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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 20/07/2025, n. 884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 884 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI PALERMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Palermo, Sezione per le controversie di lavoro, composta da:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente relatore
2) dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n°940 R. G. anno 2024, cui è riunita quella recante il n. 964/2024 R.G., promosse in grado di appello DA
rappresentato e difeso dall'Avv. Gaetano Sorbello e dall'Avv. Parte_1
Agostino Equizzi elettivamente domiciliato presso lo studio ELl'Avv. Gaetano Sorbello sito in Messina (ME) in via Tommaso Cannizzaro n. 87
Reclamante nel proc. n. 940/24 e reclamato/reclamante incidentale nel proc. riunito n. 964/24 CONTRO in persona EL legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall' Avv. Giacinto Siro Favalli, dall'Avv. Francesco Chiarelli e dall'Avv. David Spinelli, elettivamente domiciliato presso lo studio ELl'Avv. David Spinelli sito in Palermo nella Piazza Amendola n. 31 e presso i domicili digitali Email_1 Email_2 Email_3 Email_4 ati.it e Email_5
Reclamante nel proc. n. 964/24 e reclamato/reclamante incidentale nel proc. riunito n. 940/24 Oggetto: reclamo ex art.1, comma 58, l. n. 92/2012
All'udienza di discussione EL 5 giugno 2025 i procuratori ELle parti hanno concluso come dai rispettivi atti difensivi FATTO E DIRITTO I
1 Con ricorso, depositato il 09.09.2021, dipendente Parte_1 ELla dal 03.06.2019 in precedenza ELla Controparte_1 [...]
(già in precedenza ELla società facenti CP_2 Controparte_3 CP_4 capo ad , impugnava il licenziamento per giusta causa comminato dalla Pt_2 stessa società con nota EL 17.03.2021 adducendone la nullità per il carattere
“ritorsivo e discriminatorio”, sostenendo peraltro l'inefficacia EL provvedimento perché proveniente da soggetto privo di rappresentanza legale. In via subordinata, chiedeva accertarsi il carattere ingiustificato EL suddetto licenziamento, chiedendo la condanna ELla società “alla corresponsione di una indennità supplementare da quantificare nel massimo previsto dal CCNL”. In via ulteriormente gradata, chiedeva accertarsi l'illegittimità EL licenziamento “per insussistenza ELla giusta causa”. Deduceva:
-di avere ricoperto l'incarico di capo ELla centrale termoelettrica di San PO EL LA (Messina), dal 01.01.2012 al 19.05.2019 quale dirigente ELla;
Controparte_2
-di avere affiancato il nuovo capo ELla centrale di San PO EL LA,
dal 20.05.2019 al 02.06.2019; Persona_1
- di avere ricoperto l'incarico di capo ELla centrale termoelettrica di Sermide (MN) dal 03.06.2019 al 11.02.2021 alle dipendenze ELla
[...]
Controparte_1
- di aver ottenuto valutazioni eccellenti per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal gruppo e di non aver subito alcuna contestazione disciplinare nel corso ELl'attività lavorativa prestata per le summenzionate società facenti capo a Enel S.p.a. Riferiva che la società, con lettera EL 10.02.2021, gli aveva comunicato che, a seguito di segnalazioni anonime e ELla conseguente indagine interna, erano emerse gravi irregolarità nell'assegnazione di appalti per l'attività di prelievo, trasporto e recupero di gessi presso la centrale termoelettrica di San PO EL LA nel periodo in cui il aveva svolto l'incarico di Pt_1 responsabile per la società A2A Energiefuture S.p.a. In particolare, nell'anzidetta comunicazione la società gli aveva contestato la seguente condotta:
“Egregio ing. Pt_1 con la presente Le contestiamo ad ogni effetto di legge e di contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 ELla Legge 300/1970, quanto segue:
2 Come a Lei noto, in seguito al ricevimento di segnalazioni anonime in merito a presunte irregolarità nella selezione e gestione di taluni fornitori ELla Centrale di San PO EL LA (nel seguito anche la “Centrale”) di proprietà di A2A Energiefuture S.p.A., di cui Lei è stato responsabile dal 2012 al maggio 2019, nel corso ELl'anno 2020 sono stati svolti diversi interventi di Audit da parte ELla competente struttura organizzativa ELla società capogruppo
[...]
CP_1
Tali verifiche, recentemente conclusesi, hanno consentito ai competenti organi di Gruppo ed alla Presidenza ELle società EL Gruppo A2A operanti nel settore ELla produzione termoelettrica (vale a dire A2A Energiefuture S.p.A., proprietaria ELla Centrale, e la scrivente società, Sua attuale datrice di lavoro) di venire a conoscenza di una serie di gravi anomalie nell'individuazione e nella gestione dei fornitori dedicati alle attività di prelievo, trasporto e recupero dei gessi prodotti dal processo di desolforazione dei fumi presso la predetta Centrale quando Lei era dipendente ELla società A2A Energiefuture S.p.A.; tali anomalie si sono verificate nel primo semestre EL 2019, risultando pertanto a Lei esclusivamente imputabili in ragione EL Suo ruolo di Capocentrale e quindi al tempo responsabile EL sito aziendale. In particolare risulta che: a. Nel marzo EL 2019 Lei richiedeva alla società SE NE S.r.l. (con sede legale a Mistretta in provincia di Messina, nel seguito anche
“SE”) un preventivo di spesa per lo svolgimento in favore di A2A Energiefuture S.p.A. EL servizio di prelievo, trasporto e recupero dei gessi prodotti dalla Centrale. b. SE (società in quel momento nuovo fornitore EL Gruppo A2A ed in quanto tale non ancora iscritto nell'Albo fornitori EL Gruppo A2A) riscontrava la Sua richiesta presentando, in data 18 aprile 2019, la propria offerta relativa all'attività di “Trasporto e recupero codice CER 10.01.05 gesso da desolforazione "sporco" (ma con parametri che ne consentono ancora il recupero) così come da caratterizzazione” e proponendo un prezzo di euro 157,00/tonnellata. c. Considerato l'elevato prezzo proposto da SE per lo svolgimento ELl'attività sopra indicata, la Sua collaboratrice sig.ra Pt_3 manifestava in merito alcune perplessità facendoLe notare
[...] come tale quotazione fosse chiaramente fuori mercato, ed in ogni caso significativamente superiore rispetto a quella degli altri fornitori che già svolgevano per la Centrale il medesimo servizio.
3 d. Nonostante le perplessità rappresentateLe dalla sig.ra Lei Pt_3 accettava comunque la proposta ricevuta da SE e decideva di affidare direttamente a quest'ultima società il servizio anziché avviare, come avrebbe dovuto fare in base alle procedure aziendali, una procedura di gara per la scelta EL fornitore. Lei, inoltre, si impegnava espressamente in questo senso anche nei confronti di SE che, facendo affidamento sulle Sue rassicurazioni in merito all'assegnazione diretta (e senza gara) ELl'appalto in questione, inizialmente pretese l'esecuzione EL contratto. Lei ordinava, quindi, alla sig.ra di procedere all'inserimento Pt_3 nel sistema aziendale dedicato la predetta richiesta di acquisto con fornitore specifico, che successivamente, in esecuzione dei poteri in qualità di Capocentrale, Lei provvedeva ad autorizzare. e. Su Sua indicazione, quindi, la sig.ra (con il supporto EL Pt_3 collaboratore sig. in data 19 aprile 2019 inseriva a Parte_4 sistema la richiesta di acquisto n. 0220008305 (nel seguito anche l'”RDA”) avente ad oggetto i servizi di “Trasporto e recupero gesso da desolforazione fumi CER10.01.05. prodotti dalla Centrale di San PO EL LA” ELl'importo complessivo di euro 393.300,00 (trecentonovantatremilatrecento/00) così dettagliati “Trasporto erecupero di 2.500 t di gesso (2.500x157,00=392.500,00 €); Oneri di sicurezza (800,00 €)”. Tale proposta era relativa al periodo maggio-dicembre 2019 per un quantitativo di gesso da recuperare stimato in circa n.
2.500 tonnellate. Si precisa altresì che la decisione di procedere ad un affidamento diretto, derogando alla regola generale ELl'avvio di una gara tra più potenziali fornitori, in tale RDA era stata così motivata: “In virtù ELle specifiche caratteristiche ELle prestazioni richieste e ELle specifiche competenze/conoscenze maturate necessarie per svolgerle, l'assegnazione ad uno specifico fornitore sia comunque coerente ai principi di efficienza, trasparenza e correttezza”. f. Come a Lei noto, il servizio di trasporto e recupero dei gessi prodotti dalla Centrale negli anni 2018 e 2019 era già stato affidato alle società e Controparte_5 Controparte_6
In particolare, è emerso come i prezzi contrattualizzati con tali società fossero di gran lunga (addirittura di oltre dieci volte) inferiori rispetto a quello proposto da SE di euro 157,00/tonnellata:
4 - con (contratto n. 8300002756/175, valido dal Controparte_5
13.08.2018 al 13.08.2019 e importo complessivo euro 399.700,00), era infatti stato contrattualizzato il prezzo di euro 29,00/tonnellata;
- con (contratto n. 8300002727/105, valido Controparte_6 dall'1.08.2018 al 31.7.2019 e importo complessivo EL contratto euro 100.000,00), era infatti stato contrattualizzato il prezzo di euro 14,00/tonnellata. Peraltro, dalle verifiche effettuate è emerso che nel febbraio 2019 Lei ha disposto la sospensione EL contratto con motivando tale Controparte_5 decisione in ragione ELl'eccessiva onerosità EL prezzo applicato dal fornitore (euro 29,00/tonnellata). g. A decorrere dal 3 giugno 2019 Lei ha assunto il ruolo di Responsabile ELla centrale di Sermide di proprietà ELla scrivente società (ruolo EL tutto analogo a quello da Lei ricoperto presso la Centrale): dopo un iniziale periodo in distacco, dal settembre 2019 Lei è poi formalmente passato alle dipendenze di Controparte_1
h. Contestualmente, il ruolo di capocentrale ELla Centrale di San PO EL LA è stato affidato all'ing. che, una volta subentratoLe, in Per_1 data 3 giugno 2019 annullava immediatamente l'RDA da Lei disposta;
tale RDA è stata infatti ritenuta significativamente più costosa rispetto ai contratti in essere con gli altri fornitori ed in ogni caso rispetto ai prezzi di mercato applicati per il medesimo servizio. In luogo ELl'affidamento diretto a SE da Lei disposto, venne, peraltro, poi avviata un'ordinaria procedura di gara per la scelta EL nuovo fornitore EL servizio (in particolare venne organizzata una procedura negoziata senza bando su piattaforma telematica, utilizzando come criterio di aggiudicazione quello ELl'importo complessivo più basso, o prezzo più basso). i. A tale gara venne invitata anche SE che, in data 27 gennaio 2020, si aggiudicò l'appalto al prezzo di euro 26,40/tonnellata, ovvero ben euro 131,00/tonnellata in meno rispetto all'offerta di cui alla lettera b) che precede e da Lei accettata. Alla luce di quanto sopra riportato emerge quindi come Lei, in violazione dei doveri – legali, contrattuali e derivanti dalle procedure e disposizioni di Gruppo – su di Lei gravanti in qualità di capocentrale ELla Centrale di San PO EL LA di A2A Energiefuture S.p.A., ruolo peraltro da Lei ricoperto anche nell'ambito ELla nostra Società presso la centrale di Sermide:
5 - abbia dapprima disposto la sospensione EL contratto con il fornitore in ragione ELl'eccessiva onerosità EL relativo contratto, CP_5 nonostante il prezzo dallo stesso accordato fosse di euro 29,00/tonnellata (ovvero di ben cinque volte inferiore al prezzo a Lei offerto in data 18 aprile 2019 da SE di euro 157/tonnellata);
- anziché attivarsi prontamente ed in tempo utile per l'avvio di una procedura di gara che consentisse di scegliere il fornitore in grado di presentare l'offerta più competitiva, si è rivolto ad una società – peraltro non iscritta all'Albo fornitori EL Gruppo A2A – richiedendo un'offerta per lo svolgimento EL servizio di prelievo, trasporto e recupero dei gessi prodotti dalla Centrale;
ciò, nonostante nell'Albo fornitori EL Gruppo A2A fossero già iscritte molte altre imprese per lo svolgimento ELla medesima attività, Albo che Lei avrebbe dovuto preventivamente consultare;
- abbia disposto l'affidamento diretto EL servizio di recupero EL gesso in favore EL fornitore SE nonostante l'offerta da quest'ultimo presentata fosse significativamente superiore (anche oltre dieci volte tanto…) rispetto ai prezzi concordati con le altre società già contrattualizzate per lo svolgimento EL medesimo servizio, una ELle quali ( da Lei sospesa proprio per eccessiva onerosità EL CP_5 relativo contratto. Dando disposizioni ai Suoi collaboratori di predisporre l'RDA e procedendo poi alla relativa autorizzazione, Lei ha quindi esposto la società EL gruppo A2A Energiefuture S.p.A. a potenziali e significativi maggiori costi – pari a oltre euro 130,00/tonnellata – EL tutto privi di qualsivoglia giustificazione: qualora l'iter di acquisto da Lei avviato non fosse stato bloccato in tempo, le Sue decisioni avrebbero infatti comportato un certo e rilevante, quanto immotivato, esborso economico ai danni ELla scrivente società.”(v. doc. n. 24 fascicolo fase opposizione . CP_1
Nonostante le difese articolate in sede di audizione, la società gli aveva comunicato, con atto EL 17.03.2021, il licenziamento per giusta causa. Lamentava che le motivazioni addotte quale causa EL licenziamento (a suo dire infondate o comunque illegittime perché tardive) disvelavano un intento ritorsivo a causa ELl'attività sindacale svolta dal proprio fratello,
quale RSU presso la centrale termoelettrica di San PO Controparte_7 EL LA.
6 Rilevava, al riguardo, che la società, in più occasioni, lo aveva invitato a moderare l'attività sindacale EL fratello e che, non riuscendoci, era stato trasferito quale responsabile ELla centrale termoelettrica di Sermide. Si costituiva in giudizio la sostenendo la legittimità EL CP_1 licenziamento e chiedendo il rigetto EL ricorso. In particolare, evidenziava che il gruppo A2A S.p.a., di cui fanno parte le controllate e A2AEnerigiefuture, è “leader nel settore ELle CP_1 cd.multi utility occupando circa 12 mila dipendenti in diversi settori”. In via preliminare, quanto all'eccepita inefficacia ELl'atto di licenziamento, la A2A S.p.a. rilevava che, con procura notarile EL 13.07.2020 al dr. veniva conferito il potere di “licenziare personale, gestire i Per_2 procedimenti disciplinari irrogando i relativi provvedimenti disciplinari irrogando ed applicando i relativi provvedimenti (compreso il licenziamento)” (v. pag. 5 ELla memoria di costituzione di ELla fase sommaria). CP_1
Sosteneva l'inammissibilità ELle domande relative al pagamento ELl'indennità supplementare e ELl'indennità sostitutiva EL preavviso, affermando che il rito previsto dalla l. n. 92/2012 debba essere circoscritto alle sole domande aventi ad oggetto l'impugnazione EL licenziamento e alla sola indagine fattuale relativa alla legittimità o meno EL provvedimento. Nel merito, contestava l'asserita ricorsività EL licenziamento, evidenziando che la sussistenza dei fatti posti alla base ELla contestazione disciplinare escluderebbe di per sé la nullità EL licenziamento, dovendo il supposto motivo illecito essere “l'unico determinate”. Quanto all'eccepita tardività EL provvedimento disciplinare, deduceva che la società era venuta a conoscenza ELle irregolarità nella gestione degli appalti di smaltimento EL gesso da parte EL soltanto nel giugno 2020 Pt_1
(a seguito di segnalazioni anonime) e che la procedura di Audit interna si era conclusa in tempi ragionevoli considerate le dimensioni EL gruppo A2A S.p.a. Peraltro, sottolineava la società che in alcun modo era stato leso il diritto di difesa EL il quale in sede di audizione aveva dedotto e si era Pt_1 difeso in ordine alla fondatezza ELle contestazioni mossegli. Sosteneva, altresì, la legittimità EL licenziamento per giusta causa, stante la particolare gravità dei fatti attribuiti al “idonei a ledere il vincolo Pt_1 fiduciario” in considerazione EL ruolo di capo responsabile svolto dallo stesso. In via subordinata, la società, richiamata la più recente giurisprudenza in tema di licenziamento EL dirigente, rilevava che, ove il Tribunale non avesse ritenuto sussistente la giusta causa EL licenziamento, i fatti addebitati al
7 costituissero un'ipotesi di giustificatezza EL provvedimento Pt_1 disciplinare. Con ordinanza EL 20.01.2022, il Tribunale dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore EL Tribunale di Milano in forza ELla sottoscrizione EL contratto di assunzione in data 01.09.2019 EL da Pt_1
Energiefuture S.p.a. a Controparte_1
Avverso tale ordinanza il dipendente proponeva istanza di regolamento di competenza dinanzi la Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 05454/2023, pubblicata il 22.02.2023, accoglieva il ricorso dichiarando la competenza territoriale EL Tribunale di Palermo, rinviando allo stesso giudice di merito il regolamento ELle spese di giudizio. Il Tribunale di Palermo, senza istruire la causa, a conclusione ELla c.d. fase sommaria, rigettava il ricorso EL con decreto EL 18.07.2023. Pt_1
In via preliminare, disattendeva l'eccezione di inefficacia ELl'atto di licenziamento per l'asserita carenza di potere EL soggetto che aveva sottoscritto il provvedimento, ritenendo, al contrario, che il dr. fosse CP_8 soggetto legittimato ad intimare l'impugnato licenziamento in virtù ELla summenzionata procura notarile e per espressa ratifica da parte ELla società
CP_1
Nel merito, rigettava l'eccezione di tardività EL procedimento disciplinare “tenuto conto ELla complessa struttura ELla società resistente”. Aggiungeva che, in assenza di ragioni obiettive che giustificassero l'affidamento diretto ELl'appalto di smaltimento EL gesso da parte EL
le irregolarità addebitate fossero sussistenti, escludendo di talché la Pt_1 natura ritorsiva EL licenziamento. Avverso tale decreto, il proponeva opposizione ai sensi ELl'art. Pt_1
1, comma 51, l. n. 92/2012, riproponendo le medesime argomentazioni svolte nella fase sommaria. Si costituiva la società, sostenendo la legittimità EL licenziamento per giusta causa e chiedendo il rigetto ELl'opposizione. Con sentenza n. 3455/2024, senza istruire la causa, il Tribunale G.L. di Palermo accoglieva in parte il ricorso. Rigettava l'eccezione di nullità EL licenziamento per ricorsività, ritenendo che gli episodi, riferiti dal a riprova ELl'intento Pt_1 persecutorio determinato, a suo dire, dall'attività sindacale svolta dal fratello, non fossero di per sé idonei a dimostrare l'illiceità “anche tenuto conto EL lasso di tempo intercorso”.
8 In ordine alla domanda formulata in via subordinata sull'ingiustificatezza EL licenziamento e la richiesta di condanna ELla società al conseguente pagamento ELl'indennità supplementare prevista dal CCNL applicato, rigettava in primo luogo l'eccezione di inammissibilità ELla domanda formulata da
[...]
CP_1
In particolare, riteneva ammissibili con rito ex art. 1, comma 48 e ss., l. n. 92/2012 la proposizione, in via subordinata, ELla domanda di condanna al pagamento ELl'indennità supplementare e di mancato preavviso, essendo
“fondate su fatti costitutivi già dedotti, sicché il relativo esame non comporta un indebito ampliamento EL tema sottoposto a decisione”. Riteneva, invece, in riforma EL precedente convincimento, fondata l'eccezione di illegittimità EL licenziamento per tardività EL procedimento disciplinare. Sosteneva il Giudice che non vi fosse prova ELle asserite segnalazioni anonime e che, dalla documentazione in atti, emergeva che “sin dal 08.04.2019, e in ogni caso al più tardi dal 03.06.2019, la società resistente avesse a disposizione tutti gli elementi che sono stati poi trasfusi nella tardiva contestazione formalizzata soltanto nel febbraio 2021, senza necessità alcuna di attendere la presunta lettera anonima”. Condannava la società “al pagamento in favore EL ricorrente ELl'indennità di mancato preavviso pari a 12 mensilità ed al pagamento ELl'indennità supplementare pari a 24 mensilità (competenze € 7.692,31 lordi), oltre interessi e rivalutazione come per legge dalla pronuncia al saldo”, compensando le spese di lite nella misura di un terzo stante la reciproca soccombenza, ponendo i residui due terzi pari ad € 10.00,00 a carico ELla società “da intendersi riferite ad entrambe le fasi processuali”. Avverso tale decisione ha interposto reclamo, ai sensi ELl'art. 1, comma 58, l. n. 92/2012, con ricorso depositato in Cancelleria Parte_1
l'08.08.2024 (iscritto al n.940/2024 R.G.)., chiedendone la parziale riforma. Con il primo motivo di reclamo, si duole ELla violazione ELl'art. 429, terzo comma, c.p.c. da parte EL Tribunale che avrebbe indicato erroneamente quale termine da cui far decorrere le somme dovute a titolo di rivalutazione e interessi sentenza in luogo ELla data (chiaramente antecedente) EL recesso ritenuto illegittimo. Con il secondo motivo di reclamo, impugna il capo ELla sentenza relativo alla liquidazione ELle spese di lite, sostenendo che il Tribunale ha omesso di quantificare le spese EL procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, cui era stato espressamente ELegato.
9 Infine, con il terzo motivo di reclamo, impugna il capo ELla sentenza relativo alla liquidazione ELle spese di lite riferite alle fasi sommaria e di opposizione, sostenendo che il Tribunale non abbia osservato i criteri previsti dalle tabelle forensi, dolendosi altresì ELla liquidazione compiuta globalmente dal primo Giudice che non permetterebbe di verificarne la correttezza EL calcolo compiuto. La si è ritualmente costituita in giudizio proponendo Controparte_1 reclamo incidentale rilevando, in via preliminare, di aver proposto separato ricorso avverso la medesima sentenza, il cui contenuto riproduce pedissequamente. Nel merito deduce l'infondatezza EL reclamo avversario. Con separato ricorso depositato in data 21.08.2024 (iscritto al n.964/2021 R.G.) l'anzidetta società ha, a sua volta, proposto reclamo avverso la medesima sentenza. Con il primo motivo di reclamo, lamenta la violazione ELl'art. 1, commi 47, 48 e 51, l. n. 92/2012, nella parte in cui il Tribunale ha erroneamente ritenuto ammissibili le domande relative all'accertamento ELla ingiustificatezza EL licenziamento e al pagamento EL mancato preavviso e ELl'indennità supplementare previste dal CCNL applicato. La società, riproponendo le medesime argomentazioni svolte in primo grado, sostiene che il rito disciplinato dalla l. n. 92/2012 deve avere ad oggetto unicamente le domande relative all'impugnazione EL licenziamento e nelle sole ipotesi previste dall'art. 18 ELlo Statuto dei Lavoratori. Peraltro, secondo la società, il rito non si applica a coloro che rivestono, come il la qualifica dirigenziale salvo le tutele previste per la nullità Pt_1 EL licenziamento di cui al primo comma ELl'art. 18 Statuto dei Lavoratori. Con il secondo motivo, lamenta la violazione ELl'art. 7 ELla l.n. 300/1970 e degli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c. nella parte in cui il licenziamento è stato ritenuto tardivo e ingiustificato. In altri termini, si duole ELla parte ELla sentenza in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che la società, già nel corso EL 2019, fosse a conoscenza ELla condotta EL e che, pertanto, il procedimento disciplinare, Pt_1 conclusosi febbraio 2021, debba ritenersi illegittimo perché tardivo. Secondo la tesi ELla società non corrisponderebbe al vero che al momento ELl'inserimento ELla RdA la stessa fosse a conoscenza EL contestato affidamento ELl'appalto alla SE.
10 Come più volte ribadito, l'intero processo di redazione e compilazione ELla RdA veniva diretto e imposto dal nonostante le perplessità Pt_1 evidenziate dalla dr.ssa Pt_3
Secondo la prospettazione ELla società, i vertici societari non entrerebbero nel merito ELle procedure di affidamento verificando esclusivamente che la RdA rientri nel piano di spesa. Peraltro, deve osservarsi che l'ing. , subentrato al quale Per_1 Pt_1 capo ELla centrale termoelettrica di San PO EL LA, ravvisando l'incongruità ELl'offerta di appalto, sospendeva il 03.06.2019 la RdA inserita. Soltanto a seguito ELle segnalazioni anonime e a conclusione ELl'Audit la società ha potuto ricostruire la condotta EL Pt_1
Con il terzo motivo di reclamo, la società si duole ELl'erroneità ELla sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto il licenziamento illegittimo perché tardivo, senza svolgere alcuna attività istruttoria su tale aspetto, come peraltro richiesto da entrambe le parti. Con il quarto e quinto motivo di reclamo, lamenta la violazione ELl'art. 7 ELlo Statuto dei Lavoratori nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il licenziamento EL fosse tardivo e come tale costituisse un'ipotesi Pt_1 ricadente nella nozione di ingiustificatezza, condannando la società al pagamento ELl'indennità supplementare, peraltro quantificata erroneamente nella misura massima di 24 mensilità. Chiede, quindi, in riforma ELla sentenza che il licenziamento EL sia dichiarato efficace e legittimo. Pt_1 si è costituito in giudizio con memoria depositata il Parte_1
23.01.2025 contenente “appello incidentale tardivo ex art. 334 c.p.c.” Con l'impugnazione incidentale, il ripropone le domande Pt_1 formulate in via principale con il ricorso originario, chiedendo accertarsi l'inefficacia ELl'atto di licenziamento, a suo dire irrogato da un soggetto non legittimato, nonché dichiararsi la nullità EL licenziamento perché avente natura ritorsiva. Esperito (il 3 aprile 2025) un tentativo di conciliazione con esito negativo (stante il dissenso EL alla proposta formulata dalla Corte), all'udienza Pt_1 di discussione EL 5 giugno 2025, previa riunione dei due procedimenti, la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni ELle parti. II Per ragioni di pregiudizialità logica si procede alla disamina dei motivi di reciproco reclamo introdotti dal ricorso depositato da il Controparte_1
21.08.2024, dal momento che il reclamo antecedente proposto da Pt_1
11 , avente n.r.g. 940/2024 sottopone al vaglio EL Collegio questioni Parte_1
“accessorie” quali la decorrenza EL termine per calcolare interessi e rivalutazione e la quantificazione ELle spese di lite dei giudizi relativi alle fasi sommaria e di opposizione nonché al giudizio promosso dinanzi alla Corte di Cassazione. Sempre per ragioni di pregiudizialità logica occorre scrutinare i motivi EL reclamo incidentale proposto dal nella forma di “appello tardivo ex Pt_1 art. 334 c.p.c.”. Costituendosi nel giudizio, infatti, il oltre a replicare, Pt_1 contestandoli, i motivi di reclamo formulati dalla società, ha proposto domanda incidentale, chiedendo la riforma ELla sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha dichiarato inefficace l'atto di licenziamento irrogato il 17.03.2021 per carenza di potere EL soggetto che lo ha sottoscritto e nella parte in cui non ha dichiarato la nullità ELlo stesso licenziamento perché ritorsivo, applicando le tutele previste dall'art. 18, comma 1, ELlo Statuto dei Lavoratori. Entrambi i motivi EL reclamo incidentale EL sono infondati e Pt_1 non meritano accoglimento. Come correttamente ritenuto fin dall'esito ELla fase sommaria, è documentato che aveva conferito, tramite procura notarile EL CP_1
2017, poteri speciali ad A2A S.p.a., inclusa la facoltà di assumere e licenziare personale e gestire i procedimenti disciplinari. Successivamente, A2A Spa ha ELegato al dott. direttore ELla Per_2 struttura “People and Transformation”, con procura EL 2020, il potere di licenziare e applicare provvedimenti disciplinari. Quindi, è documentato che sia A2A S.p.a. che il dott. avessero l'autorità per licenziare anche il Per_2
in quanto le procure conferivano loro il potere di gestire i rapporti di Pt_1 lavoro per le società operative EL gruppo, come CP_1
Inoltre, il licenziamento è stato ratificato dal Consiglio di Amministrazione di come evidenziato anche nel verbale EL CdA, CP_1 che ha ELiberato la ratifica “pur non essendone tenuto”, confermando l'operato di A2A S.p.a. e EL dott. e la validità ELla lettera di contestazione e Per_2 licenziamento. Tale ratifica, secondo la giurisprudenza consolidata, sanifica retroattivamente eventuali vizi di rappresentanza che, in questo caso, comunque non sussistevano. In aggiunta, la ratifica è valida anche se effettuata in sede di costituzione in giudizio da parte ELla società, come stabilito da una sentenza ELla Corte di Cassazione EL 2019, che considera tale costituzione una forma implicita di ratifica scritta ELl'atto di licenziamento.
12 Per tutti questi motivi, l'ordinanza è stata correttamente confermata anche nella fase di opposizione. Altrettanto condivisibile il ragionamento EL primo Giudice che ha escluso la natura ritorsiva EL licenziamento intimato il 17.03.3021. Com'è noto, la S.C. non ha mancato occasione di sottolineare come “il licenziamento per ritorsione, diretta o indiretta - assimilabile a quello discriminatorio - costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo EL lavoratore colpito o di altra persona ad esso legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità EL licenziamento, quando il motivo ritorsivo sia stato l'unico determinante e sempre che il lavoratore ne abbia fornito la prova anche per presunzioni…il divieto di licenziamento discriminatorio - sancito dalla L. n. 604 EL 1966, art. 4, dalla L. n. 300 EL 1970, art. 15, e dalla L. n. 108 EL 1990, art. 3,
- è suscettibile di interpretazione estensiva sicchè l'area dei singoli motivi vietati comprende anche il licenziamento per ritorsione o rappresaglia, che costituisce cioè l'ingiusta e arbitraria reazione, quale unica ragione EL provvedimento espulsivo, essenzialmente quindi di natura vendicativa, essendo necessario, in tali casi, dimostrare, anche per presunzioni, che il recesso sia stato motivato esclusivamente dall'intento ritorsivo” (così in parte motiva Cassazione Civile, sezione lavoro, 3.12.2015, n. 24648). Trattatasi “di prova non agevole, sostanzialmente fondata sulla utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione ELla inesistenza EL diverso motivo addotto a giustificazione EL licenziamento o di alcun motivo ragionevole” e, in siffatto contesto, si è affermato che “l'onere ELla prova EL carattere ritorsivo EL licenziamento grava sul lavoratore, ben potendo, tuttavia, il giudice di merito valorizzare a tal fine tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova EL carattere ritorsivo EL recesso” (cfr. Cassazione Civile, sezione lavoro, 17.06.2020, n. 11705). Ed è, pertanto, nell'ambito di tali criteri direttivi che deve accertarsi se, nel caso di specie, l'impugnato licenziamento EL 17.03.2021 rientri nell'alveo di una “ingiusta e arbitraria reazione ad un comportamento legittimo EL lavoratore” e se questo sia stato l'unico (reale) movente che ispirato le determinazioni ELla parte datoriale.
13 Orbene, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, il su Pt_1 cui grava l'onere probatorio, non ha fornito elementi sufficienti a suffragare la natura ritorsiva EL licenziamento. Infatti, il profilo di ricorsività nell'attività sindacale non viene attribuito al dipendente, ma a un soggetto terzo, Controparte_7
Nel ricorso si afferma in modo generico che il “avrebbe subito Pt_1 pressioni dai vertici aziendali affinché intervenisse nei confronti EL fratello per attenuare l'attività sindacale”. Tale affermazione è troppo vaga e generica per avere qualsivoglia rilevanza. Inoltre, come già ritenuto dal Tribunale, il dipendente riporta un unico episodio, presumibilmente risalente al 9 maggio 2018, quindi a quasi tre anni prima EL recesso, allorché i “vertici aziendali” avrebbero minacciato di licenziare il fratello EL Pt_1
Sulla scorta di tali osservazioni, il motivo non merita accoglimento. Passando alla disamina EL reclamo proposto in via principale ed incidentale dalla società e in applicazione EL principio ELla ragione più liquida, deve ritenersi fondato il secondo motivo di impugnazione, con il quale lamenta l'erroneità ELla sentenza per avere accertato la Controparte_1 violazione ELl'art. 7 ELla l.n. 300/1970 e degli artt. 1175 c.c. e 1375 c.c. nella parte in cui il licenziamento è stato ritenuto illegittimo perché tardivo. Sostanzialmente la società impugna il capo ELla sentenza in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che la società già nel corso EL 2019 fosse a conoscenza ELla condotta EL e che, pertanto, il procedimento Pt_1 disciplinare, conclusosi febbraio 2021, debba ritenersi illegittimo perché tardivo. In via preliminare, occorre specificare che la controversia in esame ha ad oggetto il licenziamento per giusta causa di un dirigente ( , Parte_1 le cui motivazioni non coincidono perfettamente con quelle addotte per gli altri lavoratori. Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che “6. Poichè la disciplina limitativa EL potere di licenziamento di cui alle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970 non è applicabile, ai sensi ELla L. n. 604 EL 1966, art. 10 ai dirigenti, ai fini ELl'eventuale riconoscimento ELl'indennità supplementare prevista per la categoria suddetta, occorre fare riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza che si discosta, sia nel piano soggettivo che su quello oggettivo, da quello di giustificato motivo ex L. n. 604 EL 1966, art. 3, e di giusta causa ex art. 2119 c.c., trovando la sua ragione d'essere, in
14 particolare, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in ragione ELle mansioni affidate - suscettibile di essere leso anche da mera inadeguatezza rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante o da importante deviazione dalla linea segnata dalle direttive generali EL datore di lavoro (Cass. n. 27199/2018, n. 25145/2010).
7. Nel caso concreto, la Corte di Milano è pervenuta alla valutazione che le violazioni oggetto di contestazione disciplinare, tenuto conto ELla loro portata, nonchè ELlo specifico ruolo e ELla responsabilità EL dirigente, mettessero in crisi la fiducia sul futuro corretto adempimento EL ruolo dirigenziale attribuito in relazione alle direttive aziendali, e che quindi il recesso non fosse privo di giustificatezza, in conformità con la giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che, in tema di licenziamento disciplinare EL dirigente, rilevando la giustificatezza EL recesso che non si identifica con la giusta causa, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento non deve necessariamente costituire una extrema ratio, da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea EL rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente (v., da ultimo, Cass. n. 381/2023).
8. Si tratta di una valutazione EL caso concreto all'interno dei parametri di legge (costituenti clausole elastiche), conforme al loro ambito di applicazione e rispondente a criteri di ragionevolezza e di adeguata motivazione, che pertanto resiste alle censure svolte con il motivo di ricorso. Infatti, l'attività di integrazione EL precetto normativo di una norma cd. elastica, compiuta dal giudice di merito, non può essere censurata in sede di legittimità se non nei limiti di una valutazione di ragionevolezza EL giudizio di sussunzione EL fatto concreto, siccome accertato, nella norma generale, ed in virtù di una specifica denuncia di non coerenza EL predetto giudizio rispetto agli standard, conformi ai valori ELl'ordinamento, esistenti nella realtà sociale (Cass. n. 13534/2019; cfr. anche Cass. n. 985/2017, n. 14777/2021)” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sent., (data ud. 23/05/2023) 25/07/2023, n. 22318). Deve, quindi, ritenersi errato il convincimento EL primo Giudice secondo cui la Società A2A Energie fosse già a conoscenza, fin dal 19 aprile 2019, ELl'affidamento ELl'incarico alla SE, nei termini contestati, idonei ad incrinare l'affidabilità EL Dirigente. In realtà, difatti, dalla disamina dei documenti in atti, è dimostrato che tutto il processo di redazione e approvazione ELla richiesta di acquisto (RDA) è
15 stato interamente diretto e imposto dal dirigente alla dott.ssa Pt_1
che ricopriva il ruolo di Responsabile Ufficio Ambiente, Salute e Pt_3
Sicurezza presso a San PO EL LA, e che non aveva né Controparte_2 autonomia né poteri disciplinari sul suo superiore gerarchico. Pt_1
La dott.ssa dunque, poteva solo segnalare al che Pt_3 Pt_1
l'importo ELla RDA sembrava elevato, ma la segnalazione è stata ignorata dal dirigente che ha continuato a impartire disposizioni in senso opposto e ha approvato immediatamente la RDA non appena la l'ha pubblicata. Pt_3
Come evidenziato dalla società, l'avvio e la gestione ELl'iter di acquisto spettano al capo centrale ( , che ha la conoscenza diretta ELle Pt_1 esigenze ELl'impianto, dei fornitori e dei prezzi di mercato. I vertici aziendali, come l'Amministratore ELegato e il Presidente, si limitano a un controllo Parte_ finanziario e non entrano nel merito tecnico ELla . Anche per quanto riguarda la data EL 3 giugno 2019, quando l'ing. Per_1 subentrò a San PO EL LA e sospese la RDA approvata da non Pt_1 si può affermare che la società fosse a conoscenza ELle violazioni disciplinari, perché non aveva alcun potere disciplinare su limitandosi a Per_1 Pt_1 bloccare la procedura per motivi economici. La completa conoscenza ELle condotte contestate è emersa solo a seguito di un audit interno, avviato nel luglio 2020 a seguito di segnalazioni anonime pervenute a giugno, che hanno evidenziato numerose irregolarità nella gestione dei fornitori e nell'emissione ELla RDA, tra cui variazioni di prezzo sospette e indicazioni ingannevoli fornite da Pt_1
Il Tribunale di Palermo ha commesso un errore di valutazione perché ha trattato il gruppo A2A come un'unica entità, mentre lo stesso è invece costituito da più società distinte e autonome, ognuna con organi e responsabilità propri. Pertanto, il termine per valutare la tempestività EL procedimento disciplinare non può essere riferito ad A2A Energie in senso generale, ma deve essere valutato rispetto alla società che ha effettivamente preso la decisione di licenziare, cioè tramite A2A Spa. CP_1
L'Audit interno ha confermato che né i vertici di A2A Energie né quelli di avevano avuto conoscenza, prima di giugno 2020, ELle condotte CP_1 di e che solo dopo approfondite indagini, terminate a gennaio 2021, Pt_1 si è potuto avviare il procedimento disciplinare in modo corretto e tempestivo. Orbene, la giurisprudenza ELla Corte di Cassazione stabilisce che il principio di tempestività nella contestazione disciplinare va valutato in modo relativo, tenendo conto ELla complessità ELle indagini e ELla struttura organizzativa ELl'azienda.
16 Secondo la S. C., infatti, “in materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza ELla contestazione, espressione EL generale precetto di correttezza e buona fede, si configura quale elemento costitutivo EL diritto di recesso EL datore di lavoro (Cass. n. 19115 EL 2013; n. 15649 EL 2010; n. 19424 EL 2005; n. 11100 EL 2006) e va inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione ELla complessità di accertamento ELla condotta EL dipendente oppure per l'esigenza di una articolata organizzazione aziendale (Cass. n. 14726 EL 2024; n. 1248 EL 2016; n. 281 EL 2016; n. 15649 EL 2010; Cass. n. 22066 EL 2007), restando comunque riservata al giudice EL merito la valutazione ELle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo (Cass. n. 23346 EL 2018; n. 16841 EL 2018; n. 281 EL 2016; n. 20719 EL 2013, n. 19115 EL 2013)” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 22/01/2025) 01/06/2025, n. 14760). 18.Su quest'ultimo aspetto si è puntualizzato che compete al giudice di merito verificare in concreto quando un potenziale illecito disciplinare sia stato scoperto nei suoi connotati sufficienti a consentire la contestazione, mentre costituisce questione di diritto, sindacabile in sede di legittimità, determinare se l'arco temporale intercorso tra la scoperta ELl'illecito disciplinare e la sua contestazione dia luogo, o meno, a violazione EL diritto di difesa EL lavoratore (v. Cass. n. 23346 EL 2018). Sotto altro profilo, si è aggiunto che il ritardo ELla contestazione può costituire un vizio EL procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva EL lavoratore, tenendo anche conto che la ponderata e responsabile valutazione dei fatti da parte EL datore di lavoro può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse EL prestatore di lavoro, che altrimenti sarebbe esposto ad incolpazioni non adeguatamente meditare o comunque non sorrette da un sufficiente approfondimento (v. Cass. n. 109 EL 2024). Tutti tali principi di diritto sono stati, da ultimo, ribaditi in Cass. n. 22617/2024, la quale ha ricordato che "analoghi principi sono stati espressi riguardo alla immediatezza EL provvedimento espulsivo rispetto alla mancanza addotta a sua giustificazione ovvero al momento ELla contestazione” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., (data ud. 22/01/2025) 01/06/2025, n. 14760). Non è necessario, quindi, che la contestazione avvenga immediatamente se il ritardo non ha causato pregiudizio al diritto di difesa EL lavoratore, come nel caso EL che è stato ascoltato sia durante l'Audit sia nel Pt_1 procedimento disciplinare, potendo così egli esercitare pienamente le proprie garanzie difensive.
17 Sia la contestazione disciplinare che il licenziamento sono stati, dunque, tempestivi e legittimi. Pertanto, stante la gravità ELle condotte addebitate al il Pt_1 licenziamento deve ritenersi giustificato, avendo costui deciso l'affidamento diretto EL servizio di recupero EL gesso in favore EL fornitore SE (nonostante quest'ultima al momento ELl'avvio ELle trattative non fosse nell'elenco dei fornitori e) nonostante l'offerta da quest'ultimo presentata fosse significativamente superiore (anche oltre dieci volte tanto…) rispetto ai prezzi concordati con le altre società già contrattualizzate per lo svolgimento EL Cont medesimo servizio, una ELle quali ( da sospesa proprio per CP_5 eccessiva onerosità EL relativo contratto, ponendo in essere, dunque, una condotta lesiva ELla fiducia e ELl'affidabilità EL Dirigente – che nulla ha dimostrato circa l'urgenza di affidare l'incarico alla società terza senza espletare la gara - essendo emerso che venne poi avviata un'ordinaria procedura di gara per la scelta EL nuovo fornitore EL servizio (in particolare venne organizzata una procedura negoziata senza bando su piattaforma telematica, utilizzando come criterio di aggiudicazione quello ELl'importo complessivo più basso, o prezzo più basso), gara alla quale venne invitata anche SE che, in data 27 gennaio 2020, si aggiudicò l'appalto al prezzo di euro 26,40/tonnellata, ovvero ben euro 131,00/tonnellata in meno rispetto all'offerta già proposta fuori gara e accettata dal Dirigente. Sulla scorta ELle superiori considerazioni, assorbita ogni ulteriore questione proposta, in parziale riforma ELla sentenza, il licenziamento deve ritenersi giustificato con la conseguenza che, fermo restando il diritto all'indennità di mancato preavviso pari a 12 mensilità, va respinta la domanda di che è, quindi, tenuto alla restituzione ELle somme già Parte_1 percepite a titolo di indennità supplementare (v. doc n.40 e 41 fasc. società), con gli interessi e la rivalutazione dalla data EL pagamento. III Residua il regolamento ELle spese EL spese EL primo (riferite ad entrambi le fasi processuali) e EL secondo grado di giudizio che seguono la soccombenza di e si liquidano, come in dispositivo, a Parte_1 favore ELla in persona EL legale rappresentante, Controparte_1 rimanendo compensate quelle relative al regolamento di competenza definito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.05454/2023.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio ELle parti, in parziale riforma ELla sentenza n. 3455/2024 resa dal Tribunale G.L. di Palermo
18 il 23.07.2024 rigetta integralmente le domande spiegate da Parte_1 col ricorso introduttivo EL giudizio. Condanna alla rifusione in favore di controparte ELle Parte_1 spese relative al primo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Condanna alla rifusione in favore di controparte ELle Parte_1 spese di questo grado di giudizio che liquida in complessivi euro 4.997,00 per compensi professionali, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Compensa le spese relative al regolamento di competenza definito con ordinanza ELla Suprema Corte di cassazione n.05454/2023. Dà atto ELla sussistenza, a carico di dei presupposti Parte_1 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo principale e incidentale, ai sensi ELl'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002, come modificato dall'art.1 comma 17 L.n.228/2012. Così deciso in Palermo il 5 giugno 2025 Il Presidente estensore Cinzia Alcamo
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