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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 08/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Composta dai sigg. Magistrati:
Dott. Roberto Rezzonico – Presidente rel.
Dott. Emanuele De Gregorio – Consigliere
Dott. Maria Lucia Insinga – Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 322 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gaetano D'Arma per procura allegata all'atto di appello
A P P E L L A N T E
E
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'Avv. Rosanna Spinitta, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello di nuovo difensore
A P P E L L A T A
OGGETTO: Indebito oggettivo
1 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettive note sostitutive ex art. 127ter c.p.c. dell'udienza del 26 settembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 16 aprile 2014, la Parte_1 conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Gela la Controparte_1
Esponeva la società attrice di avere stipulato con la società convenuta noleggiante due contratti di noleggio a freddo di beni strumentali per utilizzarli nei cantieri di Cantalice – lotto n. 2 e Comune di Messina. Descriveva in dettaglio le condizioni contrattuali concernenti autocarri e macchine di cantiere oggetto dei contratti e di essersi avveduta, a seguito di verifica della documentazione contabile, in particolare confrontando le fatture emesse dalla controparte contrattuale ed i “rapportini” stilati in cantiere, che la CP_1
aveva fatturato un numero di ore noleggiate superiore a quelle effettive,
[...] sicché, per le fatture dettagliatamente elencate in citazione, erano state corrisposte somme superiori a quelle dovute, con un importo complessivo indebito pari ad € 207.744,00. Concludeva pertanto chiedendo l'accertamento del proprio anzidetto credito con consequenziale condanna della convenuta al pagamento della somma indicata, oltre interessi ex D.lgs. n. 231/02.
La società convenuta si costituiva, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione, l'incompetenza per territorio del giudice adito e, nel merito, contestava la fondatezza della domanda, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 453/2020 dell'11 novembre 2020, il giudice adito rigettava la domanda e condannava l'attrice al pagamento delle spese di lite.
La soccombente ha proposto appello, chiedendo l'accoglimento delle domande formulate in primo grado.
La società appellata si è costituita eccependo l'inammissibilità e, nel merito,
l'infondatezza del gravame.
In data 26 settembre 2024, la causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni depositate dalle parti per iscritto ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. e, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
*********
Il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari di rito sollevate dalla società convenuta, ha ricondotto la fattispecie all'art. 2033 cod. civ. ed osservato,
2 anche attraverso un richiamo alla giurisprudenza di legittimità, che incombe su chi afferma di avere effettuato un pagamento eccedente il dovuto l'onere di provare l'inesistenza del titolo giustificativo del pagamento stesso per la parte asserita non dovuta. La relativa prova, vertente su un fatto negativo, poteva essere fornita attraverso la dimostrazione di un fatto positivo contrario o presunzioni da cui desumere appunto il fatto negativo.
In fatto, il primo giudice ha evidenziato che la società attrice aveva sostenuto che la prova dell'inesistenza parziale della causa debendi emergeva dai rapportini di lavoro mensili del 2012, redatti dal proprio direttore tecnico in collaborazione col direttore dei lavori della società convenuta ed indicanti, in appositi prospetti, per ciascun giorno, il mezzo impiegato, le ore ed il cantiere di utilizzo. Secondo la società attrice ed oggi appellante, il valore probatorio dei rapportini deriva dall'apposizione, in calce agli stessi, dei timbri delle due società e dalle sottoscrizioni degli anzidetti redattori.
Disattendendo la tesi dell'attrice, il Tribunale ha ritenuto che i documenti in parola non costituissero prova della fondatezza della domanda, in quanto afferenti ai mezzi impiegati nel cantiere di Messina, mentre le fatture riportate in citazione e recanti importi complessivamente indebiti riguardano i compensi dovuti per i mezzi impiegati nel cantiere di Cantalice. Da alcuni rapporti risultava che nel cantiere di Cantalice non era stato utilizzato alcun mezzo.
Condividendo osservazione della società convenuta, il giudice di prime cure ha rilevato che “ove si volesse assumere, per determinare il corrispettivo dovuto, il numero di ore di noleggio dei mezzi nel cantiere di Cantalice, riportato nei suddetti documenti, tenendo in conto il costo orario indicato nel contratto, la quantificazione del prezzo della locazione sarebbe assi inferiore rispetto a quello che la stessa attrice assume essere il corrispettivo dovuto e, conseguentemente, la somma indebitamente pagata sarebbe significativamente maggiore di quella indicata.” Ciò rendeva inverosimile la prospettazione dei fatti avanzata dall'attrice, non comprendendosi come si potesse ravvisare un indebito di €.
207.744,00, sulla base di un documento concernente in prevalenza l'esecuzione di una prestazione diversa rispetto a quella pagata oltre il dovuto.
Il Tribunale ha altresì rilevato che i contratti di nolo a freddo non facevano alcun riferimento ai “rapportini” quale documento necessario o utile per determinare il quantum debeatur. Né, inoltre, era mai stato allegato un periodo di mancato utilizzo dei beni noleggiati per fatto del locatore, periodo che, a norma di contratto, avrebbe ridotto il periodo di nolo, fissato in un anno.
3 Peraltro, l'attrice aveva sempre pagato le fatture senza sollevare alcuna contestazione né sugli importi richiesti, né sulla regolare esecuzione del rapporto da parte della sicché le fatture stesse Controparte_1 assurgevano a prova delle prestazioni eseguite, come da giurisprudenza di legittimità richiamata.
Il Tribunale ha ancora rilevato l'assenza di prova della corrispondenza fra risultanze dei rapporti di lavoro ed effettivo impiego dei mezzi, dal momento che i testi e , che li avevano redatti per Persona_1 Testimone_1 conto, rispettivamente, della convenuta e dell'attrice, avevano reso dichiarazioni, riportante in sentenza, da cui si desumeva che i rapporti
“venivano redatti successivamente alla esecuzione del lavoro giornaliero nel cantiere ed anche a distanza di significativo lasso di tempo e che perciò tali prospetti non costituiscono un riscontro certo dell'impiego dei mezzi e del tempo del loro utilizzo”.
Conseguivano l'assenza di prova dell'inesistenza di una causale del pagamento asserito eccedente ed il rigetto della domanda.
Con il primo motivo di appello, la si duole della mancata ammissione Parte_1 del teste geom. sui capitolati per lo stesso dedotti, Testimone_2 riportati nell'atto di appello, prova che “avrebbe ulteriormente confermato il quadro probatorio e chiarito il modus procedendi delle due società”
Col secondo motivo, la contesta la valutazione del Tribunale sulla Parte_1 documentazione in atti nonché delle dichiarazioni testimoniali acquisite.
L'appellante evidenzia che i contratti stipulati dalle parti prevedevano “il prezzo per ogni ora di noleggio in funzione del tipo di mezzo” e che l'unica variabile che doveva essere accertata concerneva il numero delle ore di utilizzazione di ciascun mezzo noleggiato. La società appellata non aveva offerto alcuna documentazione idonea a dimostrare tempi e modalità di esecuzione dei contratti e nulla in proposito emergeva dalle fatture emesse dalla CP_1
, che non contenevano né il numero di ore di utilizzo dei mezzi forniti né
[...]
l'indicazione delle targhe dei mezzi medesimi.
Le fatture erano dunque state emesse in conto provvisorio, salva la successiva verifica circa le somme realmente dovute. I rapportini erano stati redatti in contraddittorio fra le parti contrattuali, in particolare la società convenuta ed appellata era sempre stata rappresentata dal geom. come risultante ER dalla sua sottoscrizione dei rapportini e dalla sua testimonianza, ed il cui operato non era mai stato contestato dalla . Di qui il valore Controparte_1
4 probatorio praticamente esclusivo rivestito dai rapportini, unici documenti che contenevano l'indicazione delle ore lavorate da ciascun mezzo con i dovuti riferimenti giornalieri e mensili. Il tutto nel periodo marzo – dicembre del 2012.
Era poi irrilevante che i rapportini non fossero previsti in contratto, dal momento che essi costituivano comunque una ricostruzione contabile attendibile dei rapporti di dare – avere, operata dai suddetti e ER Tes_1 in rappresentanza delle rispettive società di appartenenza. Di questa ricostruzione emergente dai rapportini il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto e magari farne ulteriore verifica a mezzo di CTU contabile anziché ritenere i rapportini stessi, nonostante la loro completezza, inidonei alla prova.
Con il terzo motivo, l'appellante osserva che, in contrario con l'avviso del primo giudice, non aveva rilievo il fatto che le fatture erano anteriori ai rapportini, in quanto emesse appunto a titolo di acconto, per cui rientrava nella logica delle cose che il consuntivo delle ore fosse successivo all'emissione delle fatture.
Peraltro, il Tribunale neppure aveva specificato quale altro strumento le parti avrebbero dovuto predisporre, se non la suddetta ricostruzione contabile, per determinare quanto esattamente dovuto.
Con il quarto motivo, l'appellante censura la sentenza laddove attribuisce al pagamento delle fatture da parte della una sorta di automatico e Parte_1 preventivo riconoscimento della fondatezza della pretesa creditoria di controparte che, nonostante il pagamento stesso, non era esentata dall'onere di provare ore di impiego e tipologia dei mezzi noleggiati.
Viceversa, ed è argomento dell'ultimo motivo di appello, la convenuta, dichiarata decaduta dai mezzi istruttori nel giudizio di primo grado, non aveva dimostrato gli elementi certi in base ai quali aveva determinato gli importi fatturati, difettando perciò la prova stessa del credito.
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L'appello è infondato.
Il primo motivo, relativo alla mancata ammissione del teste , è Tes_2 inammissibile, dal momento che l'appellante non spiega perché la testimonianza in questione sarebbe decisiva, limitandosi piuttosto ad affermare genericamente che essa confermerebbe il quadro probatorio e chiarirebbe il modus procedendi seguito dalle parti dei rapporti contrattuali. Peraltro, come emerge dal superiore riassunto dei motivi di appello, la domanda della si fonda esclusivamente sui rapportini di lavoro, i cui redattori sono Parte_1 stati già escussi come testimoni, con conseguente contributo probatorio già
5 esaustivo, così confermandosi quanto già osservato da questa Corte, in integralmente diversa composizione personale, nell'ordinanza del 23 novembre
2021, con cui erano state rigettate le richieste istruttorie dell'appellante.
Gli altri motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto tutti vertenti sulla ricostruzione dei fatti e sulla ripartizione degli oneri probatori.
A tale ultimo riguardo, il Tribunale ha correttamente richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui
Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta
Cass. 14 maggio 2012 n. 7501
Il principio, già affermato da pronunce precedenti a quella citata, è stato ribadito da giurisprudenza successiva (Cass. 12 giugno 2020 n. 11294, Cass.
23 novembre 2022 n. 34427).
Perdono dunque consistenza le asserzioni dell'appellante (v., soprattutto, quarto e quinto motivo di appello) circa il preteso onere in capo all'appellata di provare il numero delle ore di impiego dei propri mezzi noleggiati e la conseguente esattezza degli importi fatturati.
L'appellante sostiene che, supportati dalle testimonianze del e del ER [...]
, i rapportini di lavoro darebbero contezza delle ore effettivamente Tes_1 lavorate dai mezzi noleggiati e del corrispettivo dovuto.
I contratti di nolo a freddo – per inciso, predisposti da – prevedono Parte_1 soltanto il corrispettivo orario per ciascuno dei mezzi noleggiati, senza precisare, viceversa, quante saranno le ore di impiego dei mezzi medesimi, omissione facilmente spiegabile con la variabilità delle necessità di cantiere e del conseguente impiego quotidiano delle singole macchine previste in contratto. Come notato dal Tribunale, i contratti non prevedono però alcuna modalità di verifica delle ore di effettivo utilizzo, verifica chiaramente d'interesse di entrambe le parti, stante la contrapposta ed ovvia esigenza per l'una di non pagare più e per l'altra di non ricevere meno del dovuto.
L'appellante sostiene l'irrilevanza di tale lacuna contrattuale, in quanto resta il fatto che le parti, tramite i loro anzidetti e rispettivi dipendenti o collaboratori, hanno comunque proceduto alla verifica contabile in questione.
La tesi dell'appellante non appare convincente.
6 Appunto perché non oggetto di una specifica clausola contrattuale, le modalità di verifica dei tempi di impiego di ciascuna macchina, in quanto elementi imprescindibili ai fini dell'esecuzione del contratto e della determinazione degli importi dovuti, dovevano essere necessariamente concordate dalle società contraenti con un patto aggiunto contestuale o successivo che, appunto, definisse i rapportini quale mezzo probatorio unico e decisivo per dimostrare l'entità dell'utilizzo dei beni noleggiati e per conseguentemente determinare il corrispettivo dovuto. Di tale patto aggiunto, delle relative modalità e circostanze di stipula, però, parte attrice ed appellante non ha mai offerto specifica allegazione e prova.
Nonostante l'evidente importanza, sopra accennata, di una modalità di verifica delle prestazioni di noleggio e dei corrispettivi conseguentemente dovuti, non esiste alcun documento, tanto meno indirizzato alla , con cui la Parte_1
designasse quale proprio incaricato di Parte_2 Persona_1 redigere, in contraddittorio con l'omologo (il ) della , un Tes_1 Parte_1 consuntivo delle ore di impiego dei mezzi noleggiati.
Se, poi, i “rapportini” sottoscritti dai due direttori tecnici in rispettiva ed ipotizzata rappresentanza delle società contraenti avessero avuto la funzione di documentare le ore di impiego dei mezzi al fine di una corretta contabilizzazione e determinazione del corrispettivo, allora risulta del tutto inspiegabile il fatto che essi non risultino mai inviati alla , circostanza Parte_2 neppure allegata dall'attrice.
Peraltro, il raffronto fra le fatture recanti, secondo , importi indebiti Parte_1 ed i rapportini di lavoro e le dichiarazioni del teste genera ulteriori ER perplessità sulla versione dei fatti sostenuta dall'appellante.
E' essenziale notare che tutte le fatture ineriscono al cantiere di Cantalice.
Questo è un aspetto fondamentale della controversia alla luce delle dichiarazioni del teste come già trascritte nella Persona_1 sentenza impugnata e di seguito nuovamente riportate:
«non ricordo se accadeva giornalmente ma io prendevo appunti sul tipo di mezzo noleggiato e non sulle ore […] Io credo che questi rapportini siano stati sviluppati sulla base degli appunti che prendevo io sui mezzi noleggiati e presenti in cantiere. Preciso che tuttavia non posso essere certo con riferimento ai mezzi presenti nei cantieri diversi da quelli in cui mi trovavo io, ad esempio non mi trovavo a Cantalice: anche se presente la mia sottoscrizione, io ero direttore tecnico per nei cantieri di Messina, Bronte, due Controparte_2
7 cantieri di Napoli e questo di Cantalice e uno nei pressi di Benevento ma non ero presente lì giornalmente. Voglio precisare che io venivo mandato due giorni in un cantiere e due giorni in un altro, quindi io non potevo essere presente tutti i giorni in tutti i cantieri, quindi gli appunti venivano presi da me non tutti i giorni».(grassetto dell'estensore).
Se le fatture afferenti all'indebito riguardano esclusivamente il cantiere di
Cantalice; se l'indebito stesso emergerebbe dai rapportini di lavoro nella parte in cui menzionano tale cantiere;
se il sottoscrittore, per conto della , Parte_2 dei rapportini stessi in realtà non si trovava abitualmente, ma solo in sporadiche occasioni, presso il cantiere di Cantalice e dunque non poteva avere personalmente verificato se, quali e per quante ore venissero ivi quotidianamente impiegate le macchine noleggiate per quel cantiere, allora è evidente l'assoluta inidoneità dei rapportini a fornire la prova dell'inesistenza del titolo giustificativo del versamento della somma eccedente l'asserito dovuto, prova, come detto e ripetuto, gravante sull'attrice ed appellante.
Il rigetto delle prospettazioni della trova conforto nell'ulteriore analisi Parte_1 dei mezzi istruttori acquisiti.
Riportando, anche qui, quanto già trascritto dal Tribunale, si ricorda che il teste , sottoscrittore dei rapportini per conto di e Testimone_1 Parte_1 direttore tecnico presso il cantiere di Cantalice, ha dichiarato: “usavo un brogliaccio a parte che compilavo io, poi mi confrontavo con che aveva i ER suoi appunti, si verificava che fossero congruenti i due appunti, i miei e quelli di
e quindi si stendeva il rapportino […] Preciso che non c'era una data ER precisa per redigere il rapportino, lo facevano quando avevamo possibilità, poteva accadere mensilmente o anche ogni sei mesi, la data scritta a penna si riferisce al giorno in cui mi incontravo con e firmavo i rapportini». ER
Le dichiarazioni, oltre a non fornire effettivi chiarimenti sulle concrete modalità di verifica dell'impiego di ciascun mezzo noleggiato, palesano un evidente contrasto con quelle del perché non si capisce come quest'ultimo ER potesse prendere appunti se, come da lui stesso dichiarato, non era presente nel cantiere di Cantalice. Ne deriva una chiara discrasia che penalizza notevolmente la verosimiglianza degli assunti dell'appellante.
Ulteriori incongruenze si rilevano sul piano strettamente documentale, dal raffronto tra fatture e rapportini.
Nel seguente schema si indicano numero e data della fattura, periodo di esecuzione del contratto cui si riferisce, importo al netto dell'IVA, importo che
8 l'appellante ritiene dovuto e la data di pagamento, come risultante dai bonifici allegati alle fatture stesse (v. produzione Sicilsaldo)
Fattura Periodo Importo (€) Dovuto Pagamento
n. 196 del 31/7/12 luglio 2012 60.000 13.190 30/10/2012
n. 197 del 31/7/12 /// 16.000 5.372 31/10/2012
n. 212 del 30/8/12 agosto 2012 15.250 9.024 4/12/2012
n. 265 del 30/10/2012 sett/ott. 2012 50.000 4.766 4/2/2013
n. 263 del 30/10/2012 ottobre 2012 20.000 8.096 11/2/2013
n. 312 del 6/12/2012 novembre 2012 20.000 5.372 1°/3/2013
n. 334 del 31/12/2012 nov./dic. 2012 68.622 9.200 8/4/2013
n. 331 del 31/12/2012 dicembre 2012 30.000 2.686 17/5/2013
Dal raffronto coi rapportini e per quanto concerne l'aspetto TEMPORALE della vicenda, emerge quanto segue.
Il rapportino concernente il mese di luglio 2012 reca la data del 31 ottobre
2012.
Le fatture relative allo stesso periodo 196 e 197 sono state pagate rispettivamente il 30 ed il 31 ottobre 2012
Il rapportino concernente il mese di agosto 2012 reca la data del 23 novembre
2012.
La fattura 212 relativa ad agosto 2012 è stata pagata il 4 dicembre 2012.
Il rapportino concernente il mese di settembre 2012 reca la data del 19 dicembre 2012.
La fattura 265 relativa a settembre 2012 è stata pagata il 4 febbraio 2013.
9 Il rapportino concernente il mese di ottobre 2012 reca la data del 20 dicembre
2012.
La fattura 265 e la fattura 263 relative ad ottobre 2012 sono state pagate rispettivamente il 4 febbraio e l'11 febbraio 2013.
Il rapportino concernente il mese di novembre 2012 reca la data del 22 febbraio 2013 e le fatture 312 e 334 relative a novembre 2012 sono state pagate rispettivamente il primo marzo 2013 e l'8 aprile 2013
Il rapportino concernente il mese di dicembre 2012 reca la data del 22 febbraio
2013 e le fatture 334 e 331 relative a dicembre 2012 sono state pagate rispettivamente l'8 aprile 2013 ed il 17 maggio 2013.
Dalle sopra illustrate risultanze documentali, discendono varie considerazioni.
Come osservato dal Tribunale, i rapportini sono posteriori di circa due o tre mesi rispetto al periodo cui si riferiscono, non si comprende in base a quali riscontri oggettivi siano stati redatti e le dichiarazioni dei due sottoscrittori e testi, anziché fornire chiarimenti e conferme, li rendono, come visto, ancor meno attendibili.
Ma sono i tempi dei pagamenti a rendere ulteriormente improbabile la ricostruzione dei fatti operata dall'appellante.
Con la sola eccezione delle fatture nn. 196 e 197 e del rapportino datato 31 ottobre 2012, afferenti al luglio 2012, tutte le fatture sono state pagate diversi giorni o settimane DOPO la data dei rapportini. Ciò vuol dire che quando procedette – perlomeno a partire dal dicembre 2012 – al pagamento delle fatture, la aveva già a disposizione gli elementi (a suo dire) probanti Parte_1
l'eccessività degli importi delle fatture emesse da per i mezzi utilizzati Parte_2 nel cantiere di Cantalice e provenienti, tramite la sottoscrizione dei rapportini, anche da un soggetto, il che, sempre in base alla ricostruzione offerta ER dall'appellante, era legittimato a rappresentare la nelle operazioni di Parte_2 verifica dell'utilizzo dei mezzi in cantiere. Erano, insomma, documenti di formazione bilaterale e perciò di indubbia efficacia probatoria, nonché essenziali alla corretta determinazione del quantum. Eppure, nonostante fosse in possesso dei documenti in questione, la società debitrice non sollevò alcuna contestazione, né manifestò alcuna riserva sulla base di esso. La Parte_1 solleva la questione dell'indebito sulla base di una verifica che avrebbe potuto
10 agevolmente condurre prima di procedere ai pagamenti e dunque prevenendo la maturazione dell'indebito stesso. E' un comportamento inspiegabile e contraddittorio, soprattutto considerando che, secondo l'assunto dell'appellante, i rapportini sarebbero stati proprio il mezzo convenuto dalle due società per pervenire all'esatta quantificazione delle ore di lavoro di ciascun mezzo noleggiato e della conseguente obbligazione pecuniaria della
. Il rapportino, dunque, sebbene preordinato alla corretta esecuzione Parte_1 del contratto, viene totalmente ed irrazionalmente ignorato sia dalla , Parte_2 sia dalla . Parte_1
In conclusione, tutti gli elementi rilevati inducono a ritenere pienamente condivisibile la valutazione del Tribunale sul mancato assolvimento da parte della dei propri oneri probatori, con conseguente conferma della Parte_1 sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa determinato dall'importo oggetto di domanda e con applicazione per le quattro fasi di giudizio dei compensi tariffari prossimi al minimo, vista l'assenza di complesse questioni di diritto e la non rilevante entità del compendio probatorio.
Deve darsi atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 –bis dell'art.13 del DPR
115/2002, inserito dall'art.1, comma 17 della legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
C O N F E R M A la sentenza n. 453/2020 dell'11 novembre 2020 del Tribunale di Gela
C O N D A N N A
La a rifondere alla le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 7.200,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge
11 D I C H I A R A la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13, comma 1 quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Caltanissetta, camera di consiglio del 18 dicembre 2024
Il Presidente est.
Roberto Rezzonico
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