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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 28/06/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
IL GIUDICE
Raffaele Califano in nome del Popolo italiano pronunzia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2836 dell'anno 2021 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
APPELLO avverso la sentenza del Giudice di Pace di Avellino n. 60/2021 del 12 1 2021 riservata in decisione a seguito di trattazione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione delle parti, vertente
TRA
- - Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Bonaventura Manzo - -, C.F._2
APPELLANTE
E
- -, Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli
Avv.ti Gennaro Galietta - - e Oscar Mercolino - C.F._3
-, C.F._4
APPELLATA
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Giudice di Pace di Avellino la per accertare la Controparte_1 esclusiva responsabilità della stessa, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella causazione del sinistro verificatosi in data 5 6 2011, alle ore 13,25, sul tratto di strada provinciale 400, ex Ofantina, nel territorio del Comune di Chiusano San Domenico, direzione
Avellino/Chiusano S. Domenico. Chiedeva, poi, condannarsi l'ente provinciale al risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura.
Riferiva che il veicolo, che nella circostanza era condotto da Persona_1 con a bordo nel percorrere una curva con andamento sinistrorsa, a Persona_2 causa delle cattive condizioni del manto stradale, invadeva la corsia opposta di marcia e urtava con la parte anteriore sinistra contro un tubo in cemento posto nel canale laterale della strada, riportando ingenti danni. Precisava che, al momento del sinistro, il manto stradale era dissestato e privo di asfalto, presentava avvallamenti e buche ed era anche bagnato a causa dei fenomeni piovosi in atto. Rilevava, poi, che la sua autovettura aveva riportato danni al cofano motore, al pianale, al motore e ad altre parti meccaniche e li quantificava in euro 4.050,00, pari al valore di mercato della stessa al momento del sinistro, come da perizia di parte prodotta.
Aggiungeva che le anomalie del manto stradale non erano visibili al momento del sinistro a causa dell'occultamento delle stesse per via del riempimento procurato dalla pioggia e che, in ogni caso, non vi era stata la possibilità di prevedere l'insidia per il mancato segnalamento del pericolo.
In buona sostanza, il sosteneva che l'esclusiva responsabilità Parte_1 dell'evento era da ascriversi alla , quale ente proprietario della Controparte_1 strada, ai sensi dell'art. 2051 cc, essendo tenuta la stessa all'attività di vigilanza o, comunque, ai sensi dell'art. 2043 c.c., che impone all'ente di evitare che la strada presenti situazioni di pericolo occulto per gli utenti.
Si costituiva l'ente provinciale sostenendo l'infondatezza della domanda attorea.
Deduceva che il si era limitato ad affermare che il sinistro si era Parte_1 verificato a causa del fondo stradale sconnesso, senza però darne prova, e che la
2 responsabilità dell'occorso era invece da ascrivere ad esso danneggiato e, in particolare, alla imprudente condotta della conducente del veicolo, che viaggiava a velocità eccessiva, considerati gli ingenti danni riportati a seguito dell'impatto.
Ad ogni modo, rilevava che le condizioni della strada non erano tali da poter comportare insidie o pericoli e che, comunque, sul tratto vi era adeguata segnaletica verticale. Sosteneva, quindi, che nessuna responsabilità era ad essa addebitabile e chiedeva il rigetto della domanda.
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di Pace di Avellino rilevava che:
- «l'attore non ha provato quanto affermato in merito al manto stradale dissestato con avvallamenti e buche»; - «dal rapporto dei Carabinieri e dalle fotografie in atti non risultano tali pericoli, ma risulta la raschiatura dell'asfalto bagnato dalla pioggia»; -
«la raschiatura aumenta l'aderenza in caso di strada bagnata e non è motivo di perdita di aderenza con conseguente sbandamento del veicolo»; - «considerando che
l'autovettura affrontava una curva bagnata con pioggia in atto… risulta la responsabilità del conducente per non aver adottato una guida consona allo stato dei luoghi e non aver tenuto una velocità atta ad evitare la perdita di aderenza dell'autovettura sull'asfalto». Rigettava la domanda e condannava il al Parte_1 pagamento delle spese di giudizio in favore della . Controparte_1
Con atto di appello notificato in data 5 7 2021, il chiedeva, in riforma Parte_1 della sentenza impugnata, l'accoglimento della domanda spiegata in primo grado, con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva la , la quale, nel rilevare l'infondatezza Controparte_1 dell'appello, chiedeva, previo rigetto del gravame proposto, la conferma integrale della sentenza impugnata, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del giudizio.
Con l'unico motivo, l'appellante eccepisce l'omessa e insufficiente motivazione della sentenza di prime cure, rilevando che il giudice di pace ha errato nel valutare le risultanze processuali. Asserisce che i testi escussi in sede istruttoria hanno confermato la dinamica dell'incidente e, in particolare, la situazione di pericolosità della strada al momento del sinistro, ovvero che il manto stradale era privo di asfalto, dissestato e bagnato dalla pioggia. Rileva pure che detti testi hanno riferito che a causa dei fenomeni piovosi in atto non erano ben visibili le condizioni della strada e che, comunque,
3 mancava sui luoghi di causa la segnaletica di pericolo. Sostiene, poi, che dal rapporto redatto dai carabinieri intervenuti sul posto si desume la pericolosità della strada e che, quindi, alcuna contestazione poteva essere sollevata alla conducente del veicolo in riferimento alla sua condotta di guida nella circostanza.
Pertanto, deduce di aver assolto l'onere della prova, ritenendo di aver dimostrato la sussistenza di una anomalia della sede stradale, tale da determinare una situazione di pericolo, e l'esistenza del nesso causale tra l'evento e il danno. Ritiene, quindi, che le condizioni della strada hanno determinato la perdita di controllo dell'auto da parte della conducente e il conseguente sinistro.
Di contro, l'ente provinciale sostiene che il giudice di prime cure ha correttamente ritenuto infondata la domanda attorea sulla base delle risultanze processuali. Rileva che il tratto di strada in cui si è verificato il sinistro non presentava le situazioni di pericolo prospettate da controparte e che dal rapporto dei carabinieri e dalle fotografie in atti risulta che l'asfalto era stato raschiato al fine di migliorarne l'aderenza, anche in caso di pioggia.
Deduce quindi la responsabilità della conducente dell'autovettura, la quale, nell'affrontare una curva bagnata con pioggia in atto, non ha adottato una guida prudente. Riferisce pure che sul tratto di strada oggetto di causa vi era apposta segnaletica verticale indicante la prossimità della curva.
Asserisce, quindi, che nessuna responsabilità è ad essa ascrivibile e che il sinistro si è verificato a causa della condotta della conducente del veicolo, la quale viaggiava ad una velocità sostenuta enon consona allo stato dei luoghi.
È da dire, con l'appellata, che le doglianze sono infondate e da rigettare.
Preliminarmente, c'è da dire che l'art. 2051 c.c. dispone che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Per ottenere il risarcimento, quindi, è necessario provare il nesso eziologico tra la cosa e i danni subiti.
Al riguardo, il consolidato orientamento giurisprudenziale individua nella norma un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo e chi ha il potere di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte, senza che assuma alcun rilievo in sé la violazione dell'obbligo custodiale da parte di
4 quest'ultimo, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito. La responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia, quindi, si fonda non su un comportamento o un'attività del custode ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa.
La norma richiamata dell'art. 2051 c.c., però, pur prevedendo l'inversione dell'onere della prova a carico del custode della cosa, non esonera l'attore dal provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
La responsabilità del custode è da escludere quando la condotta imprudente del danneggiato assume carattere esclusivo nella causazione dell'evento lesivo. In tal caso, la colpa del danneggiato determina una vera e propria interruzione del nesso eziologico tra la cosa custodita e l'evento dannoso.
Al riguardo, la Cassazione, con l'ord. n. 18100/2020, ha osservato che la condotta del danneggiato, che abbia efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, esclude il nesso eziologico tra la cosa e il danno. In particolare, la Corte ha affermato che integra il caso fortuito tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e che il caso fortuito è integrato dalla condotta della vittima quando essa si sovrappone alla cosa al punto da farla recedere a mera occasione della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo. Pertanto, qualora manchi l'intrinseca pericolosità della cosa e le esatte condizioni di essa siano percepibili in quanto tali, ove la situazione comunque ingeneratasi sia superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, va escluso che il danno sia stato cagionato dalla cosa - ridotta al rango di mera occasione dell'evento - e va considerato ritenuto integrato il caso fortuito.
Nel caso di specie, è da escludere la responsabilità dell'ente appellato nella causazione del sinistro. La prospettazione del non ha trovato riscontro nelle Parte_1 risultanze processuali e il giudice di pace bene ha fatto a rilevarlo.
Dal rapporto dei carabinieri intervenuti sui luoghi di causa e dalle fotografie in atti risulta che le condizioni della strada non erano tali da poter comportare particolari insidie. Il manto stradale non era dissestato, né presentava avvallamenti o buche. Lo stesso era stato raschiato per aumentare l'aderenza in caso di strada bagnata e per
5 evitare lo sbandamento dei veicoli. Sul tratto di strada, inoltre, in prossimità della curva teatro dell'evento, vi era apposta adeguata segnaletica verticale.
È da censurare, quindi, la condotta della conducente dell'autovettura, la quale, nell'affrontare la curva (regolarmente segnalata) con strada bagnata dalla pioggia in atto, procedeva a velocità sostenuta senza adottare le opportune cautele consone allo stato dei luoghi. Ciò risulta anche nel rapporto delle autorità intervenute, in cui si legge che il veicolo «sbandava andando ad urtare prima con la parte ant. sx contro un tubo in cemento posto nel canale laterale della strada e, successivamente, a seguito di tale impatto, … si fermava in posizione orizzontale a metà carreggiata opposta alla direzione di marcia». Ulteriore indicazione dell'andamento spedito del veicolo si desume dagli ingenti danni da esso riportati in conseguenza del sinistro.
Tirando le fila, è da escludere la responsabilità dell'ente appellato e da riconoscere quella della conducente del veicolo di parte appellante. Il suo comportamento negligente ha avuto un'efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, tale da escludere il nesso eziologico tra la cosa e il danno.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore, della natura e della complessità della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità delle questioni trattate.
La circostanza che l'impugnazione sia stata proposta successivamente al 30 gennaio 2013 impone di dare atto dell'applicabilità del Testo unico sulle spese di giustizia, art. 13, comma 1 quater, invero in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti dell'applicazione dell'ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione, delle pur sempre limitate, risorse a sua disposizione (così Cass. 22035/14 e 3961/15).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
6 1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a pagare all'appellata le spese di lite, che si liquidano in euro 1.300,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
In applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115 del
2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto a mente del comma 1 bis del medesimo articolo.
Così deciso in Avellino il 28 6 2025.
IL GIUDICE
Raffaele Califano
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