Art. 2.
Nelle more dei provvedimenti previsti dall'articolo precedente, il Ministro per l'interno e' autorizzato, in caso di necessita', a disporre anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore al quarto dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti autorizzate nel bilancio precedente.
Di tali anticipazioni sara' tenuto conto in sede di pagamento dei contributi da determinare ai sensi dell'articolo precedente.
Nelle more dei provvedimenti previsti dall'articolo precedente, il Ministro per l'interno e' autorizzato, in caso di necessita', a disporre anticipazioni sul fabbisogno a pareggio dei bilanci degli enti, in misura non superiore al quarto dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti autorizzate nel bilancio precedente.
Di tali anticipazioni sara' tenuto conto in sede di pagamento dei contributi da determinare ai sensi dell'articolo precedente.