Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Decreto cautelare 27 luglio 2023
Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/05/2026, n. 8063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8063 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08063/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01517/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1517 del 2023, proposto da Delcon S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca, Alessandro Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Giustiniani (Pavia E Ansaldo) in Roma, via Bocca di Leone n. 78;
contro
Regione Friuli - Venezia Giulia, Conferenza Permanente per i Rapporti Fra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di RE e di Bolzano, Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Fvg, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri, Daniela Iuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del decreto del Direttore della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli – Venezia Giulia n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022, “con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” (doc. 1) e della “Tabella dell’Allegato A” (doc. 2);
b) della nota della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e disabilità della Regione Friuli – Venezia Giulia del 14 novembre 2022 prot. n. 0239210 avente per oggetto: “Decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015. Avvio del procedimento” (doc. 3).
c) della nota della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e disabilità della Regione Friuli – Venezia Giulia del 13 dicembre 2022 avente per oggetto: “Istanza di accesso agli atti relativa al procedimento amministrativo di cui al Decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015. Riscontro alle richieste di accesso agli atti (doc. 4)”.
d) ove occorrer possa: (i) della deliberazione del Direttore Generale del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano del 13 agosto 2019 n. 376 (doc. 5); (ii) del decreto del Commissario Straordinario dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana – Isontina” del 19 agosto 2019 n. 441 e del relativo allegato (doc.ti 6 - 7); (ii) del decreto del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste del 20 agosto 2019 n. 634 (doc. 8); (iii) della comunicazione dell’Azienda Regionale per il Coordinamento per la Salute della Regione Friuli – Venezia Giulia del 21 agosto 2019 prot. n. 2417 avente per oggetto “Comunicazione fatturato per singolo fornitore dispositivi medici per gli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018” e del relativo allegato (doc.ti 9 - 10); (iv) del decreto del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste del 10 settembre 2019 n. 696 e il relativo allegato (doc.ti 11 - 12); (v) della nota dell’Azienda Regionale per il Coordinamento per la Salute della Regione Friuli – Venezia Giulia del 13 settembre 2019 prot. n. 26563 avente per oggetto “Comunicazione fatturato per singolo fornitore dispositivi medici per gli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – dato stimato con IVA” e del relativo allegato (doc.ti 13 – 14); (vi) degli elenchi riepilogativi dei costi dei dispositivi medici integrati con IVA di seguito alla nota dell’Azienda Regionale per il Coordinamento per la Salute della Regione Friuli – Venezia Giulia del 13 settembre 2019 prot. n. 26563 avente per oggetto “Comunicazione fatturato per singolo fornitore dispositivi medici per gli anni 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – dato stimato con IVA” (doc.ti 15 – 16); (vii) della comunicazione della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità della Regione Friuli – Venezia Giulia del 18 novembre 2019 prot n. 22613 di rettifica della nota del 29 luglio 2019 prot n. 22413 e dei relativi allegati (doc.ti 17 – 18 – 19);
e) ove occorrer possa: (i) del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022; (ii) del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 (Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015 2016 2017 2018), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022, destinato a quantificare gli importi dovuti dai singoli fornitori; (iii) dell'accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di RE e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (rep. atti n. 181/CSR); (iv) della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (già impugnati dalla ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica); c) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti, ancorché esecutivi degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province e di Regione Fvg;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TO
1. Premesso che con l’atto introduttivo del presente giudizio la ricorrente ha impugnato gli atti sopra enucleati domandandone l’annullamento;
2. Premesso, altresì, che in corso di causa è stato ritualmente integrato il contraddittorio;
3. Premesso, infine, che con memoria ritualmente depositata la ricorrente ha dedotto di aver provveduto a versare la quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, impugnati nel giudizio epigrafato, come da ricevute di pagamento versate in atti, il 3 gennaio 2026 e che l'integrale versamento del predetto importo estingue l'obbligazione gravante sull’azienda fornitrice per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti e determinando altresì la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali, con compensazione delle spese di lite;
4. Rilevato che l’art. 7, c. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118, ha previsto che « per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015 »; che « l'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti »; e che « decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di RE e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite »;
5. Ritenuto che l’incontestata affermazione della società ricorrente in ordine a quanto precede, ancorché non seguita dal deposito da parte di tutte le Regioni resistenti della documentazione che le stesse avevano l’onere di versare in atti ai sensi dell’art. 7, c. 1, d.l. n. 95/2025, appare in ogni caso idonea a determinare il venir meno del potere di questo Tribunale di pronunciarsi nel merito del ricorso, atteso peraltro che, ai sensi dell’art. 7, c. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, « l'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo [preclude agli interessati] ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti »;
5.1. Ritenuto dunque che le circostanze di cui sopra impongano di dichiarare (non la cessazione della materia del contendere ma) l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse, e ciò anche tenuto conto che il meccanismo di cui all’art. 7, c. 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95 consente il conseguimento di un bene della vita (estinzione dell’obbligazione con il pagamento delle somme dovute in misura ridotta) diverso da quello cui il gravame era originariamente indirizzato (eliminazione del mondo giuridico dei provvedimenti impugnati, senza alcun pagamento);
6. Ritenuto conseguentemente di dover dichiarare improcedibile il presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e di poter compensare integralmente le spese del giudizio, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR SA, Presidente
Roberta Cicchese, Consigliere
Giovanni Caputi, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | AR SA |
IL SEGRETARIO