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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 368/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1115/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D701132/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D701132/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D701153/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D701153/2023 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2895/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti: Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso, nelle proprie memorie e chiede l'accoglimento dello stesso.
L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la contribuente Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2017 e 2018, contestando:
- la carenza di potere del funzionario sottoscrittore degli atti, per difetto di qualifica dirigenziale, carenza o illegittimità della delega, nonché superamento degli scaglioni di valore;
- la carenza di motivazione, anche per violazione dell'art. 42 DPR 600/73 e dell'art. 7 L. 212/2000, denunciando motivazione per relationem non correttamente supportata dagli atti richiamati;
- l'assenza di prova delle presunte provvigioni percepite in qualità di agente Società_1 Ltd, ritenendo erronea la ricostruzione dei dati informatici e dei volumi di gioco;
- l'infondatezza nel merito della pretesa, ritenendo erronei i calcoli operati dalla Guardia di Finanza e dall'Ufficio, in particolare sulla quantificazione del “giocato”, delle “vincite utenti/agenzia”, e sulla inclusione di PVR(c.d. punti vendita ricarica) fuori zona;
- ulteriori doglianze in tema di sanzioni, per carenza di colpevolezza e motivazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo la piena legittimità degli atti e deducendo:
– la corretta delega di firma, conferita dal Direttore Provinciale mediante atto dispositivo n. 51/2023, e la corretta appartenenza del delegato alla terza area funzionale;
– la corretta motivazione per relationem, richiamando il PVC notificato alla contribuente e ritenuto sufficiente ai fini dell'art. 42, co. 2;
– la piena prova dell'attività svolta dalla ricorrente in qualità di agente Soc._1 desumibile dai dati informatici acquisiti dai server delle software house (I-Solution ed Exalogic) e dal codice identificativo attribuito alla contribuente;
– la correttezza dei calcoli, effettuati sulla base delle risultanze della Guardia di Finanza, e la coerenza della ricostruzione induttiva, salvo limitate correzioni già introdotte in adesione (es. riconoscimento della provvigione del 5% al master superiore).
La parte ricorrente depositava in data 12 novembre 2025, memoria illustrativa con cui:
ha riproposto e ulteriormente argomentato le doglianze già contenute nel ricorso, con particolare riferimento: – alla mancata prova della delega alla sottoscrizione degli avvisi;
– alla pretesa erroneità dei calcoli relativi alle provvigioni attribuite;
– alla ritenuta errata inclusione, nella gerarchia ricostruita dalla G.d.F., di soggetti operanti fuori dall'area di
Palermo;
– alla scelta di utilizzare, ai fini del calcolo delle provvigioni, la colonna “Tot. Vincite Utenti” anziché quella
“Tot. Vincite Agenzia”;
– alla contestazione dell'applicabilità dei piani provvigionali per giochi a distanza diversi dalle scommesse sportive;
– alla dedotta inesistenza di rapporti con Soc._1 anteriori al 7 maggio 2017 ( la Società_1 LTD esercente
“Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse”.aveva iniziato ad operare nel settore del gambling nella Repubblica di Malta a partire dal 19.12.2014, cioè quando aveva acquistato da un'altra società maltese, la Società_2 allora denominata Società_3, una licenza di classe 1 per la raccolta del gioco a distanza – tipo casinò lotterie e slot on line – a marchio Società_4 e una licenza di classe 2 per l'offerta on line di scommesse sportive). - Ha proposto una riformulazione alternativa degli imponibili, calcolata secondo criteri diversi da quelli applicati nel PVC e negli avvisi, sostenendo che per entrambi gli anni 2017 e 2018 le provvigioni effettivamente riferibili alla ricorrente ammonterebbero a importi significativamente inferiori (rispettivamente € 15.600,50 per il 2017 ed € 15.693,56 per il 2018).
- - ha formulato istanza di invito alla conciliazione in udienza ai sensi dell'art. 48-bis.1 D.Lgs. 546/1992, ritenendo sussistenti le condizioni per una definizione conciliativa sulla base degli imponibili così rideterminati.
– si dà atto che la richiesta di conciliazione non ha avuto esito positivo per mancata adesione da parte dell'Ufficio (v. ordinanze di rinvio del 24 .
2.25 e del 26.5.25).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infodnato.
1. Sulla delega di firma
Le doglianze della ricorrente non risultano fondate. Dagli atti versati in giudizio emerge che:
– l'avviso risulta sottoscritto dal Capo Team, delegato dal Direttore Provinciale mediante valido atto dispositivo;
– il delegato appartiene alla terza area, categoria ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. nn. 22800/2015; 14851/2017) idonea ai fini dell'art. 42 DPR 600/73; non è richiesta la qualifica dirigenziale del delegato;
Eventuali censure sulla correttezza interna della delega o sulla reiterazione non incidono sulla validità dell'atto, trattandosi – anche qualora riscontrabili – di mere irregolarità non invalidanti.
2. Sulla motivazione degli avvisi. La motivazione per relationem è consentita, purché:
– il contribuente abbia conoscenza dell'atto richiamato;
– siano esposti i contenuti essenziali.
Nel caso di specie il PVC del 30.09.2022 e i relativi allegati risultano regolarmente notificati alla contribuente.
Gli avvisi riproducono gli elementi essenziali della ricostruzione induttiva svolta in relazione ai volumi di gioco e alle provvigioni.
La motivazione deve ritenersi sufficiente e coerente con l'elaborazione dell'Ufficio.
3. Sulla prova dell'attività e delle provvigioni
La ricostruzione dell'Ufficio si basa:
– sui dati informatici estratti dal database Soc._1;
– sull'identificativo univoco ID 152868, attribuito alla ricorrente;
– sui volumi di gioco riconducibili agli utenti appartenenti alla sua “gerarchia”;
– su presunzioni gravi, precise e concordanti, come richiesto dagli artt. 2727 ss. c.c. e dall'art. 39 DPR 600/73.
La ricorrente ha contestato l'attendibilità dei dati, ma non ha fornito prova contraria idonea a dimostrare l'inesistenza del rapporto economico con Soc._1 o l'erroneità sostanziale della ricostruzione, limitandosi a proporre calcoli alternativi che, pur articolati, non scalfiscono la base probatoria complessiva dell'Ufficio.
La presenza di alcuni PVR (c.d. punti vendita ricarica) extra-provincia non inficia la presunzione, atteso che la ricostruzione dei rapporti si basa su legami gerarchici informaticamente tracciati, non su limiti territoriali formali.
4. Sul merito della pretesa impositiva
I criteri adottati dall'Ufficio:
– si fondano sui dati informatici in suo possesso;
– applicano percentuali coerenti con i piani provvigionali;
Le alternative proposte della ricorrente non eliminano l'impianto probatorio complessivo e si fondano su ipotesi non documentate (es. presunti errori sistematici nelle “vincite utenti/agenzia”, esclusione di agenti
“fuori zona”).
Ne consegue la conferma della pretesa.
Compensa integralmente le spese di lite, attesa la complessità della ricostruzione fattuale e l'eterogeneità delle fonti probatorie utilizzate, che giustifica l'applicazione dell'art. 15, co. 2, D.Lgs.
546/1992.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Palermo, 24.11.2025
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
DEMONTIS SERGIO, Giudice
in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1115/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D701132/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D701132/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D701153/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY301D701153/2023 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2895/2025 depositato il
26/11/2025
Richieste delle parti: Il difensore del ricorrente insiste nei motivi di ricorso, nelle proprie memorie e chiede l'accoglimento dello stesso.
L'Agenzia delle Entrate si riporta alle proprie controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la contribuente Ricorrente_1 impugnava gli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2017 e 2018, contestando:
- la carenza di potere del funzionario sottoscrittore degli atti, per difetto di qualifica dirigenziale, carenza o illegittimità della delega, nonché superamento degli scaglioni di valore;
- la carenza di motivazione, anche per violazione dell'art. 42 DPR 600/73 e dell'art. 7 L. 212/2000, denunciando motivazione per relationem non correttamente supportata dagli atti richiamati;
- l'assenza di prova delle presunte provvigioni percepite in qualità di agente Società_1 Ltd, ritenendo erronea la ricostruzione dei dati informatici e dei volumi di gioco;
- l'infondatezza nel merito della pretesa, ritenendo erronei i calcoli operati dalla Guardia di Finanza e dall'Ufficio, in particolare sulla quantificazione del “giocato”, delle “vincite utenti/agenzia”, e sulla inclusione di PVR(c.d. punti vendita ricarica) fuori zona;
- ulteriori doglianze in tema di sanzioni, per carenza di colpevolezza e motivazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate eccependo la piena legittimità degli atti e deducendo:
– la corretta delega di firma, conferita dal Direttore Provinciale mediante atto dispositivo n. 51/2023, e la corretta appartenenza del delegato alla terza area funzionale;
– la corretta motivazione per relationem, richiamando il PVC notificato alla contribuente e ritenuto sufficiente ai fini dell'art. 42, co. 2;
– la piena prova dell'attività svolta dalla ricorrente in qualità di agente Soc._1 desumibile dai dati informatici acquisiti dai server delle software house (I-Solution ed Exalogic) e dal codice identificativo attribuito alla contribuente;
– la correttezza dei calcoli, effettuati sulla base delle risultanze della Guardia di Finanza, e la coerenza della ricostruzione induttiva, salvo limitate correzioni già introdotte in adesione (es. riconoscimento della provvigione del 5% al master superiore).
La parte ricorrente depositava in data 12 novembre 2025, memoria illustrativa con cui:
ha riproposto e ulteriormente argomentato le doglianze già contenute nel ricorso, con particolare riferimento: – alla mancata prova della delega alla sottoscrizione degli avvisi;
– alla pretesa erroneità dei calcoli relativi alle provvigioni attribuite;
– alla ritenuta errata inclusione, nella gerarchia ricostruita dalla G.d.F., di soggetti operanti fuori dall'area di
Palermo;
– alla scelta di utilizzare, ai fini del calcolo delle provvigioni, la colonna “Tot. Vincite Utenti” anziché quella
“Tot. Vincite Agenzia”;
– alla contestazione dell'applicabilità dei piani provvigionali per giochi a distanza diversi dalle scommesse sportive;
– alla dedotta inesistenza di rapporti con Soc._1 anteriori al 7 maggio 2017 ( la Società_1 LTD esercente
“Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse”.aveva iniziato ad operare nel settore del gambling nella Repubblica di Malta a partire dal 19.12.2014, cioè quando aveva acquistato da un'altra società maltese, la Società_2 allora denominata Società_3, una licenza di classe 1 per la raccolta del gioco a distanza – tipo casinò lotterie e slot on line – a marchio Società_4 e una licenza di classe 2 per l'offerta on line di scommesse sportive). - Ha proposto una riformulazione alternativa degli imponibili, calcolata secondo criteri diversi da quelli applicati nel PVC e negli avvisi, sostenendo che per entrambi gli anni 2017 e 2018 le provvigioni effettivamente riferibili alla ricorrente ammonterebbero a importi significativamente inferiori (rispettivamente € 15.600,50 per il 2017 ed € 15.693,56 per il 2018).
- - ha formulato istanza di invito alla conciliazione in udienza ai sensi dell'art. 48-bis.1 D.Lgs. 546/1992, ritenendo sussistenti le condizioni per una definizione conciliativa sulla base degli imponibili così rideterminati.
– si dà atto che la richiesta di conciliazione non ha avuto esito positivo per mancata adesione da parte dell'Ufficio (v. ordinanze di rinvio del 24 .
2.25 e del 26.5.25).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infodnato.
1. Sulla delega di firma
Le doglianze della ricorrente non risultano fondate. Dagli atti versati in giudizio emerge che:
– l'avviso risulta sottoscritto dal Capo Team, delegato dal Direttore Provinciale mediante valido atto dispositivo;
– il delegato appartiene alla terza area, categoria ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. nn. 22800/2015; 14851/2017) idonea ai fini dell'art. 42 DPR 600/73; non è richiesta la qualifica dirigenziale del delegato;
Eventuali censure sulla correttezza interna della delega o sulla reiterazione non incidono sulla validità dell'atto, trattandosi – anche qualora riscontrabili – di mere irregolarità non invalidanti.
2. Sulla motivazione degli avvisi. La motivazione per relationem è consentita, purché:
– il contribuente abbia conoscenza dell'atto richiamato;
– siano esposti i contenuti essenziali.
Nel caso di specie il PVC del 30.09.2022 e i relativi allegati risultano regolarmente notificati alla contribuente.
Gli avvisi riproducono gli elementi essenziali della ricostruzione induttiva svolta in relazione ai volumi di gioco e alle provvigioni.
La motivazione deve ritenersi sufficiente e coerente con l'elaborazione dell'Ufficio.
3. Sulla prova dell'attività e delle provvigioni
La ricostruzione dell'Ufficio si basa:
– sui dati informatici estratti dal database Soc._1;
– sull'identificativo univoco ID 152868, attribuito alla ricorrente;
– sui volumi di gioco riconducibili agli utenti appartenenti alla sua “gerarchia”;
– su presunzioni gravi, precise e concordanti, come richiesto dagli artt. 2727 ss. c.c. e dall'art. 39 DPR 600/73.
La ricorrente ha contestato l'attendibilità dei dati, ma non ha fornito prova contraria idonea a dimostrare l'inesistenza del rapporto economico con Soc._1 o l'erroneità sostanziale della ricostruzione, limitandosi a proporre calcoli alternativi che, pur articolati, non scalfiscono la base probatoria complessiva dell'Ufficio.
La presenza di alcuni PVR (c.d. punti vendita ricarica) extra-provincia non inficia la presunzione, atteso che la ricostruzione dei rapporti si basa su legami gerarchici informaticamente tracciati, non su limiti territoriali formali.
4. Sul merito della pretesa impositiva
I criteri adottati dall'Ufficio:
– si fondano sui dati informatici in suo possesso;
– applicano percentuali coerenti con i piani provvigionali;
Le alternative proposte della ricorrente non eliminano l'impianto probatorio complessivo e si fondano su ipotesi non documentate (es. presunti errori sistematici nelle “vincite utenti/agenzia”, esclusione di agenti
“fuori zona”).
Ne consegue la conferma della pretesa.
Compensa integralmente le spese di lite, attesa la complessità della ricostruzione fattuale e l'eterogeneità delle fonti probatorie utilizzate, che giustifica l'applicazione dell'art. 15, co. 2, D.Lgs.
546/1992.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Palermo, 24.11.2025