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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 05/04/2025, n. 671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 671 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7172 /2012
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La
Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 7172 /2012 R.G. introitata all'udienza del 25/11/2024, previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Catalano e Antonio M. Rabbone, elettivamente domiciliato in Messina, Via Ghibellina n. 75, giusta procura in atti;
- Opponente –
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Spina ed elettivamente domiciliato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in Via Roma n. 7;
- Opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 05/12/2012 la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore presentava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1468/2012, emesso dal Tribunale di Messina in data 18/09/2012 nell'ambito del procedimento R.G. n. 3676/2012
e notificato il 25/10/2012, con il quale veniva ingiunto alla il pagamento della somma Parte_1 di € 7.694,39, oltre interessi e spese, in favore della Controparte_1
Premetteva l'opponente che la stessa aveva preso in gestione il “Centro Vacanze” in Barcellona
P.G.e che nessun tipo di rapporto lavorativo era intercorso tra la e la Parte_1 [...]
- che i lavori di manutenzione erano stati effettuati dal sig. il Controparte_1 Persona_1 quale si era presentato presso la sede del “Centro Vacanze” affermando di essersi sempre occupato di tali lavori e di conoscere bene gli impianti di riferimento;
- che a seguito della insoddisfazione per pagina1 di 4 i lavori eseguiti, la provvedeva, nel mese di agosto 2010, a interrompere i rapporti lavorativi Pt_1
e riteneva di aver corrisposto tutte le somme dovute, considerato che gli interventi che erano stati effettuati erano di poco conto e svolti in economia;
- che il sig. tuttavia, dopo aver verbalmente Per_1
sollecitato la ad effettuare ulteriori versamenti in suo favore, senza quantificarli, ha infine, Parte_1 per il tramite della inviato delle diffide per un importo di € 7.694,39; - Controparte_1 che, specificava l'opponente, il decreto ingiuntivo doveva essere considerato nullo perché nessun contratto era mai stato stipulato tra le parti e, pertanto, in capo alla non Controparte_1 sussisteva la legittimazione a presentare il decreto ingiuntivo;
che, in ogni caso, la richiesta di pagamento appariva generica e priva dell'indicazione dei materiali e degli interventi effettuati, che risultavano non provati e il cui importo era eccessivo.
Tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale volesse: “1) In via preliminare non concedere
l'esecutorietà al Decreto Ingiuntivo 1468/12 opposto, avendo l'opposizione i requisiti di cui all'art.
648 c.p.c.; 2) Nel merito, dichiarare priva di fondamento la pretesa creditoria della
[...]
3) Conseguentemente, dichiarare nullo e/o annullare il Decreto Ingiuntivo Controparte_1
n. 1468/12; 4) Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Si costituiva la Euro Service Impianti s.r.l., contestando quanto affermato dall'opponente. In particolare, affermava l'opposta: - che i lavori erano stati svolti dal in qualità di operaio della Per_1
; - che la somma di € 300,00 ricevuta dallo stesso era a titolo di acconto e non a saldo;
- CP_1
che il era rimasto a disposizione della per svariati mesi, da marzo 2010 a maggio Per_1 Pt_1
2011 e che aveva effettuato diversi interventi di manutenzione, provati dalle bolle di accompagnamento dei materiali forniti e probandi tramite le prove testimoniali. Chiedeva pertanto la conferma del decreto ingiuntivo emesso, previa concessione della provvisoria esecutività dello stesso;
con condanna dell'opponente alle spese per lite temeraria.
Con ordinanza depositata il 16/04/2014 il G.I. rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione e ammetteva la prova per testi richiesta dall'opposto.
Alle udienze del 14/07/2015 e del 23/10/2017 veniva espletata la prova e successivamente veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
°°°°°°°°°°°
All'udienza del 23/10/2017, all'esito della prova testimoniale espletata, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni in ordine alla preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva della Euro Service s.r.l. atteso l'onere incombente su parte opposta (attrice sostanziale) anche in relazione alla sussistenza del conferimento dell'incarico alla società opposta anziché al sig. Per_1
personalmente.
La suddetta eccezione si palesa fondata.
pagina2 di 4 Si premette in diritto, che la giurisprudenza della Corte, in ordine alla spendita del nome per manifestare il rapporto rappresentativo nei negozi a forma libera, afferma che non è necessario che il rappresentante usi formule sacramentali, ma è sufficiente che dalle modalità e dalle circostanze in cui ha svolto l'attività negoziale e dalla struttura e dall'oggetto del negozio, i terzi possano riconoscerne l'inerenza all'impresa sociale sì da poter presumere, secondo i criteri correnti nella vita degli affari, che l'attività è espletata nella qualità di rappresentante di altro soggetto (vedi Cass. 13 aprile 2007,
n. 8853; 12 gennaio 2007, n. 433; 12 novembre 2004, n. 21520; 11 giugno 1980, n. 3710).
Nel caso di specie, non è stato provato in corso di causa che il abbia reso edotta la Per_1
del fatto che stesse espletando la sua attività per conto della Parte_1 Controparte_1
anziché in proprio. Né sono presenti in atti elementi da cui possa evincersi che la potesse Parte_1
desumere che l'attività del fosse prestata nell'interesse di altro soggetto. Per_1
Nessuno dei testi ha, invero, dichiarato di avere assistito ad un espresso conferimento dell'incarico alla Euro service impianti Soc. Cop.
Il inoltre ha incassato la somma di € 300,00, rilasciando ricevuta nella quale non viene Per_1
menzionata in alcun modo la società cooperativa. La ricevuta medesima risulta sottoscritta dal Per_1
personalmente.
A quanto sopra si aggiunga che il non risulta essere il rappresentante legale della società Per_1
ma solo un socio lavoratore della e, pertanto, in capo allo stesso Controparte_1
non sussiste il potere di intrattenere rapporti con i terzi in nome e per conto della società. Emerge dalla documentazione in atti, e precisamente dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di
Messina, che il rappresentante legale della opposta sia, e sia sempre stato, il sig. Controparte_2
e pertanto le attività svolte dal in proprio non avrebbero potuto, comunque, sic et simpliciter, Per_1
essere imputate alla società, non essendo lo stesso abilitato – come detto- ad agire in nome e per conto della Controparte_1
Anche i buoni di consegna/bolle di accompagnamento, allegati in atti dalla
[...]
non riportano alcuna indicazione della società né risultano sottoscritti da alcuno. Controparte_1
Considerato quanto sopra, deve rilevarsi come le Sezioni Unite della Suprema Corte (seguite da unanimi pronunce di legittimità e di merito) hanno chiarito che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. (cfr. Corte di pagina3 di 4 Cassazione|Sezione U|Civile|Sentenza|16 febbraio 2016| n. 2951 Cassazione civile sez. I, Cass. civ.
22525/18, 22/05/2020, n.9457).
Nel caso di specie la società opposta, attrice in senso sostanziale, non ha fornito elementi probatori sufficienti a provare la sussistenza della propria legittimazione, in quanto titolare della posizione soggettiva vantata in giudizio, a richiedere il pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione va accolta, conseguente revoca del decreto opposto . Rimane assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1468/2012 emesso dal Tribunale di Messina in data 27.06.2012 e depositato in cancelleria in data 04.07.2012
Condanna la società opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio che liquida in Euro 120,00 per spese, Euro 2540, 00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forferttario spese generali nella misura di legge.
Messina lì 05.04.2025
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa
Montesano Pelle, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Il Giudice
(Dott.ssa Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La
Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 7172 /2012 R.G. introitata all'udienza del 25/11/2024, previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Catalano e Antonio M. Rabbone, elettivamente domiciliato in Messina, Via Ghibellina n. 75, giusta procura in atti;
- Opponente –
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Spina ed elettivamente domiciliato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in Via Roma n. 7;
- Opposto -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 05/12/2012 la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore presentava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1468/2012, emesso dal Tribunale di Messina in data 18/09/2012 nell'ambito del procedimento R.G. n. 3676/2012
e notificato il 25/10/2012, con il quale veniva ingiunto alla il pagamento della somma Parte_1 di € 7.694,39, oltre interessi e spese, in favore della Controparte_1
Premetteva l'opponente che la stessa aveva preso in gestione il “Centro Vacanze” in Barcellona
P.G.e che nessun tipo di rapporto lavorativo era intercorso tra la e la Parte_1 [...]
- che i lavori di manutenzione erano stati effettuati dal sig. il Controparte_1 Persona_1 quale si era presentato presso la sede del “Centro Vacanze” affermando di essersi sempre occupato di tali lavori e di conoscere bene gli impianti di riferimento;
- che a seguito della insoddisfazione per pagina1 di 4 i lavori eseguiti, la provvedeva, nel mese di agosto 2010, a interrompere i rapporti lavorativi Pt_1
e riteneva di aver corrisposto tutte le somme dovute, considerato che gli interventi che erano stati effettuati erano di poco conto e svolti in economia;
- che il sig. tuttavia, dopo aver verbalmente Per_1
sollecitato la ad effettuare ulteriori versamenti in suo favore, senza quantificarli, ha infine, Parte_1 per il tramite della inviato delle diffide per un importo di € 7.694,39; - Controparte_1 che, specificava l'opponente, il decreto ingiuntivo doveva essere considerato nullo perché nessun contratto era mai stato stipulato tra le parti e, pertanto, in capo alla non Controparte_1 sussisteva la legittimazione a presentare il decreto ingiuntivo;
che, in ogni caso, la richiesta di pagamento appariva generica e priva dell'indicazione dei materiali e degli interventi effettuati, che risultavano non provati e il cui importo era eccessivo.
Tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale volesse: “1) In via preliminare non concedere
l'esecutorietà al Decreto Ingiuntivo 1468/12 opposto, avendo l'opposizione i requisiti di cui all'art.
648 c.p.c.; 2) Nel merito, dichiarare priva di fondamento la pretesa creditoria della
[...]
3) Conseguentemente, dichiarare nullo e/o annullare il Decreto Ingiuntivo Controparte_1
n. 1468/12; 4) Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Si costituiva la Euro Service Impianti s.r.l., contestando quanto affermato dall'opponente. In particolare, affermava l'opposta: - che i lavori erano stati svolti dal in qualità di operaio della Per_1
; - che la somma di € 300,00 ricevuta dallo stesso era a titolo di acconto e non a saldo;
- CP_1
che il era rimasto a disposizione della per svariati mesi, da marzo 2010 a maggio Per_1 Pt_1
2011 e che aveva effettuato diversi interventi di manutenzione, provati dalle bolle di accompagnamento dei materiali forniti e probandi tramite le prove testimoniali. Chiedeva pertanto la conferma del decreto ingiuntivo emesso, previa concessione della provvisoria esecutività dello stesso;
con condanna dell'opponente alle spese per lite temeraria.
Con ordinanza depositata il 16/04/2014 il G.I. rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione e ammetteva la prova per testi richiesta dall'opposto.
Alle udienze del 14/07/2015 e del 23/10/2017 veniva espletata la prova e successivamente veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
°°°°°°°°°°°
All'udienza del 23/10/2017, all'esito della prova testimoniale espletata, le parti sono state invitate a precisare le conclusioni in ordine alla preliminare eccezione di carenza di legittimazione attiva della Euro Service s.r.l. atteso l'onere incombente su parte opposta (attrice sostanziale) anche in relazione alla sussistenza del conferimento dell'incarico alla società opposta anziché al sig. Per_1
personalmente.
La suddetta eccezione si palesa fondata.
pagina2 di 4 Si premette in diritto, che la giurisprudenza della Corte, in ordine alla spendita del nome per manifestare il rapporto rappresentativo nei negozi a forma libera, afferma che non è necessario che il rappresentante usi formule sacramentali, ma è sufficiente che dalle modalità e dalle circostanze in cui ha svolto l'attività negoziale e dalla struttura e dall'oggetto del negozio, i terzi possano riconoscerne l'inerenza all'impresa sociale sì da poter presumere, secondo i criteri correnti nella vita degli affari, che l'attività è espletata nella qualità di rappresentante di altro soggetto (vedi Cass. 13 aprile 2007,
n. 8853; 12 gennaio 2007, n. 433; 12 novembre 2004, n. 21520; 11 giugno 1980, n. 3710).
Nel caso di specie, non è stato provato in corso di causa che il abbia reso edotta la Per_1
del fatto che stesse espletando la sua attività per conto della Parte_1 Controparte_1
anziché in proprio. Né sono presenti in atti elementi da cui possa evincersi che la potesse Parte_1
desumere che l'attività del fosse prestata nell'interesse di altro soggetto. Per_1
Nessuno dei testi ha, invero, dichiarato di avere assistito ad un espresso conferimento dell'incarico alla Euro service impianti Soc. Cop.
Il inoltre ha incassato la somma di € 300,00, rilasciando ricevuta nella quale non viene Per_1
menzionata in alcun modo la società cooperativa. La ricevuta medesima risulta sottoscritta dal Per_1
personalmente.
A quanto sopra si aggiunga che il non risulta essere il rappresentante legale della società Per_1
ma solo un socio lavoratore della e, pertanto, in capo allo stesso Controparte_1
non sussiste il potere di intrattenere rapporti con i terzi in nome e per conto della società. Emerge dalla documentazione in atti, e precisamente dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio di
Messina, che il rappresentante legale della opposta sia, e sia sempre stato, il sig. Controparte_2
e pertanto le attività svolte dal in proprio non avrebbero potuto, comunque, sic et simpliciter, Per_1
essere imputate alla società, non essendo lo stesso abilitato – come detto- ad agire in nome e per conto della Controparte_1
Anche i buoni di consegna/bolle di accompagnamento, allegati in atti dalla
[...]
non riportano alcuna indicazione della società né risultano sottoscritti da alcuno. Controparte_1
Considerato quanto sopra, deve rilevarsi come le Sezioni Unite della Suprema Corte (seguite da unanimi pronunce di legittimità e di merito) hanno chiarito che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. (cfr. Corte di pagina3 di 4 Cassazione|Sezione U|Civile|Sentenza|16 febbraio 2016| n. 2951 Cassazione civile sez. I, Cass. civ.
22525/18, 22/05/2020, n.9457).
Nel caso di specie la società opposta, attrice in senso sostanziale, non ha fornito elementi probatori sufficienti a provare la sussistenza della propria legittimazione, in quanto titolare della posizione soggettiva vantata in giudizio, a richiedere il pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce di tutto quanto sopra, l'opposizione va accolta, conseguente revoca del decreto opposto . Rimane assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda, della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n.
147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Disattesa ogni altra domanda eccezione e difesa, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1468/2012 emesso dal Tribunale di Messina in data 27.06.2012 e depositato in cancelleria in data 04.07.2012
Condanna la società opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio che liquida in Euro 120,00 per spese, Euro 2540, 00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forferttario spese generali nella misura di legge.
Messina lì 05.04.2025
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa
Montesano Pelle, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.
Il Giudice
(Dott.ssa Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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