Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Palermo Sezione Terza Civile riunita in
Camera di Consiglio e composta dai magistrati:
Dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dr. Giuseppe De Gregorio Consigliere
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
S e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 1176/2023 R.G. vertente in questo grado tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi dagli avv.ti GIUDICE MARIO e GIORGIO ANTONIO GIOACCHINO
Appellanti
e:
(P.Iva ), quale procuratrice di CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(P.Iva ) cessionaria di P.IVA_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato
[...]
e difeso dagli avv.ti BARBARO ALESSANDRO e ALOI ANDREA
Appellata
C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3
in persona del legale rappresentante pro tempore
Appellata contumace
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 29/6/2023 Parte_3
1
[...]
sentenza n. 635/2023 resa l'8 maggio 2023 dal Tribunale di Agrigento, con cui il giudice di prime cure ha disatteso l'opposizione all'esecuzione proposta dai due attori, condannandoli al ristoro delle spese di lite in favore di
[...]
nella spiegata qualità. CP_1
Contestano la decisione gli appellanti, coi vari motivi adducendo: 1)
inidoneità del titolo esecutivo azionato, sia in via principale che in via di intervento;
2) violazione dell'art. 479 I comma c.p.c., omessa prova della natura fondiaria del contratto di finanziamento, violazione degli articoli 38 e
41 TUB e nullità dell'atto di precetto per mancata contestuale notificazione del titolo esecutivo;
3) difetto di legittimazione attiva in capo al soggetto intervenuto nell'esecuzione forzata opposta quale successore nel diritto controverso e relative conseguenze;
4) nullità dell'obbligazione fideiussoria fatta valere nei confronti degli opponenti;
5) nullità delle fideiussioni anche per violazione della normativa antitrust;
6) nullità delle clausole del contratto di mutuo, usurarietà dei tassi previsti e violazione dell'art. 1283 c.c.,
indeterminatezza dell'importo indicato in precetto;
7) sulle spese di lite.
Costituendosi, l'interveniente in prime cure hanno contestato il gravame,
eccependo anche l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Senza incombenti istruttori, la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni delle parti ivi rassegnate, all'esito della discussione orale alla udienza collegiale del 24 gennaio 2025.
***
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del gravame prospettata dall'appellata, che si rileva sostanzialmente infondata: l'appello,
2 infatti, risulta non difforme dallo schema prefigurato dal legislatore con l'art. 342 c.p.c., contenendo deduzioni sui diversi profili della decisione di prime cure (seppur talora in termini appena sufficienti, come si dirà in seguito), e prospettando le soluzioni alternative.
Passando al merito, i motivi vanno esaminati singolarmente, e non possono trovare accoglimento, per le seguenti sintetiche considerazioni.
1) Col primo motivo, adducono innanzitutto gli appellanti che il primo giudice avrebbe errato nel considerare il contratto di mutuo del 15.4.2010, di originari € 340.000,00, valido titolo esecutivo, in considerazione di quanto era stato dedotto sulla costituzione in pegno della somma, con “spossessamento contestuale” senza che la banca avesse dato prova del successivo svincolo;
ciò
in contrasto con la realità del mutuo, diversamente da quanto addotto dal primo giudice sulla mera 'disponibilità giuridica' del mutuo di che trattasi.
Il tema prospettato attiene alla sussistenza di valido titolo esecutivo nel caso in cui la somma oggetto di mutuo venga costituita in pegno in favore del mutuante, ritornando a disposizione del mutuatario all'avveramento di determinate condizioni.
La questione è stata recentemente risolta e affrontata dalle Sezioni Unite del
Supremo Collegio, intervenuta nelle more della decisione (perciò era stato disposto rinvio, segnalandosi alle parti già l'ordinanza di rimessione, e si è
pure differita la camera di consiglio), con motivazione che richiama altri precedenti arresti (pure evocati dal primo giudice) della Cassazione, a cui questa Corte intende riferirsi. Segnatamente, con la sentenza SS.UU. n. 5968
del 6 marzo 2025, viene evidenziato che “il contratto di mutuo integra titolo
esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia
3 stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a
disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca,
espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo
esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o
scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo,
anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma
mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della
mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto.”.
Risultando coerente la statuizione di prime cure con tale principio, il motivo deve essere disatteso, considerando peraltro che la stessa prospettazione degli appellanti, laddove per la costituzione in pegno si riferiscono – correttamente
– all'intervenuto spossessamento, da conto del passaggio formale di titolarità,
essendo divenuta di loro possesso la somma e poi appunto spossessata per la costituzione della garanzia pignoratizia.
Passando al secondo aspetto del primo motivo, questo si incentra sul titolo in ragione del quale la medesima banca è intervenuta nella procedura esecutiva,
cioè il decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto nei confronti degli stessi debitori,
venuto meno nelle more della procedura esecutiva siccome revocato dalla sentenza resa dal Tribunale di Agrigento, n. 972/2020, che ha ridotto l'entità
della condanna. Deve premettersi che risulta irrilevante la circostanza che la sentenza del Tribunale sia (allo stato delle allegazioni) oggetto di gravame,
che non risulta definito (per quanto dedotto dalle stesse parti), stante la provvisoria esecutorietà ex art. 282 c.p.c., ed essendo stata disattesa l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. Gli stessi appellanti precisano che la specifica questione del motivo in esame deve ritenersi strettamente correlata alla
4 precedente, per cui venuto meno il titolo basato sul mutuo, viene anche meno quello su cui si basa l'atto di intervento essendo revocato il titolo. E però,
come detto le ragioni che si soffermano sul contratto di mutuo sono risultate infondate, di guisa che è solo l'aspetto ulteriore del motivo a dover essere esaminato: e anche esso risulta infondato, atteso che la nuova situazione venutasi a determinare nel corso del giudizio di esecuzione è stata portata a conoscenza del giudice dell'esecuzione, e quindi è il nuovo titolo esecutivo,
ex art. 653 c.p.c., quello sul quale prosegue la procedura, come emerge dal testo dell'ordinanza del 14.3.2002 evocato dall'appellata, nella quale si dà atto che permane una condanna per € 177.366,00 oltre interessi.
2) Col secondo motivo, gli appellanti prospettano la violazione degli art. 38 e
41 TUB e la conseguente nullità dell'atto di precetto per mancata contestuale notificazione del titolo esecutivo: segnatamente, ripropongono il motivo di opposizione, contestando la sentenza di prime cure nella parte in cui ha ritenuto corretta la valutazione degli immobili ipotecati, sulla base della stima effettuata al tempo dell'attivazione del rapporto.
Anche questo motivo non può trovare accoglimento: in sintesi, l'assunto degli appellanti è che, alla luce della nuova valutazione del compendio immobiliare in sede di esecuzione coattiva, difetterebbe l'effettiva “fondiarietà”
dell'operazione, stante il valore dell'immobile, sensibilmente inferiore a quello imposto dal combinato disposto dell'art. 38 TUB e dalla deliberazione
(attuativa) del CICR 22/4/1995. Quest'ultima in particolare prevede (per quanto qui di interesse) che “l'ammontare massimo dei finanziamenti di
credito fondiario è pari all'80 per cento del valore dei beni ipotecati…”;
questo limite, come detto, non risulterebbe rispettato, considerando il valore
5 di € 240.000,00 acclarato nel corso della procedura esecutiva, decisamente ridotto rispetto a quello indicato ai tempi della convenzione (€ 418.000,00).
L'assunto, tuttavia, si scontra con il dato accertato e accettato negozialmente dalle parti all'epoca della stipula del mutuo, che non può ritenersi privo di fondamento sol perché da “un qualsivoglia sito internet riportante la
rilevazione ISTAT delle variazioni sui prezzi degli immobili negli ultimi dieci
anni, è agevole constatare che la variazione in diminuzione del valore dei
beni immobili nel periodo detto non ha superato mediamente il 15%”. Quello
che in definitiva intendono prospettare, seppur non esplicitamente, gli appellanti è che il valore era fittizio: ma allora era loro onere documentare adeguatamente tale assunto, e cioè che il valore attestato all'epoca convenzionalmente (rendendo irrilevante che non sia in atti la perizia di stima) e dunque nella piena consapevolezza della congruità di esso non era coerente coi dati di mercato. Non può, in altri termini, assurgere a parametro di riferimento per contestare quella valutazione un accertamento svolto dopo diversi anni, come correttamente evidenziato dal primo giudice, senza tener conto non solo delle variazioni di mercato ma anche delle condizioni del compendio immobiliare, che ben possono essere variate nel corso del decennio trascorso.
3) Col terzo motivo, ripropongono gli appellanti l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo al soggetto intervenuto nell'esecuzione forzata opposta quale successore nel diritto controverso, contestando la statuizione sul punto: sarebbe rimasto indimostrato sia che “il credito azionato nei
confronti degli opponenti rientri in effetti nel perimetro della cessione ex art.
6 sia che sussista “valida “investitura” sul piano sostanziale e processuale
della nella qualità spiegata nell'intervento svolto ex art. 111 CP_1
c.p.c. e cioè di procuratrice “speciale” della cessionaria ” CP_5
Ora, vale osservare la questione è priva di effettiva refluenza sul procedimento esecutivo, atteso che di esso è parte anche l'istituto di credito cedente, mentre al più rileva soltanto per la esatta individuazione del soggetto beneficiario finale dell'espropriazione forzosa;
ed in questi soli termini può
dirsi sussistente interesse delle parti debitrici. È infatti da ricordare che la procedura esecutiva (n. r. g. es. 145/2016) è stata avviata da Controparte_6
, e (come allegato dagli stessi appellanti) la stessa banca procedente
[...]
è in seguito intervenuta (con atto del 02.2.2018) facendo valere ulteriore posizione creditoria, sempre verso gli odierni appellanti quali garanti della fallita in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente Parte_4
esecutivo n. 261/2016 già evocato. La posizione di (e per Controparte_5
essa di è, come dagli stessi appellanti riconosciuto, quella di CP_1
interveniente ex art. 111 c.p.c., intervento ben possibile anche nel processo esecutivo. Devesi allora ricordare che “in pendenza del processo esecutivo, la
successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente non ha
effetto sul rapporto processuale che, in virtù del principio stabilito dall'art.
111 c.p.c., dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al
processo esecutivo, continua tra le parti originarie, con la conseguenza che
l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva, salvo che il cessionario si
opponga.” (cfr. Cass. 15622 del 22 giugno 2017). Ancora la Suprema Corte
ha evidenziato (cfr. Cassazione civile sez. III 16/11/2011 n. 23992) che “la
cessione delle attività e delle passività, delle aziende e dei rami d'azienda, dei
7 beni e dei rapporti giuridici individuali in blocco, ai sensi dell'art. 90, comma
2, d.lg. 1 settembre 1993 n. 385 (applicabile ratione temporis), di un istituto
di credito posto in liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) ad un altro
istituto di credito determina una successione a titolo particolare, rispetto alla
quale l'adempimento della formalità prevista dall'art. 58 dello stesso d.lg. n.
385 — per cui la banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione con la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — opera
soltanto su un piano sostanziale.”. Ciò consente di poter dire che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., applicabile anche al processo esecutivo, permane in capo alla banca in l.c.a. cedente la legittimazione attiva all'esecuzione forzata, pure nel caso di intervento del successore a titolo particolare, sino a quando l'anzidetta qualità di parte cessi per effetto della sua estromissione con il consenso delle altre parti. Ne deriva che l'unica refluenza che potrebbe avere la contestazione mossa è quella di lasciare impregiudicate le posizioni originarie, non già di bloccare l'esecuzione.
Vale comunque richiamare sul tema il consolidato insegnamento della
Suprema Corte secondo cui “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte
di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità
del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti
ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno
di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze
i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati,
oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine
8 entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come
sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della AN d'AL.”
(Cass. civ. 22.4.2024 n. 10860, la quale espressamente richiama Cass. n.
31188/2017 e Cass. n. 21821/2023). Devesi pure aggiungere che l'orientamento che ritiene non sufficiente la produzione dell'avviso dell'art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale “in quanto l'unico effetto di tale
pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione
al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che
presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta
cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il
credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella
cessione” (Cass 6.2.2024 n. 3405, Cass., 20.7.2023, n. 21821) precisa che l'onere di dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione in blocco è diversamente modulato a seconda del tenore della contestazione del debitore, di modo che tale prova “quando non sia contestata l'esistenza del
contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle
caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione
pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali
indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo
con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in
base alle sue caratteristiche concrete” (Cass. 22/3/2024 n. 7866).
Nel caso di specie, la contestazione mossa dall'appellante non si incentra sull'esistenza del contratto di cessione, avendo (ancora con l'atto di appello)
addotto che non si sarebbe “data dimostrazione in primo luogo che il
rapporto per il quale si è inteso agire in via monitoria è ricompreso
9 nell'ambito dei crediti ceduti “in blocco” da AN LA NTNG ad
. Premesso che qui vi è un riferimento all'azione di CP_2
accertamento del credito che è a monte del processo esecutivo, e nel quale non rilevava la cessione, e dunque non coerente con il caso di specie, in ogni caso devesi osservare che il credito per cui è causa rientri nella cessione può
desumersi, oltre che dalle precise indicazioni contenute nel testo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e nella elencazione a questa allegata (evincibile anche dalla pagina internet a cui accedere da link contenuto nel testo pubblicato in
Gazzetta), soprattutto sulla condotta processuale della banca creditrice pignorante, che dopo l'avvio della procedura esecutiva e il deposito dell'atto di intervento per fare valere ulteriore credito, non ha, a seguito della costituzione della cessionaria, coltivato ulteriormente il giudizio, così
sostanzialmente confermando la perdita della propria titolarità del credito.
Dato, questo, da cui agevolmente presumere la ricomprensione dei rapporti per cui è causa nella cessione di che trattasi.
Superato il primo aspetto della questione prospettata, quanto, invece,
all'eccepita inefficacia del mandato alla riscossione del credito conferito a deve rilevarsi che la cessionaria ha conferito mandato gestorio, CP_1
senza per questo trasferire in capo a la titolarità del rapporto CP_1
controverso.
Quanto, invece, all'ulteriore eccezione di nullità (prospettata con le 'note finalizzate autorizzate per l'udienza del 18.10.2024') del mandato alla riscossione del credito conferito a per violazione dell'art. 106 CP_1
t.u.b., è innanzitutto da ricordare che per condivisibile insegnamento della
Suprema Corte le previsioni dell'art. 106 t.u.b. che impongono l'iscrizione
10 degli intermediari finanziari in un apposito albo tenuto dalla AN d'AL
“non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione
(amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività
finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal
sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo
all'autorità di vigilanza (cioè, alla AN d'AL) e presidiati anche da
norme penali;
- conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per
trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli
atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli
operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di
crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del
credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti,
interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”;
- in altri termini -anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 33719 del 16-11-2022, in relazione ad altra speciosa
questione (…)- dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del
soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva
alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso
piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili
penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”; questo articolato passaggio motivazione è ripreso da Cass. civ. 18.3.2024 n. 7243 (citata anche dagli appellanti) che questa Corte ritiene di condividere.
E ancora, anche richiamando le argomentazioni e statuizioni di Cass., Sez. U,
Sentenza n. 33719 del 16-11-2022, in relazione a detta questione – quella dell'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente
11 incaricato della riscossione dei crediti – con cui la Suprema Corte ha escluso che potesse derivarne alcuna invalidità “pur potendo tale mancanza assumere
rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per
eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)”, quel che emerge
è che il cessionario ha solo conferito un potere di rappresentanza, al fine di riscuotere quanto nella titolarità del mandante, e sul punto correttamente ha statuito il giudice di prime cure, che non può dirsi nullo, alla luce di quanto in precedenza evidenziato.
4) e 5) Con il quarto e il quinto motivo (che possono esaminarsi congiuntamente in quanto strettamente connessi), gli appellanti lamentano innanzitutto la non corretta valutazione delle eccezioni di nullità
dell'obbligazione fideiussoria fatta valere nei loro confronti, adducendo “la
nullità parziale che affligge le fideiussioni/garanzie sulla cui base si fonda, in
tutto (nel caso della garante ) o solo in parte (nel caso Parte_2
dell'esecutato ), il credito azionato.”, e richiamano la Parte_1
sentenza n. 41994/2021 del 30.12.2021 delle Sezioni Unite della Suprema
Corte, nella parte in cui “ha messo fine al contrasto di giurisprudenza in
materia insorto in materia di clausole abusive presenti nelle fideiussioni
bancarie.”, sancendone la illegittimità. Si soffermano, in particolare, sul termine decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c., e sulla nullità che deriverebbe, applicando quei principi giurisprudenziali, alle clausole derogatorie previste sia nel finanziamento ipotecario che nel rapporto a base della richiesta di ingiunzione. Col quinto motivo, adducono ancora di avere
“interesse alla specifica declaratoria di nullità, totale o parziale delle
fideiussioni utilizzate oltre che in relazione alla procedura esecutiva n. r g. es.
12 145/2016 pendente innanzi il Tribunale di Agrigento anche ai fini del giudizio
pendente in grado di Appello innanzi codesta Corte di Appello, terza sezione
civile, iscritto al n. r. g. 941/2021, nonché ai fini risarcitori ex art. 33 L.
287/1990.”, e ciò per l'abusività che connoterebbe le clausole convenzionali su cui quel giudizio è incentrato.
In disparte ogni questione sul 'tipo' di garanzia che viene in rilievo - se, cioè,
possa parlarsi di cd. garanzia a prima richiesta, come addotto dall'appellata,
questione oggetto di dibattito anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. sentenza Tribunale di Agrigento n. 972/2020 versata in copia)
-, e rilevato che in effetti il tema non risulta compiutamente affrontato nella sentenza impugnata, deve evidenziarsi che quella prospettata dagli appellanti
è eccezione di nullità di alcune delle clausole dei contratti di finanziamento dai quali scaturiscono le poste debitorie per le quali è stata avviata l'esecuzione; eccezione che si atteggia diversamente rispetto e al titolo negoziale rappresentato dal contratto di mutuo del 15.4.2010 e a quello giudiziale.
Quanto a quest'ultimo, la questione si risolve considerando che per la fideiussione del 7 maggio 2010 l'eccezione di nullità non può essere in questa sede proposta: invero, detta fideiussione viene esecutivamente ad essere rilevante con riferimento al decreto ingiuntivo poi opposto, e, trattandosi,
quanto alla decadenza che dovrebbe essere paralizzata di eccezione in senso proprio, era, nei termini complessivamente prospettati, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo che andava prospettata (cfr. fra le altre
Cassazione civile 25 gennaio 2025 n. 1851), o comunque nel grado successivo. E in ogni caso, nel ricorso in opposizione all'esecuzione il tema
13 della nullità per contrasto con la normativa antitrust non era neppure evocato,
di guisa che ogni questione in questa sede, in cui viene in rilievo, rispetto al titolo giudiziale, solo il quomodo dell'esecuzione, dovendo invece trattarsi ogni altra questione a monte di detto titolo nel giudizio di merito ancora pendente (ove risulta essere stata prospettata e disattesa: cfr. ancora sentenza
Tribunale Agrigento n. 972/2020), mentre, come detto, non può essere oggetto di indagine in questa sede (cfr. Cassazione civile n. 22090/2021).
Quanto al titolo negoziale, cioè il contratto di mutuo del 15/4/2010, e alle clausole di garanzia ivi contenuto, inconferente è il riferimento alla nullità di esso appunto per violazione della legge, sempre sulla base del richiamato provvedimento n. 55/2005 della AN d'AL relativo allo 'schema ABI'
quale intesa anticoncorrenziale vietata: ciò considerando che non emerge che trattasi di contratto bancario stilato su modulistica preformata, tale cioè da ricalcare lo schema ABI evocato.
D'altronde, vale ulteriormente considerare che: lo 'schema ABI' oggetto di accertamento da parte dell'autorità amministrativa risale al luglio 2003, come emerge dalla copia versata in atti;
il provvedimento sanzionatorio adottato da
AN d'AL è del 2005, mentre la fideiussione prestata dagli appellanti è del
7 maggio 2010. Era allora onere di questi ultimi (e ciò considerando anche l'evoluzione interpretativa del Supremo Collegio e alla rivisitazione del tema da parte di questa Corte) innanzitutto depositare il provvedimento della AN
d'AL, onde consentire disamina del contenuto dello stesso e la sua eventuale refluenza sul caso di specie;
sul punto la Suprema Corte ha evidenziato che “il provvedimento in questione, non è un atto normativo e
neppure un atto integrativo di atto normativo, ma un provvedimento
14 regolatorio per il quale - al pari dello "schema ABI" che lo integra e che non
è stato neppure prodotto - certo non vale il principio iura novit curia;
né,
come è stato di recente affermato (v. Cass. n. 30383/2024), può essere
invocata "la possibilità per il giudice di far riferimento in tal caso al 'fatto
notorio', non avendo alcun fondamento ricondurre alla nozione giuridica di
'notorio', ossia al numero dei fatti conosciuti da un uomo di media cultura, in
un dato tempo e luogo, i provvedimenti sanzionatori indirizzati dalla AN
d'AL alle banche, ed essendo viceversa principio consolidato che il ricorso
alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al
principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo
civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati
né controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle
conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire
indubitabile ed incontestabile.” (cfr. Cassazione civile sez. I 25/1/2025 n.
1851).
6) Passando al sesto motivo, con esso gli appellanti ripropongono l'eccezione di nullità delle clausole del contratto di mutuo, per usurarietà dei tassi previsti e violazione dell'art. 1283 c.c., con conseguente indeterminatezza dell'importo indicato in precetto: anche tali doglianze non possono trovare accoglimento.
In dettaglio, mentre non viene riproposto il tema della rilevanza della clausola di estinzione anticipata, adducono che il tasso negoziale previsto all'art. 2 del contratto prevedeva un aumento di 2,5 punti per configurare il tasso di mora;
e considerato che detto tasso corrispettivo previsto al momento della stipulazione (trattandosi di mutuo a tasso variabile) era pari a 2,644%, e che la
15 soglia rimane fissata al 3,945% (tasso di riferimento ex DM 26 marzo 2010
per i mutui a tasso variabile 2,63%, aumentato della metà) il tasso di mora pari a 5,144% (2,644+2,5) era da considera usurario.
Tale ricostruzione non si può condividere: come noto, l'art. 644 c.p., che punisce “chiunque, fuori dai casi previsti dall'art. 643 si fa dare o
promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una
prestazione di denaro o di altre utilità, interessi o altri vantaggi usurari”, al terzo comma rimette ad una fonte esterna la concreta individuazione del c.d.
tasso soglia usura, elemento imprescindibile rimesso alle rilevazioni della
AN d'AL di cui alla legge n. 108/96.
Questa normativa, che ha fissato l'esistenza di un tasso soglia antiusura varcato il quale gli interessi sono da considerarsi comunque usurari, va considerata alla luce dell'interpretazione autentica fornita da legislatore col d.l. n. 394/2000 (convertito nella legge n. 24 del 27 febbraio 2001), per cui “ai
fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono
usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento
in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo,
indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Il meccanismo di rilevazione dell'usura, descritto all'art. 2 L. n. 108/96 - “Il
Ministro del tesoro, sentiti la AN d 'AL e l 'Ufficio italiano dei cambi,
rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di
commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per
imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli
intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei
cambi e dalla AN d'AL ai sensi degli artt. 106 e 107 del D.Lgs. 1°
16 settembre 1993 n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della
stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione
delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre
di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. La
classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della
natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è
effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la AN d
'AL e l 'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta
Ufficiale … Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del codice penale,
oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio
risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi
del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è
compreso, aumentato della metà” - è stato poi parzialmente innovato dall'art. 8 comma V, lett. d) D.L. 13.5.2011 n. 70, convertito in legge 12.7.2011 n.
106, sì che attualmente “Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644
del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito
nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in
cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine
di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso
medio non può essere superiore a otto punti percentuali”, innovazione che comunque non rileva per il caso di specie (ove si verte su contratto di mutuo del 2010). Sotto il versante civilistico, a norma dell'art. 1815 comma II c.c.,
“se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti
interessi”.
17 Questi essendo i riferimenti normativi, diversa valutazione deve essere effettuata per la verifica del rispetto dei 'tetti' antiusura, con riguardo agli interessi corrispettivi e a quelli di mora. Sul tasso di mora contrattuale, in particolare, va evidenziato che le richiamate previsioni normative non consentono di operare la sommatoria dei tassi d'interesse corrispettivi e moratori al fine di rapportarne il risultato al tasso soglia. Il primo, infatti,
rappresenta il corrispettivo del prestito, mentre il secondo assolve a una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento. Da ciò l'ulteriore conseguenza che l'eventuale invalidità
della clausola contrattuale concernente la mora determinerebbe, in rigorosa applicazione della sanzione posta dall'art. 1815 comma II c.c., la non debenza solo degli interessi moratori.
Su questi aspetti, è da richiamare l'arresto di Cassazione civile SS.UU.
18/09/2020 n. 19597, che, proprio a cagione del dibattito esistente in giurisprudenza, dopo essersi soffermato sulla diversa natura degli interessi di mora rispetto ai corrispettivi e riepilogando (per quanto qui di interesse) le diverse opzioni ermeneutiche, ha intanto sancito che “la disciplina antiusura
si applica agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione
di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale
corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di
qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La
mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non
preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque
la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali,
statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo
18 idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria,
perchè "fuori mercato", donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione
media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in
aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza
dal predetto decreto" "Ove i decreti ministeriali non rechino neppure
l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di
confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione ivi
prevista".”; e ancora “invero, ove l'interesse corrispettivo sia lecito, e solo il
calcolo degli interessi moratori applicati comporti il superamento della
predetta soglia usuraria, ne deriva che solo questi ultimi sono illeciti e
preclusi; ma resta l'applicazione dell'art. 1224 c.c., comma 1, con la
conseguente applicazione degli interessi nella misura dei corrispettivi
lecitamente pattuiti.
Giova considerare che la regolamentazione del mercato del credito, la quale
si giova di plurime tutele generali e speciali previste dal diritto positivo, non
può ragionevolmente condurre a premiare il debitore inadempiente, rispetto a
colui che adempia ai suoi obblighi con puntualità: come avverrebbe qualora,
all'interesse moratorio azzerato, seguisse un costo del denaro del tutto nullo
(inesistente), con l'obbligo a carico del debitore di restituire il solo capitale,
donde un pregiudizio generale all'intero ordinamento sezionale del credito
(cui si assegna una funzione di interesse pubblico), nonchè allo stesso
principio generale di buona fede, di cui all'art. 1375 c.c.
Pertanto, una volta che il giudice del merito abbia riscontrato positivamente
l'usurarietà degli interessi moratori, il patto relativo è inefficace.”.
Nel caso di specie, rispetto all'allegazione attorea va considerato che il
19 contratto di mutuo è successivo alla emanazione del D.M. 25 marzo 2003, che prevede l'applicazione del tasso moratorio per la prima volta oggetto di disciplina normativa con la maggiorazione del 2,1%, ipotesi che viene espressamente evocata dalle Sezioni Unite del 2020, per cui il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza.
Quindi, applicando la formula come indicata dalla Suprema Corte per l'individuazione del tasso soglia di mora [(TEGM + 2,1%) + ½], il tasso di mora pattuito (alla data di stipula del contratto), risulta essere contenuto nel limite del tasso soglia antiusura, quest'ultimo risultano pari al 7,116%
[(2,644+2,1)+1/2= 7,116].
Prive di pregio risultano pure i (generici) richiami all'ammortamento alla francese e al fenomeno anatocistico che ne deriverebbe, con le conseguenze che vengono ipotizzate (con alcuni richiami anche con riguardo al cd. tasso effettivo di mora) col gravame. Difatti, “il maggior carico di interessi
derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un
fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano
su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o
esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma
costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano
di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente
calmierata) e non decrescente.” (così Cassazione civile sez. un. 29/5/2024 n.
15130). Gli esempi prospettati, poi, non colgono nel segno: quando viene ipotizzato un rimborso rateale con rata iniziale che prevede una quota capitale
20 maggiore di quella degli interessi si fa evidentemente riferimento a caso del tutto diverso da quello del mutuo in esame, ove, proprio per l'ammortamento alla francese, si è in presenza di un programma rateale in cui all'inizio è
maggiore la quota degli interessi, che via via diminuisce nel tempo, senza che venga in rilievo un fenomeno anatocistico.
7) Infine, resta assorbito dalle considerazioni sin qui esposte il settimo
motivo di appello, sulle spese di lite, stante il rigetto dei motivi che precedono.
Per tutte tali considerazioni, il gravame, infondato, deve essere disatteso, con conferma della statuizione di prime cure.
Stante comunque la complessità e la novità (in punto di interpretazione giurisprudenziale nelle more intervenuta) di alcuni dei temi affrontati,
possono dirsi sussistenti le ragioni per disporre la parziale compensazione delle spese di lite del presente giudizio, ponendo a carico degli appellanti in solido la restante parte, con la liquidazione di cui in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
rigetta l'appello avverso la sentenza n. 635/2023 dell'8/5/2023 del Tribunale
di Agrigento, proposto, con atto di citazione del 22/6/2023, da
[...]
e . Parte_1 Parte_2
Compensa per metà le spese di lite, e condanna Parte_1
e al pagamento della restante metà in favore di quale Parte_2 CP_1
procuratrice della liquidate in € 4.320,00 oltre rimborso Controparte_2
21 forfettario, IVA e CPA come per legge.
Da atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile
della Corte di Appello, il 13 marzo 2025.
Il consigliere est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
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58 TUB posta in essere da in favore della cessionaria , CP_4 CP_5