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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/07/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 30 gen- naio 2025, iscritta al n. 245 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il 1° luglio 1977, c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Tarquinia (VT), alla Via Vi- C.F._1 telleschi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Paolo Pirani che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Sebino n. 11, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Caianiello che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da conclusioni precisate in sede d'udienza dell'8 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la modifica delle condizioni relative alla cessa- zione degli effetti civili del matrimonio concordatario stabilite con la sentenza n.
828/2020 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata il 30 luglio 2020.
All'udienza tenutasi in data 8 luglio 2025, le parti, ribadendo quanto già specificato in risposta all'ordinanza interlocutoria del 5 maggio 2025, hanno stabilito che:
“1. Quanto ai rapporti con le figlie minori e alle modalità del diritto-dovere di visita, le figlie (nata il [...]) (nata il [...]) sono affidate con- Per_1 Per_2
giuntamente ad entrambi i genitori vive in via prevalente con il padr Per_1 [...]
a Monterosi, mentr con la madr a Scandriglia. Pt_1 Per_2 Parte_2
Nel superiore interesse delle minori e valorizzando una gestione collaborativa e coerente con i principi di bigenitorialità, le parti concordano quanto segue: a) en- trambi i genitori continueranno a collaborare paritariamente ciascuno nel tempo di permanenza della figlia presso di sé — alla cura, all'istruzione e all'educazione della stessa, e le decisioni di maggiore interesse riguardanti istruzione, educazione e sa- lute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle incli- nazioni naturali e delle aspirazioni delle minori;
b) compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé la figlia non convivente durante i weekend (dal sabato alla domenica) a fine set- timana alterni, previo accordo da effettuarsi verbalmente o tramite messaggistica telefonica almeno 7 (sette) giorni prima. In presenza di sopravvenute ed urgenti esigenze lavorative, i genitori concorderanno, sempre tramite messaggistica telefo- nica, eventuali modifiche alla programmazione;
c) durante le vacanze scolastiche: le festività natalizie saranno suddivise alternando annualmente tra i genitori il pe- riodo del 24-25 dicembre (Natale) e quello del 31 dicembre - 1° gennaio (Capo- danno); le festività pasquali saranno parimenti alternate, attribuendo a ciascun ge- nitore, ad anni alterni, la domenica e il lunedì di Pasqua;
nel periodo estivo, le figlie potranno permanere con il genitore non collocatario per un periodo continuativo di 7 (sette) giorni, da concordare entro il 15 maggio di ciascun anno mediante ac- cordo verbale o tramite messaggistica;
2. Quanto al trasferimento immobiliare, come meglio specificato nel ricorso, que- sto avverrà con atto notarile e la condizione ha efficacia obbligatoria tra le parti”.
Hanno concordato, pertanto, le seguenti nuove condizioni:
“1. La sig.r nell'ambito della regolazione dei rapporti derivanti dal Parte_2
matrimonio, trasferisce (impegnandosi ed obbligandosi) a - che Parte_1
accetta - la sua pro quota parte (pari al 50%) degli immobili di cui di seguito elencati e specificati anche ai fini della relativa trascrizione specificando quanto segue: a) villino bifamiliare sviluppantesi su due livelli (comprensivo di tutte le pertinenze), piano sotto strada primo e terra della consistenza catastale di 7 vani con annessa area coperta e scoperta di pertinenza esclusiva della superficie di circa 2530 metri quadrati, il tutto sito in Comune di Monterosi località la Tagliata snc e così distinto nel catasto urbano: partita corrisposta foglio 7 mappale numero 206, località la Ta- gliata snc, p. S1-t, CATEG. a/2, CL.2, VANI 2, superficie catastale totale 102 mq., totale escluse aree scoperte 102 mq., RCE. 632,66. e nel catasto terreni al foglio 7 mappale 620 Ha 00.25.30 ente urbano senza reddito né classamento. Sugli immo- bili di cui sopra risulta gravare a tutt'oggi un mutuo ipotecario sottoscritto il
21.06.2017 con atto a firma Notar (atto n.34695 repertorio e Persona_3
n.13240 raccolta) registrato a Roma 1 Agenzia delle Entrate il 23.06.2027 al n.17994 serie 1T. Le parti, ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n.
122, dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguar- dano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, e che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposi- zioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presenta- zione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa;
2. (in ossequio a quanto meglio sopraindicato) si farà accollerà Parte_1
integralmente (facendosene carico del pagamento) del rateo integrale del mutuo acceso press (con sede legale i alla Controparte_1 CP_1 Piazza Salimbeni n.3) per l'acquisto degli immobili sopra descritti e meglio descritto al capo 1);
3. i in ossequio a quanto meglio indicato al punto 1) provvederà Parte_1
entro 30 giorni dall'esecutività del provvedimento di convalida delle presenti con- dizioni da parte del Tribunale adito a formalizzare presso la conservatoria compe- tente il trasferimento in proprio favore degli immobili sopra descritti (vgs punto 1) nonché a comunicare all'istituto di credito mutuarlo l'accollo in suo favore dell'in- tero mutuo liberando e dispensando dallo stesso la Le parti di- Parte_2
chiarano espressamente che la presente cessione dei diritti immobiliari è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Sin da ora i ricorrenti chiedono l'applicazione dei benefici fiscali ex art. 19 L 74/87 e Corte
Cost. n. 154 del 29/4-10.5.1999. A tal fine dichiarano che la presente cessione dei diritti immobiliari elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento delle nuove condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, riportate in moti- vazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 8 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 30 gen- naio 2025, iscritta al n. 245 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nato a [...] il 1° luglio 1977, c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Tarquinia (VT), alla Via Vi- C.F._1 telleschi n. 5, presso lo studio dell'Avv. Paolo Pirani che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
[...]
[...]
, nata a [...] il [...], c.f. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Sebino n. 11, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Caianiello che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: modifica delle condizioni relative alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da conclusioni precisate in sede d'udienza dell'8 luglio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la modifica delle condizioni relative alla cessa- zione degli effetti civili del matrimonio concordatario stabilite con la sentenza n.
828/2020 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata il 30 luglio 2020.
All'udienza tenutasi in data 8 luglio 2025, le parti, ribadendo quanto già specificato in risposta all'ordinanza interlocutoria del 5 maggio 2025, hanno stabilito che:
“1. Quanto ai rapporti con le figlie minori e alle modalità del diritto-dovere di visita, le figlie (nata il [...]) (nata il [...]) sono affidate con- Per_1 Per_2
giuntamente ad entrambi i genitori vive in via prevalente con il padr Per_1 [...]
a Monterosi, mentr con la madr a Scandriglia. Pt_1 Per_2 Parte_2
Nel superiore interesse delle minori e valorizzando una gestione collaborativa e coerente con i principi di bigenitorialità, le parti concordano quanto segue: a) en- trambi i genitori continueranno a collaborare paritariamente ciascuno nel tempo di permanenza della figlia presso di sé — alla cura, all'istruzione e all'educazione della stessa, e le decisioni di maggiore interesse riguardanti istruzione, educazione e sa- lute saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle incli- nazioni naturali e delle aspirazioni delle minori;
b) compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle figlie, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé la figlia non convivente durante i weekend (dal sabato alla domenica) a fine set- timana alterni, previo accordo da effettuarsi verbalmente o tramite messaggistica telefonica almeno 7 (sette) giorni prima. In presenza di sopravvenute ed urgenti esigenze lavorative, i genitori concorderanno, sempre tramite messaggistica telefo- nica, eventuali modifiche alla programmazione;
c) durante le vacanze scolastiche: le festività natalizie saranno suddivise alternando annualmente tra i genitori il pe- riodo del 24-25 dicembre (Natale) e quello del 31 dicembre - 1° gennaio (Capo- danno); le festività pasquali saranno parimenti alternate, attribuendo a ciascun ge- nitore, ad anni alterni, la domenica e il lunedì di Pasqua;
nel periodo estivo, le figlie potranno permanere con il genitore non collocatario per un periodo continuativo di 7 (sette) giorni, da concordare entro il 15 maggio di ciascun anno mediante ac- cordo verbale o tramite messaggistica;
2. Quanto al trasferimento immobiliare, come meglio specificato nel ricorso, que- sto avverrà con atto notarile e la condizione ha efficacia obbligatoria tra le parti”.
Hanno concordato, pertanto, le seguenti nuove condizioni:
“1. La sig.r nell'ambito della regolazione dei rapporti derivanti dal Parte_2
matrimonio, trasferisce (impegnandosi ed obbligandosi) a - che Parte_1
accetta - la sua pro quota parte (pari al 50%) degli immobili di cui di seguito elencati e specificati anche ai fini della relativa trascrizione specificando quanto segue: a) villino bifamiliare sviluppantesi su due livelli (comprensivo di tutte le pertinenze), piano sotto strada primo e terra della consistenza catastale di 7 vani con annessa area coperta e scoperta di pertinenza esclusiva della superficie di circa 2530 metri quadrati, il tutto sito in Comune di Monterosi località la Tagliata snc e così distinto nel catasto urbano: partita corrisposta foglio 7 mappale numero 206, località la Ta- gliata snc, p. S1-t, CATEG. a/2, CL.2, VANI 2, superficie catastale totale 102 mq., totale escluse aree scoperte 102 mq., RCE. 632,66. e nel catasto terreni al foglio 7 mappale 620 Ha 00.25.30 ente urbano senza reddito né classamento. Sugli immo- bili di cui sopra risulta gravare a tutt'oggi un mutuo ipotecario sottoscritto il
21.06.2017 con atto a firma Notar (atto n.34695 repertorio e Persona_3
n.13240 raccolta) registrato a Roma 1 Agenzia delle Entrate il 23.06.2027 al n.17994 serie 1T. Le parti, ai sensi e per gli effetti della Legge 30 luglio 2010 n.
122, dichiarano che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguar- dano l'unità immobiliare urbana oggetto del presente atto, e che i dati catastali e la planimetria sono pienamente conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposi- zioni vigenti in materia catastale, ed in particolare che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e di dar luogo all'obbligo di presenta- zione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa;
2. (in ossequio a quanto meglio sopraindicato) si farà accollerà Parte_1
integralmente (facendosene carico del pagamento) del rateo integrale del mutuo acceso press (con sede legale i alla Controparte_1 CP_1 Piazza Salimbeni n.3) per l'acquisto degli immobili sopra descritti e meglio descritto al capo 1);
3. i in ossequio a quanto meglio indicato al punto 1) provvederà Parte_1
entro 30 giorni dall'esecutività del provvedimento di convalida delle presenti con- dizioni da parte del Tribunale adito a formalizzare presso la conservatoria compe- tente il trasferimento in proprio favore degli immobili sopra descritti (vgs punto 1) nonché a comunicare all'istituto di credito mutuarlo l'accollo in suo favore dell'in- tero mutuo liberando e dispensando dallo stesso la Le parti di- Parte_2
chiarano espressamente che la presente cessione dei diritti immobiliari è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Sin da ora i ricorrenti chiedono l'applicazione dei benefici fiscali ex art. 19 L 74/87 e Corte
Cost. n. 154 del 29/4-10.5.1999. A tal fine dichiarano che la presente cessione dei diritti immobiliari elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale”.
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento delle nuove condizioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle nuove condizioni concordate dalle parti, riportate in moti- vazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 8 luglio 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)