Decreto cautelare 22 ottobre 2021
Ordinanza cautelare 18 novembre 2021
Decreto decisorio 14 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto cautelare 22/10/2021, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/10/2021
N. 01109/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-alentina Stefani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
-OMISSIS- "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica
- del verbale di scrutinio integrativo del consiglio di classe -OMISSIS-“-OMISSIS-” di -OMISSIS-, relativo alla non ammissione dello studente -OMISSIS- alla classe superiore (-OMISSIS-^ -OMISSIS-);
- di ogni altro atto presupposto (tra i quali, il -OMISSIS-erbale di scrutinio finale del-OMISSIS-), connesso (-OMISSIS-) ed ogni altro, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione di fatto e giuridica del ricorrente ed abbia concorso alla mancata ammissione dell'alunno alla classe successiva;
-OMISSIS-isti il ricorso e i relativi allegati;
-OMISSIS-ista l'istanza di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'art. -OMISSIS-6 cod. proc. amm., con cui il ricorrente chiede la sospensione dell’impugnato atto di non ammissione alla classe successiva; Rilevato in particolare che - con riguardo alle ragioni che non consentono di attendere la trattazione collegiale della domanda cautelare con il contraddittorio delle parti – si evidenzia che “ l'anno scolastico è ormai ripreso da un mese ed il ricorrente rischierebbe di non seguire i programmi di studio della classe -OMISSIS- (classe finale) che, finalmente, parrebbero svolgersi in presenza ”;
Rilevato altresì che il ricorso è stato notificato via PEC alle parti intimate il -OMISSIS-;
Considerato che la mancata concessione delle misure cautelari richieste non pregiudica gli effetti, anche ripristinatori, di un’eventuale ordinanza collegiale di accoglimento, tenuto conto che – in esecuzione di una tale ordinanza - l’Amministrazione sarebbe tenuta a disporre il tempestivo riesame del giudizio di non ammissione alla classe successiva;
Ritenuto di conseguenza che non sembra sussistere quella situazione di estrema gravità ed urgenza che, ai sensi del richiamato articolo -OMISSIS-6 cod. proc. amm., costituisce il presupposto per l’adozione di una misura cautelare inaudita altera parte ;
P.Q.M.
Respinge la domanda e fissa, per la trattazione collegiale, la camera di consiglio del 17 novembre 2021.
Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo -OMISSIS-2, commi 1, 2 e -OMISSIS-, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.
Così deciso il giorno 21 ottobre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.