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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 24/11/2025, n. 1036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1036 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1467/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE
Dott. Corrado Croci CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1467/2024 promosso da:
(C.F.: ) in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1 individuale (P.IVA ), rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_1 dagli avvocati Michele Patrisso e Vincenzo Mosca ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Torino, c.so Re Umberto n. 23, come da procura in atti.
- parte reclamante - contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro CP_1 C.F._2
NO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Susa n. 31, come da procura in atti.
- parte reclamata - contro
Liquidazione giudiziale di titolare dell'impresa individuale in Parte_2 liquidazione, in persona del curatore, dott.ssa Persona_1
- parte reclamata contumace -
e in contraddittorio con
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante:
1 “In via preliminare:
- autorizzare l'esercizio provvisorio dell'attività di impresa al fine di evitare, l'interruzione dei servizi essenziali per la clientela quali gestione e manutenzione impianti di riscaldamento, nonché, l'inevitabile conseguenza di perdita di avviamento;
- revocare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, la sentenza di liquidazione Giudiziale n. 66/2024 pronunciata dal
Tribunale di Asti con conseguente ritorno in bonis della ditta individuale e prosecuzione della distribuzione Parte_1 del ricavo della procedura esecutiva immobiliare;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA”.
Per parte reclamata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
- rigettare il reclamo proposto da in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
, (partita I.V.A.: , poiché inammissibile e/o infondato in fatto Parte_2 P.IVA_1
e in diritto alla luce dei motivi sopra esposti, in punto revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
- di conseguenza confermare la sentenza di apertura di liquidazione giudiziale n. 66/2024 resa dal Tribunale di Asti in data 27/11/2024;
- con ogni provvedimento conseguenziale e di Legge;
- in ogni caso, con il favore delle spese di causa e degli onorari di patrocinio, anche per eventuali C.T. di Ufficio e di Parte,
e con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto difensore antistatario;
- si rimette in punto autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività”.
Per la Procura Generale, in persona del sostituto Procuratore Generale:
Il sostituto Procuratore chiedeva il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso depositato in data 10.11.2023 instava affinché il Tribunale di Asti CP_1 dichiarasse l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , in proprio e in qualità Parte_1 di titolare dell'impresa individuale LL Impianti di LL ER.
Parte ricorrente deduceva di avere lavorato alle dipendenze della controparte dal 29.06.2006 e, vista la mancata corresponsione delle retribuzioni dovute, di avere depositato ricorso in data 16.11.2017 innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Asti ai sensi dell'art. 414 c.p.c. In detta sede veniva sottoscritto tra le parti il verbale di conciliazione n. 113/18, sulla base del quale il signor era Pt_2 tenuto a rifondere al signor la somma di € 15.000,00, di cui € 4.500,00 a titolo di retribuzioni CP_1 ordinarie ed € 10.500,00 a titolo di T.F.R. Stante il parziale adempimento del debitore, il quale aveva corrisposto solamente € 4.500,00, il signor notificata il verbale di conciliazione, CP_1 congiuntamente all'atto di precetto del 14.02.2020. Rimasta la suddetta notifica insoluta, parte ricorrente otteneva il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 306/2022 del 30.09.2022 dal
2 Giudice del Lavoro del Tribunale di Asti. Tutto ciò premesso, visto il mancato adempimento del debitore, il signor risultava creditore di importo pari ad € 8.890,66, così come indicato CP_1 dall'atto di precetto notificato alla controparte in data 21.11.2022.
Parte resistente rimaneva contumace in primo grado.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 66/2024, emessa in data 27.11.2024, pubblicata il 29.11.2024 e notificata in data
17.01.2025, il Tribunale di Asti dichiarava aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di , Parte_1 in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale LL Impianti di LL ER, nominava il curatore dott.ssa , ordinava al legale rappresentante dell'impresa individuale il deposito, Persona_2 entro tre giorni, dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori. Fissava udienza il 10.03.2025 al fine di procedere all'esame dello stato passivo e assegnava ai creditori e ai terzi vantanti diritti reali o personali, il perentorio termine di trenta giorni prima della suddetta adunanza, al fine di presentare le relative domande di insinuazione.
Il Giudice di primo grado, in particolare, riteneva sussistenti i presupposti necessari per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto l'impresa individuale non risultava cancellata dal registro delle imprese ed era, pertanto, assoggettabile alla procedura;
l'impresa, inoltre, era stata ritualmente convocata in giudizio in persona del titolare, per essere sentita sui fatti, ma non si era costituita, né era comparsa in udienza del 25.11.2024, nella cui sede parte ricorrente aveva affermato di non avere ancora ricevuto il pagamento di quanto dovuto dalla debitrice ed aveva insistito, quindi, per l'accoglimento del ricorso.
In ogni caso, il Tribunale affermava che la qualità di imprenditore commerciale in capo al debitore era pacifica e provata sia dalle risultanze del Registro delle Imprese, sia dalla mancata contestazione da parte del titolare della sussistenza degli indici richiesti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), D.lgs.
14/2019. Lo stato di insolvenza dell'impresa era, poi, accertato non solo dal debito nei confronti della parte ricorrente, pari ad € 8.890,66, bensì anche da ulteriori debiti verso l'Amministrazione Finanziaria e gli Enti Previdenziali, per una somma di € 65.955,35. L'impresa era, quindi, insolvente, in quanto non era stata in grado di ripianare integralmente i propri debiti e non aveva nemmeno fornito idonee garanzie patrimoniali.
Il giudizio di secondo grado
Con ricorso datato 27.12.2024, depositato in data 30.12.2024 , in proprio e in qualità di Parte_1 titolare dell'impresa individuale proponeva reclamo avverso la sentenza Parte_2
n. 66/2024 del Tribunale di Asti, chiedendo in via preliminare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio della propria attività d'impresa; domandava, poi, la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
3 Preliminarmente, parte reclamante rilevava che nel 2022 era stata aperta, presso il Tribunale di Asti, la procedura di espropriazione immobiliare RGE n. 93/2022, alla cui conclusione era seguita la vendita all'asta di alcuni immobili di proprietà del signor , per un ricavo totale di € 728.000,00. Pt_2
Affermava, poi, di non possedere tutti e tre i requisiti richiesti dall'art. 2, comma 1, lettera d) CCII, in quanto dalla documentazione versata in atti (modelli unici, dichiarazioni periodiche dell'IVA e dichiarativi fiscali) si evinceva che l'unico limite superato era quello dimensionale relativo all'ammontare dei debiti non superiore ad € 500.000,00 negli ultimi tre esercizi.
Parte reclamante evidenziava come dopo le esecuzioni immobiliari richiamate supra, i debiti sarebbero stati interamente ripagati, in quanto a seguito della distribuzione delle somme ottenute, sarebbe stato in grado di soddisfare tutti i creditori, privilegiati e chirografari, compresa la parte istante della procedura di liquidazione in oggetto. La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale era, pertanto, ingiustificata, poiché le somme liquide in possesso del signor erano idonee a ripianare l'intera Pt_2 situazione debitoria, con un avanzo positivo di € 90.000,00 da attribuirsi al debitore esecutato.
In ogni caso, parte reclamante affermava che la propria situazione di crisi aziendale era scaturita da una serie di eventi familiari (la morte del fratello, socio dell'originaria s.n.c., la necessità di liquidare gli eredi e di assumere commesse importanti e maggiormente rischiose, il divorzio con l'ex moglie che aveva comportato il momentaneo blocco dei conti correnti del soggetto, nonché una serie di furti intercorsi negli ultimi dieci anni di attività, per un danno stimato di circa €100.000,00) non imputabili a una cattiva gestione dell'impresa.
Parte reclamante domandava, poi, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio della propria impresa, in quanto l'interruzione dell'attività avrebbe comportato gravi pregiudizi per la propria clientela. Era necessario garantire la continuità dell'attività aziendale e, quindi, la sostituzione delle caldaie e degli impianti di riscaldamento, al fine di evitare un'eventuale futura richiesta di risarcimento dei danni da parte dei clienti, dato sì che una parte di questi era vincolata a tempistiche stringenti per l'ottenimento di alcuni bonus garantiti dalla Regione Piemonte.
Ad ogni buon conto, parte reclamante sottolineava come la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e il conseguente ritorno in bonis dell'impresa avrebbe garantito il pagamento dei creditori con tempistiche più celeri rispetto a quelle tradizionalmente necessarie in sede di liquidazione giudiziale.
Tutto ciò premesso, chiedeva in via preliminare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività di impresa, nonché la revoca della sentenza di liquidazione giudiziale n. 66/2024, in ogni caso “con vittoria di spese ed onorari di lite oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA”.
In data 21.02.2025 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo e la CP_1 conferma della sentenza reclamata. Sosteneva che i motivi di controparte erano inconferenti ed infondati, in quanto la puntuale e completa istruzione svolta in primo grado aveva consentito
4 l'acquisizione di tutti i presupposti di legge necessari per l'apertura della liquidazione giudiziale. Erano stati acquisiti, in particolare, elementi tali da provare lo stato di decozione dell'imprenditore, quali i debiti verso l'erario e verso l'INPS e nei confronti di ulteriori creditori indicati a pag. 6 del proprio atto di costituzione in giudizio, per un importo complessivo pari ad € 532.925,65.
Parte reclamata affermava che il debitore non aveva provato di non avere superato i limiti indicati dall'art. 2, comma 1, lettera d) CCII e, pertanto, in mancanza di tali prove poteva essere dichiarato fallito. In ogni caso, le somme derivate dall'esecuzione immobiliare richiamata da controparte costituivano una mera presunzione di soddisfacimento del credito, ma non garantivano in alcun modo la certezza di un immediato pagamento del signor il quale dovrebbe comunque concorrere CP_1 unitamente agli altri creditori privilegiati e chirografari.
Evidenziava, inoltre, come parte reclamante avesse superato anche il limite di un attivo patrimoniale eccedente € 300.000,00, poiché dalla visura versata in atti si evinceva un patrimonio immobiliare in capo al signor pari ad € 1.777.600,00. Pt_2
Per tutte queste ragioni, parte reclamata chiedeva il rigetto del reclamo e la conseguente conferma della sentenza n. 66/2024, mentre rimetteva alla Corte la decisione in punto autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività; in ogni caso, “con il favore delle spese di causa e degli onorari di patrocinio, anche per eventuali C.T. di Ufficio e di Parte, e con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Il Curatore non si costituiva.
Il Procuratore Generale, in data 7.03.2025, chiedeva il rigetto del reclamo.
Con ordinanza del 13.03.2025, veniva differita l'udienza del 18.03.2025 al 29.04.2025.
All'udienza del 29.04.2025 fissata per la comparizione delle parti era presente il signor Parte_1 personalmente con il suo legale, nonché il difensore di . CP_1
L'avvocato Mosca, difensore di produceva copia del prospetto dello stato passivo, dal Parte_1 quale risultava che l'attuale curatore fallimentare è la dott.ssa a seguito della rinuncia Persona_1 all'incarico da parte della precedente curatrice dott.ssa . L'avvocato Mosca dava atto, altresì, di Per_2 avere notificato il reclamo e il decreto di fissazione d'udienza all'attuale curatrice e ne produceva copia cartacea, chiedendo alla Corte di essere autorizzato a depositarli telematicamente.
Stante la mancata opposizione al rinvio per il deposito telematico da parte del difensore di CP_1
, la Corte rinviava l'udienza al 27.05.2025 per la verifica della notifica mezzo PEC del reclamo e
[...] del decreto di fissazione dell'udienza alla curatrice dott.ssa Per_1
All'udienza del 27.05.2025, si dava atto che, come risultava dagli atti prodotti in giudizio, parte appellante aveva effettuato la notifica al curatore della procedura di liquidazione giudiziale dei seguenti documenti: ricorso, relata di notifica, procura alle liti, decreto di differimento di udienza, decreto di fissazione dell'udienza del 18.03.2025, nonché del decreto di rinvio dell'udienza al 27.05.2025, solamente in data 14.05.2025. Atteso che il curatore non si costituiva e che, ai sensi dell'art. 51, comma
5 7, CCII “tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni”, la Corte con ordinanza riassegnava termine per la notificazione, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c.
Con ordinanza del 09.09.2025, veniva rinviata l'udienza di comparazione parti del 16.09.2025 al
28.10.2025. Alla successiva udienza, fissata per la comparizione parti, compariva il sig. Pt_2 personalmente con il proprio difensore, nonché il legale della parte resistente. Aggiungeva che aveva successivamente notificato al curatore il ricorso;
produceva copia della documentazione relativa all'esecuzione immobiliare, evidenziando che i debitori verrebbero ripagati con un surplus di attivo di cui disponeva. Parte reclamata eccepiva l'inammissibilità del reclamo per omessa notifica al Pt_2 curatore nel termine di legge;
nel merito rilevava che sussisteva lo stato di insolvenza. Chiedeva la distrazione di spese.
La Corte, dopo aver udito le parti, si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo non è fondato e va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Preliminarmente, la Corte rileva la regolarità delle notifiche effettuate dalla parte reclamante, in seguito a quanto disposto con ordinanza emessa in data 27.05.2025. Infatti, ai sensi dell'art. 164, comma
3 c.p.c., il quale prevede che “la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma;
tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.” La Corte assegnava nuovo termine per notificare il ricorso, la relata di notifica, la procura alle liti, il decreto di differimento di udienza, il decreto di fissazione dell'udienza del 18.03.2025, il decreto di rinvio dell'udienza al 27.05.2025, nonché i relativi verbali di udienza al curatore, fino al 30.06.2025 e fissava nuova udienza di comparazione parti il 16.09.2025. A seguito di ulteriore rinvio, nell'udienza del
28.10.2025, l'avv. Mosca dava conto dell'avvenuta notificazione nei termini assegnati con la predetta ordinanza.
Nel merito, parte reclamante sostiene la potenziale capacità del proprio patrimonio di soddisfare i creditori, facendo presente che nel 2022 era stata aperta la procedura di espropriazione immobiliare
RGE n. 93/2022, davanti al Tribunale di Asti, la quale aveva fruttato un ricavo pari a € 728.000,00, idoneo a onorare i debiti della e, a seguito del cui soddisfacimento, sarebbero residuati € Parte_2
90.000,00 da attribuire al debitore esecutato. La reclamante afferma, di conseguenza, di possedere i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n.1 e 2, e di non rispettare solamente quello di cui al n.3, relativo ad un ammontare di debiti non superiore a € 500.000,00, al momento del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
6 Rileva la Corte che i requisiti di legge richiamati dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, cioè rispettivamente: un attivo patrimoniale non superiore a € 300.000 e ricavi non superiori a € 200.000 nei tre esercizi antecedenti la richiesta di apertura di liquidazione;
nonché, da ultimo, debiti non superiori a
€ 500.000, devono in ogni caso sussistere tutti e tre contemporaneamente, affinché l'impresa possa essere riconosciuta come “minore”. Si deve dare atto, pertanto, che l'impresa individuale Parte_2 non rientra fra le cd. imprese minori, ai sensi della norma sopra richiamata, perché, quand'anche parte reclamante avesse assolto l'onere probatorio degli altri due requisiti, che comunque non risulta adempiuto, mancherebbe il requisito afferente alla posizione debitoria. Per giurisprudenza costante della Suprema Corte, infatti, incombe sul debitore (ex multis Cass. civ. ord. n.1381/2025; Cass. civ. ord.
n.135/2025, nonché per giurisprudenza di questa Corte, Corte App. Torino, Sez. I, n.1117 del
15/10/2021) l'onere probatorio di tutti e tre i requisiti e, come detto, non è comunque presente il terzo elemento riguardante l'ammontare del passivo.
La circostanza dell'apertura di una procedura di esecuzione immobiliare, dal cui esito favorevole, peraltro incerto, i debiti della reclamante avrebbero potuto essere soddisfatti, non costituisce un'argomentazione adeguata a sostegno della ingiustificatezza dell'apertura della liquidazione giudiziale, giacché il presupposto legale per dare avvio alla procedura concorsuale è lo stato di insolvenza, che “si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CCII. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale condizione si identifica con uno “stato di impotenza funzionale, non transitorio, a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, seconda una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito in condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Cass. Sez. I, sent. n. 7252/2014); il giudice, ai fini dell'accertamento dell'insolvenza deve operare una “valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dei suoi debiti e dei suoi crediti ed a prescindere dalle cause che l'hanno determinato” (Cass. Sez. I, sent. n. 9253/2012).
Nel caso specifico, la procedura di esecuzione immobiliare pendente è elemento che dimostra e aggrava l'incapacità del debitore di produrre beni con cui fare fronte alle proprie obbligazioni.
Il reclamo deve, quindi, essere respinto con conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e devono, pertanto, essere sostenute dalla reclamante nella misura del minimo, in relazione alla bassa complessità del procedimento.
P.Q.M.
7 La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sul giudizio r.g. 1467/2024, avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Asti,
n. 66/2024, pubblicata il 29.11.2024:
a) rigetta il reclamo;
b) condanna parte reclamante al pagamento delle spese processuali, in favore della parte reclamata sig. , che liquida nella somma di € 3.473,00 (di cui € 1029,00 per CP_1 fase di studio, € 709 per fase introduttiva ed € 1.735 per fase decisionale, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario);
c) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il pagamento da parte della reclamante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 11.11.2025 dalla Corte d'Appello, Sezione I Civile.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott.ssa Gabriella Ratti
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE I CIVILE
RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:
Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese CONSIGLIERE RELATORE
Dott. Corrado Croci CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1467/2024 promosso da:
(C.F.: ) in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa Parte_1 C.F._1 individuale (P.IVA ), rappresentato e difeso Parte_2 P.IVA_1 dagli avvocati Michele Patrisso e Vincenzo Mosca ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Torino, c.so Re Umberto n. 23, come da procura in atti.
- parte reclamante - contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro CP_1 C.F._2
NO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Susa n. 31, come da procura in atti.
- parte reclamata - contro
Liquidazione giudiziale di titolare dell'impresa individuale in Parte_2 liquidazione, in persona del curatore, dott.ssa Persona_1
- parte reclamata contumace -
e in contraddittorio con
Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte reclamante:
1 “In via preliminare:
- autorizzare l'esercizio provvisorio dell'attività di impresa al fine di evitare, l'interruzione dei servizi essenziali per la clientela quali gestione e manutenzione impianti di riscaldamento, nonché, l'inevitabile conseguenza di perdita di avviamento;
- revocare, per le ragioni tutte esposte in narrativa, la sentenza di liquidazione Giudiziale n. 66/2024 pronunciata dal
Tribunale di Asti con conseguente ritorno in bonis della ditta individuale e prosecuzione della distribuzione Parte_1 del ricavo della procedura esecutiva immobiliare;
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA”.
Per parte reclamata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis,
- rigettare il reclamo proposto da in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa individuale Parte_1 [...]
, (partita I.V.A.: , poiché inammissibile e/o infondato in fatto Parte_2 P.IVA_1
e in diritto alla luce dei motivi sopra esposti, in punto revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
- di conseguenza confermare la sentenza di apertura di liquidazione giudiziale n. 66/2024 resa dal Tribunale di Asti in data 27/11/2024;
- con ogni provvedimento conseguenziale e di Legge;
- in ogni caso, con il favore delle spese di causa e degli onorari di patrocinio, anche per eventuali C.T. di Ufficio e di Parte,
e con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto difensore antistatario;
- si rimette in punto autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività”.
Per la Procura Generale, in persona del sostituto Procuratore Generale:
Il sostituto Procuratore chiedeva il rigetto del reclamo e la conferma della sentenza di primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado
Con ricorso depositato in data 10.11.2023 instava affinché il Tribunale di Asti CP_1 dichiarasse l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , in proprio e in qualità Parte_1 di titolare dell'impresa individuale LL Impianti di LL ER.
Parte ricorrente deduceva di avere lavorato alle dipendenze della controparte dal 29.06.2006 e, vista la mancata corresponsione delle retribuzioni dovute, di avere depositato ricorso in data 16.11.2017 innanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Asti ai sensi dell'art. 414 c.p.c. In detta sede veniva sottoscritto tra le parti il verbale di conciliazione n. 113/18, sulla base del quale il signor era Pt_2 tenuto a rifondere al signor la somma di € 15.000,00, di cui € 4.500,00 a titolo di retribuzioni CP_1 ordinarie ed € 10.500,00 a titolo di T.F.R. Stante il parziale adempimento del debitore, il quale aveva corrisposto solamente € 4.500,00, il signor notificata il verbale di conciliazione, CP_1 congiuntamente all'atto di precetto del 14.02.2020. Rimasta la suddetta notifica insoluta, parte ricorrente otteneva il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 306/2022 del 30.09.2022 dal
2 Giudice del Lavoro del Tribunale di Asti. Tutto ciò premesso, visto il mancato adempimento del debitore, il signor risultava creditore di importo pari ad € 8.890,66, così come indicato CP_1 dall'atto di precetto notificato alla controparte in data 21.11.2022.
Parte resistente rimaneva contumace in primo grado.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 66/2024, emessa in data 27.11.2024, pubblicata il 29.11.2024 e notificata in data
17.01.2025, il Tribunale di Asti dichiarava aperta la liquidazione giudiziale nei confronti di , Parte_1 in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale LL Impianti di LL ER, nominava il curatore dott.ssa , ordinava al legale rappresentante dell'impresa individuale il deposito, Persona_2 entro tre giorni, dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori. Fissava udienza il 10.03.2025 al fine di procedere all'esame dello stato passivo e assegnava ai creditori e ai terzi vantanti diritti reali o personali, il perentorio termine di trenta giorni prima della suddetta adunanza, al fine di presentare le relative domande di insinuazione.
Il Giudice di primo grado, in particolare, riteneva sussistenti i presupposti necessari per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, in quanto l'impresa individuale non risultava cancellata dal registro delle imprese ed era, pertanto, assoggettabile alla procedura;
l'impresa, inoltre, era stata ritualmente convocata in giudizio in persona del titolare, per essere sentita sui fatti, ma non si era costituita, né era comparsa in udienza del 25.11.2024, nella cui sede parte ricorrente aveva affermato di non avere ancora ricevuto il pagamento di quanto dovuto dalla debitrice ed aveva insistito, quindi, per l'accoglimento del ricorso.
In ogni caso, il Tribunale affermava che la qualità di imprenditore commerciale in capo al debitore era pacifica e provata sia dalle risultanze del Registro delle Imprese, sia dalla mancata contestazione da parte del titolare della sussistenza degli indici richiesti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d), D.lgs.
14/2019. Lo stato di insolvenza dell'impresa era, poi, accertato non solo dal debito nei confronti della parte ricorrente, pari ad € 8.890,66, bensì anche da ulteriori debiti verso l'Amministrazione Finanziaria e gli Enti Previdenziali, per una somma di € 65.955,35. L'impresa era, quindi, insolvente, in quanto non era stata in grado di ripianare integralmente i propri debiti e non aveva nemmeno fornito idonee garanzie patrimoniali.
Il giudizio di secondo grado
Con ricorso datato 27.12.2024, depositato in data 30.12.2024 , in proprio e in qualità di Parte_1 titolare dell'impresa individuale proponeva reclamo avverso la sentenza Parte_2
n. 66/2024 del Tribunale di Asti, chiedendo in via preliminare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio della propria attività d'impresa; domandava, poi, la revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
3 Preliminarmente, parte reclamante rilevava che nel 2022 era stata aperta, presso il Tribunale di Asti, la procedura di espropriazione immobiliare RGE n. 93/2022, alla cui conclusione era seguita la vendita all'asta di alcuni immobili di proprietà del signor , per un ricavo totale di € 728.000,00. Pt_2
Affermava, poi, di non possedere tutti e tre i requisiti richiesti dall'art. 2, comma 1, lettera d) CCII, in quanto dalla documentazione versata in atti (modelli unici, dichiarazioni periodiche dell'IVA e dichiarativi fiscali) si evinceva che l'unico limite superato era quello dimensionale relativo all'ammontare dei debiti non superiore ad € 500.000,00 negli ultimi tre esercizi.
Parte reclamante evidenziava come dopo le esecuzioni immobiliari richiamate supra, i debiti sarebbero stati interamente ripagati, in quanto a seguito della distribuzione delle somme ottenute, sarebbe stato in grado di soddisfare tutti i creditori, privilegiati e chirografari, compresa la parte istante della procedura di liquidazione in oggetto. La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale era, pertanto, ingiustificata, poiché le somme liquide in possesso del signor erano idonee a ripianare l'intera Pt_2 situazione debitoria, con un avanzo positivo di € 90.000,00 da attribuirsi al debitore esecutato.
In ogni caso, parte reclamante affermava che la propria situazione di crisi aziendale era scaturita da una serie di eventi familiari (la morte del fratello, socio dell'originaria s.n.c., la necessità di liquidare gli eredi e di assumere commesse importanti e maggiormente rischiose, il divorzio con l'ex moglie che aveva comportato il momentaneo blocco dei conti correnti del soggetto, nonché una serie di furti intercorsi negli ultimi dieci anni di attività, per un danno stimato di circa €100.000,00) non imputabili a una cattiva gestione dell'impresa.
Parte reclamante domandava, poi, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio della propria impresa, in quanto l'interruzione dell'attività avrebbe comportato gravi pregiudizi per la propria clientela. Era necessario garantire la continuità dell'attività aziendale e, quindi, la sostituzione delle caldaie e degli impianti di riscaldamento, al fine di evitare un'eventuale futura richiesta di risarcimento dei danni da parte dei clienti, dato sì che una parte di questi era vincolata a tempistiche stringenti per l'ottenimento di alcuni bonus garantiti dalla Regione Piemonte.
Ad ogni buon conto, parte reclamante sottolineava come la revoca della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e il conseguente ritorno in bonis dell'impresa avrebbe garantito il pagamento dei creditori con tempistiche più celeri rispetto a quelle tradizionalmente necessarie in sede di liquidazione giudiziale.
Tutto ciò premesso, chiedeva in via preliminare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività di impresa, nonché la revoca della sentenza di liquidazione giudiziale n. 66/2024, in ogni caso “con vittoria di spese ed onorari di lite oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA”.
In data 21.02.2025 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del reclamo e la CP_1 conferma della sentenza reclamata. Sosteneva che i motivi di controparte erano inconferenti ed infondati, in quanto la puntuale e completa istruzione svolta in primo grado aveva consentito
4 l'acquisizione di tutti i presupposti di legge necessari per l'apertura della liquidazione giudiziale. Erano stati acquisiti, in particolare, elementi tali da provare lo stato di decozione dell'imprenditore, quali i debiti verso l'erario e verso l'INPS e nei confronti di ulteriori creditori indicati a pag. 6 del proprio atto di costituzione in giudizio, per un importo complessivo pari ad € 532.925,65.
Parte reclamata affermava che il debitore non aveva provato di non avere superato i limiti indicati dall'art. 2, comma 1, lettera d) CCII e, pertanto, in mancanza di tali prove poteva essere dichiarato fallito. In ogni caso, le somme derivate dall'esecuzione immobiliare richiamata da controparte costituivano una mera presunzione di soddisfacimento del credito, ma non garantivano in alcun modo la certezza di un immediato pagamento del signor il quale dovrebbe comunque concorrere CP_1 unitamente agli altri creditori privilegiati e chirografari.
Evidenziava, inoltre, come parte reclamante avesse superato anche il limite di un attivo patrimoniale eccedente € 300.000,00, poiché dalla visura versata in atti si evinceva un patrimonio immobiliare in capo al signor pari ad € 1.777.600,00. Pt_2
Per tutte queste ragioni, parte reclamata chiedeva il rigetto del reclamo e la conseguente conferma della sentenza n. 66/2024, mentre rimetteva alla Corte la decisione in punto autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività; in ogni caso, “con il favore delle spese di causa e degli onorari di patrocinio, anche per eventuali C.T. di Ufficio e di Parte, e con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Il Curatore non si costituiva.
Il Procuratore Generale, in data 7.03.2025, chiedeva il rigetto del reclamo.
Con ordinanza del 13.03.2025, veniva differita l'udienza del 18.03.2025 al 29.04.2025.
All'udienza del 29.04.2025 fissata per la comparizione delle parti era presente il signor Parte_1 personalmente con il suo legale, nonché il difensore di . CP_1
L'avvocato Mosca, difensore di produceva copia del prospetto dello stato passivo, dal Parte_1 quale risultava che l'attuale curatore fallimentare è la dott.ssa a seguito della rinuncia Persona_1 all'incarico da parte della precedente curatrice dott.ssa . L'avvocato Mosca dava atto, altresì, di Per_2 avere notificato il reclamo e il decreto di fissazione d'udienza all'attuale curatrice e ne produceva copia cartacea, chiedendo alla Corte di essere autorizzato a depositarli telematicamente.
Stante la mancata opposizione al rinvio per il deposito telematico da parte del difensore di CP_1
, la Corte rinviava l'udienza al 27.05.2025 per la verifica della notifica mezzo PEC del reclamo e
[...] del decreto di fissazione dell'udienza alla curatrice dott.ssa Per_1
All'udienza del 27.05.2025, si dava atto che, come risultava dagli atti prodotti in giudizio, parte appellante aveva effettuato la notifica al curatore della procedura di liquidazione giudiziale dei seguenti documenti: ricorso, relata di notifica, procura alle liti, decreto di differimento di udienza, decreto di fissazione dell'udienza del 18.03.2025, nonché del decreto di rinvio dell'udienza al 27.05.2025, solamente in data 14.05.2025. Atteso che il curatore non si costituiva e che, ai sensi dell'art. 51, comma
5 7, CCII “tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni”, la Corte con ordinanza riassegnava termine per la notificazione, ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c.
Con ordinanza del 09.09.2025, veniva rinviata l'udienza di comparazione parti del 16.09.2025 al
28.10.2025. Alla successiva udienza, fissata per la comparizione parti, compariva il sig. Pt_2 personalmente con il proprio difensore, nonché il legale della parte resistente. Aggiungeva che aveva successivamente notificato al curatore il ricorso;
produceva copia della documentazione relativa all'esecuzione immobiliare, evidenziando che i debitori verrebbero ripagati con un surplus di attivo di cui disponeva. Parte reclamata eccepiva l'inammissibilità del reclamo per omessa notifica al Pt_2 curatore nel termine di legge;
nel merito rilevava che sussisteva lo stato di insolvenza. Chiedeva la distrazione di spese.
La Corte, dopo aver udito le parti, si riservava di decidere in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo non è fondato e va rigettato, con conferma della sentenza di primo grado.
Preliminarmente, la Corte rileva la regolarità delle notifiche effettuate dalla parte reclamante, in seguito a quanto disposto con ordinanza emessa in data 27.05.2025. Infatti, ai sensi dell'art. 164, comma
3 c.p.c., il quale prevede che “la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma;
tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.” La Corte assegnava nuovo termine per notificare il ricorso, la relata di notifica, la procura alle liti, il decreto di differimento di udienza, il decreto di fissazione dell'udienza del 18.03.2025, il decreto di rinvio dell'udienza al 27.05.2025, nonché i relativi verbali di udienza al curatore, fino al 30.06.2025 e fissava nuova udienza di comparazione parti il 16.09.2025. A seguito di ulteriore rinvio, nell'udienza del
28.10.2025, l'avv. Mosca dava conto dell'avvenuta notificazione nei termini assegnati con la predetta ordinanza.
Nel merito, parte reclamante sostiene la potenziale capacità del proprio patrimonio di soddisfare i creditori, facendo presente che nel 2022 era stata aperta la procedura di espropriazione immobiliare
RGE n. 93/2022, davanti al Tribunale di Asti, la quale aveva fruttato un ricavo pari a € 728.000,00, idoneo a onorare i debiti della e, a seguito del cui soddisfacimento, sarebbero residuati € Parte_2
90.000,00 da attribuire al debitore esecutato. La reclamante afferma, di conseguenza, di possedere i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) n.1 e 2, e di non rispettare solamente quello di cui al n.3, relativo ad un ammontare di debiti non superiore a € 500.000,00, al momento del deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
6 Rileva la Corte che i requisiti di legge richiamati dall'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, cioè rispettivamente: un attivo patrimoniale non superiore a € 300.000 e ricavi non superiori a € 200.000 nei tre esercizi antecedenti la richiesta di apertura di liquidazione;
nonché, da ultimo, debiti non superiori a
€ 500.000, devono in ogni caso sussistere tutti e tre contemporaneamente, affinché l'impresa possa essere riconosciuta come “minore”. Si deve dare atto, pertanto, che l'impresa individuale Parte_2 non rientra fra le cd. imprese minori, ai sensi della norma sopra richiamata, perché, quand'anche parte reclamante avesse assolto l'onere probatorio degli altri due requisiti, che comunque non risulta adempiuto, mancherebbe il requisito afferente alla posizione debitoria. Per giurisprudenza costante della Suprema Corte, infatti, incombe sul debitore (ex multis Cass. civ. ord. n.1381/2025; Cass. civ. ord.
n.135/2025, nonché per giurisprudenza di questa Corte, Corte App. Torino, Sez. I, n.1117 del
15/10/2021) l'onere probatorio di tutti e tre i requisiti e, come detto, non è comunque presente il terzo elemento riguardante l'ammontare del passivo.
La circostanza dell'apertura di una procedura di esecuzione immobiliare, dal cui esito favorevole, peraltro incerto, i debiti della reclamante avrebbero potuto essere soddisfatti, non costituisce un'argomentazione adeguata a sostegno della ingiustificatezza dell'apertura della liquidazione giudiziale, giacché il presupposto legale per dare avvio alla procedura concorsuale è lo stato di insolvenza, che “si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) CCII. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale condizione si identifica con uno “stato di impotenza funzionale, non transitorio, a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, seconda una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito in condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio” (Cass. Sez. I, sent. n. 7252/2014); il giudice, ai fini dell'accertamento dell'insolvenza deve operare una “valutazione globale, sia quantitativa che qualitativa, dei suoi debiti e dei suoi crediti ed a prescindere dalle cause che l'hanno determinato” (Cass. Sez. I, sent. n. 9253/2012).
Nel caso specifico, la procedura di esecuzione immobiliare pendente è elemento che dimostra e aggrava l'incapacità del debitore di produrre beni con cui fare fronte alle proprie obbligazioni.
Il reclamo deve, quindi, essere respinto con conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e devono, pertanto, essere sostenute dalla reclamante nella misura del minimo, in relazione alla bassa complessità del procedimento.
P.Q.M.
7 La Corte d'Appello di Torino, definitivamente pronunciando sul giudizio r.g. 1467/2024, avente ad oggetto il reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale del Tribunale di Asti,
n. 66/2024, pubblicata il 29.11.2024:
a) rigetta il reclamo;
b) condanna parte reclamante al pagamento delle spese processuali, in favore della parte reclamata sig. , che liquida nella somma di € 3.473,00 (di cui € 1029,00 per CP_1 fase di studio, € 709 per fase introduttiva ed € 1.735 per fase decisionale, con distrazione delle spese in favore del difensore antistatario);
c) dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, per il pagamento da parte della reclamante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 11.11.2025 dalla Corte d'Appello, Sezione I Civile.
Il Consigliere Estensore La Presidente
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott.ssa Gabriella Ratti
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