Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/05/2025, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 16305/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniele Martino ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16305/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GUBELLINI CARLO e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
LECITO LISA ( ), VIA B. TOSARELLI N. 364, FRAZ. VILLANOVA, 40055 C.F._1
CASTENASO; elettivamente domiciliato in VIA B. TOSARELLI N. 364, FRAZ. VILLANOVA, 40055
CASTENASO presso il difensore avv. GUBELLINI CARLO
ATTORE/I
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GARGIULO SIMONE e Controparte_2 P.IVA_2
dell'avv. TRENTINI ANTONELLA ( ); elettivamente domiciliato in P.ZA C.F._2
MAGGIORE 6, 40100 presso l'AVVOCATURA DEL COMUNE DI BOLOGNA col CP_2
difensore avv. GARGIULO SIMONE
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza quale veniva data lettura del dispositivo e fissato il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza stante la tecnicità e complessità della materia affrontata.
pagina 1 di 8
Riferiva il ricorrente che con verbale di accertato illecito amministrativo n° 107255 P.G. del 10
marzo 2020 il contestava a la violazione della Controparte_2 Parte_1
disposizione di cui all'art. 101, comma 1, del d.lgs. n° 152/2006 per aver “consentito l'immissione in fognatura di acque reflue dei processi di lavorazione con caratteristiche non conformi ai limiti previsti dalla legge”.
A seguito delle deduzioni compiute con le memorie previste dall'art. 18 della l. n° 689/1981
l'autorità amministrativa rigettava le motivazioni ed emetteva l'ordinanza impugnata ingiungendo alla ricorrente “il pagamento di complessivi Euro 8.023,10 (comprensivi di Euro 23,10 per spese di procedimento) a , quale obbligato in solido”. Parte_1
La ricorrente riferiva che in data 19 dicembre 2019 presso il proprio sito aziendale CP_3
eseguiva un prelievo dall'analisi del quale risultava il superamento dei limiti dei “tensioattivi totali”
rilevati.
Al la ricorrente contestava la violazione dell'art. 130 del d.lgs. n° 152/2006. Controparte_2
In particolare, osservava che l'art. 130 del d.lgs. n° 152/2006 stabilisce che: Pt_1
“1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità competente procede,
secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.”
Il ricorrente contestava quindi che nessuna diffida ed il conseguente termine gli erano stati concessi onde per cui l'ordinanza doveva ritenersi illegittima. Precisava quindi che a seguito dell'ispezione si era attivata immediatamente ed aveva provveduto ad incaricare la società
[...]
per verificare e risolvere il problema. CP_4
La società incaricata aveva quindi effettuato una relazione nella quale veniva evidenziato il fatto che probabilmente il superamento dei limiti dei tensioattivi era stato causato da un malfunzionamento della pompa dosatrice del prodotto detergente che non era imputabile a Parte_1
pagina 2 di 8 Alla luce di ciò la ricorrente lamentava la mancata concessione della diffida a provvedere sancita dall'art. 130 del d.lgs. n° 152/2006.
In diritto, l'opponente chiedeva anche l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione per la sussistenza della buona fede di cui all'art. 3 della l. n° 689/1981. In particolare, la ricorrente rilevava che “la situazione venutasi a creare deve pertanto considerarsi del tutto eccezionale” e che pertanto “difetta dunque la colpevolezza dell'odierna società e non vi è nessuna specifica condotta della S.A.C.A. Coop. a r.l. che possa essere sanzionata”.
Si costituiva l'amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso in quanto ritenuto infondato sia in fatto che in diritto. In particolare, l'amministrazione contestava che nel caso di specie fosse applicabile l'art. 130 del d.lgs. n° 152/2006 e l'insussistenza dell'invocata esimente della buona fede.
Va preliminarmente evidenziato come non sia in discussione che la ricorrente abbia commesso la violazione.
L'art. 101 del d.lgs. n° 152/2006, rubricato “CRITERI GENERALI DELLA DISCIPLINA DEGLI
SCARICHI”, al comma 1 stabilisce che “tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. L'autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime”.
L'art. 130 del d.lgs. n° 152/2006, rubricato “INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DELLA
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO”, stabilisce che:
“1. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico l'autorità
competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente”.
Infine, l'art. 133 del d.lgs. n° 152/2006, rubricato “SANZIONI AMMINISTRATIVE”, al comma 1
stabilisce che: pagina 3 di 8 “Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-
quattuordecies, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107,
comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro”.
È condivisibile quanto rilevato dall'amministrazione convenuta che si tratta di due procedure diverse, una a punire la violazione per lo sforamento dei valori di cui all'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. n° 152/2006 (art. 133 del d.lgs. n° 152/2006) e l'altra a controllare che vengano rispettate le prescrizioni indicate nell'autorizzazione allo scarico (art. 130 del d.lgs. n° 152/2006). La concessione del termine per adempiere alla diffida riguarda la seconda di queste procedure ossia quella del controllo sugli scarichi, e non la procedura sanzionatoria che, peraltro, non è incompatibile ma può
affiancarla in quanto è lo stesso art. 130 del d.lgs. n° 152/2006 ad affermare che il provvedimento sanzionatorio non sia alternativo alla concessione del termine per mettersi in regola rispetto alla violazione delle prescrizioni stabilite nell'autorizzazione (“Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V della parte terza del presente”).
Quanto alla sussistenza dell'esimente della buona fede anche in questo caso l'eccezione è
infondata.
Deve preliminarmente rilevarsi come “il principio generale posto dall'articolo 3 della legge 689/1981,
secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissione, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso,
riservando poi a questo ultimo l'onere di provare di avere agito incolpevolmente” (Cass. civ., sez. II,
sent. n° 30769/2021 in Guida al diritto 2022, 2) con anche la precisazione che “ai fini dell'affermazione della sussistenza della colpa del trasgressore, è sufficiente la prova della sua condotta (anche omissiva) in violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza, mentre spetta al trasgressore la prova dell'inesigibilità della condotta (Cass. Sez. U. sent. n. 20930 del 2009)”
(Cass. civ., sez. II, sent. n° 24081/2019). pagina 4 di 8 In particolare, è consolidata l'affermazione secondo cui “a concretizzare quella buona fede che esclude la responsabilità dell'autore dell'illecito non è sufficiente che al momento dell'infrazione costui si trovi in uno stato di mera ignoranza circa la concreta sussistenza dei presupposti ai quali l'ordinamento positivo riconduce il suo dovere (punito in caso di inosservanza con la detta sanzione) di tenere una determinata condotta;
occorre, invece, che tale stato di ignoranza sia incolpevole, ossia che non sia superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. n. 13011 del 1997). Pertanto, se l'errore sul fatto esclude la responsabilità dell'agente solo quando non è determinato da sua colpa, ne consegue che la norma limita la rilevanza della causa di esclusione alle sole ipotesi in cui l'errore sul fatto sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore (Cass. n. 24803 del 2006), e che l'onere della prova dell'erroneo convincimento grava su chi lo invoca (Cass. n. 5877 del 2004)” (Cass. civ., sez. II, sent. n° 720/2018 in
Giustizia Civile Massimario 2018). Pertanto, la buona fede di cui all'art. 3 della l. n° 689/1981, “rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità
penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso” (Cass. civ., sez. II, sent. n° 4830/2021 in Guida al diritto 2021, 11; v.
anche Cass. civ., sez. II, ord. n° 18371/2022 par. 4.3).
Ebbene la documentazione prodotta dall'amministrazione, ed in particolare dai documenti da 10
a 14 prodotti dal In particolare, dal documento 10 emerge che l'odierna Controparte_2
ricorrente già i primi giorni di luglio 2019 aveva subito un controllo ed all'esito dell'indagine le erano state riscontrati degli sforamenti nei “TENSIOATTIVI TOTALI” tanto che in data 27 agosto 2019
all'odierna ricorrente ne veniva data comunicazione (doc. 11 fasc. . A seguito di Controparte_2
ciò, il in data 1 ottobre 2019 emetteva il verbale di accertamento d'illecito Controparte_2
amministrativo n° PG 433482 a cui faceva seguito, in data 15 dicembre 2020, l'ordinanza-ingiunzione n° 2193/2020 (doc. 14 fasc. con cui veniva ingiunto a di pagare la Controparte_2 Pt_1
sanzione di € =6.000,00= per la medesima violazione per cui è stata emessa l'ordinanza-ingiunzione oggi impugnata.
Quanto dedotto dal per contrastare la tesi della sussistenza del buona fede e dell'asserita CP_2
eccezionalità del fatto, tale da rendere non imputabile alcuna condotta illecita alla ricorrente, è del tutto condivisibile.
pagina 5 di 8 A distanza di circa soli sei mesi gli stessi problemi sollevati al primo controllo (doc. 13 fasc.
si sono riverificati con ciò confermando che il problema era già presente prima CP_2 CP_2
dell'accertamento del dicembre 2019. È solo a seguito di questo secondo accertamento che viene emessa l'ordinanza ingiunzione oggi impugnata.
Non solo. Tale problema era ancora presente nel febbraio 2020 come comprovato dalla stessa relazione redatta da (doc. 5 fasc. parte ricorrente) in cui viene rilevato che: Controparte_4
“A seguito del malfunzionamento della pompa dosatrice del prodotto detergente, si è provveduto, solo recentemente alla sua sostituzione, in quanto il dosaggio risultava eccessivo nonostante una bassa taratura dello strumento.
In base agli ultimi risultati degli esami di analisi in oggetto, i tensioattivi sono in concentrazioni rilevanti ed eccedenti i limiti massimi previsti dalle normative vigenti.
Provvedimenti che attueremo
• spurgo delle vasche tramite azienda specializzata e relativa loro pulizia;
• verifica delle condizioni dei minerali dei filtri ed eventuale loro sostituzione;
• periodico controllo, tramite altra azienda esterna specializzata, del corretto funzionamento della pompa preposta al dosaggio del prodotto detergente;
• verifica dello spurgo e pulizia delle vasche e degli ottimali livelli idrici delle stesse, per evitare qualsiasi trascinamento di sostanze indesiderate;
• sostituzione dei filtri meccanici di stacciatura, tra le vasche interrate di sedimentazione e raccolta acqua da filtrare attraverso i filtri a quarzite e a carbone attivato;
• pulizia periodica della pompa sommersa nella vasca di accumulo e rilancio acqua ai filtri.
Questo è quanto intendiamo approntare con sollecitudine, allo scopo preciso di risolvere i problemi evidenziati in oggetto”.
La stessa relazione prodotta da parte ricorrente è quindi una prova diabolica della grave colpa di la quale ha evidentemente omesso di compiere attività di pulizia e manutenzione la quale Pt_1
era possibile e idonea a “risolvere i problemi evidenziati in oggetto”.
La stessa (doc. 6 fasc. parte ricorrente), successivamente, ha compiuto dei Controparte_4
prelievi di verifica al cui esito veniva confermato lo sforamento dei limiti previsti. In particolare, la detta ditta, incaricata dall'odierna ricorrente ha accertato che:
“Risultati di prova del 04/03/2020
pagina 6 di 8 1) campione ingresso filtri (al quarzo) – Vasche acqua di raccolta dei liquami – Dai risultati analitici,
appare che la concentrazione dei tensioattivi totali è di mg/l 4.64 contro una Concentrazione
Massima Ammissibile (CMA), prevista dalle Normative Vigenti che è di 4 mg/l.
2) campione uscita filtro al quarzo, senza aver eseguito
contro
-lavaggio e lavaggio, il dato rilevato è
di 5,68 mg/l contro una CMA prevista non superiore a 4 mg/l.
[…]
Successivi campionamenti per analisi di laboratorio
Successivamente, e nello stesso contesto, si è provveduto ad eseguire un
contro
-lavaggio e lavaggio dei filtri sia al quarzo che a quelli di carbone attivato. Dopo questa operazione, sono stati prelevati,
sempre dal tecnico del laboratorio, un campione di acqua in uscita dal filtro a quarzite ed un altro,
dopo i filtri a carbone.
Risultati di prova del 04/03/2020 dopo lavaggio dei filtri
4) campione uscita filtro al quarzo: la concentrazione di tensioattivi totali rilevata, è stata di 2,14 mg/l contro una concentrazione massima ammissibile (CMA) di 4 mg/l.
5) campione uscita filtri a carboni attivati: presenta una concentrazione pari a 1,37 mg/l contro sempre una
CMA di 4 mg/l”.
Emerge pertanto in tutta evidenza come a seguito del lavaggio dei filtri la concentrazione dei tensioattivi si fosse sensibilmente ridotta rientrando ampiamente nei limiti di legge. Non emerge pertanto alcuna situazione di eccezionalità ma, piuttosto, una grave condotta omissiva da parte della ricorrente, la quale non ha eseguito la corretta pulizia dei filtri e la necessaria manutenzione. Non
sussistono pertanto i requisiti per ritenere sussistente l'esimente della buona fede prevista dall'art. 3
della l. n° 689/1981 in quanto l'illecito è integralmente riconducibile alla condotta omissiva tenuta dalla ricorrente.
Spese compensate stante la tecnicità e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, Sezione Terza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso ex art. 6 del d.lgs. 150/2011 iscritto al n° 16305/2023 R.G., così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da e, per l'effetto: Parte_1
1. CONFERMA l'ordinanza-ingiunzione n° 2065/2023 emessa in data 25 ottobre 2023 dal
[...]
Controparte_5 pagina 7 di 8 e notificata in data 8 novembre 2023; Controparte_6
2. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Bologna, 22 maggio 2025
Il Giudice
dott. Daniele Martino
pagina 8 di 8