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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 1326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1326 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa ADA LUCCA Presidente Dott. MARCO BONCI Giudice Dott. CLAUDIA MERLINO Giudice Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
C.F. , nata in [...], il Parte_1 C.F._1
18/12/1985, residente in [...]8 16010 SERRA RICCO' ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FALLI DANILO NATALE (C.F. ), che la rappresenta e la difende, C.F._2 come da procura in atti E C.F. , nato a [...], il CP_1 C.F._3
09/06/1988, residente in V. PEDEMONTE 8/6 16010 SERRA RICCO' ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. PISCHEDDA ENNIO (C.F. , che lo rappresenta e lo difende, come da procura C.F._4 in atti.
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 17/9/2025 MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dalle parti con cui hanno chiesto che venissero recepiti gli accordi tra loro intercorsi in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento dei figli minori
[...] ato a GENOVA il 15/5/2017 e nata a [...] il Per_1 Per_2 7/7/2021, avuti nel corso della loro relazione sentimentale e regolarmente riconosciuti da entrambi i genitori.
Ritenuto che
, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, Visti gli artt. 337 bis e ss. c.c. OMOLOGA Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti: I I figli minori ed vengano affidati congiuntamente ad Persona_3 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso la madre, nell'immobile di lei residenza, sito in Genova- Serra Riccò, Via F. Pedemonte n. 8/6, che verrà assegnato alla Sig.ra ; Parte_1
II) In relazione alla gratuità dell'occupazione dell'immobile sito in Via F. Pedemonte n. 8/6, in Genova-Serra Riccò, la proprietaria, Sig.ra Parte_2
, ha inteso prorogare di ulteriori due anni detta gratuità in favore della
[...]
Sig.ra , come da scrittura sottoscritta in data 10 Luglio 2025, Parte_1 che si produce;
III) Il Sig. potrà vedere i figli minori ed quando vorrà, CP_1 Per_3 Per_2 previo accordo con la madre, ivi compresi eventuali pernottamenti, nel rispetto degli impegni scolastici dei minori e di eventuali altre esigenze di ordine sanitario ed educativo dei minori stessi;
IV) Sempre in relazione alla frequentazione dei minori, i fine settimana, intesi come intercorrenti tra il venerdì pomeriggio e la domenica sera, seguiranno il criterio dell'alternanza, mentre eguale criterio di alternanza verrà applicato alle feste comandate, lasciando all'accordo fra i genitori di come meglio festeggiare i compleanni dei figli. Nei fine settimana di competenza del Sig. , lo CP_1 stesso avrà cura di riconsegnare i minori presso la residenza della madre nella giornata di domenica sera prima di cena. In relazione al periodo feriale, il padre, potrà tenere con sé i propri figli per giorni 15, anche non continuativi, comunicando alla madre il proprio periodo feriale entro e non oltre la fine del mese di maggio. Nel periodo invernale il sig. potrà tenere con sé i CP_1 propri figli per giorni 7, anche non continuativi, dandone congruo preavviso alla madre;
V) Il padre si impegna a provvedere al contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, versando mensilmente alla madre, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 500,00 (cinquecento/00) e che tale somma venga rivalutata annualmente in base alle variazioni degli indici Istat, mentre sarà integralmente percepito dalla madre il c.d. assegno unico, nella fattispecie ammontante a circa € 405,00 mensili;
VI) Il padre provvederà inoltre al pagamento delle spese straordinarie, che si renderanno necessarie per i figli, sino alla concorrenza del 50% della spesa documentata, nel rispetto del Protocollo emesso dal Tribunale di Genova Sez. IV in data 15/09/2016; VII) Entrambi i genitori si obbligano a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, a comunicare il recapito anche telefonico dei luoghi di villeggiatura ed a concedersi reciproco assenso all'iscrizione dei figli sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità dei figli minori valida anche per l'espatrio. Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Genova, lì così deciso nella Camera di Consiglio del 28.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. CLAUDIA MERLINO Dott. ssa ADA LUCCA
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba