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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 31/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 426/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 426/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Fossati Parte_1 P.IVA_1
Massimo appellante contro
(C.F. ) e (C.F. ) in CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
proprio ed in rappresentanza dei figli minori (C.F. e Per_1 C.F._3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. De Felice Diego e Persona_2 C.F._4 dell'avv. Paternostro Bonomi Luca appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 21.02.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
20.02.2025)
OGGETTO: risarcimento danni da malpractice medica pagina 1 di 40 CONCLUSIONI
Per l'appellante Pt_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via preliminare e/o pregiudiziale
Dichiarare la nullità dell'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. n. 1710/2024 resa, nel procedimento ex art. 702bis c.p.c. recante RG n. 430/2022, dal Tribunale di Asti, G.I. dott. Pasquale Perfetti, in data 28/02/2024 e notificata il 29/02/2024.
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario e maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali. in via istruttoria
Disporre CTU medico-legale di carattere ostetrico-ginecologico e neuroradiologico, finalizzata a:
- descrivere le condizioni cliniche della sig.ra allorquando la medesima, alle ore CP_1
19,20 del 23/03/2009, giungeva presso il P.S. dell'Ospedale San Lazzaro di con contrazioni Pt_1
dolorose da alcune ore;
- accertare, sotto il profilo eziopatogenico, le cause della sofferenza ipossica del feto, verificatasi in occasione del parto della sig.ra ; CP_1
- verificare se tale sofferenza sia da porsi in rapporto di causalità materiale con le prestazioni professionali poste in essere dai sanitari dell' indipendentemente dalla sussistenza o Pt_2
meno di una condotta eventualmente colposa di questi ultimi;
- verificare, sulla base di un giudizio ex ante, se l'assistenza al travaglio ed al parto prestata nei confronti della paziente sia stata eseguita con tempestività, diligenza e perizia consone a
Specialisti di pari livello, nonché nel rispetto delle leges artis, delle conoscenze scientifiche, delle buone pratiche assistenziali relative all'epoca dell'evento in rassegna e se la stessa risultasse altresì adeguata con riferimento alle peculiarità cliniche del caso concreto;
- accertare, sempre sulla base di un giudizio ex ante, l'eventuale sussistenza, nella fattispecie, di elementi tali da rendere imperativa o anche solo opportuna l'esecuzione, da parte dei sanitari dell' di esami strumentali ed interventi diversi e/o ulteriori rispetto a quelli posti in Pt_2
essere;
- indicare quali fossero i suddetti interventi e se gli stessi avrebbero potuto rivelarsi idonei - e con pagina 2 di 40 quale probabilità di successo - a scongiurare l'evento per cui è causa, avuto riguardo allo stato della scienza relativo all'epoca dei fatti;
- in particolare, descrivere le Linee Guida esistenti all'epoca dei fatti con riferimento all'iter clinico, terapeutico ed assistenziale relativo al travaglio precipitoso in epoca gestazionale precoce;
- accertare se l'esecuzione di un taglio cesareo fosse o meno indicata al fine di ottenere un differente outcome fetale;
- stabilire se le prestazioni professionali oggetto delle avversarie contestazioni implicassero o meno la soluzione di problemi di speciale difficoltà, indicando, altresì, in caso affermativo, in cosa esattamente consistessero le questioni di particolare complessità, connesse alle prestazioni de quibus;
- accertare la natura e l'entità delle lesioni subite, da a seguito ed in conseguenza dei Per_1
fatti per cui è causa;
- determinare l'entità dei postumi invalidanti di natura permanente e temporanea residuati allo stabilizzarsi di tali lesioni, entità da valutarsi in termini di maggior danno rispetto a quello che, comunque ed in ogni caso, sarebbe reliquato nell'ipotesi di diverso approccio al caso clinico;
- accertare se i postumi de quibus siano suscettibili di evoluzione migliorativa.
Disporre informativa scritta, presso i competenti Uffici dell' Controparte_3
, finalizzata ad accertare la corresponsione, in favore di della
[...] Per_1
pensione di invalidità e/o dell'assegno di accompagnamento, nonchè l'ammontare dei suddetti emolumenti, ovvero, nell'ipotesi di riscontro negativo a tale richiesta, a conoscere se la minore si trovi nelle condizioni per poter percepire gli stessi. nel merito
Dato atto che, in data 22/07/2024, la Relyens Mutual Insurance, per conto dell'
[...]
, ha corrisposto le seguenti somme: Parte_3
- € 150.000,00 in favore della sig.ra in proprio, a titolo di sorte capitale;
CP_1
- € 200.000,00 in favore del sig. in proprio, a titolo di sorte capitale;
CP_2
- € 40.154,81 in favore dell'Avv. Diego De Felice, a titolo di spese legali;
- € 41.102,57 in favore dell'Avv. Luca Paternostro Bonomi, a titolo di spese legali;
- € 61.106,75 in favore dell'Agenzia delle Entrate, a titolo di pagamento dell'imposta di registro;
Dato altresì atto che, in data 22/07/2024, l' ha corrisposto l'ulteriore somma di Parte_2
pagina 3 di 40 € 50.000,00 in favore della sig.ra in proprio, a titolo di sorte capitale. CP_1
In via principale
In totale riforma dell'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. n. 1710/2024 resa, nel procedimento ex art. 702bis c.p.c. recante RG n. 430/2022, dal Tribunale di Asti, G.I. dott. Pasquale Perfetti, in data 28/02/2024 e comunicata il 29/02/2024
Assolvere l' da ogni avversaria domanda, in Parte_3
quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario e maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali.
In via subordinata
In parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. n. 1710/2024 resa, nel procedimento ex art. 702bis c.p.c. recante RG n. 430/2022, dal Tribunale di Asti, G.I. dott. Pasquale Perfetti, in data
28/02/2024 e comunicata il 29/02/2024
Ridurre, per i motivi esposti nel presente atto, le somme liquidate, nella citata ordinanza, dal
Tribunale di Asti, a titolo risarcitorio dei danni non patrimoniali e patrimoniali liquidati nei confronti dei sigg.ri e , in proprio e nella qualità di esercenti la CP_1 CP_2
responsabilità genitoriale sulla minore Per_1
Con vittoria di spese e compensi di lite relativi al presente grado di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario e maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali. in ogni caso
Compensare in tutto o, quantomeno in parte, le spese di lite liquidate all'esito del primo grado di giudizio. Condannare i sigg.ri e , in proprio e nella qualità di esercenti CP_1 CP_2
la responsabilità genitoriale sulla minore alla restituzione, in favore della Relyens Per_1
Mutual Insurance e dell' delle Parte_3 maggiori somme eventualmente percette in esito all'emananda sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Per gli appellati:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
pagina 4 di 40 1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'
[...]
in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
Parte_4
2) dichiarare inammissibile la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dall'
[...]
poiché priva di alcun presupposto e/o fondamento logico- Parte_4
giuridico, per le ragioni ampiamente esposte nella comparsa di costituzione;
3) dichiarare inammissibile la richiesta di informativa scritta presso i competenti Uffici dell'
[...]
per le ragioni esposte nella comparsa di Controparte_3
costituzione;
4) nel merito, respingere l'appello proposto dall' Parte_4 poiché infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 28.02.2024 Tribunale di Asti Sezione I Civile, Giudice Dott. Perfetti Pasquale, pubblicata il
29.02.2024 n. Rep. 1710/2024, comunicata dalla Cancelleria in data 29 febbraio 2024;
5) condannare l' al risarcimento dei danni ex art. Parte_4
art. 96, comma 1 e comma 3 c.p.c., in favore degli odierni appellati, Sigg.ri e CP_2 [...]
, in proprio ed in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e CP_1 Per_1
Persona_2
6) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, oltre spese e oneri accessori.
Con vittoria delle spese e degli onorari relativi al presente giudizio d'appello, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., e , in qualità di esercenti la CP_1 CP_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore convenivano in giudizio l' Per_1 [...]
e la Controparte_4 Controparte_5
chiedendo l'espletamento di consulenza tecnica preventiva finalizzata ad accertare la
[...] sussistenza di un rapporto di causalità tra l'assistenza al travaglio ed al parto prestata in data
24.03.2009 dai sanitari dell'Ospedale San Lazzaro di nei confronti di ed i Pt_1 CP_1
pregiudizi riportati dalla figlia minore in conseguenza della nascita. Per_1
In particolare, i ricorrenti ascrivevano la “paraplegia da ischemia midollare con spasticità spinale in estensione, scogliosi e deformità del piede sx” alle carenze di gestione e di valutazione pagina 5 di 40 del parto podalico in prematura, avvenuto, in modo troppo “frettoloso, con mancata profilassi antibiotica e per RDS (Respiratory Distress Syndrome); all'esecuzione di amnioressi (rottura artificiale delle acque); all'estrazione traumatica del feto, la quale aveva determinato una sofferenza fetale acuta, una sepsi neonatale ed una lesione midollare.
Si costituivano nell'ATP entrambi i resistenti contestando le deduzioni avverse ed eccependo, la
, l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso proposto nei suoi confronti. CP_6
Il giudice nominava Collegio peritale che depositava relazione definitiva nei termini assegnati.
Con successivo ricorso ex art. ex art. 702bis c.p.c e , in proprio ed in CP_1 CP_2
qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori e Per_1 Persona_2
adivano nuovamente il Tribunale di Asti al fine di sentir dichiarare la responsabilità dell
[...]
nella causazione dei danni non patrimoniali e Controparte_4
patrimoniali patiti a seguito delle prestazioni professionali poste in essere dai sanitari dell'Ospedale San Lazzaro di Alba.
Si costituiva in giudizio, l preliminarmente chiedendo il mutamento del rito in favore Pt_2 di quello ordinario ed eccependo l'intervenuta prescrizione ex artt. 2946 e 2947 c.c. dell'azione risarcitoria proposta dai ricorrenti, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
Persona_2
Contestava inoltre le domande proposte sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.
In particolare, sosteneva che la CTU espletata in sede di ATP fosse viziata da un iter logico non coerente, atteso che il dott. nel formulare le conclusioni medico-legali relative al Persona_3
caso, ritenendo sussistente la colpa a carico dei sanitari, si era immotivatamente discostato dalle risultanze alle quali erano pervenuti gli specialisti che componevano il collegio peritale i quali, Parte secondo l' avevano affermato che:
- nel caso di specie si era verificata una situazione di estrema rarità, travaglio precipitoso ed inarrestabile in una donna precesarizzata ed in epoca gestazionale assai precoce che aveva reso inevitabile l'espletamento del parto per via vaginale;
- a fronte di tale quadro, l'esecuzione di un taglio cesareo (peraltro controindicata) era inidonea a scongiurare la verificazione dei pregiudizi oggetto di causa;
pagina 6 di 40 - il successivo sviluppo di una lesione ischemica midollare doveva ritenersi, secondo criterio del più probabile che non, conseguenza delle condizioni di estrema instabilità emodinamica del neonato pretermine, pressoché impossibile da evitare nelle condizioni in cui si era reso necessario procedere al parto.
Parte resistente instava dunque per la rinnovazione della CTU di carattere ostetrico-ginecologico e neuroradiologico.
Sull'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c..
Esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
n. cron. 1710/2024 dep. 29.02.2024, resa a definizione del procedimento iscritto al n. 430/22 RG, il Tribunale di Asti:
1) condannava l' al pagamento, in favore di parti ricorrenti delle seguenti somme: Pt_2
- € 1.129.475,00 per danno permanente alla integrità psicofisica di Per_1
- € 7.128,00 per inabilità temporanea totale in capo a Per_1
- € 500.000,00, per perdita di chances professionali/economiche, in diretta conseguenza della lesione alla salute patita, in capo a Per_1
- € 200.000,00 in favore di ciascuno dei genitori per lesione del rapporto parentale con Per_1
[...]
2) condannava parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in
€ 870,00 per esposti, € 54.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA,
CPA;
- spese dell'ATP, nella misura ivi già liquidata.
Con riguardo alla posizione giuridica della paziente, il Tribunale rilevava in primo luogo che la struttura sanitaria era chiamata a rispondere contrattualmente ai sensi dell'art. 7 Legge n. 24 del
2017, con la conseguenza che una volta allegato l'inesatto svolgimento della prestazione, spettava alla struttura medica fornire prova circa la correttezza del proprio operato. Rimaneva invece a carico dei ricorrenti la prova del nesso eziologico tra la censurata condotta dei sanitari ed il lamentato danno.
Riteneva altresì di condividere, in considerazione della peculiarità della materia, l'orientamento di cui alla Cass. n. 27561 del 2017, per cui “in tema di responsabilità professionale sanitaria,
pagina 7 di 40 l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno” (pronuncia ribadita anche da Cass 7250 del 2018 e Cass. 26428 del 2020).
Ciò posto, il Tribunale osservava che nella fattispecie l'intero Collegio peritale, in modo unanime aveva concluso per la sussistenza (sotto un criterio probabilistico) della negligenza professionale, riscontrabile considerando la mancata giustificazione strumentale dell'amnioressi (rottura manuale delle acque) che nei fatti aveva comportato il prolasso del funicolo con conseguente sofferenza ipossiemica del feto per compressione dello stesso e quindi la necessità di un'accelerazione delle manovre estrattive con incrementato rischio di lesioni traumatiche al nevrasse. L'espletamento del parto con modalità più naturali avrebbe potuto probabilisticamente scongiurare le lesioni ischemico/traumatiche poi effettivamente verificatesi (relazione CTU pagg. 74 e 75). Gli stessi CTU avevano dato atto che la mancata registrazione cardiotocografica non consentiva di giudicare sull'opportunità dell'amnioressi provocata (relazione CTU pag. 45).
Il Tribunale rilevava dunque che, secondo i consulenti, dalle predette condotte era derivata con elevata probabilità, una sofferenza ischemica ed un trauma responsabile della lesione midollare, lesione evitabile con una progressione più naturale del parto, previa episiotomia.
Riteneva poi che le contestazioni alla CTU di parte resistente fossero infondate.
Quanto alle contestazioni di carattere neuroradiologico, il prof. aveva ben precisato Per_4
l'impossibilità di definire un'ipotesi diagnostica per le lesioni riportate dalla neonata che potesse ritenersi valida “oltre ogni ragionevole dubbio”, sulla base dei dati di imaging a disposizione, avendo il CTU altresì sottolineato che la documentazione disponibile era scarsa e di qualità modesta.
Assumeva quindi il Tribunale che la ragione per cui non era stato possibile con certezza convalidare la tesi dei ricorrenti (circa l'esistenza di una manovra traumatica negligente e decisiva nella causazione del danno patito dalla paziente) e non era stato possibile apprezzare la ragionevolezza, nel quadro concreto, del ricorso ad una manovra rischiosa quale l'amnioressi,
pagina 8 di 40 fosse appunto la carenza di documentazione clinica e la scarsa qualità dei reperti grafici a disposizione.
Evidenziava d'altronde che i consulenti avevano affermato che l'amnioressi esponeva al rischio di un prolasso funicolare con conseguente anossia o sofferenza ischemica del feto, ragione per la quale la stessa solitamente veniva eseguita per accelerare un parto solo in caso di sofferenza fetale. I CTU avevano quindi dichiarato di non comprendere il motivo per cui tale rischiosa manovra fosse stata eseguita, considerato che gli stessi sanitari avevano definito il parto precipitoso ed inevitabile, non essendo stata per contro documentata alcuna sofferenza fetale.
Più precisamente, il Tribunale riteneva che, nella incompleta tenuta della cartella clinica, andassero ascritti a negligenza della struttura ben due fattori decisivi per la valutazione della prestazione professionale, ovverosia: il carattere traumatico o meno della lesione patita
(mancando oltretutto qualsiasi dato, quanto alle manovre di estrazione svolte, sulla cui correttezza e perizia non era dunque possibile inferire alcunché, per vizio della cartella);
l'effettiva condizione della gestante nel momento in cui il team aveva deciso di optare per la rottura artificiale delle acque (manovra che, secondo la letteratura medica, sottoponeva il feto a rischi, esattamente del tipo di quello che poi si era concretizzato di anossia o sofferenza ischemica) in assenza di un documentato stato di sofferenza fetale.
Ne deduceva che, permanendo dubbi circa il rispetto nello svolgimento delle operazioni da parte del gruppo sanitario delle leges artis, in applicazione dell'art. 1218 cc, tali dubbi dovessero ricadere sulla struttura medica, su cui incombeva la prova dell'esatto adempimento.
Specificava inoltre che, essendo tali dubbi derivanti da inadeguata tenuta della documentazione medica, come statuito dalla Suprema Corte, il nesso causale tra condotta e danno doveva ritenersi comprovato, atteso che proprio tale incompletezza aveva reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed avendo altresì i professionisti nella fattispecie posto in essere due condotte astrattamente idonee a provocare il danno, ossia l'erronea scelta della amnioressi ed il negligente svolgimento delle manovre estrattive del feto.
Infine, escludeva che ricorressero i presupposti di cui all'art. 2236 c.c. trattandosi di un caso privo di carattere di eccezionalità, passibile di essere affrontato e risolto sulla base della letteratura medica già esistente e comunemente nota a tutti gli addetti ai lavori.
pagina 9 di 40 Il giudice passava poi all'esame dei danni risarcibili.
In relazione alla posizione del minore riteneva fondata l'eccezione di parte Persona_2
resistente di intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento danni, sulla scorta della qualificazione della relativa domanda ai sensi dell'art. 2043 cc, non risultando documentati tempestivi atti di interruzione del termine di prescrizione quinquennale ed essendo risalente al
2009 il fatto produttivo del danno.
Venendo alla posizione di rilevava che il Collegio peritale aveva riscontrato un Per_1 danno di carattere permanente, quantificabile nella misura dell'80% in conseguenza di paraplegia con buon controllo del tronco, scoliosi lombare e vescica neurologica, pari, secondo le tabelle di Milano ratione temporis applicande, ad € 968.121,00, suscettibile di un aumento massimo per la personalizzazione, nella misura del 25%, per finali € 1.129.475,00.
Riteneva corretto procedere alla personalizzazione in misura massima del danno, tenendo conto non solo dell'entità della menomazione patita, ma anche dell'incidenza di questa sulla complessiva qualità della vita della vittima, in considerazione di una lesione, oltretutto, non emendabile nel corso del tempo, con compromissione seria delle facoltà motorie basiche.
Liquidava inoltre in favore della medesima un importo pari ad € 7.128,00 a titolo di ITT.
Il Tribunale riteneva fondata la domanda di risarcimento del danno per compromissione delle facoltà lavorative di evidenziando di dover operare un prudente apprezzamento, a Per_1
carattere squisitamente equitativo, sulla scorta di criteri di riferimento fattuali, afferenti nella fattispecie: al pregiudizio fisico grave, che, pur non attingendo alla sfera intellettiva, rendeva comunque assai più gravosi sforzi ed impegni (anche sul piano della gestualità più comune) necessari anche nello studio e nelle professioni intellettuali;
alla durata della menomazione per tutta la vita della ragazza, pur dovendo tenere conto della possibilità di accedere ad appositi concorsi, riservati a soggetti portatori di determinate menomazioni, nonché alla perdita di chances lavorative ed economiche discendenti inevitabilmente dalla natura della lesione.
Alla luce di tali pregiudizi, riteneva equo riconoscere alla minore, a titolo di lesione della capacità lavorativa e professionale, considerando anche giovane età della stessa, un importo pari ad
€ 500.000,00.
pagina 10 di 40 In ordine invece al risarcimento richiesto per le spese di assistenza e spese mediche, il Tribunale evidenziava che i ricorrenti nulla avevano allegato per spese sanitarie, ritenendo peraltro che il caso fosse suscettibile di esser affrontato dal SSN, senza costi privati.
Infine, per la posizione dei congiunti reputava congruo il riconoscimento di un risarcimento pari ad € 200.000,00 in ragione della sofferenza inerente alla compromissione del rapporto parentale, del patema legato, secondo un criterio di normalità, alla drammaticità della vicenda e delle ricadute, sul piano della integrità psicologica dei genitori (documentata insorgenza, sulla persona di , di disturbi a carattere propriamente psichiatrico). CP_2
Sul giudizio di appello.
L proponeva tempestivo gravame instando per la Pt_4 Parte_4 Parte_4 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e rassegnando le conclusioni anche istruttorie riportate in epigrafe.
, , in proprio ed in qualità di rappresentanti dei figli minori e CP_1 CP_2 Per_1 si opponevano alla sospensiva, eccepivano l'inammissibilità del gravame ex Persona_2
art. 342 c.p.c., chiedendone comunque il rigetto nel merito.
Rigettata l'istanza di sospensiva, svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del
20.02.2025 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data 21.02.2025 il
Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti dall' Pt_2
Con il primo motivo l' censura la parte dell'ordinanza con cui il Tribunale ha ritenuto Pt_2 coerenti e condivisibili le risultanze della CTU, non avvedendosi dell'intrinseca ed insanabile contraddizione esistente tra le valutazioni espresse dai due CTU specialisti (relazione neurologica e relazione ostetrico-ginecologica) e le conclusioni formulate dal CTU medico legale.
Sostiene, al riguardo, che una delle principali problematiche insite nella relazione del Collegio sia costituita dal fatto che il dott. nel formulare le conclusioni medico-legali relative Persona_3
pagina 11 di 40 al caso, si sia immotivatamente discostato dalle risultanze alle quali sono pervenuti gli specialisti che componevano il collegio peritale.
Evidenzia anzitutto che il dott. (Specialista in Ostetricia e Ginecologia), dopo Persona_5
aver esaminato la documentazione agli atti, ha affermato che nel caso di specie non possa essere dimostrato che l'eventuale taglio cesareo avrebbe accorciato i tempi di espletamento del parto, ritenendo, al contrario, che un taglio cesareo effettuato con feto podalico alla 29° settimana avrebbe potuto esitare in outcome ipossico molto complesso per la difficoltà di estrazione in questa particolare situazione.
Sottolinea ancora che, sotto il profilo neuroradiologico, il Prof. (Professore Ordinario di Per_4
Neuroradiologia dell'Università degli Studi di Milano) ha evidenziato, in ordine alla lesione midollare riportata dalla neonata che, pur non potendosi escludere una lesione traumatica, questa tesi sia meno sostenibile per la sede della lesione, essendo le alterazioni traumatiche, anche in caso di presentazione podalica, usualmente riportate in sede cervicale o toracica alta e quelle ischemiche in sede lombare in caso di ipotensione grave e comunque nei prematuri, ritenendo dunque nella fattispecie l'origine ischemica maggiormente probabile.
Osserva poi che pur a fronte di tali evidenze specialistiche (che depongono per la mancanza di profili di responsabilità in capo ai sanitari dell' , il CTU medico legale dott. Pt_2 Per_3
ha tratto conclusioni di segno contrario, laddove, considerando (erroneamente) soddisfatto
[...]
il criterio di prevalenza causale, è giunto a sostenere la colpa dei sanitari.
Ritiene dunque che la ricostruzione operata dal CTU Medico Legale sia gravemente viziata sotto il profilo metodologico e che ciò avrebbe dovuto comportare l'inidoneità della consulenza tecnica preventiva ad assumere qualsivoglia valenza probatoria nell'ambito del procedimento ex art. 702bis c.p.c..
Chiede pertanto la rinnovazione dell'accertamento peritale.
Con il secondo motivo censura la parte del provvedimento ove il giudice ha ritenuto di poter
Parte accertare a carico dell' due fattori decisivi nella valutazione della prestazione professionale in conseguenza della incompleta tenuta della cartella clinica, ovverosia: il carattere non traumatico della lesione patita (mancando qualsiasi dato, quanto alle manovre di estrazione svolte, sulla cui correttezza e perizia non era dunque possibile inferire alcunché per vizio della pagina 12 di 40 cartella); l'effettiva condizione della gestante e del feto, nel momento in cui il team ha optato per la rottura artificiale delle acque in assenza di un documentato stato di sofferenza fetale.
Sostiene che tale parte della ordinanza sia viziata da ultrapetizione in quanto il profilo relativo
Parte all'inadeguata tenuta della cartella clinica da parte dell' non è stato oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti.
Alla luce di ciò, chiede dunque che l'ordinanza de qua sia dichiarata nulla, avendo il Tribunale interferito nel potere dispositivo delle parti, sostituito i fatti costitutivi della pretesa, emettendo un provvedimento diverso da quello richiesto.
Con il terzo motivo impugna l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che, permanendo dubbi circa il rispetto delle leges artis, ciò debba ricadere in danno sulla struttura sanitaria su cui incombe l'onere della prova dell'esatto adempimento.
Ritiene che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto costantemente espressi dalla Suprema Corte in materia di nesso eziologico, secondo cui grava sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui si domanda il risarcimento.
Osserva che il mero accertamento dell'eventuale inadempimento non possa consentire per ciò solo di ritenere raggiunta la prova del nesso causale.
Specifica altresì che il nesso causale tra il comportamento omissivo ed il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio di prevalenza causale, denominato del “più probabile che non”, possa ritenersi che l'opera del medico e/o della struttura sanitaria, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 23575 del 17/10/2013).
Ritiene che nella fattispecie concreta l'applicazione di tali principi avrebbe dovuto portare il
Tribunale al rigetto delle domande, considerando quanto affermato dal CTU Specialista in
Neuroradiologia (prof. riguardo alla causa della lesione midollare riportata dalla neonata, Per_4
individuata, secondo il criterio del più probabile che non, in una lesione ischemica.
In altri termini sostiene che, all'esito di una corretta lettura della CTU, l'ipotesi più probabile sia rappresentata da una eziologia non traumatica bensì ischemica.
Ritiene dunque che una diversa condotta dei sanitari non avrebbe in ogni caso consentito di scongiurare la verificazione dei danni riportati da la cui etiopatogenesi non Per_1
pagina 13 di 40 risulterebbe in concreto ascrivibile alla rottura artificiale del sacco amniotico, dovendo invece essere ricondotta a cause estranee all'operato dei sanitari.
Richiama a sostegno della correttezza dell'operato dei sanitari la consulenza di parte laddove il perito ha sostenuto che sia condivisibile la scelta di gestire attivamente il parto tramite l'accelerazione dei tempi e la rottura del sacco amniotico, essendo l'unica da attuare trattandosi di un feto particolarmente piccolo in un ambiente uterino non più favorevole a causa dell'attività contrattile uterina e dello stato infiammatorio (documentato dalla presenza di leucocitosi neutrofila riscontrata al momento del ricovero), evidenziando inoltre che una condotta inattiva e passiva sarebbe stata censurabile posto che non si sarebbe potuto far altro se non favorire rapidamente la nascita.
Sempre i consulenti dell' hanno rilevato che il parto è avvenuto (alla 29+3 settimane) Pt_2 in un quadro di sepsi materna, ragione per la quale non si potrebbe escludere che l'esito midollare sia ascrivibile ad infezione che ha colpito anche il feto.
Aggiunge che:
- in ragione del parto ormai imminente, non vi erano le condizioni per un “trasferimento del feto in utero” in una struttura dotata di terapia intensiva neonatale, poiché esisteva un elevato rischio di un parto in itinere, in assenza delle necessarie condizioni di una adeguata assistenza ostetrica;
- il sacco amniotico che, a causa della dilatazione del collo uterino era ormai esposto all'ambiente vaginale, sotto tensione e assottigliato, avrebbe potuto rompersi facilmente in qualsiasi momento con uscita del liquido amniotico e di parti fetali;
- nella cartella clinica, l'assistenza al parto podalico vaginale non viene descritta come caratterizzata da manovre di trazione o di difficoltoso espletamento e le tempistiche documentano il rapido espletamento;
- non vi è alcuna evidenza di lesione vertebrale in corrispondenza della lesione midollare, per cui non è possibile sostenere che la lesione midollare sia conseguenza delle trazioni esercitate con le manovre di estrazione podalica;
- la presenza di prolasso del funicolo è un evento molto frequente nel parto podalico pretermine e questo avviene indipendentemente dal fatto che il sacco si rompa spontaneamente o tramite amnioressi.
- il funicolo prolassato quando viene compresso è causa di ipossia fetale, ma nel caso di parto podalico la compressione si verifica solo all'ultimo momento con l'impegno/disimpegno della pagina 14 di 40 testa fetale e la sua espulsione, quindi per un tempo molto breve. A quel punto, è necessario agire attivamente con l'estrazione manuale del feto;
- il monitoraggio cardiotocografico su carta termica, eseguito per tutto il periodo, non è più leggibile a causa del lungo lasso temporale trascorso, ma risulterebbe comunque irrilevante, ai fini della valutazione della condotta ostetrica, anche qualora non avesse documentato una sofferenza fetale.
Sostiene dunque che sussistano fondate ragioni per procedere alla riforma dell'ordinanza in esame, nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la sussistenza di responsabilità dell' Pt_2
chiedendo, in subordine, di disporre la rinnovazione della CTU medico-legale.
Con il quarto motivo, deduce l'erroneità del provvedimento di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che le prestazioni professionali poste in essere dai sanitari dell' Pt_2
non abbiano comportato la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Deduce che un travaglio precipitoso ed inarrestabile in capo a una donna precesarizzata con feto podalico di basso peso (inferiore a kg 1.500) ed in epoca gestazionale assai precoce, costituisca un evento che assai raramente si riscontra nella comune pratica ostetrica e che, per essere gestito al meglio (ma senza alcuna garanzia di risultato), richiede la presenza di una terapia intensiva neonatale (nel caso di specie assente, non essendo neanche praticabile il trasporto preventivo della partoriente).
Sostiene che il Tribunale abbia errato nel non tenere in considerazione tali elementi e di conseguenza nel non rilevare nella fattispecie che le prestazioni dei medici avevano comportato la risoluzione di problemi di speciale difficoltà, omettendo così di applicare il disposto normativo di cui all'art. 2236 c.c..
Con il quinto motivo impugna il capo dell'ordinanza con il quale il giudice, nel liquidare i danni non patrimoniali accertati sulla persona della minore ha riconosciuto un aumento per Per_1
personalizzazione.
Ritiene che la liquidazione dei danni non patrimoniali effettuata dal Tribunale in favore di Per_1
risulti eccessiva e non conforme ai principi di diritto che regolano la personalizzazione.
[...]
pagina 15 di 40 Evidenzia al riguardo che quest'ultima non costituisca mai un automatismo, richiedendo l'allegazione e la dimostrazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Osserva che nel caso di specie gli attori non abbiano dimostrato pregiudizi particolari rispetto a quelli subiti da altre vittime della stessa età e con lo stesso grado di invalidità permanente.
Rileva anzi che dalla documentazione in atti relativa al percorso scolastico e formativo della minore emerga l'ottimo rendimento scolastico e nei corsi di lingua straniera, la partecipazione attiva a tutti i percorsi didattici, sportivi e socio relazionali e la frequenza costante (a partire dal
2012, ovvero dall'età di tre anni) di corsi di nuoto con ottimo profitto ed eccellenti risultati.
Alla luce di ciò, sostiene che il Tribunale abbia errato ad attribuire alla minore un quid pluris rispetto alla somma prevista a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale liquidato con il sistema tabellare. Chiede di conseguenza che l'importo sia ridimensionato.
Con il sesto motivo censura il capo dell'ordinanza con il quale il Tribunale ha liquidato, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali la somma di € 500.000,00. Sostiene l' che una Pt_2
tale liquidazione sia esorbitante e non affatto equa, chiede dunque che la medesima venga rideterminata in misura sensibilmente inferiore e tenendo conto del fatto che, all'esito del giudizio di primo grado, non risulterebbe dimostrato che i postumi invalidanti di carattere permanente derivati alla minore incidano nella misura del 100% sulla capacità lavorativa.
Rileva anzi come nella consulenza tecnica preventiva, i TT, abbiano affermato che "la perizianda potrà comunque svolgere in futuro un'attività lavorativa con mansioni impiegatizie”.
Ne deduce che i postumi riscontrati in capo a non siano, pertanto, tali da impedire alla Per_1
stessa di inserirsi, in futuro, nel mondo del lavoro e di svolgere un'attività consona alla propria condizione.
Osserva inoltre come la minore avrà diritto, ex art. 3 Legge 104 del 5/02/1992, all'assunzione obbligatoria, in ossequio alla vigente legislazione in merito al collocamento obbligatorio degli invalidi civili.
Con il settimo motivo impugna il capo dell'ordinanza con il quale il Tribunale ha liquidato, in favore di e , la somma di € 200.000,00 cadauno a titolo risarcitorio dei CP_1 CP_2
danni non patrimoniali.
pagina 16 di 40 Anche in questo caso ritiene che la liquidazione effettuata dal Tribunale sia eccessiva e difforme rispetto ai precedenti esistenti in materia di cd. danni riflessi dei congiunti del macroleso.
Osserva che nella fattispecie non si vi siano "connotazioni eclatanti" del patema d'animo della vittima di rimbalzo, non risultando la compromissione dell'integrità psico-fisica riportata da Per_1
tale da determinare le conseguenze che il Tribunale ha ritenuto meritevoli di essere
[...] ristorate mediante l'attribuzione della somma di € 200.000,00 per ciascuno dei genitori.
Ritiene inoltre che i ricorrenti pur avendo lamentato un cambiamento nelle abitudini di vita non abbiano provato concretamente tale cambiamento, né peraltro sarebbe stata provata la sussistenza, in capo a , di un danno di natura psichica eziologicamente e direttamente CP_2 ricollegabile all'invalidità della figlia, essendo la documentazione depositata in atti non idonea ad attestare l'insorgenza, sul padre della minore, di una vera e propria patologia di carattere psichiatrico.
L'appellante ritiene che l'auspicata riforma del provvedimento di primo grado debba comportare il totale ribaltamento delle statuizioni relative alle spese di lite e di CTU medico legale.
Con l'ottavo motivo dichiara ad ogni modo di impugnare autonomamente il capo dell'ordinanza relativo alle spese di lite, essendovi i presupposti per la compensazione, quantomeno parziale, delle stesse, e ciò, alla luce degli esiti contraddittori della consulenza tecnica preventiva e della notevole discrepanza quantitativa tra l'importo richiesto dai ricorrenti (quantificato in
€ 3.270.847,83) e quello liquidato dal Giudice di primo grado.
II) Difese degli appellati.
Gli appellati hanno in primo luogo eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., deducendo sostanzialmente che l'appellante si sia limitato a riproporre le tesi difensive svolte nel primo grado di giudizio, già ampiamente confutate sia dalla CTU sia dalla motivazione del provvedimento impugnato.
Contestano quindi l'ammissibilità del primo motivo che ritengono formulato in modo generico, senza che l' abbia addotto alcuna valida motivazione a supporto della propria Pt_2
impugnazione.
pagina 17 di 40 Evidenziano che tutte le eccezioni e le argomentazioni sollevate dall'appellante, già avanzate nel corso del giudizio di primo grado, hanno trovato smentita sia nell'ordinanza del Tribunale, sia nella CTU depositata all'esito dell'A.T.P.
Deducono che l' abbia volutamente omesso di considerare quanto già rilevato dal Pt_2
Tribunale ovverosia che all'esito delle operazioni peritali e del contraddittorio con i CTP, tutti i consulenti tecnici d'ufficio hanno condiviso e firmato l'elaborato peritale e le conclusioni ivi raggiunte.
Ritengono che l' abbia riportato in modo parziale e volutamente errato alcuni passaggi Pt_2
della relazione della CTU.
Parte Rilevano, contrariamente a quanto affermato dall' in ordine alle presunte aporie e contraddizioni nelle argomentazioni svolte dai tre TT, che la consulenza sia stata elaborata e pienamente condivisa dall'intero collegio.
Lo stesso Tribunale ha evidenziato che l'intero collegio peritale, chiudendo l'elaborato in modo unanime, ha concluso per la sussistenza (sotto un criterio probabilistico,) di una negligenza professionale, “considerando discriminante la mancata giustificazione strumentale di un'amnioressi che nei fatti comportò un prolasso del funicolo con conseguente sofferenza ipossiemica del feto e quindi la necessità di un'accelerazione delle manovre estrattive con incrementato rischio di lesioni traumatiche al nevrasse”.
Osservano che i TT hanno censurato, in modo netto e categorico, la scelta di procedere con la rottura manuale del sacco amniotico (amnioressi), in totale assenza di dati clinico- diagnostici idonei a giustificare l'accelerazione del parto per via vaginale, per di più con un feto altamente prematuro (29 settimane più tre giorni di gestazione), in presentazione podalica e su una gestante con membrane integre, che aveva già subito un pregresso taglio cesareo. Parimenti i
TT hanno accertato che a seguito dell'imprudente ed ingiustificata rottura manuale del sacco gestazionale, si è verificato il prolasso del funicolo che ha di conseguenza condotto il personale medico a procedere all'estrazione della piccola con una trazione talmente brutale Per_1
e violenta da provocarle ecchimosi ed ematomi diffusi su tutto il corpo, la lesione midollare a livello D10-D11 e la conseguente vescica neurologica.
Rilevano ancora che i TT:
pagina 18 di 40 - hanno accertato che dalla cartella clinica relativa al ricovero della partoriente non CP_1 risultano dati clinici idonei a giustificare l'espletamento del parto tramite l'esecuzione di un'amnioressi manuale;
- hanno evidenziato l'estrema velocità di espletamento del parto, con il mancato report delle singole manovre attuate nella fattispecie (circostanza che poneva dubbi sull'estrazione del feto nel rispetto di tutte le condizioni previste a garanzia della sua integrità).
Ribadiscono, richiamando sempre le risultanze dell'espletata CTU, che il quadro clinico presentato da al momento dell'ingresso presso l'Ospedale di non implicasse CP_1 Pt_1
la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non essendo la situazione ostetrica della paziente particolarmente rara né di difficile interpretazione e gestione.
Evidenziano che, al momento dell'ingresso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di il Pt_1
personale medico sanitario non aveva effettuato alcuna ecografia o accertamento clinico- diagnostico, né sulla gestante né sul feto, trascurando del tutto sia le condizioni generali presentate dalla paziente, sia la storia clinica pregressa di quest'ultima, decidendo di accelerare l'espletamento del parto tramite amnioressi in totale assenza di dati clinici e strumentali che potessero porre anche il minimo sospetto di una sofferenza fetale in corso.
Sottolineano che la procedura adottata dai sanitari, in caso di parto pretermine e di feto altamente prematuro in presentazione podalica, sia espressamente vietata dalle Linee Guida in materia, al fine di scongiurare proprio il rischio di prolasso del funicolo e di tutti quegli esiti infausti verificatisi appunto nel caso della piccola Per_1
Ribadiscono per contro che il personale sanitario avrebbe potuto e dovuto eseguire un taglio cesareo.
Rilevano che gli ematomi e le ecchimosi riscontrati sul corpo della neonata siano stati necessariamente causati dalle manovre di estrazione, atteso che non era stata poi posta in essere alcuna manovra rianimatoria né alcun massaggio cardiaco.
Rilevano altresì che la gravissima lesione midollare da stiramento sia stata immediatamente successiva alla nascita e prontamente rilevata dai successivi accertamenti diagnostici.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sostengono che il CTU specialista in neuroradiologia abbia categoricamente escluso la natura congenita e/o ereditaria del danno pagina 19 di 40 midollare in sede lombare, cristallizzando, a livello temporale, la localizzazione del danno nel momento dell'espletamento del parto.
Ritengono quindi che lesioni accertate derivino dalla combinazione tra la componente ischemica subita alla nascita a causa del prolasso del funicolo (a sua volta conseguente alla rottura manuale delle membrane) e la componente traumatica causata dalle manovre di estrazione.
Eccepiscono l'inammissibilità della richiesta di rinnovazione della CTU poiché formulata in modo generico, nonché la sua totale infondatezza, avendo il Collegio peritale svolto il proprio incarico nel pieno rispetto di rigorosi criteri specialistici e medico legali, valutando il caso in modo approfondito ed ampiamente esaustivo, sgombrando il campo da qualsiasi dubbio in merito alle cause di tutti i danni subiti dalla minore.
Contestano altresì il secondo motivo relativo al presunto vizio di ultrapetizione in cui il Tribunale sarebbe incorso riconducendo l'incompleta tenuta della cartella clinica ad una grave negligenza della struttura sanitaria, senza che vi fossero contestazioni sul punto da parte dei ricorrenti.
Al riguardo sottolineano in primo luogo che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado gli attori abbiano più volte rimarcato l'evidente e totale “vuoto” documentale della cartella clinica in relazione al benessere fetale ed al quadro clinico presentato da durante il parto e CP_1
che ciò rendesse ancora più incomprensibile e del tutto ingiustificata la scelta posta in essere dal personale medico di procedere con la rottura manuale delle membrane della gestante.
Sostengono che, a seguito degli accertamenti peritali, il Tribunale non abbia valutato affatto la lacunosità della cartella clinica, come prova fondante gli inadempimenti e la conseguente responsabilità medica, ma piuttosto abbia valutato le due condotte poste in essere dai medici (la rottura manuale delle membrane in presenza di un feto altamente prematuro in posizione podalica e le successive manovre di estrazione) come astrattamente idonee a provocare tutti i gravissimi danni subiti dalla piccola e ciò in assenza di alcun dato clinico idoneo a giustificare tali Per_1
Parte imprudenti condotte e, soprattutto, in assenza di alcuna prova liberatoria fornita dall'
In ordine alla lacuna della cartella clinica, ritengono che il Tribunale abbia solo ribadito l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui l'omissione di una puntuale e completa tenuta della cartella clinica può assumere valenza decisiva nell'ambito della prova del nesso pagina 20 di 40 eziologico, qualora la condotta del medico sia stata astrattamente idonea a provocare l'evento dannoso, come appunto nel caso di specie.
Parte Al fine di una puntuale smentita del terzo motivo (a mezzo del quale l' invoca l'erronea applicazione dei principi che regolano l'accertamento del nesso eziologico in ambito di responsabilità medica, deducendo l'insussistenza di profili di responsabilità in capo all'ospedale), gli appellati richiamano: i) il percorso argomentativo esposto dal Giudice nell'ordinanza; ii) le osservazioni formulate dai Consulenti d'Ufficio nella relazione di CTU;
iii) le Linee Guida in materia di parto pretermine, iv) la documentazione medico sanitaria relativa all'espletamento del parto di in data 23.03.2009; v) la documentazione medico sanitaria relativa alla CP_1
storia clinica della piccola Per_1
Ribadiscono che, alla luce del criterio civilistico del “più probabile che non”, risulti ampiamente accertata la sussistenza di un nesso causale tra le errate condotte poste in essere dal personale medico sanitario dell'Ospedale San Lazzaro di Alba ed il gravissimo danno midollare provocato sulla piccola Per_1
Ritengono dunque che il Tribunale abbia correttamente evidenziato, in applicazione dei principi sanciti dalla Cassazione, che la ragione per cui non è stato possibile con certezza convalidare la tesi attorea (dell'esistenza di una manovra traumatica, negligente, eziologicamente decisiva nella causazione del danno patito dalla paziente), né apprezzare la ragionevolezza, nel quadro concreto, del ricorso ad una manovra “rischiosa” quale la amnioressi, sia proprio la carenza di documentazione clinica e la scarsa qualità dei reperti grafici a disposizione.
Ritengono peraltro di aver assolto pienamente nel corso del primo grado al proprio onere Parte probatorio, fornendo la prova: 1) del contratto/contatto sociale intercorso con l' di 2) Pt_1 dell'aggravamento delle condizioni di salute della gestante e della nascitura, rispetto a quelle presentate al momento dell'ingresso presso il Pronto Soccorso;
3) del nesso eziologico, tra i molteplici e gravi inadempimenti colposi posti in essere nel corso dell'assistenza al parto e tutti i danni subiti dalla minore Per_1
Parte Sostengono che, al contrario, l' non abbia fornito alcuna prova liberatoria, non avendo dimostrato che gli eventi oggetto di giudizio siano stati causati da un evento imprevisto ed imprevedibile, comunque non imputabile al personale medico sanitario intervenuto sulla gestante.
pagina 21 di 40 Contestano altresì il quarto motivo sull'omessa e/o inadeguata valutazione della speciale difficoltà delle prestazioni professionali rese dai sanitari dell' Pt_2
Parte Evidenziano che le argomentazioni dell' hanno già trovato puntuale smentita nella Per_ documentazione medico sanitaria relativa alla storia clinica della Sig.ra nelle conclusioni raggiunte nella CTU e nella motivazione dell'ordinanza impugnata.
Rammentano difatti che nella cartella clinica relativa al parto non sono stati riportati dati cardiotocografici indicativi di una possibile sofferenza fetale in corso, non risultano dati clinici idonei a giustificare l'accelerazione del parto e/o le condotte ostetrico ginecologiche poste in Parte essere dai medici dell' non è stato riportato alcun quadro clinico indicativo di una situazione di speciale e/o di particolare difficoltà.
Evidenziano che i TT hanno accertato che la situazione ostetrico ginecologica della paziente non fosse particolarmente rara, né di difficile gestione e/o risoluzione, sottolineando che le Linee Guida nazionali ed internazionali, già vigenti all'epoca dei fatti, stabilivano dei protocolli ben precisi e definiti nella gestione del parto pretermine, in una paziente con membrane integre, precesarizzata, con feto altamente prematuro in presentazione podalica, raccomandando o l'esecuzione del taglio cesareo o l'attenta osservanza di precise e puntuali manovre da seguire nell'estrazione del feto, al fine di scongiurare i danni che, nel caso concreto, si sono verificati.
Ritengono infondato anche il quinto motivo relativo all'eccessiva liquidazione delle somme riconosciute a a titolo di danno non patrimoniale. Per_1
Deducono che, nella valutazione e liquidazione di tale tipo di danno, il Tribunale abbia correttamente tenuto in debita considerazione le valutazioni svolte nella CTU, la documentazione prodotta dai ricorrenti, le peculiari e gravissime circostanze del caso concreto.
Ritengono giustificato il massimo grado di personalizzazione considerando: 1) il quadro clinico
Per_ presentato dalla Sig.ra che non presentava alcuna particolare complessità 2) le gravissime ripercussioni sulla salute e sugli aspetti socio-relazionali della piccola 3) la totale Per_1
inosservanza e la violazione delle Linee Guida;
4) la gravità delle condotte colpose poste in essere dal personale medico sanitario;
5) le gravi peculiarità della fattispecie concreta.
Evidenziano le pesantissime menomazioni psicofisiche patite da come peraltro accertate Per_1
dai TT (menomazione permanente dell'integrità psicofisica della persona pari ad ottanta pagina 22 di 40 punti percentuali per paraplegia con buon controllo del tronco, scoliosi lombare e vescica neurologica, non suscettibili di sostanziale miglioramento futuro mediante trattamenti medici).
Sottolineano altresì l'intensa sofferenza intima ed emotiva subita e subenda dalla piccola Per_1
costretta a convivere per tutta la vita con una pesantissima e gravissima menomazione.
Rilevano che sul punto, gli stessi TT, hanno affermato che siano “evidenti i riflessi d'ordine soggettivo delle menomazioni in questione su tutti gli aspetti della vita, con riferimento sia alle attività ordinarie quotidiane, che lavorative e ricreative”. Parte Ritengono che le capacità intellettive e sportive manifestate dalla minore (invocate dall' ai fini della riduzione del risarcimento) dimostrino al contrario che quest'ultima, in assenza della gravissima invalidità fisica, avrebbe avuto una concreta e legittima aspettativa di realizzarsi a livello socio-relazionale, professionale, sportivo.
Parte Contestano il sesto motivo con cui l' si duole dell'eccessiva somma riconosciuta a Per_1
a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali.
[...]
Osservano, in relazione all'incidenza che la grave patologia patita da ha ed avrà sugli Per_1 aspetti della vita quotidiana e sulle possibilità lavorative future di quest'ultima, che i TT, nel proprio elaborato peritale, hanno precisato che i gravi postumi invalidanti patiti dalla minore sono irreversibili ed incidono su tutti gli aspetti della vita, sottolineando, inoltre, che la minore avrà sempre, e per tutta la vita, necessità di assistenza per gli spostamenti e per le attività quotidiane, concludendo che: “indubbiamente lo stato di paraplegia ostacola le autonomie personali della giovane paziente, che avrà bisogno per tutta la vita di un'assistenza generica, per circa 6-8 ore quotidiane”.
Ritengono che le gravissime invalidità patite da e la conseguente necessità di un'assistenza Per_1
sanitaria continua e quotidiana, riducano sensibilmente ogni possibilità di trovare una futura occupazione lavorativa che soddisfi pienamente le legittime aspirazioni della minore, apparendo, estremamente difficile conciliare la necessità di un'assistenza per “circa 6-8 ore quotidiane”, con una qualsiasi attività professionale e/o lavorativa.
Parte Quanto al settimo motivo (a mezzo del quale l' contesta l'eccessiva liquidazione delle somme riconosciute a e a titolo risarcitorio dei danni non patrimoniali), CP_1 CP_2
ritengono congruo il risarcimento riconosciuto dal Tribunale, in ragione della sofferenza subita e pagina 23 di 40 subenda per l'irrimediabile compromissione del rapporto parentale con la figlia.
Sottolineano che correttamente il Tribunale ha liquidato tale risarcimento tenendo conto sia dei pregiudizi patiti dai genitori nella relazione con sé stessi (la sofferenza interiore ed il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), sia di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita dell'intero nucleo familiare, giungendo correttamente a liquidare la somma di€ 200.000,00 per ciascun genitore.
Ritengono corretto che il Tribunale nella liquidazione abbia tenuto conto del peggioramento qualitativo dell'esistenza e dell'alterazione in senso negativo del c.d. fare a-reddituale dell'intero nucleo familiare, ossia del danno rappresentato dal non aver mai potuto e di non poter svolgere con la propria figlia tutte quelle attività tipiche del fare a-reddituale, connaturate alla vita quotidiana nelle relazioni di un nucleo familiare.
Evidenziano peraltro che la stessa Cassazione ha affermato che la prova del danno non patrimoniale in tali casi possa essere data anche con presunzioni, conseguendone che, in presenza dell'allegazione delle gravi lesioni subite dal figlio convivente, il giudice debba ritenere provata la sofferenza inferiore e lo sconvolgimento dell'esistenza, incombendo alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla (Cass. Civ. Sez. III n. 2228 del
16.02.2012).
Contestano infine l'ottavo motivo (relativo alla presunta eccessività delle spese processuali e Parte quelle di CTU, poste a carico della soccombente , evidenziando che l' non ha Pt_2
addotto alcuna valida motivazione o giustificazione alla richiesta de qua e che non ricorra nel caso di specie alcun valido motivo per disattendere al criterio di cui all'art. 91 c.p.c. Parte Rammentano inoltre che in primo grado la convenuta ha rifiutato senza alcuna motivazione la proposta conciliativa formulata dal Tribunale.
Quanto all'informativa presso i competenti Uffici dell' , gli appellati ritengono che la CP_3
richiesta sia stata effettuata a fini dilatori. Rilevano che, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, hanno già prodotto la documentazione relativa all'ammontare delle prestazioni previdenziali e/o indennitarie erogate in favore della minore da parte dell' (Doc. CP_3
42 allegato al fascicolo di primo grado di parte appellata).
pagina 24 di 40 Alla luce di quanto dedotto, ritengono palese che il gravame sia destituito di qualsivoglia fondamento ed abbia esclusivamente finalità dilatorie e defatigatorie.
Osservano di aver riscontrato negli atti di controparte la completa ed assoluta non rispondenza al vero della prospettazione dei fatti, il travisamento degli stessi istituti giuridici e dei principi sanciti dalla giurisprudenza consolidata ed unanime nell'ambito della responsabilità civile medico-sanitaria.
Ritengono che la condotta avversaria sia valutabile alla stregua di un abuso del processo punibile
Parte ex art. 96 primo e terzo comma, c.p.c. e chiedono che l' venga condannata al pagamento in loro favore di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
III) Decisione della Corte.
1) Nell'interesse degli appellati è stata dedotta l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. sostenendosi che l'atto di appello sia sostanzialmente ripropositivo delle difese già svolte in primo grado e che non sia stata contrapposta alla motivazione illustrata dal Tribunale un'argomentata e valida censura supportata da fondamento logico giuridico. Osservano poi che i rilievi mossi dall'appellante sono stati già ampiamente scrutinanti in sede di CTU.
L'assunto non è condivisibile.
Secondo la giurisprudenza “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27199 del
16/11/2017).
Nel caso dedotto in giudizio, salvo quanto verrà illustrato in relazione ai singoli motivi di gravame, l'atto di appello contiene una adeguata individuazione dei punti della sentenza contestati con parallela illustrazione delle ragioni (in fatto o in diritto) poste a sostegno dell'impugnazione proposta.
pagina 25 di 40 L'appello deve pertanto stimarsi ammissibile.
2) Prima di esaminare i singoli motivi di gravame è opportuno riportare in questa sede un'estrema sintesi della CTU, rimandando all'intero elaborato peritale per una più approfondita disamina.
La stesura della relazione di CTU in ATP è frutto della collaborazione di tre professionisti: uno specialista in ginecologia ed ostetricia;
uno specialista in neuroradiologia;
uno specialista in medicina legale.
In sede di considerazioni ostetrico-ginecologiche, è stato chiarito che:
- la scelta di non intervenire con un taglio cesareo non può stimarsi errata;
in particolare “Non è dimostrabile che l'eventuale taglio cesareo avrebbe accorciato i tempi di espletamento del parto e soprattutto, dalla letteratura scientifica, non si evidenzia un outcome fetale diverso (tra parto vaginale vs taglio cesareo) in questa epoca gestazionale. Al contrario un taglio cesareo effettuato con feto con podice protruso in vagina alla 29° settimana avrebbe potuto esitare in outcome ipossico molto complesso per la difficoltà di estrazione in questa particolare situazione. Oltre al fatto che un periodo espulsivo vaginale, anche se breve, favorisce un espandimento polmonare fisiologico del nascituro” (relazione CTU pag. 33);
- la cartella clinica, quanto all'assistenza al parto podalico vaginale, non evidenzia alcune manovre di trazione o di difficoltoso espletamento (relazione CTU pag. 33);
- “l'unico punto in cui può essere eccepita una criticità è l'aver eseguito amnioressi che in alcuni casi, dilatazione completa con feto piccolo fortemente pre-termine, può esitare in prolasso di funicolo. L'espletamento del parto pur con questa complicanza è stato effettuato in pochi minuti.
Le ecchimosi ed ematomi presenti sul corpo della neonata potrebbero essere state provocate da manovre rianimatorie neonatali, meno probabilmente da quelle ostetriche” (relazione CTU pag. 65, in risposta alle osservazioni critiche delle parti).
In sede di considerazioni neuro-radiologiche, è stato chiarito che:
- non vi sono gli elementi necessari per potersi ipotizzare che si tratti d lesioni congenite
(relazione CTU pag. 39);
- potrebbero quindi prospettarsi lesioni traumatiche oppure vascolari;
- è più probabile che ricorra l'ipotesi di lesioni vascolari e non traumatiche perché i traumi connessi all'estrazione del feto solitamente si verificano a livello toracico o cervicale pagina 26 di 40 indipendentemente dalla presentazione podalica o cefalica;
- in particolare (relazione pag. 39) “Le lesioni traumatiche sono ovviamente connesse al meccanismo di espulsione del feto e per tale motivo trovano sede pressoché sempre a livello cervicale o toracico alto. […] questo vale sia nel caso di presentazione cefalica che podalica.
Non sono riportate in letteratura per quanto di mia conoscenza delle sedi lombari. Le lesioni vascolari possono viceversa localizzarsi ovunque a livello del midollo. In linea generale in qualsiasi età avvengano è dimostrato su di una importante serie di 145 casi che in caso di arresto cardiaco e/o ipotensione queste avvengano per il 95% dei casi a carico del segmento lombare del midollo spinale”;
- ad ogni modo “non esistono prove decisive per sostenere una delle due ipotesi eziopatogenetiche in discussione, traumatica versus ischemica, della lesione in oggetto […]. Con questo non penso si possa escludere in modo assoluto l'origine traumatica del danno, ma credo che in tal caso si debba considerare la sua eccezionalità in sede lombare. La sede midollare lombare è più tipicamente coinvolta da lesioni ischemiche e per quanto ampiamente riportato nell'adulto, frequentemente da ipotensione” (relazione pag. 72, in sede di replica alle osservazioni critiche delle parti).
In sede di considerazioni prettamente medico legali ed alla luce di quanto relazionato dai due altri professionisti, è stato chiarito che:
- esclusa la malformazione congenita, “Le ipotesi patogenetiche avanzate al riguardo si limitano quindi a due: quella ischemica su base vascolare segmentaria e quella traumatica da trazione/stiramento, ipotesi che potrebbero avere concorso entrambe alla genesi della lesione in discussione. A questo punto occorre ricordare il tipo di vascolarizzazione del midollo spinale
[…], che prevede una distribuzione longitudinale anteriore e posteriore, oltre ad una segmentaria orizzontale con relativa minor efficienza perfusoria nella parte più profonda. Ciò implica che una lesione infartuale del midollo […], contemplerebbe un danno da necrosi centrale con relativo risparmio periferico, quadro in parte riscontrabile anche nel caso di specie. In base a questo dato si può pertanto ritenere, con ragionevole maggior probabilità che non, che la lesione midollare
D10-D11 della giovane sia conseguenza di uno scompenso emodinamico con ipotensione Per_1
ed insufficienza miocardica, in sinergia con un insulto traumatico da distrazione/stiramento con sede di lesione esclusivamente a livello del midollo spinale e non della colonna vertebrale, per pagina 27 di 40 maggior compliance di quest'ultima all'elongazione. Quindi la lesione midollare D10-D11 in discussione risulta con ragionevole maggior probabilità di origine combinata, cioè sia ischemica che traumatica […] Quindi, da un lato la probabile avvenuta sofferenza ipossiemica del nascituro, implicante la necessità di un'accelerazione dell'estrazione/espulsione del feto, dall'altro l'altrettanto probabile avvenuta distrazione/stiramento del nevrasse, nella concitazione delle manovre estrattive […]. L'assenza di dati cardiotocografici indicativi di una sofferenza fetale non consente di giudicare sulla tempestività/opportunità dell'amnioressi provocata, che portò peraltro all'erniazione del cordone ombelicale in vagina, con intuibile maggior rischio di sofferenza ipossica del prodotto di concepimento. D'altro canto, l'estrema velocità di espletamento del parto con il mancato report delle singole manovre attuate nella fattispecie, pone qualche dubbio sull'estrazione del feto nel rispetto di tutte le condizioni previste a garanzia della sua integrità”
(relazione CTU pagg. 42 – 45).
All'esito delle osservazioni critiche delle parti, infine, i CTU hanno congiuntamente concluso nei seguenti termini: “Come risaputo, l'amnioressi, o rottura artificiale delle acque, va eseguita per accelerare un parto in caso di sofferenza fetale, ma espone al rischio di un prolasso funicolare con pericolo intrinseco di compressione dello stesso, che si traduce in un'anossia o sofferenza ischemica del feto. Nel caso in discussione il parto è stato peraltro definito precipitoso, in quanto a brevissimo ed inevitabile espletamento, e non è mai stata documentata alcuna sofferenza fetale.
Quindi non si comprende il motivo per cui sia stata effettuata l'amnioressi, manovra non esente da rischi, come sopra ricordato. Di fatto il funicolo è prolassato e si è creata una condizione di ipossia fetale, da cui l'ipotensione facilitatrice della complicanza ischemica midollare, cui non si può escludere la coesistente componente traumatica, in alto prematuro, naturalmente in una un'interpretazione fattuale probabilistica e non di certezza, come ampiamente esplicitato nella relazione consulenziale”.
3) Ciò premesso, il primo motivo è infondato.
Come già rilevato dal Tribunale e come agevolmente evincibile dalla (estrema) sintesi dell'elaborato peritale appena riportata, il preteso contrasto intrinseco alla CTU ed asseritamente derivante dalle divergenti valutazioni delle varie professionalità coinvolte, è solamente apparente.
E' piuttosto vero che, dopo aver illustrato le considerazioni ginecologiche-ostetriche e pagina 28 di 40 neuroradiologiche, la discussione sia stata riportata sul piano prettamente medico legale, tenendo conto di quello che è l'onere probatorio gravante sulle parti e della valenza probatoria dell'inadeguata tenuta della cartella clinica e/o dei tracciati degli esami strumentali.
In particolare:
- è stato escluso che potesse farsi ricorso al taglio cesareo;
- è stata constatata la mancata descrizione in cartella clinica di specifiche manovre di trazione operate in fase di assistenza al parto;
- è stata esclusa l'ipotesi di una malformazione congenita;
- è stata rilevata la maggiore probabilità di una eziologia ischemica piuttosto che traumatica;
- è stato dato atto che entrambe le ipotesi (eziologia traumatica ed ischemica) potrebbero essere conseguenza non della prematurità del feto quanto piuttosto di manovre estrattive (non descritte in cartella clinica) e di sofferenza ipossiemica causata dal prolasso del funicolo, quest'ultimo conseguente all'amnioressi priva di documentata giustificazione.
In altri termini all'esito della CTU è stato dato atto che i due fattori causali in discussione
(traumatico od ischemico) possono essere entrambi riconducibili, in termini di più probabile che non, a manovre estrattive e/o a scelte operative non supportate da adeguata dimostrazione/giustificazione.
4) Il secondo motivo è parimenti infondato.
Si osserva che la tenuta della cartella clinica e la conservazione dei referti non rilevano sul piano degli addebiti mossi ai professionisti ma sul piano probatorio, come illustrato dal Tribunale anche mediante specifici richiami giurisprudenziali non specificamente contestati.
In altri termini l'incompletezza della cartella o dei referiti non integrano un “addebito qualificato” causativo dell'evento oggetto del giudizio, ma possono rilevare ed operare esclusivamente sul piano probatorio ai fini dell'accertamento del nesso di causalità, del corretto adempimento della prestazione sanitaria (in caso di responsabilità contrattuale) e/o dell'accertamento del fatto colposo (in caso di responsabilità extracontrattuale).
Ne consegue che le questioni attinenti alla regolare tenuta di tali documenti non debbono essere allegate entro il maturare delle preclusioni assertive quale fatto costitutivo della pretesa azionata, operando invece ai fini della valutazione (finale) delle complessive prove raccolte in corso di pagina 29 di 40 causa.
5) Il terzo motivo è nel suo complesso infondato.
Non è innanzitutto pertinente rispetto al caso in discussione l'osservazione di parte appellante in ordine al fatto che l'inadempimento della struttura sanitaria non possa essere desunto del mero fatto storico del mancato raggiungimento del risultato sperato.
In senso contrario si rileva che il percorso argomentativo dei CTU e del Tribunale è stato ben più articolato e non si è concretizzato in un automatismo tra la constatazione degli esiti del parto e l'accertamento della responsabilità medica.
E' decettiva, sempre rispetto al caso in discussione, l'affermazione secondo la quale l'indagine peritale debba estendersi sino ad accertare se l'opera prestata dai sanitari, ove correttamente eseguita, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno.
Si trascura in effetti che nel caso di specie tale accertamento è stato operato dai CTU nella parte in cui gli stessi hanno concluso che la sofferenza ischemica è stata causata anche dal prolasso del funicolo, a sua volta provocato dall'amnioressi, quest'ultima essendo risultata priva di giustificazione, non essendo comprovati (né dalla cartella clinica della gestante né dal tracciato tococardiografico) segni di sofferenza fetale.
Se può essere condivisibile quanto osservato dall'appellante ovverosia che tra le due possibili eziologie (traumatica o ischemica) sia da ritenersi maggiormente probabile quella ischemica
(come già rilevato dai CTU in sede di considerazioni neuroradiologiche), ciò non comporta affatto che la sofferenza ischemica sia per ciò solo connessa alla prematurità del feto e che sia conseguentemente irrilevante l'assenza di dati cardiotocografici indicativi della sofferenza fetale e dell'opportunità di eseguire l'amnioressi.
In senso contrario si rileva che l'assenza di dati indicativi di una sofferenza fetale (rilevabile attraverso il tracciato cardiotocografico) rende più probabile (che non) che la sofferenza sia stata provocata proprio dall'accelerazione del parto.
In tali termini si è chiaramente espresso il CTU medico legale il quale ha dato atto che “l'assenza di dati cardiotocografici indicativi di una sofferenza fetale non consente di giudicare sulla tempestività/opportunità dell'amnioressi provocata, che portò peraltro all'erniazione del cordone pagina 30 di 40 ombelicale in vagina, con intuibile maggior rischio di sofferenza ipossica del prodotto di concepimento” (relazione CTU pag. 45). Parte D'altro canto, con l'odierno gravame, l' si è limitata ad affermare che la sofferenza fetale potrebbe essere derivata da altri fattori causali, ma non ha dedotto motivatamente che la stessa non possa essere conseguenza dell'amnioressi.
In difetto di documentata sofferenza fetale (come rilevato dai CTU) non è corretta la deduzione secondo la quale nel caso di specie l'amnioressi fosse indicata ed adeguata alle particolari specificità del caso concreto.
Quanto ai rilievi di carattere medico legale formulati con il motivo di gravame si osserva che:
- è priva di rilievo decisorio ai fini dell'odierno gravame la considerazione secondo la quale non vi erano le condizioni per “un trasferimento del feto in utero”, trattandosi di addebito non ritenuto fondato dai CTU e non posto a fondamento della statuizione di primo grado;
- i CTU hanno già adeguatamente preso in considerazione il fatto che si sia trattato di un travaglio di per sé precipitoso ed inarrestabile ma hanno anche chiarito che (a maggior ragione) ciò non giustificava l'amnioressi in difetto di sofferenza fetale;
- all'osservazione critica che il feto si trovava a rischio di sofferenza, i CTU hanno ripetutamente replicato che non è mai stata documentata (neanche in cartella clinica, quindi non solo a causa dell'illeggibilità del tracciato tococardiografico) alcuna sofferenza fetale atta a giustificare l'amnioressi;
- l'osservazione secondo la quale, in un quadro di sepsi materna, non si potrebbe escludere che l'esito midollare sia ascrivibile ad infezione che ha colpito anche il feto, non coglie il complessivo percorso argomentativo dei CTU e del Tribunale, in ordine al rilievo attribuito (ai fini del positivo accertamento del nesso di causalità e della malpractice medica) all'assenza di documentata sofferenza fetale tale da giustificare l'amnioressi la quale (in termini di più probabile che non) può concretamente avere contribuito a creare “una condizione di ipossia fetale, da cui l'ipotensione facilitatrice della complicanza ischemica midollare […]” (relazione
CTU pag. 86);
- analoghe osservazioni devono essere effettuate in relazione alla deduzione secondo la quale il sacco amniotico avrebbe potuto rompersi facilmente in qualsiasi momento (a causa della pagina 31 di 40 dilatazione del collo uterino) o ancora che il prolasso del funicolo sarebbe comunque un evento molto frequente nel parto podalico, trattandosi oltre tutto di mere ipotesi cui si contrappone la constatazione che nel caso specifico l'amnioressi è invece riconducibile ad una precisa scelta operativa dei sanitari;
- è decettivo il rilievo secondo il quale in cartella clinica, quanto all'assistenza al parto, non è stata descritta alcuna manovra di trazione particolarmente difficoltosa, atteso che i CTU hanno piuttosto dato atto che sia proprio il silenzio della cartella clinica a non consentire di escludere la
“componente traumatica” della lesione midollare (fermo rimanendo che i CTU hanno comunque ritenuto più probabile la “componente ischemico-midollare).
Può essere astrattamente comprensibile il rilievo secondo il quale non possa andare
Parte automaticamente a danno dell' la sopravvenuta illeggibilità a distanza di anni del tracciato tococardiografico riportato su carta termica (sinistro del 2009, ATP del 2021), ma nel caso di specie la “lacunosità” è predicabile anche in relazione alla cartella clinica della gestante, ove non sono state riscontrate indicazioni di sofferenza fetale a giustificazione dell'amnioressi.
Deve in definitiva ritenersi che i CTU abbiano esaurientemente risposto ai quesiti formulati ed alle osservazioni critiche mosse dalle parti, ragione per la quale deve essere disattesa l'istanza di rinnovazione della CTU.
6) Il quarto motivo di gravame, afferente all'applicabilità dell'art. 2236 c.c. è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Si rileva innanzitutto che le argomentazioni sviluppate con il motivo di gravame sono state già prospettate in sede di operazioni peritali quali osservazioni critiche alla CTU.
Sul punto i CTU hanno ampiamente risposto, con la conseguenza che le doglianze di parte appellante sono meramente ripropositive, non si traducono in una argomentata censura dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. (che ha aderito alla CTU) e sono quindi inammissibili.
Ad ogni modo, secondo la giurisprudenza “In tema di responsabilità del medico, la limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2236, 2° co., cod. civ. non ricorre con riferimento ai danni causati al paziente per negligenza o imperizia, ma soltanto per i casi implicanti risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà trascendenti la preparazione pagina 32 di 40 media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica, incombendo in tal caso al medico di fornirne la relativa prova” (Corte di Cassazione, sez. 3, Sentenza n. 2042 del
02/02/2005).
I CTU hanno espressamente escluso che nel caso di specie ricorressero problemi insolubili e/o che richiedessero di affrontare problemi tecnici nuovi o di speciale complessità.
La mera precipitosità del parto è concetto differente da quello sotteso all'ipotesi di cui all'art. 2236 c.c. ed i CTU hanno escluso che le ulteriori peculiarità del caso di specie (parto pretermine in donna precesarizzata, feto podalico) abbiano implicato la risoluzione di problemi nuovi e/o non sufficientemente studiati in letteratura.
7) Il quinto motivo, afferente alla massima personalizzazione del danno non patrimoniale- biologico subito da è infondato. Per_1
Questa Corte non ignora il principio di diritto richiamato con il motivo di gravame e ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui in tema di personalizzazione del danno la parte deve dimostrare le specifiche ed eccezionali circostanze, peculiari del caso concreto, che valgano a superare le ordinarie ripercussioni dell'invalidità (queste ultime essendo già insite nella valutazione tabellare della medesima invalidità).
Si trascura peraltro che nel caso di specie le lesioni permanenti sono state cagionate in occasione della nascita, con la conseguenza che non possono esserci specifiche e pregresse abitudini di vita e/o peculiarità della vita della vittima primaria.
Piuttosto, deve considerarsi che l'invalidità permanente:
- non è emendabile sulla base delle attuali conoscenze scientifiche;
- non ha compromesso le facoltà intellettive della parte lesa la quale pertanto ha piena consapevolezza delle lesioni subite;
- comprometterà in maniera intuitivamente significativa la vita intima, lavorativa e relazionale della persona.
In altri termini il gravame trascura le peculiarità del caso concreto come risultante anche dalla
CTU espletata ove è stato dato atto che sono “evidenti i riflessi d'ordine soggettivo nelle menomazioni in questione su tutti gli aspetti della vita, con riferimento sia alle attività ordinarie quotidiane, che lavorative e ricreative” (conclusioni CTU pag. 46).
pagina 33 di 40 Le menomazioni conseguenti al sinistro per cui è causa, oltre tutto, non hanno inficiato le capacità intellettive della parte lesa la quale, pertanto, ha piena contezza dell'importanza, della penosità e dell'irreparabilità dell'invalidità fisica con la quale dovrà “convivere” per tutta la vita.
La circostanza poi che la ragazza abbia sinora manifestato buone attitudini e buoni risultati in ambito scolastico e sportivo è elemento che (ovviamente ex post venendo in rilievo lesioni neonatali) dà contezza e dimostra che la stessa abbia delle specifiche e peculiari potenzialità certamente lese in “maniera specifica” dal fatto illecito.
8) Il sesto motivo, afferente alla congruità dei parametri applicati per la liquidazione – in specie in misura eccessiva del danno da compromissione delle facoltà lavorative, è fondato nei limiti di seguito illustrati.
Sul punto occorre premettere che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato dedotto che avrebbe dovuto continuare a sottoporsi per tutta la vita a trattamenti Per_1
sanitari e visite specialistiche per non peggiorare le proprie capacità motorie già gravemente compromesse. Si è sostenuto quindi che tali condizioni psicofisiche fossero tali da precluderle in futuro ogni capacità reddituale.
Tale assunto (per lo meno nei termini in cui era stato prospettato nel ricorso introduttivo) non ha trovato conferma nella relazione di CTU atteso che i consulenti hanno pur sempre dato atto che
“la perizianda potrà comunque svolgere in futuro un'attività lavorativa con mansioni impiegatizie” (relazione pag. 46) e che, essendo stata già riconosciuta invalida civile (in quanto portatrice di handicap in situazione di gravità), le sarà consentito l'inserimento lavorativo con modalità prioritaria e tutelata (relazione CTU pag. 76).
Il Tribunale ha quindi ritenuto di liquidare tale voce di danno considerando, da una parte, che la disabilità fisica renderà più gravoso lo studio e l'esercizio di professioni intellettuali e, dall'altro, che vi sarà comunque perdita di migliori chances lavorative ed economiche. Sulla base di tali presupposti ha liquidato il danno in via puramente equitativa.
Così statuendo, il Tribunale ha sostanzialmente attinto a quella giurisprudenza secondo la quale è possibile in taluni casi liquidare un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di pagina 34 di 40 chance derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, passibile di liquidazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26641 del 15/09/2023).
Ciò premesso, ad avviso di questa Corte è corretto il rilievo di parte appellante secondo cui l'importo riconosciuto sia eccessivo e comunque non accompagnato dall'illustrazione dei parametri sottesi alla liquidazione.
Sul punto occorre chiarire che non viene in rilievo il riconoscimento di una somma necessaria per l'assistenza della parte lesa nel corso della sua vita così come non viene in rilievo la liquidazione di un danno da perdita di capacità lavorativa specifica (ragione per la quale deve essere disattesa la richiesta di informativa all' ). CP_3
Piuttosto si tratta del risarcimento delle minori possibilità di guadagno, derivanti in parte dalla maggior gravosità di una prestazione lavorativa anche intellettuale in presenza di un pregiudizio fisico grave ed in parte dalla necessità di maggior tempo dedicato alla cura della salute (con conseguente sottrazione di tempo all'impegno lavorativo).
Trattasi di danno futuro prognosticamente molto probabile.
La liquidazione, ad avviso di questa Corte, deve avvenire:
- individuando un parametro economico mensile, ovviamente non equipollente ad una retribuzione ma nemmeno puramente simbolico;
- moltiplicando tale parametro economico per un numero di annualità ragionevolmente corrispondenti alla durata della presumibile vita lavorativa (non essendo possibile stabilire all'attualità quale sarà l'esatta età pensionabile della parte lesa).
In proposito si ritiene equo determinare tale importo in € 600,00 mensili per 41 anni lavorativi ovverosia (€ 600,00 x 12 mensilità x 41 anni) pari a complessivi € 295.200,00.
Considerando che viene in rilievo la liquidazione in via prettamente equitativa di un danno futuro stimato all'attualità, sull'importo indicato non vengono applicati né coefficienti riduttivi né vengono computati interessi legali dalla data del fatto sino ad oggi.
9) Il settimo motivo concerne l'erroneità dei criteri seguiti dal Tribunale nella liquidazione del danno non patrimoniale riflesso in favore dei genitori della vittima primaria, determinato quindi in misura eccessiva.
pagina 35 di 40 Secondo la giurisprudenza “La lesione del rapporto parentale può produrre dei danni apprezzabili in termini dinamico relazionali o, sul piano morale soggettivo, come sofferenza, non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione dell'integrità psicofisica del congiunto;
tali danni possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita” (da ultimo Corte di Cassazione, sez. 3, Ordinanza
n. 23300 del 28/08/2024).
Nel caso di specie non è contestabile ed anzi è presumibile che l'importante invalidità permanente di cui è affetta sin dalla nascita abbia avuto serissime ripercussioni non Per_1
solo di carattere morale, ma anche e soprattutto di carattere relazionale in capo ad entrambi i genitori.
Per quanto possa essere riconosciuta in favore della vittima primaria un'indennità di accompagnamento, è intuibile che i genitori siano stati in prima persona occupati nella cura e nell'accudimento della bambina e che lo saranno per molti anni a venire, indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età e dell'autonomia economica.
Dovendosi riconsiderare quindi i criteri di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale in favore dei congiunti del macroleso, non offrono utili riferimenti le Tabelle di Milano. La Corte ritiene perciò congruo attingere a tale scopo ai parametri indicati nelle Tabelle di OM
(aggiornate al 2023), ove per l'appunto è contenuta una tabella pertinente.
In proposito deve segnalarsi che il “valore punto” indicato nelle tabelle è frutto della sommatoria di due componenti, l'una per il danno morale (€ 3.474,00) e l'altra per il danno dinamico - relazionale (da quantificarsi in un importo compreso tra € 3.474,00 ed € 2.450,00 a seconda che la vittima primaria abbia o meno diritto alla c.d. indennità di accompagnamento).
Indipendentemente dal diritto indennità di accompagnamento, può presumersi che i genitori si siano occupati in prima persona dell'accudimento della figlia appena nata, che l'abbiano assistita nell'infanzia e che lo faranno in maniera importante anche negli anni a venire, ragione per la quale, tenendo conto della “forbice” prevista dalle Tabelle di OM, questa Corte ritiene di poter quantificare in € 3.000,00 tale specifica componente.
pagina 36 di 40 Il valore punto ammonta pertanto a complessivi € 6.474,00 (€ 3.474,00 + € 3.000,00).
Seguendo i criteri di calcolo illustrati dalle Tabelle di OM (valevoli per entrambi i genitori), il calcolo deve quindi essere sviluppato come segue:
- relazione di parentela con il danneggiato (genitore) 20 punti
- età della vittima primaria (0 anni) 10 punti
- età della vittima secondaria (34 e 35 anni) 6 punti
Totale 36 punti
- coefficiente per la presenza di due genitori (moltiplicato) 0,8
- coefficiente pari al danno biologico riconosciuto 80%
- moltiplicato per il valore punto (€ 6.474,00).
Importo liquidabile in favore di ciascun genitore: € 149.160,96.
La liquidazione operata dal Tribunale è quindi indubbiamente eccessiva rispetto ai parametri tabellari di riferimento.
Ne consegue che tale voce di danno deve essere rideterminata nella misura appena indicata.
10) E' opportuno rilevare che in relazione a tutte le voci di danno liquidate il Tribunale nulla ha disposto in relazione alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali maturati dalla data del fatto sino alla data della sentenza.
In difetto di impugnazione incidentale sul punto, in relazione ai minori importi riconosciuti come dovuti all'esito dell'odierno gravame, anche la Corte omette quindi ogni determinazione in punto rivalutazione monetaria ed interessi legali sino alla data della sentenza.
11) L'ottavo motivo di impugnazione, concernente le spese di lite, deve essere rigettato.
A ben vedere la CTU è stata espletata in sede di ATP ed i suoi esiti sono stati chiari.
Si è già detto che la pretesa contraddittorietà intrinseca della CTU è solo apparente.
La probabile soccombenza sull'an e la sicura “importanza” del quantum (indipendentemente dalla misura poi concretamente liquidata) erano quindi positivamente valutabili sin dall'inizio del giudizio.
Il Tribunale ha quindi correttamente applicato il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
Non sussistono nel caso concreto i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. che possano giustificare la compensazione delle spese di lite, non ricorrendo reciproca soccombenza, tanto meno la novità
pagina 37 di 40 della questione trattata e/o un mutamento di giurisprudenza.
E' vero che nel suo complesso la domanda è stata accolta per un importo più ridotto di quello richiesto da parti attrici, peraltro la liquidazione delle spese è stata effettuata nei limiti del valore della domanda concretamente accolta (valore compreso tra un milione e due milioni di euro a fronte della liquidazione in favore di di un importo superiore ad € 1.600,000,00), Per_1
ragione per la quale non ricorrono neanche i presupposti di una compensazione parziale.
La riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. non incide sul valore complessivo della causa
(sempre compreso tra un milione e due milioni di euro), ragione per la quale non è necessario procedere d'ufficio ad una rivalutazione delle spese del primo grado.
12) Al di là del rilievo che l'appello non può ritenersi frutto della mala fede o della colpa della
(non potendosi ritenere manifestamente infondati i motivi dedotti con l'impugnazione) Pt_2
il parziale accoglimento del gravame consente per ciò solo di disattendere la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parti appellate.
13) Deve darsi atto che non sono oggetto del presente giudizio le questioni afferenti alla necessità
o meno di una preventiva autorizzazione del giudice tutelare in favore dei genitori al fine di poter riscuotere le somme oggetto dell'odierna statuizione di condanna.
14) Venendo alle spese del presente giudizio di appello, pur a fronte del parziale accoglimento del gravame, l' è comunque soccombente. Pt_2
Ne consegue che le spese dell'appello devono essere poste a suo carico ed in favore di parti appellate e Parte_5 CP_2 Per_1
Per contro le spese di lite devono essere compensate nei rapporti con Persona_2
(soccombente in primo grado) evocato in appello a meri fini di litis denuntiatio.
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto:
- del valore della controversia (compreso tra uno e due milioni di euro),
- dell'attività espletata nel sub procedimento di sospensiva (fase introduttiva) liquidabile nei parametri minimi attesa la relativa semplicità delle questioni trattate e la loro parziale pagina 38 di 40 sovrapponibilità alle difese poi esplicitate nel giudizio di merito, con applicazione delle tabelle afferenti ai giudizi cautelari, tale essendo la natura della sospensiva (compensi per € 1.318,00);
- dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale, con esclusione della fase di trattazione atteso lo svolgimento di una sola udienza in cui le parti appellate hanno ribadito le difese già articolate nella comparsa di costituzione nel giudizio di merito) conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22 (compensi per
€ 24.064,00);
- operato (sul totale di € 25.382,00) l'aumento del 10% per ogni parte rappresentata oltre la prima
(considerata la relativa semplicità delle questioni specifiche trattate in relazione alla posizione dei genitori);
- con un importo finale dovuto per compensi di € 30.458,40.
15) Deve infine essere disattesa la richiesta di restituzione delle somme corrisposte dall' Pt_2
in esecuzione della sentenza di primo grado.
[...]
Pur a fronte della riduzione del quantum le parti dovranno infatti necessariamente provvedere ad un ricalcolo dei rapporti dare/avere includendovi anche le statuizioni di condanna al pagamento delle spese di lite del presente gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, con così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Asti n.cron. 1710/2024 del 29.02.2024, condanna l Pt_4 [...]
al pagamento: Parte_4
a) in favore di di € 295.200,00 (in luogo della maggior somma di € 500.000,00 Per_1
liquidata dal Tribunale) per perdita di chances professionali/economiche;
b) in favore di e di € 149.160,96 ciascuno (in luogo della maggior CP_1 CP_2 somma di € 200.000,00 liquidata dal Tribunale) per lesione del rapporto parentale con Per_1
[...]
2) Conferma per il resto l'impugnata ordinanza;
3) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parti appellate;
pagina 39 di 40 4) Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra l Parte_4
e
[...] Persona_2
5) Condanna l a rimborsare a , Parte_1 CP_1 [...]
e le spese di lite del presente gravame che si liquidano in € 30.458,40 per CP_2 Per_1
compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 04/03/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
La Corte dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria, il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Bonfilio Presidente dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 426/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Fossati Parte_1 P.IVA_1
Massimo appellante contro
(C.F. ) e (C.F. ) in CP_1 C.F._1 CP_2 C.F._2
proprio ed in rappresentanza dei figli minori (C.F. e Per_1 C.F._3 [...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. De Felice Diego e Persona_2 C.F._4 dell'avv. Paternostro Bonomi Luca appellati
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 21.02.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
20.02.2025)
OGGETTO: risarcimento danni da malpractice medica pagina 1 di 40 CONCLUSIONI
Per l'appellante Pt_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
in via preliminare e/o pregiudiziale
Dichiarare la nullità dell'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. n. 1710/2024 resa, nel procedimento ex art. 702bis c.p.c. recante RG n. 430/2022, dal Tribunale di Asti, G.I. dott. Pasquale Perfetti, in data 28/02/2024 e notificata il 29/02/2024.
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario e maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali. in via istruttoria
Disporre CTU medico-legale di carattere ostetrico-ginecologico e neuroradiologico, finalizzata a:
- descrivere le condizioni cliniche della sig.ra allorquando la medesima, alle ore CP_1
19,20 del 23/03/2009, giungeva presso il P.S. dell'Ospedale San Lazzaro di con contrazioni Pt_1
dolorose da alcune ore;
- accertare, sotto il profilo eziopatogenico, le cause della sofferenza ipossica del feto, verificatasi in occasione del parto della sig.ra ; CP_1
- verificare se tale sofferenza sia da porsi in rapporto di causalità materiale con le prestazioni professionali poste in essere dai sanitari dell' indipendentemente dalla sussistenza o Pt_2
meno di una condotta eventualmente colposa di questi ultimi;
- verificare, sulla base di un giudizio ex ante, se l'assistenza al travaglio ed al parto prestata nei confronti della paziente sia stata eseguita con tempestività, diligenza e perizia consone a
Specialisti di pari livello, nonché nel rispetto delle leges artis, delle conoscenze scientifiche, delle buone pratiche assistenziali relative all'epoca dell'evento in rassegna e se la stessa risultasse altresì adeguata con riferimento alle peculiarità cliniche del caso concreto;
- accertare, sempre sulla base di un giudizio ex ante, l'eventuale sussistenza, nella fattispecie, di elementi tali da rendere imperativa o anche solo opportuna l'esecuzione, da parte dei sanitari dell' di esami strumentali ed interventi diversi e/o ulteriori rispetto a quelli posti in Pt_2
essere;
- indicare quali fossero i suddetti interventi e se gli stessi avrebbero potuto rivelarsi idonei - e con pagina 2 di 40 quale probabilità di successo - a scongiurare l'evento per cui è causa, avuto riguardo allo stato della scienza relativo all'epoca dei fatti;
- in particolare, descrivere le Linee Guida esistenti all'epoca dei fatti con riferimento all'iter clinico, terapeutico ed assistenziale relativo al travaglio precipitoso in epoca gestazionale precoce;
- accertare se l'esecuzione di un taglio cesareo fosse o meno indicata al fine di ottenere un differente outcome fetale;
- stabilire se le prestazioni professionali oggetto delle avversarie contestazioni implicassero o meno la soluzione di problemi di speciale difficoltà, indicando, altresì, in caso affermativo, in cosa esattamente consistessero le questioni di particolare complessità, connesse alle prestazioni de quibus;
- accertare la natura e l'entità delle lesioni subite, da a seguito ed in conseguenza dei Per_1
fatti per cui è causa;
- determinare l'entità dei postumi invalidanti di natura permanente e temporanea residuati allo stabilizzarsi di tali lesioni, entità da valutarsi in termini di maggior danno rispetto a quello che, comunque ed in ogni caso, sarebbe reliquato nell'ipotesi di diverso approccio al caso clinico;
- accertare se i postumi de quibus siano suscettibili di evoluzione migliorativa.
Disporre informativa scritta, presso i competenti Uffici dell' Controparte_3
, finalizzata ad accertare la corresponsione, in favore di della
[...] Per_1
pensione di invalidità e/o dell'assegno di accompagnamento, nonchè l'ammontare dei suddetti emolumenti, ovvero, nell'ipotesi di riscontro negativo a tale richiesta, a conoscere se la minore si trovi nelle condizioni per poter percepire gli stessi. nel merito
Dato atto che, in data 22/07/2024, la Relyens Mutual Insurance, per conto dell'
[...]
, ha corrisposto le seguenti somme: Parte_3
- € 150.000,00 in favore della sig.ra in proprio, a titolo di sorte capitale;
CP_1
- € 200.000,00 in favore del sig. in proprio, a titolo di sorte capitale;
CP_2
- € 40.154,81 in favore dell'Avv. Diego De Felice, a titolo di spese legali;
- € 41.102,57 in favore dell'Avv. Luca Paternostro Bonomi, a titolo di spese legali;
- € 61.106,75 in favore dell'Agenzia delle Entrate, a titolo di pagamento dell'imposta di registro;
Dato altresì atto che, in data 22/07/2024, l' ha corrisposto l'ulteriore somma di Parte_2
pagina 3 di 40 € 50.000,00 in favore della sig.ra in proprio, a titolo di sorte capitale. CP_1
In via principale
In totale riforma dell'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. n. 1710/2024 resa, nel procedimento ex art. 702bis c.p.c. recante RG n. 430/2022, dal Tribunale di Asti, G.I. dott. Pasquale Perfetti, in data 28/02/2024 e comunicata il 29/02/2024
Assolvere l' da ogni avversaria domanda, in Parte_3
quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario e maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali.
In via subordinata
In parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. n. 1710/2024 resa, nel procedimento ex art. 702bis c.p.c. recante RG n. 430/2022, dal Tribunale di Asti, G.I. dott. Pasquale Perfetti, in data
28/02/2024 e comunicata il 29/02/2024
Ridurre, per i motivi esposti nel presente atto, le somme liquidate, nella citata ordinanza, dal
Tribunale di Asti, a titolo risarcitorio dei danni non patrimoniali e patrimoniali liquidati nei confronti dei sigg.ri e , in proprio e nella qualità di esercenti la CP_1 CP_2
responsabilità genitoriale sulla minore Per_1
Con vittoria di spese e compensi di lite relativi al presente grado di giudizio, oltre I.V.A., C.P.A., rimborso forfettario e maggiorazione ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis DM 55/2014, per la redazione di collegamenti ipertestuali. in ogni caso
Compensare in tutto o, quantomeno in parte, le spese di lite liquidate all'esito del primo grado di giudizio. Condannare i sigg.ri e , in proprio e nella qualità di esercenti CP_1 CP_2
la responsabilità genitoriale sulla minore alla restituzione, in favore della Relyens Per_1
Mutual Insurance e dell' delle Parte_3 maggiori somme eventualmente percette in esito all'emananda sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria”.
Per gli appellati:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
pagina 4 di 40 1) in via preliminare e in rito, dichiarare inammissibile l'appello proposto dall'
[...]
in ragione della carenza di specificità dei motivi di doglianza;
Parte_4
2) dichiarare inammissibile la richiesta di rinnovazione della CTU avanzata dall'
[...]
poiché priva di alcun presupposto e/o fondamento logico- Parte_4
giuridico, per le ragioni ampiamente esposte nella comparsa di costituzione;
3) dichiarare inammissibile la richiesta di informativa scritta presso i competenti Uffici dell'
[...]
per le ragioni esposte nella comparsa di Controparte_3
costituzione;
4) nel merito, respingere l'appello proposto dall' Parte_4 poiché infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare l'Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 28.02.2024 Tribunale di Asti Sezione I Civile, Giudice Dott. Perfetti Pasquale, pubblicata il
29.02.2024 n. Rep. 1710/2024, comunicata dalla Cancelleria in data 29 febbraio 2024;
5) condannare l' al risarcimento dei danni ex art. Parte_4
art. 96, comma 1 e comma 3 c.p.c., in favore degli odierni appellati, Sigg.ri e CP_2 [...]
, in proprio ed in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui minori e CP_1 Per_1
Persona_2
6) condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado, oltre spese e oneri accessori.
Con vittoria delle spese e degli onorari relativi al presente giudizio d'appello, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
Con ricorso ex art. 696 bis c.p.c., e , in qualità di esercenti la CP_1 CP_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore convenivano in giudizio l' Per_1 [...]
e la Controparte_4 Controparte_5
chiedendo l'espletamento di consulenza tecnica preventiva finalizzata ad accertare la
[...] sussistenza di un rapporto di causalità tra l'assistenza al travaglio ed al parto prestata in data
24.03.2009 dai sanitari dell'Ospedale San Lazzaro di nei confronti di ed i Pt_1 CP_1
pregiudizi riportati dalla figlia minore in conseguenza della nascita. Per_1
In particolare, i ricorrenti ascrivevano la “paraplegia da ischemia midollare con spasticità spinale in estensione, scogliosi e deformità del piede sx” alle carenze di gestione e di valutazione pagina 5 di 40 del parto podalico in prematura, avvenuto, in modo troppo “frettoloso, con mancata profilassi antibiotica e per RDS (Respiratory Distress Syndrome); all'esecuzione di amnioressi (rottura artificiale delle acque); all'estrazione traumatica del feto, la quale aveva determinato una sofferenza fetale acuta, una sepsi neonatale ed una lesione midollare.
Si costituivano nell'ATP entrambi i resistenti contestando le deduzioni avverse ed eccependo, la
, l'inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso proposto nei suoi confronti. CP_6
Il giudice nominava Collegio peritale che depositava relazione definitiva nei termini assegnati.
Con successivo ricorso ex art. ex art. 702bis c.p.c e , in proprio ed in CP_1 CP_2
qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori e Per_1 Persona_2
adivano nuovamente il Tribunale di Asti al fine di sentir dichiarare la responsabilità dell
[...]
nella causazione dei danni non patrimoniali e Controparte_4
patrimoniali patiti a seguito delle prestazioni professionali poste in essere dai sanitari dell'Ospedale San Lazzaro di Alba.
Si costituiva in giudizio, l preliminarmente chiedendo il mutamento del rito in favore Pt_2 di quello ordinario ed eccependo l'intervenuta prescrizione ex artt. 2946 e 2947 c.c. dell'azione risarcitoria proposta dai ricorrenti, quali esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore
Persona_2
Contestava inoltre le domande proposte sotto il profilo dell'an e del quantum debeatur.
In particolare, sosteneva che la CTU espletata in sede di ATP fosse viziata da un iter logico non coerente, atteso che il dott. nel formulare le conclusioni medico-legali relative al Persona_3
caso, ritenendo sussistente la colpa a carico dei sanitari, si era immotivatamente discostato dalle risultanze alle quali erano pervenuti gli specialisti che componevano il collegio peritale i quali, Parte secondo l' avevano affermato che:
- nel caso di specie si era verificata una situazione di estrema rarità, travaglio precipitoso ed inarrestabile in una donna precesarizzata ed in epoca gestazionale assai precoce che aveva reso inevitabile l'espletamento del parto per via vaginale;
- a fronte di tale quadro, l'esecuzione di un taglio cesareo (peraltro controindicata) era inidonea a scongiurare la verificazione dei pregiudizi oggetto di causa;
pagina 6 di 40 - il successivo sviluppo di una lesione ischemica midollare doveva ritenersi, secondo criterio del più probabile che non, conseguenza delle condizioni di estrema instabilità emodinamica del neonato pretermine, pressoché impossibile da evitare nelle condizioni in cui si era reso necessario procedere al parto.
Parte resistente instava dunque per la rinnovazione della CTU di carattere ostetrico-ginecologico e neuroradiologico.
Sull'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c..
Esperito infruttuosamente tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
n. cron. 1710/2024 dep. 29.02.2024, resa a definizione del procedimento iscritto al n. 430/22 RG, il Tribunale di Asti:
1) condannava l' al pagamento, in favore di parti ricorrenti delle seguenti somme: Pt_2
- € 1.129.475,00 per danno permanente alla integrità psicofisica di Per_1
- € 7.128,00 per inabilità temporanea totale in capo a Per_1
- € 500.000,00, per perdita di chances professionali/economiche, in diretta conseguenza della lesione alla salute patita, in capo a Per_1
- € 200.000,00 in favore di ciascuno dei genitori per lesione del rapporto parentale con Per_1
[...]
2) condannava parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, liquidate in
€ 870,00 per esposti, € 54.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA,
CPA;
- spese dell'ATP, nella misura ivi già liquidata.
Con riguardo alla posizione giuridica della paziente, il Tribunale rilevava in primo luogo che la struttura sanitaria era chiamata a rispondere contrattualmente ai sensi dell'art. 7 Legge n. 24 del
2017, con la conseguenza che una volta allegato l'inesatto svolgimento della prestazione, spettava alla struttura medica fornire prova circa la correttezza del proprio operato. Rimaneva invece a carico dei ricorrenti la prova del nesso eziologico tra la censurata condotta dei sanitari ed il lamentato danno.
Riteneva altresì di condividere, in considerazione della peculiarità della materia, l'orientamento di cui alla Cass. n. 27561 del 2017, per cui “in tema di responsabilità professionale sanitaria,
pagina 7 di 40 l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno” (pronuncia ribadita anche da Cass 7250 del 2018 e Cass. 26428 del 2020).
Ciò posto, il Tribunale osservava che nella fattispecie l'intero Collegio peritale, in modo unanime aveva concluso per la sussistenza (sotto un criterio probabilistico) della negligenza professionale, riscontrabile considerando la mancata giustificazione strumentale dell'amnioressi (rottura manuale delle acque) che nei fatti aveva comportato il prolasso del funicolo con conseguente sofferenza ipossiemica del feto per compressione dello stesso e quindi la necessità di un'accelerazione delle manovre estrattive con incrementato rischio di lesioni traumatiche al nevrasse. L'espletamento del parto con modalità più naturali avrebbe potuto probabilisticamente scongiurare le lesioni ischemico/traumatiche poi effettivamente verificatesi (relazione CTU pagg. 74 e 75). Gli stessi CTU avevano dato atto che la mancata registrazione cardiotocografica non consentiva di giudicare sull'opportunità dell'amnioressi provocata (relazione CTU pag. 45).
Il Tribunale rilevava dunque che, secondo i consulenti, dalle predette condotte era derivata con elevata probabilità, una sofferenza ischemica ed un trauma responsabile della lesione midollare, lesione evitabile con una progressione più naturale del parto, previa episiotomia.
Riteneva poi che le contestazioni alla CTU di parte resistente fossero infondate.
Quanto alle contestazioni di carattere neuroradiologico, il prof. aveva ben precisato Per_4
l'impossibilità di definire un'ipotesi diagnostica per le lesioni riportate dalla neonata che potesse ritenersi valida “oltre ogni ragionevole dubbio”, sulla base dei dati di imaging a disposizione, avendo il CTU altresì sottolineato che la documentazione disponibile era scarsa e di qualità modesta.
Assumeva quindi il Tribunale che la ragione per cui non era stato possibile con certezza convalidare la tesi dei ricorrenti (circa l'esistenza di una manovra traumatica negligente e decisiva nella causazione del danno patito dalla paziente) e non era stato possibile apprezzare la ragionevolezza, nel quadro concreto, del ricorso ad una manovra rischiosa quale l'amnioressi,
pagina 8 di 40 fosse appunto la carenza di documentazione clinica e la scarsa qualità dei reperti grafici a disposizione.
Evidenziava d'altronde che i consulenti avevano affermato che l'amnioressi esponeva al rischio di un prolasso funicolare con conseguente anossia o sofferenza ischemica del feto, ragione per la quale la stessa solitamente veniva eseguita per accelerare un parto solo in caso di sofferenza fetale. I CTU avevano quindi dichiarato di non comprendere il motivo per cui tale rischiosa manovra fosse stata eseguita, considerato che gli stessi sanitari avevano definito il parto precipitoso ed inevitabile, non essendo stata per contro documentata alcuna sofferenza fetale.
Più precisamente, il Tribunale riteneva che, nella incompleta tenuta della cartella clinica, andassero ascritti a negligenza della struttura ben due fattori decisivi per la valutazione della prestazione professionale, ovverosia: il carattere traumatico o meno della lesione patita
(mancando oltretutto qualsiasi dato, quanto alle manovre di estrazione svolte, sulla cui correttezza e perizia non era dunque possibile inferire alcunché, per vizio della cartella);
l'effettiva condizione della gestante nel momento in cui il team aveva deciso di optare per la rottura artificiale delle acque (manovra che, secondo la letteratura medica, sottoponeva il feto a rischi, esattamente del tipo di quello che poi si era concretizzato di anossia o sofferenza ischemica) in assenza di un documentato stato di sofferenza fetale.
Ne deduceva che, permanendo dubbi circa il rispetto nello svolgimento delle operazioni da parte del gruppo sanitario delle leges artis, in applicazione dell'art. 1218 cc, tali dubbi dovessero ricadere sulla struttura medica, su cui incombeva la prova dell'esatto adempimento.
Specificava inoltre che, essendo tali dubbi derivanti da inadeguata tenuta della documentazione medica, come statuito dalla Suprema Corte, il nesso causale tra condotta e danno doveva ritenersi comprovato, atteso che proprio tale incompletezza aveva reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed avendo altresì i professionisti nella fattispecie posto in essere due condotte astrattamente idonee a provocare il danno, ossia l'erronea scelta della amnioressi ed il negligente svolgimento delle manovre estrattive del feto.
Infine, escludeva che ricorressero i presupposti di cui all'art. 2236 c.c. trattandosi di un caso privo di carattere di eccezionalità, passibile di essere affrontato e risolto sulla base della letteratura medica già esistente e comunemente nota a tutti gli addetti ai lavori.
pagina 9 di 40 Il giudice passava poi all'esame dei danni risarcibili.
In relazione alla posizione del minore riteneva fondata l'eccezione di parte Persona_2
resistente di intervenuta prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento danni, sulla scorta della qualificazione della relativa domanda ai sensi dell'art. 2043 cc, non risultando documentati tempestivi atti di interruzione del termine di prescrizione quinquennale ed essendo risalente al
2009 il fatto produttivo del danno.
Venendo alla posizione di rilevava che il Collegio peritale aveva riscontrato un Per_1 danno di carattere permanente, quantificabile nella misura dell'80% in conseguenza di paraplegia con buon controllo del tronco, scoliosi lombare e vescica neurologica, pari, secondo le tabelle di Milano ratione temporis applicande, ad € 968.121,00, suscettibile di un aumento massimo per la personalizzazione, nella misura del 25%, per finali € 1.129.475,00.
Riteneva corretto procedere alla personalizzazione in misura massima del danno, tenendo conto non solo dell'entità della menomazione patita, ma anche dell'incidenza di questa sulla complessiva qualità della vita della vittima, in considerazione di una lesione, oltretutto, non emendabile nel corso del tempo, con compromissione seria delle facoltà motorie basiche.
Liquidava inoltre in favore della medesima un importo pari ad € 7.128,00 a titolo di ITT.
Il Tribunale riteneva fondata la domanda di risarcimento del danno per compromissione delle facoltà lavorative di evidenziando di dover operare un prudente apprezzamento, a Per_1
carattere squisitamente equitativo, sulla scorta di criteri di riferimento fattuali, afferenti nella fattispecie: al pregiudizio fisico grave, che, pur non attingendo alla sfera intellettiva, rendeva comunque assai più gravosi sforzi ed impegni (anche sul piano della gestualità più comune) necessari anche nello studio e nelle professioni intellettuali;
alla durata della menomazione per tutta la vita della ragazza, pur dovendo tenere conto della possibilità di accedere ad appositi concorsi, riservati a soggetti portatori di determinate menomazioni, nonché alla perdita di chances lavorative ed economiche discendenti inevitabilmente dalla natura della lesione.
Alla luce di tali pregiudizi, riteneva equo riconoscere alla minore, a titolo di lesione della capacità lavorativa e professionale, considerando anche giovane età della stessa, un importo pari ad
€ 500.000,00.
pagina 10 di 40 In ordine invece al risarcimento richiesto per le spese di assistenza e spese mediche, il Tribunale evidenziava che i ricorrenti nulla avevano allegato per spese sanitarie, ritenendo peraltro che il caso fosse suscettibile di esser affrontato dal SSN, senza costi privati.
Infine, per la posizione dei congiunti reputava congruo il riconoscimento di un risarcimento pari ad € 200.000,00 in ragione della sofferenza inerente alla compromissione del rapporto parentale, del patema legato, secondo un criterio di normalità, alla drammaticità della vicenda e delle ricadute, sul piano della integrità psicologica dei genitori (documentata insorgenza, sulla persona di , di disturbi a carattere propriamente psichiatrico). CP_2
Sul giudizio di appello.
L proponeva tempestivo gravame instando per la Pt_4 Parte_4 Parte_4 sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e rassegnando le conclusioni anche istruttorie riportate in epigrafe.
, , in proprio ed in qualità di rappresentanti dei figli minori e CP_1 CP_2 Per_1 si opponevano alla sospensiva, eccepivano l'inammissibilità del gravame ex Persona_2
art. 342 c.p.c., chiedendone comunque il rigetto nel merito.
Rigettata l'istanza di sospensiva, svolta la trattazione scritta dell'udienza ex art. 352 c.p.c. del
20.02.2025 (ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.), con ordinanza depositata in data 21.02.2025 il
Giudice istruttore tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire alla Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I) Motivi di appello proposti dall' Pt_2
Con il primo motivo l' censura la parte dell'ordinanza con cui il Tribunale ha ritenuto Pt_2 coerenti e condivisibili le risultanze della CTU, non avvedendosi dell'intrinseca ed insanabile contraddizione esistente tra le valutazioni espresse dai due CTU specialisti (relazione neurologica e relazione ostetrico-ginecologica) e le conclusioni formulate dal CTU medico legale.
Sostiene, al riguardo, che una delle principali problematiche insite nella relazione del Collegio sia costituita dal fatto che il dott. nel formulare le conclusioni medico-legali relative Persona_3
pagina 11 di 40 al caso, si sia immotivatamente discostato dalle risultanze alle quali sono pervenuti gli specialisti che componevano il collegio peritale.
Evidenzia anzitutto che il dott. (Specialista in Ostetricia e Ginecologia), dopo Persona_5
aver esaminato la documentazione agli atti, ha affermato che nel caso di specie non possa essere dimostrato che l'eventuale taglio cesareo avrebbe accorciato i tempi di espletamento del parto, ritenendo, al contrario, che un taglio cesareo effettuato con feto podalico alla 29° settimana avrebbe potuto esitare in outcome ipossico molto complesso per la difficoltà di estrazione in questa particolare situazione.
Sottolinea ancora che, sotto il profilo neuroradiologico, il Prof. (Professore Ordinario di Per_4
Neuroradiologia dell'Università degli Studi di Milano) ha evidenziato, in ordine alla lesione midollare riportata dalla neonata che, pur non potendosi escludere una lesione traumatica, questa tesi sia meno sostenibile per la sede della lesione, essendo le alterazioni traumatiche, anche in caso di presentazione podalica, usualmente riportate in sede cervicale o toracica alta e quelle ischemiche in sede lombare in caso di ipotensione grave e comunque nei prematuri, ritenendo dunque nella fattispecie l'origine ischemica maggiormente probabile.
Osserva poi che pur a fronte di tali evidenze specialistiche (che depongono per la mancanza di profili di responsabilità in capo ai sanitari dell' , il CTU medico legale dott. Pt_2 Per_3
ha tratto conclusioni di segno contrario, laddove, considerando (erroneamente) soddisfatto
[...]
il criterio di prevalenza causale, è giunto a sostenere la colpa dei sanitari.
Ritiene dunque che la ricostruzione operata dal CTU Medico Legale sia gravemente viziata sotto il profilo metodologico e che ciò avrebbe dovuto comportare l'inidoneità della consulenza tecnica preventiva ad assumere qualsivoglia valenza probatoria nell'ambito del procedimento ex art. 702bis c.p.c..
Chiede pertanto la rinnovazione dell'accertamento peritale.
Con il secondo motivo censura la parte del provvedimento ove il giudice ha ritenuto di poter
Parte accertare a carico dell' due fattori decisivi nella valutazione della prestazione professionale in conseguenza della incompleta tenuta della cartella clinica, ovverosia: il carattere non traumatico della lesione patita (mancando qualsiasi dato, quanto alle manovre di estrazione svolte, sulla cui correttezza e perizia non era dunque possibile inferire alcunché per vizio della pagina 12 di 40 cartella); l'effettiva condizione della gestante e del feto, nel momento in cui il team ha optato per la rottura artificiale delle acque in assenza di un documentato stato di sofferenza fetale.
Sostiene che tale parte della ordinanza sia viziata da ultrapetizione in quanto il profilo relativo
Parte all'inadeguata tenuta della cartella clinica da parte dell' non è stato oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti.
Alla luce di ciò, chiede dunque che l'ordinanza de qua sia dichiarata nulla, avendo il Tribunale interferito nel potere dispositivo delle parti, sostituito i fatti costitutivi della pretesa, emettendo un provvedimento diverso da quello richiesto.
Con il terzo motivo impugna l'ordinanza nella parte in cui il Tribunale ha affermato che, permanendo dubbi circa il rispetto delle leges artis, ciò debba ricadere in danno sulla struttura sanitaria su cui incombe l'onere della prova dell'esatto adempimento.
Ritiene che il Tribunale non abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto costantemente espressi dalla Suprema Corte in materia di nesso eziologico, secondo cui grava sul creditore l'onere di provare il nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del sanitario ed il danno di cui si domanda il risarcimento.
Osserva che il mero accertamento dell'eventuale inadempimento non possa consentire per ciò solo di ritenere raggiunta la prova del nesso causale.
Specifica altresì che il nesso causale tra il comportamento omissivo ed il pregiudizio subito dal paziente è configurabile qualora, attraverso un criterio di prevalenza causale, denominato del “più probabile che non”, possa ritenersi che l'opera del medico e/o della struttura sanitaria, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 23575 del 17/10/2013).
Ritiene che nella fattispecie concreta l'applicazione di tali principi avrebbe dovuto portare il
Tribunale al rigetto delle domande, considerando quanto affermato dal CTU Specialista in
Neuroradiologia (prof. riguardo alla causa della lesione midollare riportata dalla neonata, Per_4
individuata, secondo il criterio del più probabile che non, in una lesione ischemica.
In altri termini sostiene che, all'esito di una corretta lettura della CTU, l'ipotesi più probabile sia rappresentata da una eziologia non traumatica bensì ischemica.
Ritiene dunque che una diversa condotta dei sanitari non avrebbe in ogni caso consentito di scongiurare la verificazione dei danni riportati da la cui etiopatogenesi non Per_1
pagina 13 di 40 risulterebbe in concreto ascrivibile alla rottura artificiale del sacco amniotico, dovendo invece essere ricondotta a cause estranee all'operato dei sanitari.
Richiama a sostegno della correttezza dell'operato dei sanitari la consulenza di parte laddove il perito ha sostenuto che sia condivisibile la scelta di gestire attivamente il parto tramite l'accelerazione dei tempi e la rottura del sacco amniotico, essendo l'unica da attuare trattandosi di un feto particolarmente piccolo in un ambiente uterino non più favorevole a causa dell'attività contrattile uterina e dello stato infiammatorio (documentato dalla presenza di leucocitosi neutrofila riscontrata al momento del ricovero), evidenziando inoltre che una condotta inattiva e passiva sarebbe stata censurabile posto che non si sarebbe potuto far altro se non favorire rapidamente la nascita.
Sempre i consulenti dell' hanno rilevato che il parto è avvenuto (alla 29+3 settimane) Pt_2 in un quadro di sepsi materna, ragione per la quale non si potrebbe escludere che l'esito midollare sia ascrivibile ad infezione che ha colpito anche il feto.
Aggiunge che:
- in ragione del parto ormai imminente, non vi erano le condizioni per un “trasferimento del feto in utero” in una struttura dotata di terapia intensiva neonatale, poiché esisteva un elevato rischio di un parto in itinere, in assenza delle necessarie condizioni di una adeguata assistenza ostetrica;
- il sacco amniotico che, a causa della dilatazione del collo uterino era ormai esposto all'ambiente vaginale, sotto tensione e assottigliato, avrebbe potuto rompersi facilmente in qualsiasi momento con uscita del liquido amniotico e di parti fetali;
- nella cartella clinica, l'assistenza al parto podalico vaginale non viene descritta come caratterizzata da manovre di trazione o di difficoltoso espletamento e le tempistiche documentano il rapido espletamento;
- non vi è alcuna evidenza di lesione vertebrale in corrispondenza della lesione midollare, per cui non è possibile sostenere che la lesione midollare sia conseguenza delle trazioni esercitate con le manovre di estrazione podalica;
- la presenza di prolasso del funicolo è un evento molto frequente nel parto podalico pretermine e questo avviene indipendentemente dal fatto che il sacco si rompa spontaneamente o tramite amnioressi.
- il funicolo prolassato quando viene compresso è causa di ipossia fetale, ma nel caso di parto podalico la compressione si verifica solo all'ultimo momento con l'impegno/disimpegno della pagina 14 di 40 testa fetale e la sua espulsione, quindi per un tempo molto breve. A quel punto, è necessario agire attivamente con l'estrazione manuale del feto;
- il monitoraggio cardiotocografico su carta termica, eseguito per tutto il periodo, non è più leggibile a causa del lungo lasso temporale trascorso, ma risulterebbe comunque irrilevante, ai fini della valutazione della condotta ostetrica, anche qualora non avesse documentato una sofferenza fetale.
Sostiene dunque che sussistano fondate ragioni per procedere alla riforma dell'ordinanza in esame, nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato la sussistenza di responsabilità dell' Pt_2
chiedendo, in subordine, di disporre la rinnovazione della CTU medico-legale.
Con il quarto motivo, deduce l'erroneità del provvedimento di primo grado nella parte in cui il
Tribunale ha ritenuto che le prestazioni professionali poste in essere dai sanitari dell' Pt_2
non abbiano comportato la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Deduce che un travaglio precipitoso ed inarrestabile in capo a una donna precesarizzata con feto podalico di basso peso (inferiore a kg 1.500) ed in epoca gestazionale assai precoce, costituisca un evento che assai raramente si riscontra nella comune pratica ostetrica e che, per essere gestito al meglio (ma senza alcuna garanzia di risultato), richiede la presenza di una terapia intensiva neonatale (nel caso di specie assente, non essendo neanche praticabile il trasporto preventivo della partoriente).
Sostiene che il Tribunale abbia errato nel non tenere in considerazione tali elementi e di conseguenza nel non rilevare nella fattispecie che le prestazioni dei medici avevano comportato la risoluzione di problemi di speciale difficoltà, omettendo così di applicare il disposto normativo di cui all'art. 2236 c.c..
Con il quinto motivo impugna il capo dell'ordinanza con il quale il giudice, nel liquidare i danni non patrimoniali accertati sulla persona della minore ha riconosciuto un aumento per Per_1
personalizzazione.
Ritiene che la liquidazione dei danni non patrimoniali effettuata dal Tribunale in favore di Per_1
risulti eccessiva e non conforme ai principi di diritto che regolano la personalizzazione.
[...]
pagina 15 di 40 Evidenzia al riguardo che quest'ultima non costituisca mai un automatismo, richiedendo l'allegazione e la dimostrazione di specifiche circostanze peculiari al caso concreto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare.
Osserva che nel caso di specie gli attori non abbiano dimostrato pregiudizi particolari rispetto a quelli subiti da altre vittime della stessa età e con lo stesso grado di invalidità permanente.
Rileva anzi che dalla documentazione in atti relativa al percorso scolastico e formativo della minore emerga l'ottimo rendimento scolastico e nei corsi di lingua straniera, la partecipazione attiva a tutti i percorsi didattici, sportivi e socio relazionali e la frequenza costante (a partire dal
2012, ovvero dall'età di tre anni) di corsi di nuoto con ottimo profitto ed eccellenti risultati.
Alla luce di ciò, sostiene che il Tribunale abbia errato ad attribuire alla minore un quid pluris rispetto alla somma prevista a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale liquidato con il sistema tabellare. Chiede di conseguenza che l'importo sia ridimensionato.
Con il sesto motivo censura il capo dell'ordinanza con il quale il Tribunale ha liquidato, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali la somma di € 500.000,00. Sostiene l' che una Pt_2
tale liquidazione sia esorbitante e non affatto equa, chiede dunque che la medesima venga rideterminata in misura sensibilmente inferiore e tenendo conto del fatto che, all'esito del giudizio di primo grado, non risulterebbe dimostrato che i postumi invalidanti di carattere permanente derivati alla minore incidano nella misura del 100% sulla capacità lavorativa.
Rileva anzi come nella consulenza tecnica preventiva, i TT, abbiano affermato che "la perizianda potrà comunque svolgere in futuro un'attività lavorativa con mansioni impiegatizie”.
Ne deduce che i postumi riscontrati in capo a non siano, pertanto, tali da impedire alla Per_1
stessa di inserirsi, in futuro, nel mondo del lavoro e di svolgere un'attività consona alla propria condizione.
Osserva inoltre come la minore avrà diritto, ex art. 3 Legge 104 del 5/02/1992, all'assunzione obbligatoria, in ossequio alla vigente legislazione in merito al collocamento obbligatorio degli invalidi civili.
Con il settimo motivo impugna il capo dell'ordinanza con il quale il Tribunale ha liquidato, in favore di e , la somma di € 200.000,00 cadauno a titolo risarcitorio dei CP_1 CP_2
danni non patrimoniali.
pagina 16 di 40 Anche in questo caso ritiene che la liquidazione effettuata dal Tribunale sia eccessiva e difforme rispetto ai precedenti esistenti in materia di cd. danni riflessi dei congiunti del macroleso.
Osserva che nella fattispecie non si vi siano "connotazioni eclatanti" del patema d'animo della vittima di rimbalzo, non risultando la compromissione dell'integrità psico-fisica riportata da Per_1
tale da determinare le conseguenze che il Tribunale ha ritenuto meritevoli di essere
[...] ristorate mediante l'attribuzione della somma di € 200.000,00 per ciascuno dei genitori.
Ritiene inoltre che i ricorrenti pur avendo lamentato un cambiamento nelle abitudini di vita non abbiano provato concretamente tale cambiamento, né peraltro sarebbe stata provata la sussistenza, in capo a , di un danno di natura psichica eziologicamente e direttamente CP_2 ricollegabile all'invalidità della figlia, essendo la documentazione depositata in atti non idonea ad attestare l'insorgenza, sul padre della minore, di una vera e propria patologia di carattere psichiatrico.
L'appellante ritiene che l'auspicata riforma del provvedimento di primo grado debba comportare il totale ribaltamento delle statuizioni relative alle spese di lite e di CTU medico legale.
Con l'ottavo motivo dichiara ad ogni modo di impugnare autonomamente il capo dell'ordinanza relativo alle spese di lite, essendovi i presupposti per la compensazione, quantomeno parziale, delle stesse, e ciò, alla luce degli esiti contraddittori della consulenza tecnica preventiva e della notevole discrepanza quantitativa tra l'importo richiesto dai ricorrenti (quantificato in
€ 3.270.847,83) e quello liquidato dal Giudice di primo grado.
II) Difese degli appellati.
Gli appellati hanno in primo luogo eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., deducendo sostanzialmente che l'appellante si sia limitato a riproporre le tesi difensive svolte nel primo grado di giudizio, già ampiamente confutate sia dalla CTU sia dalla motivazione del provvedimento impugnato.
Contestano quindi l'ammissibilità del primo motivo che ritengono formulato in modo generico, senza che l' abbia addotto alcuna valida motivazione a supporto della propria Pt_2
impugnazione.
pagina 17 di 40 Evidenziano che tutte le eccezioni e le argomentazioni sollevate dall'appellante, già avanzate nel corso del giudizio di primo grado, hanno trovato smentita sia nell'ordinanza del Tribunale, sia nella CTU depositata all'esito dell'A.T.P.
Deducono che l' abbia volutamente omesso di considerare quanto già rilevato dal Pt_2
Tribunale ovverosia che all'esito delle operazioni peritali e del contraddittorio con i CTP, tutti i consulenti tecnici d'ufficio hanno condiviso e firmato l'elaborato peritale e le conclusioni ivi raggiunte.
Ritengono che l' abbia riportato in modo parziale e volutamente errato alcuni passaggi Pt_2
della relazione della CTU.
Parte Rilevano, contrariamente a quanto affermato dall' in ordine alle presunte aporie e contraddizioni nelle argomentazioni svolte dai tre TT, che la consulenza sia stata elaborata e pienamente condivisa dall'intero collegio.
Lo stesso Tribunale ha evidenziato che l'intero collegio peritale, chiudendo l'elaborato in modo unanime, ha concluso per la sussistenza (sotto un criterio probabilistico,) di una negligenza professionale, “considerando discriminante la mancata giustificazione strumentale di un'amnioressi che nei fatti comportò un prolasso del funicolo con conseguente sofferenza ipossiemica del feto e quindi la necessità di un'accelerazione delle manovre estrattive con incrementato rischio di lesioni traumatiche al nevrasse”.
Osservano che i TT hanno censurato, in modo netto e categorico, la scelta di procedere con la rottura manuale del sacco amniotico (amnioressi), in totale assenza di dati clinico- diagnostici idonei a giustificare l'accelerazione del parto per via vaginale, per di più con un feto altamente prematuro (29 settimane più tre giorni di gestazione), in presentazione podalica e su una gestante con membrane integre, che aveva già subito un pregresso taglio cesareo. Parimenti i
TT hanno accertato che a seguito dell'imprudente ed ingiustificata rottura manuale del sacco gestazionale, si è verificato il prolasso del funicolo che ha di conseguenza condotto il personale medico a procedere all'estrazione della piccola con una trazione talmente brutale Per_1
e violenta da provocarle ecchimosi ed ematomi diffusi su tutto il corpo, la lesione midollare a livello D10-D11 e la conseguente vescica neurologica.
Rilevano ancora che i TT:
pagina 18 di 40 - hanno accertato che dalla cartella clinica relativa al ricovero della partoriente non CP_1 risultano dati clinici idonei a giustificare l'espletamento del parto tramite l'esecuzione di un'amnioressi manuale;
- hanno evidenziato l'estrema velocità di espletamento del parto, con il mancato report delle singole manovre attuate nella fattispecie (circostanza che poneva dubbi sull'estrazione del feto nel rispetto di tutte le condizioni previste a garanzia della sua integrità).
Ribadiscono, richiamando sempre le risultanze dell'espletata CTU, che il quadro clinico presentato da al momento dell'ingresso presso l'Ospedale di non implicasse CP_1 Pt_1
la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, non essendo la situazione ostetrica della paziente particolarmente rara né di difficile interpretazione e gestione.
Evidenziano che, al momento dell'ingresso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di il Pt_1
personale medico sanitario non aveva effettuato alcuna ecografia o accertamento clinico- diagnostico, né sulla gestante né sul feto, trascurando del tutto sia le condizioni generali presentate dalla paziente, sia la storia clinica pregressa di quest'ultima, decidendo di accelerare l'espletamento del parto tramite amnioressi in totale assenza di dati clinici e strumentali che potessero porre anche il minimo sospetto di una sofferenza fetale in corso.
Sottolineano che la procedura adottata dai sanitari, in caso di parto pretermine e di feto altamente prematuro in presentazione podalica, sia espressamente vietata dalle Linee Guida in materia, al fine di scongiurare proprio il rischio di prolasso del funicolo e di tutti quegli esiti infausti verificatisi appunto nel caso della piccola Per_1
Ribadiscono per contro che il personale sanitario avrebbe potuto e dovuto eseguire un taglio cesareo.
Rilevano che gli ematomi e le ecchimosi riscontrati sul corpo della neonata siano stati necessariamente causati dalle manovre di estrazione, atteso che non era stata poi posta in essere alcuna manovra rianimatoria né alcun massaggio cardiaco.
Rilevano altresì che la gravissima lesione midollare da stiramento sia stata immediatamente successiva alla nascita e prontamente rilevata dai successivi accertamenti diagnostici.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, sostengono che il CTU specialista in neuroradiologia abbia categoricamente escluso la natura congenita e/o ereditaria del danno pagina 19 di 40 midollare in sede lombare, cristallizzando, a livello temporale, la localizzazione del danno nel momento dell'espletamento del parto.
Ritengono quindi che lesioni accertate derivino dalla combinazione tra la componente ischemica subita alla nascita a causa del prolasso del funicolo (a sua volta conseguente alla rottura manuale delle membrane) e la componente traumatica causata dalle manovre di estrazione.
Eccepiscono l'inammissibilità della richiesta di rinnovazione della CTU poiché formulata in modo generico, nonché la sua totale infondatezza, avendo il Collegio peritale svolto il proprio incarico nel pieno rispetto di rigorosi criteri specialistici e medico legali, valutando il caso in modo approfondito ed ampiamente esaustivo, sgombrando il campo da qualsiasi dubbio in merito alle cause di tutti i danni subiti dalla minore.
Contestano altresì il secondo motivo relativo al presunto vizio di ultrapetizione in cui il Tribunale sarebbe incorso riconducendo l'incompleta tenuta della cartella clinica ad una grave negligenza della struttura sanitaria, senza che vi fossero contestazioni sul punto da parte dei ricorrenti.
Al riguardo sottolineano in primo luogo che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado gli attori abbiano più volte rimarcato l'evidente e totale “vuoto” documentale della cartella clinica in relazione al benessere fetale ed al quadro clinico presentato da durante il parto e CP_1
che ciò rendesse ancora più incomprensibile e del tutto ingiustificata la scelta posta in essere dal personale medico di procedere con la rottura manuale delle membrane della gestante.
Sostengono che, a seguito degli accertamenti peritali, il Tribunale non abbia valutato affatto la lacunosità della cartella clinica, come prova fondante gli inadempimenti e la conseguente responsabilità medica, ma piuttosto abbia valutato le due condotte poste in essere dai medici (la rottura manuale delle membrane in presenza di un feto altamente prematuro in posizione podalica e le successive manovre di estrazione) come astrattamente idonee a provocare tutti i gravissimi danni subiti dalla piccola e ciò in assenza di alcun dato clinico idoneo a giustificare tali Per_1
Parte imprudenti condotte e, soprattutto, in assenza di alcuna prova liberatoria fornita dall'
In ordine alla lacuna della cartella clinica, ritengono che il Tribunale abbia solo ribadito l'orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui l'omissione di una puntuale e completa tenuta della cartella clinica può assumere valenza decisiva nell'ambito della prova del nesso pagina 20 di 40 eziologico, qualora la condotta del medico sia stata astrattamente idonea a provocare l'evento dannoso, come appunto nel caso di specie.
Parte Al fine di una puntuale smentita del terzo motivo (a mezzo del quale l' invoca l'erronea applicazione dei principi che regolano l'accertamento del nesso eziologico in ambito di responsabilità medica, deducendo l'insussistenza di profili di responsabilità in capo all'ospedale), gli appellati richiamano: i) il percorso argomentativo esposto dal Giudice nell'ordinanza; ii) le osservazioni formulate dai Consulenti d'Ufficio nella relazione di CTU;
iii) le Linee Guida in materia di parto pretermine, iv) la documentazione medico sanitaria relativa all'espletamento del parto di in data 23.03.2009; v) la documentazione medico sanitaria relativa alla CP_1
storia clinica della piccola Per_1
Ribadiscono che, alla luce del criterio civilistico del “più probabile che non”, risulti ampiamente accertata la sussistenza di un nesso causale tra le errate condotte poste in essere dal personale medico sanitario dell'Ospedale San Lazzaro di Alba ed il gravissimo danno midollare provocato sulla piccola Per_1
Ritengono dunque che il Tribunale abbia correttamente evidenziato, in applicazione dei principi sanciti dalla Cassazione, che la ragione per cui non è stato possibile con certezza convalidare la tesi attorea (dell'esistenza di una manovra traumatica, negligente, eziologicamente decisiva nella causazione del danno patito dalla paziente), né apprezzare la ragionevolezza, nel quadro concreto, del ricorso ad una manovra “rischiosa” quale la amnioressi, sia proprio la carenza di documentazione clinica e la scarsa qualità dei reperti grafici a disposizione.
Ritengono peraltro di aver assolto pienamente nel corso del primo grado al proprio onere Parte probatorio, fornendo la prova: 1) del contratto/contatto sociale intercorso con l' di 2) Pt_1 dell'aggravamento delle condizioni di salute della gestante e della nascitura, rispetto a quelle presentate al momento dell'ingresso presso il Pronto Soccorso;
3) del nesso eziologico, tra i molteplici e gravi inadempimenti colposi posti in essere nel corso dell'assistenza al parto e tutti i danni subiti dalla minore Per_1
Parte Sostengono che, al contrario, l' non abbia fornito alcuna prova liberatoria, non avendo dimostrato che gli eventi oggetto di giudizio siano stati causati da un evento imprevisto ed imprevedibile, comunque non imputabile al personale medico sanitario intervenuto sulla gestante.
pagina 21 di 40 Contestano altresì il quarto motivo sull'omessa e/o inadeguata valutazione della speciale difficoltà delle prestazioni professionali rese dai sanitari dell' Pt_2
Parte Evidenziano che le argomentazioni dell' hanno già trovato puntuale smentita nella Per_ documentazione medico sanitaria relativa alla storia clinica della Sig.ra nelle conclusioni raggiunte nella CTU e nella motivazione dell'ordinanza impugnata.
Rammentano difatti che nella cartella clinica relativa al parto non sono stati riportati dati cardiotocografici indicativi di una possibile sofferenza fetale in corso, non risultano dati clinici idonei a giustificare l'accelerazione del parto e/o le condotte ostetrico ginecologiche poste in Parte essere dai medici dell' non è stato riportato alcun quadro clinico indicativo di una situazione di speciale e/o di particolare difficoltà.
Evidenziano che i TT hanno accertato che la situazione ostetrico ginecologica della paziente non fosse particolarmente rara, né di difficile gestione e/o risoluzione, sottolineando che le Linee Guida nazionali ed internazionali, già vigenti all'epoca dei fatti, stabilivano dei protocolli ben precisi e definiti nella gestione del parto pretermine, in una paziente con membrane integre, precesarizzata, con feto altamente prematuro in presentazione podalica, raccomandando o l'esecuzione del taglio cesareo o l'attenta osservanza di precise e puntuali manovre da seguire nell'estrazione del feto, al fine di scongiurare i danni che, nel caso concreto, si sono verificati.
Ritengono infondato anche il quinto motivo relativo all'eccessiva liquidazione delle somme riconosciute a a titolo di danno non patrimoniale. Per_1
Deducono che, nella valutazione e liquidazione di tale tipo di danno, il Tribunale abbia correttamente tenuto in debita considerazione le valutazioni svolte nella CTU, la documentazione prodotta dai ricorrenti, le peculiari e gravissime circostanze del caso concreto.
Ritengono giustificato il massimo grado di personalizzazione considerando: 1) il quadro clinico
Per_ presentato dalla Sig.ra che non presentava alcuna particolare complessità 2) le gravissime ripercussioni sulla salute e sugli aspetti socio-relazionali della piccola 3) la totale Per_1
inosservanza e la violazione delle Linee Guida;
4) la gravità delle condotte colpose poste in essere dal personale medico sanitario;
5) le gravi peculiarità della fattispecie concreta.
Evidenziano le pesantissime menomazioni psicofisiche patite da come peraltro accertate Per_1
dai TT (menomazione permanente dell'integrità psicofisica della persona pari ad ottanta pagina 22 di 40 punti percentuali per paraplegia con buon controllo del tronco, scoliosi lombare e vescica neurologica, non suscettibili di sostanziale miglioramento futuro mediante trattamenti medici).
Sottolineano altresì l'intensa sofferenza intima ed emotiva subita e subenda dalla piccola Per_1
costretta a convivere per tutta la vita con una pesantissima e gravissima menomazione.
Rilevano che sul punto, gli stessi TT, hanno affermato che siano “evidenti i riflessi d'ordine soggettivo delle menomazioni in questione su tutti gli aspetti della vita, con riferimento sia alle attività ordinarie quotidiane, che lavorative e ricreative”. Parte Ritengono che le capacità intellettive e sportive manifestate dalla minore (invocate dall' ai fini della riduzione del risarcimento) dimostrino al contrario che quest'ultima, in assenza della gravissima invalidità fisica, avrebbe avuto una concreta e legittima aspettativa di realizzarsi a livello socio-relazionale, professionale, sportivo.
Parte Contestano il sesto motivo con cui l' si duole dell'eccessiva somma riconosciuta a Per_1
a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali.
[...]
Osservano, in relazione all'incidenza che la grave patologia patita da ha ed avrà sugli Per_1 aspetti della vita quotidiana e sulle possibilità lavorative future di quest'ultima, che i TT, nel proprio elaborato peritale, hanno precisato che i gravi postumi invalidanti patiti dalla minore sono irreversibili ed incidono su tutti gli aspetti della vita, sottolineando, inoltre, che la minore avrà sempre, e per tutta la vita, necessità di assistenza per gli spostamenti e per le attività quotidiane, concludendo che: “indubbiamente lo stato di paraplegia ostacola le autonomie personali della giovane paziente, che avrà bisogno per tutta la vita di un'assistenza generica, per circa 6-8 ore quotidiane”.
Ritengono che le gravissime invalidità patite da e la conseguente necessità di un'assistenza Per_1
sanitaria continua e quotidiana, riducano sensibilmente ogni possibilità di trovare una futura occupazione lavorativa che soddisfi pienamente le legittime aspirazioni della minore, apparendo, estremamente difficile conciliare la necessità di un'assistenza per “circa 6-8 ore quotidiane”, con una qualsiasi attività professionale e/o lavorativa.
Parte Quanto al settimo motivo (a mezzo del quale l' contesta l'eccessiva liquidazione delle somme riconosciute a e a titolo risarcitorio dei danni non patrimoniali), CP_1 CP_2
ritengono congruo il risarcimento riconosciuto dal Tribunale, in ragione della sofferenza subita e pagina 23 di 40 subenda per l'irrimediabile compromissione del rapporto parentale con la figlia.
Sottolineano che correttamente il Tribunale ha liquidato tale risarcimento tenendo conto sia dei pregiudizi patiti dai genitori nella relazione con sé stessi (la sofferenza interiore ed il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), sia di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita dell'intero nucleo familiare, giungendo correttamente a liquidare la somma di€ 200.000,00 per ciascun genitore.
Ritengono corretto che il Tribunale nella liquidazione abbia tenuto conto del peggioramento qualitativo dell'esistenza e dell'alterazione in senso negativo del c.d. fare a-reddituale dell'intero nucleo familiare, ossia del danno rappresentato dal non aver mai potuto e di non poter svolgere con la propria figlia tutte quelle attività tipiche del fare a-reddituale, connaturate alla vita quotidiana nelle relazioni di un nucleo familiare.
Evidenziano peraltro che la stessa Cassazione ha affermato che la prova del danno non patrimoniale in tali casi possa essere data anche con presunzioni, conseguendone che, in presenza dell'allegazione delle gravi lesioni subite dal figlio convivente, il giudice debba ritenere provata la sofferenza inferiore e lo sconvolgimento dell'esistenza, incombendo alla parte a cui sfavore opera la presunzione dare la prova contraria idonea a vincerla (Cass. Civ. Sez. III n. 2228 del
16.02.2012).
Contestano infine l'ottavo motivo (relativo alla presunta eccessività delle spese processuali e Parte quelle di CTU, poste a carico della soccombente , evidenziando che l' non ha Pt_2
addotto alcuna valida motivazione o giustificazione alla richiesta de qua e che non ricorra nel caso di specie alcun valido motivo per disattendere al criterio di cui all'art. 91 c.p.c. Parte Rammentano inoltre che in primo grado la convenuta ha rifiutato senza alcuna motivazione la proposta conciliativa formulata dal Tribunale.
Quanto all'informativa presso i competenti Uffici dell' , gli appellati ritengono che la CP_3
richiesta sia stata effettuata a fini dilatori. Rilevano che, unitamente al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, hanno già prodotto la documentazione relativa all'ammontare delle prestazioni previdenziali e/o indennitarie erogate in favore della minore da parte dell' (Doc. CP_3
42 allegato al fascicolo di primo grado di parte appellata).
pagina 24 di 40 Alla luce di quanto dedotto, ritengono palese che il gravame sia destituito di qualsivoglia fondamento ed abbia esclusivamente finalità dilatorie e defatigatorie.
Osservano di aver riscontrato negli atti di controparte la completa ed assoluta non rispondenza al vero della prospettazione dei fatti, il travisamento degli stessi istituti giuridici e dei principi sanciti dalla giurisprudenza consolidata ed unanime nell'ambito della responsabilità civile medico-sanitaria.
Ritengono che la condotta avversaria sia valutabile alla stregua di un abuso del processo punibile
Parte ex art. 96 primo e terzo comma, c.p.c. e chiedono che l' venga condannata al pagamento in loro favore di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
III) Decisione della Corte.
1) Nell'interesse degli appellati è stata dedotta l'inammissibilità dell'impugnazione ex art. 342 c.p.c. sostenendosi che l'atto di appello sia sostanzialmente ripropositivo delle difese già svolte in primo grado e che non sia stata contrapposta alla motivazione illustrata dal Tribunale un'argomentata e valida censura supportata da fondamento logico giuridico. Osservano poi che i rilievi mossi dall'appellante sono stati già ampiamente scrutinanti in sede di CTU.
L'assunto non è condivisibile.
Secondo la giurisprudenza “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 27199 del
16/11/2017).
Nel caso dedotto in giudizio, salvo quanto verrà illustrato in relazione ai singoli motivi di gravame, l'atto di appello contiene una adeguata individuazione dei punti della sentenza contestati con parallela illustrazione delle ragioni (in fatto o in diritto) poste a sostegno dell'impugnazione proposta.
pagina 25 di 40 L'appello deve pertanto stimarsi ammissibile.
2) Prima di esaminare i singoli motivi di gravame è opportuno riportare in questa sede un'estrema sintesi della CTU, rimandando all'intero elaborato peritale per una più approfondita disamina.
La stesura della relazione di CTU in ATP è frutto della collaborazione di tre professionisti: uno specialista in ginecologia ed ostetricia;
uno specialista in neuroradiologia;
uno specialista in medicina legale.
In sede di considerazioni ostetrico-ginecologiche, è stato chiarito che:
- la scelta di non intervenire con un taglio cesareo non può stimarsi errata;
in particolare “Non è dimostrabile che l'eventuale taglio cesareo avrebbe accorciato i tempi di espletamento del parto e soprattutto, dalla letteratura scientifica, non si evidenzia un outcome fetale diverso (tra parto vaginale vs taglio cesareo) in questa epoca gestazionale. Al contrario un taglio cesareo effettuato con feto con podice protruso in vagina alla 29° settimana avrebbe potuto esitare in outcome ipossico molto complesso per la difficoltà di estrazione in questa particolare situazione. Oltre al fatto che un periodo espulsivo vaginale, anche se breve, favorisce un espandimento polmonare fisiologico del nascituro” (relazione CTU pag. 33);
- la cartella clinica, quanto all'assistenza al parto podalico vaginale, non evidenzia alcune manovre di trazione o di difficoltoso espletamento (relazione CTU pag. 33);
- “l'unico punto in cui può essere eccepita una criticità è l'aver eseguito amnioressi che in alcuni casi, dilatazione completa con feto piccolo fortemente pre-termine, può esitare in prolasso di funicolo. L'espletamento del parto pur con questa complicanza è stato effettuato in pochi minuti.
Le ecchimosi ed ematomi presenti sul corpo della neonata potrebbero essere state provocate da manovre rianimatorie neonatali, meno probabilmente da quelle ostetriche” (relazione CTU pag. 65, in risposta alle osservazioni critiche delle parti).
In sede di considerazioni neuro-radiologiche, è stato chiarito che:
- non vi sono gli elementi necessari per potersi ipotizzare che si tratti d lesioni congenite
(relazione CTU pag. 39);
- potrebbero quindi prospettarsi lesioni traumatiche oppure vascolari;
- è più probabile che ricorra l'ipotesi di lesioni vascolari e non traumatiche perché i traumi connessi all'estrazione del feto solitamente si verificano a livello toracico o cervicale pagina 26 di 40 indipendentemente dalla presentazione podalica o cefalica;
- in particolare (relazione pag. 39) “Le lesioni traumatiche sono ovviamente connesse al meccanismo di espulsione del feto e per tale motivo trovano sede pressoché sempre a livello cervicale o toracico alto. […] questo vale sia nel caso di presentazione cefalica che podalica.
Non sono riportate in letteratura per quanto di mia conoscenza delle sedi lombari. Le lesioni vascolari possono viceversa localizzarsi ovunque a livello del midollo. In linea generale in qualsiasi età avvengano è dimostrato su di una importante serie di 145 casi che in caso di arresto cardiaco e/o ipotensione queste avvengano per il 95% dei casi a carico del segmento lombare del midollo spinale”;
- ad ogni modo “non esistono prove decisive per sostenere una delle due ipotesi eziopatogenetiche in discussione, traumatica versus ischemica, della lesione in oggetto […]. Con questo non penso si possa escludere in modo assoluto l'origine traumatica del danno, ma credo che in tal caso si debba considerare la sua eccezionalità in sede lombare. La sede midollare lombare è più tipicamente coinvolta da lesioni ischemiche e per quanto ampiamente riportato nell'adulto, frequentemente da ipotensione” (relazione pag. 72, in sede di replica alle osservazioni critiche delle parti).
In sede di considerazioni prettamente medico legali ed alla luce di quanto relazionato dai due altri professionisti, è stato chiarito che:
- esclusa la malformazione congenita, “Le ipotesi patogenetiche avanzate al riguardo si limitano quindi a due: quella ischemica su base vascolare segmentaria e quella traumatica da trazione/stiramento, ipotesi che potrebbero avere concorso entrambe alla genesi della lesione in discussione. A questo punto occorre ricordare il tipo di vascolarizzazione del midollo spinale
[…], che prevede una distribuzione longitudinale anteriore e posteriore, oltre ad una segmentaria orizzontale con relativa minor efficienza perfusoria nella parte più profonda. Ciò implica che una lesione infartuale del midollo […], contemplerebbe un danno da necrosi centrale con relativo risparmio periferico, quadro in parte riscontrabile anche nel caso di specie. In base a questo dato si può pertanto ritenere, con ragionevole maggior probabilità che non, che la lesione midollare
D10-D11 della giovane sia conseguenza di uno scompenso emodinamico con ipotensione Per_1
ed insufficienza miocardica, in sinergia con un insulto traumatico da distrazione/stiramento con sede di lesione esclusivamente a livello del midollo spinale e non della colonna vertebrale, per pagina 27 di 40 maggior compliance di quest'ultima all'elongazione. Quindi la lesione midollare D10-D11 in discussione risulta con ragionevole maggior probabilità di origine combinata, cioè sia ischemica che traumatica […] Quindi, da un lato la probabile avvenuta sofferenza ipossiemica del nascituro, implicante la necessità di un'accelerazione dell'estrazione/espulsione del feto, dall'altro l'altrettanto probabile avvenuta distrazione/stiramento del nevrasse, nella concitazione delle manovre estrattive […]. L'assenza di dati cardiotocografici indicativi di una sofferenza fetale non consente di giudicare sulla tempestività/opportunità dell'amnioressi provocata, che portò peraltro all'erniazione del cordone ombelicale in vagina, con intuibile maggior rischio di sofferenza ipossica del prodotto di concepimento. D'altro canto, l'estrema velocità di espletamento del parto con il mancato report delle singole manovre attuate nella fattispecie, pone qualche dubbio sull'estrazione del feto nel rispetto di tutte le condizioni previste a garanzia della sua integrità”
(relazione CTU pagg. 42 – 45).
All'esito delle osservazioni critiche delle parti, infine, i CTU hanno congiuntamente concluso nei seguenti termini: “Come risaputo, l'amnioressi, o rottura artificiale delle acque, va eseguita per accelerare un parto in caso di sofferenza fetale, ma espone al rischio di un prolasso funicolare con pericolo intrinseco di compressione dello stesso, che si traduce in un'anossia o sofferenza ischemica del feto. Nel caso in discussione il parto è stato peraltro definito precipitoso, in quanto a brevissimo ed inevitabile espletamento, e non è mai stata documentata alcuna sofferenza fetale.
Quindi non si comprende il motivo per cui sia stata effettuata l'amnioressi, manovra non esente da rischi, come sopra ricordato. Di fatto il funicolo è prolassato e si è creata una condizione di ipossia fetale, da cui l'ipotensione facilitatrice della complicanza ischemica midollare, cui non si può escludere la coesistente componente traumatica, in alto prematuro, naturalmente in una un'interpretazione fattuale probabilistica e non di certezza, come ampiamente esplicitato nella relazione consulenziale”.
3) Ciò premesso, il primo motivo è infondato.
Come già rilevato dal Tribunale e come agevolmente evincibile dalla (estrema) sintesi dell'elaborato peritale appena riportata, il preteso contrasto intrinseco alla CTU ed asseritamente derivante dalle divergenti valutazioni delle varie professionalità coinvolte, è solamente apparente.
E' piuttosto vero che, dopo aver illustrato le considerazioni ginecologiche-ostetriche e pagina 28 di 40 neuroradiologiche, la discussione sia stata riportata sul piano prettamente medico legale, tenendo conto di quello che è l'onere probatorio gravante sulle parti e della valenza probatoria dell'inadeguata tenuta della cartella clinica e/o dei tracciati degli esami strumentali.
In particolare:
- è stato escluso che potesse farsi ricorso al taglio cesareo;
- è stata constatata la mancata descrizione in cartella clinica di specifiche manovre di trazione operate in fase di assistenza al parto;
- è stata esclusa l'ipotesi di una malformazione congenita;
- è stata rilevata la maggiore probabilità di una eziologia ischemica piuttosto che traumatica;
- è stato dato atto che entrambe le ipotesi (eziologia traumatica ed ischemica) potrebbero essere conseguenza non della prematurità del feto quanto piuttosto di manovre estrattive (non descritte in cartella clinica) e di sofferenza ipossiemica causata dal prolasso del funicolo, quest'ultimo conseguente all'amnioressi priva di documentata giustificazione.
In altri termini all'esito della CTU è stato dato atto che i due fattori causali in discussione
(traumatico od ischemico) possono essere entrambi riconducibili, in termini di più probabile che non, a manovre estrattive e/o a scelte operative non supportate da adeguata dimostrazione/giustificazione.
4) Il secondo motivo è parimenti infondato.
Si osserva che la tenuta della cartella clinica e la conservazione dei referti non rilevano sul piano degli addebiti mossi ai professionisti ma sul piano probatorio, come illustrato dal Tribunale anche mediante specifici richiami giurisprudenziali non specificamente contestati.
In altri termini l'incompletezza della cartella o dei referiti non integrano un “addebito qualificato” causativo dell'evento oggetto del giudizio, ma possono rilevare ed operare esclusivamente sul piano probatorio ai fini dell'accertamento del nesso di causalità, del corretto adempimento della prestazione sanitaria (in caso di responsabilità contrattuale) e/o dell'accertamento del fatto colposo (in caso di responsabilità extracontrattuale).
Ne consegue che le questioni attinenti alla regolare tenuta di tali documenti non debbono essere allegate entro il maturare delle preclusioni assertive quale fatto costitutivo della pretesa azionata, operando invece ai fini della valutazione (finale) delle complessive prove raccolte in corso di pagina 29 di 40 causa.
5) Il terzo motivo è nel suo complesso infondato.
Non è innanzitutto pertinente rispetto al caso in discussione l'osservazione di parte appellante in ordine al fatto che l'inadempimento della struttura sanitaria non possa essere desunto del mero fatto storico del mancato raggiungimento del risultato sperato.
In senso contrario si rileva che il percorso argomentativo dei CTU e del Tribunale è stato ben più articolato e non si è concretizzato in un automatismo tra la constatazione degli esiti del parto e l'accertamento della responsabilità medica.
E' decettiva, sempre rispetto al caso in discussione, l'affermazione secondo la quale l'indagine peritale debba estendersi sino ad accertare se l'opera prestata dai sanitari, ove correttamente eseguita, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno.
Si trascura in effetti che nel caso di specie tale accertamento è stato operato dai CTU nella parte in cui gli stessi hanno concluso che la sofferenza ischemica è stata causata anche dal prolasso del funicolo, a sua volta provocato dall'amnioressi, quest'ultima essendo risultata priva di giustificazione, non essendo comprovati (né dalla cartella clinica della gestante né dal tracciato tococardiografico) segni di sofferenza fetale.
Se può essere condivisibile quanto osservato dall'appellante ovverosia che tra le due possibili eziologie (traumatica o ischemica) sia da ritenersi maggiormente probabile quella ischemica
(come già rilevato dai CTU in sede di considerazioni neuroradiologiche), ciò non comporta affatto che la sofferenza ischemica sia per ciò solo connessa alla prematurità del feto e che sia conseguentemente irrilevante l'assenza di dati cardiotocografici indicativi della sofferenza fetale e dell'opportunità di eseguire l'amnioressi.
In senso contrario si rileva che l'assenza di dati indicativi di una sofferenza fetale (rilevabile attraverso il tracciato cardiotocografico) rende più probabile (che non) che la sofferenza sia stata provocata proprio dall'accelerazione del parto.
In tali termini si è chiaramente espresso il CTU medico legale il quale ha dato atto che “l'assenza di dati cardiotocografici indicativi di una sofferenza fetale non consente di giudicare sulla tempestività/opportunità dell'amnioressi provocata, che portò peraltro all'erniazione del cordone pagina 30 di 40 ombelicale in vagina, con intuibile maggior rischio di sofferenza ipossica del prodotto di concepimento” (relazione CTU pag. 45). Parte D'altro canto, con l'odierno gravame, l' si è limitata ad affermare che la sofferenza fetale potrebbe essere derivata da altri fattori causali, ma non ha dedotto motivatamente che la stessa non possa essere conseguenza dell'amnioressi.
In difetto di documentata sofferenza fetale (come rilevato dai CTU) non è corretta la deduzione secondo la quale nel caso di specie l'amnioressi fosse indicata ed adeguata alle particolari specificità del caso concreto.
Quanto ai rilievi di carattere medico legale formulati con il motivo di gravame si osserva che:
- è priva di rilievo decisorio ai fini dell'odierno gravame la considerazione secondo la quale non vi erano le condizioni per “un trasferimento del feto in utero”, trattandosi di addebito non ritenuto fondato dai CTU e non posto a fondamento della statuizione di primo grado;
- i CTU hanno già adeguatamente preso in considerazione il fatto che si sia trattato di un travaglio di per sé precipitoso ed inarrestabile ma hanno anche chiarito che (a maggior ragione) ciò non giustificava l'amnioressi in difetto di sofferenza fetale;
- all'osservazione critica che il feto si trovava a rischio di sofferenza, i CTU hanno ripetutamente replicato che non è mai stata documentata (neanche in cartella clinica, quindi non solo a causa dell'illeggibilità del tracciato tococardiografico) alcuna sofferenza fetale atta a giustificare l'amnioressi;
- l'osservazione secondo la quale, in un quadro di sepsi materna, non si potrebbe escludere che l'esito midollare sia ascrivibile ad infezione che ha colpito anche il feto, non coglie il complessivo percorso argomentativo dei CTU e del Tribunale, in ordine al rilievo attribuito (ai fini del positivo accertamento del nesso di causalità e della malpractice medica) all'assenza di documentata sofferenza fetale tale da giustificare l'amnioressi la quale (in termini di più probabile che non) può concretamente avere contribuito a creare “una condizione di ipossia fetale, da cui l'ipotensione facilitatrice della complicanza ischemica midollare […]” (relazione
CTU pag. 86);
- analoghe osservazioni devono essere effettuate in relazione alla deduzione secondo la quale il sacco amniotico avrebbe potuto rompersi facilmente in qualsiasi momento (a causa della pagina 31 di 40 dilatazione del collo uterino) o ancora che il prolasso del funicolo sarebbe comunque un evento molto frequente nel parto podalico, trattandosi oltre tutto di mere ipotesi cui si contrappone la constatazione che nel caso specifico l'amnioressi è invece riconducibile ad una precisa scelta operativa dei sanitari;
- è decettivo il rilievo secondo il quale in cartella clinica, quanto all'assistenza al parto, non è stata descritta alcuna manovra di trazione particolarmente difficoltosa, atteso che i CTU hanno piuttosto dato atto che sia proprio il silenzio della cartella clinica a non consentire di escludere la
“componente traumatica” della lesione midollare (fermo rimanendo che i CTU hanno comunque ritenuto più probabile la “componente ischemico-midollare).
Può essere astrattamente comprensibile il rilievo secondo il quale non possa andare
Parte automaticamente a danno dell' la sopravvenuta illeggibilità a distanza di anni del tracciato tococardiografico riportato su carta termica (sinistro del 2009, ATP del 2021), ma nel caso di specie la “lacunosità” è predicabile anche in relazione alla cartella clinica della gestante, ove non sono state riscontrate indicazioni di sofferenza fetale a giustificazione dell'amnioressi.
Deve in definitiva ritenersi che i CTU abbiano esaurientemente risposto ai quesiti formulati ed alle osservazioni critiche mosse dalle parti, ragione per la quale deve essere disattesa l'istanza di rinnovazione della CTU.
6) Il quarto motivo di gravame, afferente all'applicabilità dell'art. 2236 c.c. è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Si rileva innanzitutto che le argomentazioni sviluppate con il motivo di gravame sono state già prospettate in sede di operazioni peritali quali osservazioni critiche alla CTU.
Sul punto i CTU hanno ampiamente risposto, con la conseguenza che le doglianze di parte appellante sono meramente ripropositive, non si traducono in una argomentata censura dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. (che ha aderito alla CTU) e sono quindi inammissibili.
Ad ogni modo, secondo la giurisprudenza “In tema di responsabilità del medico, la limitazione di responsabilità alle ipotesi di dolo e colpa grave di cui all'art. 2236, 2° co., cod. civ. non ricorre con riferimento ai danni causati al paziente per negligenza o imperizia, ma soltanto per i casi implicanti risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà trascendenti la preparazione pagina 32 di 40 media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica, incombendo in tal caso al medico di fornirne la relativa prova” (Corte di Cassazione, sez. 3, Sentenza n. 2042 del
02/02/2005).
I CTU hanno espressamente escluso che nel caso di specie ricorressero problemi insolubili e/o che richiedessero di affrontare problemi tecnici nuovi o di speciale complessità.
La mera precipitosità del parto è concetto differente da quello sotteso all'ipotesi di cui all'art. 2236 c.c. ed i CTU hanno escluso che le ulteriori peculiarità del caso di specie (parto pretermine in donna precesarizzata, feto podalico) abbiano implicato la risoluzione di problemi nuovi e/o non sufficientemente studiati in letteratura.
7) Il quinto motivo, afferente alla massima personalizzazione del danno non patrimoniale- biologico subito da è infondato. Per_1
Questa Corte non ignora il principio di diritto richiamato con il motivo di gravame e ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui in tema di personalizzazione del danno la parte deve dimostrare le specifiche ed eccezionali circostanze, peculiari del caso concreto, che valgano a superare le ordinarie ripercussioni dell'invalidità (queste ultime essendo già insite nella valutazione tabellare della medesima invalidità).
Si trascura peraltro che nel caso di specie le lesioni permanenti sono state cagionate in occasione della nascita, con la conseguenza che non possono esserci specifiche e pregresse abitudini di vita e/o peculiarità della vita della vittima primaria.
Piuttosto, deve considerarsi che l'invalidità permanente:
- non è emendabile sulla base delle attuali conoscenze scientifiche;
- non ha compromesso le facoltà intellettive della parte lesa la quale pertanto ha piena consapevolezza delle lesioni subite;
- comprometterà in maniera intuitivamente significativa la vita intima, lavorativa e relazionale della persona.
In altri termini il gravame trascura le peculiarità del caso concreto come risultante anche dalla
CTU espletata ove è stato dato atto che sono “evidenti i riflessi d'ordine soggettivo nelle menomazioni in questione su tutti gli aspetti della vita, con riferimento sia alle attività ordinarie quotidiane, che lavorative e ricreative” (conclusioni CTU pag. 46).
pagina 33 di 40 Le menomazioni conseguenti al sinistro per cui è causa, oltre tutto, non hanno inficiato le capacità intellettive della parte lesa la quale, pertanto, ha piena contezza dell'importanza, della penosità e dell'irreparabilità dell'invalidità fisica con la quale dovrà “convivere” per tutta la vita.
La circostanza poi che la ragazza abbia sinora manifestato buone attitudini e buoni risultati in ambito scolastico e sportivo è elemento che (ovviamente ex post venendo in rilievo lesioni neonatali) dà contezza e dimostra che la stessa abbia delle specifiche e peculiari potenzialità certamente lese in “maniera specifica” dal fatto illecito.
8) Il sesto motivo, afferente alla congruità dei parametri applicati per la liquidazione – in specie in misura eccessiva del danno da compromissione delle facoltà lavorative, è fondato nei limiti di seguito illustrati.
Sul punto occorre premettere che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato dedotto che avrebbe dovuto continuare a sottoporsi per tutta la vita a trattamenti Per_1
sanitari e visite specialistiche per non peggiorare le proprie capacità motorie già gravemente compromesse. Si è sostenuto quindi che tali condizioni psicofisiche fossero tali da precluderle in futuro ogni capacità reddituale.
Tale assunto (per lo meno nei termini in cui era stato prospettato nel ricorso introduttivo) non ha trovato conferma nella relazione di CTU atteso che i consulenti hanno pur sempre dato atto che
“la perizianda potrà comunque svolgere in futuro un'attività lavorativa con mansioni impiegatizie” (relazione pag. 46) e che, essendo stata già riconosciuta invalida civile (in quanto portatrice di handicap in situazione di gravità), le sarà consentito l'inserimento lavorativo con modalità prioritaria e tutelata (relazione CTU pag. 76).
Il Tribunale ha quindi ritenuto di liquidare tale voce di danno considerando, da una parte, che la disabilità fisica renderà più gravoso lo studio e l'esercizio di professioni intellettuali e, dall'altro, che vi sarà comunque perdita di migliori chances lavorative ed economiche. Sulla base di tali presupposti ha liquidato il danno in via puramente equitativa.
Così statuendo, il Tribunale ha sostanzialmente attinto a quella giurisprudenza secondo la quale è possibile in taluni casi liquidare un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di pagina 34 di 40 chance derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, passibile di liquidazione necessariamente equitativa ex art. 1226 c.c.” (Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 26641 del 15/09/2023).
Ciò premesso, ad avviso di questa Corte è corretto il rilievo di parte appellante secondo cui l'importo riconosciuto sia eccessivo e comunque non accompagnato dall'illustrazione dei parametri sottesi alla liquidazione.
Sul punto occorre chiarire che non viene in rilievo il riconoscimento di una somma necessaria per l'assistenza della parte lesa nel corso della sua vita così come non viene in rilievo la liquidazione di un danno da perdita di capacità lavorativa specifica (ragione per la quale deve essere disattesa la richiesta di informativa all' ). CP_3
Piuttosto si tratta del risarcimento delle minori possibilità di guadagno, derivanti in parte dalla maggior gravosità di una prestazione lavorativa anche intellettuale in presenza di un pregiudizio fisico grave ed in parte dalla necessità di maggior tempo dedicato alla cura della salute (con conseguente sottrazione di tempo all'impegno lavorativo).
Trattasi di danno futuro prognosticamente molto probabile.
La liquidazione, ad avviso di questa Corte, deve avvenire:
- individuando un parametro economico mensile, ovviamente non equipollente ad una retribuzione ma nemmeno puramente simbolico;
- moltiplicando tale parametro economico per un numero di annualità ragionevolmente corrispondenti alla durata della presumibile vita lavorativa (non essendo possibile stabilire all'attualità quale sarà l'esatta età pensionabile della parte lesa).
In proposito si ritiene equo determinare tale importo in € 600,00 mensili per 41 anni lavorativi ovverosia (€ 600,00 x 12 mensilità x 41 anni) pari a complessivi € 295.200,00.
Considerando che viene in rilievo la liquidazione in via prettamente equitativa di un danno futuro stimato all'attualità, sull'importo indicato non vengono applicati né coefficienti riduttivi né vengono computati interessi legali dalla data del fatto sino ad oggi.
9) Il settimo motivo concerne l'erroneità dei criteri seguiti dal Tribunale nella liquidazione del danno non patrimoniale riflesso in favore dei genitori della vittima primaria, determinato quindi in misura eccessiva.
pagina 35 di 40 Secondo la giurisprudenza “La lesione del rapporto parentale può produrre dei danni apprezzabili in termini dinamico relazionali o, sul piano morale soggettivo, come sofferenza, non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione dell'integrità psicofisica del congiunto;
tali danni possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita” (da ultimo Corte di Cassazione, sez. 3, Ordinanza
n. 23300 del 28/08/2024).
Nel caso di specie non è contestabile ed anzi è presumibile che l'importante invalidità permanente di cui è affetta sin dalla nascita abbia avuto serissime ripercussioni non Per_1
solo di carattere morale, ma anche e soprattutto di carattere relazionale in capo ad entrambi i genitori.
Per quanto possa essere riconosciuta in favore della vittima primaria un'indennità di accompagnamento, è intuibile che i genitori siano stati in prima persona occupati nella cura e nell'accudimento della bambina e che lo saranno per molti anni a venire, indipendentemente dal raggiungimento della maggiore età e dell'autonomia economica.
Dovendosi riconsiderare quindi i criteri di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale in favore dei congiunti del macroleso, non offrono utili riferimenti le Tabelle di Milano. La Corte ritiene perciò congruo attingere a tale scopo ai parametri indicati nelle Tabelle di OM
(aggiornate al 2023), ove per l'appunto è contenuta una tabella pertinente.
In proposito deve segnalarsi che il “valore punto” indicato nelle tabelle è frutto della sommatoria di due componenti, l'una per il danno morale (€ 3.474,00) e l'altra per il danno dinamico - relazionale (da quantificarsi in un importo compreso tra € 3.474,00 ed € 2.450,00 a seconda che la vittima primaria abbia o meno diritto alla c.d. indennità di accompagnamento).
Indipendentemente dal diritto indennità di accompagnamento, può presumersi che i genitori si siano occupati in prima persona dell'accudimento della figlia appena nata, che l'abbiano assistita nell'infanzia e che lo faranno in maniera importante anche negli anni a venire, ragione per la quale, tenendo conto della “forbice” prevista dalle Tabelle di OM, questa Corte ritiene di poter quantificare in € 3.000,00 tale specifica componente.
pagina 36 di 40 Il valore punto ammonta pertanto a complessivi € 6.474,00 (€ 3.474,00 + € 3.000,00).
Seguendo i criteri di calcolo illustrati dalle Tabelle di OM (valevoli per entrambi i genitori), il calcolo deve quindi essere sviluppato come segue:
- relazione di parentela con il danneggiato (genitore) 20 punti
- età della vittima primaria (0 anni) 10 punti
- età della vittima secondaria (34 e 35 anni) 6 punti
Totale 36 punti
- coefficiente per la presenza di due genitori (moltiplicato) 0,8
- coefficiente pari al danno biologico riconosciuto 80%
- moltiplicato per il valore punto (€ 6.474,00).
Importo liquidabile in favore di ciascun genitore: € 149.160,96.
La liquidazione operata dal Tribunale è quindi indubbiamente eccessiva rispetto ai parametri tabellari di riferimento.
Ne consegue che tale voce di danno deve essere rideterminata nella misura appena indicata.
10) E' opportuno rilevare che in relazione a tutte le voci di danno liquidate il Tribunale nulla ha disposto in relazione alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali maturati dalla data del fatto sino alla data della sentenza.
In difetto di impugnazione incidentale sul punto, in relazione ai minori importi riconosciuti come dovuti all'esito dell'odierno gravame, anche la Corte omette quindi ogni determinazione in punto rivalutazione monetaria ed interessi legali sino alla data della sentenza.
11) L'ottavo motivo di impugnazione, concernente le spese di lite, deve essere rigettato.
A ben vedere la CTU è stata espletata in sede di ATP ed i suoi esiti sono stati chiari.
Si è già detto che la pretesa contraddittorietà intrinseca della CTU è solo apparente.
La probabile soccombenza sull'an e la sicura “importanza” del quantum (indipendentemente dalla misura poi concretamente liquidata) erano quindi positivamente valutabili sin dall'inizio del giudizio.
Il Tribunale ha quindi correttamente applicato il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c..
Non sussistono nel caso concreto i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. che possano giustificare la compensazione delle spese di lite, non ricorrendo reciproca soccombenza, tanto meno la novità
pagina 37 di 40 della questione trattata e/o un mutamento di giurisprudenza.
E' vero che nel suo complesso la domanda è stata accolta per un importo più ridotto di quello richiesto da parti attrici, peraltro la liquidazione delle spese è stata effettuata nei limiti del valore della domanda concretamente accolta (valore compreso tra un milione e due milioni di euro a fronte della liquidazione in favore di di un importo superiore ad € 1.600,000,00), Per_1
ragione per la quale non ricorrono neanche i presupposti di una compensazione parziale.
La riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. non incide sul valore complessivo della causa
(sempre compreso tra un milione e due milioni di euro), ragione per la quale non è necessario procedere d'ufficio ad una rivalutazione delle spese del primo grado.
12) Al di là del rilievo che l'appello non può ritenersi frutto della mala fede o della colpa della
(non potendosi ritenere manifestamente infondati i motivi dedotti con l'impugnazione) Pt_2
il parziale accoglimento del gravame consente per ciò solo di disattendere la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parti appellate.
13) Deve darsi atto che non sono oggetto del presente giudizio le questioni afferenti alla necessità
o meno di una preventiva autorizzazione del giudice tutelare in favore dei genitori al fine di poter riscuotere le somme oggetto dell'odierna statuizione di condanna.
14) Venendo alle spese del presente giudizio di appello, pur a fronte del parziale accoglimento del gravame, l' è comunque soccombente. Pt_2
Ne consegue che le spese dell'appello devono essere poste a suo carico ed in favore di parti appellate e Parte_5 CP_2 Per_1
Per contro le spese di lite devono essere compensate nei rapporti con Persona_2
(soccombente in primo grado) evocato in appello a meri fini di litis denuntiatio.
La liquidazione viene effettuata come da dispositivo tenuto conto:
- del valore della controversia (compreso tra uno e due milioni di euro),
- dell'attività espletata nel sub procedimento di sospensiva (fase introduttiva) liquidabile nei parametri minimi attesa la relativa semplicità delle questioni trattate e la loro parziale pagina 38 di 40 sovrapponibilità alle difese poi esplicitate nel giudizio di merito, con applicazione delle tabelle afferenti ai giudizi cautelari, tale essendo la natura della sospensiva (compensi per € 1.318,00);
- dell'attività espletata in corso di causa (fase studio, fase introduttiva, fase decisionale, con esclusione della fase di trattazione atteso lo svolgimento di una sola udienza in cui le parti appellate hanno ribadito le difese già articolate nella comparsa di costituzione nel giudizio di merito) conformemente ai valori medi di cui al DM n. 55/2014, come attualmente vigenti, ovverosia tenendo conto delle modificazioni introdotte con DM n. 147/22 (compensi per
€ 24.064,00);
- operato (sul totale di € 25.382,00) l'aumento del 10% per ogni parte rappresentata oltre la prima
(considerata la relativa semplicità delle questioni specifiche trattate in relazione alla posizione dei genitori);
- con un importo finale dovuto per compensi di € 30.458,40.
15) Deve infine essere disattesa la richiesta di restituzione delle somme corrisposte dall' Pt_2
in esecuzione della sentenza di primo grado.
[...]
Pur a fronte della riduzione del quantum le parti dovranno infatti necessariamente provvedere ad un ricalcolo dei rapporti dare/avere includendovi anche le statuizioni di condanna al pagamento delle spese di lite del presente gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, con così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello ed in parziale riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Asti n.cron. 1710/2024 del 29.02.2024, condanna l Pt_4 [...]
al pagamento: Parte_4
a) in favore di di € 295.200,00 (in luogo della maggior somma di € 500.000,00 Per_1
liquidata dal Tribunale) per perdita di chances professionali/economiche;
b) in favore di e di € 149.160,96 ciascuno (in luogo della maggior CP_1 CP_2 somma di € 200.000,00 liquidata dal Tribunale) per lesione del rapporto parentale con Per_1
[...]
2) Conferma per il resto l'impugnata ordinanza;
3) Rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da parti appellate;
pagina 39 di 40 4) Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra l Parte_4
e
[...] Persona_2
5) Condanna l a rimborsare a , Parte_1 CP_1 [...]
e le spese di lite del presente gravame che si liquidano in € 30.458,40 per CP_2 Per_1
compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% del compenso totale della prestazione, CPA ed IVA se previste per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 04/03/2025
Il Consigliere est Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Anna Bonfilio
Visto l'art. 52 comma 2 del DLGS 196/2003,
La Corte dispone che sia apposto, a cura della Cancelleria, il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Bonfilio
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