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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 01/04/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4186/2024 promossa da:
(C.F. e P. IVA ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNA D'ANGELO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 suo legale rappresentante, con il patrocinio dell'avv. MARCO BIANCHI
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
- sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto sono necessari approfondimenti istruttori;
- revocare il decreto ingiuntivo n. R.G. 1431/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data
27 settembre 2024 e notificato in pari data.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE
Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1431/2024, del Tribunale di Busto
Arsizio, emesso e pubblicato il 27.09.2024, nell'ambito della procedura R.G. 3441/2024.
pagina 1 di 4 NEL MERITO
Respingere l'opposizione ex adverso proposta e le domande formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1431/2024, del Tribunale di
Busto Arsizio, emesso e pubblicato il 27.09.2024, nell'ambito della procedura R.G. 3441/2024.
IN VIA SUBORDINATA: condannare la al pagamento nei Parte_1
confronti di della somma di euro 74.356,12=, oltre interessi ex D.lvo 231/02 Controparte_1
dal dovuto sino al pieno soddisfo.
IN OGNI CASO
- condannare l'opponente a risarcire alla i danni per lite temeraria ex Controparte_1 art. 96 c.p.c., nella somma che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa.
- con vittoria di spese e compenso professionale tanto della presente causa quanto del procedimento monitorio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si formula ampia riserva d'integrare le odierne produzioni documentali e di indicare nuovi mezzi di prova nei termini di legge”.
Motivi della decisione
La società opposta ha chiesto e ottenuto, nei confronti dell'odierna opponente, l'emissione di decreto ingiuntivo (n. 1431/2024 del 27.09.2024), avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo per la fornitura di lavoro interinale, per un ammontare pari ad euro 74.356,12, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
La debitrice ingiunta propone opposizione eccependo l'inidoneità della documentazione prodotta in giudizio da controparte a dimostrare la regolare esecuzione delle prestazioni fornite, nonché la corretta applicazione dei prezzi contrattualmente pattuiti.
L'opponente si duole altresì della nullità delle fatture azionate in sede monitoria per difetto dei requisiti minimi ed indispensabili ai fini della validità previsti dall'art. 21 del D.lgs. n. 276/2003.
Si costituisce in giudizio parte opposta, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto per cui è causa ed il rigetto dell'opposizione.
In particolare, la convenuta deduce che il contratto di somministrazione di lavoro a termine integra una fattispecie trilaterale tra prestatore, impresa fornitrice di lavoro interinale ed impresa utilizzatrice dello stesso;
per l'effetto, il rapporto si sviluppa in forza di due distinte pattuizioni, ovvero il contratto di lavoro temporaneo che si instaura direttamente tra il lavoratore e l'impresa fornitrice di prestazioni a soggetti terzi ed il contratto di somministrazione consistente in un vero e proprio accordo commerciale posto in essere tra l'impresa somministrante e l'impresa utilizzatrice.
pagina 2 di 4 Il corrispettivo portato dalla pretesa creditoria, pertanto, è fatturato sulla base di questo secondo rapporto.
La causa, istruita mediante produzioni documentali delle parti, è stata assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
***
L'opposizione proposta è infondata e va respinta.
Giova anzitutto rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione le consuete regole in tema di ripartizione dell'onere della prova, donde il creditore opposto, formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, ha l'onere di provare l'esistenza e l'entità del proprio credito, senza potersi avvalere delle agevolazioni probatorie previste dal rito speciale monitorio (Cass. civ., sez. I,
06.06.2018, n. 14640); diversamente, all'opponente spetta di fornire dimostrazione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi delle altrui pretese.
È altresì consolidato principio nomofilattico che le fatture, ove la parte asseritamente debitrice muova in sede di opposizione contestazioni in ordine all'an e/o al quantum debeatur, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato.
Tanto premesso, nel presente giudizio risulta circostanza provata e incontestata la sussistenza di un rapporto di natura commerciale tra imprese relativo alla somministrazione di un servizio di somministrazione di lavoratori subordinati per esigenze interinali, da cui origina il credito di euro
74.356,12 azionato da parte opposta in qualità di somministrante nei confronti dell'opponente nella propria veste di utilizzatrice dei prestatori somministrati, come si evince dai contratti allegati nella fase monitoria, unitamente alle fatture e agli estratti ex art. 634 c.p.c., documentazione idonea ad integrare prova scritta del credito e a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo.
Parte opposta ha inoltre prodotto i fogli presenza di ciascuno dei lavoratori interessati dalla presente vertenza, ciò che vale a confermare quanto riportato nelle fatture azionate nonché ad attestare l'effettività della prestazione resa a favore dell'opponente (doc. 3 fascicolo opposta), del resto mai messa in discussione dall'opponente.
La regolarità della posizione contributiva della convenuta nei confronti degli enti previdenziali è altresì comprovata (doc. 4 fascicolo opposta).
Priva di pregio è pure la doglianza dell'opponente in ordine ai vizi formali della documentazione allegata dall'opposta, risultando che gli estremi dell'autorizzazione ministeriale relativa all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro interinale sono riportati sia sul contratto che sulle fatture azionate, non senza rilevarsi che l'omissione di tale riferimento non è sanzionata dalla nullità del contratto, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 81/2015.
pagina 3 di 4 Del tutto irrilevante, infine, deve ritenersi la pretesa “nullità” delle fatture, attenendo tali documenti al solo rapporto tra Amministrazione finanziaria e soggetto obbligato all'emissione senza alcuna interferenza sostanziale con il rapporto giuridico sotteso all'operazione imponibile.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione va dunque rigettata.
Il regime delle spese processuali, liquidate in dispositivo in conformità con il D.M. n. 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., considerata la palese infondatezza dell'opposizione e la mancanza di contestazioni sulle prestazioni di somministrazione ricevute. Il carattere defatigatorio dell'opposizione appare poi evidente dal lunghissimo termine a comparire concesso in citazione (oltre un anno) e dal mancato deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. che meglio precisassero, replicando alle difese della convenuta, le ragioni spese.
Si stima congrua una condanna al pagamento di somma pari all'entità dei compensi liquidati, oltre al versamento dovuto alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 7.052,00 ex art. 96, 3° comma, c.p.c.;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di €
1.000,00, ex art. 96, 4° comma, c.p.c..
Busto Arsizio, 1.4.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4186/2024 promossa da:
(C.F. e P. IVA ), in persona del suo legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNA D'ANGELO
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 suo legale rappresentante, con il patrocinio dell'avv. MARCO BIANCHI
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
- sospendere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto sono necessari approfondimenti istruttori;
- revocare il decreto ingiuntivo n. R.G. 1431/2024 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data
27 settembre 2024 e notificato in pari data.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis
IN VIA PRELIMINARE
Concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 1431/2024, del Tribunale di Busto
Arsizio, emesso e pubblicato il 27.09.2024, nell'ambito della procedura R.G. 3441/2024.
pagina 1 di 4 NEL MERITO
Respingere l'opposizione ex adverso proposta e le domande formulate, perché infondate in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1431/2024, del Tribunale di
Busto Arsizio, emesso e pubblicato il 27.09.2024, nell'ambito della procedura R.G. 3441/2024.
IN VIA SUBORDINATA: condannare la al pagamento nei Parte_1
confronti di della somma di euro 74.356,12=, oltre interessi ex D.lvo 231/02 Controparte_1
dal dovuto sino al pieno soddisfo.
IN OGNI CASO
- condannare l'opponente a risarcire alla i danni per lite temeraria ex Controparte_1 art. 96 c.p.c., nella somma che verrà determinata in corso di causa, anche in via equitativa.
- con vittoria di spese e compenso professionale tanto della presente causa quanto del procedimento monitorio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si formula ampia riserva d'integrare le odierne produzioni documentali e di indicare nuovi mezzi di prova nei termini di legge”.
Motivi della decisione
La società opposta ha chiesto e ottenuto, nei confronti dell'odierna opponente, l'emissione di decreto ingiuntivo (n. 1431/2024 del 27.09.2024), avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo per la fornitura di lavoro interinale, per un ammontare pari ad euro 74.356,12, oltre interessi e spese della procedura monitoria.
La debitrice ingiunta propone opposizione eccependo l'inidoneità della documentazione prodotta in giudizio da controparte a dimostrare la regolare esecuzione delle prestazioni fornite, nonché la corretta applicazione dei prezzi contrattualmente pattuiti.
L'opponente si duole altresì della nullità delle fatture azionate in sede monitoria per difetto dei requisiti minimi ed indispensabili ai fini della validità previsti dall'art. 21 del D.lgs. n. 276/2003.
Si costituisce in giudizio parte opposta, chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del decreto per cui è causa ed il rigetto dell'opposizione.
In particolare, la convenuta deduce che il contratto di somministrazione di lavoro a termine integra una fattispecie trilaterale tra prestatore, impresa fornitrice di lavoro interinale ed impresa utilizzatrice dello stesso;
per l'effetto, il rapporto si sviluppa in forza di due distinte pattuizioni, ovvero il contratto di lavoro temporaneo che si instaura direttamente tra il lavoratore e l'impresa fornitrice di prestazioni a soggetti terzi ed il contratto di somministrazione consistente in un vero e proprio accordo commerciale posto in essere tra l'impresa somministrante e l'impresa utilizzatrice.
pagina 2 di 4 Il corrispettivo portato dalla pretesa creditoria, pertanto, è fatturato sulla base di questo secondo rapporto.
La causa, istruita mediante produzioni documentali delle parti, è stata assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte.
***
L'opposizione proposta è infondata e va respinta.
Giova anzitutto rammentare che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trovano applicazione le consuete regole in tema di ripartizione dell'onere della prova, donde il creditore opposto, formalmente convenuto ma sostanzialmente attore, ha l'onere di provare l'esistenza e l'entità del proprio credito, senza potersi avvalere delle agevolazioni probatorie previste dal rito speciale monitorio (Cass. civ., sez. I,
06.06.2018, n. 14640); diversamente, all'opponente spetta di fornire dimostrazione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi delle altrui pretese.
È altresì consolidato principio nomofilattico che le fatture, ove la parte asseritamente debitrice muova in sede di opposizione contestazioni in ordine all'an e/o al quantum debeatur, non integrano di per sé la piena prova del credito in esse indicato.
Tanto premesso, nel presente giudizio risulta circostanza provata e incontestata la sussistenza di un rapporto di natura commerciale tra imprese relativo alla somministrazione di un servizio di somministrazione di lavoratori subordinati per esigenze interinali, da cui origina il credito di euro
74.356,12 azionato da parte opposta in qualità di somministrante nei confronti dell'opponente nella propria veste di utilizzatrice dei prestatori somministrati, come si evince dai contratti allegati nella fase monitoria, unitamente alle fatture e agli estratti ex art. 634 c.p.c., documentazione idonea ad integrare prova scritta del credito e a giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo.
Parte opposta ha inoltre prodotto i fogli presenza di ciascuno dei lavoratori interessati dalla presente vertenza, ciò che vale a confermare quanto riportato nelle fatture azionate nonché ad attestare l'effettività della prestazione resa a favore dell'opponente (doc. 3 fascicolo opposta), del resto mai messa in discussione dall'opponente.
La regolarità della posizione contributiva della convenuta nei confronti degli enti previdenziali è altresì comprovata (doc. 4 fascicolo opposta).
Priva di pregio è pure la doglianza dell'opponente in ordine ai vizi formali della documentazione allegata dall'opposta, risultando che gli estremi dell'autorizzazione ministeriale relativa all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro interinale sono riportati sia sul contratto che sulle fatture azionate, non senza rilevarsi che l'omissione di tale riferimento non è sanzionata dalla nullità del contratto, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 81/2015.
pagina 3 di 4 Del tutto irrilevante, infine, deve ritenersi la pretesa “nullità” delle fatture, attenendo tali documenti al solo rapporto tra Amministrazione finanziaria e soggetto obbligato all'emissione senza alcuna interferenza sostanziale con il rapporto giuridico sotteso all'operazione imponibile.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, l'opposizione va dunque rigettata.
Il regime delle spese processuali, liquidate in dispositivo in conformità con il D.M. n. 147/2022, segue la soccombenza.
Sussistono i presupposti per la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c., considerata la palese infondatezza dell'opposizione e la mancanza di contestazioni sulle prestazioni di somministrazione ricevute. Il carattere defatigatorio dell'opposizione appare poi evidente dal lunghissimo termine a comparire concesso in citazione (oltre un anno) e dal mancato deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c. che meglio precisassero, replicando alle difese della convenuta, le ragioni spese.
Si stima congrua una condanna al pagamento di somma pari all'entità dei compensi liquidati, oltre al versamento dovuto alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 7.052,00 ex art. 96, 3° comma, c.p.c.;
- condanna l'opponente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di €
1.000,00, ex art. 96, 4° comma, c.p.c..
Busto Arsizio, 1.4.2025
Il Giudice
Dott. Nicola Cosentino
pagina 4 di 4