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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/09/2025, n. 4490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4490 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1379/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1379/2023 R.G.
promossa da:
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata presso il suo studio, sito in Catania, via F. Ciccaglione n. 15, rappresentata e difesa da sé medesima;
Appellante
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, già CP_1 CP_2
, quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di concessionaria
[...] CP_3 del Servizio per il Controparte_4 [...]
, con sede legale in Trento, via Adriano Olivetti n. 7 (P.IVA: ; R.E.A. CP_5 P.IVA_1
209533), elettivamente domiciliata in Catania, via Pola n. 15, presso lo studio dell'avv.
Salvatore A. Raciti in Catania, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
Appellata
e nei confronti di
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. , con sede in Controparte_5 P.IVA_2
Catania, P.zza Duomo, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, via Umberto
n. 151 (CT), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Di Primo, giusta procura in atti;
pagina 1 di 7 Appellato
------------
Conclusioni
All'udienza del 19 febbraio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
----------
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 3486/2022 RG, resa in data 28 dicembre 2022, il Giudice di Pace di
Catania ha rigettato la domanda con cui proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 202103821391511306604414, notificatale il 27 giugno 2022, sì come elevata da Concessionario per la Riscossione coattiva della Entrate del Pt_2 [...]
per il pagamento delle sanzioni amministrative di cui ai Controparte_6 processi verbali di contravvenzione al CdS nn. 6089018 e 6089039, entrambi del 13 giugno
2018.
Il Giudice, in particolare, ritenuta la regolarità delle notificazioni dei verbali presupposti, ha dichiarato l'inammissibilità dei motivi concernenti la fase esecutiva, giacché non proposti nei modi e termini di cui agli artt. 615/617 c.p.c.
Le spese processuali sono state compensate.
Avverso la detta sentenza, con ricorso ritualmente notificato, ha formulato appello Parte_1
[...]
Ha contestato, con il primo motivo di gravame, la ritenuta ritualità dell'incoata azione, all'uopo riproponendo la deduzione di inesistenza e/o nullità delle notifiche dei verbali sottesi, poiché eseguite presso un indirizzo diverso dalla residenza effettiva e, comunque, in difetto dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD); ha rinnovato, di poi, con la seconda ragione, l'intervenuta decadenza del dal potere Controparte_5 sanzionatorio per il decorso del termine legale di novanta giorni, sì come previsto dall'art. 201
pagina 2 di 7 CdS. Con gli ulteriori motivi di gravame, ha infine censurato l'impugnata statuizione, all'uopo evidenziando il mancato riscontro in ordine: al mancato invio della comunicazione ex art. 544
l. 228/2012; alla carenza di motivazione dell'ingiunzione; alla mancata specificazione della base di calcolo e dei criteri per la determinazione dei relativi interessi.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio , all'uopo eccependo CP_1
l'inammissibilità, oltreché l'infondatezza, della spiegata impugnazione e chiedendone, dunque, il rigetto.
Si è costituito pure il , anch'esso contestando l'ammissibilità e la Controparte_5 fondatezza dell'incoato appello e concludendo, quindi, per il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2025 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
-----------
Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dal CP_5
, sul presupposto che l'azione sarebbe stata proposta tardivamente, cioè oltre il
[...] termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, siccome decorrente dalla notificazione dei verbali di accertamento, che si assumono, per l'appunto, essere stati regolarmente notificati.
Se pur è vero, infatti, che, ai sensi del richiamato articolo 7, il termine di trenta giorni decorre dalla notificazione del verbale di contravvenzione, ciò tuttavia accade soltanto laddove tale notifica risulti, agli atti, validamente eseguita, attenendo – in questo caso – la tempestiva notificazione al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria;
ove, invece, il destinatario dell'ordinanza-ingiunzione o della cartella di pagamento deduca di non aver mai ricevuto la notificazione del verbale, di talché esso risulti il primo atto con il quale egli abbia avuto conoscenza legale della pretesa, l'azione è esperibile, in funzione recuperatoria, entro un termine di decadenza di durata pari a quello del quale si sarebbe potuto avvalere ove, ricevendo la notificazione, avesse inteso contestare la conformità a diritto dell'irrogazione della sanzione.
pagina 3 di 7 Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, in parola, dichiara: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità
o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nella forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (Cass. sez. un. 22 settembre 2017 n. 22080).
Si tratta, peraltro, del medesimo principio digià espresso, in diversa controversia, da questo stesso giudicante con sentenza n. 3857/2022, richiamata dalla parte odierna appellata a sostegno delle proprie difese, nella quale, per il vero, si è unicamente inteso ribadire la regolare generale, secondo cui, ove venga in rilievo la ritualità delle notifiche dei verbali presupposti, il rimedio è quello di cui all'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, mentre l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è esperibile esclusivamente per vizi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Nel caso di specie, le doglianze proposte ed i vizi di notificazione contestati dall'opponente postulano che l'ingiunzione di pagamento è risultata essere il primo atto con il quale si è avuta legale conoscenza della pretesa, di talchè è dalla data della relativa notifica che deve assumersi l'ammissibilità/inammissibilità della domanda: essa è stata notificata a in data 27 giugno 2022 e l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato Parte_1 il 20 luglio 2022, quindi nel pieno rispetto del termine perentorio di legge.
Venendo al merito dell'interposto gravame, il thema decidendum è innanzitutto costituito dal motivo d'appello attinente alla regolarità delle notificazioni dei verbali indi sottesi.
È, infatti, dalla validità o meno di tali processi notificatori che dipende la legittimità del titolo sanzionatorio azionato con l'ingiunzione opposta.
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che i verbali sono stati notificati tramite servizio postale, con esito dichiarato di compiuta giacenza, per cui, in effetti, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge n. 890/1982, la notifica si considera eseguita dopo che siano trascorsi Parte almeno 10 giorni dalla data di spedizione della , ovvero, se anteriore, al momento del ritiro del piego presso l'ufficio postale.
pagina 4 di 7 Al riguardo, l'amministrazione comunale, al fine di provare il perfezionamento della notifica, ha depositato gli avvisi di ricevimento dei plichi contenenti i verbali, dai quali risulta:
- il deposito presso l'ufficio postale;
- il mancato ritiro da parte della destinataria;
- l'annotazione della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, con l'indicazione del numero della raccomandata informativa.
Non v'è traccia, però, dell'avviso di ricevimento della suddetta raccomandata (c.d. CAD), la cui esibizione è, per il vero, indispensabile per accertare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato, pertanto, tutelato il diritto di difesa.
In ordine alla necessità che l'amministrazione fornisca la prova, altresì, della ricezione della CAD, la Suprema Corte, testualmente, afferma: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza
o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.), dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass., sez. un. 15 aprile
2021 n. 10012; negli stessi termini, Cass. 2024 n. 9125).
Resta, ad attestare l'irregolarità del procedimento notificatorio, pur la doglianza per cui le notificazioni sono state eseguite ad un indirizzo diverso da quello effettivo: a rilevare, al riguardo, è il certificato di residenza storico prodotto in atti, dal quale si evince che la stessa, in effetti, aveva trasferito la propria residenza da Misterbianco – presumibilmente da Corso
Indipendenza – a Catania, in via Federico Ciccaglione n 15, a far data dal 27 giugno 2018.
Nessun dubbio, pertanto, che le notifiche dei verbali de quo, siccome risalenti al mese luglio del 2018, risultano essere state indirizzate ad un luogo, ormai, non più corrispondente a quello iscritto: circostanza, quest'ultima, che, pur nel valore presuntivo delle risultanze anagrafiche, conferma, comunque, la non ritualità delle notificazioni in concreto eseguite.
pagina 5 di 7 Dalla statuita fondatezza del primo motivo d'appello consegue l'accoglimento della seconda ragione di censura: la nullità delle notificazioni equivale a mancata notifica e, quindi, comporta, con il decorso del termine di novanta giorni di cui all'art. 201 CdS, la decadenza del dal potere sanzionatorio. Controparte_5
Assorbiti che debbano intendersi gli ulteriori motivi di gravame, in quanto attinenti a vizi propri dell'ingiunzione opposta, indi priva del titolo sanzionatorio ad essa presupposto, non resta che dichiarare, in riforma della decisione impugnata, l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 202103821391511306604414, notificata il 27 giugno 2022.
Le spese processuali vanno regolate secondo il principio della soccombenza.
Essendo l'intervenuta decadenza della potestà sanzionatoria ascrivibile al CP_5
, è esso ente che va condannato alla refusione, in favore di delle spese
[...] Parte_1 di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio: esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 secondo i seguenti parametri: primo grado - valore della causa sino ad € 1.100,00 - compensi medi – fasi studio, introduttiva, trattazione, decisione / secondo grado: valore della causa sino ad € 1.100,00 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, decisione).
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare integralmente le spese nei rapporti tra l'appellante e , avuto riguardo al ruolo meramente esecutivo rivestito da CP_1 quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1379/2023, così statuisce, in riforma della sentenza n. 3486/2022 R.G. resa dal Giudice di Pace di Catania in data 28 dicembre 2022: accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento opposta;
condanna il al pagamento delle spese processuali, a favore di Controparte_5
che si liquidano in euro 346,00, per il primo grado, e in euro 462,00, per il Parte_1 secondo grado, oltre CU e spese di notifica, spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra l'appellante e . CP_1
Così deciso in Catania, il 12 settembre 2025
pagina 6 di 7 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA - UPP SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1379/2023 R.G.
promossa da:
, nata a [...] il [...], (C.F.: ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliata presso il suo studio, sito in Catania, via F. Ciccaglione n. 15, rappresentata e difesa da sé medesima;
Appellante
Contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, già CP_1 CP_2
, quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di concessionaria
[...] CP_3 del Servizio per il Controparte_4 [...]
, con sede legale in Trento, via Adriano Olivetti n. 7 (P.IVA: ; R.E.A. CP_5 P.IVA_1
209533), elettivamente domiciliata in Catania, via Pola n. 15, presso lo studio dell'avv.
Salvatore A. Raciti in Catania, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti;
Appellata
e nei confronti di
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F. , con sede in Controparte_5 P.IVA_2
Catania, P.zza Duomo, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Comunale, via Umberto
n. 151 (CT), rappresentato e difeso dall'avv. Maria Pia Di Primo, giusta procura in atti;
pagina 1 di 7 Appellato
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Conclusioni
All'udienza del 19 febbraio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con la sentenza n. 3486/2022 RG, resa in data 28 dicembre 2022, il Giudice di Pace di
Catania ha rigettato la domanda con cui proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ingiunzione di pagamento n. 202103821391511306604414, notificatale il 27 giugno 2022, sì come elevata da Concessionario per la Riscossione coattiva della Entrate del Pt_2 [...]
per il pagamento delle sanzioni amministrative di cui ai Controparte_6 processi verbali di contravvenzione al CdS nn. 6089018 e 6089039, entrambi del 13 giugno
2018.
Il Giudice, in particolare, ritenuta la regolarità delle notificazioni dei verbali presupposti, ha dichiarato l'inammissibilità dei motivi concernenti la fase esecutiva, giacché non proposti nei modi e termini di cui agli artt. 615/617 c.p.c.
Le spese processuali sono state compensate.
Avverso la detta sentenza, con ricorso ritualmente notificato, ha formulato appello Parte_1
[...]
Ha contestato, con il primo motivo di gravame, la ritenuta ritualità dell'incoata azione, all'uopo riproponendo la deduzione di inesistenza e/o nullità delle notifiche dei verbali sottesi, poiché eseguite presso un indirizzo diverso dalla residenza effettiva e, comunque, in difetto dell'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD); ha rinnovato, di poi, con la seconda ragione, l'intervenuta decadenza del dal potere Controparte_5 sanzionatorio per il decorso del termine legale di novanta giorni, sì come previsto dall'art. 201
pagina 2 di 7 CdS. Con gli ulteriori motivi di gravame, ha infine censurato l'impugnata statuizione, all'uopo evidenziando il mancato riscontro in ordine: al mancato invio della comunicazione ex art. 544
l. 228/2012; alla carenza di motivazione dell'ingiunzione; alla mancata specificazione della base di calcolo e dei criteri per la determinazione dei relativi interessi.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio , all'uopo eccependo CP_1
l'inammissibilità, oltreché l'infondatezza, della spiegata impugnazione e chiedendone, dunque, il rigetto.
Si è costituito pure il , anch'esso contestando l'ammissibilità e la Controparte_5 fondatezza dell'incoato appello e concludendo, quindi, per il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 19 febbraio 2025 previa concessione dei termini per le comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Motivi della decisione
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dal CP_5
, sul presupposto che l'azione sarebbe stata proposta tardivamente, cioè oltre il
[...] termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, siccome decorrente dalla notificazione dei verbali di accertamento, che si assumono, per l'appunto, essere stati regolarmente notificati.
Se pur è vero, infatti, che, ai sensi del richiamato articolo 7, il termine di trenta giorni decorre dalla notificazione del verbale di contravvenzione, ciò tuttavia accade soltanto laddove tale notifica risulti, agli atti, validamente eseguita, attenendo – in questo caso – la tempestiva notificazione al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria;
ove, invece, il destinatario dell'ordinanza-ingiunzione o della cartella di pagamento deduca di non aver mai ricevuto la notificazione del verbale, di talché esso risulti il primo atto con il quale egli abbia avuto conoscenza legale della pretesa, l'azione è esperibile, in funzione recuperatoria, entro un termine di decadenza di durata pari a quello del quale si sarebbe potuto avvalere ove, ricevendo la notificazione, avesse inteso contestare la conformità a diritto dell'irrogazione della sanzione.
pagina 3 di 7 Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, in parola, dichiara: “L'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità
o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nella forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella” (Cass. sez. un. 22 settembre 2017 n. 22080).
Si tratta, peraltro, del medesimo principio digià espresso, in diversa controversia, da questo stesso giudicante con sentenza n. 3857/2022, richiamata dalla parte odierna appellata a sostegno delle proprie difese, nella quale, per il vero, si è unicamente inteso ribadire la regolare generale, secondo cui, ove venga in rilievo la ritualità delle notifiche dei verbali presupposti, il rimedio è quello di cui all'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, mentre l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è esperibile esclusivamente per vizi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
Nel caso di specie, le doglianze proposte ed i vizi di notificazione contestati dall'opponente postulano che l'ingiunzione di pagamento è risultata essere il primo atto con il quale si è avuta legale conoscenza della pretesa, di talchè è dalla data della relativa notifica che deve assumersi l'ammissibilità/inammissibilità della domanda: essa è stata notificata a in data 27 giugno 2022 e l'opposizione è stata proposta con ricorso depositato Parte_1 il 20 luglio 2022, quindi nel pieno rispetto del termine perentorio di legge.
Venendo al merito dell'interposto gravame, il thema decidendum è innanzitutto costituito dal motivo d'appello attinente alla regolarità delle notificazioni dei verbali indi sottesi.
È, infatti, dalla validità o meno di tali processi notificatori che dipende la legittimità del titolo sanzionatorio azionato con l'ingiunzione opposta.
Orbene, dalla documentazione in atti emerge che i verbali sono stati notificati tramite servizio postale, con esito dichiarato di compiuta giacenza, per cui, in effetti, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge n. 890/1982, la notifica si considera eseguita dopo che siano trascorsi Parte almeno 10 giorni dalla data di spedizione della , ovvero, se anteriore, al momento del ritiro del piego presso l'ufficio postale.
pagina 4 di 7 Al riguardo, l'amministrazione comunale, al fine di provare il perfezionamento della notifica, ha depositato gli avvisi di ricevimento dei plichi contenenti i verbali, dai quali risulta:
- il deposito presso l'ufficio postale;
- il mancato ritiro da parte della destinataria;
- l'annotazione della spedizione della comunicazione di avvenuto deposito, con l'indicazione del numero della raccomandata informativa.
Non v'è traccia, però, dell'avviso di ricevimento della suddetta raccomandata (c.d. CAD), la cui esibizione è, per il vero, indispensabile per accertare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato, pertanto, tutelato il diritto di difesa.
In ordine alla necessità che l'amministrazione fornisca la prova, altresì, della ricezione della CAD, la Suprema Corte, testualmente, afferma: “In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza
o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante – in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.), dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 – esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa” (Cass., sez. un. 15 aprile
2021 n. 10012; negli stessi termini, Cass. 2024 n. 9125).
Resta, ad attestare l'irregolarità del procedimento notificatorio, pur la doglianza per cui le notificazioni sono state eseguite ad un indirizzo diverso da quello effettivo: a rilevare, al riguardo, è il certificato di residenza storico prodotto in atti, dal quale si evince che la stessa, in effetti, aveva trasferito la propria residenza da Misterbianco – presumibilmente da Corso
Indipendenza – a Catania, in via Federico Ciccaglione n 15, a far data dal 27 giugno 2018.
Nessun dubbio, pertanto, che le notifiche dei verbali de quo, siccome risalenti al mese luglio del 2018, risultano essere state indirizzate ad un luogo, ormai, non più corrispondente a quello iscritto: circostanza, quest'ultima, che, pur nel valore presuntivo delle risultanze anagrafiche, conferma, comunque, la non ritualità delle notificazioni in concreto eseguite.
pagina 5 di 7 Dalla statuita fondatezza del primo motivo d'appello consegue l'accoglimento della seconda ragione di censura: la nullità delle notificazioni equivale a mancata notifica e, quindi, comporta, con il decorso del termine di novanta giorni di cui all'art. 201 CdS, la decadenza del dal potere sanzionatorio. Controparte_5
Assorbiti che debbano intendersi gli ulteriori motivi di gravame, in quanto attinenti a vizi propri dell'ingiunzione opposta, indi priva del titolo sanzionatorio ad essa presupposto, non resta che dichiarare, in riforma della decisione impugnata, l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento n. 202103821391511306604414, notificata il 27 giugno 2022.
Le spese processuali vanno regolate secondo il principio della soccombenza.
Essendo l'intervenuta decadenza della potestà sanzionatoria ascrivibile al CP_5
, è esso ente che va condannato alla refusione, in favore di delle spese
[...] Parte_1 di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio: esse sono liquidate a misura del DM 147/2022 secondo i seguenti parametri: primo grado - valore della causa sino ad € 1.100,00 - compensi medi – fasi studio, introduttiva, trattazione, decisione / secondo grado: valore della causa sino ad € 1.100,00 – compensi medi – fasi studio, introduttiva, decisione).
Sussistono, invece, giusti motivi per compensare integralmente le spese nei rapporti tra l'appellante e , avuto riguardo al ruolo meramente esecutivo rivestito da CP_1 quest'ultima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1379/2023, così statuisce, in riforma della sentenza n. 3486/2022 R.G. resa dal Giudice di Pace di Catania in data 28 dicembre 2022: accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione di pagamento opposta;
condanna il al pagamento delle spese processuali, a favore di Controparte_5
che si liquidano in euro 346,00, per il primo grado, e in euro 462,00, per il Parte_1 secondo grado, oltre CU e spese di notifica, spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra l'appellante e . CP_1
Così deciso in Catania, il 12 settembre 2025
pagina 6 di 7 Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7