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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/03/2025, n. 835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 835 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n.r.g. 2624/2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Costabile, giusta procura Parte_1
alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Saporito, giusta procura alle liti CP_1
in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato volto ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio il ricorrente adiva il Tribunale affinché, sulla scorta dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, accogliesse le seguenti conclusioni: “disporre che: 1) non sia più dovuto
l'assegno di mantenimento a carico del sig. ed in favore della sig.ra Parte_1 [...]
per la figlia , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Superiore alla Via PareB n.9, in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in atto premessa e conseguentemente disporne la revoca;
2) per le medesime ragioni non sia più dovuto il pagamento del 50% riguardante le spese straordinarie, in favore della figlia;
3) dichiarare, in ragione di quanto sopra esposto che si sono ormai Persona_1 verificate le condizioni di cui all'art.4 del verbale di omologa della separazione del 13.02.2012 e che, pertanto, l'immobile di proprietà comune tra gli ex coniugi e Parte_1 [...]
venga posto in vendita con le condizioni stabilite ed accettate dai suddetti. Per il resto si CP_1 chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.”
Integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 31.10.2024 si costituiva la resistente la quale, nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni meglio
Per_ evidenziate nel proprio atto introduttivo, precisava che la figlia , maggiorenne, avesse svolto presso la attività lavorativa a tempo determinato, con un periodo di prova di sei mesi, CP_2 senza rinnovo del contratto. Ciò posto chiedeva che “…l'On.le Tribunale adito, voglia dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso de quo, e in subordine rigettarlo nel merito, con vittoria di spese .”.
Stante la natura documentale della controversia la causa, all'esito della celebrazione dell'udienza cartolare del 4.3.2025, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare il ricorso è ammissibile in quanto il ricorrente ha formulato richiesta di modifica delle condizioni patrimoniali della sentenza di divorzio n.1751/2023 emessa dal Tribunale di Nocera
Inferiore in data 6/09/2023, le quali, a propria volta, e con precipuo riferimento alla regolamentazione del contributo di mantenimento in favore della prole, hanno recepito quelle precedentemente stabilite in sede di accordo separativo.
Nel merito, ed in via di principio, osserva il Tribunale che la Suprema Corte ha avuto modo di analizzare compiutamente e in molteplici occasioni la nozione dei giustificati motivi sopravvenuti che legittimano latu sensu il diritto all'accesso alla procedura di revisione, chiarendo che occorre, in primo luogo, l'accertamento della sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi ed, in secondo luogo, l'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, con apprezzamento della rilevanza dei fatti sopravvenuti. Per quanto concerne più propriamente la richiesta di revoca
Per_ dell'assegno di mantenimento previsto nei confronti della figlia maggiorenne , il ricorrente, a fondamento della propria domanda, ha dedotto il raggiungimento dell'indipendenza economica della medesima, trentaduenne, la quale ha trovato un'occupazione lavorativa presso la con CP_2
sede a Napoli, in via Porzio n.4, percependo una retribuzione di circa 1.500,00 euro mensili, per come risultante dall'estratto conto previdenziale INPS del 9 maggio 2024 allegato al ricorso. Orbene, dalla disamina del contenuto della sopra richiamata documentazione allegata, risulta che la
Per_ figlia maggiorenne dal 3/10/2023 al 29.2.2024 abbia percepito l'emolumento stipendiale, dunque, sebbene la predetta, all'attualità, non goda di una stabile posizione lavorativa, nondimeno, risulta pienamente inserita nel circuito lavorativo. Alla luce di tale sopravvenienza, va revocato l'assegno di mantenimento previsto in sede di pronuncia divorzile a carico di Parte_1
nei confronti della resistente ed in favore della figlia maggiorenne
[...] CP_1 PE
, economicamente indipendente, per la somma mensile di euro 300,00, comprensiva delle spese
[...]
straordinarie, con decorrenza dalla proposta domanda.
Quanto all'ulteriore richiesta formulata dal medesimo ricorrente volta a far dichiarare “… in ragione di quanto sopra esposto che si sono ormai verificate le condizioni di cui all'art.4 del verbale di omologa della separazione del 13.02.2012 e che, pertanto, l'immobile di proprietà comune tra gli ex coniugi e venga posto in vendita con le condizioni stabilite Pt_1 Parte_1 CP_1
ed accettate dai suddetti.” la stessa è inammissibile in quanto esula dalla competenza collegiale connaturata all'oggetto del presente procedimento.
Quanto al governo delle spese di lite, il tenore della decisione assunta e la sussistenza di reciproci profili di soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, pronunciando nella controversia come innanzi proposta così dispone:
accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1751/2023 emessa dal Tribunale di Nocera
Inferiore il 6.9.2023, revoca il contributo di mantenimento previsto a carico di Parte_1
nei confronti della resistente ed in favore della figlia maggiorenne
[...] CP_1 PE
, economicamente indipendente, per la somma mensile di euro 300,00, comprensiva delle spese
[...]
straordinarie, con decorrenza dalla proposta domanda.
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.3.2025
Il Presidente rel., dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n.r.g. 2624/2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Costabile, giusta procura Parte_1
alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Teresa Saporito, giusta procura alle liti CP_1
in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
resistente
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
interventore ex lege
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato volto ad ottenere la modifica delle condizioni di divorzio il ricorrente adiva il Tribunale affinché, sulla scorta dei fatti e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, accogliesse le seguenti conclusioni: “disporre che: 1) non sia più dovuto
l'assegno di mantenimento a carico del sig. ed in favore della sig.ra Parte_1 [...]
per la figlia , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Superiore alla Via PareB n.9, in ragione del venir meno dei presupposti per cui il medesimo era stato concesso per tutte le ragioni di cui in atto premessa e conseguentemente disporne la revoca;
2) per le medesime ragioni non sia più dovuto il pagamento del 50% riguardante le spese straordinarie, in favore della figlia;
3) dichiarare, in ragione di quanto sopra esposto che si sono ormai Persona_1 verificate le condizioni di cui all'art.4 del verbale di omologa della separazione del 13.02.2012 e che, pertanto, l'immobile di proprietà comune tra gli ex coniugi e Parte_1 [...]
venga posto in vendita con le condizioni stabilite ed accettate dai suddetti. Per il resto si CP_1 chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio.”
Integrato il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 31.10.2024 si costituiva la resistente la quale, nel contestare l'avverso dedotto, infondato in fatto ed in diritto, per le ragioni meglio
Per_ evidenziate nel proprio atto introduttivo, precisava che la figlia , maggiorenne, avesse svolto presso la attività lavorativa a tempo determinato, con un periodo di prova di sei mesi, CP_2 senza rinnovo del contratto. Ciò posto chiedeva che “…l'On.le Tribunale adito, voglia dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso de quo, e in subordine rigettarlo nel merito, con vittoria di spese .”.
Stante la natura documentale della controversia la causa, all'esito della celebrazione dell'udienza cartolare del 4.3.2025, veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, la domanda è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
In via preliminare il ricorso è ammissibile in quanto il ricorrente ha formulato richiesta di modifica delle condizioni patrimoniali della sentenza di divorzio n.1751/2023 emessa dal Tribunale di Nocera
Inferiore in data 6/09/2023, le quali, a propria volta, e con precipuo riferimento alla regolamentazione del contributo di mantenimento in favore della prole, hanno recepito quelle precedentemente stabilite in sede di accordo separativo.
Nel merito, ed in via di principio, osserva il Tribunale che la Suprema Corte ha avuto modo di analizzare compiutamente e in molteplici occasioni la nozione dei giustificati motivi sopravvenuti che legittimano latu sensu il diritto all'accesso alla procedura di revisione, chiarendo che occorre, in primo luogo, l'accertamento della sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi ed, in secondo luogo, l'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, con apprezzamento della rilevanza dei fatti sopravvenuti. Per quanto concerne più propriamente la richiesta di revoca
Per_ dell'assegno di mantenimento previsto nei confronti della figlia maggiorenne , il ricorrente, a fondamento della propria domanda, ha dedotto il raggiungimento dell'indipendenza economica della medesima, trentaduenne, la quale ha trovato un'occupazione lavorativa presso la con CP_2
sede a Napoli, in via Porzio n.4, percependo una retribuzione di circa 1.500,00 euro mensili, per come risultante dall'estratto conto previdenziale INPS del 9 maggio 2024 allegato al ricorso. Orbene, dalla disamina del contenuto della sopra richiamata documentazione allegata, risulta che la
Per_ figlia maggiorenne dal 3/10/2023 al 29.2.2024 abbia percepito l'emolumento stipendiale, dunque, sebbene la predetta, all'attualità, non goda di una stabile posizione lavorativa, nondimeno, risulta pienamente inserita nel circuito lavorativo. Alla luce di tale sopravvenienza, va revocato l'assegno di mantenimento previsto in sede di pronuncia divorzile a carico di Parte_1
nei confronti della resistente ed in favore della figlia maggiorenne
[...] CP_1 PE
, economicamente indipendente, per la somma mensile di euro 300,00, comprensiva delle spese
[...]
straordinarie, con decorrenza dalla proposta domanda.
Quanto all'ulteriore richiesta formulata dal medesimo ricorrente volta a far dichiarare “… in ragione di quanto sopra esposto che si sono ormai verificate le condizioni di cui all'art.4 del verbale di omologa della separazione del 13.02.2012 e che, pertanto, l'immobile di proprietà comune tra gli ex coniugi e venga posto in vendita con le condizioni stabilite Pt_1 Parte_1 CP_1
ed accettate dai suddetti.” la stessa è inammissibile in quanto esula dalla competenza collegiale connaturata all'oggetto del presente procedimento.
Quanto al governo delle spese di lite, il tenore della decisione assunta e la sussistenza di reciproci profili di soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione I Civile, pronunciando nella controversia come innanzi proposta così dispone:
accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1751/2023 emessa dal Tribunale di Nocera
Inferiore il 6.9.2023, revoca il contributo di mantenimento previsto a carico di Parte_1
nei confronti della resistente ed in favore della figlia maggiorenne
[...] CP_1 PE
, economicamente indipendente, per la somma mensile di euro 300,00, comprensiva delle spese
[...]
straordinarie, con decorrenza dalla proposta domanda.
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 6.3.2025
Il Presidente rel., dott.ssa Enrica de Sire