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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 24/02/2026, n. 3223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3223 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3223/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
NI FABIO, Relatore
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16613/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130090822184000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1266/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa.
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 24.9.2025 all'Agenzia delle Entrate-RI e alla Direzione Provinciale 1 dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Pozzuoli, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data 23.7.2025, con la quale gli è stato chiesto il pagamento della somma di 7.974,30 euro, in relazione alla cartella di pagamento n. 07120130090822184000, avente ad oggetto l'omesso versamento dell'irpef riferita all'anno 2006. Nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente ha dedotto di non aver mai validamente ricevuto la notifica della cartella in questione e dei relativi atti prodromici e ha eccepito la prescrizione del credito erariale azionato e la decadenza dal diritto alla riscossione.
Si è costituita la Direzione Provinciale 1 dell'Agenzia delle Entrate, che ha chiesto di rigettare il ricorso, rilevando che la cartella di pagamento n. 07120130090822184000 (Ruolo 374 del 2013), Add. Comunale
Irpef anno 2006, è stata correttamente notificata in data 25/10/2014, come da allegata documentazione a seguito di notifica del 28/09/2012 dell'accertamento TEZM01581/2012, mediante procedura per l'irreperibilità assoluta tramite affissione all'albo del Comune di Pozzuoli. La notifica della cartella era poi seguita dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120199014265074000 notificata in data 18/04/2019.
L'intimazione veniva seguita dalla notifica dell'ulteriore intimazione di pagamento n. 07120199058977454000 del 29/02/2020, per cui alcuna prescrizione o decadenza era maturata.
Con memoria del 16 gennaio 2026, il contribuente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, contestando la ritualità delle notifiche prodotte.
All'udienza del 27 gennaio 2026, aveva luogo la trattazione del processo e la causa veniva decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Premesso che l'imposta azionata si prescrive in dieci anni, occorre evidenziare che nel caso di specie il predetto termine, rispetto all'annualità contestata (2006), è stato validamente interrotto, prima ancora della notifica dell'atto impugnato, avvenuta il 23.7.2025, (almeno) dai seguenti atti impositivi: la cartella di pagamento n. 07120130090822184000 notificata il 25.10.2014, mediante procedura per l'irreperibilità assoluta tramite affissione all'albo comunale del Comune di Pozzuoli, affissione preceduta dalle dovute ricerche anagrafiche, come si evince dalla documentazione allegata dalla parte resistente. Alla notifica di tale cartella ha fatto poi seguito la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120199014265074000 avvenuta in data 18.4.2019, dovendosi ritenere valida anche tale notifica, stante l'accertato rifiuto del diretto destinatario dell'atto (cfr. in termini Cass. civ. Sez. 3, n. 8465 del 31/03/2025, Rv. 674240). Dunque, avuto riguardo alle rituali notifiche degli atti interruttivi, risalenti agli anni 2014, 2019 e 2025, la prescrizione non risulta maturata. In definitiva, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 deve essere disatteso, sussistendo tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in ragione della peculiarità e dell'entità della vicenda.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
D'AMORE ASSUNTA, Presidente
NI FABIO, Relatore
AIROMA DOMENICO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16613/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120130090822184000 IRPEF-ALTRO 2006
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1266/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa.
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 24.9.2025 all'Agenzia delle Entrate-RI e alla Direzione Provinciale 1 dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio territoriale di Pozzuoli, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data 23.7.2025, con la quale gli è stato chiesto il pagamento della somma di 7.974,30 euro, in relazione alla cartella di pagamento n. 07120130090822184000, avente ad oggetto l'omesso versamento dell'irpef riferita all'anno 2006. Nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente ha dedotto di non aver mai validamente ricevuto la notifica della cartella in questione e dei relativi atti prodromici e ha eccepito la prescrizione del credito erariale azionato e la decadenza dal diritto alla riscossione.
Si è costituita la Direzione Provinciale 1 dell'Agenzia delle Entrate, che ha chiesto di rigettare il ricorso, rilevando che la cartella di pagamento n. 07120130090822184000 (Ruolo 374 del 2013), Add. Comunale
Irpef anno 2006, è stata correttamente notificata in data 25/10/2014, come da allegata documentazione a seguito di notifica del 28/09/2012 dell'accertamento TEZM01581/2012, mediante procedura per l'irreperibilità assoluta tramite affissione all'albo del Comune di Pozzuoli. La notifica della cartella era poi seguita dalla notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120199014265074000 notificata in data 18/04/2019.
L'intimazione veniva seguita dalla notifica dell'ulteriore intimazione di pagamento n. 07120199058977454000 del 29/02/2020, per cui alcuna prescrizione o decadenza era maturata.
Con memoria del 16 gennaio 2026, il contribuente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, contestando la ritualità delle notifiche prodotte.
All'udienza del 27 gennaio 2026, aveva luogo la trattazione del processo e la causa veniva decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Premesso che l'imposta azionata si prescrive in dieci anni, occorre evidenziare che nel caso di specie il predetto termine, rispetto all'annualità contestata (2006), è stato validamente interrotto, prima ancora della notifica dell'atto impugnato, avvenuta il 23.7.2025, (almeno) dai seguenti atti impositivi: la cartella di pagamento n. 07120130090822184000 notificata il 25.10.2014, mediante procedura per l'irreperibilità assoluta tramite affissione all'albo comunale del Comune di Pozzuoli, affissione preceduta dalle dovute ricerche anagrafiche, come si evince dalla documentazione allegata dalla parte resistente. Alla notifica di tale cartella ha fatto poi seguito la notifica dell'intimazione di pagamento n. 07120199014265074000 avvenuta in data 18.4.2019, dovendosi ritenere valida anche tale notifica, stante l'accertato rifiuto del diretto destinatario dell'atto (cfr. in termini Cass. civ. Sez. 3, n. 8465 del 31/03/2025, Rv. 674240). Dunque, avuto riguardo alle rituali notifiche degli atti interruttivi, risalenti agli anni 2014, 2019 e 2025, la prescrizione non risulta maturata. In definitiva, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 deve essere disatteso, sussistendo tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, in ragione della peculiarità e dell'entità della vicenda.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.