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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
- Sez. III Civile - così composta: dott.ssa Silvia Di Matteo - Presidente dott. Paolo Andrea Taviano – Consigliere dott.ssa Maria Teresa Laurito – giudice aus. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 2759/2024 posta in deliberazione all'udienza collegiale del 12 febbraio 2025, vertente tra
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avvocato Berardi Luigi e dall'Avvocato Sciuto Manlio;
- appellante
e
C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
- appellato contumace
AVVERSO
La sentenza n.16907/2023 emessa e pubblicata dal Tribunale di Roma;
oggetto: deposito
FATTO E DIRITTO ha proposto appello nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 16907/2023 con la quale il Tribunale di Roma
[...] condannava “…la al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della somma di euro 45.152,00 oltre interessi al tasso legale Controparte_1
sulla somma annualmente rivalutata in base all'indice FOI elaborato dall'Istat con decorrenza dal 30.10.2014; condanna alla rifusione delle Pt_1 Parte_1
spese di lite in favore della liquidate in euro 545,00 Controparte_1
per esborsi e in euro 7.600,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del
15% e accessori di legge…”.
Con atto di appello, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
16907/2023 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Civile, sez. XII, in persona del Giudice dott.ssa Chiara Serafini – r.g.n. 11475/2018, pubblicata il 21.11.2023, dichiarare l'infondatezza delle pretese avanzate dalla Compagnia appellata, e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via pregiudiziale e/o preliminare, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della e, per l'effetto, ordinarsi l'estromissione di quest'ultima dal procedimento. […] Nel merito previo ogni provvedimento necessario o opportuno, per tutti i motivi sopra esposti, rigettare tutte le domande spiegate dalla perché improcedibili e/o Controparte_1
inammissibili, e/o perché infondate in fatto ed in diritto, e/o perché non provate.”
L'appellato rimaneva contumace nel presente grado di giudizio.
All'udienza del 18/12/2024 nessuno è comparso per la parte appellante.
Alla successiva udienza del 12/02/2025 di cui è stata data rituale comunicazione al difensore costituito, nessuno è comparso.
La causa è stata dunque trattenuta in decisione senza concessione di termini.
L'appello è improcedibile.
Come sopra anticipato, nella presente causa nessuno è comparso né alla prima udienza, né alla nuova odierna udienza di cui è stata data rituale comunicazione per via telematica ai procuratori delle parti. Si versa dunque nell'ipotesi disciplinata dall'art. 348 c.p.c., secondo cui «Se
l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio».
Stante l'improcedibilità dell'appello e la contumacia della parte appellata, le spese di lite del presente grado di giudizio sono dichiarate irripetibili.
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r.30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16907/2023 Parte_1
così provvede;
- dichiara improcedibile l'appello;
- nulla sulle spese;
- dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r.30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Roma li 12/02/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Silvia Di Matteo