Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 25/06/2025, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3918 del 2020 reg. gen. affari civili contenziosi
Vertente tra
, C.F. , P.I. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Delli Carri,
(CF: ed elettivamente domiciliata presso , C.F._1 Parte_1 via delle Poste 1, Benevento, giusta procura ad litem in atti.
- Opponente
E
AVV. , in qualità di amministratore di sostegno di CP_1 [...]
, nato a [...] il [...] (c.f.: ) ivi CP_2 CodiceFiscale_2 residente alla contrada San Pietro snc, in virtù di autorizzazione del G.T. del
Tribunale di Benevento del 17 marzo 2020, rappresentato e difeso da sé medesimo.
- Opposto
Avente ad
Oggetto: opposizione avverso il D.I. n. 883/2020 (R.G. n. 1442/2020) in materia di buoni fruttiferi postali.
CONCLUSIONI: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso per ingiunzione ritualmente proposto, , in qualità di CP_1 amministratore di sostegno di , otteneva da questo Tribunale il Controparte_2
d.i. n. 883/2020 (R.G. n. 1442/2020) con il quale ingiungeva a il Parte_1 pagamento della somma di 11.376,25 euro a titolo di rendimenti maturati sul buono fruttifero postale della serie Q - n.000.109, dell'importo di lire
1
Avverso il predetto d.i. proponeva opposizione la quale, pur Parte_1 riconoscendo la correttezza della quantificazione del credito ingiunto perchè conforme ai tassi di rendimento previsti per i buoni fruttiferi postali della serie
“Q”cui apparteneva il buono oggetto di causa, eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, la prescrizione del credito e la carenza di interesse ad agire dell'opposta che non attivava l'ordinaria procedura di rimborso presso l'ufficio postale di pertinenza.
Concludeva pertanto per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del d.i. opposto.
Si costituiva l'Avv. che contestava l'avverso dedotto, prodotto ed CP_1 eccepito e facendo rilevare il mero intento dilatorio della proposta opposizione, concludeva per l'integrale rigetto della stessa e per la concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c.
Il Tribunale con ordinanza in data 29/09/2021 concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n. 883/2020 e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza del 4.06.2025 (poi differita d'ufficio al 12.06.2025) per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. con concessione alle parti dei termini a ritroso per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica. Le parti, in conformità alla disposta trattazione scritta, hanno depositato le note scritte riportandosi a tutti i precedenti scritti difensivi e pertanto la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che entrambe le parti nelle rispettive comparse conclusionali hanno dato atto dell'intervenuta liquidazione da parte di
[...]
dei tassi di rendimento del BFP di cui è causa nella misura corrispondente Pt_1
a quella ingiunta con il decreto opposto;
ha allegato alla comparsa Parte_1 conclusionale in data 1/04/2025 copia dell'assegno emesso in favore di in data 20/11/2021. Ne deriva che è venuto meno l'interesse Controparte_2 del creditore opposto ad ottenere una pronuncia nel merito della domanda
2 avendo trovato piena soddisfazione il credito ingiunto con il pagamento dello stesso da parte della debitrice e, conseguentemente, va dichiarata cessata la materia del contendere e revocato il d.i. n. 883/2020.
L'esame nel merito dei motivi di opposizione si rende a questo punto necessario ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite in applicazione del principio di soccombenza virtuale.
In disparte l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, superata con l'ordinanza in data
29/9/2021 e in disparte altresì l'eccezione di prescrizione del credito per avervi parte opponente espressamente rinunciato precisando che l'indicazione di tale eccezione nell'atto introduttivo fosse dovuta ad un errore materiale e mero refuso nella fase di scrittura dell'atto, l'unico motivo di opposizione che occorre esaminare è quello relativo alla carenza di interesse ad agire per l'esecuzione del credito in capo all'opposto ex art. 100 c.p.c.. ha infatti Pt_1 dedotto che il titolare del BFP e per egli, l'amministratore di sostegno, non ha mai attivato l'ordinaria procedura di rimborso del titolo di credito che prevede l'esibizione dell'originale presso gli sportelli dell'ufficio postale con richiesta di liquidazione dei rendimenti maturati, attivando direttamente la procedura giudiziale monitoria.
Di là dalla fondatezza nel merito dell'eccezione proposta (non potendosi revocare in dubbio l'attualità, l'esigibilità e la liquidità del credito al momento dell'introduzione del ricorso monitorio), la mancata pre-attivazione della procedura ordinaria di liquidazione del BFP da parte dell'amministratore di sostegno presso l' integra gli estremi di una condotta violativa del Controparte_4 dovere di correttezza e buona fede che giustifica una condanna alle spese processuali. Del pari sleale deve ritenersi la condotta tenuta da che ha Pt_1 resistito in giudizio pur riconoscendo sin dall'atto introduttivo la debenza e la correttezza del credito ingiunto, non ha partecipato alla procedura di mediazione introdotta dall'opposto in corso di causa sede nella quale la controversia avrebbe potuto trovare agevole definizione ed ha proceduto al pagamento del credito solo a seguito della notifica dell'atto di precetto.
3 Ricorrono pertanto giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta da
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Parte_1
Avv. , quale amministratore di sostegno di avverso CP_1 Controparte_2 il d.i. n. 883/2020, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il D.I. n.
883/2020;
- spese compensate.
Così deciso in Benevento il 23.06.2025
Il Giudice
(dott. Rocco Abbondandolo)
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