Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
Sent. n. 123/2025
N. 1154/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO composta dai magistrati Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente Dott. Roberto Vignati Consigliere Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di MONZA n. 364/2024, estensore giudice DOTT.SSA ELENA GRECO, discussa all'udienza del 12.2.2025 e promossa da:
), Parte_1 C.F._1 Parte_2
), , C.F._2 Parte_3 C.F._3 Pt_4
[...] C.F._4 Parte_5
), ), con il C.F._5 Parte_6 C.F._6
IC . WALTER C.F._7
MICELI ), dell'avv. GIOVANNI RINALDI C.F._8
v. FABIO GANCI , C.F._9 C.F._10 elettivamente domiciliato in MONREALE (PA) VIA ROMA 48, presso i Difensori avv.ti WALTER MICELI e FABIO GANCI
APPELLANTI CONTRO
), in persona Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATO CONTUMACE
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, in accoglimento del presente gravame, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, annullare o con qualsiasi formula privare di giuridici effetti e riformare la sentenza appellata, limitatamente alla parte in
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 28.10.2024, , , Parte_1 Parte_2
, e Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
i rs fe i la quale il UN di MONZA, riuniti i ricorsi dagli stessi separatamente presentati, aveva accertato il loro diritto a conseguire il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 quanto ad;
da 2018/2019 a 2022/2023 quanto a Pt_1
; da 2018/ 22/2023 quanto a da 2018/2019 a Parte_2 Pt_3
2021/2021 quanto a;
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 quanto a Pt_4
e da 20 2023/2024 quanto a Parte_5 Pt_6
Cont Per l'effetto, il (di seguito, “ ”) Controparte_1 era stato condannato a mettere a disposizione dei ricorrenti, mediante accredito sulla c.d. carta elettronica del docente (o altro equipollente), gli importi di € 1.000,00 in favore di;
di € 2.500,00 in favore di Pt_1
e di € 2.000,00 di e di € Parte_2 Pt_3 Pt_4 Pt_6
1.500,00 in favore di . Parte_5
In particolare, il primo Giudice, richiamata la giurisprudenza interna e sovranazionale in materia di parità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo, aveva escluso che l'assunzione dei docenti a termine avesse costituito idonea ragione oggettiva di trattamento differenziato, rispetto al vantaggio finanziario oggetto di causa, con riferimento alle supplenze perdurate fino al termine delle attività didattiche o fino al termine dell'anno scolastico.
Era stato altresì precisato nella sentenza come tutti i ricorrenti fossero ancora inseriti nel sistema scolastico e come l'espletamento di supplenze, da parte di
, , e su organico di fatto su spezzone Pt_1 Parte_2 Parte_7 Pt_6 orario non avesse precluso il riconoscimento del beneficio, essendo stato loro sempre assegnato un orario superiore alla soglia del part time al 50% e poiché gli stessi – nei medesimi anni scolastici – avevamo stipulato ulteriori contratti di supplenza su organico di fatto o temporanei, idonei ad integrare pienamente il requisito orario.
2 Il UN aveva ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione, svolta dal Cont
, con riguardo alle pretese avanzate relativamente all'anno scolastico 2017/2018 e e relativamente all'anno scolastico 2018/2019 Parte_2 Pt_3 da Pt_6
Cont In base al principio della soccombenza, il era stato era stato condannato alla rifusione dei 20/23 delle spese processuali, liquidate nella quota in complessivi € 1.343,48, oltre ad € 98,00 per esborsi e ad accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari e con compensazione del residuo, in ragione del parziale rigetto delle domande formulate dalle ricorrenti , e Parte_2 Pt_3 Pt_6
La liquidazione era stata operata, secondo la sentenza, in considerazione del valore della causa principale (inferiore ad € 5.200), in misura parametrata ai minimi (€ 1.030,00), senza la considerazione dell'attività istruttoria (non svolta) e tenuto conto della serialità del contenzioso nonché della decisione della controversia allo stato degli atti, con incremento del 10% per ciascuno dei ricorsi riuniti.
Circa la determinazione della “quota” di compensazione, nella motivazione della pronuncia era stato precisato come la stessa fosse stata determinata in ragione del numero di carte del docente delle quali era stato richiesto complessivamente l'accredito (23), a fronte di quelle non riconosciute come dovute (3).
Con un primo, articolato motivo di gravame, veniva denunciata la violazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, nonché dei parametri preposti alla determinazione dei compensi in sede giudiziale, in cui il UN sarebbe incorso – ad avviso degli appellanti – per avere liquidato un compenso unico per i sei ricorsi, riuniti durante la prima fase del giudizio, senza considerare distintamente le attività processuali svolte prima della riunione, disposta dopo il deposito di separate note scritte nei singoli procedimenti, in vista della decisione.
A sostegno di tale doglianza, gli appellanti invocavano l'art. 4, co. II del DM. 55/2014, secondo cui l'aumento del compenso per la pluralità di parti avrebbe dovuto trovare applicazione dal momento dell'avvenuta riunione, mentre per l'attività pregressa la liquidazione dei compensi si sarebbe dovuta operare in relazione all'attività prestata in ciascuna delle cause, instaurate separatamente.
In caso di riunione di più cause – proseguiva l'atto di appello – la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione doveva essere separatamente liquidata per ciascuna causa, in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, solo per la fase successiva alla riunione, si sarebbe potuto riconoscere un compenso unico.
3 Con il secondo motivo, si rimproverava al UN la mancata liquidazione dell'onorario per la fase istruttoria, considerata dalla sentenza come “non svolta”, in contrasto con il comma V dell'art. 4, DM cit., secondo cui la stessa poteva essere integrata da richieste istruttorie, deposito di memorie ed esame degli scritti difensivi avversari: attività espletate – secondo gli appellanti – nel caso di specie, in cui erano state presentate istanze istruttorie e memorie illustrative;
erano state, inoltre, esaminate le difese della controparte, costituitasi nei distinti procedimenti.
In terzo luogo, il regolamento delle spese veniva censurato nel quantum, avendo il UN derogato – ad avviso degli appellanti – i minimi tariffari (pari all'importo tabellare medio ridotto del 50%), ammontanti nel caso di specie, in base alle tabelle allegate al DM n. 55/2014, ad un importo non inferiore a complessivi € 5.992,17 (già operata la disposta parziale compensazione).
Specificamente, nell'atto di impugnazione si sosteneva come, nella causa promossa da , al quale era stato riconosciuto un credito di € Pt_1
1.000,00, il minimo tariffario ammontasse, secondo i criteri sopra menzionati, ad € 321,00 (di cui € 105,00 per la fase di studio della controversia, € 63,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 63,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 90,00 per la fase decisionale).
Quanto alle cause promosse da , , e Parte_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
cui erano stati riconosciuti crediti pari o superiori ad € 1.500,00, il Pt_6
tariffario ammontava, invece, ad avviso degli appellanti, a complessivi
€ 1.314,00 per ciascun procedimento (di cui € 444,00 per la fase di studio della controversia, € 213,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 284,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 373,00 per la fase decisionale).
Nell'ottica del gravame, il totale complessivo dei compensi da porsi a carico del per la quota non compensata sarebbe, pertanto, stato pari ad € CP_1
5.992,17, oltre spese generali, CPA, IVA e contributo unificato.
Con la quarta critica, si sosteneva come la deroga ai minimi tariffari, operata dal UN, si ponesse in contrasto con i principi enunciati in materia dalla giurisprudenza di legittimità.
Veniva, in proposito, evidenziato nell'atto di impugnazione come il comma 1 dell'art. 4, D.M. cit., in seguito alle modifiche introdotte dall'articolo 1, comma 1, lettera a), D.M. 8 marzo 2018, n. 37, avesse stabilito che la liquidazione andasse operata tenendo conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, riducibili – in ogni caso – “non oltre il 50 per cento”.
Pertanto, gli appellanti chiedevano che la Corte d'Appello, in parziale riforma della gravata sentenza, liquidasse le spese di lite del giudizio di primo nell'importo complessivo di € 5.992,17 oltre IVA e CPA, spese generali e contributo unificato, o nel diverso importo anche maggiore che fosse risultato
4 dovuto, con il favore delle spese del grado di appello, da distrarsi in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
All'udienza del 12.12.2025, nella dichiarata contumacia del CP_1 appellato, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce trascr
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L'appello è in parte fondato e merita, pertanto, accoglimento entro i limiti e per i motivi di seguito esposti.
La prima censura, con cui gli appellanti lamentano la mancata liquidazione di compensi distinti per la fase antecedente alla riunione, in violazione dell'art. 4 co. II DM n. 55/2014, è ad avviso del Collegio condivisibile, alla luce dell'univoco dettato testuale della norma, come interpretata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.
Nello specifico, il secondo comma dell'art. 4, DM cit., regola la quantificazione dei compensi spettanti al Difensore di più soggetti, disponendo un aumento percentuale in ragione della pluralità di assistiti e precisando che lo stesso è applicabile – in caso di riunione – solo per la fase del giudizio successiva alla confluenza dei giudizi in quello più risalente.
Così recita, infatti, la disposizione in esame: “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione”.
Con riguardo a tale norma, la Suprema Corte ha più volte ribadito che “in tema di compensi professionali previsti dal D.M. n. 55/2014, in conformità all'art. 4, comma secondo, in caso di riunione di più cause, la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse, mentre, per la fase successiva alla riunione, può essere liquidato un compenso unico sul quale è facoltà del giudice applicare la maggiorazione in presenza dei presupposti previsti dalla tariffa” (Cass. 31/05/2022, n. 17693; nello stesso senso, v., ad es., Cass. 08/04/2024, n. 9333, secondo cui “la liquidazione dei compensi per l'attività svolta prima della riunione deve essere separatamente liquidata per ciascuna causa", "in relazione all'attività prestata in ciascuna di esse”).
L'applicazione al caso di specie di tali principi, condivisi dal Collegio in ragione della loro aderenza al testo normativo, induce – tuttavia – ad operare separate liquidazioni limitatamente alle fasi dei singoli procedimenti, antecedenti rispetto all' di trattazione scritta del 30.4.2024, nella quale gli stessi
5 sono stati riuniti e contestualmente decisi: il compenso per la fase decisionale va, quindi, riconosciuto unitariamente, maggiorato del 30% per ciascun originario ricorrente ulteriore al primo.
A quest'ultimo riguardo, giova rammentare come tale incremento percentuale, in precedenza modulabile a seconda delle caratteristiche del singolo caso, abbia assunto misura fissa per le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2023, come avvenuto nel caso di specie, in cui il più risalente fra i procedimenti riuniti in primo grado è stato instaurato il 15.3.2024.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione, affermando che “l'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/2014 nel caso di assistenza di più parti deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23 ottobre 2023, in virtù del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lett. b), 6 e 7 d.m. 13 agosto 2022, n. 147”, mentre, “per le prestazioni professionali completate prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo decreto (avvenuta per l'appunto il 23 ottobre 2023), invece, l'aumento poteva applicarsi "di regola", e dunque in base alle circostanze del caso” (Cass. 7.6.2024, n. 15946; conf. Cass. n. 10367/2024).
Con la medesima pronuncia di legittimità, è stato precisato come la riduzione del 30%, prevista dal comma 4 dell'art. 2, DM cit., vada applicata “solo quando la coincidenza tra le posizioni delle parti assistite dal medesimo difensore sia totale, posto che il compenso non va ridotto se l'avvocato, pur difendendo soggetti aventi l'identica posizione processuale, abbia dovuto esaminare specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto": ipotesi, questa, che non si riscontra nel presente giudizio, in cui non vi è totale coincidenza fattuale fra le posizioni degli originari ricorrenti, valutate in modo distinto anche sotto il profilo dell'eccepita prescrizione, come esposto in premessa.
Quanto all'individuazione del valore su cui operare la liquidazione dell'importo base (da incrementare poi nella quota percentuale sopra indicata), il Supremo Collegio ha specificato come il parametro di riferimento non possa essere costituito dalla sommatoria di tutte le domande, ma debba essere indentificato con l'importo oggetto di quella più elevata (v. Cass. n. 10367/2024, secondo cui “sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4 [dall'art. 4 DM 55/2014], il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata”).
In definitiva, il procedimento da seguire nella quantificazione delle spese di primo grado si dovrà articolare nei seguenti passaggi:
- liquidazione separata dei compensi per le attività compiute prima dell'udienza del 30.4.2024, in base al valore unitario del singolo procedimento;
- liquidazione del compenso per la fase decisionale, riferito alla domanda di maggior valore, con incremento del 30% per ogni ulteriore ricorrente;
6 - somma dei due importi così ricavati, con successiva detrazione della quota compensata dal UN (in difetto di gravame sul punto), pari a 3/23.
Anche il secondo motivo di appello deve essere accolto, avendo il UN negato il compenso per la fase istruttoria o di trattazione, avendola considerata come “non svolta” in contrasto con il dettato dell'art. 4 co. V lett. c) D.M. cit., secondo il quale, ai fini in questione, “si intende esemplificativamente - … - per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezioni e conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio, la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l'esame delle deduzioni dei consulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private”.
Effettivamente, nel corso del giudizio di primo grado, la IF dei ricorrenti ha esaminato le memorie difensive e le note di trattazione scritta, depositate dal in tutte le cause, ed ha a propria volta presentato le note di CP_1 trattazione scritta: risultano, pertanto, integrati gli estremi per il riconoscimento del compenso previsto per la fase in questione.
In tal senso si è pronunciata, in modo costante, la Corte di Cassazione, affermando che detto compenso “spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa” (Cass. 31.10.2023, n. 30219; conf. Cass. 27.3.2023, n. 8561).
Con la sentenza n. 4837 del 23.2.2024, il Supremo Collegio ha precisato che
“ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014, rileva anche l'esame dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell'istruzione, compresi quelli da cui può desumersi la non necessità di procedere all'istruzione stessa”.
Analogo principio era stato già espresso dalla giurisprudenza tramite la pronuncia di legittimità n. 6998 del 9.3.2023, la quale aveva sancito che “deve tenersi conto del compenso per la fase istruttoria pur se relativa al solo esame
7 degli scritti o documenti delle altre parti ai sensi dell'art. 4, quinto comma, lettera c), del D.M. n. 55 del 2014”.
Parimenti fondate risultano le doglianze relative al mancato rispetto, da parte del UN, dei minimi tariffari, alla luce dell'insegnamento – cui questa Corte intende uniformarsi – secondo il quale “nella liquidazione del compenso il giudice è chiamato dall'art. 4, co. 1, D.M. n. 55/2014 a tenere conto dei valori medi determinati dalle tabelle allegate al decreto. Essi possono essere aumentati fino al 50% ovvero diminuiti in ogni caso non oltre il 50% e sono soggetti ad aggiornamento biennale ex art. 13, co. 6, L. n. 247/2012. Rileva in particolare la previsione che i parametri medi non possono essere diminuiti oltre il 50%, senza eccezione ("in ogni caso"). Tale inderogabilità dei parametri minimi è stata espressamente introdotta con una modifica apportata dal D.M. n. 37/2018” (Cass., 26/06/2024, n. 17613).
Applicando in concreto al caso di specie i condivisibili principi, sopra enunciati, le spese relative al giudizio di primo grado dovranno essere quantificate negli importi di seguito specificati, tenuto conto della modesta complessità delle cause e dei relativi aspetti seriali.
Per la fase antecedente alla riunione, si dovranno liquidare – in ragione del valore delle singole domande – gli importi di € 232,00 per la posizione ASSORTO e di € 941,00 per ciascuno degli altri ricorrenti, e così in totale € 4.705.
Per la fase decisionale, successiva alla riunione, all'importo base di € 373,00, quantificato in base al valore più elevato, va aggiunta la quota del 30% (pari ad € 111,90) per ciascuno degli ulteriori 5 ricorrenti, ammontante ad € 559,50: il totale sarà pari ad € 932,50.
Sommando i compensi relativi alle fasi precedente e successiva alla riunione, come sopra quantificati, si ottiene un importo complessivo di € 5.869,50, il quale – ridotto della quota oggetto di parziale compensazione (su cui non vi è appello) – ammonta ad € 5.130,91.
In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, la somma oggetto di condanna a titolo di rifusione delle spese processuali va rideterminata nell'ammontare sopra indicato, da maggiorarsi di forfetario e oneri di Legge.
La decisione del UN merita, nel resto, conferma.
In ragione del parziale accoglimento dell'impugnazione, valutata la proporzione fra l'importo domandato nell'atto di appello e quello riconosciuto come dovuto al titolo sopra indicato, il Collegio ravvisa i presupposti per la compensazione della quota di un settimo delle spese del grado, con condanna del CP_1
– in ragione della prevalente soccombenza – alla rifusione del resid
8 La relativa liquidazione viene operata come in dispositivo, ai sensi del DM 13.8.2022 n. 147, in ragione del valore della controversia nella presente fase processuale, del suo ridotto grado di complessità, nonché dell'incremento da operare in ragione della pluralità di parti, nella misura del 30% per ogni soggetto oltre il primo appellante.
Nello specifico, ad un importo base di € 2.906,00 (pari alla somma di € 567,00 per lo studio della pratica;
€ 461,00 per la fase introduttiva;
€ 922,00 per la fase di trattazione ed € 956,00 per quella decisionale), vengono aggiunti € 4.359,00 (pari ad € 871,80, corrispondente al 30% di € 2.906,00, per ciascuno dei cinque appellanti ulteriori rispetto al primo), per un totale di € 7.265,00, la cui quota di sei settimi, posta a carico di parte appellata, ammonta ad € 6.228,00.
Le spese, così liquidate, vanno distratte in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 364/2024 del Tribunale di MONZA, ridetermina la somma oggetto di condanna a titolo di rifusione delle spese processuali in complessivi € 5.130,91, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge;
conferma nel resto;
condanna l'appellato a rifondere agli appellanti i sei settimi delle spese del grado, liquidate nella quota in complessivi € 6.228,00, oltre rimborso forfetario e oneri di Legge, con compensazione del residuo e con distrazione in favore dei Difensori antistatari. Così deciso in Milano, 12/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Silvia Marina Ravazzoni)
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