Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/03/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10486-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 4 marzo 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiamata la causa iscritta al n. 10486/2022 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Saverio
Aloisio, in sostituzione dell'Avv. Torricella, per Controparte_1
e l'avv. Silvia Ragusa per
[...] CP_2
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:40, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10486/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
( ), rappre- Controparte_1 P.IVA_1
sentato e difeso dall'avv. Alessandro Torricella ( Email_1
per procura a margine all'atto di citazione in opposizione a de-
[...]
creto ingiuntivo;
- opponente -
E
( ), in persona del suo legale rappresentante CP_2 P.IVA_2
[... pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Eleonora Ragusa (
per procura in calce alla comparsa di costituzio- Email_2
ne;
- opposta -
Oggetto: Opposizione a Decreto Ingiuntivo.
❖❖❖
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Sezione Terza Civile
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 2323/2022 del Tribunale di Palermo
depositato il 6 giugno 2022;
2) condanna in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di in persona del suo legale rappresentante pro tempo- CP_2
re, della somma di € 5.571,33;
3) compensa nella misura di un terzo le spese del giudizio nei rapporti tra le parti, e condanna Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamen-
to delle spese processuali in favore di nella misura dei CP_2
restanti due terzi, che liquida in € 1.693,33 per compenso profes-
sionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, verte sull'opposizione proposta dalla Controparte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 2323/2022 di questo
[...]
Tribunale (emesso in data 6 giugno 2022 e notificato il successivo 21 giu-
gno 2022), con cui si è ingiunto alla predetta società il pagamento, in fa-
vore della della somma di € 33.706,00 a titolo di saldo del CP_2
corrispettivo convenuto con contratto sottoscritto tra le parti in data 8
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aprile 2019 “per la costruzione ed il noleggio … di un impianto pubblicitario
presso l'area dell'aeroporto Fontana Rossa di Catania”, oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
❖❖❖
Tanto premesso, va evidenziato che – in base ad un orientamento giu-
risprudenziale ormai consolidato (per tutte, Cass. civ., SS.UU., n.
13533/2001) – al creditore che deduce un inadempimento da parte del debitore spetta di dimostrare, secondo i criteri di distribuzione dell'onere della prova contenuti nell'art. 2697 c.c., il fatto costitutivo del credito,
laddove al debitore spetta di provare il fatto estintivo dello stesso o di una sua parte, per cui il primo è tenuto unicamente a fornire la prova dell'esistenza del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto, men-
tre, a fronte di tale prova, dovrà essere onere del debitore dimostrare di avere adempiuto alle proprie obbligazioni.
Questo principio non soffre deroga in caso di opposizione a decreto in-
giuntivo, che – come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte (ex
plurimis, Cass. civ. n. 22123/2009, n. 8718/2000 e n. 11417/1997) – si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione,
nel quale va anzitutto accertata la sussistenza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e, una volta raggiunta tale prova, deve valutarsi fondatezza delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto).
Nel caso specifico, l'opposta non ha assolto all'onere probatorio di cui era gravata.
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Invero, sebbene non sia mai stato oggetto di contestazione l'esistenza del rapporto professionale tra lo Controparte_1
[... e la l'opposta non ha, però, fornito la dimostrazione CP_2
dell'esatta misura della pretesa azionata, venendo così a mancare la pro-
va del fatto costitutivo del credito, che, come detto, spetta al creditore op-
posto.
L'opposta, infatti, a fondamento della sua pretesa si è limitata a depo-
sitare la “Stampa analitica cliente” (nella quale risultano indicate, ma non allegate, soltanto due fatture poste a fondamento del Decreto ingiuntivo opposto) che, proprio per la sua formazione a opera della stessa parte che intende avvalersene, non può assurgere a prova in favore della stessa.
L'opposta, invero, non ha depositato alcuna documentazione idonea a dimostrare, a fronte delle contestazioni mosse dalla controparte, la fonda-
tezza della propria pretesa e l'esatta quantificazione del credito ingiunto.
Orbene, è evidente quindi che nella fattispecie l'opposta non ha assolto all'onere probatorio di cui era gravata, avendo omesso di produrre i docu-
menti comprovanti il fondamento della domanda avanzata in sede moni-
toria. Infatti, chi assume di vantare un credito è tenuto a fornire gli ele-
menti necessari a comprovare la fonte del credito medesimo nonché la sua corretta quantificazione.
Come detto, infatti, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria prete-
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sa: l'opposto, pertanto, è onerato della prova dell'an e del quantum della sua pretesa creditoria, mentre parte opponente è onerata della prova di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa.
Prova che, nella fattispecie, parte opposta non ha fornito.
Ciò nonostante, parte opponente all'udienza del 24 gennaio 2023 ha espressamente dichiarato che “le uniche somme non contestate sono quelle
relative alle fatture n. 316/2019 e n. 58/2020 per complessivi € 5.571,33”
[cfr. verbale di udienza cit.]. Su tale somma, non contestata da parte opponen-
te, è stata già concessa, con ordinanza del 2 febbraio 2023, l'esecuzione provvisoria parziale.
Alla luce di ciò, stante il riconoscimento di debito effettuato dall'opponente, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo n. 2323/2022
e la condanna dell'opponente al pagamento, in favore di della CP_2
somma di € 5.571,33 (per la quale è stata già concessa la provvisoria ese-
cuzione con ordinanza del 2 febbraio 2023).
Si rammenta, infatti, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice è investito del pote-
re-dovere di pronunziare sull'accertamento della pretesa creditoria fatta valere con la richiesta di ingiunzione, sicché il giudice, ove accerti che la pretesa originariamente azionata dal creditore è soltanto parzialmente fondata, deve, oltre a revocare il decreto ingiuntivo, condannare l'opponente a pagare la minore somma dovuta al creditore opposto (cfr.
Cass. civ. n. 24021/2004, n. 5074/1999, n. 1656/1998 e n. 3319/1996).
❖❖❖
Conseguentemente, le ulteriori domande, eccezioni e questioni propo-
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ste dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della
ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (per tutte: Cass. Civ., II, 3/7/2013, n. 16630; Cass. Civ.,
III, 16/5/2006, n. 11356).
❖❖❖
Per ciò che concerne le spese di lite, è bene precisare che nel procedi-
mento per ingiunzione, l'atto introduttivo del giudizio che consegue all'opposizione dell'ingiunto è costituito dalla richiesta del creditore intesa ad ottenere l'emanazione del decreto ingiuntivo, ed è in relazione a tale domanda che va determinato chi è vittorioso e chi è soccombente;
pertan-
to, se con la sentenza che conclude il giudizio di opposizione permane la condanna dell'opponente, sia pure per un importo ridotto rispetto a quello del decreto ingiuntivo, il detto opponente è da ritenersi sostanzialmente soccombente, e legittimamente egli può essere condannato alle spese del giudizio, salva la facoltà del giudice di procedere alla compensazione tota-
le o parziale delle stesse, senza che ne risulti violato il divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. civ. n. 2217/2007,
n. 7354/1997 e n. 1977/1983).
Ebbene, nel caso di specie, in considerazione dell'esito finale del giudi-
zio (e, in particolare, della revoca del decreto opposto e della condanna dell'opponente al pagamento di un importo inferiore a quello oggetto di ingiunzione), appare equo a questo giudice compensare, tra le parti, le spese di lite – ivi comprese quelle relative alla fase monitoria – in ragione di un terzo e condannare al Controparte_1
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pagamento dei restanti due terzi in favore di CP_2
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo –
viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M.
Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia 147/2022, appli-
cando in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000)
i parametri medi.
È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, D.M.
55/2014, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente,
nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.
❖❖❖
Così deciso in Palermo il 4 marzo 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con
firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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