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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2249/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 17/06/1978), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. SACCHET MARINA;
e Controparte_1
(RM), 27/09/1974), con il patrocinio dell'avv. SACCHET MARINA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 11/07/2009, che dall'unione era nata nel 2011 la figlia e che Per_1
nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La figlia sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con residenza anagrafica e domicilio prevalente presso la residenza materna
3. In ragione dell'affido condiviso della figlia minore ad entrambi Per_1
i genitori, questi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse relative alla minore (scelte sanitarie,
scolastiche, religiose, sportive e patrimoniali) impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica della figlia in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, mentre la responsabilità
nelle questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata in considerazione del tempo di convivenza della minore con il singolo genitore.
4. Compatibilmente e nel rispetto delle esigenze della minore, il Sig
potrà vedere e tenere con se la figlia, occupandosene per tutto il CP_1
periodo, almeno un pomeriggio a settimana, senza pernottamento, nonché a week end alternati dal venerdì pomeriggio e sino alla domenica sera,
riportandola presso la madre per il pernotto.
5. Durante le vacanze scolastiche Natalizie e Pasquali, le parti manterranno la turnazione anzidetta, e comunque il padre trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, i giorni 24 e 25 dicembre, oppure i giorni 31 dicembre e 1 gennaio. Durante le Festività Pasquali, il padre trascorrerà con la figlia,
ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
6. Previo accordo tra le parti anno per anno, la figlia trascorrerà con il padre o con la madre, ad anni alterni, le seguenti ulteriori festività, ed i relativi eventuali “ponti” scolastici collegati: Epifania, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 3
Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre;
7. il sig. e la signora trascorreranno insieme il CP_1 Pt_1
compleanno della figlia e la minore trascorrerà con i genitori i giorni dei rispettivi compleanni di questi ultimi;
inoltre, la minore trascorrerà con la signora il giorno della festa della mamma e con il sig. il Pt_1 CP_1
giorno della festa del papà
8. Quanto alle vacanze estive, il padre terrà con sé la minore per un periodo almeno di quindici (15) giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. I coniugi si obbligano sin d'ora a comunicare il luogo di villeggiatura ed a fornire un numero telefonico al quale poter fare riferimento e contattare i minori;
9. Il sig. verserà alla Sigra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento della figlia la somma di € 300,00 (trecento/00) mensilmente,
entro il 15 di ogni mese a far data dal mese di febbraio 2024, e sarà
annualmente rivalutata in base agli indici Istat, (prima rivalutazione gennaio
2025).
10. Le parti stabiliscono sin d'ora che l'Assegno Unico, o ogni altra forma di assistenza statale per la figlia minore, venga versata integralmente in favore della Sigra Pt_1
11. Il Sig. parteciperà altresì alle spese straordinarie CP_1
preventivamente concordate nella misura al 50%, dichiarando le parti di accettare il protocollo d'intesa intervenuto in data 17.12.2014 tra il Tribunale
di Roma ed gli avvocati del Foro di Roma.
12. I coniugi si danno vicendevole assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, fermo restando che, nel caso in cui uno dei due genitori desideri recarsi all'estero con i minori (per ragioni di turismo), dovrà ottenere il 4
preventivo assenso dell'altro coniuge
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
ROMA (RM), 17/06/1978) e
[...] Controparte_1
(ROMA (RM), 27/09/1974), che hanno contratto matrimonio in contratto in in data 11/07/2009 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio CP_1
del Comune di al n. 602 parte serie A04 anno 2009, alle condizioni di CP_1
cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/01/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2249/2024 , introdotta da
(ROMA (RM), 17/06/1978), con il patrocinio Parte_1 dell'avv. SACCHET MARINA;
e Controparte_1
(RM), 27/09/1974), con il patrocinio dell'avv. SACCHET MARINA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 11/07/2009, che dall'unione era nata nel 2011 la figlia e che Per_1
nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune;
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione: 2
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. La figlia sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, con residenza anagrafica e domicilio prevalente presso la residenza materna
3. In ragione dell'affido condiviso della figlia minore ad entrambi Per_1
i genitori, questi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le decisioni di maggior interesse relative alla minore (scelte sanitarie,
scolastiche, religiose, sportive e patrimoniali) impegnandosi a cooperare per la equilibrata crescita psico-fisica della figlia in ogni ambito della vita,
seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, mentre la responsabilità
nelle questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata in considerazione del tempo di convivenza della minore con il singolo genitore.
4. Compatibilmente e nel rispetto delle esigenze della minore, il Sig
potrà vedere e tenere con se la figlia, occupandosene per tutto il CP_1
periodo, almeno un pomeriggio a settimana, senza pernottamento, nonché a week end alternati dal venerdì pomeriggio e sino alla domenica sera,
riportandola presso la madre per il pernotto.
5. Durante le vacanze scolastiche Natalizie e Pasquali, le parti manterranno la turnazione anzidetta, e comunque il padre trascorrerà con la figlia, ad anni alterni, i giorni 24 e 25 dicembre, oppure i giorni 31 dicembre e 1 gennaio. Durante le Festività Pasquali, il padre trascorrerà con la figlia,
ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
6. Previo accordo tra le parti anno per anno, la figlia trascorrerà con il padre o con la madre, ad anni alterni, le seguenti ulteriori festività, ed i relativi eventuali “ponti” scolastici collegati: Epifania, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 3
Giugno, 1° Novembre, 8 Dicembre;
7. il sig. e la signora trascorreranno insieme il CP_1 Pt_1
compleanno della figlia e la minore trascorrerà con i genitori i giorni dei rispettivi compleanni di questi ultimi;
inoltre, la minore trascorrerà con la signora il giorno della festa della mamma e con il sig. il Pt_1 CP_1
giorno della festa del papà
8. Quanto alle vacanze estive, il padre terrà con sé la minore per un periodo almeno di quindici (15) giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. I coniugi si obbligano sin d'ora a comunicare il luogo di villeggiatura ed a fornire un numero telefonico al quale poter fare riferimento e contattare i minori;
9. Il sig. verserà alla Sigra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento della figlia la somma di € 300,00 (trecento/00) mensilmente,
entro il 15 di ogni mese a far data dal mese di febbraio 2024, e sarà
annualmente rivalutata in base agli indici Istat, (prima rivalutazione gennaio
2025).
10. Le parti stabiliscono sin d'ora che l'Assegno Unico, o ogni altra forma di assistenza statale per la figlia minore, venga versata integralmente in favore della Sigra Pt_1
11. Il Sig. parteciperà altresì alle spese straordinarie CP_1
preventivamente concordate nella misura al 50%, dichiarando le parti di accettare il protocollo d'intesa intervenuto in data 17.12.2014 tra il Tribunale
di Roma ed gli avvocati del Foro di Roma.
12. I coniugi si danno vicendevole assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, fermo restando che, nel caso in cui uno dei due genitori desideri recarsi all'estero con i minori (per ragioni di turismo), dovrà ottenere il 4
preventivo assenso dell'altro coniuge
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
ROMA (RM), 17/06/1978) e
[...] Controparte_1
(ROMA (RM), 27/09/1974), che hanno contratto matrimonio in contratto in in data 11/07/2009 , trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio CP_1
del Comune di al n. 602 parte serie A04 anno 2009, alle condizioni di CP_1
cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 07/01/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
Marta Ienzi