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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3342 /2013
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La
Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3342 /2013 R.G. introitata all'udienza del 25/11/2024, previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...] ÌA (ME) il 19 ottobre 1968,codice fiscale Parte_1 [...]
, residente in [...], rappresenta e difesa dall'Avv. Maria C.F._1
Fiorella Russo,
-attrice-
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pagana, del Foro di Messina, presso C.F._2
il cui studio sito in Messina, Via Cavalieri della Stella, 21, ha eletto domicilio
- Convenuto e attore in riconvenzionale-
E
nata a [...] l'[...], residente in [...], Controparte_2
Villaggio Contesse, Fondo Granata n. 6/7, codice fiscale elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata in Messina, Via Adolfo Celi, 13, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Sottile che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
– convenuta – Cod
(C.F ) residente in [...] CodiceFiscale_5
Mussi n. 5
- convenuta contumace-
OGGETTO: interposizione fittizia di persona
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
pagina1 di 6 Con atto di citazione notificato in data 01.06.2013 la IG.ra conveniva in Parte_2
giudizio, davanti al Tribunale di Messina, il IG. , la IG.ra Controparte_1 Controparte_2
e la IG.ra deducendo: - che il contratto di compravendita con il quale la IG.ra CP_4 [...]
, madre dell' ha acquistato l'immobile sito in Messina, via Santa Maria Controparte_2 CP_1
del Selciato n. 20, dalla IG.ra risulta viziato da simulazione relativa per CP_4
interposizione fittizia;
-che, invero, l'effettivo compratore del predetto immobile sarebbe, in realtà, il IG. il quale avrebbe posto in essere il negozio simulato al fine di sottrarre l'immobile al CP_1
regime della comunione legale;
- che il IG. avrebbe sostenuto le spese per la CP_1 ristrutturazione dell'appartamento e per l'acquisto di materiali ed arredi attingendo da risorse economiche anch'esse riconducibili al regime di comunione legale, ed in particolare, dal proprio conto corrente bancario professionale, nonché mediante pagamenti in contanti con denaro che il medesimo avrebbe nascosto alla propria famiglia.
Chiedeva, pertanto, al tribunale adito: - di accertare e dichiarare la simulazione relativa per interposizione fittizia del richiamato contratto di compravendita e, per l'effetto, dichiarare che l'effettivo compratore dell'immobile è il IG. - conseguentemente, dichiarare che l'odierna CP_1
attrice è comproprietaria al 50% del predetto immobile, nonché del 50% di tutte le somme utilizzate per le spese di ristrutturazione, di arredo e di migliorie e/o, in via subordinata, che gli stessi sono di proprietà indivisa, pari quota, di entrambi i coniugi.; -condannare l' alla restituzione in CP_1
favore della stessa di tutti i frutti relativi a tale immobile, utilizzato dal marito come studio professionale;
- condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti;
- in via ulteriormente subordinata, condannare la IG. per arricchimento senza giusta Controparte_2
causa.
Si costituiva in giudizio il IG. contestando gli assunti di parte attrice e rilevando: - CP_1
di avere acquistato l'immobile sito in Messina, via Santa Maria del Selciato, in considerazione del basso prezzo di vendita e del posizionamento, esclusivamente allo scopo di adibirlo a studio professionale;
- che per l'acquisto di tale immobile aveva stipulato un finanziamento con Findomestic
Banca S.p.a. dell'importo di € 50.000,00 le cui rate sarebbero state addebitate sul conto corrente professionale;
- che per ragioni di mera opportunità l'immobile era stato formalmente intestato alla madre IG.ra ; - che per fare fronte ai lavori di ristrutturazione e di arredo attingeva Controparte_2
le necessarie risorse economiche dal proprio conto corrente professionale;
-che l'attrice era a perfetta conoscenza dell'iniziativa del marito (IG. nonché dell'impegno profuso da quest'ultimo CP_1 per ultimare la ristrutturazione dell'appartamento utilizzando esclusivamente proventi derivanti dell'attività professionale;
-che la IG.ra ha avuto pacifico accesso al conto corrente Parte_1
bancario professionale del IG. nonché alla documentazione relativa ai lavori di CP_1
pagina2 di 6 ristrutturazione dell'immobile che quest'ultimo deteneva nella casa coniugale e che, pertanto, era nella piena disponibilità della moglie, la quale se ne è strumentalmente avvalsa nell'attuale giudizio.
In via meramente subordinata, nella ipotesi, in cui il contratto di compravendita dell'immobile sito in Messina, via Santa Maria del Selciato n. 20, fosse ritenuto viziato da simulazione relativa per interposizione fittizia il convenuto rilevava: a) che il predetto immobile, contrariamente a quanto affermato da controparte, non può essere ricondotto alla comunione legale, trattandosi di bene personale del IG. strumentale all'esercizio della professione forense avendovi il CP_1
convenuto trasferito il domicilio professionale;
b) che, analogamente, non può essere ricondotto all'interno della comunione legale il conto corrente bancario n. 000300386904 acceso presso l'Unicredit Agenzia di Messina, intestato al IG. ed utilizzato dallo stesso esclusivamente CP_1
per la sua professione, nonché le somme in esso contenute, che sarebbero state impiegate per il pagamento delle rate del finanziamento acceso presso la Findomestic Banca S.p.a., utilizzato per
l'acquisto dell'immobile, nonché, di una parte, delle spese di ristrutturazione e di arredo dello stesso con la conseguenza che le somme in esso contenute ed impiegate per il pagamento del finanziamento
e per i lavori di ristrutturazione ed arredo dell'immobile, costituendo reddito professionale dell' non sono idonee a ricadere automaticamente all'interno della comunione legale e, CP_1
pertanto, possono essere pacificamente qualificati beni propri del convenuto, non rivendicabili da parte attrice, almeno sino allo scioglimento della comunione; c) - che non può costituire causa idonea a far ricadere l'immobile nella comunione legale, l'omessa formalità di cui al successivo comma 2° del richiamato art. 179 c.c.; d) - che, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere il contratto di compravendita del citato immobile viziato da simulazione relativa per interposizione fittizia e per l'effetto ritenere e dichiarare che l'effettivo compratore dell'immobile è il IG. CP_1
dovrà affermare che il predetto immobile, nonché le relative risorse economiche impiegate per la ristrutturazione e l'arredo del medesimo non ricadono nel regime della comunione legale, trattandosi di beni strumentali all'esercizio della professione forense e, pertanto, non riconducibili alla comunione stessa, ai sensi dell'art. 179 comma 1° let. d) c.c. ovvero ai sensi dell'art. 177 comma 1° let. c).
In via riconvenzionale il convenuto richiedeva, nella ipotesi in cui venisse dichiarato che l'odierna attrice è comproprietaria al 50 % del predetto immobile, che la IG.ra venisse Parte_1
dichiarata tenuta alla corresponsione di una somma di denaro equivalente al 50 % del prezzo dell'immobile e al 50 % delle spese sostenute per lo stesso, il cui valore complessivo potrà essere meglio accertato in corso di causa da nominando c.t.u..
Si costituiva in giudizio la IG.ra contestando gli assunti di parte attrice e Controparte_2 chiedendo il rigetto delle domande spiegate nell'atto introduttivo.
pagina3 di 6 Ammesso ed espletato interrogatorio formale della IG.ra , il giudizio veniva rinviato Parte_1
per, la precisazione delle conclusioni e veniva assunto in decisione all'udienza del 25.11.2024 previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. avendo le stesse già in precedenza depositato note conclusive.
°°°°°°°°°°°°°
Letti gli atti e le difese delle parti ritiene questo giudice di potere e dovere decidere la controversia in applicazione del principio della ragione più liquida.
Secondo la costante giurisprudenza sia di merito che di legittimità (cfr. Tribunale Milano,
Sezione 5 civile Sentenza 18 maggio 2015, n. 6183, Corte di Cassazione, Sezione U civile Ordinanza
18 novembre 2015, n. 23542 Cass. Civ. Sez. 6 – lav., 28 maggio 2014 n. 12002 Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 gennaio 2021| n. 11 Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, n. 2909; Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014, n. 9936; Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002 ) in materia processuale, il principio della "ragione più liquida", impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica;
esso consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle eIGenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nel caso di specie l'attrice agisce al fine di sentir dichiarare la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona del contratto di compravendita con il quale la IG.ra CP_2
madre dell' ha acquistato l'immobile sito in Messina, via Santa Maria del
[...] CP_1
Selciato n. 20, dalla IG.ra CP_4
La domanda non si palesa meritevole di accoglimento.
Costituisce principio pacifico quello secondo cui l'interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato a esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona. Ne consegue che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova pagina4 di 6 dell'accordo simulatorio deve, necessariamente consistere nella dimostrazione della partecipazione ad esso anche del terzo contraente ( ex multis Cassazione civile sez. II, 21/10/2024, n.27189).
Nel caso in esame, l'attrice non ha neppure allegato la partecipazione all'accordo simulatorio del soggetto venditore e non ha articolato mezzi di prova volti alla dimostrazione della dedotta interposizione fittizia nell'acquisto dell'appartamento de quo né sotto il profilo della prova scritta, né sotto quello della richiamata partecipazione all'accordo simulatorio della terza venditrice (ove non vogliano ritenersi applicabili i limiti di cui all'art. 1417 c.c.).
Il fatto che sia il convenuto che la convenuta abbiano dato atto della CP_1 CP_2 intestazione fittizia a fini fiscali dell'immobile per cui è causa, non apporta alcun elemento probatorio utile ai fini della dimostrazione della partecipazione del terzo all'accordo simulatorio.
La Suprema Corte ha chiarito (in un caso in cui era stata prodotta una controdichiarazione proveniente dal solo soggetto interposto) che “una controdichiarazione (pur consacrata in atto scritto) proveniente dal solo soggetto interposto non spiega alcuna utile funzione dimostrativa dell'asserita simulazione soggettiva, essendo priva di qualsiasi contenuto probatorio della partecipazione del terzo contraente all'accordo simulatorio” (Cass. 15 maggio 1998 n. 4911).
Ne consegue che la domanda della volta a sentire dichiarare la simulazione relativa Parte_2
per interposizione fittizia del contratto di compravendita del 22.03.2012 rep. 48176/7969 inerente l'immobile sito in Messina via S.M. del Selciato n. 18 P terra oggetto di causa, deve essere rigettata in ragione della mancata prova della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie.
Quanto alla domanda con cui l'attrice chieda venga accertata l'appartenenza alla comunione legale dei fondi depositati nel c/c n.000300386904 acceso presso l'Unicredit Controparte_5
Agenzia di Messina, deve rilevarsi come dalle risultanze processuali è emerso che le somme in esso contenute ed impiegate per il pagamento del finanziamento e per i lavori di ristrutturazione ed arredo dell'immobile, costituivano reddito professionale dell' CP_1
In risposta alle domande di cui all'interrogatorio formale deferitole, la IG.ra Parte_2
all'udienza del 12.09.2017 ha affermato in relazione al conto intestato al convenuto “ Su CP_1 tale conto confluivano i proventi dell'attività dell'Avv. Il mio stipendio veniva invece CP_1 versato su altro conto cointestato dove confluiva solo il mio stipendio”.
La Suprema Corte ha chiarito che non sono oggetto di comunione legale tra coniugi i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione (Cassazione civile sez. I, 21/10/2010, n.21648).
In applicazione del suddetto pacifico principio, le somme di cui trattasi non sono idonee a ricadere automaticamente in comunione legale ma sono da ritenersi beni propri del convenuto, non pagina5 di 6 rivendicabili da parte attrice sino allo scioglimento della comunione stessa e nel limite del residuo delle stesse, in base a quanto disposto dall'art. 178 comma 1° let. c).
Ne consegue, quindi il rigetto della domanda suddetta come proposta nell'atto introduttivo e ribadita nelle successive difese.
Il rigetto delle domande di cui sopra assorbe ogni altra questione anche proposta in via riconvenzionale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda (dichiarato dall'attrice in Euro 100.000), della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in
G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigetta le domande attoree
Condanna la parte attrice alla refusione delle spese processuali in favore dei convenuti costituiti e ) che liquida per ciascuna parte in Euro 7.052,00 oltre Controparte_1 Controparte_2
IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Nulla sulle spese in favore della convenuta non costituita, CP_3
Così deciso in Messina il 20/01/2025
Il Giudice
(Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
pagina6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MESSINA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Messina, prima sezione civile, in persona del Giudice Onorario Carolina La
Torre ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3342 /2013 R.G. introitata all'udienza del 25/11/2024, previa rinuncia delle parti alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, nata a [...] ÌA (ME) il 19 ottobre 1968,codice fiscale Parte_1 [...]
, residente in [...], rappresenta e difesa dall'Avv. Maria C.F._1
Fiorella Russo,
-attrice-
CONTRO
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Pagana, del Foro di Messina, presso C.F._2
il cui studio sito in Messina, Via Cavalieri della Stella, 21, ha eletto domicilio
- Convenuto e attore in riconvenzionale-
E
nata a [...] l'[...], residente in [...], Controparte_2
Villaggio Contesse, Fondo Granata n. 6/7, codice fiscale elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata in Messina, Via Adolfo Celi, 13, presso lo studio dell'Avv. Gabriele Sottile che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
– convenuta – Cod
(C.F ) residente in [...] CodiceFiscale_5
Mussi n. 5
- convenuta contumace-
OGGETTO: interposizione fittizia di persona
CONCLUSIONI: Le parti concludono come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
pagina1 di 6 Con atto di citazione notificato in data 01.06.2013 la IG.ra conveniva in Parte_2
giudizio, davanti al Tribunale di Messina, il IG. , la IG.ra Controparte_1 Controparte_2
e la IG.ra deducendo: - che il contratto di compravendita con il quale la IG.ra CP_4 [...]
, madre dell' ha acquistato l'immobile sito in Messina, via Santa Maria Controparte_2 CP_1
del Selciato n. 20, dalla IG.ra risulta viziato da simulazione relativa per CP_4
interposizione fittizia;
-che, invero, l'effettivo compratore del predetto immobile sarebbe, in realtà, il IG. il quale avrebbe posto in essere il negozio simulato al fine di sottrarre l'immobile al CP_1
regime della comunione legale;
- che il IG. avrebbe sostenuto le spese per la CP_1 ristrutturazione dell'appartamento e per l'acquisto di materiali ed arredi attingendo da risorse economiche anch'esse riconducibili al regime di comunione legale, ed in particolare, dal proprio conto corrente bancario professionale, nonché mediante pagamenti in contanti con denaro che il medesimo avrebbe nascosto alla propria famiglia.
Chiedeva, pertanto, al tribunale adito: - di accertare e dichiarare la simulazione relativa per interposizione fittizia del richiamato contratto di compravendita e, per l'effetto, dichiarare che l'effettivo compratore dell'immobile è il IG. - conseguentemente, dichiarare che l'odierna CP_1
attrice è comproprietaria al 50% del predetto immobile, nonché del 50% di tutte le somme utilizzate per le spese di ristrutturazione, di arredo e di migliorie e/o, in via subordinata, che gli stessi sono di proprietà indivisa, pari quota, di entrambi i coniugi.; -condannare l' alla restituzione in CP_1
favore della stessa di tutti i frutti relativi a tale immobile, utilizzato dal marito come studio professionale;
- condannare i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti;
- in via ulteriormente subordinata, condannare la IG. per arricchimento senza giusta Controparte_2
causa.
Si costituiva in giudizio il IG. contestando gli assunti di parte attrice e rilevando: - CP_1
di avere acquistato l'immobile sito in Messina, via Santa Maria del Selciato, in considerazione del basso prezzo di vendita e del posizionamento, esclusivamente allo scopo di adibirlo a studio professionale;
- che per l'acquisto di tale immobile aveva stipulato un finanziamento con Findomestic
Banca S.p.a. dell'importo di € 50.000,00 le cui rate sarebbero state addebitate sul conto corrente professionale;
- che per ragioni di mera opportunità l'immobile era stato formalmente intestato alla madre IG.ra ; - che per fare fronte ai lavori di ristrutturazione e di arredo attingeva Controparte_2
le necessarie risorse economiche dal proprio conto corrente professionale;
-che l'attrice era a perfetta conoscenza dell'iniziativa del marito (IG. nonché dell'impegno profuso da quest'ultimo CP_1 per ultimare la ristrutturazione dell'appartamento utilizzando esclusivamente proventi derivanti dell'attività professionale;
-che la IG.ra ha avuto pacifico accesso al conto corrente Parte_1
bancario professionale del IG. nonché alla documentazione relativa ai lavori di CP_1
pagina2 di 6 ristrutturazione dell'immobile che quest'ultimo deteneva nella casa coniugale e che, pertanto, era nella piena disponibilità della moglie, la quale se ne è strumentalmente avvalsa nell'attuale giudizio.
In via meramente subordinata, nella ipotesi, in cui il contratto di compravendita dell'immobile sito in Messina, via Santa Maria del Selciato n. 20, fosse ritenuto viziato da simulazione relativa per interposizione fittizia il convenuto rilevava: a) che il predetto immobile, contrariamente a quanto affermato da controparte, non può essere ricondotto alla comunione legale, trattandosi di bene personale del IG. strumentale all'esercizio della professione forense avendovi il CP_1
convenuto trasferito il domicilio professionale;
b) che, analogamente, non può essere ricondotto all'interno della comunione legale il conto corrente bancario n. 000300386904 acceso presso l'Unicredit Agenzia di Messina, intestato al IG. ed utilizzato dallo stesso esclusivamente CP_1
per la sua professione, nonché le somme in esso contenute, che sarebbero state impiegate per il pagamento delle rate del finanziamento acceso presso la Findomestic Banca S.p.a., utilizzato per
l'acquisto dell'immobile, nonché, di una parte, delle spese di ristrutturazione e di arredo dello stesso con la conseguenza che le somme in esso contenute ed impiegate per il pagamento del finanziamento
e per i lavori di ristrutturazione ed arredo dell'immobile, costituendo reddito professionale dell' non sono idonee a ricadere automaticamente all'interno della comunione legale e, CP_1
pertanto, possono essere pacificamente qualificati beni propri del convenuto, non rivendicabili da parte attrice, almeno sino allo scioglimento della comunione; c) - che non può costituire causa idonea a far ricadere l'immobile nella comunione legale, l'omessa formalità di cui al successivo comma 2° del richiamato art. 179 c.c.; d) - che, nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere il contratto di compravendita del citato immobile viziato da simulazione relativa per interposizione fittizia e per l'effetto ritenere e dichiarare che l'effettivo compratore dell'immobile è il IG. CP_1
dovrà affermare che il predetto immobile, nonché le relative risorse economiche impiegate per la ristrutturazione e l'arredo del medesimo non ricadono nel regime della comunione legale, trattandosi di beni strumentali all'esercizio della professione forense e, pertanto, non riconducibili alla comunione stessa, ai sensi dell'art. 179 comma 1° let. d) c.c. ovvero ai sensi dell'art. 177 comma 1° let. c).
In via riconvenzionale il convenuto richiedeva, nella ipotesi in cui venisse dichiarato che l'odierna attrice è comproprietaria al 50 % del predetto immobile, che la IG.ra venisse Parte_1
dichiarata tenuta alla corresponsione di una somma di denaro equivalente al 50 % del prezzo dell'immobile e al 50 % delle spese sostenute per lo stesso, il cui valore complessivo potrà essere meglio accertato in corso di causa da nominando c.t.u..
Si costituiva in giudizio la IG.ra contestando gli assunti di parte attrice e Controparte_2 chiedendo il rigetto delle domande spiegate nell'atto introduttivo.
pagina3 di 6 Ammesso ed espletato interrogatorio formale della IG.ra , il giudizio veniva rinviato Parte_1
per, la precisazione delle conclusioni e veniva assunto in decisione all'udienza del 25.11.2024 previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. avendo le stesse già in precedenza depositato note conclusive.
°°°°°°°°°°°°°
Letti gli atti e le difese delle parti ritiene questo giudice di potere e dovere decidere la controversia in applicazione del principio della ragione più liquida.
Secondo la costante giurisprudenza sia di merito che di legittimità (cfr. Tribunale Milano,
Sezione 5 civile Sentenza 18 maggio 2015, n. 6183, Corte di Cassazione, Sezione U civile Ordinanza
18 novembre 2015, n. 23542 Cass. Civ. Sez. 6 – lav., 28 maggio 2014 n. 12002 Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 gennaio 2021| n. 11 Cassazione civile, sez. trib., 03/02/2017, n. 2909; Cassazione civile, sez. un., 08/05/2014, n. 9936; Cassazione civile, sez. VI, 28/05/2014, n. 12002 ) in materia processuale, il principio della "ragione più liquida", impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica;
esso consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle eIGenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Nel caso di specie l'attrice agisce al fine di sentir dichiarare la simulazione relativa per interposizione fittizia di persona del contratto di compravendita con il quale la IG.ra CP_2
madre dell' ha acquistato l'immobile sito in Messina, via Santa Maria del
[...] CP_1
Selciato n. 20, dalla IG.ra CP_4
La domanda non si palesa meritevole di accoglimento.
Costituisce principio pacifico quello secondo cui l'interposizione fittizia di persona postula la imprescindibile partecipazione all'accordo simulatorio non solo del soggetto interponente e di quello interposto, ma anche del terzo contraente, chiamato a esprimere la propria adesione all'intesa raggiunta dai primi due (contestualmente od anche successivamente alla formazione dell'accordo simulatorio) onde manifestare la volontà di assumere diritti ed obblighi contrattuali direttamente nei confronti dell'interponente, secondo un meccanismo effettuale analogo a quello previsto per la rappresentanza diretta, mentre la mancata conoscenza, da parte di detto terzo, degli accordi intercorsi tra interponente ed interposto (ovvero la mancata adesione ad essi, pur se da lui conosciuti) integra gli estremi della diversa fattispecie dell'interposizione reale di persona. Ne consegue che, dedotta in giudizio la simulazione relativa soggettiva di un contratto di compravendita immobiliare, la prova pagina4 di 6 dell'accordo simulatorio deve, necessariamente consistere nella dimostrazione della partecipazione ad esso anche del terzo contraente ( ex multis Cassazione civile sez. II, 21/10/2024, n.27189).
Nel caso in esame, l'attrice non ha neppure allegato la partecipazione all'accordo simulatorio del soggetto venditore e non ha articolato mezzi di prova volti alla dimostrazione della dedotta interposizione fittizia nell'acquisto dell'appartamento de quo né sotto il profilo della prova scritta, né sotto quello della richiamata partecipazione all'accordo simulatorio della terza venditrice (ove non vogliano ritenersi applicabili i limiti di cui all'art. 1417 c.c.).
Il fatto che sia il convenuto che la convenuta abbiano dato atto della CP_1 CP_2 intestazione fittizia a fini fiscali dell'immobile per cui è causa, non apporta alcun elemento probatorio utile ai fini della dimostrazione della partecipazione del terzo all'accordo simulatorio.
La Suprema Corte ha chiarito (in un caso in cui era stata prodotta una controdichiarazione proveniente dal solo soggetto interposto) che “una controdichiarazione (pur consacrata in atto scritto) proveniente dal solo soggetto interposto non spiega alcuna utile funzione dimostrativa dell'asserita simulazione soggettiva, essendo priva di qualsiasi contenuto probatorio della partecipazione del terzo contraente all'accordo simulatorio” (Cass. 15 maggio 1998 n. 4911).
Ne consegue che la domanda della volta a sentire dichiarare la simulazione relativa Parte_2
per interposizione fittizia del contratto di compravendita del 22.03.2012 rep. 48176/7969 inerente l'immobile sito in Messina via S.M. del Selciato n. 18 P terra oggetto di causa, deve essere rigettata in ragione della mancata prova della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie.
Quanto alla domanda con cui l'attrice chieda venga accertata l'appartenenza alla comunione legale dei fondi depositati nel c/c n.000300386904 acceso presso l'Unicredit Controparte_5
Agenzia di Messina, deve rilevarsi come dalle risultanze processuali è emerso che le somme in esso contenute ed impiegate per il pagamento del finanziamento e per i lavori di ristrutturazione ed arredo dell'immobile, costituivano reddito professionale dell' CP_1
In risposta alle domande di cui all'interrogatorio formale deferitole, la IG.ra Parte_2
all'udienza del 12.09.2017 ha affermato in relazione al conto intestato al convenuto “ Su CP_1 tale conto confluivano i proventi dell'attività dell'Avv. Il mio stipendio veniva invece CP_1 versato su altro conto cointestato dove confluiva solo il mio stipendio”.
La Suprema Corte ha chiarito che non sono oggetto di comunione legale tra coniugi i proventi dell'attività separata svolta da ciascuno dei coniugi e consumati, anche per fini personali, in epoca precedente allo scioglimento della comunione (Cassazione civile sez. I, 21/10/2010, n.21648).
In applicazione del suddetto pacifico principio, le somme di cui trattasi non sono idonee a ricadere automaticamente in comunione legale ma sono da ritenersi beni propri del convenuto, non pagina5 di 6 rivendicabili da parte attrice sino allo scioglimento della comunione stessa e nel limite del residuo delle stesse, in base a quanto disposto dall'art. 178 comma 1° let. c).
Ne consegue, quindi il rigetto della domanda suddetta come proposta nell'atto introduttivo e ribadita nelle successive difese.
Il rigetto delle domande di cui sopra assorbe ogni altra questione anche proposta in via riconvenzionale.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore della domanda (dichiarato dall'attrice in Euro 100.000), della complessità delle questioni trattate e dell'attività svolta, applicando i parametri approvati con il D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in
G.U. del 02.04.2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa
Rigetta le domande attoree
Condanna la parte attrice alla refusione delle spese processuali in favore dei convenuti costituiti e ) che liquida per ciascuna parte in Euro 7.052,00 oltre Controparte_1 Controparte_2
IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.
Nulla sulle spese in favore della convenuta non costituita, CP_3
Così deciso in Messina il 20/01/2025
Il Giudice
(Carolina La Torre)
In caso di diffusione della presente sentenza si omettano le generalità e gli altri identificativi delle parti.
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