TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/06/2025, n. 7202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7202 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. 11428/2025 all'udienza del 19/06/025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Gianluca Parte_1
Magnani pec: giusta delega a margine del Email_1 ricorso.
RICORRENTE E
Controparte_1
RESISTENTE-contumace
E in persona del legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Avv. MA Francesca Granata pec: t giusta procura notarile Email_2
RESISTENTE
Oggetto : retribuzione professionale docente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/3/25, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale di
Roma, sezione lavoro, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “previa disapplicazione e/o annullamento della normativa nazionale eventualmente contrastante ed anche in diretta applicazione del principio di non discriminazione del lavoro a tempo determinato sancito dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE
1. accertare e dichiarare il diritto del Prof. a Parte_1 percepire l'emolumento contrattuale a carattere fisso e continuativo denominato
Retribuzione Professionale Docenti anche in relazione agli incarichi a tempo determinato conferiti dall'amministrazione scolastica oggi convenuta per supplenze temporanee;
2. per l'effetto accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente a percepire l'emolumento contrattuale a carattere fisso e continuativo denominato Retribuzione
Professionale Docenti in relazione agli incarichi a tempo determinato per supplenze temporanee a lei conferiti da parte dell'amministrazione scolastica oggi convenuta negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022;
3. per l'effetto, condannare il , in Controparte_3 persona del ministro p.t., al pagamento in favore del Prof. Parte_1
, anche a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali subiti (lucro
[...] cessante), della somma complessiva lorda di € 761,06 per i titoli di cui in diritto ed all'allegato conteggio ovvero della diversa somma che risulterà dovuta in corso di causa anche in relazione al combinato disposto degli artt.2099 cod. civ, e 36 Cost. liquidando la somma dovuta alla parte ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa e/o previa CTU contabile, a mente dell'art.432 cod. proc. civ., ed ai titoli di cui in diritto e all'allegato conteggio;
4. ordinare al la regolarizzazione contributiva e Controparte_3 previdenziale della parte ricorrente in seguito al riconoscimento delle differenze di retribuzione riconosciute;
5. in ogni caso con gli interessi legali dalla data di maturazione dei crediti al saldo;
Con vittoria di spese, onorari e diritti, da distrarsi.”
Deduceva di aver avuto negli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 supplenze brevi e di prestare servizio come ultima sede di lavoro per l'a.s.2024/2025 presso Liceo Amaldi di Roma;
che per le supplenze brevi prestate per gli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022 non aveva avuto la retribuzione professionale docenti prevista dall'art 7 e 25 ccnl;
che nel disciplinare detta retribuzione e nel far riferimento alle supplenze su organico vacante e fino al termine delle attività didattiche il ccnl si riferiva a tutti i tipi di supplenze disciplinate dalla L 124/99 e dal DM 131/2007,conformemente a quanto stabilito dalla clausola 4 dell'Accordo che prevedeva , in conformità al principio di non discriminazione , di assicurare a tutti i docenti le stesse condizioni di impiego;
che per le supplenze indicate in ricorso, dal 27 ottobre 2020 al 10 giugno 2022, aveva diritto ad euro 761,06 a titolo di retribuzione professionale docenti. Concludeva come sopra. Nessuno si costituiva per il e veniva dichiarata la contumacia. CP_1
Si costituiva l' eccependo la carenza di legittimazione passiva ma dichiarandosi CP_2 disponibile a dare seguito alla decisione del Giudice.
La causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza. Il ricorso deve essere accolto. Il ricorrente ha agito in giudizio per l'accertamento del proprio diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'articolo 7 del C.C.N.L. del 15/3/2001, quantificata, in relazione alle giornate di effettivo lavoro negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, nell'importo complessivo di € 761.06. La domanda appare fondata e va, pertanto, accolta per le condivisibili ragioni esposte dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 20015 del 27/7/2018 : “2. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi Innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNS del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»,
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/20 17);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generate e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.20 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in terna di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del;
8.9.2011, causa C-177/ 10 RO Persona_1
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato ( oggi 153 n. 5), «non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che “contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del CP_1 secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo CP_1 cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»;
10. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato perché il dispositivo della sentenza, la cui motivazione va parzialmente corretta ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ., è conforme al principio di diritto che di seguito si enuncia: «l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio»” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, n. 20015 del 27/7/2018). Il principio di diritto come sopra enunciato è stato ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 6293/2020, in particolare quando afferma che risulta “conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alla titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensare l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, n. 6293 del 5/3/2020). A tale orientamento, ormai consolidato, si è conformata larga parte della giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale (cfr. Tribunale di Roma sentenza n. 8318 del 15/7/2024 e sentenza n. 1565 dell'8/2/2024) nonché recenti pronunce della Suprema Corte, la quale, dopo avere esplicitato l'intento di “dare continuità ai principi affermati da Cass. n. 20015 del 27 luglio 2018 (seguita dalla conforme Cass. n. 6293 del 5 marzo 2020)” ha respinto il ricorso dell'amministrazione, ribadendo il principio secondo cui “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la
“Retribuzione Professionale Docenti” a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio;
i rilievi dell'Amministrazione ricorrente non offrono elementi per una rimeditazione dell'orientamento qui condiviso” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, n. 12309 del 7/5/2024). Il ricorrente ha documentato di essere stato incaricato con reiterati contratti di supplenza breve negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, e nello specifico:
• a.s. 2020/2021:
dal 27.10.2020 al 30.10.2020 e dal 31.10.2020 al 16.11.2020 per tot. 21 giorni su spezzone cattedra di 12 ore settimanali, presso l'Istituto Superiore De Amicis – Cattaneo di Roma (cod. mecc. RMIS119002); dal 17.11.2020 al 23.11.2020 per tot. 7 giorni su spezzone cattedra di 15 ore settimanali complessive di cui n. 10 ore presso il Liceo Classico Immanuel Kant di Roma (RMPC31000G) e n. 5 ore settimanali presso l'Istituto Gioberti di Roma (cod. mecc. RMRH07000D);
dal 20.01.2021 al 31.01.2021 per tot. 12 giorni su cattedra intera (18 ore settimanali), presso il Liceo scientifico Avogadro di Roma (cod. mecc. RMPS030009);
dal 04.02.2021 al 04.02.2021 per tot. 1 giorni su cattedra intera (18 ore settimanali), presso l'ITIS Galilei di Roma (cod. mecc. RMTF090003);
• a.s. 2021/2022: dal 12.10.2021 al 16.10.2021, dal 17.10.2021 al 29.10.2021, dal 30.10.2021 al
13.11.2021 e dal 14.11.2021 al 22.12.2021 per tot. 72 giorni su cattedra intera (18 ore settimanali), presso il Liceo classico TE Mamiani di Roma (cod. mecc. RMPC23000X); dal 22.02.2022 al 08.03.2022 e dal 09.03.2022 al 10.03.2022 per tot. 17 giorni su spezzone cattedra di 9 ore settimanali presso l'Istituto comprensivo MA Capozzi di Roma (cod. mecc. ); C.F._1
dal 06.05.2022 all'08.06.2022 per tot. 34 giorni su spezzone cattedra di 9 ore settimanali, presso l'Istituto Superiore De Amicis – Cattaneo di Roma (cod. mecc. RMIS119002);
dal 10.06.2022 al 10.06.2022 per tot. 1 giorni su spezzone cattedra di 9 ore settimanali, presso l'Istituto Superiore De Amicis – Cattaneo di Roma (cod. mecc. RMIS119002)
Si deve, pertanto, dichiarare la sussistenza del diritto del ricorrente a percepire la retribuzione professionale e condannare parte resistente al pagamento di euro 761,06 per i periodi di lavoro svolti negli as 2020/2021 ,2021/2022, secondo i calcoli in atti della cui correttezza non vi è motivo per dubitare ,oltre interessi, ordina al di CP_1 regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente in relazione a tale maggior importo percepito Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza tenuto conto della serialità della questione . Si compensano le spese con l' terzo chiamato quale litisconsorte CP_2
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanze disattese : dichiara la sussistenza del diritto del ricorrente a percepire la retribuzione professionale e condanna parte resistente al pagamento di euro 1332,09 per i periodi di lavoro svolti negli as 2019/2020 e 2020/2021 , oltre interessi e rivalutazione nei limiti del divieto di cumulo;
ordina al di regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente in relazione CP_1
a tale maggior importo percepito condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 721,00 oltre CP_1 iva, cpa e spese generali da attribuire al procuratore antistatario compensa le spese con l' CP_2
Roma 19/06/25 Il giudice Provvedimento redatto con l'ausilio dell'addetto UPP, dott.ssa MAcarla Marini Misterioso