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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. X, sentenza 03/02/2026, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 660/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TT ANTONELLA, Presidente
ON ERNESTO, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5389/2023 depositato il 08/11/2023
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via G. Capranesi, 60 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4477/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 4 e pubblicata il 11/04/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ONERI FIDEIUSS. 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: i rappresentanti delle parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, DRE Lazio, Ufficio Grandi Contribuenti, il silenzio-rifiuto opposto all'istanza del 25.10.2021 per il rimborso degli oneri fideiussori per
€ 155.593,90 oltre interessi, sostenuti per la polizza fideiussoria n. 0947000000025245, emessa da Banca_1 il 7.3.2018, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, DRE Veneto, Ufficio Grandi Contribuenti fino alla concorrenza di € 7.409.236,18 a garanzia dei carichi pendenti di pari importo della JE International spa, partecipante all'Iva di gruppo, al fine di poter procedere all'erogazione in favore della stessa società ricorrente, controllante, del rimborso dell'Iva di gruppo per il 2012, come da richiesta presentata con Mod.
Iva/2013 il 16.6.2013.
Precisava parte ricorrente che l'estinzione era dovuta in parte a sgravio e in parte ad acquiescenza.
Deduceva in diritto la violazione dell'art. 8, comma 4, della Legge n. 212/00 e dei principi unionali Iva sulla neutralità, effettività e proporzionalità, citando giurisprudenza a supporto, e sostenendo l'applicazione del termine di prescrizione decennale per il diritto al rimborso.
Allegava istanza di rimborso, polizza, mail dell'Agenzia delle Entrate del 3.8.2018, Modello IPEA 2014, n.2 F24, pec citate, estratto del conto corrente Banca_1 dall'1.3.2018 al 20.5.2021, giurisprudenza.
L'Ufficio si costituiva in giudizio, invocando la propria nota, comunicata via pec alla Società ricorrente il
18.11.2022, con cui riconosceva il diritto al rimborso della somma di € 70.750,15, confermando che la fideiussione seguiva il provvedimento di sospensione notificato alla Capogruppo con nota prot. n. 114776 del 14.12.2017. L'Ufficio, per il resto, sosteneva che l'art. 8, comma 4, dello Statuto rilevasse solo per somme definitivamente accertate come non dovute, essendo tale accertamento ricollegabile esclusivamente ad una sentenza definitiva. Pertanto, non tutti gli oneri sostenuti dalla società ricorrente sarebbero rimborsabili, essendo tali solo le somme non sussistenti sin dall'origine, precisamente la somma di € 3.369.056,21 per quanto archiviato per gli anni 2014 e 2015.
Quanto riconosciuto come rimborsabile veniva dall'Ufficio calcolato in percentuale sulla predetta somma di
€ 3.369,056,21 in rapporto ai costi di € 155.593,90 sostenuti per l'intera garanzia su € 7.409.236,18, come da schema posto a pag. 5.
L'art. 8, comma 4, dello Statuto del contribuente non poteva essere esteso per analogia al costo delle garanzie prestate volontariamente per ottenere il rimborso anticipato del credito Iva annuale esposto in dichiarazione ai sensi degli artt. 30 e 38 bis del Dpr n. 633/72.
Chiedeva la parziale cessazione della materia del contendere e nel resto il rigetto, col favore delle spese come da nota allegata.
Con memoria depositata il 20.3.2023, parte ricorrente produceva provvedimento di accoglimento parziale dell'Ufficio del 18.11.2022 e giurisprudenza a sostegno delle tesi articolate in ricorso.
Insisteva per l'accoglimento integrale del ricorso stesso, oltre alle spese di lite. In particolare specificava che il diniego della somma residua di € 84.843,75 atterrebbe, secondo l'Ufficio, a carichi pendenti definiti a seguito di accertamento con adesione, o sarebbero confluiti nel ricalcolo della fruibilità delle perdite, su istanza presentata dalla Società (Mod. IPEA).
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA, Sezione 4, con la sentenza n. Sentenza n. 4477/2023, depositata il giorno 11/04/2023, accoglieva il ricorso e condannava parte resistente alle spese di lite di
€ 8.000,00. Produceva appello la DRE Lazio, reiterava le medesime argomentazioni dedotte in primo grado ed insisteva sulla legittimità della pretesa erariale.
Si costituiva in giudizio Resistente_1 ed insisteva nelle proprie ragioni e nella conferma della sentenza di primo grado.
Con memorie successive del 9-10-2025 precisava ancora le proprie ragioni ed allegava altre sentenze di merito favorevoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
La Corte ritiene infondato l'appello proposto dalla DRE del Lazio e, pertanto, lo rigetta e conferma la sentenza di primo grado.
La questione concerne la interpretazione dell'art.8 della legge n.212/2000 dal titolo “Tutela dell'integrità patrimoniale” che al comma 4 recita:
“ Art. 8
Tutela dell'integrità patrimoniale
…………...
4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.”.
La Corte di Giustizia di primo grado con la sentenza impugnata statuisce:
“ Il ricorso è meritevole di accoglimento.
……..
L'istanza di rimborso della Società appare rituale e fondata, potendosi ricondurre all'invocato art. 8, comma
4, dello Statuto del contribuente (Legge n. 212/00) anche ipotesi diverse dall'accertamento giudiziale, col sostegno dell'ampia giurisprudenza invocata dalla Parte ricorrente (Cass. nn. 5508/20, 16409/15, 19751/13, ecc.).
La polizza, prodotta sub documento progressivo n. 17 del fascicolo di Parte ricorrente, reca l'indicazione di n. 4 p.v.c.: nell'ordine, n. 38/17 per il 2014; n. 38/17 per il 2015; n. 843/17 per il 2013; n. 843/17 per il 2012). L'all. 5 (sub progressivo n. 16 del fascicolo di Parte ricorrente) è costituito dalla mail del 3.8.2018 dell'Agenzia delle Entrate con cui si comunica lo sgravio che si riferisce all'Iva-Irap 2012 e 2013 della controllata JE (avvisi di accertamento nn. T6303DL03672/17 e T6303DL03674/17)
A tali accertamenti è riconducibile il p.v.c. n. 843/17, con la conseguenza che gli anni 2012 e 2013 costituirebbero la materia cessata, mentre quella ancora in vita riguarderebbe gli anni 2014 e 2015 (p.v.c. n. 38/17). Da ciò emerge l'erroneità, segnalata dalla Società ricorrente, della tesi di Parte resistente, articolata a pag. 5 delle controdeduzioni, ove si è affermato che l'archiviazione sarebbe riferita agli anni 2014 e 2015 per € 3.369.056,21. Sulle annualità per le quali sussisterebbe ancora materia del contendere (2014 e 2015), si rileva che per il 2014 è in atti il Mod. IPEA (istanza di computo in diminuzione delle perdite da maggiori imponibili derivanti da accertamento), per il quale l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la piena fruibilità delle perdite di
€ 33.898.090,00 e della maggiore IRES di € 1.593.484,00.
Inoltre, l'all. 10 di Parte ricorrente (che compare sub progressivo n. 29 del fascicolo di quest'ultima) è costituito dalla comunicazione della DRE Veneto circa lo svincolo delle somme di cui ai p.v.c. nn. 38 e 843 del 2017 per "definizione in acquiescenza delle somme accertate, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.218/97", ossia sulla riduzione delle sanzioni ad 1/3 per accertamento con adesione.
Alla luce del quadro predetto, venute meno le ragioni della garanzia prestata dalla Società ricorrente su richiesta dell'Ufficio veneto, il contribuente ha il diritto, consacrato dall'art. 8, comma 4, della Legge n.212/00 - per la già ricordata giurisprudenza di legittimità invocata nella memoria illustrativa di Parte ricorrente depositata il 20.3.2023 - di essere rimborsato integralmente dei costi sostenuti per fornire all'Erario le richieste garanzie, che nel caso di specie ammontavano ad € 7.409.236,18.
La lettera della norma di cui al comma 4 dell'art. 8 in parola, riferendosi al costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, non consente di discriminare tra presunte tipologie di costi, come pure confermato dalla Corte di Cassazione (n. 4113/21, ecc.), con la conseguenza che le doglianze della Società ricorrente, documentate come in atti, sono meritevoli di integrale accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso, come in motivazione, e condanna l'Agenzia Entrate, Direzione Regionale per il Lazio al pagamento delle spese a favore della Società ricorrente che liquida in € 8.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti, e rimborso del contributo unificato.”
Questo Collegio ritiene di aderire alla Giurisprudenza prevalente anche di legittimità che l'appellata produce anche in sede di memorie al presente gravame. Per cui rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado, non sussistendo valide ragioni per potersene discostare.
Bisogna rilevare infatti che sia una lettura testuale che la ratio del riportato comma 4 dell'art.8 portano e ritenere che il rimborso degli oneri sostenuti per la garanzia del credito iva deve valere in ogni caso e non solo, come ritenuto erroneamente dalla DRE Lazio, quando sopraggiunga una sentenza di annullamento di un accertamento tributario, trattandosi di un credito iva i cui costi costituirebbero ingiustificato aggravio e penalizzazione a carico della società con inevitabili riflessi ed incidenza sulla capacità patrimoniale della stessa, che il citato articolo vuole salvaguardare come previsto già nel titolo.
Con la ovvia conclusione che la norma tutela tout court l'integrità patrimoniale del contribuente in tutte le ipotesi in cui per l'esercizio di un suo diritto, incidendo sul patrimonio dello stesso, sia lesa la propria capacità patrimoniale e finanziaria.
Quindi, come ampiamente già ribadito dalla giurisprudenza, il presupposto del diritto al rimborso non è
l'illegittimità dell'accertamento, ma il venir meno della ragione della garanzia, ossia il fatto che l'imposta (o il credito) sia divenuta definitiva e non più in contestazione.
Nel caso di specie, gli oneri fideiussori di cui è stato chiesto il rimborso si riferiscono a una garanzia prestata per la procedura di rimborso dell'eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione IVA di gruppo relativa al periodo di imposta 2012. Deve essere quindi rigettato l'appello della DRE Lazio e confermata la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso della società.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese di giudizio che liquida in Euro 9.000,00 oltre oneri e accessori per legge se dovuti.
Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2025
Il Relatore Il Presidente
ES ON AN TT
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TT ANTONELLA, Presidente
ON ERNESTO, Relatore
GIORDANO ROSARIA, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5389/2023 depositato il 08/11/2023
proposto da
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lazio - Via G. Capranesi, 60 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4477/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 4 e pubblicata il 11/04/2023
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO ONERI FIDEIUSS. 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: i rappresentanti delle parti si riportano agli atti e ne chiedono accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Resistente_1 impugnava nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, DRE Lazio, Ufficio Grandi Contribuenti, il silenzio-rifiuto opposto all'istanza del 25.10.2021 per il rimborso degli oneri fideiussori per
€ 155.593,90 oltre interessi, sostenuti per la polizza fideiussoria n. 0947000000025245, emessa da Banca_1 il 7.3.2018, su richiesta dell'Agenzia delle Entrate, DRE Veneto, Ufficio Grandi Contribuenti fino alla concorrenza di € 7.409.236,18 a garanzia dei carichi pendenti di pari importo della JE International spa, partecipante all'Iva di gruppo, al fine di poter procedere all'erogazione in favore della stessa società ricorrente, controllante, del rimborso dell'Iva di gruppo per il 2012, come da richiesta presentata con Mod.
Iva/2013 il 16.6.2013.
Precisava parte ricorrente che l'estinzione era dovuta in parte a sgravio e in parte ad acquiescenza.
Deduceva in diritto la violazione dell'art. 8, comma 4, della Legge n. 212/00 e dei principi unionali Iva sulla neutralità, effettività e proporzionalità, citando giurisprudenza a supporto, e sostenendo l'applicazione del termine di prescrizione decennale per il diritto al rimborso.
Allegava istanza di rimborso, polizza, mail dell'Agenzia delle Entrate del 3.8.2018, Modello IPEA 2014, n.2 F24, pec citate, estratto del conto corrente Banca_1 dall'1.3.2018 al 20.5.2021, giurisprudenza.
L'Ufficio si costituiva in giudizio, invocando la propria nota, comunicata via pec alla Società ricorrente il
18.11.2022, con cui riconosceva il diritto al rimborso della somma di € 70.750,15, confermando che la fideiussione seguiva il provvedimento di sospensione notificato alla Capogruppo con nota prot. n. 114776 del 14.12.2017. L'Ufficio, per il resto, sosteneva che l'art. 8, comma 4, dello Statuto rilevasse solo per somme definitivamente accertate come non dovute, essendo tale accertamento ricollegabile esclusivamente ad una sentenza definitiva. Pertanto, non tutti gli oneri sostenuti dalla società ricorrente sarebbero rimborsabili, essendo tali solo le somme non sussistenti sin dall'origine, precisamente la somma di € 3.369.056,21 per quanto archiviato per gli anni 2014 e 2015.
Quanto riconosciuto come rimborsabile veniva dall'Ufficio calcolato in percentuale sulla predetta somma di
€ 3.369,056,21 in rapporto ai costi di € 155.593,90 sostenuti per l'intera garanzia su € 7.409.236,18, come da schema posto a pag. 5.
L'art. 8, comma 4, dello Statuto del contribuente non poteva essere esteso per analogia al costo delle garanzie prestate volontariamente per ottenere il rimborso anticipato del credito Iva annuale esposto in dichiarazione ai sensi degli artt. 30 e 38 bis del Dpr n. 633/72.
Chiedeva la parziale cessazione della materia del contendere e nel resto il rigetto, col favore delle spese come da nota allegata.
Con memoria depositata il 20.3.2023, parte ricorrente produceva provvedimento di accoglimento parziale dell'Ufficio del 18.11.2022 e giurisprudenza a sostegno delle tesi articolate in ricorso.
Insisteva per l'accoglimento integrale del ricorso stesso, oltre alle spese di lite. In particolare specificava che il diniego della somma residua di € 84.843,75 atterrebbe, secondo l'Ufficio, a carichi pendenti definiti a seguito di accertamento con adesione, o sarebbero confluiti nel ricalcolo della fruibilità delle perdite, su istanza presentata dalla Società (Mod. IPEA).
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA, Sezione 4, con la sentenza n. Sentenza n. 4477/2023, depositata il giorno 11/04/2023, accoglieva il ricorso e condannava parte resistente alle spese di lite di
€ 8.000,00. Produceva appello la DRE Lazio, reiterava le medesime argomentazioni dedotte in primo grado ed insisteva sulla legittimità della pretesa erariale.
Si costituiva in giudizio Resistente_1 ed insisteva nelle proprie ragioni e nella conferma della sentenza di primo grado.
Con memorie successive del 9-10-2025 precisava ancora le proprie ragioni ed allegava altre sentenze di merito favorevoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
La Corte ritiene infondato l'appello proposto dalla DRE del Lazio e, pertanto, lo rigetta e conferma la sentenza di primo grado.
La questione concerne la interpretazione dell'art.8 della legge n.212/2000 dal titolo “Tutela dell'integrità patrimoniale” che al comma 4 recita:
“ Art. 8
Tutela dell'integrità patrimoniale
…………...
4. L'amministrazione finanziaria è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.”.
La Corte di Giustizia di primo grado con la sentenza impugnata statuisce:
“ Il ricorso è meritevole di accoglimento.
……..
L'istanza di rimborso della Società appare rituale e fondata, potendosi ricondurre all'invocato art. 8, comma
4, dello Statuto del contribuente (Legge n. 212/00) anche ipotesi diverse dall'accertamento giudiziale, col sostegno dell'ampia giurisprudenza invocata dalla Parte ricorrente (Cass. nn. 5508/20, 16409/15, 19751/13, ecc.).
La polizza, prodotta sub documento progressivo n. 17 del fascicolo di Parte ricorrente, reca l'indicazione di n. 4 p.v.c.: nell'ordine, n. 38/17 per il 2014; n. 38/17 per il 2015; n. 843/17 per il 2013; n. 843/17 per il 2012). L'all. 5 (sub progressivo n. 16 del fascicolo di Parte ricorrente) è costituito dalla mail del 3.8.2018 dell'Agenzia delle Entrate con cui si comunica lo sgravio che si riferisce all'Iva-Irap 2012 e 2013 della controllata JE (avvisi di accertamento nn. T6303DL03672/17 e T6303DL03674/17)
A tali accertamenti è riconducibile il p.v.c. n. 843/17, con la conseguenza che gli anni 2012 e 2013 costituirebbero la materia cessata, mentre quella ancora in vita riguarderebbe gli anni 2014 e 2015 (p.v.c. n. 38/17). Da ciò emerge l'erroneità, segnalata dalla Società ricorrente, della tesi di Parte resistente, articolata a pag. 5 delle controdeduzioni, ove si è affermato che l'archiviazione sarebbe riferita agli anni 2014 e 2015 per € 3.369.056,21. Sulle annualità per le quali sussisterebbe ancora materia del contendere (2014 e 2015), si rileva che per il 2014 è in atti il Mod. IPEA (istanza di computo in diminuzione delle perdite da maggiori imponibili derivanti da accertamento), per il quale l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la piena fruibilità delle perdite di
€ 33.898.090,00 e della maggiore IRES di € 1.593.484,00.
Inoltre, l'all. 10 di Parte ricorrente (che compare sub progressivo n. 29 del fascicolo di quest'ultima) è costituito dalla comunicazione della DRE Veneto circa lo svincolo delle somme di cui ai p.v.c. nn. 38 e 843 del 2017 per "definizione in acquiescenza delle somme accertate, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.218/97", ossia sulla riduzione delle sanzioni ad 1/3 per accertamento con adesione.
Alla luce del quadro predetto, venute meno le ragioni della garanzia prestata dalla Società ricorrente su richiesta dell'Ufficio veneto, il contribuente ha il diritto, consacrato dall'art. 8, comma 4, della Legge n.212/00 - per la già ricordata giurisprudenza di legittimità invocata nella memoria illustrativa di Parte ricorrente depositata il 20.3.2023 - di essere rimborsato integralmente dei costi sostenuti per fornire all'Erario le richieste garanzie, che nel caso di specie ammontavano ad € 7.409.236,18.
La lettera della norma di cui al comma 4 dell'art. 8 in parola, riferendosi al costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, non consente di discriminare tra presunte tipologie di costi, come pure confermato dalla Corte di Cassazione (n. 4113/21, ecc.), con la conseguenza che le doglianze della Società ricorrente, documentate come in atti, sono meritevoli di integrale accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso, come in motivazione, e condanna l'Agenzia Entrate, Direzione Regionale per il Lazio al pagamento delle spese a favore della Società ricorrente che liquida in € 8.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti, e rimborso del contributo unificato.”
Questo Collegio ritiene di aderire alla Giurisprudenza prevalente anche di legittimità che l'appellata produce anche in sede di memorie al presente gravame. Per cui rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado, non sussistendo valide ragioni per potersene discostare.
Bisogna rilevare infatti che sia una lettura testuale che la ratio del riportato comma 4 dell'art.8 portano e ritenere che il rimborso degli oneri sostenuti per la garanzia del credito iva deve valere in ogni caso e non solo, come ritenuto erroneamente dalla DRE Lazio, quando sopraggiunga una sentenza di annullamento di un accertamento tributario, trattandosi di un credito iva i cui costi costituirebbero ingiustificato aggravio e penalizzazione a carico della società con inevitabili riflessi ed incidenza sulla capacità patrimoniale della stessa, che il citato articolo vuole salvaguardare come previsto già nel titolo.
Con la ovvia conclusione che la norma tutela tout court l'integrità patrimoniale del contribuente in tutte le ipotesi in cui per l'esercizio di un suo diritto, incidendo sul patrimonio dello stesso, sia lesa la propria capacità patrimoniale e finanziaria.
Quindi, come ampiamente già ribadito dalla giurisprudenza, il presupposto del diritto al rimborso non è
l'illegittimità dell'accertamento, ma il venir meno della ragione della garanzia, ossia il fatto che l'imposta (o il credito) sia divenuta definitiva e non più in contestazione.
Nel caso di specie, gli oneri fideiussori di cui è stato chiesto il rimborso si riferiscono a una garanzia prestata per la procedura di rimborso dell'eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione IVA di gruppo relativa al periodo di imposta 2012. Deve essere quindi rigettato l'appello della DRE Lazio e confermata la sentenza di primo grado di accoglimento del ricorso della società.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese di giudizio che liquida in Euro 9.000,00 oltre oneri e accessori per legge se dovuti.
Così deciso in Roma il giorno 27 ottobre 2025
Il Relatore Il Presidente
ES ON AN TT