivo è infondato e deve essere rigettato;
- i motivi aggiunti articolati con la memoria notificata in data 1.4.2022 devono essere dichiarati inammissibili e comunque devono essere respinti in difetto di prova sui fatti e le circostanze presupposte;
5. Ritenuto altresì che la mancanza di corrispondenza ravvisata dal Verificatore tra le cifre indicate nei verbali delle sezioni nn. 1 e 7 e le schede rinvenute nelle relative buste ovvero, in particolare, la rilevata assenza di due schede - tra cui una di quelle autenticate e non utilizzate - (viceversa dichiarate in verbale come presenti a seguito della conta), possa astrattamente integrare eventuali profili di responsabilità penale a carico dei responsabili ai sensi dell’art. 479 C.P., ricorrendo la qualità di pubblico ufficiale nel sottoscrittore del verbale e la natura di atto pubblico del verbale medesimo;
Ritenuto pertanto di dover ordinare la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce per le valutazioni di sua competenza;
6. Ritenuto che la particolarità delle questioni esaminate giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- rigetta il ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibili e comunque rigetta i motivi aggiunti articolati con la memoria notificata in data 1.4.2022.
Spese compensate.
Dispone altresì la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa e manda alla Segreteria della Sezione le comunicazioni di cui all’art. 130, comma 8, del c.p.a. al fine dei relativi adempimenti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.