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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/06/2025, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 530/2021 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 23 Maggio 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- , nato il [...] a [...] e residente a Parte_1
Melendugno (LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato
Luana Calò
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t. CP_1
Contumace
Oggetto: Ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 20/1/2021, il ricorrente di cui in epigrafe – premesso di essere titolare di pensione cat. VO n. 100677175 con decorrenza da
Novembre 2018 e di aver percepito da Novembre 2017 al 31/12/2018 pensione di categoria AS n. 04019709 – espone di aver ricevuto missiva del 15/10/2018 con cui l' chiedeva il pagamento della somma di € 474,10 secondo l'Istituto CP_1 indebitamente versata sulla pensione cat. AS per il periodo dall'1/1/2018 al
31/12/2018 e di aver provveduto al pagamento di tale somma in datal
23/11/2018, lamenta che con successiva missiva del 15/11/2018 l' CP_2 richiedeva nuovamente il pagamento della stessa somma per i medesimi periodi, preannunciando trattenute sulla sua pensione, e con ulteriore lettera del
31/1/2019 comunicava l'indebita percezione della somma di € 120,12 sulla sua pensione VO per il periodo dall' 1/11/2018 al 28/2/2019 e rappresenta che l' ha già provveduto al recupero di tale somma mediante 3 trattenute CP_2 mensili di € 40,04 ciascuna. Inoltre, parte ricorrente rappresenta che con missiva del 14/1/2020 ha CP_1 chiesto la restituzione della somma di € 2.334,45, secondo l'ente indebitamente versata sulla sua pensione cat. AS dall'1/11/2017 al 31/12/2018, comunicandogli che avrebbe provveduto al recupero tramite trattenuta di €
60,00 mensili sulla sua pensione cat. VO.
Parte ricorrente lamenta l'incomprensibilità delle operazioni contabili eseguite dall' per determinare le somme chieste in restituzione, deduce il possesso di CP_1 redditi compatibili con l'importo di Assegno Sociale percepito, rappresenta di aver proposto, invano, ricorso amministrativo in data 13/11/2020 avverso tutte le predette comunicazioni di indebito, di cui deduce l'illegittimità rilevando la mancanza di motivazione, si richiama al principio di competenza nella percezione delle indennitò di disoccupazione agricola e alla giurisprudenza della
Corte di Cassazione che afferma l'irripetibilità dell'indebito assistenziale per mancanza del requisito reddituale quando lo stesso deriva dal possesso di redditi derivanti da prestazioni erogate dall' , rileva l'illegittimità delle trattenute CP_1 operate dall' in ragione dell'impignorabilità della pensione VO ai sensi CP_2 dell'art. 545 c.p.c.; chiede, quindi, “
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità della condotta posta in essere dall' convenuto, per tutti i titoli e le motivazioni di CP_2 cui al presente ricorso.
2. Per l'effetto, ordinare a , in persona del suo legale CP_1 rappresentante pro tempore, l'annullamento e/o la nullità e/o la revoca e/o il ricalcolo dei presunti indebiti datati 15.10.2018, 15.11.2018, 31.01.2019,
14.01.2020 e, conseguentemente, disporre la restituzione, in favore del sig. , Pt_1 delle somme già trattenute, somme da quantificare, occorrendo, anche a mezzo di
CTU oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle somme al saldo. (Ai fini della norma di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara che il valore della prestazione dedotta in giudizio è pari ad €.2.808,55)”, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Nonostante regolare notifica non si è costituito in giudizio l , la cui CP_1 contumacia è stata dichiarata all'udienza del 3/3/2023.
Tali essendo le prospettazioni di parte ricorrente, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, infatti, ricordare il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui, in tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore,
l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' convenuto, ferma, peraltro, la necessità che CP_2 quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si
2 sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento (cfr. Cassazione, Sez. lavoro, sentenza n.
198 del 5 Gennaio 2011).
Sotto questo profilo deve osservarsi che le comunicazioni di indebito allegate al presente ricorso, datate 15/10/2018, 15/11/2018, 31/1/2019 e 14/1/2020) pur indicando la prestazione su cui le somme sarebbero state indebitamente versate e il periodo della indebita erogazione, riportano tutte la seguente motivazione: “Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante”.
Inoltre, dalla documentazione allegata al ricorso emerge che con riferimento alla somma di € 2.334,45, chiesta in restituzione con missiva del 14/1/2020, l' CP_1 aveva inviato al ricorrente una precedente comunicazione, datata 24/10/2019, ove si legge: “Gentile Signore, La informiamo che abbiamo provveduto a rideterminare l'importo della sua pensione numero 04019709 categoria AS a decorrere dal 1 novembre 2017, sulla base della sua comunicazione dei CP_ redditi per l'anno 2017. (…) Pertanto da novembre 2017 a dicembre 2018 l' ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo complessivo di € 2.334,45”.
Dalle tabelle contenute in tale missiva sembrerebbe emergere che, a seguito dei redditi comunicati con riferimento all'anno 2017, abbia disposto la CP_1 riduzione dell'importo dell'Assegno Sociale per gli anni 2017 e 2018 e abbia conseguentemente operato la revoca della prestazione dall'1/11/2019.
Non può, tuttavia, ritenersi che tali indicazioni siano realmente esplicative delle ragioni dell'indebito, posto che non risultano in alcun modo indicati né i redditi che avrebbero determinato il ricalcolo della prestazione AS negli anni 2017 e
2018, considerato che la pensione VO decorre dal Novembre 2018, né le operazioni contabili mediante le quali è stato determinato l'importo chiesto in restituzione.
Deve, inoltre, rilevarsi che specificazioni idonee a fare chiarezza in ordine alla causale delle richieste restitutorie non sono state fornite dall' neppure nel CP_1 corso di giudizio, data la mancata costituzione di parte convenuta.
Risulta, quindi, assolutamente incerta la fondatezza delle pretese avanzate dall' . CP_2
3 Pertanto, considerata la cripticità delle missive inviate dall' e rilevato che CP_1 neanche in giudizio l ha specificato e chiarito le ragioni dell'indebito, CP_2 deve ritenersi che parte ricorrente non sia stata posta nelle condizioni di poter verificare la correttezza delle pretese restitutorie che risultano, quindi, incerte e immotivate.
Per tutte le ragioni che precedono, il ricorso va accolto e deve, pertanto, dichiararsi l'irripetibilità della somma di € 474,10 chiesta in restituzione dall' con missiva del 15/10/2018 e con missiva del 15/11/2018, la CP_1 irripetibilità della somma di € 120,12 chiesta in restituzione con lettera del
31/1/2019 e la irripetibilità della somma di € 2.334,45 chiesta in restituzione con missiva del 14/1/2020.
Conseguentemente, l' deve essere condannato alla restituzione delle CP_2 somme che, in ragione delle predette richieste restitutorie, sono già state versate dal ricorrente (vedasi bollettino di pagamento allegato al ricorso) e delle somme Par trattenute dall' pensjone e sulla pensione AS, trattenute CP_3 documentate dai cedolini allegati al ricorso, oltre accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività svolta, vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in accoglimento del ricorso, dichiara non dovuta la somma di € 474,10 chiesta in restituzione dall' con missiva del 15/10/2018 e del 15/11/2018, CP_1 la somma di € 120,12 chiesta in restituzione con lettera del 31/1/2019 e la somma di € 2.334,45 chiesta in restituzione con missiva del 14.01.2020 e, per l'effetto, condanna l' alla restituzione di quanto recuperato a tale titolo con CP_1 accessori di legge.
Condanna al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi in € 900,00, CP_1 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, 23 Maggio – 18 Giugno 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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