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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XII, sentenza 26/01/2026, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1179/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16548/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021091366000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 4.9.2025 e depositato il 1.10.2025 è impugnata la intimazione di pagamento in epigrafe notificata il 16.7.2025 e la sottostante cartella n. 071 2016 011972299 0000 (recante come data di notifica il 23.6.2017), con importo di € 326,76 per tassa automobilistica 2011.
Parte ricorrente deduce l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. n.
953 del 1982 e la carenza del presupposto impositivo, per avere regolarmente pagato quanto dovuto nel termine di legge, pur rappresentando di non possedere la quietanza dato il tempo trascorso.
Resiste in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che replica alle censure, produce la relata di notifica della cartella e, quanto alla dedotta prescrizione, rappresenta di aver provveduto alla notifica di atti interruttivi
(avvisi di intimazione notificati il 29.2.2020 e il 19.9.2023) inoppugnati.
In data 14.1.2026 parte ricorrente ha depositato una memoria con cui insiste per l'accoglimento del ricorso con specifico riguardo alla intervenuta prescrizione del credito tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso che:
- ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte";
- a norma dell'art. 155 c.p.c. e dell'art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008);
- tale termine può essere interrotto dalla rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass. n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017);
- ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa
(o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Tanto premesso, va considerato che nella fattispecie è stata comprovata la notifica della cartella e, altresì, di un successivo atto di intimazione notificato il 19.9.2023 che opera come interruzione del termine di prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. n. 953 del 1982. Con specifico riferimento alla contestazione sollevata nell'ultima memoria difensiva, giova richiamare consolidata giurisprudenza secondo cui, in caso di notifica a mezzo lettera raccomandata (come nel caso in esame), difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'atto (in questo caso dell'atto di intimazione notiifcato nel 2023) in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione" (Cass., Sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9111). Inoltre, ove "manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto
è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata" (Cass., Sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708) per cui risultano infondate le doglianze circa l'inintelligibilità della sottoscrizione e la mancata indicazione della qualità della persona che ha ricevuto la intimazione del 2023.
Ribadita la rituale notifica dell'atto di intimazione, deve ritenersi che la mancata impugnazione di tale atto prodromico nei termini di decadenza cristallizza la pretesa erariale così da escludere, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n.546/1992, che detta pretesa possa essere rimessa in discussione nell'odierna sede processuale.
Al riguardo, va infatti richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, n.
6436 del 2025) secondo cui "in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50
D.P.R. n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non
è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione".
In altri termini, secondo i giudici di legittimità, il contribuente ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere eventuali profili di illegittimità che non può contestare avverso successivi atti consequenziali;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella (o all'avviso) che si assume non notificata.
Nel caso in esame tale intimazione non risulta impugnata con la conseguenza che risulta precluso l'esame delle censure attinenti al merito della pretesa impositiva, difatti, qualsivoglia vizio, come quello di decadenza o prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica, era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.
Infine, non vi è prova dell'avvenuto pagamento del tributo né di ulteriori fatti estintivi della pretesa tributaria.
La condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 280,00 in favore della parte resistente, oltre accessori di legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 12, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica: DI VITA GIANLUCA, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16548/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore 1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259021091366000 BOLLO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come da istanze in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 4.9.2025 e depositato il 1.10.2025 è impugnata la intimazione di pagamento in epigrafe notificata il 16.7.2025 e la sottostante cartella n. 071 2016 011972299 0000 (recante come data di notifica il 23.6.2017), con importo di € 326,76 per tassa automobilistica 2011.
Parte ricorrente deduce l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. n.
953 del 1982 e la carenza del presupposto impositivo, per avere regolarmente pagato quanto dovuto nel termine di legge, pur rappresentando di non possedere la quietanza dato il tempo trascorso.
Resiste in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione che replica alle censure, produce la relata di notifica della cartella e, quanto alla dedotta prescrizione, rappresenta di aver provveduto alla notifica di atti interruttivi
(avvisi di intimazione notificati il 29.2.2020 e il 19.9.2023) inoppugnati.
In data 14.1.2026 parte ricorrente ha depositato una memoria con cui insiste per l'accoglimento del ricorso con specifico riguardo alla intervenuta prescrizione del credito tributario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Va premesso che:
- ai sensi del D.L. n. 953 del 1982, art. 5 "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte";
- a norma dell'art. 155 c.p.c. e dell'art. 2963 c.c., quando una disposizione di diritto procedurale o sostanziale stabilisce per il compimento di un determinato atto o per il maturarsi di una situazione giuridica un termine ad anno, il computo deve farsi con riferimento al calendario comune, ex nominatione (e non ex numeratione) dierum, con la conseguenza che la scadenza coincide con lo spirare dell'ultimo istante del giorno, del mese e dell'anno corrispondente a quello del giorno, mese ed anno in cui si è verificato il fatto iniziale;
- relativamente alle tasse automobilistiche, la norma fissa la decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
pertanto, il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo (così Cass. n. 3048/2008);
- tale termine può essere interrotto dalla rituale e regolare notificazione di un atto impositivo e, in particolare, di un avviso di accertamento (Cass. n. 17769/2015, Cass. n. 13463/2017);
- ai sensi dell'art. art. 2945 c.c., per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione che decorre dalla data di notifica dell'avviso di accertamento;
- l'allegazione dell'interruzione del termine di prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa
(o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova (Cass. n. 23261/2020).
Tanto premesso, va considerato che nella fattispecie è stata comprovata la notifica della cartella e, altresì, di un successivo atto di intimazione notificato il 19.9.2023 che opera come interruzione del termine di prescrizione triennale ex art. 5 del D.L. n. 953 del 1982. Con specifico riferimento alla contestazione sollevata nell'ultima memoria difensiva, giova richiamare consolidata giurisprudenza secondo cui, in caso di notifica a mezzo lettera raccomandata (come nel caso in esame), difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'atto (in questo caso dell'atto di intimazione notiifcato nel 2023) in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione" (Cass., Sez. 5, 6 giugno 2012, n. 9111). Inoltre, ove "manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto
è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata" (Cass., Sez. 5, 27 maggio 2011, n. 11708) per cui risultano infondate le doglianze circa l'inintelligibilità della sottoscrizione e la mancata indicazione della qualità della persona che ha ricevuto la intimazione del 2023.
Ribadita la rituale notifica dell'atto di intimazione, deve ritenersi che la mancata impugnazione di tale atto prodromico nei termini di decadenza cristallizza la pretesa erariale così da escludere, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n.546/1992, che detta pretesa possa essere rimessa in discussione nell'odierna sede processuale.
Al riguardo, va infatti richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Corte di Cassazione, n.
6436 del 2025) secondo cui "in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50
D.P.R. n. 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 D.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 546/92, sicché la sua impugnazione non
è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione".
In altri termini, secondo i giudici di legittimità, il contribuente ha l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere eventuali profili di illegittimità che non può contestare avverso successivi atti consequenziali;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alla cartella (o all'avviso) che si assume non notificata.
Nel caso in esame tale intimazione non risulta impugnata con la conseguenza che risulta precluso l'esame delle censure attinenti al merito della pretesa impositiva, difatti, qualsivoglia vizio, come quello di decadenza o prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente a tale notifica, era assolutamente preclusa secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perchè rimasto incontestato.
Infine, non vi è prova dell'avvenuto pagamento del tributo né di ulteriori fatti estintivi della pretesa tributaria.
La condanna alle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, consegue alla soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di lite che liquida in € 280,00 in favore della parte resistente, oltre accessori di legge.