CA
Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/02/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - ottava sezione civile - in persona dei magistrati
Dr. Alessandro Cocchiara Presidente
Dr. Antonio Quaranta Consigliere
Dr. Alberto Canale Consigliere est.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 2176 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 con
OGGETTO: inadempimento di contratto di trasporto e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 [...]
, (P. IV ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Felice Ragone (C.F. Parte_2 P.IVA_1 C.F._1
, indirizzo PEC e Andrea Ragone ( ,
[...] Email_1 CodiceFiscale_2
indirizzo PEC in virtù di procura in calce all'atto di appello ed Email_2
elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Napoli alla via Ferrara n. 20.
APPELLANTE
E
in persona del Sindaco pro tempore e in persona del Controparte_1 Controparte_2
Sindaco pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vittoria Parente (C.F. , CodiceFiscale_3
indirizzo PEC in virtù di procure in calce alla comparsa di risposta depositata in Email_3
appello ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in al Corso Marzio Carafa n. 151. Controparte_1
(P. IV ), in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Cevolo (C.F. Parte_3 [...]
, indirizzo PEC in virtù di procura alle liti prodotta in sede di C.F._4 Email_4
costituzione telematica ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, Borgo Angelo Mazza n. 2.
pagina 1 di 16 APPELLATI
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “L'avv. Andrea Ragone redige le presenti note di trattazione scritta nell'interesse dell'appellante e si riporta all'atto di appello, chiedendone l'integrale accoglimento, con riforma integrale della sentenza impugnata;
impugna e contesta tutto quanto ex adverso allegato, domandato, eccepito, depositato e concluso, siccome improcedibile, inammissibile, nonché infondato in fatto e diritto. In particolare, e preliminarmente, l'avv. Andrea Ragone ribadisce le eccezioni di difetto di legittimazione e di titolarità della posizione giuridica in capo ai Comuni attori in primo grado, per non essere questi parte di alcun contratto con la società appellante, i committenti essendo, senza che sul punto sia sorta contestazione, delle persone fisiche estranee ai predetti Comuni e riconducibili ad associazioni private. Per altro verso, la difesa sul difetto di titolarità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent,
16/02/2016, n. 2951). Allo stesso modo è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, la nullità per difetto di forma scritta del presunto contratto, nella denegata ipotesi in cui si riconoscano parti del rapporto contrattuale i Comuni. Nel merito, poi, il predetto avvocato evidenzia come il vettore abbia provato di essere stato vittima di reato, circostanza che elide la propria responsabilità, trattandosi di avvenimento imprevisto e comunque inevitabile anche con la massima diligenza. Infine, si evidenzia come non sussista alcun obbligo del vettore di comunicare al committente, né tantomeno ad un terzo (tali sono i Comuni), la subvezione,
che è espressamente ammessa dalla normativa di settore (D.lgs. 21 novembre 2005 n. 286). Si conclude come da atto di appello, perché la causa venga posta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. con l'accoglimento dell'impugnazione e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi del giudizio, con attribuzione in favore dei sottoscritti avvocati antistatari, come da conclusioni che si riportano sinteticamente: 1) previo riconoscimento del difetto di interesse all'azione dei Comuni appellati e/o della nullità
del contratto e/o dell'assenza dell'imputabilità dell'inadempimento, voglia la adita Ecc.ma Corte rigettare le domande avverse proposte in primo grado;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse istanze, voglia l'adita Ecc.ma Corte, in accoglimento della spiegata chiamata in garanzia, condannare il caseificio a tenere indenne della condanna al risarcimento del danno in favore dei CP_3 Parte_1
Comuni appellati;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle avverse istanze, voglia l'adita Ecc.ma Corte, in accoglimento dell'ultimo motivo esposto, ridurre l'ammontare del risarcimento a €
pagina 2 di 16 1.390,00; 4) in ogni caso, condannare gli appellati, per quanto di rispettiva competenza, al pagamento di tutte le spese e competenze legali relative sia al giudizio di primo grado che al presente giudizio di secondo grado,
con attribuzione agli scriventi procuratori per averne fatto anticipo”.
PER I COMUNI DI SANNITA E DI : “L'avvocato Vittoria Parente, CP_1 CP_2
nell'interesse degli Enti appellati, si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta e alle note di trattazione scritta, chiedendone l'integrale accoglimento. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso eccepito,
dedotto e depositato da controparte, perché infondato in fatto e in diritto, concludendo di conseguenza per la conferma in ogni sua parte della sentenza n. 218/19 del 6.2.19, emessa dal Giudice del Tribunale di
Benevento…perché immune di vizi. In particolare, l'avvocato Vittoria Parente, ancora una volta, impugna l'eccezione di difetto di legittimazione e di titolarità della posizione giuridica in capo agli Enti perché, oltre che infondata ed inammissibile, risulta formulata tardivamente, in quanto nel giudizio di appello vige il divieto dei nova. L'eccezione andava sollevata nel giudizio di primo grado! In merito alla sentenza della Corte di cassazione a sezioni unite menzionata dalla parte appellante, giova ricordare che la stessa tratta di questioni legate alla giurisdizione e alla competenza e in alcun modo tratta del difetto di titolarità. Orbene, da un'analisi del Codice della Protezione Civile l'art. 3 comma 1 individua nella persona Sindaco p.t. la figura del responsabile di tutte le attività, anche quella di rappresentanza. In ogni caso, per mero scrupolo difensivo, vale la pena ricordare che la legge 225/92 e successive modifiche intervenute, conferisce al Sindaco p.t. la funzione autoritativa che consiste nel conferimento dei poteri in materia sanitaria, di pubblica sicurezza nonché quella di
Autorità di Protezione Civile;
da ciò deriva espressamente anche la rappresentanza legale dell'Ente. In ordine,
poi, alla responsabilità in capo al vettore, giurisprudenza dominante esclude che la sola prova della perdita del carico a causa di furto basti ad escludere la responsabilità per i danni arrecati anche quando si avvale dell'opera di altro vettore. Si conclude come da atti e da verbali di causa e si chiede che la causa venga trattenuta per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore dell'avvocato Vittoria Parente dichiaratosi antistatario”.
PER IL CASEIFICIO :” L'Avv. Andrea Cevolo, nell'interesse del CP_3 Controparte_3
richiama il contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta chiedendone l'integrale
[...]
pagina 3 di 16 accoglimento con conferma, in ogni sua parte, della sentenza oggetto di gravame. Impugna e contesta tutto quanto ex adverso eccepito, dedotto e depositato da controparte perché infondato in fatto e in diritto. Si chiede che la causa venga trattenuta per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata il 07.05.2013 i e di hanno riferito che Parte_4 CP_2
le rispettive Protezioni Civili, aderendo all'iniziativa “Una forma di solidarietà” avviata dall' CP_4
si attivavano per raccogliere fondi destinati all'acquisto di formaggio AR GI presso le
[...]
aziende terremotate dell'Emilia-Romagna.
Hanno ancora riferito gli istanti che la somma raccolta dalla Protezione Civile di CP_2
ammontava a € 7.670,00, con cui venivano acquistati 590 kg di formaggio, mentre quella raccolta dalla
Protezione Civile di era di € 9.520,00 con cui venivano comprati 800 kg di parmigiano. Controparte_1
Dette somme venivano spedite al e di tanto si Controparte_3
occupavano l' , a mezzo di bonifico bancario eseguito il 04.07.2012 sulla Controparte_5 [...]
, per conto della Protezione Civile di , nonché il sig. , responsabile CP_6 Controparte_1 CP_7
della Protezione Civile di , a mezzo di bonifico bancario effettuato il 14.07.2012 sulla filiale di CP_2
Morcone del Banco CP_8
La società di trasporto di , contattata dal sig. Parte_1 CP_2 Pt_5
e altri soci, si era poi offerta di eseguire gratuitamente il trasporto della merce assumendosi l'impegno
[...]
di caricare presso il suddetto AS i quantitativi di formaggio acquistati per contribuire a sua volta all'iniziativa di solidarietà. In data 12.07.2012 la merce, per un totale di 70 cartoni, era stata quindi regolarmente consegnata dal alla di come da documenti di Controparte_3 Parte_1 CP_2
trasporto n. 162 e 163.
Il 13.07.2012 la sig.ra , moglie di uno dei titolari della aveva tuttavia Persona_1 Parte_1
informato telefonicamente il sig. , responsabile della Protezione Civile di , che il Parte_5 CP_2
formaggio era sparito unitamente ai due camion che lo trasportavano e successivamente aveva riferito a CP_9
e , altri responsabili delle due Protezioni Civili, che il trasporto era stato in realtà svolto
[...] CP_10
da un altro vettore.
pagina 4 di 16 Ciò premesso il ed il , deducendo che la Controparte_1 Controparte_2
responsabilità di quanto accaduto era da ascrivere alla in qualità di Parte_1
vettore e custode della merce ricevuta in consegna, hanno convenuto tale società innanzi al Tribunale di
Benevento chiedendo la sua condanna alla restituzione della somma di € 17.190,00 pagata per l'acquisto del parmigiano ed al risarcimento dei danni patiti.
La società convenuta, costituitasi tempestivamente in giudizio, ha dedotto di non essersi offerta sua sponte di eseguire il trasporto del formaggio ma di aver accettato la richiesta di effettuare tale prestazione a titolo gratuito rivoltale dal sig. di mentre nessun contratto o Parte_6 CP_2
rapporto vi era mai stato con la di . Parte_6 Controparte_1
La comparente ha inoltre riferito che, a fronte della pressante richiesta del e di , Pt_5 CP_10
altro responsabile della Protezione Civile di , di curare il ritiro della merce entro il 12.07.2012, si CP_2
era vista costretta, non avendo automezzi disponibili per quella data, a rivolgersi per l'effettuazione del trasporto alla ditta individuale Palumbo SA, regolarmente iscritta all'albo degli autotrasportatori, incaricandola del ritiro del formaggio dopo aver informato di tanto il ed aver ottenuto la sua autorizzazione. Pt_5
Avendo poi appreso della sparizione del carico, la aveva sporto denuncia alla Polizia Parte_1
chiedendo al contempo al di inviarle una copia delle bolle di consegna della merce dal Controparte_3
cui esame era emersa la loro compilazione in modo estremamente approssimativo non essendo stati annotati sulle stesse il nome del secondo vettore che doveva effettivamente curare il ritiro del formaggio, la targa dell'automezzo su cui la merce era stata caricata ed il nome del conducente che si era presentato al . CP_3
Tanto dedotto, la ha concluso in via principale per il rigetto della domanda Parte_1
deducendo che nessun contratto di trasporto era stato mai stipulato con i Comuni di e CP_2 CP_1
i quali nemmeno erano legittimati a chiedere il risarcimento del danno dovendo questo essere
[...]
eventualmente chiesto dai singoli cittadini che avevano contribuito all'acquisto del parmigiano aderendo all'iniziativa di solidarietà. La convenuta, deducendo che responsabile di quanto accaduto era il CP_3
che con imprudenza ed imperizia consegnava la merce al trasportatore presentatosi presso il suo
[...]
stabilimento senza annotare sulle bolle di consegna i dati identificativi del conducente e del veicolo, ha inoltre chiesto ed ottenuto il differimento della prima udienza per chiamare in causa detto AS domandando, in subordine, la sua condanna a garantire la dagli effetti negativi derivanti dall'accoglimento Parte_1
pagina 5 di 16 della pretesa attorea.
Il terzo chiamato in causa non si costituiva per cui il tribunale, verificata la regolarità della sua vocatio in ius, ne dichiarava la contumacia.
La causa, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., è stata istruita raccogliendo le prove testimoniali richieste dalle parti venendo poi decisa con sentenza pubblicata il 06.02.2019 e notificata l'11.04.2019 con cui il
Tribunale di Benevento ha così statuito: “1. Accoglie, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda avanzata in giudizio dagli attori e, per l'effetto:
2. Condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
della somma di Euro 7.670,00, nonché degli interessi da calcolarsi al tasso legale dal Controparte_2
10.06.2012 e, quindi, di anno in anno, ed a partire da tale ultima data e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;
3. Condanna a pagare al gli interessi Parte_1 CP_2 Controparte_2
al saggio legale - sulla somma totale come liquidata all'attualità all'esito dell'operazione cui al punto 2 del presente dispositivo - dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
4. Condanna Parte_1
[... al pagamento in favore del della somma di euro 9.520,00, nonché Parte_1 Controparte_1
degli interessi da calcolarsi al tasso legale dal 10.06.2012 e, quindi, di anno in anno, ed a partire da tale ultima data e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo;
5. Condanna a Parte_1
pagare al gli interessi al saggio legale - sulla somma totale come liquidata Controparte_1
all'attualità all'esito dell'operazione cui al punto 4 del presente dispositivo - dalla data del deposito della presente sentenza e fino al soddisfo;
6. Rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda di garanzia avanzata da nei confronti di 7. Condanna Parte_1 Controparte_3 Parte_1
a pagare le spese di lite in favore del e del che
[...] Controparte_1 Controparte_2
si liquidano complessivamente in Euro 2.631,50 (di cui Euro 214,00 per esborsi ed Euro 2.417,50 per compensi professionali), oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vittoria Parente dichiaratasi antistataria.
8. Nulla sulle spese di lite tra Parte_1
e . Controparte_3
Detta sentenza è stata così motivata: “Venendo all'esame della vicenda dedotta in giudizio, si osserva,
in diritto, che ai sensi dell'art. 1693 c.c. il vettore è responsabile della perdita o dell'avaria delle cose pagina 6 di 16 consegnategli per il trasporto dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna al destinatario, a meno che non provi che la perdita o l'avaria siano derivate da un caso fortuito, oppure dalla natura o dai vizi delle cose trasportate o da fatto del mittente o da quello del destinatario. La disposizione di cui all'art. 1693 c.c.
pone a carico del vettore una presunzione di responsabilità ex recepto che può essere vinta soltanto dalla prova specifica della derivazione del danno da un evento positivamente identificato e del tutto estraneo al vettore stesso, ricollegabile alle ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore, le quali, per il furto, sussistono soltanto in caso di assoluta inevitabilità, nel senso che la sottrazione deve essere stata compiuta con violenza o con minaccia ovvero in circostanze tali da renderla imprevedibile ed inevitabile (Cass. 23 marzo 2001 n. 4236, 21
dicembre 1999 n. 14397, 7 ottobre 1996 n. 8750, 8 agosto 1996 n. 7293, 18 ottobre 1991 n. 11004, 4 ottobre
1991 n. 10392, 10 aprile 1986 n. 2515). Ancor più recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito l'esposto indirizzo (condiviso anche dalla giurisprudenza di merito), avendo chiarito che “al fine di escludere la responsabilità ex recepto del vettore non è sufficiente la prova della perdita del carico a causa di un furto, se il fatto è avvenuto con modalità tali da evidenziare l'omessa adozione di cautele idonee ad evitarlo, essendo necessario accertare che i fatti, ancorché riconducibili ad un reato, si siano svolti con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibili ed inevitabili anche mediante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate” (Cassazione civile sez. I, 06/08/2015, n.16554; e, in senso conforme nella giurisprudenza di merito, cfr. Tribunale Bari sez. III, 01/06/2016, n.3085; Tribunale Napoli sez. II, 26/09/2017,
n.9573; Tribunale Vicenza sez. I, 10/04/2018, n.992).
Pertanto, spetta al creditore (a seconda dei casi, mittente o destinatario), che agisca in responsabilità,
provare l'esistenza del contratto e l'inadempimento, mentre il debitore-vettore dovrà dare la prova negativa che tale fatto è a lui non imputabile, dimostrando che da parte sua sono stati impiegati mezzi materiali e personali idonei ed è stata altresì prestata la dovuta diligenza (Cass. 3 settembre 1998 n. 8755, 7 febbraio 1996 n. 973).
A ciò si aggiunga che “in tema di contratto di trasporto di merci, il vettore che, obbligatosi ad eseguire il trasporto delle cose dal luogo di consegna a quello di destinazione in contratto, si avvale dell'opera di altro vettore, con il quale conclude in nome e per conto proprio, risponde della regolarità dell'intero trasporto nei confronti del caricatore e del mittente, restando obbligato anche per il ritardo, la perdita o l'avaria imputabili al subvettore;
poiché, peraltro, nell'ambito dello stipulato contratto di subtrasporto, egli assume la qualità di submittente in caso di perdita delle cose, egli può far valere la responsabilità risarcitoria del subvettore pagina 7 di 16 indipendentemente dal fatto che il mittente abbia esperito o meno azione di danni nei suoi confronti (cfr.
Tribunale Napoli sez. II, 26/09/2017, n. 9573, che ha ripreso principi già affermati da Cass. n. 19050/2003).
In applicazione di tali principi si osserva che nel caso in esame gli attori hanno compiutamente assolto all'onere probatorio su di essi gravante. Ed invero -posto che il contratto di trasporto è a forma libera - tali ultime parti hanno dimostrato sia l'esistenza del contratto, sia l'inadempimento della controparte.
In particolare, l'esistenza del contratto è provata non solo dalle copie dei documenti di trasporto n.ri
162 e 163, allegati sub 6 alla citazione, ma anche da quanto emerso dalle dichiarazioni dei testi Pt_5
, e - nel complesso sicuramente attendibili in quanto hanno reso
[...] CP_10 Testimone_1
deposizioni intrinsecamente ed estrinsecamente lineari, coerenti e non contradditorie - i quali hanno tutti confermato che, per un verso, la convenuta si è offerta di trasportare la merce gratuitamente;
e, per altro verso,
che , per conto del marito (titolare dell'impresa convenuta), ha avvertito i committenti che la merce CP_11
era stata regolarmente caricata presso il ” e spedita (senza nulla aggiungere con Controparte_3
riferimento alla consegna della stessa ad altro sub-vettore, cfr. infra): tali elementi - gravi, precisi, concordanti
- depongono univocamente nel far ritenere concluso detto contratto di trasporto con la sola convenuta, e - più in generale - fanno ritenere verosimile e provata la ricostruzione dei fatti di causa fornita dagli attori.
Quanto, invece, all'inadempimento della controparte, non risulta contestato che la merce non è stata mai consegnata in quanto trafugata insieme ai camion che la trasportavano, né la convenuta ha allegato prove o circostanze idonee a dimostrare che il furto è stato perpetrato con modalità talmente atipiche ed abnormi da doversi ritenere del tutto imprevedibile ed inevitabile nonostante l'assunzione di misure di prevenzione adeguate. A ciò si aggiunga che dalla svolta istruttoria è emerso che gli attori hanno scoperto solo a seguito dell'avvenuto furto che, in realtà, la si è avvalsa di un altro vettore per il trasporto Parte_1
della merce, per cui tale circostanza non elide la responsabilità diretta di tale ultima parte (id est, la convenuta)
nei confronti degli stessi attori per la perdita della merce.
Nel liquidare il danno, si applicano il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'art. 1696 c.c. ai sensi dei quali “il risarcimento dovuto dal vettore non può essere superiore a un Euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali ed all'importo di cui all'articolo 23, comma 3, della
Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, e successive modificazioni, nei trasporti internazionali” (co. 2); “la previsione di cui al comma precedente non è derogabile pagina 8 di 16 a favore del vettore se non nei casi e con le modalità previste dalle leggi speciali e dalle convenzioni internazionali applicabili. Il vettore non può avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal presente articolo ove sia fornita la prova che la perdita o l'avaria della merce sono stati determinati da dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l'esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell'esercizio delle loro funzioni”.
Ebbene, sul punto non può non osservarsi che - al di là della circostanza che la legale rappresentante della società subvettore che ha effettivamente caricato la merce (SA Palumbo) è stata coinvolta in un'inchiesta per associazione a delinquere per aver operato nel settore dei trasporti senza, però, aver mai effettivamente consegnato detta merce ai destinatari - la convenuta ha tenuto un contegno quantomeno gravemente colposo nella vicenda in esame, in quanto dalla svolta istruttoria (e, in particolare, dalle sopra citate testimonianze) è emerso che, diversamente da quanto sostenuto da tale ultima parte, la stessa non ha preliminarmente avvertito gli attori che la consegna sarebbe stata effettuata avvalendosi di un subvettore,
avendo - anzi - confermato agli stessi attori l'avvenuto carico della merce presso il Controparte_3
senza ulteriori specificazioni. Pertanto, il limite di cui alle norme sopra citate non si applica al caso in esame ed il danno va integralmente risarcito.
Al riguardo, si osserva che il danno è equivalente al valore della merce trafugata - pari ad Euro
17.190,00 (di cui Euro 7.670,00 in relazione alla cifra raccolta dal ed Euro 9.520 in Controparte_2
relazione alla cifra raccolta dal , cifre non contestate, oltre che provate Controparte_1
documentalmente, (cfr. allegati da 2 a 4 alla citazione), per cui va condannata a pagare Parte_1
1) la somma di Euro 7.670,00 in favore del;
2) Euro 9.520 in favore del Controparte_2 [...]
. Su tali importi vanno calcolati gli interessi compensativi dal 10.06.2012 (dato in cui è Controparte_1
avvenuto il furto) e, quindi, anno per anno, a partire da tale ultima data e fino al momento del deposito della presente decisione, sulle somme di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quelle sopra precisate…
Va, infine, rigettata la domanda di garanzia avanzata da nei confronti di Parte_1
in quanto non è stato dimostrato che tale ultima parte abbia consegnato la Controparte_3
merce al vettore con imprudenza, ed essendo invece emerso - si ribadisce - che detta consegna è avvenuta su indicazione della consapevole di tale circostanza e che si premurò anche di avvertire Parte_1
gli attori dell'avvenuto carico...”.
pagina 9 di 16 §§§§§§
Con atto notificato il 03.05.2019 ed iscritto a ruolo il 06.05.2019 la Parte_1
ha tempestivamente appellato tale sentenza chiedendo a questa Corte di riformarla integralmente,
[...]
previa sospensione della sua efficacia esecutiva, rigettando la domanda proposta dai Comuni di e CP_2
di per difetto di titolarità dell'azione proposta. Controparte_1
In subordine, qualora fosse confermata la propria condanna, l'appellante ha chiesto di riformare la sentenza in questione accogliendo la domanda di garanzia proposta nei confronti del Controparte_3
[...]
In accoglimento dell'ultimo motivo di gravame la ha infine chiesto la riduzione Parte_1
dell'ammontare del risarcimento a complessivi € 1.390,00.
Entrambi i Comuni si sono costituiti in giudizio resistendo al gravame di cui hanno chiesto il rigetto con integrale conferma della sentenza appellata.
Anche il si è costituito in giudizio concludendo a sua volta per il rigetto Controparte_3
dell'appello proposto dalla Parte_1
Con ordinanza adottata fuori udienza il 23.12.2019 è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata apparendo le questioni prospettate dall'appellante non del tutto infondate sotto il profilo del fumus boni iuris.
La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni fissando un'udienza successivamente sostituita dalla concessione di un termine per il deposito di note scritte ex art 127-ter c.p.c. Scaduto il termine per il deposito di tali note, il cui contenuto è stato trascritto, in epigrafe, la causa è stata infine introitata in decisione disponendo il deposito degli scritti difensivi finali nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
§§§§§§
Con il primo motivo di gravame la deduce che i Parte_1 [...]
e di non sono titolari del diritto al risarcimento del danno perché non sono stati Parte_4 CP_2
parti del contratto di trasporto in questione né sono i proprietari della merce trafugata.
Afferma l'appellante il giudice di primo grado ha del tutto trascutato di interrogarsi su chi l'abbia effettivamente incaricata del trasporto dando per scontata la legittimazione attiva dei due Comuni che, invece,
pagina 10 di 16 non sussiste. Dalle stesse allegazioni svolte dagli attori in prime cure emergerebbe, invece, che furono le associazioni di protezione civile dei due paesi a raccogliere i fondi per l'acquisto del formaggio presso il
. Controparte_3
Sempre gli attori avevano poi affermato che il pagamento della merce era avvenuto tramite bonifici effettuati dal conto corrente della “ ” (per la protezione civile di Controparte_5 CP_1
) e dal conto personale del sig. (per l'associazione “Gruppo di protezione civile” di
[...] CP_7
) soggiungendo che dette protezioni civili avevano conferito l'incarico verbale di trasporto della CP_2
merce alla Parte_1
Dette circostanze erano state poi confermate dalle deposizioni testimoniali che il tribunale avrebbe completamente travisato. Il sig. , in qualità di presidente dell'associazione “Gruppo di Parte_5
Protezione Civile”, aveva infatti dichiarato di aver personalmente incaricato la del trasporto del Controparte_12
formaggio acquistato dalle protezioni civili di e di soggiungendo: “la società CP_2 Controparte_1
ha avuto rapporti solo con la mia persona” come confermato anche da tutti gli altri testimoni. Parte_1
Anche la documentazione prodotta confermava, poi, l'estraneità dei Comuni di e di CP_2
alla vicenda dal momento che il pagamento della merce al caseificio era avvenuto tramite Controparte_1
bonifici provenienti da soggetti privati, ossia un'associazione e una persona fisica, mentre se ad effettuarlo fossero stati i due Enti Pubblici Territoriali sussisterebbe evidentemente una delibera di spesa indispensabile per poter procedere all'erogazione di danaro pubblico.
I due Comuni, non avendo subito alcun danno per effetto del furto del formaggio, erano pertanto privi dell'interesse ad agire, necessario per promuovere un'azione, e non erano titolari della posizione giuridica fatta valere in giudizio né potevano far valere nel processo un diritto altrui, sostituendosi ad altri nell'esercizio dell'azione al di fuori dei casi previsti dalla legge come stabilito dall'art. 81 c.p.c.
§§§§§§
Il motivo deve essere accolto perché fondato. Sul punto va innanzi tutto evidenziato come l'art. 11 co. 1
della legge n. 225 del 24.02.1992, istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile, prevede che:
“Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile: a) il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
b) le Forze armate;
c) le
Forze di polizia;
d) il Corpo forestale dello Stato;
e) i Servizi tecnici nazionali;
f) i gruppi nazionali di ricerca pagina 11 di 16 scientifica di cui all'articolo 17, l' ed altre istituzioni di ricerca;
g) la Croce rossa Controparte_13
italiana; h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
i) le organizzazioni di volontariato;
il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA”.
L'art. 15 di tale legge, dal titolo “Competenze del comune e attribuzioni del sindaco”, nei suoi primi tre commi, prevede poi quanto segue:
“Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale,
favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.
Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale”.
Il successivo art. 18, dal titolo “Volontariato”, prevede poi nei suoi primi tre commi che: “Il Servizio
nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge. Al fine di cui al comma 1, il
Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento. Con decreto del
Presidente della Repubblica…si provvede a definire i modi e le forma di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: a) la previsione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;
b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni all'attività di predisposizione e attuazione di piani di protezione civile;
c)…”.
Da tale quadro normativo appare evidente come la protezione civile, ben lungi dal costituire un'entità
unitaria che fa parte ex lege della struttura amministrativa del prevede l'operatività in sinergia di una CP_2
pluralità di istituzioni pubbliche e di associazioni private di volontariato le quali concorrono, con diverse competenze, al funzionamento del Servizio in questione.
Ciò premesso, è a giusta ragione che la società appellante censura la decisione impugnata per aver ritenuto provata la conclusione del contatto di trasporto senza vagliare chi ne fossero le parti, chi fosse il pagina 12 di 16 proprietario della merce trafugata e chi avesse subito il danno lamentato dando per scontato che la prestazione di trasporto fosse stata commissionata dai Comuni di e di e che l'inadempimento CP_2 Controparte_1
fosse stato perpetrato ai danni di tali Comuni benché le emergenze processuali dimostrino che così non è stato.
Sono stati infatti gli stessi attori, nell'atto introduttivo della lite, ad affermare che “la ditta
[...]
da , alla presenza del sig. e di altri soci, (n.d.r. Parte_1 CP_2 Parte_5
evidentemente di un'associazione privata non avendo i Comuni dei soci) offriva gratuitamente il servizio di trasporto” (così a pag.3, righi 3-5 della citazione). Sono stati, inoltre, sempre gli attori ad affermare che la somma raccolta con l'iniziativa di solidarietà veniva spedita al “per conto della Controparte_3
Protezione Civile del Comune di a mezzo dell' ” mentre “Per Controparte_1 Controparte_5
la protezione Civile del Comune di , se ne occupò il responsabile, sig. (così a pag. CP_2 CP_7
2, righi 12-15 della citazione).
Tanto le deposizioni testimoniali quanto la documentazione prodotta offrono poi chiara evidenza del fatto che furono delle associazioni private di volontariato, operanti nell'ambito della protezione civile, a raccogliere i fondi per l'acquisto di formaggio presso il , ad incaricare del trasporto Controparte_3
della merce l'attuale appellante e ad effettuare il pagamento della stessa tramite bonifici tratti sui conti correnti della “ ” e del sig. . Controparte_5 CP_7
Il sig. , escusso come teste, ha infatti dichiarato: “Preciso che io, in qualità di Parte_5
presidente pro tempore, (evidentemente di un'associazione dal momento che non è questa una carica comunale)
sono andato personalmente presso la società e parlammo direttamente con la sig.ra che Parte_1 CP_11
ci offrì il trasporto gratuito del formaggio”. Il teste , che gli stessi attori indicano essere il CP_7
responsabile della protezione civile di , ha poi dichiarato: “ho prestato il mio assenso ad effettuare CP_2
per conto delle Protezioni civili di e il bonifico al per Controparte_1 CP_2 Controparte_3
l'acquisto del formaggio AR, nell'ambito dell'iniziativa “Una forma di solidarietà, in quanto le relative protezioni civili non erano titolari di conto corrente (evidentemente non è cosa normale che un cittadino effettui dal suo conto corrente privato un pagamento per un mentre la cosa ha una sua logica se il CP_2
pagamento avviene per un'associazione di volontariato di cui è membro).
Sono stati infine prodotti sia l'ordine di bonifico n. 1102754 impartito il 04.07.2012 dall'Associazione
Socio-Culturale Cerretese alla a beneficio del che la ricevuta Controparte_6 Controparte_3
pagina 13 di 16 dell'altro bonifico effettuato da sul proprio conto corrente presso il Banco di Napoli sempre a CP_7
beneficio del Controparte_3
Deducono i Comuni appellati che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva è stata proposta soltanto in questo grado di giudizio dalla così violando il divieto di nova in appello sancito Parte_1
dall'art. 345 c.p.c.
In senso contrario va tuttavia evidenziato che tale eccezione era stata già sollevata in primo grado leggendosi nella comparsa di costituzione e risposta depositata in quella sede dall'attuale appellante la seguente difesa: “Nessun contratto di trasporto è stato mai stipulato tra la società e i Comuni di Parte_1
e ” (così a pag. 4 righi 2-3 di tale atto). CP_2 Controparte_1
In secondo luogo, tale eccezione non può poi essere considerata tardiva poiché la deduzione con cui il convenuto si limiti a contestare la titolarità in capo all'attore del diritto azionato costituisce una mera difesa la quale può essere proposta in ogni fase del giudizio, non trattandosi di un'eccezione in senso stretto da proporre a pena di decadenza in sede di tempestiva costituzione, e che è rilevabile anche d'ufficio dal giudice se emergente dagli atti del processo (cfr. per tutte Cass. S.U. n. 2951/2016). Essa può dunque senz'altro costituire un valido motivo di appello poiché il secondo comma dell'art. 345 c.p.c. prevede il solo divieto di “nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio”.
Anche la deduzione secondo cui l'art. 15 L. n. 225/1992 conferisce al Sindaco la funzione di “autorità
comunale di protezione civile” non coglie, infine nel segno perché ciò non gli attribuisce alcun potere di rappresentanza di enti privati, quali sono le associazioni di volontariato, né fa di queste ultime un'articolazione interna dell' . Parte_7
L'accoglimento del primo motivo di gravame esime dall'esame dei motivi successivi con cui la
[...]
ha fatto valere: a) la nullità del contratto di trasporto, qualora si dovesse ritenere lo stesso stipulato dai Parte_1
Comuni, per violazione della forma scritta richiesta “ad substantiam dagli artt. 16 e 17 R.D. n. 2440/1923; b)
l'assenza di prova dell'inadempimento non essendo le bolle di consegna del idonee a dimostrare CP_3
l'avvenuta consegna della merce al vettore incaricato da da parte del terzo chiamato che dovrebbe, Parte_1
pertanto, essere condannato a tenere indenne il chiamante;
c) l'erronea esclusione dell'applicabilità dell'art. 1696 c.c., che limita l'ammontare del risarcimento per perdita della merce a 1€/kg, non essendo ravvisabile il dolo o la colpa grave richiesti per disattendere tale limite.
pagina 14 di 16 L'accoglimento dell'appello impone di regolamentare diversamente le spese processuali le quali, per entrambi i gradi di giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo applicando lo scaglione tariffario previsto in relazione al decisum dal D.M. 13.08.2022 n. 147 e distraendo quanto riconosciuto in favore degli avv.ti Felice e Andrea Ragone per dichiarato anticipo ex art. 93 c.p.c.
Tanto con la finale precisazione che i e sono tenuti a Parte_8 Controparte_1
rispondere anche delle spese del giudizio di appello sostenute dal Controparte_3
In caso di rigetto della domanda principale le spese sostenute per la costituzione in giudizio
[...]
del terzo chiamato in garanzia dal convenuto devono infatti essere poste a carico dell'attore soccombente, che ha provocato e giustificato quella chiamata, potendo essere fatte gravare sul chiamante nella sola ipotesi, estranea alla fattispecie in esame, che l'iniziativa processuale di quest'ultimo si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria per cui il chiamante sarebbe stato certamente soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (cfr. da ultimo cass. n. 10364/2024 e cass. n. 6144/2024).
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli - ottava Sezione civile - con definitiva pronunzia sulla causa di appello di cui in narrativa, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Benevento n. 218/2019 pubblicata il 06.02.2019, così
provvede:
1) Accoglie l'appello rigettando la domanda proposta dal e dal Controparte_2 Controparte_1
contro la
[...] Parte_1
2) Condanna i e , in solido tra loro, al rimborso delle spese di primo Parte_8 Controparte_1
grado sostenute dalla che si liquidano in € 5.077,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre rimborso forfettario delle spese pari al 15% di tali compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore degli avv.ti Felice e Andrea Ragone per dichiarato anticipo.
3) Condanna i e di , in solido tra loro, al rimborso delle spese del Parte_8 Controparte_1
giudizio di appello sostenute dalla che si liquidano in € 383,00 per Parte_1
esborsi vivi ed in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al
15% di detti compensi ed accessori di legge, distraendo la somma in favore degli avv.ti Felice e Andrea Ragone
per dichiarato anticipo.
4) Condanna i e di , in solido tra loro, al rimborso delle spese del Parte_8 Controparte_1
pagina 15 di 16 giudizio di appello sostenute dal che si liquidano in € Controparte_3
5.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese in misura pari al 15% di detti compensi ed accessori di legge.
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 04.02.2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST.
Dr. Alessandro Cocchiara Dr. Alberto Canale
pagina 16 di 16