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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 12/05/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 590/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 590/2023 promossa da:
(c.f. - in qualità di procuratore speciale di Parte_1 C.F._1
(c.f. ), in proprio e nella qualità di esercente la Parte_2 C.F._2 potestà sulle figlie minori ( e Per_1 CodiceFiscale_3 Parte_3
(c.f. ), quali congiunti ed eredi del de cuius sig.
[...] C.F._4 R_
nato in [...] il [...] e deceduto in data 19.01.2012 - con il patrocinio
[...] dell'avv. ELETTRA CERTO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE contro
(già RT OP
), (c.f. , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO AMERINI,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
e nei confronti di
(c.f. ) e (c.f. CP_3 C.F._5 CP_4
), quali eredi del de cuius , proprietario e conducente C.F._6 Persona_3 del mezzo su cui viaggiava il dante causa degli appellanti, R_ APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello adita, contrariis rejectis,
1) in riforma integrale dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare obbligata
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (già CP_1 [...]
, già rappresentata da OP ON
, assicuratrice dell'autoveicolo modello Fiat Punto Controparte_6 targato SI 400 407, di proprietà e condotto dal de cuius sig. , obbligata ex Persona_3 art. 141 C.D.A. a risarcire tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali relativi al sinistro de quo in favore del sig. , nella qualità di procuratore speciale di Parte_1 Pt_2
e quali congiunti ed eredi del de cuius
[...] Per_1 Parte_3 R_
[...]
2) Conseguentemente, condannare in persona del legale RT rappresentante pro tempore, (già , OP già rappresentata da , ON Controparte_6 assicuratrice dell'autoveicolo modello Fiat Punto targato SI 400 407, di proprietà e condotto dal de cuius sig. , a risarcire tutti i danni non patrimoniali in favore Persona_3 di , nella qualità di procuratore speciale di , e Parte_1 Parte_2 Per_1
quali congiunti ed eredi del de cuius per la somma Parte_3 R_ complessiva di Euro 47.630,00, detratto l'importo già versato a titolo di acconto sul maggiore avere, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali da incapacità lavorativa specifica da determinarsi in via equitativa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al soddisfo o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
3) rigettare l'appello incidentale proposto da (già RT [...]
, già , in persona del legale OP ON rappresentante pro tempore, nei confronti degli appellanti, poiché infondato in fatto ed in diritto e carente di prova.
Con vittoria di spese, compensi, spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. del doppio grado di giudizio”.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze – rigettata ogni contraria istanza – respingere poiché inammissibile ed infondata l'impugnazione principale proposta dalle parti appellanti avverso la sentenza numero 3 / 2023 pronunciata dal Tribunale di Siena.
Riconoscendo che le somme già corrisposte all'avente diritto nella misura R_ di euro 100 mila euro, pagati prima del 31 dicembre 2011 – rivalutate all'attualità nel confronto tra il dare e l'avere, impostato comparando grandezze omogenee - hanno estinto satisfattivamente ogni obbligazione risarcitoria maturata a carico del responsabile del danno e della Impresa di assicurazioni.
In accoglimento della impugnazione incidentale proposta da “ voglia RT la Corte di Appello di Firenze riformare, in parte qua, la sentenza numero 3 / 2023 del
Tribunale di Siena, riducendo l'entità del danno patrimoniale risarcibile, da liquidare in non oltre 15 mila euro – anziché in euro 33.750,00= - avendone parametrato
l'ammontare delle risorse effettivamente disponibili, residuate una volta soddisfatte le primarie ed insopprimibili necessità di mantenimento assorbite dalla “quota sibi” riservata al percettore del reddito, avuto riguardo alla entità del reddito netto annuale di euro
10.000,00= ed alla durata effettiva di tre soli anni di vita residua.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3/2023 del Tribunale di Siena, in materia di liquidazione del danno da sinistro stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
- quale procuratore speciale di in proprio e nella CP_7 Controparte_8 qualità di esercente la potestà sulle figlie minori e tutte Per_1 Parte_3
(congiunte e) eredi del de cuius - aveva citato innanzi al Tribunale di Siena R_ la affinché venisse condannata al risarcimento di tutti i danni, ON patrimoniali e non, subiti da a seguito del sinistro occorso in data R_
13.11.2008, in cui il proprietario e conducente dell'autoveicolo Fiat Punto tg SI 400407,
, era immediatamente deceduto, mentre terzo trasportato, Persona_3 R_ aveva subito gravi lesioni;
precisava, altresì, che in data 19.01.2012 il danneggiato era deceduto per cause indipendenti dal sinistro. R_
Nel costituirsi in giudizio, parte convenuta non contestava l'an debeatur e le modalità di accadimento del sinistro, ma deduceva un concorso di colpa del danneggiato per non aver indossato la cintura di sicurezza, oltre a contestare il quantum del danno globalmente richiesto, ritenendo che le somme già corrisposte e trattenute in acconto del maggior avere, pari a € 100.000,00, fossero integralmente satisfattive del danno.
La causa, istruita mediante CTU medico legale, veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.06.2017, con condanna della compagnia assicurativa a pagare in favore di parte attrice un risarcimento danni, ulteriore rispetto agli acconti già corrisposti, pari a €.192.531,00, oltre interessi legali, rivalutazione, spese processuali e di CTU. La sentenza veniva appellata dall'assicuratore dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze la quale, ritenuto necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante, dichiarava la nullità della sentenza e rimetteva la causa al Tribunale di Siena per la riassunzione.
Riassunto il processo ai sensi dell'art. 353 cpc da nei confronti della Parte_1 compagnia assicurativa (già , nonché nei confronti di OP CP_9
e , quali eredi del proprietario e conducente dell'auto CP_3 CP_4 ER
, che restavano contumaci, il Tribunale di Siena con sentenza 3/23, rilevato che l'an
[...] debeatur era pacifico, ha quantificato il danno patito dal de cuius nell'importo di €
63.618,01 a titolo di danno non patrimoniale e di € 33.750,00 a titolo di danno patrimoniale e, rilevato che l'assicuratore aveva corrisposto al quando ancora era R_ in vita, €.100.00,00, ha ritenuto tale pagamento estintivo di ogni ragione di credito e respinto la domanda, compensando le spese di lite.
In particolare, in punto di danno non patrimoniale ha rilevato che: “la distinzione tra danno biologico e danno morale rileva ancora più incisivamente nell'ipotesi di decesso del danneggiato in epoca antecedente alla liquidazione del danno per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio atteso che il primo (danno biologico) va parametrato alla durata effettiva della vita trovando siffatta correlazione la propria giustificazione nel fatto che la persona offesa ha sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione alla sua integrità psicofisica soltanto durante il tempo, noto, trascorso dal sinistro alla morte (Cass. n. 4551/2019). In tal senso la giurisprudenza:
«Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto jure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile. Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti» (Cass. n. 41933/2021).
Diversamente accade con riguardo alla voce di danno morale che mantiene la sua autonomia non essendo conglobabile nel danno biologico visto che "si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato" (Cass. n.
25164/2020). “Il danno morale, quale sofferenza interiore patita dal soggetto leso, si realizza nel momento stesso in cui l'evento dannoso si verifica, di modo che la sua liquidazione dev'essere effettuata con riferimento a tale momento, senza che assuma rilievo la durata del periodo di residua sopravvivenza della vittima, come invece accade con riferimento alle ripercussioni afferenti alla sfera dinamico-relazionale del soggetto, naturalmente suscettibili di proiezione futura in rapporto alla sua effettiva permanenza in vita” (Con la predetta sentenza n. 12060/2022 i Giudici di
Legittimità hanno cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Perugia che aveva liquidato il danno non patrimoniale c.d. "morale" all'effettiva sopravvivenza dell'offeso a seguito del sinistro e non la sua aspettativa di vita, in dispregio del carattere "istantaneo del medesimo").
Dunque, fatte proprie le risultanze peritali ed applicata la tabella milanese, ha così quantificato il danno:
“Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 70 x 99,00 = € 6.930,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% x 40 € 2.970,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% x 40 = € 1.980
Totale danno biologico temporaneo € 11.880,00.
Tale somma deve essere integralmente riconosciuta in favore degli eredi del danneggiato.
Venendo al calcolo dell'invalidità permanente, richiamando quanto già esposto con riguardo all'autonomia del danno morale rispetto a quello biologico, chi giudica ritiene di liquidare anche la componente di quest'ultima voce di danno consistente nel patema d'animo che accompagna vicende come quella in esame da parte chi ne sia involontario protagonista, il patema d'animo collegato all'intervento chirurgico subito, all'immobilizzazione che ne è conseguita, alla successiva terapia di riabilitazione motoria presso una casa di cura per oltre due mesi, ai condizionamenti derivanti Per_ dall'invalidità, anche tenuto della ancora giovane età del
Età del danneggiato alla data del sinistro 42 anni
Percentuale di invalidità permanente 25%
Punto danno biologico € 3.793,33
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 41%) € 1.555,27
Danno permanente totale € 106.303,43
Ora da tale somma, in ossequio a quanto motivato in precedenza va epurata la voce di danno morale pari al 41% dell'importo complessivamente dovuto per l'invalidità permanente. Il danno morale viene così determinato in €
43.584,41 integralmente liquidabile in favore degli eredi.
Il danno biologico (€ 62.719,02 calcolato sul valore di € 3.793,33 a punto) sarà invece risarcibile con riferimento alla vita effettiva del danneggiato dopo il sinistro e pertanto nella misura in un decimo, € 6.272,00, somma così determinata sulla base del criterio della proporzionalità giacché la vita effettiva (tre anni) non supera la frazione di 1/10 della durata della vita futura, presunta secondo statistiche (almeno ulteriori 30 anni dopo l'infortunio) avuto riguardo all'età del leso al momento dell'incidente (42 anni). Tale somma va maggiorata del 30% rispetto a quello forfettizzato in base ai criteri tabellari "nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quello ordinariamente conseguenti alla menomazione” (Cass. n.
25164/2020) trovando tale riconoscimento giustificazione nelle specifiche circostanze addotte da parte attrice, non espressamente contestate dalla controparte, quali: la necessità di deambulare con le stampelle, l'impossibilità di camminare in posizione retta, di guidare, di accompagnare i figli a scuola, non essere più in grado di svolgere le attività di vita quotidiana come lavarsi, vestirsi, cucinare, ecc. Per_ Di conseguenza la somma spettate alle eredi del a titolo di danno permanente sarà pari a € 51.738,01 di cui €
8.153,60 (€ 6.272,00 aumentato del 30%) a titolo di danno biologico e €.43.584,41 a titolo di danno morale.
A tale importo va aggiunto quello di € 11.880,00 riconosciuto per i periodi di invalidità temporanea. Il danno non patrimoniale complessivo risulta pertanto pari a € 63.618,01.
Non ammissibile, inoltre, la liquidazione del danno “esistenziale” e del danno “da vita di relazione” come poste di danno distinte ed autonome rispetto al danno biologico in quanto ne costituirebbero un'indefettibile duplicazione risarcitoria per appartenere alla stessa area protetta dall'art. 32 della Carta Costituzionale (cfr. Cass. n. 23469/2018)”.
Quanto al danno patrimoniale, ha evidenziato che: “al CTU non è stato chiesto di accertare l'eventuale Per_ incidenza delle lesioni subite sulla capacità lavorativa dell'offeso pur tuttavia, tenuto conto del fatto che il aveva lavorato come bracciante agricolo, un'attività che comporta un notevole dispendio di energia e sforzo fisico, può ritenersi condivisibile quanto sostenuto dal CTP di parte attrice, dott. , e considerare una limitazione Persona_4 nell'espletamento dell'attività lavorativa in misura percentuale pari al danno biologico accertato. In tal caso, però, la riduzione della capacità lavorativa specifica deve essere determinata nel 25% cioè nella stessa percentuale di Per_ invalidità permanente determinata dalla dott.ssa nella consulenza tecnica d'ufficio (e non nel 30% percentuale di invalidità permanente ritenuta dal CTP).
Il risarcimento del danno patrimoniale non può che essere parametrato alla vita effettiva del danneggiato, nella specie tre anni, non potendosi riconoscere la produzione di un reddito per il tempo successivo alla sua morte: “Nel caso in cui al momento della liquidazione la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi e richiesto dagli eredi "jure successionis", cosicché la morte della persona, sopravvenuta prima della liquidazione del risarcimento, rende misurabile e rapportabile alla durata della vita successiva alla menomazione l'incidenza negativa da questa arrecata” (Cass. n. 10942/2003).
Orbene, la documentazione fiscale versata in atti, CUD relativi agli anni 2008 e 2009, attesta un reddito annuo lordo di circa € 15.000,00. Detto importo non può essere posto a base del calcolo del risarcimento da liquidare in favore degli eredi nella sua integrità, sia perché la menomazione della capacità lavorativa riconosciuta non è assoluta ma del 25% sia perché dal reddito lordo va detratto il carico fiscale e la quota che la vittima avrebbe destinato a sé, c.d. “quota sibi”; il reddito depurato delle predette voci va poi riferito non alla durata probabile di vita del danneggiato bensì al numero di anni di effettiva sopravvivenza dalla data del sinistro alla morte (tre). “Quando la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa sopravvenuta e indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto
è chiamato a rispondere, la determinazione dei danni futuri che gli eredi del defunto richiedano "iure successionis" e non "iure proprio", va effettuata con riferimento non alla durata probabile, ma alla durata effettiva della vita del danneggiato, sicché non è più giustificato il metodo di liquidazione basato sulla capitalizzazione attuariale del triplo della pensione sociale” (Cass. n. 489/1999).
Quindi, nella fattispecie concreta, anche a prescindere dal carico fiscale, detraendo la sola “quota sibi” - che si ritiene opportuno quantificare in un quarto del reddito lordo tenuto conto del numero di componenti del nucleo familiare R_
la moglie e le due figlie e ) – il danno patrimoniale risulta pari
[...] Controparte_8 Per_1 Parte_3
a € 33.750,00 così calcolato: reddito lordo annuo relativo a 3 anni € 15.000 x 3 = € 45.000 da cui va detratto il 25%.
Il danno patrimoniale da lucro cessante viene determinato, in via equitativa ex art. 2056 c.c., in € 33.750,00.
In conclusione, anche a voler aderire all'ipotesi più favorevole per parte attrice e condividere le risultanze della CTP di parte attrice in ordine alla menomazione della capacità lavorativa, le somme pacificamente già corrisposte dalla
[...]
Per_ al ancora in vita, €.100.00,00, appaiono pienamente satisfattive sia del danno non patrimoniale CP_5 complessivo pari a € 63.618,01 sia di quello patrimoniale € 33.750,00”.
ha impugnato tale sentenza facendo valere quattro motivi d'appello: Parte_1
I. Col primo motivo, ha censurato la decisione del tribunale di parametrare il danno biologico permanente alla durata effettiva della vita effettiva del de cuius, anziché all'aspettativa di vita ordinaria per un uomo di 41 anni, sulla base delle statistiche demografiche, deducendo che ciò favorirebbe in modo ingiustificato il responsabile del danno con gravissimo pregiudizio per gli eredi del medesimo;
II. Col secondo motivo, ha censurato l'omessa liquidazione del danno esistenziale e alla vita di relazione, rivendicando l'autonomia di tale voce rispetto al danno biologico;
III. Col terzo motivo, ha lamentato che il tribunale avesse quantificato la riduzione della sua capacità lavorativa specifica nella misura del 25% indicata in via generale dal ctu quale percentuale di invalidità permanente, anziché in quella del 30 % specificamente determinata dal suo C.T.P.;
IV. Col quarto motivo, infine, ha lamentato che il primo giudice avesse parametrato il suddetto danno da perdita reddituale alla vita effettiva del danneggiato, nella specie tre anni, affermando che non si poteva riconoscere la produzione di un reddito per il tempo successivo alla sua morte, reiterando, sul punto, la doglianza sub I.
L'assicuratore s'è costituito, chiedendo il rigetto dell'impugnazione ed evidenziando di non ambire alla ripetizione della somma pagata all'avente diritto, ma di aver interesse, nella denegata ipotesi in cui l'accoglimento della impugnazione principale dovesse innalzare l'importo del danno risarcibile in misura eccedente le anticipazioni pregresse, a proporre appello incidentale in punto di liquidazione del danno patrimoniale;
nello specifico, ha rilevato che la sentenza del Tribunale di Siena era errata nella parte in cui prendeva in considerazione in “reddito lordo” anziché il “reddito netto”, e nella parte in cui ipotizzava che nonostante tale reddito non superasse gli 800,00 euro al mese il de cuius potesse destinarne ¼ alla famiglia;
ha quindi chiesto che tale voce risarcitoria fosse quantificata nella somma di euro 15.000,00 anziché 33.750,00 - ma come ben si comprende dalla premessa per il solo caso di accoglimento dell'appello principale (ovvero qualora fosse riconosciuto un residuo credito agli appellanti, al netto dell'importo ricevuto dal de cuius).
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare dell'8.5.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 9.5.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
2. Il perimetro della decisione.
Nella presente controversia, fin dal primo grado di giudizio, era pacifica la sussistenza dell'an debeatur; in particolare, del diritto del de cuius all'integrale risarcimento dei danni patiti (così come era pacifica la già avvenuta percezione, ante causam, tra il 2010 e il
2011, quando ancora il danneggiato era in vita, della somma di euro 100.000,00 dall'assicuratore).
Poiché, poi, non è stato impugnato dal il capo della sentenza relativo alla ER liquidazione del “danno morale”, e neppure quello relativo alla liquidazione del “danno biologico temporaneo”, tali statuizioni sono divenute incontrovertibili.
Dunque, oggetto del presente grado è la quantificazione del danno biologico permanente e quella del danno patrimoniale da perdita reddituale.
3. Il primo motivo d'appello.
Il danneggiato che era nato il 10.3.1966, il [...] è deceduto R_ per cause indipendenti dal sinistro e dai postumi invalidanti ad esso residuati.
L'appellante si duole della decisione del tribunale di parametrare il danno biologico permanente alla durata effettiva della vita effettiva del de cuius, anziché all'aspettativa di vita ordinaria per un uomo di 42 anni, sulla base delle statistiche demografiche, deducendo che ciò favorirebbe in modo ingiustificato il responsabile del danno con gravissimo pregiudizio per gli eredi del medesimo, rilevando che il danneggiato se fosse stato pagato quando era ancora in vita (com'era dovuto) avrebbe avuto diritto all'intero ammontare.
Tuttavia, la decisione del primo giudice merita piena conferma, perché conforme al consolidatissimo indirizzo della Suprema Corte (tra le sentenze più significative v. Cass.
489/99; 19057/03; 23053/09; 2297/11; 679/16), dal quale non v'è motivo di discostarsi, e rispetto al quale lo stesso appellante non muove alcuna critica giuridica, né offre una differente interpretazione logica.
Invero, secondo tale indirizzo (v. da ultimo Cass. 24.5.2023 n. 23), ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito (cd. danno “da premorienza” o danno “intermittente”), l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte. L'unica eccezione a tale regola ricorre quando l'età anagrafica della vittima fosse così avanzata da non consentire scarti tra effettività e probabilità di vita residua.
Nello specifico, il danno in esame (sconfessate dalla cassazione le tabelle milanesi sul punto) va liquidato assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (cfr. Cass. 29/12/2021 n. 41933), e ciò è esattamente quello che il tribunale ha fatto.
Dunque, il motivo va respinto.
4. Il secondo motivo d'appello.
Col secondo motivo d'impugnazione, ha censurato l'omessa liquidazione del danno ER esistenziale e alla vita di relazione, rivendicando l'autonomia di tale voce rispetto al danno biologico.
Anche tale motivo è infondato.
Invero, come correttamente rilevato dal primo giudice, non è ammissibile la liquidazione del danno “esistenziale” e del danno “da vita di relazione” come poste di danno distinte ed autonome rispetto al danno biologico, in quanto ne costituirebbero “un'indefettibile duplicazione risarcitoria per appartenere alla stessa area protetta dall'art. 32 della Carta
Costituzionale”.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, mentre, come confermato dall'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017, una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto” (così Cass. 20/08/2018 n.
20795).
La tesi di parte appellante ha, quale tacito presupposto, una nozione di danno biologico meramente formale e statica, che contrasta col dato normativo;
in particolare, secondo l'art. 138 cod. ass., “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. E' dunque la stessa nozione legale di danno biologico che impone di evidenziare come intanto tale danno è risarcibile, in quanto si traduca in un nocumento che incide sull'esistenza del soggetto, anche nell'aspetto relazionale. Come evidenziato dalla Suprema Corte (ad es. Cass. 7513/18), “Il danno alla salute in null'altro consiste, che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana: non è quindi concepibile un danno "da lesione della salute", ed un diverso ed ulteriore danno da
"incidenza della lesione della salute sulla vita quotidiana". Un danno alla salute che non incidesse sulla vita quotidiana non sarebbe nemmeno un danno risarcibile I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona”.
Dunque, nell'importo indicato dalla tabella milanese è già compresa la riparazione del danno esistenziale e alla vita di relazione conseguente alla lesione, nel suo aspetto standard, avuto riguardo alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Qualora poi il danneggiato alleghi e comprovi conseguenze anomale o del tutto peculiari, potrà ottenere una “personalizzazione” di tale danno “base”.
Nel caso in esame, peraltro, il danneggiato s'è visto riconoscere un aumento del danno risarcibile di ben il 30% (nonostante, a ben vedere, la necessità di deambulare con le stampelle, l'impossibilità di camminare in posizione retta e guidare, e il non essere più in grado di svolgere le attività di vita quotidiana come lavarsi, vestirsi, cucinare, posti dal tribunale a fondamento dell'incremento risarcitorio, non fossero affatto idonei a riconoscerlo, trattandosi di conseguenze certamente afflittive, ma che chiunque avrebbe avuto a parità di lesioni;
sul punto, tuttavia, non c'è motivo d'appello incidentale, dunque la questione è irrilevante).
Quindi, non v'è alcuna ragione per disporre un ulteriore incremento del complessivo credito a titolo di danno non patrimoniale.
Va infine effettuata una precisazione: nella propria memoria di replica l'appellata rileva che in conclusionale (nel par. 4) avrebbe introdotto una nuova domanda, ER inammissibile, per un danno alla vita di relazione dei congiunti, iure proprio.
In realtà, nonostante un'ambiguità terminologica nell'incipit di tale paragrafo, dove si fa effettivamente riferimento, in modo confuso, al “risarcimento del danno non patrimoniale esistenziale ed alla vita di relazione in favore dei congiunti del de cuius”, non v'è traccia nel corpo dell'atto dell'introduzione di una domanda iure proprio, né sotto il profilo della causa petendi né sotto quello del petitum; d'altro canto, è evidente che una domanda siffatta non sarebbe stata ammissibile, ex art. 345 c.p.c.
5. Il terzo motivo d'appello.
Col terzo motivo d'appello, si duole che il Tribunale abbia dichiarato di voler ER liquidare il danno da incapacità lavorativa specifica, e dunque da perdita reddituale, parametrandolo alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta dal C.T.U nel 25%
(posto che il ctu non aveva quantificato la percentuali d'incapacità lavorativa specifica perché non gli era stato chiesto di farlo); secondo l'appellante, considerato che ER svolgeva lavori pesanti (quale operaio agricolo), avrebbe dovuto a tale titolo essere riconosciuta la percentuale maggiore, del 30%, indicata dal suo ctp.
Benché l'appellante abbia ragione nell'affermare che la percentuale di incapacità lavorativa specifica, dovendo essere rapportato alle concrete mansioni del danneggiato, possa essere più elevata di quella dell'invalidità permanente, tuttavia il suo motivo è in concreto infondato, non confrontandosi con l'effettiva liquidazione del tribunale.
Benvero, il tribunale ha sì affermato di voler adottare la percentuale del 25%, per liquidare il danno patrimoniale da perdita di reddito, però poi ha di fatto ha moltiplicato per 3 (gli anni di sopravvivenza del danneggiato dopo il sinistro) il reddito annuo lordo di
15 mila euro, ottenendo il risultato di 45 mila euro, senza operare alcun decremento. A ben vedere, infatti, l'unico decremento che ha operato non è legato alla percentuale d'incapacità lavorativa, ma alla detrazione del 25%, quale quota sibi - ovvero quale parte del reddito che verosimilmente avrebbe destinato a soddisfare i propri R_ bisogni personali, piuttosto che a sostenere la famiglia (non si capisce, peraltro, il senso di tale detrazione, visto che qui non si discuteva del danno dei superstiti, iure proprio, per il venir meno del mantenimento a causa della diminuita capacità reddituale del proprio congiunto, ma del danno del defunto, fatto valere dai suoi eredi iure successionis; ma sul punto non v'è impugnazione).
Quindi, di fatto, il Tribunale ha concesso la valorizzazione del dato reddituale nella percentuale del 100 %, anziché del 25 % annunziata, tanto che, ove avesse adottato il criterio posto a fondamento dell'appello, del 30%, il risultato sarebbe stato deteriore: euro 10.125,00, al netto della “quota sibi”, anziché euro 33.750,00.
Ciò, peraltro, rende il motivo inammissibile, per concreto difetto d'interesse dell'appellante.
6. Il quarto motivo d'appello.
Col quarto motivo d'appello, infine, ha lamentato che il primo giudice avesse ER parametrato il suddetto danno da perdita reddituale alla vita effettiva del danneggiato, nella specie tre anni, affermando che non si poteva riconoscere la produzione di un reddito per il tempo successivo alla sua morte, ed ha sul punto sostanzialmente reiterato la doglianza sub I, di cui già s'evidenziato l'inconsistenza giuridica.
Come già argomentato, dal momento che agli appellati non è addebitato il decesso del trasportato, ma solo le lesioni personali sofferte dal medesimo – deceduto per cause indipendenti, tre anni e due mesi dopo l'incidente – la dimensione del danno reddituale è confinata all'interno dell'arco temporale di effettiva sopravvivenza. Una volta che il danneggiato sia deceduto, non si può più configurare un danno da decremento reddituale per l'ovvia ragione che, da un canto, egli non produce più alcun reddito e, dall'altro, non essendo più in vita, non patisce più alcun nocumento.
Vale dunque il reiterato principio di diritto a mente del quale la liquidazione dei danni patrimoniali conseguenti ad un'invalidità permanente (che al momento del sinistro si proiettano nel futuro) deve farsi normalmente mediante ricorso al criterio della capitalizzazione del reddito, essendo incerta la durata della vita fisica del danneggiato e la continuità di guadagno per tutta la ulteriore durata della vita lavorativa;
tuttavia, qualora nel corso del giudizio di liquidazione (o prima di esso) la persona danneggiata muoia per cause indipendenti dal fatto lesivo, la determinazione del danno da decremento reddituale, che gli eredi del defunto richiedano iure successionis, va effettuata con riferimento alla durata effettiva della vita del danneggiato stesso, non a quella probabile, in quanto, essendo ormai certa la durata del pregiudizio concretamente sofferto, è possibile calcolare l'indennizzo in misura corrispondente alla reintegrazione effettivamente dovuta (v. Cass. 20/01/1999, n. 489).
7. L'appello incidentale.
Nel proporre appello incidentale - a dispetto delle più generiche ed ampie conclusioni che si leggono in epigrafe, e con valenza interpretativa di esse - l'assicuratore ha evidenziato che il proprio interesse all'impugnazione incidentale era “subordinato all'esito della impugnazione principale nel senso che ove la liquidazione del danno eventualmente accordata dalla Corte di Appello eccedesse la somma coperta dai pagamenti anticipati
(ancorché rivalutati), in questa eventualità “ ” ambisce alla diversa e minore RT quantificazione del danno patrimoniale”.
Dunque, poiché l'appello principale è stato integralmente respinto, quello incidentale non dev'essere esaminato.
8. Le spese di lite.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all'appellato dall'appellante.
Quindi, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 52.001 a 260.000, in considerazione del quantum appellatum, secondo i valori medi per la fase di studio e introduttiva, stante la complessità media della controversia, esclusa la fase istruttoria-di trattazione, non espletata, e liquidata la fase decisoria secondo i valori minimi (posto che l'appellata, come da lei stesa riconosciuto,
s'è sostanzialmente limitata ad una breve replica), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di euro 7.440,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in qualità di procuratore speciale di Parte_1 Pt_2
(in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulle figlie minori
[...] Per_1
e , avverso la sentenza 3/23 del Tribunale di
[...] Parte_3
Siena, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello principale, dichiarando assorbito quello incidentale;
condanna parte appellante a corrispondere all'appellata le spese di lite, che liquida nella somma di euro 7.440,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 590/2023 promossa da:
(c.f. - in qualità di procuratore speciale di Parte_1 C.F._1
(c.f. ), in proprio e nella qualità di esercente la Parte_2 C.F._2 potestà sulle figlie minori ( e Per_1 CodiceFiscale_3 Parte_3
(c.f. ), quali congiunti ed eredi del de cuius sig.
[...] C.F._4 R_
nato in [...] il [...] e deceduto in data 19.01.2012 - con il patrocinio
[...] dell'avv. ELETTRA CERTO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLANTE contro
(già RT OP
), (c.f. , con il patrocinio dell'avv. FRANCESCO AMERINI,
[...] P.IVA_1 elettivamente domiciliata come da procura in atti
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
e nei confronti di
(c.f. ) e (c.f. CP_3 C.F._5 CP_4
), quali eredi del de cuius , proprietario e conducente C.F._6 Persona_3 del mezzo su cui viaggiava il dante causa degli appellanti, R_ APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia la Corte di Appello adita, contrariis rejectis,
1) in riforma integrale dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare obbligata
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore (già CP_1 [...]
, già rappresentata da OP ON
, assicuratrice dell'autoveicolo modello Fiat Punto Controparte_6 targato SI 400 407, di proprietà e condotto dal de cuius sig. , obbligata ex Persona_3 art. 141 C.D.A. a risarcire tutti i danni non patrimoniali e patrimoniali relativi al sinistro de quo in favore del sig. , nella qualità di procuratore speciale di Parte_1 Pt_2
e quali congiunti ed eredi del de cuius
[...] Per_1 Parte_3 R_
[...]
2) Conseguentemente, condannare in persona del legale RT rappresentante pro tempore, (già , OP già rappresentata da , ON Controparte_6 assicuratrice dell'autoveicolo modello Fiat Punto targato SI 400 407, di proprietà e condotto dal de cuius sig. , a risarcire tutti i danni non patrimoniali in favore Persona_3 di , nella qualità di procuratore speciale di , e Parte_1 Parte_2 Per_1
quali congiunti ed eredi del de cuius per la somma Parte_3 R_ complessiva di Euro 47.630,00, detratto l'importo già versato a titolo di acconto sul maggiore avere, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali da incapacità lavorativa specifica da determinarsi in via equitativa, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro fino al soddisfo o in quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
3) rigettare l'appello incidentale proposto da (già RT [...]
, già , in persona del legale OP ON rappresentante pro tempore, nei confronti degli appellanti, poiché infondato in fatto ed in diritto e carente di prova.
Con vittoria di spese, compensi, spese generali, oltre I.V.A. e C.P.A. del doppio grado di giudizio”.”
Per parte appellata:
“Voglia la Corte di Appello di Firenze – rigettata ogni contraria istanza – respingere poiché inammissibile ed infondata l'impugnazione principale proposta dalle parti appellanti avverso la sentenza numero 3 / 2023 pronunciata dal Tribunale di Siena.
Riconoscendo che le somme già corrisposte all'avente diritto nella misura R_ di euro 100 mila euro, pagati prima del 31 dicembre 2011 – rivalutate all'attualità nel confronto tra il dare e l'avere, impostato comparando grandezze omogenee - hanno estinto satisfattivamente ogni obbligazione risarcitoria maturata a carico del responsabile del danno e della Impresa di assicurazioni.
In accoglimento della impugnazione incidentale proposta da “ voglia RT la Corte di Appello di Firenze riformare, in parte qua, la sentenza numero 3 / 2023 del
Tribunale di Siena, riducendo l'entità del danno patrimoniale risarcibile, da liquidare in non oltre 15 mila euro – anziché in euro 33.750,00= - avendone parametrato
l'ammontare delle risorse effettivamente disponibili, residuate una volta soddisfatte le primarie ed insopprimibili necessità di mantenimento assorbite dalla “quota sibi” riservata al percettore del reddito, avuto riguardo alla entità del reddito netto annuale di euro
10.000,00= ed alla durata effettiva di tre soli anni di vita residua.”
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 3/2023 del Tribunale di Siena, in materia di liquidazione del danno da sinistro stradale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
- quale procuratore speciale di in proprio e nella CP_7 Controparte_8 qualità di esercente la potestà sulle figlie minori e tutte Per_1 Parte_3
(congiunte e) eredi del de cuius - aveva citato innanzi al Tribunale di Siena R_ la affinché venisse condannata al risarcimento di tutti i danni, ON patrimoniali e non, subiti da a seguito del sinistro occorso in data R_
13.11.2008, in cui il proprietario e conducente dell'autoveicolo Fiat Punto tg SI 400407,
, era immediatamente deceduto, mentre terzo trasportato, Persona_3 R_ aveva subito gravi lesioni;
precisava, altresì, che in data 19.01.2012 il danneggiato era deceduto per cause indipendenti dal sinistro. R_
Nel costituirsi in giudizio, parte convenuta non contestava l'an debeatur e le modalità di accadimento del sinistro, ma deduceva un concorso di colpa del danneggiato per non aver indossato la cintura di sicurezza, oltre a contestare il quantum del danno globalmente richiesto, ritenendo che le somme già corrisposte e trattenute in acconto del maggior avere, pari a € 100.000,00, fossero integralmente satisfattive del danno.
La causa, istruita mediante CTU medico legale, veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 28.06.2017, con condanna della compagnia assicurativa a pagare in favore di parte attrice un risarcimento danni, ulteriore rispetto agli acconti già corrisposti, pari a €.192.531,00, oltre interessi legali, rivalutazione, spese processuali e di CTU. La sentenza veniva appellata dall'assicuratore dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze la quale, ritenuto necessario procedere all'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante, dichiarava la nullità della sentenza e rimetteva la causa al Tribunale di Siena per la riassunzione.
Riassunto il processo ai sensi dell'art. 353 cpc da nei confronti della Parte_1 compagnia assicurativa (già , nonché nei confronti di OP CP_9
e , quali eredi del proprietario e conducente dell'auto CP_3 CP_4 ER
, che restavano contumaci, il Tribunale di Siena con sentenza 3/23, rilevato che l'an
[...] debeatur era pacifico, ha quantificato il danno patito dal de cuius nell'importo di €
63.618,01 a titolo di danno non patrimoniale e di € 33.750,00 a titolo di danno patrimoniale e, rilevato che l'assicuratore aveva corrisposto al quando ancora era R_ in vita, €.100.00,00, ha ritenuto tale pagamento estintivo di ogni ragione di credito e respinto la domanda, compensando le spese di lite.
In particolare, in punto di danno non patrimoniale ha rilevato che: “la distinzione tra danno biologico e danno morale rileva ancora più incisivamente nell'ipotesi di decesso del danneggiato in epoca antecedente alla liquidazione del danno per cause indipendenti dal fatto lesivo oggetto del giudizio atteso che il primo (danno biologico) va parametrato alla durata effettiva della vita trovando siffatta correlazione la propria giustificazione nel fatto che la persona offesa ha sopportato le conseguenze non patrimoniali della lesione alla sua integrità psicofisica soltanto durante il tempo, noto, trascorso dal sinistro alla morte (Cass. n. 4551/2019). In tal senso la giurisprudenza:
«Qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto jure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella statisticamente probabile. Il giudice di merito è tenuto a liquidare tale danno seguendo il criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio, e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti» (Cass. n. 41933/2021).
Diversamente accade con riguardo alla voce di danno morale che mantiene la sua autonomia non essendo conglobabile nel danno biologico visto che "si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato" (Cass. n.
25164/2020). “Il danno morale, quale sofferenza interiore patita dal soggetto leso, si realizza nel momento stesso in cui l'evento dannoso si verifica, di modo che la sua liquidazione dev'essere effettuata con riferimento a tale momento, senza che assuma rilievo la durata del periodo di residua sopravvivenza della vittima, come invece accade con riferimento alle ripercussioni afferenti alla sfera dinamico-relazionale del soggetto, naturalmente suscettibili di proiezione futura in rapporto alla sua effettiva permanenza in vita” (Con la predetta sentenza n. 12060/2022 i Giudici di
Legittimità hanno cassato con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Perugia che aveva liquidato il danno non patrimoniale c.d. "morale" all'effettiva sopravvivenza dell'offeso a seguito del sinistro e non la sua aspettativa di vita, in dispregio del carattere "istantaneo del medesimo").
Dunque, fatte proprie le risultanze peritali ed applicata la tabella milanese, ha così quantificato il danno:
“Punto base I.T.T. € 99,00
Giorni di invalidità temporanea totale 70 x 99,00 = € 6.930,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% x 40 € 2.970,00
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% x 40 = € 1.980
Totale danno biologico temporaneo € 11.880,00.
Tale somma deve essere integralmente riconosciuta in favore degli eredi del danneggiato.
Venendo al calcolo dell'invalidità permanente, richiamando quanto già esposto con riguardo all'autonomia del danno morale rispetto a quello biologico, chi giudica ritiene di liquidare anche la componente di quest'ultima voce di danno consistente nel patema d'animo che accompagna vicende come quella in esame da parte chi ne sia involontario protagonista, il patema d'animo collegato all'intervento chirurgico subito, all'immobilizzazione che ne è conseguita, alla successiva terapia di riabilitazione motoria presso una casa di cura per oltre due mesi, ai condizionamenti derivanti Per_ dall'invalidità, anche tenuto della ancora giovane età del
Età del danneggiato alla data del sinistro 42 anni
Percentuale di invalidità permanente 25%
Punto danno biologico € 3.793,33
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 41%) € 1.555,27
Danno permanente totale € 106.303,43
Ora da tale somma, in ossequio a quanto motivato in precedenza va epurata la voce di danno morale pari al 41% dell'importo complessivamente dovuto per l'invalidità permanente. Il danno morale viene così determinato in €
43.584,41 integralmente liquidabile in favore degli eredi.
Il danno biologico (€ 62.719,02 calcolato sul valore di € 3.793,33 a punto) sarà invece risarcibile con riferimento alla vita effettiva del danneggiato dopo il sinistro e pertanto nella misura in un decimo, € 6.272,00, somma così determinata sulla base del criterio della proporzionalità giacché la vita effettiva (tre anni) non supera la frazione di 1/10 della durata della vita futura, presunta secondo statistiche (almeno ulteriori 30 anni dopo l'infortunio) avuto riguardo all'età del leso al momento dell'incidente (42 anni). Tale somma va maggiorata del 30% rispetto a quello forfettizzato in base ai criteri tabellari "nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quello ordinariamente conseguenti alla menomazione” (Cass. n.
25164/2020) trovando tale riconoscimento giustificazione nelle specifiche circostanze addotte da parte attrice, non espressamente contestate dalla controparte, quali: la necessità di deambulare con le stampelle, l'impossibilità di camminare in posizione retta, di guidare, di accompagnare i figli a scuola, non essere più in grado di svolgere le attività di vita quotidiana come lavarsi, vestirsi, cucinare, ecc. Per_ Di conseguenza la somma spettate alle eredi del a titolo di danno permanente sarà pari a € 51.738,01 di cui €
8.153,60 (€ 6.272,00 aumentato del 30%) a titolo di danno biologico e €.43.584,41 a titolo di danno morale.
A tale importo va aggiunto quello di € 11.880,00 riconosciuto per i periodi di invalidità temporanea. Il danno non patrimoniale complessivo risulta pertanto pari a € 63.618,01.
Non ammissibile, inoltre, la liquidazione del danno “esistenziale” e del danno “da vita di relazione” come poste di danno distinte ed autonome rispetto al danno biologico in quanto ne costituirebbero un'indefettibile duplicazione risarcitoria per appartenere alla stessa area protetta dall'art. 32 della Carta Costituzionale (cfr. Cass. n. 23469/2018)”.
Quanto al danno patrimoniale, ha evidenziato che: “al CTU non è stato chiesto di accertare l'eventuale Per_ incidenza delle lesioni subite sulla capacità lavorativa dell'offeso pur tuttavia, tenuto conto del fatto che il aveva lavorato come bracciante agricolo, un'attività che comporta un notevole dispendio di energia e sforzo fisico, può ritenersi condivisibile quanto sostenuto dal CTP di parte attrice, dott. , e considerare una limitazione Persona_4 nell'espletamento dell'attività lavorativa in misura percentuale pari al danno biologico accertato. In tal caso, però, la riduzione della capacità lavorativa specifica deve essere determinata nel 25% cioè nella stessa percentuale di Per_ invalidità permanente determinata dalla dott.ssa nella consulenza tecnica d'ufficio (e non nel 30% percentuale di invalidità permanente ritenuta dal CTP).
Il risarcimento del danno patrimoniale non può che essere parametrato alla vita effettiva del danneggiato, nella specie tre anni, non potendosi riconoscere la produzione di un reddito per il tempo successivo alla sua morte: “Nel caso in cui al momento della liquidazione la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, alla valutazione probabilistica va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi e richiesto dagli eredi "jure successionis", cosicché la morte della persona, sopravvenuta prima della liquidazione del risarcimento, rende misurabile e rapportabile alla durata della vita successiva alla menomazione l'incidenza negativa da questa arrecata” (Cass. n. 10942/2003).
Orbene, la documentazione fiscale versata in atti, CUD relativi agli anni 2008 e 2009, attesta un reddito annuo lordo di circa € 15.000,00. Detto importo non può essere posto a base del calcolo del risarcimento da liquidare in favore degli eredi nella sua integrità, sia perché la menomazione della capacità lavorativa riconosciuta non è assoluta ma del 25% sia perché dal reddito lordo va detratto il carico fiscale e la quota che la vittima avrebbe destinato a sé, c.d. “quota sibi”; il reddito depurato delle predette voci va poi riferito non alla durata probabile di vita del danneggiato bensì al numero di anni di effettiva sopravvivenza dalla data del sinistro alla morte (tre). “Quando la persona danneggiata muoia nel corso del giudizio di liquidazione del danno per causa sopravvenuta e indipendente dal fatto lesivo di cui il convenuto
è chiamato a rispondere, la determinazione dei danni futuri che gli eredi del defunto richiedano "iure successionis" e non "iure proprio", va effettuata con riferimento non alla durata probabile, ma alla durata effettiva della vita del danneggiato, sicché non è più giustificato il metodo di liquidazione basato sulla capitalizzazione attuariale del triplo della pensione sociale” (Cass. n. 489/1999).
Quindi, nella fattispecie concreta, anche a prescindere dal carico fiscale, detraendo la sola “quota sibi” - che si ritiene opportuno quantificare in un quarto del reddito lordo tenuto conto del numero di componenti del nucleo familiare R_
la moglie e le due figlie e ) – il danno patrimoniale risulta pari
[...] Controparte_8 Per_1 Parte_3
a € 33.750,00 così calcolato: reddito lordo annuo relativo a 3 anni € 15.000 x 3 = € 45.000 da cui va detratto il 25%.
Il danno patrimoniale da lucro cessante viene determinato, in via equitativa ex art. 2056 c.c., in € 33.750,00.
In conclusione, anche a voler aderire all'ipotesi più favorevole per parte attrice e condividere le risultanze della CTP di parte attrice in ordine alla menomazione della capacità lavorativa, le somme pacificamente già corrisposte dalla
[...]
Per_ al ancora in vita, €.100.00,00, appaiono pienamente satisfattive sia del danno non patrimoniale CP_5 complessivo pari a € 63.618,01 sia di quello patrimoniale € 33.750,00”.
ha impugnato tale sentenza facendo valere quattro motivi d'appello: Parte_1
I. Col primo motivo, ha censurato la decisione del tribunale di parametrare il danno biologico permanente alla durata effettiva della vita effettiva del de cuius, anziché all'aspettativa di vita ordinaria per un uomo di 41 anni, sulla base delle statistiche demografiche, deducendo che ciò favorirebbe in modo ingiustificato il responsabile del danno con gravissimo pregiudizio per gli eredi del medesimo;
II. Col secondo motivo, ha censurato l'omessa liquidazione del danno esistenziale e alla vita di relazione, rivendicando l'autonomia di tale voce rispetto al danno biologico;
III. Col terzo motivo, ha lamentato che il tribunale avesse quantificato la riduzione della sua capacità lavorativa specifica nella misura del 25% indicata in via generale dal ctu quale percentuale di invalidità permanente, anziché in quella del 30 % specificamente determinata dal suo C.T.P.;
IV. Col quarto motivo, infine, ha lamentato che il primo giudice avesse parametrato il suddetto danno da perdita reddituale alla vita effettiva del danneggiato, nella specie tre anni, affermando che non si poteva riconoscere la produzione di un reddito per il tempo successivo alla sua morte, reiterando, sul punto, la doglianza sub I.
L'assicuratore s'è costituito, chiedendo il rigetto dell'impugnazione ed evidenziando di non ambire alla ripetizione della somma pagata all'avente diritto, ma di aver interesse, nella denegata ipotesi in cui l'accoglimento della impugnazione principale dovesse innalzare l'importo del danno risarcibile in misura eccedente le anticipazioni pregresse, a proporre appello incidentale in punto di liquidazione del danno patrimoniale;
nello specifico, ha rilevato che la sentenza del Tribunale di Siena era errata nella parte in cui prendeva in considerazione in “reddito lordo” anziché il “reddito netto”, e nella parte in cui ipotizzava che nonostante tale reddito non superasse gli 800,00 euro al mese il de cuius potesse destinarne ¼ alla famiglia;
ha quindi chiesto che tale voce risarcitoria fosse quantificata nella somma di euro 15.000,00 anziché 33.750,00 - ma come ben si comprende dalla premessa per il solo caso di accoglimento dell'appello principale (ovvero qualora fosse riconosciuto un residuo credito agli appellanti, al netto dell'importo ricevuto dal de cuius).
La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare dell'8.5.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 9.5.2025 e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
2. Il perimetro della decisione.
Nella presente controversia, fin dal primo grado di giudizio, era pacifica la sussistenza dell'an debeatur; in particolare, del diritto del de cuius all'integrale risarcimento dei danni patiti (così come era pacifica la già avvenuta percezione, ante causam, tra il 2010 e il
2011, quando ancora il danneggiato era in vita, della somma di euro 100.000,00 dall'assicuratore).
Poiché, poi, non è stato impugnato dal il capo della sentenza relativo alla ER liquidazione del “danno morale”, e neppure quello relativo alla liquidazione del “danno biologico temporaneo”, tali statuizioni sono divenute incontrovertibili.
Dunque, oggetto del presente grado è la quantificazione del danno biologico permanente e quella del danno patrimoniale da perdita reddituale.
3. Il primo motivo d'appello.
Il danneggiato che era nato il 10.3.1966, il [...] è deceduto R_ per cause indipendenti dal sinistro e dai postumi invalidanti ad esso residuati.
L'appellante si duole della decisione del tribunale di parametrare il danno biologico permanente alla durata effettiva della vita effettiva del de cuius, anziché all'aspettativa di vita ordinaria per un uomo di 42 anni, sulla base delle statistiche demografiche, deducendo che ciò favorirebbe in modo ingiustificato il responsabile del danno con gravissimo pregiudizio per gli eredi del medesimo, rilevando che il danneggiato se fosse stato pagato quando era ancora in vita (com'era dovuto) avrebbe avuto diritto all'intero ammontare.
Tuttavia, la decisione del primo giudice merita piena conferma, perché conforme al consolidatissimo indirizzo della Suprema Corte (tra le sentenze più significative v. Cass.
489/99; 19057/03; 23053/09; 2297/11; 679/16), dal quale non v'è motivo di discostarsi, e rispetto al quale lo stesso appellante non muove alcuna critica giuridica, né offre una differente interpretazione logica.
Invero, secondo tale indirizzo (v. da ultimo Cass. 24.5.2023 n. 23), ove la persona offesa sia deceduta per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito (cd. danno “da premorienza” o danno “intermittente”), l'ammontare del danno spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, in quanto la durata della vita futura, in tal caso, non costituisce più un valore ancorato alla mera probabilità statistica, ma è un dato noto;
d'altra parte, non è giuridicamente configurabile un danno risarcibile in favore della persona per il tempo successivo alla sua morte. L'unica eccezione a tale regola ricorre quando l'età anagrafica della vittima fosse così avanzata da non consentire scarti tra effettività e probabilità di vita residua.
Nello specifico, il danno in esame (sconfessate dalla cassazione le tabelle milanesi sul punto) va liquidato assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti (cfr. Cass. 29/12/2021 n. 41933), e ciò è esattamente quello che il tribunale ha fatto.
Dunque, il motivo va respinto.
4. Il secondo motivo d'appello.
Col secondo motivo d'impugnazione, ha censurato l'omessa liquidazione del danno ER esistenziale e alla vita di relazione, rivendicando l'autonomia di tale voce rispetto al danno biologico.
Anche tale motivo è infondato.
Invero, come correttamente rilevato dal primo giudice, non è ammissibile la liquidazione del danno “esistenziale” e del danno “da vita di relazione” come poste di danno distinte ed autonome rispetto al danno biologico, in quanto ne costituirebbero “un'indefettibile duplicazione risarcitoria per appartenere alla stessa area protetta dall'art. 32 della Carta
Costituzionale”.
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, “costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno esistenziale, mentre, come confermato dall'art. 138, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 209 del 2005, nel testo modificato dalla l. n. 124 del 2017, una differente ed autonoma valutazione deve essere compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto” (così Cass. 20/08/2018 n.
20795).
La tesi di parte appellante ha, quale tacito presupposto, una nozione di danno biologico meramente formale e statica, che contrasta col dato normativo;
in particolare, secondo l'art. 138 cod. ass., “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. E' dunque la stessa nozione legale di danno biologico che impone di evidenziare come intanto tale danno è risarcibile, in quanto si traduca in un nocumento che incide sull'esistenza del soggetto, anche nell'aspetto relazionale. Come evidenziato dalla Suprema Corte (ad es. Cass. 7513/18), “Il danno alla salute in null'altro consiste, che nella compromissione del compimento degli atti della vita quotidiana: non è quindi concepibile un danno "da lesione della salute", ed un diverso ed ulteriore danno da
"incidenza della lesione della salute sulla vita quotidiana". Un danno alla salute che non incidesse sulla vita quotidiana non sarebbe nemmeno un danno risarcibile I postumi permanenti, per essere tali, debbono necessariamente incidere sulla vita della vittima: per danno biologico deve intendersi infatti non la semplice lesione all'integrità psicofisica in sé e per sé, ma piuttosto la conseguenza del pregiudizio stesso sul modo di essere della persona”.
Dunque, nell'importo indicato dalla tabella milanese è già compresa la riparazione del danno esistenziale e alla vita di relazione conseguente alla lesione, nel suo aspetto standard, avuto riguardo alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
Qualora poi il danneggiato alleghi e comprovi conseguenze anomale o del tutto peculiari, potrà ottenere una “personalizzazione” di tale danno “base”.
Nel caso in esame, peraltro, il danneggiato s'è visto riconoscere un aumento del danno risarcibile di ben il 30% (nonostante, a ben vedere, la necessità di deambulare con le stampelle, l'impossibilità di camminare in posizione retta e guidare, e il non essere più in grado di svolgere le attività di vita quotidiana come lavarsi, vestirsi, cucinare, posti dal tribunale a fondamento dell'incremento risarcitorio, non fossero affatto idonei a riconoscerlo, trattandosi di conseguenze certamente afflittive, ma che chiunque avrebbe avuto a parità di lesioni;
sul punto, tuttavia, non c'è motivo d'appello incidentale, dunque la questione è irrilevante).
Quindi, non v'è alcuna ragione per disporre un ulteriore incremento del complessivo credito a titolo di danno non patrimoniale.
Va infine effettuata una precisazione: nella propria memoria di replica l'appellata rileva che in conclusionale (nel par. 4) avrebbe introdotto una nuova domanda, ER inammissibile, per un danno alla vita di relazione dei congiunti, iure proprio.
In realtà, nonostante un'ambiguità terminologica nell'incipit di tale paragrafo, dove si fa effettivamente riferimento, in modo confuso, al “risarcimento del danno non patrimoniale esistenziale ed alla vita di relazione in favore dei congiunti del de cuius”, non v'è traccia nel corpo dell'atto dell'introduzione di una domanda iure proprio, né sotto il profilo della causa petendi né sotto quello del petitum; d'altro canto, è evidente che una domanda siffatta non sarebbe stata ammissibile, ex art. 345 c.p.c.
5. Il terzo motivo d'appello.
Col terzo motivo d'appello, si duole che il Tribunale abbia dichiarato di voler ER liquidare il danno da incapacità lavorativa specifica, e dunque da perdita reddituale, parametrandolo alla percentuale di invalidità permanente riconosciuta dal C.T.U nel 25%
(posto che il ctu non aveva quantificato la percentuali d'incapacità lavorativa specifica perché non gli era stato chiesto di farlo); secondo l'appellante, considerato che ER svolgeva lavori pesanti (quale operaio agricolo), avrebbe dovuto a tale titolo essere riconosciuta la percentuale maggiore, del 30%, indicata dal suo ctp.
Benché l'appellante abbia ragione nell'affermare che la percentuale di incapacità lavorativa specifica, dovendo essere rapportato alle concrete mansioni del danneggiato, possa essere più elevata di quella dell'invalidità permanente, tuttavia il suo motivo è in concreto infondato, non confrontandosi con l'effettiva liquidazione del tribunale.
Benvero, il tribunale ha sì affermato di voler adottare la percentuale del 25%, per liquidare il danno patrimoniale da perdita di reddito, però poi ha di fatto ha moltiplicato per 3 (gli anni di sopravvivenza del danneggiato dopo il sinistro) il reddito annuo lordo di
15 mila euro, ottenendo il risultato di 45 mila euro, senza operare alcun decremento. A ben vedere, infatti, l'unico decremento che ha operato non è legato alla percentuale d'incapacità lavorativa, ma alla detrazione del 25%, quale quota sibi - ovvero quale parte del reddito che verosimilmente avrebbe destinato a soddisfare i propri R_ bisogni personali, piuttosto che a sostenere la famiglia (non si capisce, peraltro, il senso di tale detrazione, visto che qui non si discuteva del danno dei superstiti, iure proprio, per il venir meno del mantenimento a causa della diminuita capacità reddituale del proprio congiunto, ma del danno del defunto, fatto valere dai suoi eredi iure successionis; ma sul punto non v'è impugnazione).
Quindi, di fatto, il Tribunale ha concesso la valorizzazione del dato reddituale nella percentuale del 100 %, anziché del 25 % annunziata, tanto che, ove avesse adottato il criterio posto a fondamento dell'appello, del 30%, il risultato sarebbe stato deteriore: euro 10.125,00, al netto della “quota sibi”, anziché euro 33.750,00.
Ciò, peraltro, rende il motivo inammissibile, per concreto difetto d'interesse dell'appellante.
6. Il quarto motivo d'appello.
Col quarto motivo d'appello, infine, ha lamentato che il primo giudice avesse ER parametrato il suddetto danno da perdita reddituale alla vita effettiva del danneggiato, nella specie tre anni, affermando che non si poteva riconoscere la produzione di un reddito per il tempo successivo alla sua morte, ed ha sul punto sostanzialmente reiterato la doglianza sub I, di cui già s'evidenziato l'inconsistenza giuridica.
Come già argomentato, dal momento che agli appellati non è addebitato il decesso del trasportato, ma solo le lesioni personali sofferte dal medesimo – deceduto per cause indipendenti, tre anni e due mesi dopo l'incidente – la dimensione del danno reddituale è confinata all'interno dell'arco temporale di effettiva sopravvivenza. Una volta che il danneggiato sia deceduto, non si può più configurare un danno da decremento reddituale per l'ovvia ragione che, da un canto, egli non produce più alcun reddito e, dall'altro, non essendo più in vita, non patisce più alcun nocumento.
Vale dunque il reiterato principio di diritto a mente del quale la liquidazione dei danni patrimoniali conseguenti ad un'invalidità permanente (che al momento del sinistro si proiettano nel futuro) deve farsi normalmente mediante ricorso al criterio della capitalizzazione del reddito, essendo incerta la durata della vita fisica del danneggiato e la continuità di guadagno per tutta la ulteriore durata della vita lavorativa;
tuttavia, qualora nel corso del giudizio di liquidazione (o prima di esso) la persona danneggiata muoia per cause indipendenti dal fatto lesivo, la determinazione del danno da decremento reddituale, che gli eredi del defunto richiedano iure successionis, va effettuata con riferimento alla durata effettiva della vita del danneggiato stesso, non a quella probabile, in quanto, essendo ormai certa la durata del pregiudizio concretamente sofferto, è possibile calcolare l'indennizzo in misura corrispondente alla reintegrazione effettivamente dovuta (v. Cass. 20/01/1999, n. 489).
7. L'appello incidentale.
Nel proporre appello incidentale - a dispetto delle più generiche ed ampie conclusioni che si leggono in epigrafe, e con valenza interpretativa di esse - l'assicuratore ha evidenziato che il proprio interesse all'impugnazione incidentale era “subordinato all'esito della impugnazione principale nel senso che ove la liquidazione del danno eventualmente accordata dalla Corte di Appello eccedesse la somma coperta dai pagamenti anticipati
(ancorché rivalutati), in questa eventualità “ ” ambisce alla diversa e minore RT quantificazione del danno patrimoniale”.
Dunque, poiché l'appello principale è stato integralmente respinto, quello incidentale non dev'essere esaminato.
8. Le spese di lite.
Le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse all'appellato dall'appellante.
Quindi, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 52.001 a 260.000, in considerazione del quantum appellatum, secondo i valori medi per la fase di studio e introduttiva, stante la complessità media della controversia, esclusa la fase istruttoria-di trattazione, non espletata, e liquidata la fase decisoria secondo i valori minimi (posto che l'appellata, come da lei stesa riconosciuto,
s'è sostanzialmente limitata ad una breve replica), dev'essere riconosciuta in favore dell'appellata la somma di euro 7.440,00.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , in qualità di procuratore speciale di Parte_1 Pt_2
(in proprio e nella qualità di esercente la potestà sulle figlie minori
[...] Per_1
e , avverso la sentenza 3/23 del Tribunale di
[...] Parte_3
Siena, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: respinge l'appello principale, dichiarando assorbito quello incidentale;
condanna parte appellante a corrispondere all'appellata le spese di lite, che liquida nella somma di euro 7.440,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 9.5.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Conte dott. ssa Carla Santese
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.