Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 1017
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Insussistenza del fatto contestato e illegittimità del licenziamento

    La Corte ritiene che il rifiuto del lavoratore di eseguire l'ispezione interna fosse legittimo ai sensi dell'art. 1460 c.c. a fronte dell'inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di adottare misure idonee a scongiurare il verificarsi di eventi pericolosi. Le misure adottate dal datore di lavoro (impegno scritto dei proprietari dei cani, accesso limitato in auto) sono ritenute insufficienti a prevenire il rischio di aggressione, come confermato da episodi successivi.

  • Accolto
    Domanda di indennità risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo

    Poiché il licenziamento è stato ritenuto illegittimo a causa del rifiuto legittimo del lavoratore di eseguire la prestazione, la tutela reintegratoria e risarcitoria disposta dal Tribunale è confermata.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni conservative

    Il rifiuto del lavoratore di eseguire l'ispezione interna è stato ritenuto legittimo, pertanto le sanzioni disciplinari conservative comminate per tale motivo sono state annullate.

  • Accolto
    Condanna alle spese legali

    L'appello è stato rigettato, pertanto l'appellante (datore di lavoro) è condannato al pagamento delle spese del grado.

  • Rigettato
    Valutazione del comportamento del lavoratore e delle misure di sicurezza

    La Corte conferma la decisione del Tribunale, ritenendo che il rifiuto del lavoratore fosse legittimo e che le misure di sicurezza adottate dal datore di lavoro fossero insufficienti a garantire l'incolumità del dipendente.

  • Rigettato
    Insubordinazione e lesione del vincolo fiduciario

    Il rifiuto del lavoratore è stato ritenuto legittimo, pertanto non sussiste insubordinazione o lesione del vincolo fiduciario che giustifichi il licenziamento.

  • Rigettato
    Omessa pronuncia sull'aliunde perceptum/percipiendum

    La Corte ritiene generiche le allegazioni del datore di lavoro in primo grado riguardo all'aliunde perceptum/percipiendum. Inoltre, viene dato atto che l'appellato ha documentato di aver considerato i redditi percepiti dal lavoratore in sede di esecuzione della sentenza.

  • Rigettato
    Richiesta di tutela indennitaria anziché reintegratoria

    Poiché il rifiuto del lavoratore è stato ritenuto legittimo e privo di rilievo disciplinare, la tutela reintegratoria disposta dal Tribunale è corretta.

  • Rigettato
    Rigetto dell'appello e condanna alle spese

    L'appello è stato rigettato, pertanto l'appellante è condannato al pagamento delle spese del grado in favore dell'appellato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 1017
    Giurisdizione : Corte d'Appello Milano
    Numero : 1017
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

    Testo completo