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Sentenza 23 novembre 2025
Sentenza 23 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/11/2025, n. 2058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2058 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1125/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
riunita in Camera di Consiglio e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Isabella Mariani Presidente
Dr.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dr. Vincenzo Savoia Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo in data 13.06.2025 al n. RG
1125/2025, avverso la sentenza a verbale del Tribunale di Firenze n. 1508/2025 del 28.04.2025, resa inter partes nel procedimento R.G. n. 13377/2023, promossa da
[...]
Parte_1
[...]
(c.f. , in persona del Ministro pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze (c.f.
, con domicilio eletto in via degli Arazzieri, n. 4, giusta procura in P.IVA_2 atti;
APPELLANTE
contro
(c.f. ), in proprio e quale legale Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentante della società rappresentato e Controparte_2
1 difeso dagli Avv.ti Lorenzo Tizi e Tommaso Tossani, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, giusta procura in atti;
APPELLATA
Al termine dell'udienza del 18.11.2025, la Corte, decidendo sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi, ribadite nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, ha emesso la seguente sentenza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, previa fissazione dell'udienza di comparizione, in accoglimento del ricorso in appello proposto, rigettare il ricorso in primo grado e per l'effetto confermare la legittimità della ordinanza ingiunzione impugnata. Con vittoria di spese”; appellata: “Che l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, Voglia:
- rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza di primo grado impugnata;
- comunque, in accoglimento del ricorso in primo grado, annullare l'ordinanza ingiunzione n. 2023/338 del 3.11.2023 ed ogni atto conseguente e presupposto per
i motivi elencati;
- in via estremamente subordinata, ridurre la sanzione, ove non ritenga di disapplicarla.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Il Tribunale di Firenze, con sentenza a verbale n. 1508 del 28.04.2025, resa nel procedimento R.G. n. 13377/2023, accoglieva l'opposizione di CP_1 in proprio e quale legale rappresentante della società
[...] [...]
avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2023/338 del 3.11.2023, Controparte_2 emessa dal
[...]
Parte_1
[...] con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di
[...]
€33.609,23, oltre eventuali accessori, per la ritenuta violazione degli artt. 5 e 8 L.
1407/1960, in riferimento al Reg. CEE 2568/1991 e s.m.i.
Invero, all'esito di un sopralluogo presso lo stabilimento dell da Controparte_2 parte dei funzionari dell Controparte_3
[...] (d'ora in avanti, , nel corso
[...] CP_4 del quale era stato prelevato un campione di “olio extravergine di oliva UE”, confezionato dalla stessa ditta con marchio “Il Portico” in bottiglie da litri 1, effettuate le necessarie analisi di Laboratorio, veniva riscontrata l'irregolarità del campione e la conseguente violazione dell'art. 5 L. 1407/1960, in quanto “il valore della mediana del difetto riscaldo/morchia (Md=2,2) è risultato superiore al valore limite previsto di Md=0, per un olio della categoria dichiarata, dall'Allegato 1 del
Reg. CE n. 2568/91”. Con ordinanza n. 2023/338 del 3.11.2023 del Parte_1
, pertanto, veniva irrogata all'odierna appellata la sanzione di cui Parte_1 all'art. 8 L. 1407/1960 relativamente al quantitativo di 8.244,00 kg di olio, arrotondati a 83 q.li.
In data 23.11.2023, la parte ingiunta proponeva ricorso dinnanzi al Tribunale di
Firenze (RG. n. 13777/2023), chiedendo che venisse annullato il predetto provvedimento.
A sostegno della domanda deduceva: 1) l'invalidità dell'ordinanza-ingiunzione per assenza di diffida ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. 91/2014; 2) l'insussistenza di responsabilità degli istanti per assenza di colpevolezza, avendo la società ingiunta adottato il necessario, efficace, sistema di autocontrollo;
3)
l'insussistenza della violazione di legge per incertezza ed erroneità dei presupposti analitici, giacché la giurisprudenza ritiene che il panel test, cui era ricorso il per valutare i parametri organolettici del campione, sia inattendibile;
4) Parte_1
l'inattendibilità e invalidità del declassamento dell'olio per mancato rispetto della procedura prevista dalla legge, non avendo l'Amministrazione, in sede di sopralluogo, di prelevamento e di analisi del campione, rispettato le regole di campionamento, di conservazione del campione, di verbalizzazione analitica, di controanalisi, che non era stata affidata al paese di origine dell'olio (ossia, la
Spagna), come richiesto dai regolamenti comunitari, ma al Laboratorio CREA, privo di legittimazione a svolgere tale accertamento, perché non accreditato;
il difetto alla base del declassamento, inoltre, non era stato individuato con certezza;
5) l'insussistenza della violazione degli artt. 5 e 8 L. 1407/1960, poiché tali norme vietano di vendere oli con caratteristiche diverse da quelle previste dalla legge o da quelle previste per la categoria dichiarata, ma non di vendere oli che siano stati declassati;
6) la sproporzione della sanzione e la sua illegittimità secondo i principi UE.
3 Il ricorrente in primo grado chiedeva, inoltre, la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, sussistendo i gravi motivi previsti dalla legge.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, il
[...]
Controparte_5 agroalimentari
[...] contestava tutto quanto ex adverso dedotto, rilevando, in particolare: 1)
l'inapplicabilità al caso di specie dell'istituto della diffida ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. 91/2014, trattandosi di violazione di carattere sostanziale e non di
“errore” od “omissione formale”; 2) la sussistenza del requisito della colpevolezza, giacché la ditta era già stata oggetto, prima dell'ordinanza-ingiunzione CP_2 in questione, di numerose contestazioni, che denotano l'inefficacia del sistema di autocontrollo adottato;
3) la sussistenza dei presupposti analitici della violazione di legge, essendo il panel test uno strumento di valutazione organolettica degli oli dotato di valenza scientifica e indispensabile per procedere alla classificazione degli stessi;
4) l'attendibilità e la validità del declassamento dell'olio, essendo state rispettate le regole di campionamento e di conservazione del campione, avendo l' redatto il verbale in sede analitica ed essendo stata regolare la CP_4 controanalisi, perché non vi era la necessità di affidarla ad un laboratorio spagnolo e perché la giurisprudenza ammette che i laboratori ove la stessa viene svolta non siano accreditati;
infine, non vi era stata alcuna discordanza nei difetti rilevati durante il panel test; 5) la sussistenza della violazione dell'art. 5 L.
1407/1960, che vieta la vendita, la detenzione per la vendita o la messa in commercio di oli che non posseggono le caratteristiche prescritte dalla legge, come accaduto nel caso di specie;
6) la legittimità e la proporzione della sanzione irrogata.
Sospesa, a seguito di prima udienza, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta, con sentenza a verbale n. 1508 del 28.04.2025, il Tribunale di Firenze accoglieva l'opposizione, annullando l'ordinanza di ingiunzione e compensando le spese di lite, ponendo a fondamento della decisione, in base al principio della ragione più liquida, la ritenuta sussistenza della buona fede di parte ricorrente, da intendersi come esimente dell'illecito amministrativo contestato.
II. Il
[...]
Parte_2
[...] agroalimentari proponeva appello avverso tale
[...] sentenza, sulla base dell'unico motivo della sussistenza di colpevolezza della società sanzionata.
L'appellante contestava le conclusioni del Giudice di prime cure, che ha escluso la colpevolezza della ditta sulla base di una serie di “elementi positivi CP_2 estranei”, tra i quali la dotazione di un efficace sistema di autocontrollo. In realtà, secondo la ricostruzione del Ministero, tale sistema non sarebbe stato efficace, giacché la ditta era già stata oggetto di numerose contestazioni, prima dell'emissione dell'ordinanza di ingiunzione. L'aver predisposto un sistema di autocontrollo inefficace integrerebbe a tutti gli effetti l'elemento soggettivo della colpa.
In ragione del fatto che la sentenza di primo grado aveva accolto l'opposizione applicando il principio della ragione più liquida e, pertanto, ritenendo assorbite le ulteriori censure, l'appellane riproponeva con l'atto di ricorso in appello tutte le difese già espresse in sede di costituzione in giudizio di primo grado, da esaminarsi in caso di accoglimento del motivo di appello.
III. Costituendosi nel giudizio di appello, , anche in qualità Controparte_1 di legale rappresentante dell' contestava il motivo Controparte_2 di appello, ritenendo corretto il ragionamento del Giudice di prime cure. Ribadiva, infatti, che la ditta aveva posto in essere dei comportamenti diligenti e CP_2 perfettamente aderenti a quanto esigibile, dotandosi di un puntuale e specifico sistema di autocontrollo degli oli commercializzati.
Con la comparsa di costituzione venivano, poi, riproposti tutti i motivi dedotti in sede di ricorso in primo grado e ritenuti assorbiti dal Giudice di prime cure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello deve essere rigettato, essendo infondato il motivo con esso dedotto.
Il Ministero appellante afferma che, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado, sussista, in capo all'odierna appellata, l'elemento soggettivo della colpevolezza, che giustifica l'irrogazione della sanzione oggetto dell'ordinanza.
Avrebbe errato il Giudice di prime cure nel ritenere di poter desumere la buona fede della ditta dal suo essersi dotata di un sistema di autocontrollo, in CP_2 virtù del quale aveva inviato dei campioni, appartenenti allo stesso lotto oggetto
5 di contestazione, al Laboratorio Chemiservice di Monopoli (BA) e al Laboratorio
Chimico Merceologico di Albenga – Camera di Commercio Riviere di Liguria (SV).
Invero, il primo non sarebbe compreso nell'elenco dei laboratori d'analisi sensoriali degli oli di oliva vergini riconosciuti dal Consiglio Oleicolo
Internazionale (C.O.I.) per il periodo dal 01.12.2019 al 30.11.2020, mentre il secondo non sarebbe riconosciuto dal C.O.I. per le analisi sensoriali;
in sostanza, entrambi i laboratori non sarebbero dotati delle certificazioni rilasciate dall'ente pubblico DI per le analisi organolettiche, ma solo per le analisi chimico- fisiche.
Contrasterebbe, inoltre, con il giudizio di buona fede dell'operato della ditta la circostanza che la stessa era già stata oggetto di numerose CP_2 contestazioni, a seguito di risultati analitici irregolari, per violazione della L.
1407/1960, denotando ciò l'inefficacia del sistema di autocontrollo adottato. La ditta aveva, inoltre, provveduto a pagare le sanzioni, con ciò riconoscendo le violazioni addebitategli.
Ritiene la Corte che le doglianze sopra esposte siano infondate.
Come correttamente ricostruito dal Giudice di prime cure, per giurisprudenza costante, al fine di ritenere integrata l'esimente della buona fede, che esclude, ai sensi dell'art. 3 L. 689/1981, la contestabilità dell'illecito amministrativo, grava sull'agente l'onere di dimostrare di aver agito senza colpa, giacché la suddetta norma postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso (il precedente consolidato Cass. n. 13610/2007, citato dalla sentenza di primo grado, è stato di recente confermato da Cass. ord. n.
11568/2025). Per dirsi raggiunto l'onere della prova della buona fede, dunque,
l'agente deve dedurre in giudizio, da un lato, “la sussistenza di elementi positivi estranei all'autore dell'infrazione, idonei ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta”, dall'altro, la circostanza di “aver fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva” (così, la sentenza impugnata a p. 6, riprendendo la giurisprudenza maggioritaria sul punto).
Nel caso di specie, la prova liberatoria della buona fede è stata raggiunta dimostrando l'esistenza, all'interno della ditta di un adeguato sistema CP_2 di autocontrollo sulle qualità organolettiche degli oli commercializzati. Difatti,
6 l'odierna appellata ha provato documentalmente, in sede di giudizio di primo grado, di aver sottoposto ai controlli organolettici necessari per verificare il rispetto dei requisiti di legge (c.d. panel test) sia un campione della merce sfusa acquistata sia un campione della merce imbottigliata. Non è, pertanto, censurabile l'affermazione del Giudice di primo grado secondo cui, alla luce di tali prove documentali, a detti controlli può attribuirsi il valore di “elementi positivi estranei”, tali da escludere la responsabilità della ditta In sostanza, CP_2 dagli atti emerge che la ditta ha adottato tutte le cautele necessarie per CP_2 conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero può essergli mosso.
A nulla rileva, dunque, l'affermazione dell'odierna appellante circa l'inadeguatezza di questi controlli per mancato accreditamento e/o riconoscimento del C.O.I. dei
Laboratori a cui la ditta si è rivolta. Anzitutto, il Giudice di primo grado CP_2 ha correttamente ritenuto, alla luce delle produzioni documentali di parte ricorrente, che il (BA) e il Laboratorio Controparte_6
Chimico Merceologico di Albenga – Camera di Commercio Riviere di Liguria (SV) fossero accreditati, perché i risultati delle analisi sono stati riportati sulla carta intestata dei due laboratori, recante il simbolo dell'NT DI (si v. doc. 6 e doc. 8bis allegati al ricorso di primo grado). Se del caso, il appellante Parte_1 avrebbe dovuto fornire elementi di prova circa il difetto di accreditamento e non limitarsi ad allegarlo.
Inoltre, si noti che lo stesso , nel corso del procedimento culminato Parte_1 nell'erogazione della sanzione, per sua stessa ammissione si è rivolto, ai fini dell'esecuzione del panel test, ad un Laboratorio privo di accreditamento e, nella parte motiva dell'ordinanza di ingiunzione, ha affermato che “secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, sono valide le analisi effettuate da un laboratorio quando le stesse sono eseguite secondo criteri affidabili anche se il laboratorio non è stato accreditato (Cass. Civ. Sez. II n. 5036 del 01/03/2011,
Cass. Civ. Sez. II n. 5248 del 04/03/2011 …)”. La legittimità del ricorso ad un laboratorio non accreditato è stata ribadita dal anche in sede di Parte_1 costituzione nel giudizio di primo grado e di ricorso in appello, in risposta alla doglianza della ditta circa il mancato accreditamento del laboratorio che CP_2 ha effettuato le analisi da cui è scaturita l'irrogazione della sanzione.
Se ne desume che anche la ditta ai fini della creazione del proprio CP_2 sistema di autocontrollo, poteva ricorrere ad un laboratorio non accreditato e/o
7 non riconosciuto dal C.O.I. per l'esecuzione dei controlli organolettici, purché lo stesso adottasse dei criteri affidabili (circostanza che il non ha Parte_1 contestato in alcun modo). Sarebbe contrario al generale principio di equità affermare che, mentre l'NT pubblico ministeriale può ricorrere a laboratori non accreditati, l'azienda privata sia obbligata a ricercare quelli che abbiano ottenuto l'accreditamento pubblico e/o il riconoscimento da parte del C.O.I.
Non coglie nel segno neppure l'affermazione di parte appellante secondo cui l'inefficacia del sistema di autocontrollo adottato dalla ditta sarebbe CP_2 desumibile dalle contestazioni ricevute dalla stessa in passato, poiché di tali contestazioni il appellante non fornisce alcuna prova. Né ha rilievo il Parte_1 fatto che, in passato, la ditta abbia pagato le sanzioni irrogate, CP_2 prestando acquiescenza alle stesse, in quanto l'acquiescenza pregressa non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità anche per le contestazioni future, come quella oggetto del presente giudizio. Nulla vieta, in sostanza, che la ditta abbia ritenuto, in passato, di non opporsi alle CP_2 sanzioni irrogate, mentre abbia ritenuto di avere validi motivi per contestare l'ordinanza qui impugnata.
In definitiva, riconosciuto il difetto di colpevolezza in capo all'odierna appellata,
l'appello deve essere rigettato e, in via consequenziale, deve essere confermato l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. 2023/338 del 3.11.2023 del odierno appellante. Resta assorbita, come già affermato dal Giudice di Parte_1 primo grado, ogni ulteriore doglianza.
II. Considerato che il appellante ha legittimamente agito in giudizio Parte_1 sulla base delle risultanze di analisi laboratoriali, dallo stesso demandate e dalle quali emergeva l'esistenza di un vizio nell'olio commercializzato dall'odierno appellato, ritiene la Corte che sussistano eccezionali ragioni per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento istaurato da
[...]
[...]
Parte_1 nei confronti di
[...] Parte_1
8 , in proprio e quale legale rappresentante della società Controparte_1
così provvede: Controparte_2
- rigetta l'appello;
- compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, lì 19/11/2025
Il Cons. Est.
Dott. Vincenzo Savoia Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa Marta Sofia CP_7
Lusini.
9
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
riunita in Camera di Consiglio e nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Isabella Mariani Presidente
Dr.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere
Dr. Vincenzo Savoia Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa in grado di appello iscritta a ruolo in data 13.06.2025 al n. RG
1125/2025, avverso la sentenza a verbale del Tribunale di Firenze n. 1508/2025 del 28.04.2025, resa inter partes nel procedimento R.G. n. 13377/2023, promossa da
[...]
Parte_1
[...]
(c.f. , in persona del Ministro pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze (c.f.
, con domicilio eletto in via degli Arazzieri, n. 4, giusta procura in P.IVA_2 atti;
APPELLANTE
contro
(c.f. ), in proprio e quale legale Controparte_1 CodiceFiscale_1 rappresentante della società rappresentato e Controparte_2
1 difeso dagli Avv.ti Lorenzo Tizi e Tommaso Tossani, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, giusta procura in atti;
APPELLATA
Al termine dell'udienza del 18.11.2025, la Corte, decidendo sulle conclusioni delle parti come rassegnate nei propri scritti difensivi, ribadite nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, ha emesso la seguente sentenza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, previa fissazione dell'udienza di comparizione, in accoglimento del ricorso in appello proposto, rigettare il ricorso in primo grado e per l'effetto confermare la legittimità della ordinanza ingiunzione impugnata. Con vittoria di spese”; appellata: “Che l'Ill.ma Corte d'Appello di Firenze, Voglia:
- rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza di primo grado impugnata;
- comunque, in accoglimento del ricorso in primo grado, annullare l'ordinanza ingiunzione n. 2023/338 del 3.11.2023 ed ogni atto conseguente e presupposto per
i motivi elencati;
- in via estremamente subordinata, ridurre la sanzione, ove non ritenga di disapplicarla.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Il Tribunale di Firenze, con sentenza a verbale n. 1508 del 28.04.2025, resa nel procedimento R.G. n. 13377/2023, accoglieva l'opposizione di CP_1 in proprio e quale legale rappresentante della società
[...] [...]
avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2023/338 del 3.11.2023, Controparte_2 emessa dal
[...]
Parte_1
[...] con la quale gli era stato ingiunto il pagamento di
[...]
€33.609,23, oltre eventuali accessori, per la ritenuta violazione degli artt. 5 e 8 L.
1407/1960, in riferimento al Reg. CEE 2568/1991 e s.m.i.
Invero, all'esito di un sopralluogo presso lo stabilimento dell da Controparte_2 parte dei funzionari dell Controparte_3
[...] (d'ora in avanti, , nel corso
[...] CP_4 del quale era stato prelevato un campione di “olio extravergine di oliva UE”, confezionato dalla stessa ditta con marchio “Il Portico” in bottiglie da litri 1, effettuate le necessarie analisi di Laboratorio, veniva riscontrata l'irregolarità del campione e la conseguente violazione dell'art. 5 L. 1407/1960, in quanto “il valore della mediana del difetto riscaldo/morchia (Md=2,2) è risultato superiore al valore limite previsto di Md=0, per un olio della categoria dichiarata, dall'Allegato 1 del
Reg. CE n. 2568/91”. Con ordinanza n. 2023/338 del 3.11.2023 del Parte_1
, pertanto, veniva irrogata all'odierna appellata la sanzione di cui Parte_1 all'art. 8 L. 1407/1960 relativamente al quantitativo di 8.244,00 kg di olio, arrotondati a 83 q.li.
In data 23.11.2023, la parte ingiunta proponeva ricorso dinnanzi al Tribunale di
Firenze (RG. n. 13777/2023), chiedendo che venisse annullato il predetto provvedimento.
A sostegno della domanda deduceva: 1) l'invalidità dell'ordinanza-ingiunzione per assenza di diffida ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. 91/2014; 2) l'insussistenza di responsabilità degli istanti per assenza di colpevolezza, avendo la società ingiunta adottato il necessario, efficace, sistema di autocontrollo;
3)
l'insussistenza della violazione di legge per incertezza ed erroneità dei presupposti analitici, giacché la giurisprudenza ritiene che il panel test, cui era ricorso il per valutare i parametri organolettici del campione, sia inattendibile;
4) Parte_1
l'inattendibilità e invalidità del declassamento dell'olio per mancato rispetto della procedura prevista dalla legge, non avendo l'Amministrazione, in sede di sopralluogo, di prelevamento e di analisi del campione, rispettato le regole di campionamento, di conservazione del campione, di verbalizzazione analitica, di controanalisi, che non era stata affidata al paese di origine dell'olio (ossia, la
Spagna), come richiesto dai regolamenti comunitari, ma al Laboratorio CREA, privo di legittimazione a svolgere tale accertamento, perché non accreditato;
il difetto alla base del declassamento, inoltre, non era stato individuato con certezza;
5) l'insussistenza della violazione degli artt. 5 e 8 L. 1407/1960, poiché tali norme vietano di vendere oli con caratteristiche diverse da quelle previste dalla legge o da quelle previste per la categoria dichiarata, ma non di vendere oli che siano stati declassati;
6) la sproporzione della sanzione e la sua illegittimità secondo i principi UE.
3 Il ricorrente in primo grado chiedeva, inoltre, la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, sussistendo i gravi motivi previsti dalla legge.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, il
[...]
Controparte_5 agroalimentari
[...] contestava tutto quanto ex adverso dedotto, rilevando, in particolare: 1)
l'inapplicabilità al caso di specie dell'istituto della diffida ai sensi dell'art. 1, comma 3 D.L. 91/2014, trattandosi di violazione di carattere sostanziale e non di
“errore” od “omissione formale”; 2) la sussistenza del requisito della colpevolezza, giacché la ditta era già stata oggetto, prima dell'ordinanza-ingiunzione CP_2 in questione, di numerose contestazioni, che denotano l'inefficacia del sistema di autocontrollo adottato;
3) la sussistenza dei presupposti analitici della violazione di legge, essendo il panel test uno strumento di valutazione organolettica degli oli dotato di valenza scientifica e indispensabile per procedere alla classificazione degli stessi;
4) l'attendibilità e la validità del declassamento dell'olio, essendo state rispettate le regole di campionamento e di conservazione del campione, avendo l' redatto il verbale in sede analitica ed essendo stata regolare la CP_4 controanalisi, perché non vi era la necessità di affidarla ad un laboratorio spagnolo e perché la giurisprudenza ammette che i laboratori ove la stessa viene svolta non siano accreditati;
infine, non vi era stata alcuna discordanza nei difetti rilevati durante il panel test; 5) la sussistenza della violazione dell'art. 5 L.
1407/1960, che vieta la vendita, la detenzione per la vendita o la messa in commercio di oli che non posseggono le caratteristiche prescritte dalla legge, come accaduto nel caso di specie;
6) la legittimità e la proporzione della sanzione irrogata.
Sospesa, a seguito di prima udienza, l'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta, con sentenza a verbale n. 1508 del 28.04.2025, il Tribunale di Firenze accoglieva l'opposizione, annullando l'ordinanza di ingiunzione e compensando le spese di lite, ponendo a fondamento della decisione, in base al principio della ragione più liquida, la ritenuta sussistenza della buona fede di parte ricorrente, da intendersi come esimente dell'illecito amministrativo contestato.
II. Il
[...]
Parte_2
[...] agroalimentari proponeva appello avverso tale
[...] sentenza, sulla base dell'unico motivo della sussistenza di colpevolezza della società sanzionata.
L'appellante contestava le conclusioni del Giudice di prime cure, che ha escluso la colpevolezza della ditta sulla base di una serie di “elementi positivi CP_2 estranei”, tra i quali la dotazione di un efficace sistema di autocontrollo. In realtà, secondo la ricostruzione del Ministero, tale sistema non sarebbe stato efficace, giacché la ditta era già stata oggetto di numerose contestazioni, prima dell'emissione dell'ordinanza di ingiunzione. L'aver predisposto un sistema di autocontrollo inefficace integrerebbe a tutti gli effetti l'elemento soggettivo della colpa.
In ragione del fatto che la sentenza di primo grado aveva accolto l'opposizione applicando il principio della ragione più liquida e, pertanto, ritenendo assorbite le ulteriori censure, l'appellane riproponeva con l'atto di ricorso in appello tutte le difese già espresse in sede di costituzione in giudizio di primo grado, da esaminarsi in caso di accoglimento del motivo di appello.
III. Costituendosi nel giudizio di appello, , anche in qualità Controparte_1 di legale rappresentante dell' contestava il motivo Controparte_2 di appello, ritenendo corretto il ragionamento del Giudice di prime cure. Ribadiva, infatti, che la ditta aveva posto in essere dei comportamenti diligenti e CP_2 perfettamente aderenti a quanto esigibile, dotandosi di un puntuale e specifico sistema di autocontrollo degli oli commercializzati.
Con la comparsa di costituzione venivano, poi, riproposti tutti i motivi dedotti in sede di ricorso in primo grado e ritenuti assorbiti dal Giudice di prime cure.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello deve essere rigettato, essendo infondato il motivo con esso dedotto.
Il Ministero appellante afferma che, a differenza di quanto ritenuto dalla sentenza di primo grado, sussista, in capo all'odierna appellata, l'elemento soggettivo della colpevolezza, che giustifica l'irrogazione della sanzione oggetto dell'ordinanza.
Avrebbe errato il Giudice di prime cure nel ritenere di poter desumere la buona fede della ditta dal suo essersi dotata di un sistema di autocontrollo, in CP_2 virtù del quale aveva inviato dei campioni, appartenenti allo stesso lotto oggetto
5 di contestazione, al Laboratorio Chemiservice di Monopoli (BA) e al Laboratorio
Chimico Merceologico di Albenga – Camera di Commercio Riviere di Liguria (SV).
Invero, il primo non sarebbe compreso nell'elenco dei laboratori d'analisi sensoriali degli oli di oliva vergini riconosciuti dal Consiglio Oleicolo
Internazionale (C.O.I.) per il periodo dal 01.12.2019 al 30.11.2020, mentre il secondo non sarebbe riconosciuto dal C.O.I. per le analisi sensoriali;
in sostanza, entrambi i laboratori non sarebbero dotati delle certificazioni rilasciate dall'ente pubblico DI per le analisi organolettiche, ma solo per le analisi chimico- fisiche.
Contrasterebbe, inoltre, con il giudizio di buona fede dell'operato della ditta la circostanza che la stessa era già stata oggetto di numerose CP_2 contestazioni, a seguito di risultati analitici irregolari, per violazione della L.
1407/1960, denotando ciò l'inefficacia del sistema di autocontrollo adottato. La ditta aveva, inoltre, provveduto a pagare le sanzioni, con ciò riconoscendo le violazioni addebitategli.
Ritiene la Corte che le doglianze sopra esposte siano infondate.
Come correttamente ricostruito dal Giudice di prime cure, per giurisprudenza costante, al fine di ritenere integrata l'esimente della buona fede, che esclude, ai sensi dell'art. 3 L. 689/1981, la contestabilità dell'illecito amministrativo, grava sull'agente l'onere di dimostrare di aver agito senza colpa, giacché la suddetta norma postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso (il precedente consolidato Cass. n. 13610/2007, citato dalla sentenza di primo grado, è stato di recente confermato da Cass. ord. n.
11568/2025). Per dirsi raggiunto l'onere della prova della buona fede, dunque,
l'agente deve dedurre in giudizio, da un lato, “la sussistenza di elementi positivi estranei all'autore dell'infrazione, idonei ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta”, dall'altro, la circostanza di “aver fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva” (così, la sentenza impugnata a p. 6, riprendendo la giurisprudenza maggioritaria sul punto).
Nel caso di specie, la prova liberatoria della buona fede è stata raggiunta dimostrando l'esistenza, all'interno della ditta di un adeguato sistema CP_2 di autocontrollo sulle qualità organolettiche degli oli commercializzati. Difatti,
6 l'odierna appellata ha provato documentalmente, in sede di giudizio di primo grado, di aver sottoposto ai controlli organolettici necessari per verificare il rispetto dei requisiti di legge (c.d. panel test) sia un campione della merce sfusa acquistata sia un campione della merce imbottigliata. Non è, pertanto, censurabile l'affermazione del Giudice di primo grado secondo cui, alla luce di tali prove documentali, a detti controlli può attribuirsi il valore di “elementi positivi estranei”, tali da escludere la responsabilità della ditta In sostanza, CP_2 dagli atti emerge che la ditta ha adottato tutte le cautele necessarie per CP_2 conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero può essergli mosso.
A nulla rileva, dunque, l'affermazione dell'odierna appellante circa l'inadeguatezza di questi controlli per mancato accreditamento e/o riconoscimento del C.O.I. dei
Laboratori a cui la ditta si è rivolta. Anzitutto, il Giudice di primo grado CP_2 ha correttamente ritenuto, alla luce delle produzioni documentali di parte ricorrente, che il (BA) e il Laboratorio Controparte_6
Chimico Merceologico di Albenga – Camera di Commercio Riviere di Liguria (SV) fossero accreditati, perché i risultati delle analisi sono stati riportati sulla carta intestata dei due laboratori, recante il simbolo dell'NT DI (si v. doc. 6 e doc. 8bis allegati al ricorso di primo grado). Se del caso, il appellante Parte_1 avrebbe dovuto fornire elementi di prova circa il difetto di accreditamento e non limitarsi ad allegarlo.
Inoltre, si noti che lo stesso , nel corso del procedimento culminato Parte_1 nell'erogazione della sanzione, per sua stessa ammissione si è rivolto, ai fini dell'esecuzione del panel test, ad un Laboratorio privo di accreditamento e, nella parte motiva dell'ordinanza di ingiunzione, ha affermato che “secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, sono valide le analisi effettuate da un laboratorio quando le stesse sono eseguite secondo criteri affidabili anche se il laboratorio non è stato accreditato (Cass. Civ. Sez. II n. 5036 del 01/03/2011,
Cass. Civ. Sez. II n. 5248 del 04/03/2011 …)”. La legittimità del ricorso ad un laboratorio non accreditato è stata ribadita dal anche in sede di Parte_1 costituzione nel giudizio di primo grado e di ricorso in appello, in risposta alla doglianza della ditta circa il mancato accreditamento del laboratorio che CP_2 ha effettuato le analisi da cui è scaturita l'irrogazione della sanzione.
Se ne desume che anche la ditta ai fini della creazione del proprio CP_2 sistema di autocontrollo, poteva ricorrere ad un laboratorio non accreditato e/o
7 non riconosciuto dal C.O.I. per l'esecuzione dei controlli organolettici, purché lo stesso adottasse dei criteri affidabili (circostanza che il non ha Parte_1 contestato in alcun modo). Sarebbe contrario al generale principio di equità affermare che, mentre l'NT pubblico ministeriale può ricorrere a laboratori non accreditati, l'azienda privata sia obbligata a ricercare quelli che abbiano ottenuto l'accreditamento pubblico e/o il riconoscimento da parte del C.O.I.
Non coglie nel segno neppure l'affermazione di parte appellante secondo cui l'inefficacia del sistema di autocontrollo adottato dalla ditta sarebbe CP_2 desumibile dalle contestazioni ricevute dalla stessa in passato, poiché di tali contestazioni il appellante non fornisce alcuna prova. Né ha rilievo il Parte_1 fatto che, in passato, la ditta abbia pagato le sanzioni irrogate, CP_2 prestando acquiescenza alle stesse, in quanto l'acquiescenza pregressa non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità anche per le contestazioni future, come quella oggetto del presente giudizio. Nulla vieta, in sostanza, che la ditta abbia ritenuto, in passato, di non opporsi alle CP_2 sanzioni irrogate, mentre abbia ritenuto di avere validi motivi per contestare l'ordinanza qui impugnata.
In definitiva, riconosciuto il difetto di colpevolezza in capo all'odierna appellata,
l'appello deve essere rigettato e, in via consequenziale, deve essere confermato l'annullamento dell'ordinanza di ingiunzione n. 2023/338 del 3.11.2023 del odierno appellante. Resta assorbita, come già affermato dal Giudice di Parte_1 primo grado, ogni ulteriore doglianza.
II. Considerato che il appellante ha legittimamente agito in giudizio Parte_1 sulla base delle risultanze di analisi laboratoriali, dallo stesso demandate e dalle quali emergeva l'esistenza di un vizio nell'olio commercializzato dall'odierno appellato, ritiene la Corte che sussistano eccezionali ragioni per compensare le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, ogni altra domanda reietta, definitivamente decidendo nel procedimento istaurato da
[...]
[...]
Parte_1 nei confronti di
[...] Parte_1
8 , in proprio e quale legale rappresentante della società Controparte_1
così provvede: Controparte_2
- rigetta l'appello;
- compensa le spese di lite del presente grado di giudizio.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, lì 19/11/2025
Il Cons. Est.
Dott. Vincenzo Savoia Presidente
Dr.ssa Isabella Mariani
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dr.ssa Marta Sofia CP_7
Lusini.
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