Accoglimento
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 9180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9180 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09180/2025REG.PROV.COLL.
N. 09281/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9281 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025, il consigliere ES DA e uditi per le parti gli avvocati Angelo Fiore Tartaglia e l’avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda, formulata nei confronti del Ministero della difesa dalla vedova di un ufficiale dell’Esercito italiano deceduto in conseguenza di una patologia tumorale riconosciuta dipendente da causa di servizio, di risarcimento dei danni non patrimoniali (biologici, morali ed esistenziali) subiti iure hereditatis .
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) il tenente colonnello dell’esercito italiano -OMISSIS- dal 22 marzo al 1° novembre del 2001 prestò servizio in missioni internazionali di pace nei territori dell’ex Jugoslavia e specificamente in Bosnia – Herzegovina, dopo essere stato sottoposto a un’intensa profilassi vaccinale;
b) egli alloggiò presso la caserma “-OMISSIS-” di Sarajevo, sita in territori bombardati con munizionamenti all’uranio impoverito;
c) il militare effettuò, in ragione del proprio incarico di “ Capo Sezione Infrastrutture ” e di “ Ufficiale Addetto alla Cellula Infrastrutture ”, continui spostamenti su tutto il territorio balcanico, spostandosi in special modo su siti oggetto di pesanti bombardamenti con munizionamenti all’uranio impoverito; d) per tutto il periodo di servizio l’ufficiale si nutrì con cibo e acqua del posto, che usò anche per l’igiene personale;
e) egli operò privo di qualsivoglia dispositivo specifico di protezione individuale (ad esempio, guanti, mascherine e tute protettive) in siti altamente inquinati da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione ed ossidazione dei metalli pesanti causate dall’impatto e dall’esplosione delle munizioni impiegate nei bombardamenti, tra cui quelle all’uranio impoverito;
f) in data 7 marzo 2008 all’ufficiale venne diagnosticato un “ -OMISSIS- ”;
g) in data 14 agosto 2008 l’ufficiale presentò all’amministrazione di appartenenza un’istanza diretta a ottenere il riconoscimento della suddetta quale dipendente da causa di servizio;
h) in data 11.08.2010 egli presentò all’amministrazione di appartenenza un’istanza volta alla concessione dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243 per le vittime del dovere e i soggetti ad esse equiparati;
i) il 6 novembre 2010 il tenente colonnello -OMISSIS- perì a causa della patologia tumorale;
l) in data 6 giugno 2011 un’analisi bioptica di tessuto interessato dal glioblastoma, effettuata con microscopio a elettronico a scansione e microanalisi a raggi X, rilevò la presenza di polveri micro-dimensionate e nano-dimensionate, di tipo metallo e ceramico;
m) con parere n. 42731/2011 reso all’adunanza n. 275/2013 del 14 giugno 2013, il comitato di verifica per le cause di servizio, reputò l’infermità che aveva colpito l’ufficiale quale non dipendente da causa di servizio;
n) con decreto n. 196 del 3 settembre 2014 l’amministrazione della difesa respinse l’istanza relativa alla concessione dei relativi benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 243/2006;
o) con sentenza n. 318 del 2 novembre 2017 la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Lazio, decidendo su ricorso proposto da -OMISSIS- vedova del tenente colonello -OMISSIS-, stabilì che « l’insorgenza della patologia tumorale, per la quale il predetto -OMISSIS-è poi deceduto, può pertanto ritenersi dipendente da causa di servizio » e riconobbe in favore della ricorrente « la pensione privilegiata indiretta di 1° cat. della tab. A decorrere dall’1/12/2010, oltre interessi e rivalutazione »;
p) in data 24 aprile 2019 -OMISSIS- presentò all’amministrazione della difesa un’istanza finalizzata al riesame del su citato decreto n. 196/2014, alla luce della sentenza della Corte dei conti;
q) con parere n. 43038/2019 reso all’adunanza n. 1974 del 30 luglio 2019, il comitato di verifica per le cause di servizio reputò che « che l’infermità GLIOBLASTOMA TEMPORALE SN, TR EN PROFONDA, SHOCK IPOVOLEMICO IN MELENA, DECEDUTO IL 06/11/2010, già riconosciuta dipendente da causa di servizio con sentenza della Corte dei Conti per la regione Lazio n. 318/2017, PUO’ altresì ritenersi riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, previste dall’art. 1, comma 1, lettera C, del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 e risultanti dagli atti, le quali hanno esposto il dipendente a circostanze straordinarie e fatti di servizio caratterizzati da maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, ponendosi quali causa ovvero quantomeno concausa efficiente e determinante della patologia suddetta »;
r) con decreto n. 15 del 20 gennaio 2020 (notificato a -OMISSIS- con atto prot. M_D GPREV REG2020 0017425 del 18 febbraio 2020) il Ministero della difesa riconobbe al tenente colonnello -OMISSIS-lo status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e attribuì alla vedova -OMISSIS- iure proprio i connessi benefici;
s) nelle more dei suddetti procedimenti amministrativi, -OMISSIS- tramite diffide del 3/16 marzo 2011 e del 10/24 ottobre 2014, chiese al Ministero della difesa odierna il risarcimento dei danni tutti, esistenziali, morali, biologici, patrimoniali, familiari da ella subiti nella misura complessiva di euro 5.000.000.
3. -OMISSIS- ha proposto il ricorso n. 223 del 2022 dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, con cui, alla luce di cinque motivi (compendiati in: « La condotta colposa del datore di lavoro », « Il nesso eziologico », « La responsabilità ex artt. 32 Cost., 2087 e 1218 c.c. », « La responsabilità ex art. 2087 anche in relazione all’art. 2050 cod. civ. » e « Il risarcimento richiesto »), ha chiesto di « accertare il diritto della ricorrente al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti (biologici, morali ed esistenziali) a causa della patologia neoplastica contratta dal Ten. Col. dell’Esercito Italiano -OMISSIS-a causa del servizio prestato dal 22 marzo al 1° novembre del 2001 in Missioni Internazionali di Pace nei territori dell’ex Jugoslavia, in particolare, nei territori della Bosnia – Herzegovina in relazione all’Operazione “Joint Forge” - “Glioblastoma temporale sx. Trombosi venosa profonda Shock ipovolemico in melena” - e che lo ha condotto al prematuro decesso in data 06.11.2010, per l’importo complessivo di Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), o per il maggiore o minore importo che sarà ritenuto di Giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell’insorgenza della malattia sino all’effettivo soddisfo, con conseguente condanna a carico dell’Amministrazione resistente alla corresponsione in favore della ricorrente delle somme predette con interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di insorgenza della patologia fino a quella dell’effettivo soddisfo ».
4. Il Ministero della difesa si è costituito nel giudizio di primo grado, eccependo l’infondatezza del ricorso.
5. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS- il T.a.r. per l’Umbria ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha condannato, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., il Ministero della difesa a corrispondere alla ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali, un importo da determinarsi in base ai criteri indicati nella pronuncia giurisdizionale; ha condannato, altresì, l’amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre agli accessori di legge.
5.1. In particolare, il collegio di primo grado ha reputato sussistente e risarcibile il « danno da lesione all’integrità psico-fisica e il danno morale maturati nel patrimonio del de cuius nel periodo intercorrente tra la diagnosi della patologia, avvenuta a fine febbraio 2008 ed il decesso, occorso in data 6 novembre 2010, danni conseguentemente azionabili iure hereditatis dalla coniuge. In tale arco temporale, infatti, in considerazione del fatto che al militare è stato diagnosticato un aggressivo tumore cerebrale al quarto stadio, con sostanziale prognosi infausta- tanto è vero che in occasione della recidiva, due anni dopo l’asportazione chirurgica del primo tumore, non è stato ritenuto utile un nuovo intervento – costui ha senz’altro subito una rilevante diminuzione dell’integrità fisico- psichica, dunque il danno biologico può quantificarsi in percentuale pari al 100%. Quanto al danno morale soggettivo invece, attesa la difficoltà di provare un patimento dell’animo (cd. pretium doloris ) la prevalente giurisprudenza della Cassazione ne ammette la prova anche per presunzioni, in riferimento alla natura e alla gravità del danno biologico. In questo caso non può negarsi, sulla base delle massime di comune esperienza, che la diagnosi di una malattia così grave e con remote possibilità di guarigione abbia cagionato al de cuius un serio danno morale, anche in considerazione dell’età relativamente giovane in cui si trovava. Al fine della relativa liquidazione, deve farsi riferimento al noto sistema tabellare che quantifica il danno biologico dinamico (incrementato del danno morale soggettivo) secondo età della vittima e percentuale di menomazione: come richiesto dal ricorrente ed in considerazione del fatto che nulla ha eccepito in proposito la resistente Amministrazione, si applicano le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano nella più recente versione del 2021. Gli importi ivi indicati rappresentano dichiaratamente valori medi, modulabili in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto. Se quindi la liquidazione del danno biologico deve essere massima (100%), per la componente danno morale la liquidazione potrà attestarsi sui valori medi indicati nelle Tabelle per percentuale di invalidità, senza farsi luogo ad ulteriori aumenti, in assenza di specifica prova sul punto. Parimenti non essendo state allegate, nel biennio di malattia, condizioni di vita del militare oltremodo penose (ulteriori, cioè, rispetto all’ordinaria drammaticità del decorso mortale di una patologia tumorale, già ricompresa nei valori tabellari) non sembra sussistano i presupposti per l’aumento del 25% rispetto a detti importi medi. (…) Partendo dai valori monetari ivi indicati il Ministero della difesa è onerato ai sensi dell’art. 34 comma 4 cod. proc. amm. di formulare alla ricorrente una proposta di pagamento sulla base dei criteri specificati nella presente sede entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento. In caso di disaccordo le parti potranno rivolgersi al presente Tribunale con ricorso per ottemperanza. Da tale somma, in ossequio al generale principio della compensatio lucri cum damno , riconosciuto sia dalla Corte di cassazione (Sez. VI, ord. 16 gennaio 2019, n. 1002; Sez. III, 30 novembre 2018, n. 31007), sia dal Consiglio di Stato (Ad. Plen., 23 febbraio 2018, n. 1), debbono essere detratte tutte le somme sinora percepite dalla ricorrente in relazione ai fatti di causa (a titolo meramente esemplificativo pensione privilegiata indiretta, equo indennizzo, emolumenti collegati al riconoscimento di soggetto equiparato alle vittime del dovere ed ogni altra indennità) rivalutate all’attualità. La parte ricorrente è onerata di consegnare la documentazione inerente tali emolumenti all’Amministrazione entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, perché quest’ultima possa formulare in tempo la propria proposta ».
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 20 novembre 2024 e in data 11 dicembre 2024 – -OMISSIS- ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico composito motivo.
7. Il Ministero della difesa si è costituito in giudizio in resistenza.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’11 novembre 2025.
9. L’appello è parzialmente fondato e deve essere accolto soltanto in parte alla stregua delle seguenti considerazioni.
10. Tramite l’unico motivo d’impugnazione – esteso da pagina 8 a pagina 11 del gravame – l’appellante ha lamentato « Erroneità ed illogicità dell’impugnata sentenza nr. 355/2024 dell’On.le Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria – Perugia – Sezione Prima (pubblicata in data 15.05.2024 e non notificata) per erronea/infondata applicazione del principio della “ compensatio lucri cum damno ”. Erroneità ed illogicità dell’impugnata sentenza nr. 355/2024 dell’On.le Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria – Perugia – Sezione Prima (pubblicata in data 15.05.2024 e non notificata) per travisamento della situazione di fatto, errore sui presupposti, difetto d’istruttoria ».
10.1. In particolare, l’appellante ha dedotto l’erroneità della gravata sentenza laddove il T.a.r. ha disposto che dalla somma risarcitoria da liquidarsi in favore della ricorrente ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., debbano detrarsi, in forza del meccanismo della compensatio lucri cum damno , « le somme sinora percepite dalla ricorrente in relazione ai fatti di causa (a titolo meramente esemplificativo pensione privilegiata indiretta, equo indennizzo, emolumenti collegati al riconoscimento di soggetto equiparato alle vittime del dovere ed ogni altra indennità) rivalutate all’attualità », poiché, ad avviso dell’interessata e in sintesi, « i benefici economici liquidati all’odierna appellante e derivanti dal riconoscimento del de cuius quale “ Equiparato a Vittima del Dovere ” (Speciale Elargizione, Assegno Vitalizio e Speciale Assegno Vitalizio), si evidenzia come gli stessi abbiano natura strettamente patrimoniale e vadano a sanare e colmare la perdita economica derivante dalla limitazione lavorativa conseguente all’infermità riportata dal soggetto riconosciuto quale “Vittima del Dovere” o “Equiparato” e sono stati riconosciuti e concessi da controparte in relazione al diritto azionato dalla Sig.ra -OMISSIS- iure proprio in qualità di coniuge superstite », mentre « nel caso di specie, in primo grado l’odierna appellante ha richiesto il riconoscimento e la liquidazione del danno non patrimoniale subito dal T.C. -OMISSIS- e alla stessa trasmessi in via ereditaria. Pertanto, il diritto azionato è quello iure hereditatis » e, « con riferimento al trattamento pensionistico di privilegio indiretto riconosciuto e liquidato all’odierna appellante, lo stesso non può costituire in alcun caso oggetto di diffalco con le somme riconosciute a titolo risarcitorio poiché la pensione privilegiata e il risarcimento del danno da fatto illecito rispondono a diverse finalità e hanno una genesi differente ».
11. Siffatta doglianza è in parte fondata, giacché dall’importo risarcitorio non devono essere detratti gli indennizzi erogati dall’amministrazione a titolo di assegno vitalizio e a titolo di speciale assegno vitalizio (previsti rispettivamente dall’art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e dall’art. 5, comma 3, della legge 3 agosto 2004 , n. 206), in quanto tali benefici a carattere indennitario sono diretti a ristorare un pregiudizio patrimoniale derivante dalla perdita della capacità di lavoro e non un pregiudizio di tipo non patrimoniale (riconosciuto dal T.a.r. sotto il profilo di danno biologico dinamico), la cui quantificazione, pertanto, non deve subire scomputi di indennità erogate per risarcire danni di tutt’altra natura (cfr. Cons. Stato, sez. II, 6 novembre 2025, n. 8646). In tal senso, ancorché con riferimento alle somme erogate dall’Inps in favore degli invalidi civili, ma con analisi valevole, per identità di ratio , anche per il su citato assegno vitalizio, è stato specificato che dall’importo liquidato a titolo di risarcimento del danno biologico non deve detrarsi l’indennizzo erogato dall’Inps in favore degli invalidi civili, trattandosi di prestazione volta a ristorare un pregiudizio patrimoniale rappresentato dalla perduta capacità di lavoro e, quindi, di guadagno (cfr. Cass. civ., sez. VI, 11 aprile 2022, n. 11657 e sez. III, 6 marzo 2025, n. 6031).
12. Per il resto la censura è infondata.
12.1. Diversamente da quanto dedotto dall’appellante, infatti, devono essere sottratte dalla somma risarcitoria tutti gli altri importi percepiti dall’interessata in relazione ai fatti di causa, compresi quelli menzionati a titolo esemplificativo dal Tribunale amministrativo regionale (esclusi l’assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio).
12.2. Ai fini della compensazione, invero, vanno considerati i benefici economici riconosciuti una tantum o con cadenza periodica legati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, quale effetto della partecipazione del militare a missioni internazionali.
La compensatio lucri cum damno va effettuata laddove il pregiudizio e l’incremento patrimoniale derivino ambedue, in modo immediato e diretto (e non per occasionalità anche necessaria) dal medesimo fatto illecito generatore, mentre, qualora beneficio tragga origine da un titolo diverso e indipendente dal fatto causativo del danno, esso non deve essere scomputato nella liquidazione del danno (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 8646/2025 cit.).
In sostanza, nell’ambito della compensatio « le conseguenze vantaggiose, come quelle dannose, possono computarsi solo finché rientrino nella serie causale dell’illecito, da determinarsi secondo un criterio adeguato di causalità, sicché il beneficio non è computabile in detrazione con l’applicazione della compensatio allorché trovi altrove la sua fonte e nell’illecito solo un coefficiente causale » (in tal senso, con precisazioni di carattere generale in tema di compensatio lucri cum damno , sebbene espresse in materia assicurativa, Cass. civ., sezioni unite, 22 maggio 2018, numeri 12565 e 12566).
12.3. Delineate tali coordinate ermeneutica, tra le somme citate dal T.a.r., deve essere sottratto l’importo della speciale elargizione in favore dei prossimi congiunti di vittima del dovere, poiché, alla luce della sentenza dell’adunanza plenaria di questo Consiglio n. 1 del 23 febbraio 2018 (secondo cui « la presenza di un’unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario »), nel caso de quo la speciale elargizione è derivata dal medesimo fatto generatore del richiesto risarcimento del danno non patrimoniale (ovverosia la patologia tumorale dipendente da causa di servizio svolto in missioni internazionali su territori contaminati da sostanze oncogene), con conseguente necessità di effettuare la compensazione.
12.4. Per la medesima ragione dalla somma da liquidarsi a titolo risarcitorio deve essere sottratta anche la pensione privilegiata indiretta, riconosciuta all’interessata dalla sentenza dalla della Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, n. 318/2017, in quanto beneficio discendente dalla medesima patologia tumorale derivata da causa di servizio su cui è basata la domanda risarcitoria.
In proposito va sottolineata la eterogeneità del caso di specie rispetto al principio enunciato dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 12564 del 22 maggio 2018 (richiamata dall’appellante), relativo, invero, alla non deducibilità dall’importo risarcitorio della pensione di reversibilità accordata dall’Inps al familiare superstite di soggetto deceduto in un incidente stradale, mentre nella vicenda oggetto del presente giudizio si discute della “ compensatio ” non di un normale assegno pensionistico di anzianità lavorativa, bensì di una pensione privilegiata indiretta (di prima categoria della tabella “A”) erogata in accertata presenza di una patologia (a cui è conseguito il decesso del militare) dipendente da causa di servizio, sulla cui sussistenza è stata fondata anche la pretesa risarcitoria.
13. In conclusione l’appello deve essere accolto soltanto in parte e per il resto respinto e, pertanto, in parziale riforma della gravata sentenza, deve essere disposto che dalla somma determinata a titolo risarcitorio dal T.a.r. non devono essere detratti gli importi riconosciuti dall’amministrazione all’appellante a titolo di assegno vitalizio e di speciale assegno vitalizio; per il resto la sentenza di primo grado va confermata, anche in punto di condanna al pagamento delle spese processuali del relativo grado.
14. In applicazione del principio della soccombenza, al parziale accoglimento dell’appello segue la condanna dell’amministrazione appellata al pagamento, in favore dell’appellante, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 9281 del 2024, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e lo respinge per la restante parte e, in parziale riforma della sentenza impugnata, dispone che dalla somma risarcitoria che il Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.c., dovrà quantificare alla luce dei parametri indicati dal T.a.r. non dovranno essere detratti gli importi riconosciuti dall’amministrazione all’appellante a titolo di assegno vitalizio e di speciale assegno vitalizio; conferma per il resto la sentenza di primo grado.
Condanna il Ministero della difesa al pagamento, in favore di -OMISSIS- delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidare in euro 1.500 (millecinquecento), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui agli articoli 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità della parte privata o di persone comunque citate in sentenza, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare il loro stato di salute.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
FA NA, Presidente
ES DA, Consigliere, Estensore
Antonella Manzione, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES DA | FA NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.