TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/10/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. N. 27/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27/2022 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/05/1987 e residente a [...], elettivamente domiciliata in AVOLA,
VIA MAZZINI N. 98, presso lo studio dell'avv. RINAURO LAURETTA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attrice
Contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
17/06/1983 a OL in via Fiume n. 16;
-convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 23.10.23); posta in decisione all'esito dell'udienza del 19/06/2025, sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
Con ricorso, depositato in data 03/01/2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito CP_1
, sposato a OL il 29/08/2009 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile
[...] del Comune di OL anno 2009, n. 61, Parte II, Serie A), dalla cui unione è nata la figlia in data 19.6.2013. A fondamento della domanda di addebito la ricorrente deduceva Per_1 che il marito aveva assunto nel tempo atteggiamenti aggressivi ed assillanti nei suoi confronti, per poi abbandonare nel mese di ottobre 2020 il tetto coniugale, disinteressandosi da quel momento delle esigenze di moglie e figlia. Chiedeva, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno, nonché di porre a carico del marito l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 200,00 e di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di € 300,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie della stessa, disponendo, laddove necessario, la corresponsione diretta da parte del datore di lavoro. Chiedeva, inoltre, di stabilire il versamento dell'EG IC ed
Universale per i figli nella misura totale in favore della ricorrente e di condannare il sig.
a versare la somma di euro 4.200,00 a titolo di risarcimento danni per moglie e CP_1 figlia per mancato versamento degli alimenti dal mese di ottobre 2020.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo al resistente, all'udienza del 28.3.2022 innanzi al Presidente compariva la sola ricorrente, mentre il resistente non si costituiva né compariva personalmente. Il Presidente, quindi, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza, autorizzando i coniugi a vivere separatamente, affidando la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ordinanza, ed infine ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di € 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese Per_1
pagina 2 di 10 straordinarie necessarie per la stessa, con ordine di pagamento diretto a carico del datore di lavoro del resistente inadempiente;
infine, stabiliva il versamento esclusivo in favore della ricorrente dell'EG IC ed Universale per la figlia. Nominava, quindi, il Giudice
Istruttore e fissava l'udienza del 6.10.2022 per la comparizione delle parti e trattazione della causa.
All'udienza innanzi al Giudice Istruttore, constatata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza in data 27.4.2022 al convenuto non comparso, ne veniva dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, la causa veniva istruita con l'escussione della teste e Testimone_1 all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava all'udienza dell'11.6.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza, quindi, il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sulla domanda di condanna al risarcimento danni.
Deve, in primo luogo, dichiararsi inammissibile la domanda con cui
[...]
ha chiesto la condanna del resistente al risarcimento dei danni subiti in Parte_1 conseguenza dell'inosservanza del dovere mantenimento della figlia minore ad opera del marito. Si evidenzia, infatti, che è orientamento consolidato della Suprema Corte e di questo Tribunale quello per cui l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32,
34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis,
pagina 3 di 10 Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I
29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
La domanda di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è venuta meno da tempo, attese le allegazioni della ricorrente che ha riferito di non coabitare con il marito sin dal mese di ottobre 2020, come emerso in modo inequivocabile sin dagli atti introduttivi del presente giudizio. Non appare, quindi, possibile una loro riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La domanda di addebito della separazione al marito
pone a fondamento della domanda di addebito la violazione del Parte_1 dovere di coabitazione, avendo il marito abbandonato il tetto coniugale dal mese di ottobre
2020, e del dovere di assistenza morale e collaborazione da parte del coniuge, essendosi del tutto disinteressato dei bisogni di moglie e figlia e non avendo contribuito al mantenimento di quest'ultima dal momento dell'abbandono della casa coniugale. Al riguardo, ha allegato, altresì, che il marito ha indebitamente trattenuto gli Assegni Familiari percepiti dall'INPS anche per conto di moglie e figlia minore.
Così ricostruite le prospettazioni di parte attrice, sono necessarie ad avviso del Collegio alcune premesse in diritto.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa dal Collegio,
l'abbandono del tetto coniugale, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta alla impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza pagina 4 di 10 di tale fatto (cfr., fra tante, Cass. 11793/2021, 12241/2020,
1451/2018, 2539/2014, 1696/2014, 27923/2013 e 10719/2013).
Nel caso di specie, è dimostrato che ha abbandonato la casa coniugale Controparte_1 nell'ottobre 2020, quando dopo un litigio e senza alcuna specifica giustificazione, ha preso le sue cose ed è tornato a vivere dalla famiglia di origine. Tali circostanze riferite dalla ricorrente sono state infatti riscontrate: dalle dichiarazioni testimoniali di , Testimone_1 madre di parte attrice, la quale, all'udienza del 16.3.2023, ha riferito: “si è vero, l'ha abbandonata nel 2020, io vivevo nel piano di sotto dell'appartamento dove vivevano i coniugi e ho visto che lui ha preso la borsa con i vestiti e se l'è portati via e se ne è andato.
Non è più rientrato”; dalla corrispondenza (datata 6.10.2020) tra i difensori delle parti, versata in atti dalla ricorrente, ove si contesta al l'abbandono ingiustificato del tetto CP_1 coniugale;
nonché dalla mancata presentazione del regolarmente citato, all'udienza CP_1 del 16.05.2023 per rendere l'interrogatorio formale, cosicchè ai sensi dell'art. 232 c.p.c. possono ritenersi ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio circa l'abbandono del tetto coniugale e il totale disinteressamento ai bisogni morali e materiali della figlia.
Ne discende che l'allontanamento ingiustificato dalla casa familiare e la violazione dei doveri di solidarietà e collaborazione familiare abbiano determinato la definitiva disgregazione del vincolo coniugale.
Ciò posto, se dunque la ricorrente ha assolto l'onere probatorio a cui era chiamata in ordine alla violazione di doveri coniugali da parte del marito, quest'ultimo non comparendo né costituendosi non ha fornito elementi diversi e contrari per dimostrare invece che l'allontanamento sia stato conseguenza e non causa di una pregressa crisi familiare. Invero il resistente, rimanendo contumace non ha dato prova che il suo allontanamento è stato determinato, come si legge, invece, nella risposta alla pec inviata dal difensore del ricorrente, dalla asserita condotta adulterina della moglie.
Alla luce delle superiori considerazioni, quindi, deve accogliersi la domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito per abbandono del tetto coniugale e conseguente violazione dei doveri familiari.
pagina 5 di 10 La responsabilità genitoriale
Ritiene il Tribunale che possano essere confermate le statuizioni dell'ordinanza presidenziale in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_1 genitori e al suo collocamento presso la madre, con la quale la figlia ha sempre convissuto, non essendo emerse dall'istruttoria ragioni per discostarsi dal regime ordinario secondo la prioritaria indicazione data dal legislatore.
Deve essere confermata, poi, la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario prevista nell'ordinanza presidenziale e, quindi, per due pomeriggi a settimana fino ad ora di cena e a settimane alterne dalle ore 11:00 della domenica sino alla sera dopo cena, trattandosi di regolamentazione già efficacemente attuata dalle parti e idonea a garantire il diritto della minore ad un'effettiva bigenitorialità, tenuto conto dell'età della figlia.
La casa coniugale
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale, sita in OL, Via Fiume n. 16, alla signora , in quanto genitore convivente con la figlia minorenne Pt_1 Per_1
Il contributo al mantenimento della figlia e della moglie
Quanto al mantenimento della moglie, il Tribunale ritiene che la stessa possa trovare accoglimento sussistendo i presupposti di cui all'art. 156 c.c., seppur con le specificazioni di seguito riportate in ordine al quantum dell'assegno.
Dalle allegazioni di parte risulta che la signora non lavora essendo affetta da Pt_1 una patologia invalidante (nella specie, talassemia intermedia trasfusione dipendente, come da certificazione medica in atti) che non le consente di reperire “qualsiasi attività lavorativa” ed è priva di specifiche competenze professionali;
dispone unicamente della pensione di invalidità civile pari ad euro 280,00 mensili percepita da febbraio 2016, che nel
2023 le è stata aumentata nella misura di 698,00 euro (mentre non vi è prova di quanto sostenuto solo in comparsa conclusionale circa la sua revoca dal 27.01.2025 a seguito di pagina 6 di 10 visita di revisione) e dell'aiuto economico della madre (che ha confermato, in sede di testimonianza, di aiutare economicamente la figlia, in quanto in difficoltà).
Di contro, per quanto concerne il sig. , dalla documentazione in atti, è emerso che CP_1 il medesimo svolge regolare attività di operaio agricolo per conto della società Fratelli
Candiano S.S. Società Agricola con sede in Via Prezzolini sn in OL (come da copia delle dichiarazioni reddituali) con redditi di circa 13.000/14.000 euro annui. Inoltre, secondo quanto riferito da parte attrice e confermato anche dalla teste sentita il sig.
percepisce ulteriori introiti non dichiarati derivanti da attività di bracciante CP_1 agricolo e dalla vendita dei prodotti agricoli di un terreno in comproprietà (come da visura in atti), con la conseguenza che può ragionevolmente ritenersi che il suo reddito sia superiore rispetto a quello emerso documentalmente.
Ebbene, alla luce della ricostruzione della situazione economico-reddituale delle parti, delle precarie condizioni di salute della ricorrente, reputa il Collegio congruo e proporzionato porre a carico del l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella CP_1 misura mensile di euro 100,00, da versare alla stessa entro giorno 5 di ogni mese.
Quanto alla domanda di mantenimento della figlia minore, ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio, debbano confermarsi le statuizioni presidenziali, non essendo emersi elementi che consentono di discostarsi dalle valutazioni operate dal presidente. Deve, pertanto, confermarsi la misura del contributo paterno al mantenimento della figlia nella Per_1 misura mensile di € 300,00, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
Restano a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per il figlio, determinate secondo il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e COA di Siracusa.
L'assegno IC, in linea con quanto già statuito in sede presidenziale, potrà essere interamente percepito dalla ricorrente.
L'ordine di pagamento diretto del datore di lavoro.
Non essendo emerse circostanze nuove e diverse rispetto alle determinazioni del Presidente, in fase presidenziale, deve confermarsi, ai sensi dell'art. 156, comma 3 c.p.c. l'obbligo del pagina 7 di 10 datore di lavoro società Fratelli Candiano S.S. Società Agricola con sede in Via Prezzolini sn in OL, di versare direttamente ad la somma, oggi rideterminata Parte_1 in euro 400,00 mensili, da detrarre al salario da corrispondere a . Controparte_1
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono porsi a carico del resistente.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori medi (calcolati secondo una media aritmetica tra valori minimi e valori medi) per le fasi di studio, istruttoria, introduttiva e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e , sposati a OL il Parte_1 Controparte_1
29/08/2009 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di OL anno 2009, n. 61, Parte II, Serie A), con addebito al marito;
2. affida in via condivisa ad entrambi i genitori la figlia minore Persona_2 con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno come indicato in motivazione;
pagina 8 di 10 3. assegna a la casa familiare sita OL, Via Fiume Parte_1
n. 16;
4. pone a carico di , l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento della figlia mediante versamento alla madre, in via Per_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 300,00, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat (Foi), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la minore da individuarsi secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, pubblicate il 30.1.2020; con decorrenza dalla domanda;
5. pone a carico di l'obbligo di provvedere al Controparte_1 mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 100,00 mediante versamento alla stessa, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, imposto soggetto a rivalutazione ISTAT, con decorrenza dalla domanda;
6. dispone che l'EG IC sia interamente percepito da
[...]
; Parte_1
7. ordina alla società Fratelli Candiano S.S. Società Agricola con sede in Via
Prezzolini sn in OL, in persona del legale rappresentante, di pagare direttamente ad in via anticipata entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, la somma mensile di € 400,00 oltre rivalutazione annuale Istat quale contributo per il mantenimento della stessa e della figlia detraendola dalle somme a qualsiasi titolo corrisposte a , con decorrenza dalla Controparte_1 pubblicazione della sentenza;
8. rigetta la domanda risarcitoria;
9. condanna a corrispondere in favore della ricorrente le spese Controparte_1 di lite, liquidate nella somma di €. 5.712,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
10. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
pagina 9 di 10 11. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROSOLINI perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 16.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27/2022 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21/05/1987 e residente a [...], elettivamente domiciliata in AVOLA,
VIA MAZZINI N. 98, presso lo studio dell'avv. RINAURO LAURETTA, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-attrice
Contro
(c.f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
17/06/1983 a OL in via Fiume n. 16;
-convenuto contumace con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 23.10.23); posta in decisione all'esito dell'udienza del 19/06/2025, sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
pagina 1 di 10 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo.
Con ricorso, depositato in data 03/01/2022 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale di pronunciare la separazione personale con addebito al marito CP_1
, sposato a OL il 29/08/2009 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile
[...] del Comune di OL anno 2009, n. 61, Parte II, Serie A), dalla cui unione è nata la figlia in data 19.6.2013. A fondamento della domanda di addebito la ricorrente deduceva Per_1 che il marito aveva assunto nel tempo atteggiamenti aggressivi ed assillanti nei suoi confronti, per poi abbandonare nel mese di ottobre 2020 il tetto coniugale, disinteressandosi da quel momento delle esigenze di moglie e figlia. Chiedeva, inoltre, di disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia minore, con collocamento presso la madre, cui assegnare la casa coniugale, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno, nonché di porre a carico del marito l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella misura mensile di € 200,00 e di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di € 300,00 oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie della stessa, disponendo, laddove necessario, la corresponsione diretta da parte del datore di lavoro. Chiedeva, inoltre, di stabilire il versamento dell'EG IC ed
Universale per i figli nella misura totale in favore della ricorrente e di condannare il sig.
a versare la somma di euro 4.200,00 a titolo di risarcimento danni per moglie e CP_1 figlia per mancato versamento degli alimenti dal mese di ottobre 2020.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo al resistente, all'udienza del 28.3.2022 innanzi al Presidente compariva la sola ricorrente, mentre il resistente non si costituiva né compariva personalmente. Il Presidente, quindi, impossibilitato ad esperire il tentativo di conciliazione, adottava i provvedimenti provvisori di sua competenza, autorizzando i coniugi a vivere separatamente, affidando la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, cui assegnava la casa coniugale, e regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno secondo le modalità indicate in ordinanza, ed infine ponendo a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di € 300,00, oltre al pagamento del 50% delle spese Per_1
pagina 2 di 10 straordinarie necessarie per la stessa, con ordine di pagamento diretto a carico del datore di lavoro del resistente inadempiente;
infine, stabiliva il versamento esclusivo in favore della ricorrente dell'EG IC ed Universale per la figlia. Nominava, quindi, il Giudice
Istruttore e fissava l'udienza del 6.10.2022 per la comparizione delle parti e trattazione della causa.
All'udienza innanzi al Giudice Istruttore, constatata la regolarità della notifica dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza in data 27.4.2022 al convenuto non comparso, ne veniva dichiarata la contumacia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, la causa veniva istruita con l'escussione della teste e Testimone_1 all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice rinviava all'udienza dell'11.6.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Alla successiva udienza, quindi, il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Sulla domanda di condanna al risarcimento danni.
Deve, in primo luogo, dichiararsi inammissibile la domanda con cui
[...]
ha chiesto la condanna del resistente al risarcimento dei danni subiti in Parte_1 conseguenza dell'inosservanza del dovere mantenimento della figlia minore ad opera del marito. Si evidenzia, infatti, che è orientamento consolidato della Suprema Corte e di questo Tribunale quello per cui l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32,
34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del “simultaneus processus” tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis,
pagina 3 di 10 Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I
29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
La domanda di separazione
La domanda principale di separazione è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
E' incontestato, infatti, che la comunione di vita materiale e morale tra i coniugi è venuta meno da tempo, attese le allegazioni della ricorrente che ha riferito di non coabitare con il marito sin dal mese di ottobre 2020, come emerso in modo inequivocabile sin dagli atti introduttivi del presente giudizio. Non appare, quindi, possibile una loro riconciliazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
La domanda di addebito della separazione al marito
pone a fondamento della domanda di addebito la violazione del Parte_1 dovere di coabitazione, avendo il marito abbandonato il tetto coniugale dal mese di ottobre
2020, e del dovere di assistenza morale e collaborazione da parte del coniuge, essendosi del tutto disinteressato dei bisogni di moglie e figlia e non avendo contribuito al mantenimento di quest'ultima dal momento dell'abbandono della casa coniugale. Al riguardo, ha allegato, altresì, che il marito ha indebitamente trattenuto gli Assegni Familiari percepiti dall'INPS anche per conto di moglie e figlia minore.
Così ricostruite le prospettazioni di parte attrice, sono necessarie ad avviso del Collegio alcune premesse in diritto.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione, condivisa dal Collegio,
l'abbandono del tetto coniugale, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta alla impossibilità della convivenza, non concreta tale violazione se si provi - e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono - che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza pagina 4 di 10 di tale fatto (cfr., fra tante, Cass. 11793/2021, 12241/2020,
1451/2018, 2539/2014, 1696/2014, 27923/2013 e 10719/2013).
Nel caso di specie, è dimostrato che ha abbandonato la casa coniugale Controparte_1 nell'ottobre 2020, quando dopo un litigio e senza alcuna specifica giustificazione, ha preso le sue cose ed è tornato a vivere dalla famiglia di origine. Tali circostanze riferite dalla ricorrente sono state infatti riscontrate: dalle dichiarazioni testimoniali di , Testimone_1 madre di parte attrice, la quale, all'udienza del 16.3.2023, ha riferito: “si è vero, l'ha abbandonata nel 2020, io vivevo nel piano di sotto dell'appartamento dove vivevano i coniugi e ho visto che lui ha preso la borsa con i vestiti e se l'è portati via e se ne è andato.
Non è più rientrato”; dalla corrispondenza (datata 6.10.2020) tra i difensori delle parti, versata in atti dalla ricorrente, ove si contesta al l'abbandono ingiustificato del tetto CP_1 coniugale;
nonché dalla mancata presentazione del regolarmente citato, all'udienza CP_1 del 16.05.2023 per rendere l'interrogatorio formale, cosicchè ai sensi dell'art. 232 c.p.c. possono ritenersi ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio circa l'abbandono del tetto coniugale e il totale disinteressamento ai bisogni morali e materiali della figlia.
Ne discende che l'allontanamento ingiustificato dalla casa familiare e la violazione dei doveri di solidarietà e collaborazione familiare abbiano determinato la definitiva disgregazione del vincolo coniugale.
Ciò posto, se dunque la ricorrente ha assolto l'onere probatorio a cui era chiamata in ordine alla violazione di doveri coniugali da parte del marito, quest'ultimo non comparendo né costituendosi non ha fornito elementi diversi e contrari per dimostrare invece che l'allontanamento sia stato conseguenza e non causa di una pregressa crisi familiare. Invero il resistente, rimanendo contumace non ha dato prova che il suo allontanamento è stato determinato, come si legge, invece, nella risposta alla pec inviata dal difensore del ricorrente, dalla asserita condotta adulterina della moglie.
Alla luce delle superiori considerazioni, quindi, deve accogliersi la domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito per abbandono del tetto coniugale e conseguente violazione dei doveri familiari.
pagina 5 di 10 La responsabilità genitoriale
Ritiene il Tribunale che possano essere confermate le statuizioni dell'ordinanza presidenziale in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Per_1 genitori e al suo collocamento presso la madre, con la quale la figlia ha sempre convissuto, non essendo emerse dall'istruttoria ragioni per discostarsi dal regime ordinario secondo la prioritaria indicazione data dal legislatore.
Deve essere confermata, poi, la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario prevista nell'ordinanza presidenziale e, quindi, per due pomeriggi a settimana fino ad ora di cena e a settimane alterne dalle ore 11:00 della domenica sino alla sera dopo cena, trattandosi di regolamentazione già efficacemente attuata dalle parti e idonea a garantire il diritto della minore ad un'effettiva bigenitorialità, tenuto conto dell'età della figlia.
La casa coniugale
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale, sita in OL, Via Fiume n. 16, alla signora , in quanto genitore convivente con la figlia minorenne Pt_1 Per_1
Il contributo al mantenimento della figlia e della moglie
Quanto al mantenimento della moglie, il Tribunale ritiene che la stessa possa trovare accoglimento sussistendo i presupposti di cui all'art. 156 c.c., seppur con le specificazioni di seguito riportate in ordine al quantum dell'assegno.
Dalle allegazioni di parte risulta che la signora non lavora essendo affetta da Pt_1 una patologia invalidante (nella specie, talassemia intermedia trasfusione dipendente, come da certificazione medica in atti) che non le consente di reperire “qualsiasi attività lavorativa” ed è priva di specifiche competenze professionali;
dispone unicamente della pensione di invalidità civile pari ad euro 280,00 mensili percepita da febbraio 2016, che nel
2023 le è stata aumentata nella misura di 698,00 euro (mentre non vi è prova di quanto sostenuto solo in comparsa conclusionale circa la sua revoca dal 27.01.2025 a seguito di pagina 6 di 10 visita di revisione) e dell'aiuto economico della madre (che ha confermato, in sede di testimonianza, di aiutare economicamente la figlia, in quanto in difficoltà).
Di contro, per quanto concerne il sig. , dalla documentazione in atti, è emerso che CP_1 il medesimo svolge regolare attività di operaio agricolo per conto della società Fratelli
Candiano S.S. Società Agricola con sede in Via Prezzolini sn in OL (come da copia delle dichiarazioni reddituali) con redditi di circa 13.000/14.000 euro annui. Inoltre, secondo quanto riferito da parte attrice e confermato anche dalla teste sentita il sig.
percepisce ulteriori introiti non dichiarati derivanti da attività di bracciante CP_1 agricolo e dalla vendita dei prodotti agricoli di un terreno in comproprietà (come da visura in atti), con la conseguenza che può ragionevolmente ritenersi che il suo reddito sia superiore rispetto a quello emerso documentalmente.
Ebbene, alla luce della ricostruzione della situazione economico-reddituale delle parti, delle precarie condizioni di salute della ricorrente, reputa il Collegio congruo e proporzionato porre a carico del l'obbligo di provvedere al mantenimento della moglie nella CP_1 misura mensile di euro 100,00, da versare alla stessa entro giorno 5 di ogni mese.
Quanto alla domanda di mantenimento della figlia minore, ritiene il Collegio che, all'esito del giudizio, debbano confermarsi le statuizioni presidenziali, non essendo emersi elementi che consentono di discostarsi dalle valutazioni operate dal presidente. Deve, pertanto, confermarsi la misura del contributo paterno al mantenimento della figlia nella Per_1 misura mensile di € 300,00, somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat.
Restano a carico di ciascun genitore, nella misura del 50% le spese straordinarie necessarie per il figlio, determinate secondo il Protocollo sottoscritto tra Tribunale di Siracusa e COA di Siracusa.
L'assegno IC, in linea con quanto già statuito in sede presidenziale, potrà essere interamente percepito dalla ricorrente.
L'ordine di pagamento diretto del datore di lavoro.
Non essendo emerse circostanze nuove e diverse rispetto alle determinazioni del Presidente, in fase presidenziale, deve confermarsi, ai sensi dell'art. 156, comma 3 c.p.c. l'obbligo del pagina 7 di 10 datore di lavoro società Fratelli Candiano S.S. Società Agricola con sede in Via Prezzolini sn in OL, di versare direttamente ad la somma, oggi rideterminata Parte_1 in euro 400,00 mensili, da detrarre al salario da corrispondere a . Controparte_1
Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono porsi a carico del resistente.
La liquidazione viene effettuata ai sensi del D.M. n. 55/2014, avuto riguardo allo scaglione compreso tra euro 26.001 ed euro 52.000 (cause di valore indeterminato), secondo valori medi (calcolati secondo una media aritmetica tra valori minimi e valori medi) per le fasi di studio, istruttoria, introduttiva e decisionale, tenuto conto del grado di difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. la separazione personale dei coniugi e , sposati a OL il Parte_1 Controparte_1
29/08/2009 (atto trascritto nei Registri dello Stato civile del Comune di OL anno 2009, n. 61, Parte II, Serie A), con addebito al marito;
2. affida in via condivisa ad entrambi i genitori la figlia minore Persona_2 con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno come indicato in motivazione;
pagina 8 di 10 3. assegna a la casa familiare sita OL, Via Fiume Parte_1
n. 16;
4. pone a carico di , l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento della figlia mediante versamento alla madre, in via Per_1 anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 300,00, importo soggetto a rivalutazione annuale Istat (Foi), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie per la minore da individuarsi secondo le Linee Guida per il mantenimento dei figli di cui al Protocollo tra Tribunale di Siracusa e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, pubblicate il 30.1.2020; con decorrenza dalla domanda;
5. pone a carico di l'obbligo di provvedere al Controparte_1 mantenimento della moglie nella misura mensile di euro 100,00 mediante versamento alla stessa, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, imposto soggetto a rivalutazione ISTAT, con decorrenza dalla domanda;
6. dispone che l'EG IC sia interamente percepito da
[...]
; Parte_1
7. ordina alla società Fratelli Candiano S.S. Società Agricola con sede in Via
Prezzolini sn in OL, in persona del legale rappresentante, di pagare direttamente ad in via anticipata entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, la somma mensile di € 400,00 oltre rivalutazione annuale Istat quale contributo per il mantenimento della stessa e della figlia detraendola dalle somme a qualsiasi titolo corrisposte a , con decorrenza dalla Controparte_1 pubblicazione della sentenza;
8. rigetta la domanda risarcitoria;
9. condanna a corrispondere in favore della ricorrente le spese Controparte_1 di lite, liquidate nella somma di €. 5.712,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
10. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
pagina 9 di 10 11. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ROSOLINI perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima sezione civile del 16.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 10 di 10