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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 921/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. OV PI Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott.ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 67/2024 del Tribunale di
CO ( giudice dr. Ortore ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. TOFFOLETTO Parte_1 P.IVA_1
RA e dell'avv. DE LUCA TAMAJO RAFFAELE C.F._1
( ) ; dell'avv. MORO EZIO;
dell'avv. MALTA C.F._2 C.F._3
EG ( ) elettivamente domiciliato in VIA ROVELLO, 12 C.F._4
20121 MILANO
APPELLANTE
CONTRO con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._5
CH US presso il cui studio è elettivamente C.F._6 domiciliato in Milano via M. Greppi n. 10
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 1 settembre 2025
PER L'APPELLATO
Come da memoria in data 24 Novembre 2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 67 / 2024 il Tribunale di CO pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di ha così deciso : “ Controparte_1 Parte_1 annulla il licenziamento del 15.2.2022 per insussistenza del fatto contestato e conseguentemente condanna a: reintegrare Parte_1 Controparte_1
nel proprio posto di lavoro;
pagare a
[...] Controparte_1
l'indennità risarcitoria di euro 1515,96 lordi dal licenziamento alla reintegrazione , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
versare per il medesimo periodo i relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
annulla le precedenti sanzioni disciplinari del 7.12.2021 ; condanna al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio , liquidate in euro 9.257,00 per onorari, oltre il
15% per rimborso spese forfettarie , IVA e CPA.
I fatti oggetto della controversia e lo svolgimento del processo di primo grado sono così riassunti nella sentenza di primo grado :
“ Con ricorso depositato il 9/9/2022 - dipendente di Controparte_1
con mansione di guardia particolare giurata, inquadrato, da Parte_1 ultimo, nel 4° livello CCNL vigilanza privata e servizi fiduciari - lamentava che nel servizio di pattugliamento assegnato alla zona “Olmo 2” era richiesta l'ispezione esterna ed interna delle proprietà dei sigg.ri (che vivevano in un complesso Pt_2 immobiliare inserito in un vasto parco recintato a Mariano Comense), che prevedeva tre passaggi notturni in ciascuna delle loro proprietà, dov'erano però presenti dei cani da guardia di grossa taglia, lasciati liberi dai padroni, che potevano assalire eventuali sconosciuti trovati nel proprio territorio, com'era già capitato in diverse occasioni, per cui, con altri colleghi, aveva comunicato ai preposti che si sarebbe rifiutato di effettuare le ispezioni interne presso i sigg.ri per l'evidente pericolo Pt_2 nell'espletamento delle mansioni, per cui nel corso del 2021, si era limitato a svolgere l'ispezione esterna, ricevendo però, diverse contestazioni disciplinari e continuando a venire assegnato sempre alla stessa zona.
Aggiungeva che su richiesta sua e dei colleghi, il 21/11/2021 si era svolto un sopralluogo all'interno delle proprietà da cui era emerso che: la guardia era Pt_2 impossibilitata a eseguire il giro ispettivo con l'auto di servizio (che era necessario lasciare non appena entrati nella proprietà), per cui l'ispezione doveva essere fatta necessariamente a piedi;
l'illuminazione lungo il tragitto all'interno del parco era totalmente assente e scarsa nei pressi delle abitazioni dei clienti;
non c'erano cani liberi;
presso l'abitazione di c'era un box, con all'interno i cani di sua Persona_1
proprietà, mentre presso l'abitazione di non c'erano recinzioni, box o Persona_2 altra struttura idonea a rinchiudere il suo cane.
Nel verbale si era quindi concluso:“…che il servizio possa essere effettuato regolarmente. Nel caso in cui il personale adibito al servizio dovesse riscontrare anomalie di qualsiasi genere che possano mettere a rischio la propria incolumità, deve darne immediata comunicazione ai propri responsabili, in modo che l Pt_3 possa intervenire”.
Tuttavia, sebbene avesse poi ripreso ad effettuare l'ispezione completa, all'esterno e all'interno della proprietà con lettera del 10/1/2022, gli aveva Pt_2 Parte_1 contestato la mancata ispezione interna nelle giornate del 1-4-5-8-12-13 dicembre
2021, riconducendo tale condotta sempre alle fattispecie della negligenza e insubordinazione, alla quale era seguita, dopo le sue giustificazioni, la lettera di licenziamento del 15/2/2022.
Impugnava pertanto le sanzioni conservative e il licenziamento, perché la società non aveva preso in debita considerazione le problematiche di sicurezza del servizio di pattuglia interno alla proprietà dei clienti assegnandolo pressoché Pt_2 ininterrottamente a tale pericoloso servizio di pattuglia, senza quindi ascoltare le segnalazioni sue e dei rappresentanti sindacali.
Contestava in particolare, la pericolosità della prestazione richiesta e
l'inadeguatezza delle misure adottate dalla convenuta, in violazione dell'art 2087 cc
e dell'art 15 D Lgs 81/2008, nonché per aver sempre motivato e giustificato la propria condotta, per cui le sue obiezioni non potevano essere definite “pretestuose” come sostenuto, invece, nella lettera di licenziamento e infine, la sproporzione del licenziamento rispetto alle mancanze contestate
Si costituiva e deduceva che ATS Insubria con il provvedimento Parte_1
del 15/11/2021 le aveva riconosciuto di aver “eliminato le violazioni di legge accertate e specificate nel verbale prescrizione n° 2021/170/CO/0061 del 27.4.2021”, con cui le aveva in precedenza contestato la mancanza nel DVR del rischio di aggressione da parte di animali pericolosi, per le guardie particolari giurate.
Aggiungeva di aver anche preso accordi scritti e verbali con i sigg.ri per tenere Pt_2 il cane di in luogo chiuso, negli orari previsti per le ispezioni e per Persona_2
consentire alle g.p.g. di entrare nella loro proprietà con l'autovettura di servizio in modo che, nel caso in cui vi fosse stato effettivamente un cane “in libertà” all'interno del perimetro, la guardia, senza nemmeno scendere dal veicolo, avrebbe potuto fare marcia indietro e abbandonare l'area.
Ribadiva pertanto, la sussistenza di una giusta causa di licenziamento e la legittimità dei provvedimenti disciplinari, per le gravissime, reiterate e del tutto ingiustificate condotte del ricorrente, che si era rifiutato di eseguire le ispezioni previste presso il cliente , nonostante si fosse attivata per evitare l'esposizione dei Persona_1 lavoratori al rischio di aggressione di un cane all'interno di tale proprietà.”.
Il Tribunale ha ritenuto legittimo il rifiuto di di eseguire l'ispezione notturna CP_1 della parte interna alla recinzione della proprietà dei fratelli (nella specie, una Pt_2 vasta area adibita a parco in zona boschivo e muri perimetrali esterni dell'abitazione) in quanto le misure poste in essere dalla società ex art. 2087 c.c. a tutela della salute del dipendente non erano ritenute sufficienti.
Più in particolare, il primo giudice ha evidenziato che era pacifica la presenza di cani di grossa taglia spesso lasciati liberi nel parco della proprietà cani che già in Pt_2 passato si erano mostrati aggressivi con gli addetti ai controlli di sicurezza;
ha reputato altrettanto pacifico che il “giro” all'interno della recinzione non potesse essere svolto interamente in auto, dovendo l'operatore procedere pressoché interamente a piedi;
ha ritenuto insufficienti le misure adottate dalla società (l'avere ottenuto rassicurazioni scritte dei proprietari;
l'avere ottenuto la possibilità per le guardie di percorrere i primi 10 metri del percorso in auto, per assicurarsi dell'assenza dei cani), anche alla luce del fatto che, nonostante dette misure, si erano ripetuti episodi in cui le guardie si erano trovate a dover fronteggiare nuovamente i cani;
ha quindi concluso per la giustificatezza del rifiuto di di CP_1 svolgere il “giro interno” ed annullato pertanto le sanzioni disciplinari inflitte dal datore di lavoro.
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , in via Parte_1 principale la legittimità , validità ed efficacia del licenziamento di cui è causa , con la condanna di QU alla restituzione delle somme percepite in forza della sentenza di primo grado .
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello . CP_1
All'udienza del 4 dicembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che Parte_1 seguono.
Con il primo motivo di gravame la società lamenta il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice e l'erronea affermazione di insussistenza del fatto contestato, del quale a torto il Tribunale aveva escluso la rilevanza disciplinare.
Nello specifico, la società osserva che è vero che l'ispezione dovesse essere effettuata a piedi, ma le auto aziendali erano state concesse alle guardie affinché, nel caso in cui vi fosse stato effettivamente un cane in libertà all'interno del perimetro, le guardie avrebbero potuto, senza scendere dal veicolo, essendo state autorizzate espressamente in tal senso dai preposti, fare marcia indietro e abbandonare l'area. Tali circostanze sarebbero state confermate nell'istruttoria di primo grado.
Ciò sarebbe, del resto, avvenuto in occasione dell'unico episodio riportato in sentenza che aveva riguardato la guardia in data 2.7.2022: egli, raggiunto da Per_3 un cane, era poi uscito dalla proprietà della sig.ra interrompendo la Pt_2 perlustrazione. Si tratterebbe di un episodio isolato e avvenuto mesi dopo i fatti di causa, ma comunque ciò non sarebbe potuto accadere con il dal momento CP_1 che in tutte le occasioni in cui non aveva svolto le ispezioni previste, preannunciava ai superiori il suo rifiuto di svolgerle ancor prima di recarsi presso l'abitazione del sig. e senza, pertanto, nemmeno accertarsi se vi fosse – o meno – la presenza Pt_2 di un cane libero presso il cliente.
L'appellante assume che si sarebbe preventivamente e deliberatamente CP_1
rifiutato di svolgere le mansioni affidategli senza nemmeno verificare la presenza o meno del cane (presenza che, nel caso, sarebbe stata in tutta sicurezza rilevabile, essendo possibile per la guardia entrare con l'auto di servizio nella proprietà dei sig.ri . Pt_2
Pertanto, l'assenza di buona fede del lavoratore si desumerebbe dal fatto che, nonostante tutti gli accorgimenti adoperati da a tutela della sicurezza Parte_1
delle proprie GPG e nonostante quanto accertato nei vari sopralluoghi -datati 9-
10.5.2020, 15.2.2021, 25.2.2021- presso la proprietà del cliente (svolti all'insaputa di quest'ultimo), il lavoratore non si sia mai anche solo recato presso il cliente “ Per_1
” a differenza dei suoi colleghi, adducendo, peraltro, come motivazione la
[...]
“possibile presenza del cane”: “possibile”, in quanto, decidendo preventivamente di non recarsi presso la proprietà dei sig.ri il lavoratore non era in grado di Pt_2 verificare la presenza del cane.
ATS Insubria avrebbe poi confermato come la situazione fosse stata positivamente risolta da parte della società con provvedimento del 15.11.2021, con il quale dava atto che “ha eliminato le violazioni di legge accertate e specificate nel Parte_1 verbale prescrizione n° 2021/170/CO/0061 del 27.4.2021…secondo le modalità e nei termini di tempo indicati”.
Da quanto argomentato, deriverebbe l'infondatezza di quanto affermato dal
Tribunale anche in merito alla mancata assegnazione del QU a una zona diversa sostituendolo con un'altra guardia. Posto, infatti, che si era adoperata in Parte_1
ogni modo per garantire la sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'art. 2087 c.c., la stessa non era tenuta ad assegnare ad un altro servizio il sig. anche dal CP_1 momento che il lavoratore non presentava alcuna limitazione allo svolgimento dei servizi di zona per i quali era stato legittimamente assegnato.
La società assume che anche in caso di inadempimento datoriale, il lavoratore non sarebbe legittimato, in via automatica, a rifiutare di eseguire la prestazione lavorativa richiesta in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460 c.c., comma 2, in base al quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede
Il comportamento del avrebbe quindi determinato un'irrimediabile lesione CP_1
del rapporto fiduciario costituente insubordinazione, o, comunque una violazione degli obblighi ex art. 2104 c.c., anche in ragione delle mansioni di guardia particolare giurata da lui svolte. Infatti, in ragione dei compiti espletati, è stata riconosciuta alle guardie giurate la qualifica di “incaricati di un pubblico servizio” (art. 138 TULPS).
Parimenti gravi sarebbero i precedenti disciplinari contestati ai fini della recidiva.
Ancora, oltre che al generale dovere di diligenza, la condotta di risulta anche CP_1
contraria ai principi e agli obblighi di fedeltà imposti al prestatore di lavoro dall'art. 2105 c.c.
Altresì, le condotte del QU consisterebbero anche nell'inosservanza di plurime disposizioni di legge e contrattuali del CCNL Vigilanza Privata – Servizi Fiduciari.
La conseguenza delle reiterate violazioni sarebbe il licenziamento per giusta causa, da un lato, perché l'insubordinazione è espressamente prevista dall'art 101 CCNL quale giusta causa di licenziamento e, dall'altro, perché la condotta complessivamente tenuta dal lavoratore avrebbe determinato la definitiva lesione del vincolo fiduciario.
Il licenziamento risulterebbe, inoltre, anche alla luce del disposto dell'art. 2106 c.c., proporzionato, tenuto conto di tutta la situazione complessiva, della continuità nell'inadempimento e del fatto che il Sig. ha posto in essere plurime infrazioni CP_1 in modo continuato nel tempo e creando problematiche organizzative all'azienda.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per omesso esame della presenza di procedimenti disciplinari contestati al lavoratore ai fini della recidiva.
Nella fattispecie in esame i comportamenti tenuti dal ricorrente e sanzionati avrebbero -singolarmente ed unitariamente considerati- leso in modo irrimediabile il vincolo fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale ed imprescindibile del rapporto di lavoro. Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro oggettiva connessione , non sono, ad avviso del collegio , fondati.
Le ragioni del licenziamento di (così come quelle che hanno determinato CP_1
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari conservative che hanno preceduto la sanzione espulsiva) risiedono nell'aver rifiutato di eseguire una parte del percorso CP_1 ispettivo assegnatogli da nell'ambito del servizio denominato Olmo 2. Parte_1
In particolare, ha rifiutato, nelle occasioni di tempo e di luogo identificate CP_1 nella lettera di contestazione, di effettuare il giro notturno di ispezione dell'area posta all'interno alla recinzione della proprietà dei quattro fratelli Pt_2
Detta area era costituita dal parco delle ville, assai esteso (con accessi da tre diverse vie a Mariano Comense: eloquente l'immagine di cui al doc. 10 fascicolo appellato) ed in parte costituito da area boschiva, oltre che dal perimetro delle abitazioni costituenti il complesso immobiliare.
E' pacifico, e comunque comprovato dai testi, che l'area verde in questione sia sostanzialmente priva di illuminazione della parte boschiva e scarsamente illuminata anche nella zona maggiormente vicina alle abitazioni.
Parimenti pacifico che il servizio di pattugliamento sia svolto in solitaria e che sia consentito all'operatore di entrare in auto nel parco, per un tratto di 10 metri, percorso il quale l'autovettura deve essere lasciata parcheggiata e la guardia giurata deve procedere a piedi.
Ancora, è provato che: e siano proprietari di cani di grossa Per_1 Persona_2
taglia (di razza non individuata); detti cani siano stati spesso incontrati girare liberi nel parco dalle guardie giurate di;
nella proprietà di – Parte_1 Persona_2 diversamente da quella di non sia presente un recinto o box esterno Persona_1 all'abitazione all'interno del quale il cane di quest'ultima può essere rinchiuso.
Vi è poi evidenza documentale del fatto che a far data quanto meno dal 30.9.2019 diverse guardie giurate abbiano segnalato a aggressioni da parte dei cani Parte_1
della proprietà IT (cfr. doc. 12 fascicolo in primo grado , relativo CP_1 all'occorso a , e Persona_4 Per_5 Controparte_2 CP_3 sottoscritto da una serie di operatori) e che ancora in data 27.4.2021 ATS Insubria abbia rilevato la carenza del DVR dell'appellante circa la mancata valutazione del rischio dovuto alla presenza di animali pericolosi nei luoghi di proprietà di terzi (doc.
9 fascicolo in primo grado ) . Parte_1
L'istruttoria testimoniale ha comunque confermato sia la conformazione dei luoghi, sia le modalità di espletamento del servizio, sia il verificarsi di ripetute aggressioni da parte di cani (dove qui si specifica che con il termine aggressione si sta ad indicare non solo l'attacco fisico- fortunatamente non verificatosi- ma anche l'avvicinarsi del cane con modalità aggressive tale da costringere alla fuga la guardia giurata).
Il teste ha dichiarato : “ A me personalmente , la prima o seconda volta Testimone_1
del giro di ispezione all'interno della proprietà , che facevo da solo , è capitato , Pt_2 nel passare davanti alla vetrata della casa di che il cane , che si Persona_2 trovava all'interno , vedendomi , è uscito di corsa verso di me , ma siccome c'erano all'esterno delle persone , tra cui il figlio della signora , questo è riuscito ad afferrare il cane prima che mi raggiungesse . Io non ho subito altre aggressioni a differenza dei colleghi che hanno subito aggressioni analoghe . Nonostante le assicurazioni fornite dalla signora , che si era impegnata a tenere il cane chiuso in casa , le Pt_2 aggressioni sono seguitate …. Ero presente anch'io al sopralluogo del 25.11.2021 per cui posso confermare che : la guardia è impossibilitata ad eseguire il giro ispettivo con l'automezzo ; il veicolo deve essere lasciato non appena entrato nella proprietà e l'addetto deve necessariamente effettuare l'ispezione a piedi;
è totalmente assente l'illuminazione lungo il tragitto interno del parco;
l'illuminazione nei pressi dell'abitazione dei clienti è scarsa ( in particolare presso l'abitazione di
) ; non vi erano al momento cani liberi;
presso l'abitazione di Persona_2 Per_1 era presente un box al cui interno c'erano i due cani di sua proprietà ; presso
[...]
l'abitazione di non c'erano recinzioni , box o altra struttura destinata Persona_2
…. Non era possibile percorrere il parco a bordo dell'autovettura…. Mi fu riferito che il 2 luglio 2022 i cani di avevano aggredito e inseguito la guardia di Persona_1 turno …. “. Persona_6
Il teste ha dichiarato : “ Riguardando i documenti in mio possesso Persona_6
posso dire che il 2 luglio 2022 , durante il giro di ispezione nella proprietà di Per_1
, ho avuto un problema con un cane , che mi sono trovato alle spalle e mi ha
[...] ringhiato contro . Ero a piedi e sono uscito dal passaggio pedonale , per cui non ho terminato l'ultimo , utilizzando il palmare in mia dotazione…Per me in sostanza quello del 22 luglio è stato l'unico problema nella proprietà , in cui però mi Pt_2 sono recato poche volte …. “ .
Il collegio osserva che anche che anche nel verbale del sopralluogo del 25 .11.2021 si dà atto in relazione ai luoghi oggetto di causa- : “ tutto il tragitto è scarsamente illuminato “ (. doc. 36 fasc. QU in primo grado ).
In simile contesto, ad avviso del Collegio, correttamente il primo giudice ha ritenuto che il rifiuto di di eseguire l'ispezione dell'area interna alla recinzione della CP_1 proprietà nelle notti oggetto della contestazione , così come nelle occasioni Pt_2 precedentemente sanzionate con misure conservative, costituisse una condotta legittima ex art. 1460 c.c., a fronte dell'inadempimento della società all'obbligo di adottare misure idonee a scongiurare il verificarsi di infortuni ed eventi pericolosi per la salute dei propri dipendenti durante l'espletamento, da parte di questi ultimi, della loro attività lavorativa.
Ed infatti, devono ricordarsi i principi che governano la materia, principi secondo cui, con le parole della Suprema Corte di Cassazione, «-il datore di lavoro è obbligato ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni e, in particolare, è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 cod. civ.); - per la giurisprudenza di questa Corte la violazione dell'obbligo di sicurezza legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.,
l'altrui inadempimento (Cass. n. 10553/2013, fra le numerose conformi); - nel solco di tale consolidato orientamento è stato altresì precisato che "In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ., è legittimo, a fronte dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore" (Cass. n. 6631/2015); - infatti la protezione dei beni, anche di rilievo costituzionale, presidiati dall'art. 2087 cod. civ. postula meccanismi di tutela delle situazioni soggettive potenzialmente lese in tutte le forme che
l'ordinamento riconosce: con la conseguenza che, al fine di garantire l'effettività della tutela in ambito civile, sono legittimamente esperibili non solo azioni volte all'adempimento dell'obbligo di sicurezza o alla cessazione del comportamento lesivo, ovvero a riparare il danno subito, ma anche l'esercizio del potere di autotutela contrattuale rappresentato dall'eccezione di inadempimento, con il rifiuto dell'esecuzione di una prestazione in ambiente nocivo soggetto al dominio dell'imprenditore (Cass. n. 836/2016); - in tema di responsabilità ex art. 2087 cod. civ., grava sul datore di lavoro, ai fini del superamento della presunzione di cui all'art. 1218 cod. civ., l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta e di avere adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore (Cass. n.
14468/2017, fra le molte conformi)» (così, in motivazione, Cass. 15/10/2021 n.
28353).
Nel caso di specie, diversamente da quanto opinato dall'appellante, non vi è prova che abbia adottato misure effettivamente idonee a prevenire il rischio di Parte_1
aggressione da parte di animali pericolosi.
Non può all'evidenza ritenersi tale l'aver ottenuto dai fratelli l'impegno scritto Pt_2
( doc. 3 – 4 fasc. in primo grado ) a “ricoverare” i propri cani al chiuso Parte_1
durante la notte o, in difetto, ad avvisare la centrale operativa di per Parte_1 evitare l'accesso alle guardie.
Detto impegno rimette alla condotta di un terzo estraneo alla compagine datoriale –
e sul quale il datore di lavoro non ha alcun potere di vigilanza, direttiva e nemmeno preventivo controllo- il fatto che il fattore di rischio (la presenza dei cani liberi) sia neutralizzato o meno.
È infatti agevole rilevare che una mera dimenticanza da parte del privato proprietario del cane (nel rinchiudere l'animale, o nell'avvisare di non Parte_1 averlo fatto) esporrebbe la guardia giurata al rischio, non prevedibile né evitabile, di trovarsi a contatto con il cane medesimo.
Né la modalità in questione, per come “consacrata£ nell'impegno assunto dai Pt_2 con le mail prodotte , consente al datore di lavoro di verificare preventivamente ed efficacemente che la misura precauzionale sia effettivamente adottata.
Per analoghe ragioni non può ritenersi misura precauzionale sufficiente l'avere previsto ( doc . 12 in primo grado ) che la guardia giurata possa accedere Parte_1 alla proprietà in auto per i primi 10 metri del vialetto (salvo poi, pacificamente, Pt_2 dover scendere dall'auto per completare il percorso a piedi). Data l'estensione dell'area; la presenza di zone boschive con alberi ad alto fusto;
la scarsità dell'illuminazione; la presumibile necessità di svolgere l'attività in modo il più silenzioso possibile;
l'avere percorso i primi 10 metri in auto senza incontrare/avvistare alcun cane non costituisce una garanzia sufficiente per potere escludere che il cane non compaia in un momento successivo e in un punto in cui l'operatore non ha modo di mettersi in sicurezza sull'autovettura.
Né è dirimente il fatto che l'ATS abbia dato atto che l'azienda ha ottemperato alle prescrizioni di modificare il DVR ( doc. 10 fasc. in primo grado ) , Parte_1 introducendo misure di prevenzione del rischio di incontro di animali pericolosi, posto che – per un verso- il DVR non è stato prodotto (e non è quindi concesso alla
Corte di verificarne il contenuto e l'adeguatezza) e – per altro verso- le uniche misure preventive la cui esistenza è stata allegata in giudizio dal datore di lavoro, ed ora esaminate, sono ritenute dal Collegio non idonee.
E del resto, la correttezza del giudizio di inadeguatezza di dette misure trova conferma nella circostanza che, nonostante la loro adozione, ancora nel luglio 2022 un collega di abbia “incontrato”, nella proprietà uno dei cani di cui si CP_1 Pt_2 discute ( v. le già ricordate dichiarazioni del teste ). Per_3
Ciò costituisce eloquente anche se non necessaria riprova dell'insufficienza in concreto delle misure preventive previste.
Le considerazioni che precedono inducono pertanto la Corte a ritenere corretto, effettuando una valutazione comparativa della rilevanza dei contrapposti interessi delle parti del contratto di lavoro, il giudizio del primo giudice circa la legittimità del rifiuto di di effettuare l'attività ispettiva richiestagli e che, in assenza di CP_1 misure preventive adeguate, lo esponeva al concreto rischio di incontrare animali pericolosi e, quindi, di subire una apprezzabile offesa alla propria integrità psico- fisica.
Considerate infatti le circostanze concrete (tra cui: i numerosi episodi di aggressione- nel senso anzidetto – già verificatesi e l'evidente inidoneità delle misure preventive adottate); il differente valore dei contrapposti interessi in gioco
(la salute del lavoratore;
il – limitato- rischio del datore di lavoro di vedersi eccepire dai un non corretto adempimento contrattuale); il carattere motivato e Pt_2 circostanziato del rifiuto all'adempimento di;
il rifiuto medesimo non può CP_1
dirsi contrario a buona fede. Analoga giustificazione vale, ex art. 1460 c.c., a reputare legittime le analoghe condotte di motivato rifiuto oggetto delle sanzioni conservative pure correttamente annullate dal primo giudice.
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Con il terzo motivo d'appello, svolto in via subordinata, il datore di lavoro sostiene che a tutto voler concedere il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione della tutela meramente indennitaria, e non anche di quella reintegratoria, dato che i fatti contestati si erano storicamente verificati, erano imputabili al lavoratore ed avevano rilevanza disciplinare.
Tali censure sono, ad avviso del collegio, infondate.
Una volta reputato legittimo ex art. 1460 c.c., per le ragioni ora illustrate, il motivato rifiuto di di rendere la prestazione lavorativa nelle occasioni indicate nella CP_1
lettera di contestazione che ha portato all'irrogazione del licenziamento, ed una volta conseguentemente escluso che detto rifiuto possa essere considerato disciplinarmente rilevante, del tutto corretta risulta l'individuazione della tutela applicabile effettuata dal primo giudice.
Come noto, infatti, secondo il condiviso insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione, “in tema di licenziamento disciplinare, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all'art. 3, comma
2, del d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare” (così Cass. 8/05/2019 n.
12174; Cass. 2/11/2023 n. 30469).
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Con il quarto motivo, impugna la sentenza perché la stessa avrebbe Parte_1 omesso ogni pronuncia in merito all'eccezione di aliunde perceptum e aliunde percipiendum.
Infatti, il Tribunale, nel quantificare l'indennità risarcitoria riconosciuta in capo al sig.
non avrebbe detratto quanto da questi percepito in virtù di altra fonte di CP_1 reddito, né ha disposto alcuna indagine sul punto, nonostante l'espressa eccezione svolta dalla Società e le istanze istruttorie formulate. Sul punto, il Collegio intende aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale il datore di lavoro che invochi l'aliunde perceptum ovvero l'aliunde percipiendum da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e , ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio su lui incombente , è tenuto a fornire indicazioni puntuali , rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche e con finalità esplorative ( cfr. ex plurimis Cass. Sez. L. 2499/2017 ; Cass.Sez. Lav. 17683/2018 ).
Tenuto conto di tali principi , il Collegio rileva la genericità sul punto delle allegazioni di ( cfr. pagina 32 e ss. della memoria di costituzione in primo Parte_1
grado ).
Nella fattispecie , comunque , parte appellata , nella memoria in grado di appello ( pagine 37-38 ) ha dato atto ed ha documentato di aver considerato i redditi lavorativi percepiti da dopo il licenziamento in sede di esecuzione della CP_1 sentenza appellata .
Nel corso dell'udienza di discussione del 4 dicembre 2025 il procuratore dell'appellante ha preso atto di quanto dedotto in memoria in ordine all'aliunde perceptum ed alla documentazione prodotta.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione , l'appello va rigettato .
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate ex d.m. 55/2014 e
147/2022 , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , nella misura specificata in dispositivo;
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 67/2024 del Tribunale di CO;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che, in favore di parte appellata , liquida in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali ed oneri di legge
; con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012. Milano 4 dicembre 2025
Il Presidente
OV PI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. OV PI Presidente Rel.
dott. Roberto Vignati Consigliere
dott.ssa Laura Bertoli Consigliere nella pubblica udienza del 4 dicembre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. 67/2024 del Tribunale di
CO ( giudice dr. Ortore ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. TOFFOLETTO Parte_1 P.IVA_1
RA e dell'avv. DE LUCA TAMAJO RAFFAELE C.F._1
( ) ; dell'avv. MORO EZIO;
dell'avv. MALTA C.F._2 C.F._3
EG ( ) elettivamente domiciliato in VIA ROVELLO, 12 C.F._4
20121 MILANO
APPELLANTE
CONTRO con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._5
CH US presso il cui studio è elettivamente C.F._6 domiciliato in Milano via M. Greppi n. 10
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 1 settembre 2025
PER L'APPELLATO
Come da memoria in data 24 Novembre 2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 67 / 2024 il Tribunale di CO pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di ha così deciso : “ Controparte_1 Parte_1 annulla il licenziamento del 15.2.2022 per insussistenza del fatto contestato e conseguentemente condanna a: reintegrare Parte_1 Controparte_1
nel proprio posto di lavoro;
pagare a
[...] Controparte_1
l'indennità risarcitoria di euro 1515,96 lordi dal licenziamento alla reintegrazione , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
versare per il medesimo periodo i relativi contributi previdenziali ed assistenziali;
annulla le precedenti sanzioni disciplinari del 7.12.2021 ; condanna al Parte_1 pagamento delle spese del giudizio , liquidate in euro 9.257,00 per onorari, oltre il
15% per rimborso spese forfettarie , IVA e CPA.
I fatti oggetto della controversia e lo svolgimento del processo di primo grado sono così riassunti nella sentenza di primo grado :
“ Con ricorso depositato il 9/9/2022 - dipendente di Controparte_1
con mansione di guardia particolare giurata, inquadrato, da Parte_1 ultimo, nel 4° livello CCNL vigilanza privata e servizi fiduciari - lamentava che nel servizio di pattugliamento assegnato alla zona “Olmo 2” era richiesta l'ispezione esterna ed interna delle proprietà dei sigg.ri (che vivevano in un complesso Pt_2 immobiliare inserito in un vasto parco recintato a Mariano Comense), che prevedeva tre passaggi notturni in ciascuna delle loro proprietà, dov'erano però presenti dei cani da guardia di grossa taglia, lasciati liberi dai padroni, che potevano assalire eventuali sconosciuti trovati nel proprio territorio, com'era già capitato in diverse occasioni, per cui, con altri colleghi, aveva comunicato ai preposti che si sarebbe rifiutato di effettuare le ispezioni interne presso i sigg.ri per l'evidente pericolo Pt_2 nell'espletamento delle mansioni, per cui nel corso del 2021, si era limitato a svolgere l'ispezione esterna, ricevendo però, diverse contestazioni disciplinari e continuando a venire assegnato sempre alla stessa zona.
Aggiungeva che su richiesta sua e dei colleghi, il 21/11/2021 si era svolto un sopralluogo all'interno delle proprietà da cui era emerso che: la guardia era Pt_2 impossibilitata a eseguire il giro ispettivo con l'auto di servizio (che era necessario lasciare non appena entrati nella proprietà), per cui l'ispezione doveva essere fatta necessariamente a piedi;
l'illuminazione lungo il tragitto all'interno del parco era totalmente assente e scarsa nei pressi delle abitazioni dei clienti;
non c'erano cani liberi;
presso l'abitazione di c'era un box, con all'interno i cani di sua Persona_1
proprietà, mentre presso l'abitazione di non c'erano recinzioni, box o Persona_2 altra struttura idonea a rinchiudere il suo cane.
Nel verbale si era quindi concluso:“…che il servizio possa essere effettuato regolarmente. Nel caso in cui il personale adibito al servizio dovesse riscontrare anomalie di qualsiasi genere che possano mettere a rischio la propria incolumità, deve darne immediata comunicazione ai propri responsabili, in modo che l Pt_3 possa intervenire”.
Tuttavia, sebbene avesse poi ripreso ad effettuare l'ispezione completa, all'esterno e all'interno della proprietà con lettera del 10/1/2022, gli aveva Pt_2 Parte_1 contestato la mancata ispezione interna nelle giornate del 1-4-5-8-12-13 dicembre
2021, riconducendo tale condotta sempre alle fattispecie della negligenza e insubordinazione, alla quale era seguita, dopo le sue giustificazioni, la lettera di licenziamento del 15/2/2022.
Impugnava pertanto le sanzioni conservative e il licenziamento, perché la società non aveva preso in debita considerazione le problematiche di sicurezza del servizio di pattuglia interno alla proprietà dei clienti assegnandolo pressoché Pt_2 ininterrottamente a tale pericoloso servizio di pattuglia, senza quindi ascoltare le segnalazioni sue e dei rappresentanti sindacali.
Contestava in particolare, la pericolosità della prestazione richiesta e
l'inadeguatezza delle misure adottate dalla convenuta, in violazione dell'art 2087 cc
e dell'art 15 D Lgs 81/2008, nonché per aver sempre motivato e giustificato la propria condotta, per cui le sue obiezioni non potevano essere definite “pretestuose” come sostenuto, invece, nella lettera di licenziamento e infine, la sproporzione del licenziamento rispetto alle mancanze contestate
Si costituiva e deduceva che ATS Insubria con il provvedimento Parte_1
del 15/11/2021 le aveva riconosciuto di aver “eliminato le violazioni di legge accertate e specificate nel verbale prescrizione n° 2021/170/CO/0061 del 27.4.2021”, con cui le aveva in precedenza contestato la mancanza nel DVR del rischio di aggressione da parte di animali pericolosi, per le guardie particolari giurate.
Aggiungeva di aver anche preso accordi scritti e verbali con i sigg.ri per tenere Pt_2 il cane di in luogo chiuso, negli orari previsti per le ispezioni e per Persona_2
consentire alle g.p.g. di entrare nella loro proprietà con l'autovettura di servizio in modo che, nel caso in cui vi fosse stato effettivamente un cane “in libertà” all'interno del perimetro, la guardia, senza nemmeno scendere dal veicolo, avrebbe potuto fare marcia indietro e abbandonare l'area.
Ribadiva pertanto, la sussistenza di una giusta causa di licenziamento e la legittimità dei provvedimenti disciplinari, per le gravissime, reiterate e del tutto ingiustificate condotte del ricorrente, che si era rifiutato di eseguire le ispezioni previste presso il cliente , nonostante si fosse attivata per evitare l'esposizione dei Persona_1 lavoratori al rischio di aggressione di un cane all'interno di tale proprietà.”.
Il Tribunale ha ritenuto legittimo il rifiuto di di eseguire l'ispezione notturna CP_1 della parte interna alla recinzione della proprietà dei fratelli (nella specie, una Pt_2 vasta area adibita a parco in zona boschivo e muri perimetrali esterni dell'abitazione) in quanto le misure poste in essere dalla società ex art. 2087 c.c. a tutela della salute del dipendente non erano ritenute sufficienti.
Più in particolare, il primo giudice ha evidenziato che era pacifica la presenza di cani di grossa taglia spesso lasciati liberi nel parco della proprietà cani che già in Pt_2 passato si erano mostrati aggressivi con gli addetti ai controlli di sicurezza;
ha reputato altrettanto pacifico che il “giro” all'interno della recinzione non potesse essere svolto interamente in auto, dovendo l'operatore procedere pressoché interamente a piedi;
ha ritenuto insufficienti le misure adottate dalla società (l'avere ottenuto rassicurazioni scritte dei proprietari;
l'avere ottenuto la possibilità per le guardie di percorrere i primi 10 metri del percorso in auto, per assicurarsi dell'assenza dei cani), anche alla luce del fatto che, nonostante dette misure, si erano ripetuti episodi in cui le guardie si erano trovate a dover fronteggiare nuovamente i cani;
ha quindi concluso per la giustificatezza del rifiuto di di CP_1 svolgere il “giro interno” ed annullato pertanto le sanzioni disciplinari inflitte dal datore di lavoro.
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza , in via Parte_1 principale la legittimità , validità ed efficacia del licenziamento di cui è causa , con la condanna di QU alla restituzione delle somme percepite in forza della sentenza di primo grado .
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello . CP_1
All'udienza del 4 dicembre 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che Parte_1 seguono.
Con il primo motivo di gravame la società lamenta il malgoverno delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice e l'erronea affermazione di insussistenza del fatto contestato, del quale a torto il Tribunale aveva escluso la rilevanza disciplinare.
Nello specifico, la società osserva che è vero che l'ispezione dovesse essere effettuata a piedi, ma le auto aziendali erano state concesse alle guardie affinché, nel caso in cui vi fosse stato effettivamente un cane in libertà all'interno del perimetro, le guardie avrebbero potuto, senza scendere dal veicolo, essendo state autorizzate espressamente in tal senso dai preposti, fare marcia indietro e abbandonare l'area. Tali circostanze sarebbero state confermate nell'istruttoria di primo grado.
Ciò sarebbe, del resto, avvenuto in occasione dell'unico episodio riportato in sentenza che aveva riguardato la guardia in data 2.7.2022: egli, raggiunto da Per_3 un cane, era poi uscito dalla proprietà della sig.ra interrompendo la Pt_2 perlustrazione. Si tratterebbe di un episodio isolato e avvenuto mesi dopo i fatti di causa, ma comunque ciò non sarebbe potuto accadere con il dal momento CP_1 che in tutte le occasioni in cui non aveva svolto le ispezioni previste, preannunciava ai superiori il suo rifiuto di svolgerle ancor prima di recarsi presso l'abitazione del sig. e senza, pertanto, nemmeno accertarsi se vi fosse – o meno – la presenza Pt_2 di un cane libero presso il cliente.
L'appellante assume che si sarebbe preventivamente e deliberatamente CP_1
rifiutato di svolgere le mansioni affidategli senza nemmeno verificare la presenza o meno del cane (presenza che, nel caso, sarebbe stata in tutta sicurezza rilevabile, essendo possibile per la guardia entrare con l'auto di servizio nella proprietà dei sig.ri . Pt_2
Pertanto, l'assenza di buona fede del lavoratore si desumerebbe dal fatto che, nonostante tutti gli accorgimenti adoperati da a tutela della sicurezza Parte_1
delle proprie GPG e nonostante quanto accertato nei vari sopralluoghi -datati 9-
10.5.2020, 15.2.2021, 25.2.2021- presso la proprietà del cliente (svolti all'insaputa di quest'ultimo), il lavoratore non si sia mai anche solo recato presso il cliente “ Per_1
” a differenza dei suoi colleghi, adducendo, peraltro, come motivazione la
[...]
“possibile presenza del cane”: “possibile”, in quanto, decidendo preventivamente di non recarsi presso la proprietà dei sig.ri il lavoratore non era in grado di Pt_2 verificare la presenza del cane.
ATS Insubria avrebbe poi confermato come la situazione fosse stata positivamente risolta da parte della società con provvedimento del 15.11.2021, con il quale dava atto che “ha eliminato le violazioni di legge accertate e specificate nel Parte_1 verbale prescrizione n° 2021/170/CO/0061 del 27.4.2021…secondo le modalità e nei termini di tempo indicati”.
Da quanto argomentato, deriverebbe l'infondatezza di quanto affermato dal
Tribunale anche in merito alla mancata assegnazione del QU a una zona diversa sostituendolo con un'altra guardia. Posto, infatti, che si era adoperata in Parte_1
ogni modo per garantire la sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'art. 2087 c.c., la stessa non era tenuta ad assegnare ad un altro servizio il sig. anche dal CP_1 momento che il lavoratore non presentava alcuna limitazione allo svolgimento dei servizi di zona per i quali era stato legittimamente assegnato.
La società assume che anche in caso di inadempimento datoriale, il lavoratore non sarebbe legittimato, in via automatica, a rifiutare di eseguire la prestazione lavorativa richiesta in quanto, vertendosi in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, trova applicazione il disposto dell'art. 1460 c.c., comma 2, in base al quale la parte adempiente può rifiutarsi di eseguire la prestazione a proprio carico solo ove tale rifiuto, avuto riguardo alle circostanze concrete, non risulti contrario alla buona fede
Il comportamento del avrebbe quindi determinato un'irrimediabile lesione CP_1
del rapporto fiduciario costituente insubordinazione, o, comunque una violazione degli obblighi ex art. 2104 c.c., anche in ragione delle mansioni di guardia particolare giurata da lui svolte. Infatti, in ragione dei compiti espletati, è stata riconosciuta alle guardie giurate la qualifica di “incaricati di un pubblico servizio” (art. 138 TULPS).
Parimenti gravi sarebbero i precedenti disciplinari contestati ai fini della recidiva.
Ancora, oltre che al generale dovere di diligenza, la condotta di risulta anche CP_1
contraria ai principi e agli obblighi di fedeltà imposti al prestatore di lavoro dall'art. 2105 c.c.
Altresì, le condotte del QU consisterebbero anche nell'inosservanza di plurime disposizioni di legge e contrattuali del CCNL Vigilanza Privata – Servizi Fiduciari.
La conseguenza delle reiterate violazioni sarebbe il licenziamento per giusta causa, da un lato, perché l'insubordinazione è espressamente prevista dall'art 101 CCNL quale giusta causa di licenziamento e, dall'altro, perché la condotta complessivamente tenuta dal lavoratore avrebbe determinato la definitiva lesione del vincolo fiduciario.
Il licenziamento risulterebbe, inoltre, anche alla luce del disposto dell'art. 2106 c.c., proporzionato, tenuto conto di tutta la situazione complessiva, della continuità nell'inadempimento e del fatto che il Sig. ha posto in essere plurime infrazioni CP_1 in modo continuato nel tempo e creando problematiche organizzative all'azienda.
Con il secondo motivo l'appellante censura la sentenza per omesso esame della presenza di procedimenti disciplinari contestati al lavoratore ai fini della recidiva.
Nella fattispecie in esame i comportamenti tenuti dal ricorrente e sanzionati avrebbero -singolarmente ed unitariamente considerati- leso in modo irrimediabile il vincolo fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale ed imprescindibile del rapporto di lavoro. Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro oggettiva connessione , non sono, ad avviso del collegio , fondati.
Le ragioni del licenziamento di (così come quelle che hanno determinato CP_1
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari conservative che hanno preceduto la sanzione espulsiva) risiedono nell'aver rifiutato di eseguire una parte del percorso CP_1 ispettivo assegnatogli da nell'ambito del servizio denominato Olmo 2. Parte_1
In particolare, ha rifiutato, nelle occasioni di tempo e di luogo identificate CP_1 nella lettera di contestazione, di effettuare il giro notturno di ispezione dell'area posta all'interno alla recinzione della proprietà dei quattro fratelli Pt_2
Detta area era costituita dal parco delle ville, assai esteso (con accessi da tre diverse vie a Mariano Comense: eloquente l'immagine di cui al doc. 10 fascicolo appellato) ed in parte costituito da area boschiva, oltre che dal perimetro delle abitazioni costituenti il complesso immobiliare.
E' pacifico, e comunque comprovato dai testi, che l'area verde in questione sia sostanzialmente priva di illuminazione della parte boschiva e scarsamente illuminata anche nella zona maggiormente vicina alle abitazioni.
Parimenti pacifico che il servizio di pattugliamento sia svolto in solitaria e che sia consentito all'operatore di entrare in auto nel parco, per un tratto di 10 metri, percorso il quale l'autovettura deve essere lasciata parcheggiata e la guardia giurata deve procedere a piedi.
Ancora, è provato che: e siano proprietari di cani di grossa Per_1 Persona_2
taglia (di razza non individuata); detti cani siano stati spesso incontrati girare liberi nel parco dalle guardie giurate di;
nella proprietà di – Parte_1 Persona_2 diversamente da quella di non sia presente un recinto o box esterno Persona_1 all'abitazione all'interno del quale il cane di quest'ultima può essere rinchiuso.
Vi è poi evidenza documentale del fatto che a far data quanto meno dal 30.9.2019 diverse guardie giurate abbiano segnalato a aggressioni da parte dei cani Parte_1
della proprietà IT (cfr. doc. 12 fascicolo in primo grado , relativo CP_1 all'occorso a , e Persona_4 Per_5 Controparte_2 CP_3 sottoscritto da una serie di operatori) e che ancora in data 27.4.2021 ATS Insubria abbia rilevato la carenza del DVR dell'appellante circa la mancata valutazione del rischio dovuto alla presenza di animali pericolosi nei luoghi di proprietà di terzi (doc.
9 fascicolo in primo grado ) . Parte_1
L'istruttoria testimoniale ha comunque confermato sia la conformazione dei luoghi, sia le modalità di espletamento del servizio, sia il verificarsi di ripetute aggressioni da parte di cani (dove qui si specifica che con il termine aggressione si sta ad indicare non solo l'attacco fisico- fortunatamente non verificatosi- ma anche l'avvicinarsi del cane con modalità aggressive tale da costringere alla fuga la guardia giurata).
Il teste ha dichiarato : “ A me personalmente , la prima o seconda volta Testimone_1
del giro di ispezione all'interno della proprietà , che facevo da solo , è capitato , Pt_2 nel passare davanti alla vetrata della casa di che il cane , che si Persona_2 trovava all'interno , vedendomi , è uscito di corsa verso di me , ma siccome c'erano all'esterno delle persone , tra cui il figlio della signora , questo è riuscito ad afferrare il cane prima che mi raggiungesse . Io non ho subito altre aggressioni a differenza dei colleghi che hanno subito aggressioni analoghe . Nonostante le assicurazioni fornite dalla signora , che si era impegnata a tenere il cane chiuso in casa , le Pt_2 aggressioni sono seguitate …. Ero presente anch'io al sopralluogo del 25.11.2021 per cui posso confermare che : la guardia è impossibilitata ad eseguire il giro ispettivo con l'automezzo ; il veicolo deve essere lasciato non appena entrato nella proprietà e l'addetto deve necessariamente effettuare l'ispezione a piedi;
è totalmente assente l'illuminazione lungo il tragitto interno del parco;
l'illuminazione nei pressi dell'abitazione dei clienti è scarsa ( in particolare presso l'abitazione di
) ; non vi erano al momento cani liberi;
presso l'abitazione di Persona_2 Per_1 era presente un box al cui interno c'erano i due cani di sua proprietà ; presso
[...]
l'abitazione di non c'erano recinzioni , box o altra struttura destinata Persona_2
…. Non era possibile percorrere il parco a bordo dell'autovettura…. Mi fu riferito che il 2 luglio 2022 i cani di avevano aggredito e inseguito la guardia di Persona_1 turno …. “. Persona_6
Il teste ha dichiarato : “ Riguardando i documenti in mio possesso Persona_6
posso dire che il 2 luglio 2022 , durante il giro di ispezione nella proprietà di Per_1
, ho avuto un problema con un cane , che mi sono trovato alle spalle e mi ha
[...] ringhiato contro . Ero a piedi e sono uscito dal passaggio pedonale , per cui non ho terminato l'ultimo , utilizzando il palmare in mia dotazione…Per me in sostanza quello del 22 luglio è stato l'unico problema nella proprietà , in cui però mi Pt_2 sono recato poche volte …. “ .
Il collegio osserva che anche che anche nel verbale del sopralluogo del 25 .11.2021 si dà atto in relazione ai luoghi oggetto di causa- : “ tutto il tragitto è scarsamente illuminato “ (. doc. 36 fasc. QU in primo grado ).
In simile contesto, ad avviso del Collegio, correttamente il primo giudice ha ritenuto che il rifiuto di di eseguire l'ispezione dell'area interna alla recinzione della CP_1 proprietà nelle notti oggetto della contestazione , così come nelle occasioni Pt_2 precedentemente sanzionate con misure conservative, costituisse una condotta legittima ex art. 1460 c.c., a fronte dell'inadempimento della società all'obbligo di adottare misure idonee a scongiurare il verificarsi di infortuni ed eventi pericolosi per la salute dei propri dipendenti durante l'espletamento, da parte di questi ultimi, della loro attività lavorativa.
Ed infatti, devono ricordarsi i principi che governano la materia, principi secondo cui, con le parole della Suprema Corte di Cassazione, «-il datore di lavoro è obbligato ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni e, in particolare, è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 cod. civ.); - per la giurisprudenza di questa Corte la violazione dell'obbligo di sicurezza legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo, ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.,
l'altrui inadempimento (Cass. n. 10553/2013, fra le numerose conformi); - nel solco di tale consolidato orientamento è stato altresì precisato che "In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ., è legittimo, a fronte dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore" (Cass. n. 6631/2015); - infatti la protezione dei beni, anche di rilievo costituzionale, presidiati dall'art. 2087 cod. civ. postula meccanismi di tutela delle situazioni soggettive potenzialmente lese in tutte le forme che
l'ordinamento riconosce: con la conseguenza che, al fine di garantire l'effettività della tutela in ambito civile, sono legittimamente esperibili non solo azioni volte all'adempimento dell'obbligo di sicurezza o alla cessazione del comportamento lesivo, ovvero a riparare il danno subito, ma anche l'esercizio del potere di autotutela contrattuale rappresentato dall'eccezione di inadempimento, con il rifiuto dell'esecuzione di una prestazione in ambiente nocivo soggetto al dominio dell'imprenditore (Cass. n. 836/2016); - in tema di responsabilità ex art. 2087 cod. civ., grava sul datore di lavoro, ai fini del superamento della presunzione di cui all'art. 1218 cod. civ., l'onere di dimostrare di aver rispettato le norme specificamente stabilite in relazione all'attività svolta e di avere adottato tutte le misure che, in considerazione della peculiarità dell'attività e tenuto conto dello stato della tecnica, siano necessarie per tutelare l'integrità del lavoratore (Cass. n.
14468/2017, fra le molte conformi)» (così, in motivazione, Cass. 15/10/2021 n.
28353).
Nel caso di specie, diversamente da quanto opinato dall'appellante, non vi è prova che abbia adottato misure effettivamente idonee a prevenire il rischio di Parte_1
aggressione da parte di animali pericolosi.
Non può all'evidenza ritenersi tale l'aver ottenuto dai fratelli l'impegno scritto Pt_2
( doc. 3 – 4 fasc. in primo grado ) a “ricoverare” i propri cani al chiuso Parte_1
durante la notte o, in difetto, ad avvisare la centrale operativa di per Parte_1 evitare l'accesso alle guardie.
Detto impegno rimette alla condotta di un terzo estraneo alla compagine datoriale –
e sul quale il datore di lavoro non ha alcun potere di vigilanza, direttiva e nemmeno preventivo controllo- il fatto che il fattore di rischio (la presenza dei cani liberi) sia neutralizzato o meno.
È infatti agevole rilevare che una mera dimenticanza da parte del privato proprietario del cane (nel rinchiudere l'animale, o nell'avvisare di non Parte_1 averlo fatto) esporrebbe la guardia giurata al rischio, non prevedibile né evitabile, di trovarsi a contatto con il cane medesimo.
Né la modalità in questione, per come “consacrata£ nell'impegno assunto dai Pt_2 con le mail prodotte , consente al datore di lavoro di verificare preventivamente ed efficacemente che la misura precauzionale sia effettivamente adottata.
Per analoghe ragioni non può ritenersi misura precauzionale sufficiente l'avere previsto ( doc . 12 in primo grado ) che la guardia giurata possa accedere Parte_1 alla proprietà in auto per i primi 10 metri del vialetto (salvo poi, pacificamente, Pt_2 dover scendere dall'auto per completare il percorso a piedi). Data l'estensione dell'area; la presenza di zone boschive con alberi ad alto fusto;
la scarsità dell'illuminazione; la presumibile necessità di svolgere l'attività in modo il più silenzioso possibile;
l'avere percorso i primi 10 metri in auto senza incontrare/avvistare alcun cane non costituisce una garanzia sufficiente per potere escludere che il cane non compaia in un momento successivo e in un punto in cui l'operatore non ha modo di mettersi in sicurezza sull'autovettura.
Né è dirimente il fatto che l'ATS abbia dato atto che l'azienda ha ottemperato alle prescrizioni di modificare il DVR ( doc. 10 fasc. in primo grado ) , Parte_1 introducendo misure di prevenzione del rischio di incontro di animali pericolosi, posto che – per un verso- il DVR non è stato prodotto (e non è quindi concesso alla
Corte di verificarne il contenuto e l'adeguatezza) e – per altro verso- le uniche misure preventive la cui esistenza è stata allegata in giudizio dal datore di lavoro, ed ora esaminate, sono ritenute dal Collegio non idonee.
E del resto, la correttezza del giudizio di inadeguatezza di dette misure trova conferma nella circostanza che, nonostante la loro adozione, ancora nel luglio 2022 un collega di abbia “incontrato”, nella proprietà uno dei cani di cui si CP_1 Pt_2 discute ( v. le già ricordate dichiarazioni del teste ). Per_3
Ciò costituisce eloquente anche se non necessaria riprova dell'insufficienza in concreto delle misure preventive previste.
Le considerazioni che precedono inducono pertanto la Corte a ritenere corretto, effettuando una valutazione comparativa della rilevanza dei contrapposti interessi delle parti del contratto di lavoro, il giudizio del primo giudice circa la legittimità del rifiuto di di effettuare l'attività ispettiva richiestagli e che, in assenza di CP_1 misure preventive adeguate, lo esponeva al concreto rischio di incontrare animali pericolosi e, quindi, di subire una apprezzabile offesa alla propria integrità psico- fisica.
Considerate infatti le circostanze concrete (tra cui: i numerosi episodi di aggressione- nel senso anzidetto – già verificatesi e l'evidente inidoneità delle misure preventive adottate); il differente valore dei contrapposti interessi in gioco
(la salute del lavoratore;
il – limitato- rischio del datore di lavoro di vedersi eccepire dai un non corretto adempimento contrattuale); il carattere motivato e Pt_2 circostanziato del rifiuto all'adempimento di;
il rifiuto medesimo non può CP_1
dirsi contrario a buona fede. Analoga giustificazione vale, ex art. 1460 c.c., a reputare legittime le analoghe condotte di motivato rifiuto oggetto delle sanzioni conservative pure correttamente annullate dal primo giudice.
°°°°°°°°
Con il terzo motivo d'appello, svolto in via subordinata, il datore di lavoro sostiene che a tutto voler concedere il Tribunale avrebbe dovuto fare applicazione della tutela meramente indennitaria, e non anche di quella reintegratoria, dato che i fatti contestati si erano storicamente verificati, erano imputabili al lavoratore ed avevano rilevanza disciplinare.
Tali censure sono, ad avviso del collegio, infondate.
Una volta reputato legittimo ex art. 1460 c.c., per le ragioni ora illustrate, il motivato rifiuto di di rendere la prestazione lavorativa nelle occasioni indicate nella CP_1
lettera di contestazione che ha portato all'irrogazione del licenziamento, ed una volta conseguentemente escluso che detto rifiuto possa essere considerato disciplinarmente rilevante, del tutto corretta risulta l'individuazione della tutela applicabile effettuata dal primo giudice.
Come noto, infatti, secondo il condiviso insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione, “in tema di licenziamento disciplinare, l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all'art. 3, comma
2, del d.lgs. n. 23 del 2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare” (così Cass. 8/05/2019 n.
12174; Cass. 2/11/2023 n. 30469).
°°°°°°°°
Con il quarto motivo, impugna la sentenza perché la stessa avrebbe Parte_1 omesso ogni pronuncia in merito all'eccezione di aliunde perceptum e aliunde percipiendum.
Infatti, il Tribunale, nel quantificare l'indennità risarcitoria riconosciuta in capo al sig.
non avrebbe detratto quanto da questi percepito in virtù di altra fonte di CP_1 reddito, né ha disposto alcuna indagine sul punto, nonostante l'espressa eccezione svolta dalla Società e le istanze istruttorie formulate. Sul punto, il Collegio intende aderire all'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale il datore di lavoro che invochi l'aliunde perceptum ovvero l'aliunde percipiendum da detrarre dal risarcimento dovuto al lavoratore deve allegare circostanze di fatto specifiche e , ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio su lui incombente , è tenuto a fornire indicazioni puntuali , rivelandosi inammissibili richieste probatorie generiche e con finalità esplorative ( cfr. ex plurimis Cass. Sez. L. 2499/2017 ; Cass.Sez. Lav. 17683/2018 ).
Tenuto conto di tali principi , il Collegio rileva la genericità sul punto delle allegazioni di ( cfr. pagina 32 e ss. della memoria di costituzione in primo Parte_1
grado ).
Nella fattispecie , comunque , parte appellata , nella memoria in grado di appello ( pagine 37-38 ) ha dato atto ed ha documentato di aver considerato i redditi lavorativi percepiti da dopo il licenziamento in sede di esecuzione della CP_1 sentenza appellata .
Nel corso dell'udienza di discussione del 4 dicembre 2025 il procuratore dell'appellante ha preso atto di quanto dedotto in memoria in ordine all'aliunde perceptum ed alla documentazione prodotta.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione , l'appello va rigettato .
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate ex d.m. 55/2014 e
147/2022 , tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , nella misura specificata in dispositivo;
con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 67/2024 del Tribunale di CO;
condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che, in favore di parte appellata , liquida in complessivi euro 3500,00, oltre spese generali ed oneri di legge
; con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012. Milano 4 dicembre 2025
Il Presidente
OV PI