Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 16/04/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00833/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00122/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 122 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla minore Immesi Giorgia, rappresentata e difesa dall'avvocato Annamaria Giannola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
del Decreto Ingiuntivo n -OMISSIS-, emesso dal Tribunale Civile di Palermo sezione lavoro in data 21/8/2024, notificato alla Pubblica Amministrazione in data il 13/09/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 il dott. Roberto Valenti e udito l’avvocato di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
RILEVATO che la parte ricorrente con il ricorso in esame, ritualmente notificato e depositato, premetteva che, con decreto ingiuntivo emesso dal tribunale Civile di Palermo n. -OMISSIS-, l’Amministrazione Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo veniva condannata a pagare, in favore di essa parte ricorrente, la somma di euro 9.600, oltre accessori di legge;
- che tale decreto veniva dichiarato esecutivo in data 27 novembre 2023, notificato in tale forma in data 12 dicembre 2023 posto che avverso lo stesso non era stata proposta opposizione, come da certificazione della cancelleria del 27/11/2023;
- che, tuttavia, l’Amministrazione onerata persisteva nel suo inadempimento, sicché esso ricorrente proponeva ricorso in ottemperanza, chiedendo dichiararsi la mancata esecuzione del giudicato di cui al decreto ingiuntivo -OMISSIS-; nonché di assegnarsi alla ASP di Palermo un termine per ottemperare; di nominare contestualmente il Commissario ad acta, liquidando il compenso dovutogli; fissare la somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza, ai sensi dell'art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a.; condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese processuali, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
Rilevato che alla luce della documentazione versata in atti sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto segnatamente riguardo alla mancata opposizione al decreto ingiuntivo, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine ante quem di cui all’art. 14, co. 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito illustrati, con conseguenziale ordine all’intimata Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della presente decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo in questa sede azionato;
Ritenuto di dover sin d’ora designare, per il caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta indicato in dispositivo, il quale, decorso infruttuosamente il termine assegnato ed entro sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione a cura di parte ricorrente della perdurante inottemperanza, compirà gli atti necessari al pagamento;
- di dover, al riguardo, precisare che:
a) il munus di ausiliario del giudice deve ritenersi intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza (cfr. C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015; Tar Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019);
b) il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento, per l’utilizzo del mezzo proprio da intendersi autorizzato, all’art. 55 del citato d.P.R., all’art. 8 della l. n. 417/1978 e alla Circ. Min. Tesoro 3.12.1991, n. 75 e, per le ulteriori spese di adempimento dell’incarico, all’art. 56 del citato d.P.R.;
c) tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all'art. 71 del D.P.R. n. 115/2002, con l’ulteriore precisazione che il dies a quo per la decorrenza del suddetto termine non coincide con il deposito della relazione sull'attività svolta, bensì con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della presente sentenza;
d) il commissario ad acta è tenuto a effettuare il deposito di atti e/o documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con deposito all'interno del relativo fascicolo telematico, utilizzando il modulo denominato “ Modulo PDF deposito ausiliari del giudice e parti non rituali”, rinvenibile sul sito web della G.A., Portale dell'Avvocato - Processo Amministrativo Telematico - Documentazione operativa e modulistica, che deve essere compilato in ogni sua parte, firmato digitalmente e inoltrato all'indirizzo PEC risultante dall'elenco denominato “ Indirizzi PEC per il PAT ”;
- di dover altresì disporre, a carico dell’Amministrazione resistente e a favore della ricorrente, come richiesto, il pagamento della penalità di mora di cui all’articolo 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla data di scadenza del termine concesso all’Amministrazione per adempiere (dovendosi ritenere, a tal punto, onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del Commissario ad acta );
Ritenuto, infine, di liquidare le spese di lite - comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto, funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza - secondo l’ordinario canone della soccombenza, in misura che tiene conto anche della natura delle questioni trattate, di non particolare complessità;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
a) ordina all’Azienda Sanitari Provinciale di Palermo di dare esecuzione al titolo azionato nei modi e nei termini specificati in motivazione;
b) condanna l’Azienda Sanitari Provinciale di Palermo al pagamento, in favore della ricorrente, della penalità di mora, di cui all’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali calcolati sulla somma dovuta, con la decorrenza e fino al termine indicati in motivazione;
c) nomina Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Segretario Generale della Presidenza della Regione Siciliana, con facoltà di delegare, all’interno della struttura, un funzionario di idonea competenza tecnica, il quale provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione;
d) condanna l’Azienda Sanitari Provinciale di Palermo al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre IVA, CPA e spese generali, se spettanti, e contributo unificato, se ed in quanto versato, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
La Segreteria è incaricata di comunicare la presente sentenza alle parti e al commissario ad acta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente, Estensore
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.